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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 14/07/2025, n. 578 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 578 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
RG N. 409 / 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati: dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Relatore dott.ssa Chiara Zito Giudice dott. Antonio Miele Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 409 /2025 promossa da:
Parte_1
RICORRENTE
Nei confronti di
, nato in [...] il [...] e residente in [...]46 - 47923 CP_1
RIMINI ITALIA (C.F. ) C.F._1
RESISTENTE
Sulle conclusioni precisate all'udienza del 30.05.2025
Con l'intervento del P.M. sede
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
La ricorrente -spiegando di essere l'unico genitore esercente la potestà (essendo il padre decaduto)- chiedeva che fosse dichiarata l'interdizione della figlia affetta, sin dalla nascita, da CP_1 una grave patologia, la sindrome di Lennox Gastaut, encefalopatia epilettica, ritardo cognitivo e psicomotorio, con disturbi comportamentali e soventi crisi epilettiche. Allegava la ricorrente il certificato di invalidità e accompagnamento INPS che accerta che ha un'infermità CP_1 non più revisionabile e necessita di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti 1 quotidiani della vita. All'udienza del 30.05.2025 il Giudice procedeva all'esame della convenuta la quale si presentava in carrozzina, molto agitata, non rispondeva alle domande del giudice su come si chiamasse e chi fosse la donna al suo fianco;
il Giudice escludendo ogni necessità di ulteriori attività istruttorie, invitava le parti a precisare le conclusioni e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Il Collegio esaminati gli atti e documenti di causa, ritiene la domanda di interdizione fondata e meritevole di accoglimento.
Le condizioni di sono apparse gravi e del tutto compromesse, escludendo ogni CP_1 necessità di ulteriori attività istruttorie. È emerso, senza ombra di dubbio, che l'interdicenda non è in grado di provvedere autonomamente alle sue benché minime esigenze di vita, versando in uno stato evidente di sostanziale deficit cognitivo e psicomotorio collegabile alle patologie da cui è affetta. L'interdicenda invero, non ha risposto ad alcuna delle postele dal G.I., apparendo del tutto inconsapevole della propria complessiva situazione sociale, patrimoniale e di vita. La certificazione allegata comprova ulteriormente l'infermità della convenuta. Invero, il verbale di accertamento dell'invalidità civile certificava che la stessa è affetta, tra l'altro, da epilessia farmaco resistente con crisi spasmo tonico generalizzate pluri-quotidiane in quadro malformativo ed esiti di plurimi interventi neurochirurgici, ritardo mentale verosimilmente grave e infermità di gravità tale da aver determinato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento. Tale infermità da considerarsi abituale, stante l'evidenza della irreversibilità ed ella appare assolutamente non capace di provvedere ai propri interessi. Non appare in grado di fornire completo e consapevole consenso alle cure né di autodeterminarsi rispetto alla quotidianità e al luogo in cui vive. La limitazione cognitiva e motoria che la affligge è ampiamente riconoscibile da terzi e questo la espone a possibili azioni pregiudizievoli nei propri confronti. Appare perciò conclamata la situazione d'impossibilità a provvedere ai suoi interessi della convenuta, situazione che impone ai sensi dell'art.414 c.c. la dichiarazione d'interdizione di . CP_1
Nella specie, un provvedimento di Amministrazione di Sostegno sarebbe insufficiente a tutelare la convenuta in modo adeguato, in quanto è totalmente incapace di provvedere da sola alle esigenze del quotidiano e di collaborare con un amministratore in merito alla propria gestione, ciò che invero svuoterebbe totalmente di contenuto la misura di sostegno che appunto mira a preservare la residua autonomia del soggetto, nella specie, integralmente soppressa. Ne deriva che l'apertura di una Amministrazione di Sostegno sarebbe, nel caso che occupa, del tutto inadeguata a fornire la necessaria tutela alla convenuta, oltre che potenzialmente lesiva dei diritti del medesimo. Dunque, nella specie, l'apertura di un'Amministrazione di Sostegno si tradurrebbe in un'attribuzione in capo all'amministratore di poteri analoghi a quelli del tutore e, soprattutto, in una sostanziale "incapacitazione" del destinatario, incidendo irreversibilmente sul suo status, senza le garanzie che il legislatore richiede per un intervento così radicale. In tale contesto, pertanto, l'interdizione risulta l'unico strumento che assicuri un'adeguata protezione alla convenuta in termini di assistenza, cura della persona e gestione patrimoniale, non risultando che l'Amministrazione di Sostegno o l'inabilitazione costituiscano, nella specie, misure di tutela adeguata in considerazione della gravità della patologia accertata, della sostanziale incapacità di provvedere ai propri interessi e della assoluta incapacità della convenuta stessa di collaborare con una figura alla quale sia affidato il compito della sua curatela o amministrazione.
2 Nulla per le spese di lite, stante la natura della causa e l'esito della stessa, che non consente di ravvisare una soccombenza in senso proprio.
Deve infine, a cura della Cancelleria, trasmettersi al giudice tutelare copia della presente sentenza, ex art. 42 disp. att. cod. civ., per la nomina definitiva del tutore, confermandosi, nelle more, la nomina provvisoria e l'esercizio delle funzioni di sua spettanza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda, istanza od eccezione,
- Dichiara l'interdizione di , nata a [...], il [...] CP_1
(Cod. Fisc. ); C.F._1
- Conferma, in via provvisoria, la nomina di , nata a [...], Parte_1 il 27.12.1988 e residente in [...] (Cod. Fisc.
), all'ufficio di tutore;
C.F._2
- Nulla per le spese
- Manda alla Cancelleria di provvedere agli incombenti di cui all'art. 423 c.c. per la comunicazione al ricorrente, al Pubblico Ministero in sede, al Giudice tutelare in sede, e per ogni altro adempimento di legge.
Così deciso in Rimini nella Camera di Consiglio della Sezione Civile in data 03/07/2025
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati: dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Relatore dott.ssa Chiara Zito Giudice dott. Antonio Miele Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 409 /2025 promossa da:
Parte_1
RICORRENTE
Nei confronti di
, nato in [...] il [...] e residente in [...]46 - 47923 CP_1
RIMINI ITALIA (C.F. ) C.F._1
RESISTENTE
Sulle conclusioni precisate all'udienza del 30.05.2025
Con l'intervento del P.M. sede
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
La ricorrente -spiegando di essere l'unico genitore esercente la potestà (essendo il padre decaduto)- chiedeva che fosse dichiarata l'interdizione della figlia affetta, sin dalla nascita, da CP_1 una grave patologia, la sindrome di Lennox Gastaut, encefalopatia epilettica, ritardo cognitivo e psicomotorio, con disturbi comportamentali e soventi crisi epilettiche. Allegava la ricorrente il certificato di invalidità e accompagnamento INPS che accerta che ha un'infermità CP_1 non più revisionabile e necessita di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti 1 quotidiani della vita. All'udienza del 30.05.2025 il Giudice procedeva all'esame della convenuta la quale si presentava in carrozzina, molto agitata, non rispondeva alle domande del giudice su come si chiamasse e chi fosse la donna al suo fianco;
il Giudice escludendo ogni necessità di ulteriori attività istruttorie, invitava le parti a precisare le conclusioni e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Il Collegio esaminati gli atti e documenti di causa, ritiene la domanda di interdizione fondata e meritevole di accoglimento.
Le condizioni di sono apparse gravi e del tutto compromesse, escludendo ogni CP_1 necessità di ulteriori attività istruttorie. È emerso, senza ombra di dubbio, che l'interdicenda non è in grado di provvedere autonomamente alle sue benché minime esigenze di vita, versando in uno stato evidente di sostanziale deficit cognitivo e psicomotorio collegabile alle patologie da cui è affetta. L'interdicenda invero, non ha risposto ad alcuna delle postele dal G.I., apparendo del tutto inconsapevole della propria complessiva situazione sociale, patrimoniale e di vita. La certificazione allegata comprova ulteriormente l'infermità della convenuta. Invero, il verbale di accertamento dell'invalidità civile certificava che la stessa è affetta, tra l'altro, da epilessia farmaco resistente con crisi spasmo tonico generalizzate pluri-quotidiane in quadro malformativo ed esiti di plurimi interventi neurochirurgici, ritardo mentale verosimilmente grave e infermità di gravità tale da aver determinato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento. Tale infermità da considerarsi abituale, stante l'evidenza della irreversibilità ed ella appare assolutamente non capace di provvedere ai propri interessi. Non appare in grado di fornire completo e consapevole consenso alle cure né di autodeterminarsi rispetto alla quotidianità e al luogo in cui vive. La limitazione cognitiva e motoria che la affligge è ampiamente riconoscibile da terzi e questo la espone a possibili azioni pregiudizievoli nei propri confronti. Appare perciò conclamata la situazione d'impossibilità a provvedere ai suoi interessi della convenuta, situazione che impone ai sensi dell'art.414 c.c. la dichiarazione d'interdizione di . CP_1
Nella specie, un provvedimento di Amministrazione di Sostegno sarebbe insufficiente a tutelare la convenuta in modo adeguato, in quanto è totalmente incapace di provvedere da sola alle esigenze del quotidiano e di collaborare con un amministratore in merito alla propria gestione, ciò che invero svuoterebbe totalmente di contenuto la misura di sostegno che appunto mira a preservare la residua autonomia del soggetto, nella specie, integralmente soppressa. Ne deriva che l'apertura di una Amministrazione di Sostegno sarebbe, nel caso che occupa, del tutto inadeguata a fornire la necessaria tutela alla convenuta, oltre che potenzialmente lesiva dei diritti del medesimo. Dunque, nella specie, l'apertura di un'Amministrazione di Sostegno si tradurrebbe in un'attribuzione in capo all'amministratore di poteri analoghi a quelli del tutore e, soprattutto, in una sostanziale "incapacitazione" del destinatario, incidendo irreversibilmente sul suo status, senza le garanzie che il legislatore richiede per un intervento così radicale. In tale contesto, pertanto, l'interdizione risulta l'unico strumento che assicuri un'adeguata protezione alla convenuta in termini di assistenza, cura della persona e gestione patrimoniale, non risultando che l'Amministrazione di Sostegno o l'inabilitazione costituiscano, nella specie, misure di tutela adeguata in considerazione della gravità della patologia accertata, della sostanziale incapacità di provvedere ai propri interessi e della assoluta incapacità della convenuta stessa di collaborare con una figura alla quale sia affidato il compito della sua curatela o amministrazione.
2 Nulla per le spese di lite, stante la natura della causa e l'esito della stessa, che non consente di ravvisare una soccombenza in senso proprio.
Deve infine, a cura della Cancelleria, trasmettersi al giudice tutelare copia della presente sentenza, ex art. 42 disp. att. cod. civ., per la nomina definitiva del tutore, confermandosi, nelle more, la nomina provvisoria e l'esercizio delle funzioni di sua spettanza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda, istanza od eccezione,
- Dichiara l'interdizione di , nata a [...], il [...] CP_1
(Cod. Fisc. ); C.F._1
- Conferma, in via provvisoria, la nomina di , nata a [...], Parte_1 il 27.12.1988 e residente in [...] (Cod. Fisc.
), all'ufficio di tutore;
C.F._2
- Nulla per le spese
- Manda alla Cancelleria di provvedere agli incombenti di cui all'art. 423 c.c. per la comunicazione al ricorrente, al Pubblico Ministero in sede, al Giudice tutelare in sede, e per ogni altro adempimento di legge.
Così deciso in Rimini nella Camera di Consiglio della Sezione Civile in data 03/07/2025
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
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