TRIB
Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 23/10/2025, n. 4134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4134 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
in composizione monocratica in persona del Giudice dott.
TE JE ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 12048 dell'anno 2024 del Ruolo
Generale degli Affari civili contenziosi vertente tra
, nato a [...] il [...], Parte_1
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. C.F._1
RU NO, giusta procura allegata alla citazione.
ATTORE
contro
, nato a [...] il [...] (C.F. CP_1
) n.q. di titolare della ditta individuale C.F._2
RA immobiliare di TE EO, sita in Palermo, via Umberto
Giordano n. 144, P.IVA: , rappresentato e difeso P.IVA_1
dall'avv. Guida Alessio, giusta procura allegata alla comparsa.
FATTI CONTROVERSI
Con atto di citazione in opposizione notificato in data 29
settembre 2024, conveniva in giudizio Parte_1
dinanzi all'intestato Tribunale , titolare della RA CP_1
Tribunale di Palermo Sezione II Civile
Immobiliare, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo n.
2683/2024, emesso in data 16 luglio 2024 e depositato il successivo
17 luglio 2024, con il quale gli era stato ingiunto il pagamento della somma di euro 18.300,00, oltre interessi e spese, a titolo di compenso per attività di mediazione immobiliare.
L'opponente deduceva che il rapporto di mediazione era intercorso non con lui, bensì con il padre, , come Persona_1
risulterebbe dal contratto di mediazione del 7 gennaio 2023,
stipulato tra quest'ultimo e la RA Immobiliare, e dalla proposta irrevocabile di acquisto sottoscritta dallo stesso in proprio.
Esponeva, inoltre, che il successivo contratto preliminare di compravendita del 10 febbraio 2023, relativo all'immobile sito in
Carini (PA), via Dalmata n. 5, era stato sottoscritto dal padre nella qualità di procuratore generale del figlio , ma ciò non Pt_1
avrebbe comportato il trasferimento sul rappresentato degli effetti del contratto di mediazione stipulato in proprio dal procuratore.
A fondamento dell'opposizione, eccepiva: (i) in via Parte_1
preliminare di rito, l'improcedibilità della domanda monitoria per mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5 d.lgs. n. 28/2010, nonché, in via subordinata, per mancato esperimento della negoziazione assistita;
(ii) in via preliminare di merito, il difetto di legittimazione passiva, non essendo egli parte del contratto di mediazione;
(iii) nel merito, la prescrizione annuale del diritto del mediatore ai sensi dell'art. 2950
c.c., assumendo che il credito fosse sorto il 10 febbraio 2023, in
Tribunale di Palermo Sezione II Civile
coincidenza con la stipula del contratto preliminare di compravendita, e quindi prescritto il 10 febbraio 2024.
Si costituiva in giudizio, con comparsa depositata il 30
dicembre 2024, , il quale contestava integralmente le CP_1
deduzioni avversarie, sostenendo che l'incarico di mediazione fosse stato conferito dal sig. in rappresentanza del Persona_1
figlio , all'epoca impegnato per ragioni professionali, e che Pt_1
quest'ultimo avesse ratificato l'operato del padre ai sensi dell'art. 1399 c.c., avendo personalmente partecipato alle trattative e sottoscritto il contratto preliminare.
Parte opposta rilevava, inoltre, che la prescrizione era stata interrotta da reiterati solleciti di pagamento inviati entro l'anno dalla conclusione del preliminare (in particolare, con raccomandate del 7 febbraio 2024 e dell'8 maggio 2024), e che il diritto alla provvigione spettasse in quanto l'affare deve ritenersi concluso con la stipula del preliminare di vendita, ai sensi dell'art. 1755 c.c.
Chiedeva, pertanto, il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo n. 2683/2024, con condanna dell'opponente al pagamento della somma ingiunta ovvero, in subordine, di euro
16.000,00, determinata secondo la Raccolta Provinciale degli Usi
della Camera di Commercio di Palermo, oltre interessi, spese della fase monitoria e giudiziale.
Con provvedimento reso a verbale di udienza del 13 maggio
Tribunale di Palermo Sezione II Civile
All'udienza del 23 ottobre 2025 i difensori dichiaravano che le parti avevano conciliato la controversia alle condizioni indicate dal
Tribunale nella proposta e avevano dettagliato maggiormente le modalità di pagamento dell'importo (euro 14.000,00) che l'opponente avrebbe corrisposto all'opposto a tacitazione di ogni pretesa (prevendendo che avrebbe corrisposto Parte_1
a euro 5.000,00 entro il 31 dicembre 2025, euro CP_1
1.000,00 mensili dal gennaio 2026 al settembre 2026).
Chiedevano dunque che fosse dichiarata cessata la materia del contendere, con compensazione integrale delle spese di lite e revoca del decreto ingiuntivo opposto.
La causa, quindi, era trattenuta in decisione sulle conclusioni in tal modo precisate dai difensori delle parti.
MERITO DELLA LITE
Va dichiarata cessata la materia del contendere.
Come rilevato supra, all'udienza del 23 ottobre 2025, i difensori hanno dichiarato che le parti opponente, e il Controparte_2
titolare della ditta individuale RA Immobiliare, CP_1
opposto – hanno definitivamente composto la controversia in via stragiudiziale, raggiungendo un accordo transattivo fuori dal giudizio, sebbene l'iniziativa conciliativa abbia tratto impulso dalla proposta formulata dal Tribunale ai sensi dell'art. 185-bis c.p.c.
In particolare, è stato dato atto che, a seguito di trattative intercorse tra le parti sulla base dell'indicazione giudiziale, queste hanno convenuto che l'opponente Parte_1
Tribunale di Palermo Sezione II Civile
corrisponda all'opposto la somma complessiva di CP_1
euro 14.000,00 secondo le seguenti modalità di pagamento: – euro
5.000,00 entro il 31 dicembre 2025; – euro 1.000,00 mensili dal mese di gennaio 2026 al mese di settembre 2026.
Pertanto deve essere dichiarato il venir meno dell'interesse delle parti alla prosecuzione del giudizio, essendosi la lite integralmente definita per effetto dell'accordo.
Per effetto della sopravvenuta cessazione della materia del contendere, va disposta la revoca del decreto ingiuntivo n.
2683/2024, emesso dal Tribunale di Palermo in data 16 luglio 2024 e depositato il successivo 17 luglio 2024, con cui era stato ingiunto al sig. di pagare alla RA Immobiliare di Parte_1
TE EO la somma di euro 18.300,00, oltre interessi e spese.
Quanto alle spese processuali, le parti hanno espressamente previsto nell'accordo transattivo che le stesse debbano essere integralmente compensate, con riferimento tanto alla fase monitoria quanto al presente giudizio di opposizione.
Tale previsione, conforme alla volontà concorde delle parti e coerente con la definizione conciliativa della controversia, deve essere integralmente recepita dal Tribunale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palermo, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata così provvede
DICHIARA cessata la materia del contendere.
Tribunale di Palermo Sezione II Civile
REVOCA il decreto ingiuntivo n. 2683/2024, emesso dall'intestato Tribunale in data 16 luglio 2024, depositato il successivo 17 luglio 2024 e notificato il 21 luglio 2024.
COMPENSA integralmente le spese di lite, ivi comprese quelle del procedimento monitorio.
Così deciso in Palermo, il 23 ottobre 2025.
Il Giudice
Dott. TE JE
Tribunale di Palermo Sezione II Civile
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2025 era formulata alle parti una proposta conciliativa.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
in composizione monocratica in persona del Giudice dott.
TE JE ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 12048 dell'anno 2024 del Ruolo
Generale degli Affari civili contenziosi vertente tra
, nato a [...] il [...], Parte_1
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. C.F._1
RU NO, giusta procura allegata alla citazione.
ATTORE
contro
, nato a [...] il [...] (C.F. CP_1
) n.q. di titolare della ditta individuale C.F._2
RA immobiliare di TE EO, sita in Palermo, via Umberto
Giordano n. 144, P.IVA: , rappresentato e difeso P.IVA_1
dall'avv. Guida Alessio, giusta procura allegata alla comparsa.
FATTI CONTROVERSI
Con atto di citazione in opposizione notificato in data 29
settembre 2024, conveniva in giudizio Parte_1
dinanzi all'intestato Tribunale , titolare della RA CP_1
Tribunale di Palermo Sezione II Civile
Immobiliare, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo n.
2683/2024, emesso in data 16 luglio 2024 e depositato il successivo
17 luglio 2024, con il quale gli era stato ingiunto il pagamento della somma di euro 18.300,00, oltre interessi e spese, a titolo di compenso per attività di mediazione immobiliare.
L'opponente deduceva che il rapporto di mediazione era intercorso non con lui, bensì con il padre, , come Persona_1
risulterebbe dal contratto di mediazione del 7 gennaio 2023,
stipulato tra quest'ultimo e la RA Immobiliare, e dalla proposta irrevocabile di acquisto sottoscritta dallo stesso in proprio.
Esponeva, inoltre, che il successivo contratto preliminare di compravendita del 10 febbraio 2023, relativo all'immobile sito in
Carini (PA), via Dalmata n. 5, era stato sottoscritto dal padre nella qualità di procuratore generale del figlio , ma ciò non Pt_1
avrebbe comportato il trasferimento sul rappresentato degli effetti del contratto di mediazione stipulato in proprio dal procuratore.
A fondamento dell'opposizione, eccepiva: (i) in via Parte_1
preliminare di rito, l'improcedibilità della domanda monitoria per mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5 d.lgs. n. 28/2010, nonché, in via subordinata, per mancato esperimento della negoziazione assistita;
(ii) in via preliminare di merito, il difetto di legittimazione passiva, non essendo egli parte del contratto di mediazione;
(iii) nel merito, la prescrizione annuale del diritto del mediatore ai sensi dell'art. 2950
c.c., assumendo che il credito fosse sorto il 10 febbraio 2023, in
Tribunale di Palermo Sezione II Civile
coincidenza con la stipula del contratto preliminare di compravendita, e quindi prescritto il 10 febbraio 2024.
Si costituiva in giudizio, con comparsa depositata il 30
dicembre 2024, , il quale contestava integralmente le CP_1
deduzioni avversarie, sostenendo che l'incarico di mediazione fosse stato conferito dal sig. in rappresentanza del Persona_1
figlio , all'epoca impegnato per ragioni professionali, e che Pt_1
quest'ultimo avesse ratificato l'operato del padre ai sensi dell'art. 1399 c.c., avendo personalmente partecipato alle trattative e sottoscritto il contratto preliminare.
Parte opposta rilevava, inoltre, che la prescrizione era stata interrotta da reiterati solleciti di pagamento inviati entro l'anno dalla conclusione del preliminare (in particolare, con raccomandate del 7 febbraio 2024 e dell'8 maggio 2024), e che il diritto alla provvigione spettasse in quanto l'affare deve ritenersi concluso con la stipula del preliminare di vendita, ai sensi dell'art. 1755 c.c.
Chiedeva, pertanto, il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo n. 2683/2024, con condanna dell'opponente al pagamento della somma ingiunta ovvero, in subordine, di euro
16.000,00, determinata secondo la Raccolta Provinciale degli Usi
della Camera di Commercio di Palermo, oltre interessi, spese della fase monitoria e giudiziale.
Con provvedimento reso a verbale di udienza del 13 maggio
Tribunale di Palermo Sezione II Civile
All'udienza del 23 ottobre 2025 i difensori dichiaravano che le parti avevano conciliato la controversia alle condizioni indicate dal
Tribunale nella proposta e avevano dettagliato maggiormente le modalità di pagamento dell'importo (euro 14.000,00) che l'opponente avrebbe corrisposto all'opposto a tacitazione di ogni pretesa (prevendendo che avrebbe corrisposto Parte_1
a euro 5.000,00 entro il 31 dicembre 2025, euro CP_1
1.000,00 mensili dal gennaio 2026 al settembre 2026).
Chiedevano dunque che fosse dichiarata cessata la materia del contendere, con compensazione integrale delle spese di lite e revoca del decreto ingiuntivo opposto.
La causa, quindi, era trattenuta in decisione sulle conclusioni in tal modo precisate dai difensori delle parti.
MERITO DELLA LITE
Va dichiarata cessata la materia del contendere.
Come rilevato supra, all'udienza del 23 ottobre 2025, i difensori hanno dichiarato che le parti opponente, e il Controparte_2
titolare della ditta individuale RA Immobiliare, CP_1
opposto – hanno definitivamente composto la controversia in via stragiudiziale, raggiungendo un accordo transattivo fuori dal giudizio, sebbene l'iniziativa conciliativa abbia tratto impulso dalla proposta formulata dal Tribunale ai sensi dell'art. 185-bis c.p.c.
In particolare, è stato dato atto che, a seguito di trattative intercorse tra le parti sulla base dell'indicazione giudiziale, queste hanno convenuto che l'opponente Parte_1
Tribunale di Palermo Sezione II Civile
corrisponda all'opposto la somma complessiva di CP_1
euro 14.000,00 secondo le seguenti modalità di pagamento: – euro
5.000,00 entro il 31 dicembre 2025; – euro 1.000,00 mensili dal mese di gennaio 2026 al mese di settembre 2026.
Pertanto deve essere dichiarato il venir meno dell'interesse delle parti alla prosecuzione del giudizio, essendosi la lite integralmente definita per effetto dell'accordo.
Per effetto della sopravvenuta cessazione della materia del contendere, va disposta la revoca del decreto ingiuntivo n.
2683/2024, emesso dal Tribunale di Palermo in data 16 luglio 2024 e depositato il successivo 17 luglio 2024, con cui era stato ingiunto al sig. di pagare alla RA Immobiliare di Parte_1
TE EO la somma di euro 18.300,00, oltre interessi e spese.
Quanto alle spese processuali, le parti hanno espressamente previsto nell'accordo transattivo che le stesse debbano essere integralmente compensate, con riferimento tanto alla fase monitoria quanto al presente giudizio di opposizione.
Tale previsione, conforme alla volontà concorde delle parti e coerente con la definizione conciliativa della controversia, deve essere integralmente recepita dal Tribunale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palermo, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata così provvede
DICHIARA cessata la materia del contendere.
Tribunale di Palermo Sezione II Civile
REVOCA il decreto ingiuntivo n. 2683/2024, emesso dall'intestato Tribunale in data 16 luglio 2024, depositato il successivo 17 luglio 2024 e notificato il 21 luglio 2024.
COMPENSA integralmente le spese di lite, ivi comprese quelle del procedimento monitorio.
Così deciso in Palermo, il 23 ottobre 2025.
Il Giudice
Dott. TE JE
Tribunale di Palermo Sezione II Civile
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2025 era formulata alle parti una proposta conciliativa.