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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 20/10/2025, n. 547 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 547 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICAEPVBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Fermo in persona del GOP,
Dott.ssa Rossella Maurizi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile n. RG 1149/2025
Promosso da: CP 1 nato a '
Montegranaro il 01.01.1953 ed ivi residente in via
Curtatone, n. 25, C.F.: C.F. 1
rappresentato dalla sig.ra Controparte_2 giusta procura generale notaio Persona 1 del
07.02.2014, registrata a Fermo il 28.02.2014 al n.
631 serie 1T, rappresentato e difeso dagli avvocati Stefano Maggini e Lara Testatonda, del foro di Fermo con studio in Montegranaro in via
Risorgimento, 31, presso cui è elettivamente domiciliato, giusta procura allegata all'atto introduttivo.
CONTRO
: CP 3 nato a [...] il
,
08.06.2005, residente in [...], C.F.: C.F. 2
, nato a [...], il CP_4
07.10.1968, residente in [...], via
Curtatone, 25, C.F.: C.F. 3
OGGETTO: Occupazione senza titolo dì immobile uso abitativo
Brevi motivi in fatto e in diritto della sentenza
Con ricorso ex art. 447 bis cpc, il sig. CP 1
conveniva dinanzi a Codesto Ufficio i
[...]
CP 3 e CP 4 per ivi sentir signori accogliere tutte le conclusioni riportate nel ricorso introduttivo e che qui per brevità vengono considerate riportate e trascritte in ogni loro parte.
Allo stato degli atti depositati nel ricorso e dalla testimonianza assunta risulta, senza ombra di dubbio, che la domanda proposta dal sig. CP 1
deve essere accolta.
Sono stati prodotti i tre contratti di locazione a termine e le varie numerose richieste di rilasciare al termine degli stessi l'immobile meglio descritto nei contratti stessi, oltre la diffida inoltrata dal difensore legale (doc. n. 9). È stata, inoltre, esperita la mediazione obbligatoria per legge ma anche questa non ha portato a nessun esito in quanto gli odierni resistenti non si sono presentati e neppure la richiesta di consentire la riparazione del bagno ad uso dell'immobile è stata accolta.
Risulta, altresì, conforme la richiesta di € 400,00 mensili per l'occupazione abusiva del suddetto immobile, oltre al rimborso delle spese per le utenze domestiche e per la mediazione.
Tanto premesso
P.Q.M.
Il GOP del Tribunale di Fermo, contrariis rejectis, dichiara la contumacia degli odierni Resistenti, regolarmente citati e non comparsi, e per tutti i motivi esposti in narrativa accerta e dichiara che i nato a Fermo ilSigg. CP 3
08.06.2005, residente in [...], via
Curtatone, 25, C.F.: C.F. 2 e nato a [...], il CP 4
,
07.10.1968, residente in [...], C.F.: C.F. 4
loro nucleo anagrafico convivente occupano senza titolo alcuno l'immobile di proprietà di sito in Montegranaro, via CP 1
,
Curtatone, n. 25, piano primo, censito al NCEU del Comune di Montegranaro al fg. 15, part. 282, sub. 1, cat. A/2, cl. 6, e per l'effetto li condanna alla restituzione immediata del predetto immobile libero e vuoto da persone e cose a favore del ricorrente.
Condanna in solido i resistenti al pagamento dell'indennità di occupazione che si determina in via equitativa in € 400,00 mensili da agosto 2024 (anno dell'occupazione) sino all'effettivo rilascio oltre interessi dalla domanda sino all'effettivo soddisfo.
Nonchè li condanna in solido fra loro al rimborso in favore dell'odierno ricorrente delle spese per le utenze da determinarsi alla consegna dell'immobile secondo l'effettivo consumo desumibile dalle fatture intestate a CP 1
Condanna infine i due convenuti CP 3 e al pagamento delle spese e CP_4
competenze di lite della presente procedura che si liquidano in complessivi € 2.000,00 oltre accessori di legge e spese della mediazione negativa che si liquidano in complessivi € 400,00 per spese di introduzione (€ 190,00) e di competenze legali.
Così deciso in Fermo, li 20.10..2025 il GOP
Dr.ssa Rossella Maurizi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Fermo in persona del GOP,
Dott.ssa Rossella Maurizi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile n. RG 1149/2025
Promosso da: CP 1 nato a '
Montegranaro il 01.01.1953 ed ivi residente in via
Curtatone, n. 25, C.F.: C.F. 1
rappresentato dalla sig.ra Controparte_2 giusta procura generale notaio Persona 1 del
07.02.2014, registrata a Fermo il 28.02.2014 al n.
631 serie 1T, rappresentato e difeso dagli avvocati Stefano Maggini e Lara Testatonda, del foro di Fermo con studio in Montegranaro in via
Risorgimento, 31, presso cui è elettivamente domiciliato, giusta procura allegata all'atto introduttivo.
CONTRO
: CP 3 nato a [...] il
,
08.06.2005, residente in [...], C.F.: C.F. 2
, nato a [...], il CP_4
07.10.1968, residente in [...], via
Curtatone, 25, C.F.: C.F. 3
OGGETTO: Occupazione senza titolo dì immobile uso abitativo
Brevi motivi in fatto e in diritto della sentenza
Con ricorso ex art. 447 bis cpc, il sig. CP 1
conveniva dinanzi a Codesto Ufficio i
[...]
CP 3 e CP 4 per ivi sentir signori accogliere tutte le conclusioni riportate nel ricorso introduttivo e che qui per brevità vengono considerate riportate e trascritte in ogni loro parte.
Allo stato degli atti depositati nel ricorso e dalla testimonianza assunta risulta, senza ombra di dubbio, che la domanda proposta dal sig. CP 1
deve essere accolta.
Sono stati prodotti i tre contratti di locazione a termine e le varie numerose richieste di rilasciare al termine degli stessi l'immobile meglio descritto nei contratti stessi, oltre la diffida inoltrata dal difensore legale (doc. n. 9). È stata, inoltre, esperita la mediazione obbligatoria per legge ma anche questa non ha portato a nessun esito in quanto gli odierni resistenti non si sono presentati e neppure la richiesta di consentire la riparazione del bagno ad uso dell'immobile è stata accolta.
Risulta, altresì, conforme la richiesta di € 400,00 mensili per l'occupazione abusiva del suddetto immobile, oltre al rimborso delle spese per le utenze domestiche e per la mediazione.
Tanto premesso
P.Q.M.
Il GOP del Tribunale di Fermo, contrariis rejectis, dichiara la contumacia degli odierni Resistenti, regolarmente citati e non comparsi, e per tutti i motivi esposti in narrativa accerta e dichiara che i nato a Fermo ilSigg. CP 3
08.06.2005, residente in [...], via
Curtatone, 25, C.F.: C.F. 2 e nato a [...], il CP 4
,
07.10.1968, residente in [...], C.F.: C.F. 4
loro nucleo anagrafico convivente occupano senza titolo alcuno l'immobile di proprietà di sito in Montegranaro, via CP 1
,
Curtatone, n. 25, piano primo, censito al NCEU del Comune di Montegranaro al fg. 15, part. 282, sub. 1, cat. A/2, cl. 6, e per l'effetto li condanna alla restituzione immediata del predetto immobile libero e vuoto da persone e cose a favore del ricorrente.
Condanna in solido i resistenti al pagamento dell'indennità di occupazione che si determina in via equitativa in € 400,00 mensili da agosto 2024 (anno dell'occupazione) sino all'effettivo rilascio oltre interessi dalla domanda sino all'effettivo soddisfo.
Nonchè li condanna in solido fra loro al rimborso in favore dell'odierno ricorrente delle spese per le utenze da determinarsi alla consegna dell'immobile secondo l'effettivo consumo desumibile dalle fatture intestate a CP 1
Condanna infine i due convenuti CP 3 e al pagamento delle spese e CP_4
competenze di lite della presente procedura che si liquidano in complessivi € 2.000,00 oltre accessori di legge e spese della mediazione negativa che si liquidano in complessivi € 400,00 per spese di introduzione (€ 190,00) e di competenze legali.
Così deciso in Fermo, li 20.10..2025 il GOP
Dr.ssa Rossella Maurizi