Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 14/02/2025, n. 83 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 83 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA Oggetto: carta elettronica per la formazione e In nome del Popolo italiano l'aggiornamento dei docenti assunti con incarichi di supplenza
TRIBUNALE DI PERUGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, in persona del Giudice del Lavoro dott. Marco Medoro, nella causa civile n. 966/2024 Ruolo G. Lav. Prev. Ass., promossa da
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
, , , Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7
, , (avv. Parte_8 Parte_9 Parte_10
Marco Paoli)
- ricorrenti -
contro
, Controparte_1 [...]
Controparte_2
- convenuto contumace -
ha emesso e pubblicato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., all'esito dell'udienza del giorno
14.2.2025, la seguente
SENTENZA
1. I ricorrenti indicati in epigrafe si sono rivolti a questo Tribunale per sentire dichiarare il proprio diritto di fruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la carta per l'aggiornamento e la formazione personale del docente regolata dall'art. 1
della legge n. 107/2015 a partire dall'anno scolastico 2019/20 ed ottenere consequenziale condanna del a corrispondere a ciascuno di essi Controparte_1
l'importo nominale spettante in considerazione dei diversi incarichi di supplenza espletati e rivendicati, oltre interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo,
destinata allo sviluppo delle competenze professionali (c.d. «carta elettronica del docente»), nonostante espletassero le stesse mansioni dei colleghi di ruolo in violazione di quanto disposto in materia dagli artt. 64 e 67 del CCNL di comparto e dall'accordo quadro allegato alla direttiva n. 1999/70 CE. Hanno, quindi, richiamato, fra l'altro, la sentenza n. 1842/2022 con cui il Consiglio di Stato ha annullato il D.P.C.M. n. 32313 del
2015, evidenziando che un'interpretazione costituzionalmente orientata della legge n.
107/2015 impone di riconoscere il bonus di € 500,00 (pacificamente attribuito anche ai docenti in prova e part time) anche al personale assunto a tempo determinato, stante la contrarietà di detta esclusione rispetto ai precetti degli artt. 3, 35 e 97 Cost. e degli artt.
29, 63 e 64 del C.C.N.L. del 29/11/2007, secondo cui l'obbligo formativo grava anche sui docenti precari e l'ordinanza della CGUE del 18.5.2022, che giunge alle medesime conclusioni sulla base di quanto stabilito dalla clausola n. 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva CE n. 70/1999.
2. Il e l , Controparte_1 Controparte_2
ritualmente intimati, sono rimasti contumaci.
3. All'udienza del 14.2.2025, il difensore delle ricorrenti, a ciò abilitato per effetto di procure speciali medio tempore versate in atti, ha dichiarato la rinuncia agli atti in nome e per conto di e . Visto il disposto dell'art. 306 c.p.c., Parte_4 Parte_3
occorre, pertanto, dichiarare – con sentenza trattandosi di procedimento assegnato alla cognizione del Tribunale in composizione monocratica, cfr, ex multis, Cass., sez. I,
22917/2010, sez. II, 21707/2006 – l'estinzione parziale del giudizio pendente fra le docenti indicate e l'amministrazione scolastica.
4. Ciò posto, nel merito residuo, si osserva quanto segue.
L'art. 1, comma 121, della legge 13 luglio 2015, n. 107 prevede che “Al fine di sostenere la
formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel
rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e
la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.
22 La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere
utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste
comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per
l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze
professionali, svolti da enti accreditati presso il Controparte_3
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo
[...]
professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo
professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed
eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate
nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di
formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione
accessoria né reddito imponibile…”. L'art. 15, primo comma, del d.l. 13 giugno 2023, n. 69,
conv. con modif. nella legge n. 103 del 10.8.2023, stabilisce che “
1. La Carta elettronica
per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni
ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n.
107, è riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su
posto vacante e disponibile…”. L'art. 282, primo comma, del d.lgs. 297/1994 (T.U. scuola)
dispone che “L'aggiornamento è un diritto-dovere fondamentale del personale
ispettivo, direttivo e docente. Esso è inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo
delle scienze per singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari;
come approfondimento
della preparazione didattica;
come partecipazione alla ricerca e alla innovazione didattico-
pedagogica…”.
Con ordinanza del 18.5.2022, la CGUE ha statuito che “…La clausola 4, punto 1,
dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura
nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo
quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel
senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a
tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo Controparte_1
determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di CP_1
EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di
33 valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere
utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste
comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per
l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze
professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al
profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo
professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed
eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di
connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza…”. Con
la sentenza n. 1842/2022 il Consiglio di Stato ha annullato il D.P.C.M. 32313/2015 che dettava regole in tema di modalità di assegnazione e di utilizzo della carta di cui si discute nella parte in cui escludeva i docenti non di ruolo per contrasto con i precetti degli artt. 3, 35 e 97 Cost.
Con sentenza n. 29961 del 27.10.2023 emessa ai sensi dell'art. 363 bis c.p.c., la Sezione
lavoro della Suprema Corte, dopo essersi soffermata sul fatto che in materia di formazione docenti il riferimento temporale è quello dell'annualità, ha chiarito che
“…l'art. 1, co. 121 della L. 107/2015 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto
con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui
limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai solo insegnanti di ruolo e
non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co. 1, L.
124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999)….Il che
comporta, di converso, l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in
misura piena quello stesso beneficio…”, precisando (pag. 37) che non può assumere alcun rilievo l'omessa presentazione di una domanda in una procedura concepita escludendo il personale supplente o la decadenza per esaurimento dei fondi nel biennio giacché si tradurrebbe nella soppressione del diritto per fatto del creditore ed ha spiegato di non potere pronunciarsi sulla spettanza del beneficio in caso di incarichi di supplenza di tipo temporaneo (anche ove la sommatoria dei contratti determini una consistenza assimilabile a quelle delle tipologie oggetto di tutela) e nell'eventualità di un servizio prestato per un orario minore di quello ordinario, vista l'estraneità di tali questioni
44 all'oggetto del procedimento pendente dinanzi al Tribunale di Taranto che ha dato luogo all'ordinanza di rimessione. In ordine alla struttura dell'obbligazione ed alla possibilità di un'azione di adempimento ora per allora anche dopo il termine dell'anno scolastico, la Corte ha affermato che, nonostante le peculiarità – un'applicazione informatica che genera un codice di acquisto in favore dei titolari che gli esercenti possono accettare solo per prodotti coerenti con il disposto normativo – l'istituto è
assimilabile ad un'obbligazione di pagamento di una somma di denaro destinata ad una specifica tipologia di acquisti e che è possibile, oltre che interesse di entrambe le parti del rapporto, consentire l'esercizio del diritto/adempimento dell'obbligazione in un periodo successivo alla maturazione, attribuendo al docente escluso “…un valore
corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36,
della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.” Fa
eccezione la cessazione dal servizio che, tuttavia, per il personale reclutato a termine,
va intesa come fuoriuscita dal sistema scolastico che si verifica nell'eventualità di intervenuta cancellazione dalle graduatorie. In questa ipotesi residua in favore della parte ricorrente unicamente il diritto al risarcimento dei danni che siano allegati dai docenti, che dovranno essere valutati in base al meccanismo della prova presuntiva
(tenendo conto ad es. delle spese di formazione sostenute autonomamente con l'acquisto a tal fine di beni o servizi, delle perdite di chances formative, della menomazione non patrimoniale della professionalità, etc.) e mediante una liquidazione equitativa. Da ultimo, ha stabilito che l'azione di adempimento in forma specifica si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n.
124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica e che il termine relativo alle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della carta, stante la natura contrattuale della responsabilità,
è decennale e decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.
55 5. Ciò posto, il ricorso, nei limiti che residuano dall'estinzione di cui al par. 3, merita accoglimento nei termini dappresso indicati.
Invero, in applicazione dei principi in diritto sintetizzati al punto precedente, secondo le indicazioni nomofilattiche espresse dalla Corte di Cassazione mediante lo strumento della pronuncia ai sensi dell'art. 363 bis c.p.c., la pretesa avanzata è parzialmente fondata limitatamente alle annualità che verranno dappresso indicate laddove risulti documentata in atti la prestazione di servizio mediante contratti di lavoro a tempo determinato per incarichi di supplenza per la copertura dell'intero anno scolastico per un orario di servizio pari almeno al 50% di quello normale contrattuale1. Diversamente,
non possono essere accolte le domande che non sono basate sulla documentazione dei presupposti costitutivi del diritto, ma semplicemente sulle c.d. autocertificazioni,
trattandosi di atti che non hanno nessun valore di prova nel giudizio civile (cfr, ex
multis, Cass., sez. lavoro, 5708/2018, sez. VI-lavoro, 9010/2016) e tenendo conto del fatto che non ci si può avvalere del principio di non contestazione di cui agli artt. 115 e 416
c.p.c. in quanto la parte convenuta è contumace (cfr Corte Cost. e Cass., sez. III,
14372/2023, sez. lavoro, 461/2015). Ne consegue che, in parziale accoglimento del ricorso, il resistente va condannato ad emettere in favore dei ricorrenti la carta elettronica per la formazione e l'aggiornamento dei docenti a partire dall'a.s. 2019/20,
con accredito dell'importo nominale di € 500,00, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dovuta ai sensi dell'art. 22, comma 36, della legge
724/1994, maturata dalle singole annualità al saldo nei seguenti termini:
1) Desiderio Giuseppina: a.s. 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23, totale €
2.000,00;
2) : a.s. 2019/20, totale € 500,00 (per le annualità 2020/21, 2021/22, Parte_2
2022/23 risultano documentati servizi per un orario inferiore al 50% di quello normale contrattuale e cioè 12 ore settimanali trattandosi di reclutamento presso la scuola primaria);
66 3) : a.s. 2019/20, 2020/21, 2021/22 e 2022/23, totale € 2.000,00; Parte_5
4) a.s. 2019/2020, 2020/21, 2021/22 e 2022/23, totale € Parte_6
2.000,00;
5) : a.s. 2019/20, 2020/21, 2021/22 e 2022/23, totale € 2.000,00; Parte_7
6) : a.s. 2019/20, 2020/21, 2021/22 e 2022/23, totale € 2.000,00; Parte_8
7) : a.s. 2020/21, 2021/22 e 2022/23, totale € 1.500,00; Parte_9
8) : a.s. 2019/20, 2020/21, 2021/22 e 2022/23, totale € Parte_10
2.000,00;
6. Nulla va disposto sulle spese ai sensi dell'art. 306, u.c., c.p.c. nei rapporti fra le rinuncianti e e l'amministrazione scolastica, attesa la mancata Pt_4 Pt_3
costituzione in giudizio di quest'ultima. Per quanto concerne gli altri rapporti,
l'accoglimento parziale del ricorso determina la compensazione delle spese di lite tra le parti nella misura di 1/8, mentre il resistente va condannato a rifondere ai ricorrenti i residui 7/8. La liquidazione viene effettuata in dispositivo sulla base dei parametri approvati con il D.M. 55/2014 e s.m., tenendo conto del valore del decisum (scaglione compreso fra € 5.200,01 e € 26.000,00) degli incombenti effettivamente disimpegnati e dell'impegno professionale richiesto dalla controversia, avente natura seriale.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando;
- dichiara estinto il giudizio pendente fra e nei Parte_4 Parte_3
confronti del e dell' Controparte_1 [...]
; Controparte_2
- condanna il ad emettere in favore di Controparte_1
ciascuno dei ricorrenti residui la carta elettronica per la formazione e l'aggiornamento dei docenti per gli anni scolastici nei termini indicati al punto n. 4 della motivazione, con accredito dell'importo nominale di € 500,00 per ciascuna annualità, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 22, comma 36, della legge 724/1994 maturato dalle singole annualità al saldo;
- respinge nel resto il ricorso;
77 - nulla per le spese nei rapporti fra le ricorrenti e e il Pt_4 Pt_3 [...]
e l;
Controparte_1 Controparte_2
- compensa le spese di lite tra le parti nella misura di 1/8 e condanna il resistente a rimborsare ai ricorrenti i residui 7/8, che qui si liquidano nell'importo di €
103,68 per C.U. versato ed € 1.700,00 per compenso professionale, oltre r.f., Iva e
Cap come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Marco Paoli dichiaratosi procuratore antistatario.
Perugia, lì 14.2.2025
IL GIUDICE
Marco Medoro
88 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Alcun trattamento discriminatorio può verificarsi rispetto al personale di ruolo nel caso di servizi part time per un orario inferiore al 50% di quello contrattuale in quanto non esiste un lavoratore comparabile perché non è possibile prestare servizio di ruolo a tempo parziale per un orario inferiore alla metà rispetto a quello normale contrattuale (art. 4 O.M. 446/1997 e art. 4 O.M. 55/1998, cfr sul punto, App. Perugia, sentenza n. 65 del 18.4.2024).