Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 24/06/2025, n. 1397 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1397 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Nola -sezione civile lavoro- in persona del giudice, dott. Francesca Fucci, ha emesso la seguente
SENTENZA Nella causa iscritta al n. 5861/2023 n.RG
Avente ad OGGETTO: spettanze vertente
TRA
rapp.to e dif. dall'Avv. OTTAVIO LEVITA; Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dall'avv. OLIVA ANNA; CP_1
RESISTENTE NONCHE'
Controparte_2
CON SEDE LEGALE IN CURTI (CE) ALLA VIA FOSSE ARDEATINE
[...]
N. 1, IN PERSONA DEL SOGGETTO LIQUIDATORE P.T., DOTT. FRANCESCOPAOLO
VENTRIGLIA NOMINATO CON DECRETO DEI PRESIDENTI DI CP_2 NAPOLI E CASERTA, AI SENSI DELL'ART. 12 COMMA 1 DELLA L. N.26 DEL 26.02.2010 E SUCCESSIVE MODIFICHE, RAPP.TO E DIFESO GIUSTA PROCURA IN ALLEGATO DALL'AVV. VERONICA PERRONE, VV. PASQUALE GALASSI E CP_3 DALL'AVV.TO FRANCESCO GOGLIA RESISTENTE
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20/10/2023 la ricorrente in epigrafe deduceva di aver lavorato per il delle province di e dal 27.03.2000 al 15.06.2021 Controparte_2 CP_2 CP_2 con mansione di operaio qualificato, inquadramento nel livello IV A del CCNL Federambiente.
Deduceva che il predetto rapporto di lavoro cessava in data 15/06/2021 per licenziamento poiché veniva assunta da il 16.06.2021; CP_4
Evidenziava che a seguito della cessazione dell'indicato rapporto di lavoro il C.U.B. trasmetteva CP_ all' - Gestione dipendenti pubblici - territorialmente competente (Direzione Provinciale di
) il modello TFR1, quale prospetto di liquidazione del trattamento di fine rapporto CP_2 propedeutico all'erogazione della prestazione. CP_ Rilevava, altresì, che l' in risposta alla pec del 19/05/2023 inoltrata dalla ricorrente per conoscere lo stato di avanzamento della pratica, inviava a quest'ultima pec del 23.05.2023 del seguente tenore: “Si fa presente che per il TFS/TFR in favore dei pubblici dipendenti valgono i principi di equivalenza e corrispondenza tra contribuzione e prestazione. L'art. 2116 del codice
Ritualmente evocato in giudizio, infine, si costituiva il Controparte_2
, richiamando la normativa relativa alla natura giuridica del stesso
[...] CP_2 ed affermando la legittimazione passiva dell' in ordine al versamento del TFR ai dipendenti CP_1 del C.U.B., anche alla luce dell'operatività del principio di automaticità di cui all'art. 2116 c.c..
Concludeva nei seguenti termini: - Dichiarare il difetto di legittimazione passiva del , CP_2 in merito al pagamento del TFR/TFS, con conseguente condanna dell' al pagamento del CP_1
TFR/TFS, con conseguente estromissione dal giudizio de quo;
con vittoria delle spese di lite. Rinviata la causa per discussione, all'odierna udienza, il GL decideva con sentenza a seguito della trattazione scritta della causa ex art. 127 ter c.p.c.
Va in limine dichiarata cessata la materia del contendere, alla luce della concorde richiesta delle CP_ parti di emettere una pronuncia di siffatto tenore, richiesta avanzata dall' già in sede di memoria di costituzione e da parte ricorrente in sede di note di udienza del 24/06/2025 dove la CP_ stessa si associava alla richiesta dell' di cessazione della materia del contendere, avendo ricevuto, con valuta 16/07/2024, il pagamento dell'importo di €23.720,97 comprensivo di interessi per ritardato pagamento e al netto delle imposte sulla maggiore somma lorda richiesta in ricorso.
Ebbene, la cessazione della materia del contendere, istituto di creazione giurisprudenziale, può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti
(rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione). Affinchè il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: - l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte. La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio, deve assumere la forma di sentenza.
Nella fattispecie in esame è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia, essendo intervenuto in data 16/07/2024 il pagamento dell'importo di € 23.720,97 comprensivo di interessi per il ritardato pagamento. Va rilevato che pur essendo l'importo corrisposto dall' inferiore a quello richiesto dalla parte CP_5 in ricorso, ciò appare dovuto, come dichiarato dalla stessa parte ricorrente in sede di note per l'udienza odierna, al trattarsi dell'importo al netto delle imposte, a fronte di quello lordo richiesto in ricorso;
in ogni modo, quand'anche vi fosse una reale differenza nel quantum, la richiesta di parte ricorrente di dichiararsi la cessazione della materia del contendere recherebbe in sé la rinuncia all'eventuale eccedenza.
Considerato che il pagamento della prestazione rivendicata è intervenuto nel corso del giudizio (16/07/2024) le spese di lite nei rapporti tra il ricorrente e l' sono compensate per metà con CP_1 CP_ condanna dell' al pagamento in favore della parte ricorrente della somma residua liquidata in dispositivo, in applicazione del DM 55/2014 con applicazione dei parametri minimi e senza liquidazione della fase istruttoria. Compensa integralmente le spese di lite nei rapporti tra il ricorrente ed il CUB per la mancanza di res controversa in ordine alla domanda di accertamento dell'omissione contributiva.
PQM
a) Dichiara cessata la materia del contendere;
CP_
b) Compensa per metà le spese di lite e condanna l' al pagamento della misura residua nei confronti del ricorrente, parte che liquida in complessivi euro 932,50 oltre ad Iva e cpa come per legge e rimborso forfettario in misura pari al 15% con attribuzione in favore del procuratore della parte ricorrente antistatario;
c) Compensa integralmente tra la parte ricorrente ed il le spese di lite. CP_2
Si Comunichi Così' deciso in Nola 24/06/2025 Il Giudice
Dott.ssa Francesca Fucci