Articolo 4 della Legge 20 dicembre 1961, n. 1427
Articolo 3Articolo 5
Versione
31 gennaio 1962
Art. 4.
Nei territori indicati nell'articolo 1 il contributo dello Stato in conto capitale per l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario puo' essere elevato fino ai 38 per cento della spesa.
A favore dei coltivatori diretti, piccoli proprietari, enfiteuti e assegnatari, singoli o associati, e delle cooperative agricole, il limite del sussidio statale puo' essere elevato fino al 50 per cento della spesa.
Restano ferme le misure piu' favorevoli previste dalle norme in vigore per particolari categorie di opere.
Entrata in vigore il 31 gennaio 1962