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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 28/03/2025, n. 395 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 395 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
R. G. n. 3654/2024
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei Magistrati:
Dott. Deli Luca – Presidente rel.
Dott.ssa Marina Righi – Giudice
Dott.ssa Giulia Civiero – Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento ex art. 4 L. 01.12.1970 n. 898 modificato dall'art. 8, c. 13 L.
06.03.1987 n. 74 promosso con ricorso congiunto presentato dai coniugi:
Parte_1
con l'avv. PICCOLOTTO GIORGIO
e
, CP_1
con l'avv. CECCHETTO CRISTINA
Conclusioni congiunte dei coniugi:
I coniugi concludono come da ricorso depositato e dichiarano di fare acquiescenza avverso l'emananda sentenza rinunciando ai termini per proporre l'impugnazione.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
Visto agli atti.
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato i coniugi sopra indicati hanno richiesto congiuntamente di pronunciare dapprima la separazione personale, prendendo atto degli accordi intervenuti tra le stesse, e successivamente – ai sensi dell'art. 473bis.49 cod. proc.
1 civ. – decorsi i termini di legge, la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra gli stessi contratto in data 25/01/1992.
La separazione personale dei coniugi è stata quindi pronunciata con la sentenza n.
588/2024 del 31/07/2024, pubblicata in data 07/08/2024.
Con contestuale ordinanza, il Collegio ha rimesso la causa in istruttoria per la domanda di divorzio, rinviando il procedimento a data successiva al decorso del termine normativamente previsto.
I coniugi medesimi, sentiti dal Presidente f.f. all'udienza del 27/03/2025 – sostituita dal deposito di note ex art. 127ter cod. proc. civ. – hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso.
Poiché la separazione personale dura per il periodo di tempo previsto dall'art. 3 L.
1/12/1970 n. 898, a far data dall'udienza di comparizione dei coniugi davanti al
Presidente del Tribunale;
poiché appare evidente che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più
essere ricostituita;
poiché le condizioni concordate tra i coniugi non presentano profili di illegittimità; sentito il P.M. che ha concluso per l'accoglimento del ricorso,
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 25/01/1992 da nata a [...] il Parte_1
21/01/1970 e nato a [...] il CP_1
05/05/1967 e trascritto al n. 6, Parte II, Serie A, Anno 1992, del registro degli atti di matrimonio del Comune di CASTELFRANCO VENETO alle seguenti condizioni:
Per_ 1) Nulla da disporsi in relazione ai due figli ed , entrambi maggiorenni ed Per_1
economicamente autosufficienti.
2) I sigg.ri e sono economicamente autosufficienti, per cui ognuno Pt_1 CP_1
provvederà autonomamente al proprio mantenimento. Nel contempo, i predetti dichiarano di aver già definito in sede di separazione consensuale dei coniugi ogni e qualsivoglia questione patrimoniale, anche derivante dello scioglimento della comunione legale e
2 ribadiscono che non vi sono altre pendenze ancora in essere non avendo, pertanto, null'altro a che pretendere vicendevolmente, e con espressa precisazione che la presente condizione non potrà essere interpretata quale mera clausola di stile.
3) I ricorrenti dichiarano di prestare, sin da ora, acquiescenza all'emananda sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, rinunciando ai termini per l'impugnazione.
Spese di giudizio interamente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Treviso, 27/03/2025
Il Presidente est.
Dott. Deli Luca
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
R. G. n. 3654/2024
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei Magistrati:
Dott. Deli Luca – Presidente rel.
Dott.ssa Marina Righi – Giudice
Dott.ssa Giulia Civiero – Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento ex art. 4 L. 01.12.1970 n. 898 modificato dall'art. 8, c. 13 L.
06.03.1987 n. 74 promosso con ricorso congiunto presentato dai coniugi:
Parte_1
con l'avv. PICCOLOTTO GIORGIO
e
, CP_1
con l'avv. CECCHETTO CRISTINA
Conclusioni congiunte dei coniugi:
I coniugi concludono come da ricorso depositato e dichiarano di fare acquiescenza avverso l'emananda sentenza rinunciando ai termini per proporre l'impugnazione.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
Visto agli atti.
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato i coniugi sopra indicati hanno richiesto congiuntamente di pronunciare dapprima la separazione personale, prendendo atto degli accordi intervenuti tra le stesse, e successivamente – ai sensi dell'art. 473bis.49 cod. proc.
1 civ. – decorsi i termini di legge, la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra gli stessi contratto in data 25/01/1992.
La separazione personale dei coniugi è stata quindi pronunciata con la sentenza n.
588/2024 del 31/07/2024, pubblicata in data 07/08/2024.
Con contestuale ordinanza, il Collegio ha rimesso la causa in istruttoria per la domanda di divorzio, rinviando il procedimento a data successiva al decorso del termine normativamente previsto.
I coniugi medesimi, sentiti dal Presidente f.f. all'udienza del 27/03/2025 – sostituita dal deposito di note ex art. 127ter cod. proc. civ. – hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso.
Poiché la separazione personale dura per il periodo di tempo previsto dall'art. 3 L.
1/12/1970 n. 898, a far data dall'udienza di comparizione dei coniugi davanti al
Presidente del Tribunale;
poiché appare evidente che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più
essere ricostituita;
poiché le condizioni concordate tra i coniugi non presentano profili di illegittimità; sentito il P.M. che ha concluso per l'accoglimento del ricorso,
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 25/01/1992 da nata a [...] il Parte_1
21/01/1970 e nato a [...] il CP_1
05/05/1967 e trascritto al n. 6, Parte II, Serie A, Anno 1992, del registro degli atti di matrimonio del Comune di CASTELFRANCO VENETO alle seguenti condizioni:
Per_ 1) Nulla da disporsi in relazione ai due figli ed , entrambi maggiorenni ed Per_1
economicamente autosufficienti.
2) I sigg.ri e sono economicamente autosufficienti, per cui ognuno Pt_1 CP_1
provvederà autonomamente al proprio mantenimento. Nel contempo, i predetti dichiarano di aver già definito in sede di separazione consensuale dei coniugi ogni e qualsivoglia questione patrimoniale, anche derivante dello scioglimento della comunione legale e
2 ribadiscono che non vi sono altre pendenze ancora in essere non avendo, pertanto, null'altro a che pretendere vicendevolmente, e con espressa precisazione che la presente condizione non potrà essere interpretata quale mera clausola di stile.
3) I ricorrenti dichiarano di prestare, sin da ora, acquiescenza all'emananda sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, rinunciando ai termini per l'impugnazione.
Spese di giudizio interamente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Treviso, 27/03/2025
Il Presidente est.
Dott. Deli Luca
3