Cass. civ., sez. I, sentenza 07/12/1962, n. 3306
CASS
Sentenza 7 dicembre 1962

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Qualora la questione, relativa alla natura demaniale delle acque, si presenti come premessa necessaria per la decisione delle altre questioni, cosicche la causa, pur avendo per oggetto rapporti patrimoniali tra privati, importi per la sua decisione che, con cognizione principale, sia risolta la controversia sulla natura pubblica o privata delle acque in contestazione, l'intera causa e di Competenza del tribunale regionale delle acque pubbliche, che, ove accerti il carattere demaniale delle acque, deve pronunciarsi anche sulle conseguenze giuridiche di tale accertamento e sull'eventuale domanda di risarcimento dei danni; qualora, invece, la demanialita venga esclusa, il giudice ordinario, davanti al quale la causa deve essere riassunta, provvedera sugli altri rapporti patrimoniali eventualmente ancora in contestazione. ( V 1569/60, 108/54, 2022/51).*

A norma dell'art 45 cod proc civ, il conflitto di Competenza sollevabile d'ufficio dal giudice puo aversi solo allorquando, in seguito a sentenza che dichiara l'incompetenza del giudice adito per materia o per territorio, nei casi di cui all'art 28 cod proc civ, il giudice davanti al quale la causa viene riassunta ritiene di essere a sua volta incompetente; in tale ipotesi di conflitto negativo virtuale di Competenza, tuttavia, il giudice davanti al quale la causa viene riassunta non puo pronunciare la propria incompetenza con sentenza, in quanto cio provocherebbe un conflitto reale negativo di Competenza, ma deve, d'ufficio, richiedere il regolamento di Competenza alla Cassazione. Consegue da cio che se il giudice, davanti al quale la causa e riassunta a seguito della dichiarazione d'incompetenza del primo giudice abbia pronunziato con sentenza sul merito attinente ad una parte delle domande proposte, tale pronunzia sara soggetta alle normali impugnazioni, ma non potra richiedersi dal giudice, d'ufficio, il regolamento di Competenza sulle restanti domande, sulle quali il giudice stesso non ha creduto di pronunciarsi, per la ritenuta sua incompetenza, potendo detto regolamento essere richiesto solo in via preventiva e sullo intero processo, senza che il giudice possa dividerlo per pronunziare con sentenza solo su talune domande, anziche su tutte salvo poi a chiedere, di ufficio, al tempo stesso in cui pronuncia su parte delle domande, il regolamento di Competenza per tutte le altre, con una coeva ordinanza.*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 07/12/1962, n. 3306
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3306
    Data del deposito : 7 dicembre 1962

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