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Sentenza 4 dicembre 2024
Sentenza 4 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 04/12/2024, n. 4120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4120 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
La Corte, composta dai signori magistrati:
- dott. Alessandro Nunziata Presidente
- dott.ssa Gabriella Piantadosi Consigliere rel.
- dott.ssa Alessandra Lucarino Consigliere
all'udienza del 26.11.2024 ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1451/2023 R.G. vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Fabio Bersani, presso il cui studio Parte_1
elettivamente domicilia in Terracina alla Piazza della Repubblica n. 39
APPELLANTE
E
, rappresentata e difesa dall'Avv. Alfonso Remirez e dall'Avv. Controparte_1
Valentina Cozzi, elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Latina, alla Via Cairoli n. 10
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Latina, in funzione di giudice del lavoro, n.
499/2023 pubblicata il 18/04/2023
Conclusioni delle parti: come in atti
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 4.2.2019 innanzi al Tribunale di Latina, in funzione di giudice del lavoro, esponeva: - di essere stata assunta in data 20.4.2016 da Controparte_1 Parte_1
come collaboratrice familiare, senza vitto e alloggio, per prestare assistenza alla moglie del convenuto, non autosufficiente ed impossibilitata a compiere da sola gli atti Persona_1
quotidiani della vita;
- che il contratto di lavoro prevedeva l'inquadramento al livello B Super del
1 CCNL lavoro domestico e un orario di lavoro di 30 ore settimanali così distribuite: 6 giorni a settimana dal lunedì al sabato, dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 18.00.
Aggiungeva che: - in realtà, l'attività prestata era riferibile, in considerazione delle condizioni della persona assistita, al livello C Super anziché al livello di inquadramento contrattuale;
- l'orario di lavoro in concreto osservato era pari a 48 ore settimanali: dal lunedì al sabato dalle 9.00 alle 13.00
e dalle 16.00 alle 20.00; - il rapporto era proseguito dal 20 aprile 2016 al 26 agosto 2017 quando, senza preavviso alcuno, l'aveva licenziata oralmente;
- pertanto, non aveva Parte_1
percepito tutte le spettanze dovute, e rivendicate per i titoli di cui al ricorso.
Chiedeva di accertare e dichiarare il suo diritto all'inquadramento nel Livello C Super del
CCNL per prestatori di lavoro domestico, dalla data di assunzione sino alla data di cessazione del rapporto, con conseguente condanna del al pagamento delle differenze retributive (maturate Pt_1
anche in ragione del maggior orario espletato, delle ferie non godute, del preavviso non ricevuto e del
TFR) quantificate nella somma complessiva di euro 17.789,21 ovvero, in via subordinata, di accertare e dichiarare il suo diritto a percepire le differenze retributive maturate per i medesimi titoli in relazione al Livello B super CCNL, con conseguente condanna del convenuto al pagamento della somma complessiva di euro 14.881,32; con vittoria di spese, da distrarsi.
Si costituiva in giudizio , contestando le avverse pretese. Parte_1
All'esito dell'istruttoria svolta, il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, condannava la parte convenuta al pagamento della somma complessiva di euro 8.695,40 per le differenze retributive riconosciute, nonché alla refusione delle spese di lite liquidate in euro 5.388,00 oltre spese generali e accessori come per legge.
Avverso detta decisione proponeva appello per le seguenti ragioni: Parte_1
1) “Sulle asserite differenze retributive azionate. Violazione dell'art. 2697 C.C.
Contraddittorietà e irragionevolezza della motivazione in violazione dell'art. 116 c.p.c.”: secondo parte appellante il Tribunale aveva compiuto una valutazione non precisa e circostanziata delle deduzioni e delle allegazioni offerte dal convenuto, nonché delle risultanze istruttorie e del compendio probatorio acquisito: in particolare, erroneamente aveva ritenuto provato lo “svolgimento dell'asserito lavoro supplementare dalle ore 12 alle ore 13”, sicché, non era dovuto l'importo riconosciuto a tale titolo;
2) “Sull'insussistenza dell'obbligazione di pagamento dell'indennità di mancato preavviso.
Violazione dell'art. 2697 C.C.. Contraddittorietà e irragionevolezza della motivazione in violazione dell'art. 116 c.p.c.”: deduceva l'appellante che nell'allegato 4 del fascicolo di primo grado, avente ad oggetto “Interruzione rapporto di lavoro domestico tra (datore di lavoro) e Parte_1
(lavoratore)” e datato 25.7.2017, si leggeva: “Considerato il preavviso di 30 Controparte_1
2 giorni, il rapporto di lavoro avrà termine il 31/08/2017, data in cui cesseranno le sue prestazioni lavorative”; pertanto, il rapporto era cessato il 26 agosto 2017 (come incontestato) rispettando trenta giorni di preavviso (superiori ai quindici indicati dal giudice di prime cure) e nulla era dovuto all'odierna appellata a titolo di indennità di mancato preavviso;
3) “Sull'omessa motivazione delle asserite differenze retributive per mansioni superiori ex art. 118 disp. attuative c.p.c.. Conseguente violazione del diritto di difesa ex art. 24 Costituzione”: secondo l'appellante il Tribunale aveva richiamato i “conteggi del ricorso introduttivo, senza specificare quali” e non aveva “motivato il percorso argomentativo che ha portato … a stabilire … la somma di € 7.073,21 a titolo di differenze retributive”;
4) “Sull'abnorme condanna alla rifusione delle spese legali. Violazione dell'art. 92 c.p.c., 2° comma, in merito alla compensazione delle spese del grado di giudizio per soccombenza reciproca”:
l'appellante contestava la sentenza oggetto di gravame, ritenendo “pacifica la configurabilità della soccombenza reciproca”, posto che “la domanda del ricorrente sia stata accolta solo in parte, in quanto, a fronte della somma di € 17.789,21 (livello C Super del C.C.N.L. di Categoria) pretesa (cfr. ricorso introduttivo del primo grado, all. n. 1, pag. 7, del doc. 3 fascicolo di primo grado) il Giudice di prime cure ha condannato l'odierna appellante al pagamento della somma di € 8.695,40 a titolo di differenze retributive (di cui euro 7.073,21 a titolo di differenze sulla retribuzione, euro 434,72 per
l'indennità di mancato preavviso ed euro 1.187,47 a titolo di TFR”.
Pertanto, così concludeva: - nel merito, “in totale riforma della sentenza n. Parte_1
499/2023, del Tribunale Ordinario di Latina - Sezione Lavoro e Previdenza, del 18/04/2023, … accertare e dichiarare non dovuta la somma di € 8.695,40 a titolo di differenze retributive (di cui €
7.073,21 a titolo di differenze sulla retribuzione, euro 434,72 per l'indennità di mancato preavviso ed euro 1.187,47 a titolo di TFR), al cui pagamento è stato condannato l'odierno appellante in favore della sig.ra , unitamente agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria come Controparte_1
per legge, nonché dichiarare non dovuta la somma di € 5.388,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, liquidata a titolo di spese legali”; - “condannare parte appellata a corrispondere all'appellante le spese legali di entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso spese generali, c.p.a. e
Iva, come per legge, in favore dello scrivente procuratore antistatario”.
Si costituiva in giudizio confutando le avverse censure e chiedendo il Controparte_1
rigetto del gravame, con vittoria di spese da distrarsi.
All'udienza del 26 novembre 2024, sulle conclusioni come in atti, la causa veniva decisa con lettura del dispositivo di seguito riportato.
2. L'appello è fondato nei limitati termini di seguito precisati.
3 2.1. Destituito di fondamento è il primo motivo di gravame, con cui l'appellante si duole della valutazione effettuata dal Tribunale in ordine alle risultanze istruttorie e alla ritenuta sussistenza
“dell'osservanza quantomeno di un'ora di lavoro supplementare al giorno per 6 giorni a settimana
e precisamente dalle 12 alle 13” (così alla pagina 7 della sentenza).
In proposito giova rilevare che la valutazione del giudice di prime cure in ordine all'orario di lavoro osservato dalla lavoratrice è assolutamente conforme alle risultanze della prova testimoniale.
Sul punto appare decisiva la deposizione di figlia dell'odierno appellante, Testimone_1 il quale l'ha citata come teste. E invero, all'udienza del 13.10.2020 ha riferito: Testimone_1
“La ricorrente andava da mia madre dal lunedì al sabato dalle 9 alle 13, dopo le 13 infatti o c'era mio padre o io o mia sorella a rotazione per poter anche coprire l'attività aperta il pomeriggio” (ove il riferimento è all'attività commerciale di cui la teste era titolare, ubicata accanto alla casa dei genitori).
Tale testimonianza è particolarmente attendibile in quanto proveniente da una persona che, da un lato, era affettivamente legata alla parte datoriale e, pertanto, in alcun modo orientata a rendere dichiarazioni alla stessa sfavorevoli e, dall'altro, sicuramente a conoscenza delle abitudini della donna da assistere, e non solo in quanto figlia. A tale ultimo proposito giova evidenziare che la teste stessa ha chiarito che, all'epoca dei fatti, lavorava accanto all'abitazione dei genitori, in un negozio di ferramenta aperto dalle 8.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 19.00 e che poteva allontanarsi dal locale commerciale in ogni momento, in quanto proprietaria;
in ragione di tale “libertà di entrata ed uscita dal negozio”, durante la mattina frequentava la casa dei genitori.
Le dichiarazioni di nella loro rassicurante attendibilità, sono da sole Testimone_1 sufficienti a dimostrare l'impegno lavorativo di dalle 12.00 alle 13.00 dal lunedì Controparte_1
al sabato, dovendosi evidenziare che le condizioni di salute di richiedevano (secondo Persona_1 il puntuale accertamento del Tribunale, peraltro non contestato nel presente grado) un'assistenza continua, per cui è ben spiegabile che solo la presenza di un familiare (a partire proprio dalle ore
13.00, secondo le dichiarazioni della predetta teste) consentisse all'odierna appellata di cessare la propria prestazione.
Per completezza, rileva il Collegio che le dichiarazioni appena esaminate concordano con quelle del teste , il quale ha riferito che, nel periodo in cui Testimone_2 Controparte_1 lavorò alle dipendenze di , si recò a prendere la donna presso l'abitazione ove Parte_1
lavorava, alle ore 13.00, una decina di volte.
A fronte di tali risultanze, del tutto concordanti e non inficiate da elementi di segno contrario, il primo motivo di censura è infondato.
2.2. Destituito di fondamento è anche il secondo motivo di gravame.
4 Parte appellante ha censurato la decisione del primo giudice in ordine al riconoscimento dell'indennità di mancato preavviso per un unico motivo: ha assunto di aver rispettato il termine di preavviso.
In proposito giova evidenziare che a fronte delle specifiche allegazioni di cui al ricorso ex art. 414 c.p.c., secondo cui il 26 agosto 2017 la era stata licenziata dal senza alcun CP_1 Pt_1
preavviso, l'allora convenuto (odierno appellante), nel costituirsi innanzi al Tribunale, non ha contestato affatto la circostanza. Pertanto, correttamente il primo giudice ha ritenuto la circostanza stessa incontestata ex art. 115 c.p.c., riconoscendo di conseguenza l'indennità di mancato preavviso.
Ed è appena il caso di rilevare che, a fronte del silenzio della parte datoriale sul punto, nessun rilievo assume, ai fini in parola, il mero inserimento nella produzione di primo grado del Pt_1
del documento indicato con il n.
4. E invero, il principio di non contestazione di cui all'art. 115 cod. proc. civ. ha per oggetto fatti storici sottesi a domande ed eccezioni e non può riguardare le conclusioni ricostruttive desumibili dalla valutazione di documenti (cfr. Sez. L, Sentenza n. 18197 del 2023 che richiama anche Cass. Sez. 3,05/03/2020, n. 6172, in senso conforme Cass. Sez. 3,
17/11/2021, n. 35037).
Tanto premesso, rileva il Collegio che tardiva e, pertanto, inammissibile è la deduzione – introdotta per la prima volta nel presente grado – secondo cui sarebbe stato rispettato il termine di preavviso, dovendosi in ogni caso evidenziare che nessuna prova di ciò è stata fornita. E invero, il documento di cui all'allegato 4 citato (che dovrebbe dimostrare l'assunto sostenuto per la prima volta in appello) è un foglio privo di valore probatorio, non avendo data certa e non essendovi alcuna dimostrazione che lo stesso sia stato consegnato alla odierna appellata o dalla stessa ricevuta. E infatti, detto foglio non reca alcuna firma di “accettazione” della comunicazione da parte della lavoratrice
(che ha tempestivamente negato la circostanza, ribadendo che “il licenziamento è stato comunicato dal sig. verbalmente e senza preavviso alcuno”: pagina 9 della comparsa in appello) Parte_1
e non vi è alcuna prova della sua spedizione o comunque della sua consegna alla . CP_1
2.3. Con riferimento al terzo motivo di gravame, concernente la quantificazione delle differenze retributive riconosciute alla lavoratrice, giova osservare quanto segue.
L'appellante lamenta che la sentenza impugnata “richiama dei conteggi del ricorso introduttivo, senza specificare quali” e non indica “il percorso argomentativo che ha portato il
Giudice anzidetto a stabilire per quale ragione sia dovuta la somma di € 7.073,21 a titolo di differenze retributive”.
Sotto il primo profilo, deve rilevarsi che il Tribunale ha chiaramente indicato a quale - tra i due conteggi alternativi predisposti dalla lavoratrice – ha fatto riferimento. Si legge infatti alla penultima pagina della sentenza oggetto di gravame: “Sul quantum debeatur possono quindi
5 utilizzarsi i conteggi elaborati dalla ricorrente per il livello CS, CCNL di settore – solo genericamente contestati dalla convenuta”. Evidentemente, il Tribunale ha fatto riferimento al conteggio relativo all'inquadramento accertato come effettivo e in alcun modo contestato nel presente grado.
In proposito è appena il caso di evidenziare che del tutto condivisibilmente il giudice di prime cure ha ritenuto che i conteggi allegati al ricorso ex art. 414 c.p.c. fossero incontestati: e ciò avuto riguardo alla genericità delle difese svolte sul punto dal nella comparsa di costituzione nel Pt_1
giudizio di primo grado. È, infatti, pacifico che, nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere di contestare specificamente i conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli artt. 167, comma 1, e 416, comma 3, c.p.c., occorrendo a tal fine una critica precisa, che involga puntuali circostanze di fatto - risultanti dagli atti ovvero oggetto di prova - idonee a dimostrare l'erroneità dei conteggi (Sez. L,
Sentenza n. 5949 del 12/03/2018). Né ad esimere il convenuto dall'onere di contestare i conteggi è sufficiente la contestazione relativa all'“an” della pretesa della controparte, dato che una simile difesa
è compatibile con una diversa valutazione in punto di quantificazione del credito.
Sotto l'ulteriore profilo oggetto di censura, occorre innanzi tutto rilevare che la parte appellante non contesta la quantificazione dell'indennità di preavviso (euro 434,72), né quella del
TFR (euro 1.187,47), del resto indicati nella sentenza impugnata in piena conformità ai conteggi innanzi precisati.
Oggetto della doglianza è l'omessa indicazione delle modalità di calcolo delle differenze retributive. A ben vedere, la censura è inammissibile sia perché il Tribunale ha chiaramente esplicitato le modalità di calcolo, sia perché l'appellante non ha dedotto, in sede di gravame, che la corretta applicazione dei criteri indicati dal primo giudice condurrebbe ad un risultato più favorevole alla parte datoriale.
Ciò posto, e ad abundantiam, rileva il Collegio che l'applicazione dei criteri di calcolo enunciati dal Tribunale (e corretti sotto il profilo logico) conduce ad una somma superiore a quella cui il è stato condannato a titolo di differenze retributive (pari a euro 7.073,21, a cui vanno Pt_1 aggiunti l'indennità di mancato preavviso e il TFR).
Come detto, il primo giudice ha assunto quale base di calcolo i conteggi appena precisati, li ha “epurati delle voci non riconoscibili (ferie e permessi)”, li ha limitati “al maggiore orario emerso in istruttoria (1 ora al giorno per 6 giorni la settimana)” e ha tenuto conto del fatto che dagli stessi conteggi della lavoratrice emerge l'avvenuto pagamento della retribuzione di agosto 2017 (pari a
600,00 euro), oltre ad ulteriori competenze nella misura di euro 1.217,95.
Orbene, secondo i conteggi in parola le somme spettanti quale retribuzione ordinaria (esclusi i permessi e le ferie) sono pari ad euro 15.350,33; a tale importo va aggiunto quello dovuto per il lavoro supplementare, corrispondente a un'ora al giorno (anziché 3 ore al giorno, secondo le
6 originarie allegazioni di cui al ricorso ex art. 414 c.p.c.) per 6 giorni alla settimana, ovvero – considerando l'intera durata del rapporto – a 424 ore (9 nel mese di aprile 2016; 26 ore al mese nei mesi di maggio, giugno, luglio, settembre, ottobre, novembre 2016, nonché gennaio, giugno e luglio
2017; 27 ore al mese nei mesi di agosto e dicembre 2016, nonché marzo e maggio 2017; 24 ore al mese nei mesi di febbraio e agosto 2017 e 25 nell'aprile 2017). Posto che, secondo i predetti conteggi, per un'ora di lavoro supplementare spettano euro 8,36, la somma dovuta a tale titolo è pari ad euro
3.544,64. La retribuzione spettante per il lavoro ordinario e per quello supplementare ammonta, quindi, complessivamente ad euro 18.894,97.
Le somme corrisposte dalla parte datoriale a titolo di retribuzione sono complessivamente euro 9.830,80 (comprensive dei 600,00 euro relativi al mese di agosto), cui va aggiunto l'ulteriore importo di euro 1.217,95 (risultante dai conteggi e indicato dal primo giudice come da scomputare).
La somma così calcolata, pari a euro 11.048,75, va detratta da quella richiesta.
In definitiva, l'importo dovuto a titolo di differenze retributive è pari ad euro 7.846,22.
Il Tribunale, dunque, ha calcolato una somma inferiore a quella dovuta.
Ne segue l'infondatezza della censura in esame anche nel merito.
2.4. Il quarto motivo di gravame, con cui l'appellante lamenta la condanna alle spese nonostante l'accoglimento parziale della domanda, è parzialmente fondato.
Assume, infatti, il che, essendovi stato un accoglimento della domanda solo parziale Pt_1 il giudice di primo grado “avrebbe correttamente dovuto compensare le spese, ovvero condannare
l'odierno appellante al pagamento delle spese legali in misura certamente non parametrata al tariffario medio ex d.m. n. 147/2022 dello scaglione € 5.200,01 – € 26.000,00”.
In proposito rileva il Collegio che il riferimento da parte del primo giudice ai valori medi è coerente con il disposto dell'art. 4, comma 1, D.M. 10 marzo 2014, n. 55, dovendosi evidenziare che,
“in tema di liquidazione delle spese processuali che la parte soccombente deve rimborsare a quella vittoriosa, la determinazione del dovuto costituisce esercizio di un potere discrezionale del giudice che, qualora sia contenuto tra il minimo ed il massimo della tariffa, non richiede una specifica motivazione e non può formare oggetto di sindacato in sede di legittimità (cfr. ex ceteris Sez. L,
Ordinanza n. 12093 del 2018). Peraltro, la quantificazione operata dal primo giudice per l'intero (pari ad euro 5.388,00) appare congrua avuto riguardo all'oggetto complessivo della domanda, alle connotazioni obiettive del caso di specie e al concreto svolgimento del giudizio di primo grado. Sul punto giova evidenziare che la comparsa di costituzione del ha posto una serie di questioni Pt_1
giuridiche di carattere preliminare e che la necessità di accertare innanzi tutto il corretto inquadramento della lavoratrice ha richiesto l'approfondimento, in fatto, dello stato di salute di
[...]
(oggetto anche di due ordini di esibizione disposti con le ordinanze del 25.5.2021 e Per_1
7 9.12.2022, non ottemperate).
Ciò posto, ritiene il Collegio che l'accoglimento solo parziale della domanda avente ad oggetto le differenze retributive giustifichi la compensazione delle spese di primo grado - come innanzi quantificate per l'intero - nella misura di un terzo (anche in considerazione del fatto che la somma richiesta e quella riconosciuta rientrano nel medesimo scaglione, compreso tra euro 5.200,01 ed euro 26.000,00). Pertanto, la sentenza impugnata, che per il resto merita conferma, va parzialmente riformata con riferimento alla regolamentazione delle spese: va, quindi, Parte_1
condannato a rifondere a i due terzi delle spese del giudizio di primo grado, Controparte_1 liquidate per l'intero in euro 5.388,00, oltre accessori di legge.
3. Avuto riguardo alla necessità di regolamentare le spese di lite in ragione dell'esito complessivo del giudizio, anche le spese del presente grado - liquidate in misura intera come in dispositivo (tenuto conto del valore della causa, della natura delle questioni trattate e delle attività in concreto svolte) - devono essere compensate per un terzo;
per il resto devono essere poste a carico dell'appellante, soccombente.
Le spese di entrambi i gradi devono, poi, essere distratte in favore dei procuratori di CP_1
antistatari.
[...]
P.Q.M.
- in parziale riforma della sentenza impugnata, per il resto ferma, condanna a Parte_1 rifondere a i due terzi delle spese del giudizio di primo grado, liquidate per l'intero Controparte_1
in euro 5.388,00, oltre rimborso forfettario delle spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari;
compensa per il residuo terzo le spese stesse;
- previa compensazione delle spese di lite nella misura di un terzo, condanna a Parte_1
rifondere a i due terzi delle spese del presente grado di giudizio, liquidate per Controparte_1
l'intero in euro 2.700,00 oltre rimborso forfettario delle spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Il Consigliere estensore
dott.ssa Gabriella Piantadosi Il Presidente
dott. Alessandro Nunziata
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
La Corte, composta dai signori magistrati:
- dott. Alessandro Nunziata Presidente
- dott.ssa Gabriella Piantadosi Consigliere rel.
- dott.ssa Alessandra Lucarino Consigliere
all'udienza del 26.11.2024 ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1451/2023 R.G. vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Fabio Bersani, presso il cui studio Parte_1
elettivamente domicilia in Terracina alla Piazza della Repubblica n. 39
APPELLANTE
E
, rappresentata e difesa dall'Avv. Alfonso Remirez e dall'Avv. Controparte_1
Valentina Cozzi, elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Latina, alla Via Cairoli n. 10
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Latina, in funzione di giudice del lavoro, n.
499/2023 pubblicata il 18/04/2023
Conclusioni delle parti: come in atti
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 4.2.2019 innanzi al Tribunale di Latina, in funzione di giudice del lavoro, esponeva: - di essere stata assunta in data 20.4.2016 da Controparte_1 Parte_1
come collaboratrice familiare, senza vitto e alloggio, per prestare assistenza alla moglie del convenuto, non autosufficiente ed impossibilitata a compiere da sola gli atti Persona_1
quotidiani della vita;
- che il contratto di lavoro prevedeva l'inquadramento al livello B Super del
1 CCNL lavoro domestico e un orario di lavoro di 30 ore settimanali così distribuite: 6 giorni a settimana dal lunedì al sabato, dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 18.00.
Aggiungeva che: - in realtà, l'attività prestata era riferibile, in considerazione delle condizioni della persona assistita, al livello C Super anziché al livello di inquadramento contrattuale;
- l'orario di lavoro in concreto osservato era pari a 48 ore settimanali: dal lunedì al sabato dalle 9.00 alle 13.00
e dalle 16.00 alle 20.00; - il rapporto era proseguito dal 20 aprile 2016 al 26 agosto 2017 quando, senza preavviso alcuno, l'aveva licenziata oralmente;
- pertanto, non aveva Parte_1
percepito tutte le spettanze dovute, e rivendicate per i titoli di cui al ricorso.
Chiedeva di accertare e dichiarare il suo diritto all'inquadramento nel Livello C Super del
CCNL per prestatori di lavoro domestico, dalla data di assunzione sino alla data di cessazione del rapporto, con conseguente condanna del al pagamento delle differenze retributive (maturate Pt_1
anche in ragione del maggior orario espletato, delle ferie non godute, del preavviso non ricevuto e del
TFR) quantificate nella somma complessiva di euro 17.789,21 ovvero, in via subordinata, di accertare e dichiarare il suo diritto a percepire le differenze retributive maturate per i medesimi titoli in relazione al Livello B super CCNL, con conseguente condanna del convenuto al pagamento della somma complessiva di euro 14.881,32; con vittoria di spese, da distrarsi.
Si costituiva in giudizio , contestando le avverse pretese. Parte_1
All'esito dell'istruttoria svolta, il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, condannava la parte convenuta al pagamento della somma complessiva di euro 8.695,40 per le differenze retributive riconosciute, nonché alla refusione delle spese di lite liquidate in euro 5.388,00 oltre spese generali e accessori come per legge.
Avverso detta decisione proponeva appello per le seguenti ragioni: Parte_1
1) “Sulle asserite differenze retributive azionate. Violazione dell'art. 2697 C.C.
Contraddittorietà e irragionevolezza della motivazione in violazione dell'art. 116 c.p.c.”: secondo parte appellante il Tribunale aveva compiuto una valutazione non precisa e circostanziata delle deduzioni e delle allegazioni offerte dal convenuto, nonché delle risultanze istruttorie e del compendio probatorio acquisito: in particolare, erroneamente aveva ritenuto provato lo “svolgimento dell'asserito lavoro supplementare dalle ore 12 alle ore 13”, sicché, non era dovuto l'importo riconosciuto a tale titolo;
2) “Sull'insussistenza dell'obbligazione di pagamento dell'indennità di mancato preavviso.
Violazione dell'art. 2697 C.C.. Contraddittorietà e irragionevolezza della motivazione in violazione dell'art. 116 c.p.c.”: deduceva l'appellante che nell'allegato 4 del fascicolo di primo grado, avente ad oggetto “Interruzione rapporto di lavoro domestico tra (datore di lavoro) e Parte_1
(lavoratore)” e datato 25.7.2017, si leggeva: “Considerato il preavviso di 30 Controparte_1
2 giorni, il rapporto di lavoro avrà termine il 31/08/2017, data in cui cesseranno le sue prestazioni lavorative”; pertanto, il rapporto era cessato il 26 agosto 2017 (come incontestato) rispettando trenta giorni di preavviso (superiori ai quindici indicati dal giudice di prime cure) e nulla era dovuto all'odierna appellata a titolo di indennità di mancato preavviso;
3) “Sull'omessa motivazione delle asserite differenze retributive per mansioni superiori ex art. 118 disp. attuative c.p.c.. Conseguente violazione del diritto di difesa ex art. 24 Costituzione”: secondo l'appellante il Tribunale aveva richiamato i “conteggi del ricorso introduttivo, senza specificare quali” e non aveva “motivato il percorso argomentativo che ha portato … a stabilire … la somma di € 7.073,21 a titolo di differenze retributive”;
4) “Sull'abnorme condanna alla rifusione delle spese legali. Violazione dell'art. 92 c.p.c., 2° comma, in merito alla compensazione delle spese del grado di giudizio per soccombenza reciproca”:
l'appellante contestava la sentenza oggetto di gravame, ritenendo “pacifica la configurabilità della soccombenza reciproca”, posto che “la domanda del ricorrente sia stata accolta solo in parte, in quanto, a fronte della somma di € 17.789,21 (livello C Super del C.C.N.L. di Categoria) pretesa (cfr. ricorso introduttivo del primo grado, all. n. 1, pag. 7, del doc. 3 fascicolo di primo grado) il Giudice di prime cure ha condannato l'odierna appellante al pagamento della somma di € 8.695,40 a titolo di differenze retributive (di cui euro 7.073,21 a titolo di differenze sulla retribuzione, euro 434,72 per
l'indennità di mancato preavviso ed euro 1.187,47 a titolo di TFR”.
Pertanto, così concludeva: - nel merito, “in totale riforma della sentenza n. Parte_1
499/2023, del Tribunale Ordinario di Latina - Sezione Lavoro e Previdenza, del 18/04/2023, … accertare e dichiarare non dovuta la somma di € 8.695,40 a titolo di differenze retributive (di cui €
7.073,21 a titolo di differenze sulla retribuzione, euro 434,72 per l'indennità di mancato preavviso ed euro 1.187,47 a titolo di TFR), al cui pagamento è stato condannato l'odierno appellante in favore della sig.ra , unitamente agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria come Controparte_1
per legge, nonché dichiarare non dovuta la somma di € 5.388,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, liquidata a titolo di spese legali”; - “condannare parte appellata a corrispondere all'appellante le spese legali di entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso spese generali, c.p.a. e
Iva, come per legge, in favore dello scrivente procuratore antistatario”.
Si costituiva in giudizio confutando le avverse censure e chiedendo il Controparte_1
rigetto del gravame, con vittoria di spese da distrarsi.
All'udienza del 26 novembre 2024, sulle conclusioni come in atti, la causa veniva decisa con lettura del dispositivo di seguito riportato.
2. L'appello è fondato nei limitati termini di seguito precisati.
3 2.1. Destituito di fondamento è il primo motivo di gravame, con cui l'appellante si duole della valutazione effettuata dal Tribunale in ordine alle risultanze istruttorie e alla ritenuta sussistenza
“dell'osservanza quantomeno di un'ora di lavoro supplementare al giorno per 6 giorni a settimana
e precisamente dalle 12 alle 13” (così alla pagina 7 della sentenza).
In proposito giova rilevare che la valutazione del giudice di prime cure in ordine all'orario di lavoro osservato dalla lavoratrice è assolutamente conforme alle risultanze della prova testimoniale.
Sul punto appare decisiva la deposizione di figlia dell'odierno appellante, Testimone_1 il quale l'ha citata come teste. E invero, all'udienza del 13.10.2020 ha riferito: Testimone_1
“La ricorrente andava da mia madre dal lunedì al sabato dalle 9 alle 13, dopo le 13 infatti o c'era mio padre o io o mia sorella a rotazione per poter anche coprire l'attività aperta il pomeriggio” (ove il riferimento è all'attività commerciale di cui la teste era titolare, ubicata accanto alla casa dei genitori).
Tale testimonianza è particolarmente attendibile in quanto proveniente da una persona che, da un lato, era affettivamente legata alla parte datoriale e, pertanto, in alcun modo orientata a rendere dichiarazioni alla stessa sfavorevoli e, dall'altro, sicuramente a conoscenza delle abitudini della donna da assistere, e non solo in quanto figlia. A tale ultimo proposito giova evidenziare che la teste stessa ha chiarito che, all'epoca dei fatti, lavorava accanto all'abitazione dei genitori, in un negozio di ferramenta aperto dalle 8.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 19.00 e che poteva allontanarsi dal locale commerciale in ogni momento, in quanto proprietaria;
in ragione di tale “libertà di entrata ed uscita dal negozio”, durante la mattina frequentava la casa dei genitori.
Le dichiarazioni di nella loro rassicurante attendibilità, sono da sole Testimone_1 sufficienti a dimostrare l'impegno lavorativo di dalle 12.00 alle 13.00 dal lunedì Controparte_1
al sabato, dovendosi evidenziare che le condizioni di salute di richiedevano (secondo Persona_1 il puntuale accertamento del Tribunale, peraltro non contestato nel presente grado) un'assistenza continua, per cui è ben spiegabile che solo la presenza di un familiare (a partire proprio dalle ore
13.00, secondo le dichiarazioni della predetta teste) consentisse all'odierna appellata di cessare la propria prestazione.
Per completezza, rileva il Collegio che le dichiarazioni appena esaminate concordano con quelle del teste , il quale ha riferito che, nel periodo in cui Testimone_2 Controparte_1 lavorò alle dipendenze di , si recò a prendere la donna presso l'abitazione ove Parte_1
lavorava, alle ore 13.00, una decina di volte.
A fronte di tali risultanze, del tutto concordanti e non inficiate da elementi di segno contrario, il primo motivo di censura è infondato.
2.2. Destituito di fondamento è anche il secondo motivo di gravame.
4 Parte appellante ha censurato la decisione del primo giudice in ordine al riconoscimento dell'indennità di mancato preavviso per un unico motivo: ha assunto di aver rispettato il termine di preavviso.
In proposito giova evidenziare che a fronte delle specifiche allegazioni di cui al ricorso ex art. 414 c.p.c., secondo cui il 26 agosto 2017 la era stata licenziata dal senza alcun CP_1 Pt_1
preavviso, l'allora convenuto (odierno appellante), nel costituirsi innanzi al Tribunale, non ha contestato affatto la circostanza. Pertanto, correttamente il primo giudice ha ritenuto la circostanza stessa incontestata ex art. 115 c.p.c., riconoscendo di conseguenza l'indennità di mancato preavviso.
Ed è appena il caso di rilevare che, a fronte del silenzio della parte datoriale sul punto, nessun rilievo assume, ai fini in parola, il mero inserimento nella produzione di primo grado del Pt_1
del documento indicato con il n.
4. E invero, il principio di non contestazione di cui all'art. 115 cod. proc. civ. ha per oggetto fatti storici sottesi a domande ed eccezioni e non può riguardare le conclusioni ricostruttive desumibili dalla valutazione di documenti (cfr. Sez. L, Sentenza n. 18197 del 2023 che richiama anche Cass. Sez. 3,05/03/2020, n. 6172, in senso conforme Cass. Sez. 3,
17/11/2021, n. 35037).
Tanto premesso, rileva il Collegio che tardiva e, pertanto, inammissibile è la deduzione – introdotta per la prima volta nel presente grado – secondo cui sarebbe stato rispettato il termine di preavviso, dovendosi in ogni caso evidenziare che nessuna prova di ciò è stata fornita. E invero, il documento di cui all'allegato 4 citato (che dovrebbe dimostrare l'assunto sostenuto per la prima volta in appello) è un foglio privo di valore probatorio, non avendo data certa e non essendovi alcuna dimostrazione che lo stesso sia stato consegnato alla odierna appellata o dalla stessa ricevuta. E infatti, detto foglio non reca alcuna firma di “accettazione” della comunicazione da parte della lavoratrice
(che ha tempestivamente negato la circostanza, ribadendo che “il licenziamento è stato comunicato dal sig. verbalmente e senza preavviso alcuno”: pagina 9 della comparsa in appello) Parte_1
e non vi è alcuna prova della sua spedizione o comunque della sua consegna alla . CP_1
2.3. Con riferimento al terzo motivo di gravame, concernente la quantificazione delle differenze retributive riconosciute alla lavoratrice, giova osservare quanto segue.
L'appellante lamenta che la sentenza impugnata “richiama dei conteggi del ricorso introduttivo, senza specificare quali” e non indica “il percorso argomentativo che ha portato il
Giudice anzidetto a stabilire per quale ragione sia dovuta la somma di € 7.073,21 a titolo di differenze retributive”.
Sotto il primo profilo, deve rilevarsi che il Tribunale ha chiaramente indicato a quale - tra i due conteggi alternativi predisposti dalla lavoratrice – ha fatto riferimento. Si legge infatti alla penultima pagina della sentenza oggetto di gravame: “Sul quantum debeatur possono quindi
5 utilizzarsi i conteggi elaborati dalla ricorrente per il livello CS, CCNL di settore – solo genericamente contestati dalla convenuta”. Evidentemente, il Tribunale ha fatto riferimento al conteggio relativo all'inquadramento accertato come effettivo e in alcun modo contestato nel presente grado.
In proposito è appena il caso di evidenziare che del tutto condivisibilmente il giudice di prime cure ha ritenuto che i conteggi allegati al ricorso ex art. 414 c.p.c. fossero incontestati: e ciò avuto riguardo alla genericità delle difese svolte sul punto dal nella comparsa di costituzione nel Pt_1
giudizio di primo grado. È, infatti, pacifico che, nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere di contestare specificamente i conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli artt. 167, comma 1, e 416, comma 3, c.p.c., occorrendo a tal fine una critica precisa, che involga puntuali circostanze di fatto - risultanti dagli atti ovvero oggetto di prova - idonee a dimostrare l'erroneità dei conteggi (Sez. L,
Sentenza n. 5949 del 12/03/2018). Né ad esimere il convenuto dall'onere di contestare i conteggi è sufficiente la contestazione relativa all'“an” della pretesa della controparte, dato che una simile difesa
è compatibile con una diversa valutazione in punto di quantificazione del credito.
Sotto l'ulteriore profilo oggetto di censura, occorre innanzi tutto rilevare che la parte appellante non contesta la quantificazione dell'indennità di preavviso (euro 434,72), né quella del
TFR (euro 1.187,47), del resto indicati nella sentenza impugnata in piena conformità ai conteggi innanzi precisati.
Oggetto della doglianza è l'omessa indicazione delle modalità di calcolo delle differenze retributive. A ben vedere, la censura è inammissibile sia perché il Tribunale ha chiaramente esplicitato le modalità di calcolo, sia perché l'appellante non ha dedotto, in sede di gravame, che la corretta applicazione dei criteri indicati dal primo giudice condurrebbe ad un risultato più favorevole alla parte datoriale.
Ciò posto, e ad abundantiam, rileva il Collegio che l'applicazione dei criteri di calcolo enunciati dal Tribunale (e corretti sotto il profilo logico) conduce ad una somma superiore a quella cui il è stato condannato a titolo di differenze retributive (pari a euro 7.073,21, a cui vanno Pt_1 aggiunti l'indennità di mancato preavviso e il TFR).
Come detto, il primo giudice ha assunto quale base di calcolo i conteggi appena precisati, li ha “epurati delle voci non riconoscibili (ferie e permessi)”, li ha limitati “al maggiore orario emerso in istruttoria (1 ora al giorno per 6 giorni la settimana)” e ha tenuto conto del fatto che dagli stessi conteggi della lavoratrice emerge l'avvenuto pagamento della retribuzione di agosto 2017 (pari a
600,00 euro), oltre ad ulteriori competenze nella misura di euro 1.217,95.
Orbene, secondo i conteggi in parola le somme spettanti quale retribuzione ordinaria (esclusi i permessi e le ferie) sono pari ad euro 15.350,33; a tale importo va aggiunto quello dovuto per il lavoro supplementare, corrispondente a un'ora al giorno (anziché 3 ore al giorno, secondo le
6 originarie allegazioni di cui al ricorso ex art. 414 c.p.c.) per 6 giorni alla settimana, ovvero – considerando l'intera durata del rapporto – a 424 ore (9 nel mese di aprile 2016; 26 ore al mese nei mesi di maggio, giugno, luglio, settembre, ottobre, novembre 2016, nonché gennaio, giugno e luglio
2017; 27 ore al mese nei mesi di agosto e dicembre 2016, nonché marzo e maggio 2017; 24 ore al mese nei mesi di febbraio e agosto 2017 e 25 nell'aprile 2017). Posto che, secondo i predetti conteggi, per un'ora di lavoro supplementare spettano euro 8,36, la somma dovuta a tale titolo è pari ad euro
3.544,64. La retribuzione spettante per il lavoro ordinario e per quello supplementare ammonta, quindi, complessivamente ad euro 18.894,97.
Le somme corrisposte dalla parte datoriale a titolo di retribuzione sono complessivamente euro 9.830,80 (comprensive dei 600,00 euro relativi al mese di agosto), cui va aggiunto l'ulteriore importo di euro 1.217,95 (risultante dai conteggi e indicato dal primo giudice come da scomputare).
La somma così calcolata, pari a euro 11.048,75, va detratta da quella richiesta.
In definitiva, l'importo dovuto a titolo di differenze retributive è pari ad euro 7.846,22.
Il Tribunale, dunque, ha calcolato una somma inferiore a quella dovuta.
Ne segue l'infondatezza della censura in esame anche nel merito.
2.4. Il quarto motivo di gravame, con cui l'appellante lamenta la condanna alle spese nonostante l'accoglimento parziale della domanda, è parzialmente fondato.
Assume, infatti, il che, essendovi stato un accoglimento della domanda solo parziale Pt_1 il giudice di primo grado “avrebbe correttamente dovuto compensare le spese, ovvero condannare
l'odierno appellante al pagamento delle spese legali in misura certamente non parametrata al tariffario medio ex d.m. n. 147/2022 dello scaglione € 5.200,01 – € 26.000,00”.
In proposito rileva il Collegio che il riferimento da parte del primo giudice ai valori medi è coerente con il disposto dell'art. 4, comma 1, D.M. 10 marzo 2014, n. 55, dovendosi evidenziare che,
“in tema di liquidazione delle spese processuali che la parte soccombente deve rimborsare a quella vittoriosa, la determinazione del dovuto costituisce esercizio di un potere discrezionale del giudice che, qualora sia contenuto tra il minimo ed il massimo della tariffa, non richiede una specifica motivazione e non può formare oggetto di sindacato in sede di legittimità (cfr. ex ceteris Sez. L,
Ordinanza n. 12093 del 2018). Peraltro, la quantificazione operata dal primo giudice per l'intero (pari ad euro 5.388,00) appare congrua avuto riguardo all'oggetto complessivo della domanda, alle connotazioni obiettive del caso di specie e al concreto svolgimento del giudizio di primo grado. Sul punto giova evidenziare che la comparsa di costituzione del ha posto una serie di questioni Pt_1
giuridiche di carattere preliminare e che la necessità di accertare innanzi tutto il corretto inquadramento della lavoratrice ha richiesto l'approfondimento, in fatto, dello stato di salute di
[...]
(oggetto anche di due ordini di esibizione disposti con le ordinanze del 25.5.2021 e Per_1
7 9.12.2022, non ottemperate).
Ciò posto, ritiene il Collegio che l'accoglimento solo parziale della domanda avente ad oggetto le differenze retributive giustifichi la compensazione delle spese di primo grado - come innanzi quantificate per l'intero - nella misura di un terzo (anche in considerazione del fatto che la somma richiesta e quella riconosciuta rientrano nel medesimo scaglione, compreso tra euro 5.200,01 ed euro 26.000,00). Pertanto, la sentenza impugnata, che per il resto merita conferma, va parzialmente riformata con riferimento alla regolamentazione delle spese: va, quindi, Parte_1
condannato a rifondere a i due terzi delle spese del giudizio di primo grado, Controparte_1 liquidate per l'intero in euro 5.388,00, oltre accessori di legge.
3. Avuto riguardo alla necessità di regolamentare le spese di lite in ragione dell'esito complessivo del giudizio, anche le spese del presente grado - liquidate in misura intera come in dispositivo (tenuto conto del valore della causa, della natura delle questioni trattate e delle attività in concreto svolte) - devono essere compensate per un terzo;
per il resto devono essere poste a carico dell'appellante, soccombente.
Le spese di entrambi i gradi devono, poi, essere distratte in favore dei procuratori di CP_1
antistatari.
[...]
P.Q.M.
- in parziale riforma della sentenza impugnata, per il resto ferma, condanna a Parte_1 rifondere a i due terzi delle spese del giudizio di primo grado, liquidate per l'intero Controparte_1
in euro 5.388,00, oltre rimborso forfettario delle spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari;
compensa per il residuo terzo le spese stesse;
- previa compensazione delle spese di lite nella misura di un terzo, condanna a Parte_1
rifondere a i due terzi delle spese del presente grado di giudizio, liquidate per Controparte_1
l'intero in euro 2.700,00 oltre rimborso forfettario delle spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Il Consigliere estensore
dott.ssa Gabriella Piantadosi Il Presidente
dott. Alessandro Nunziata
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