Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 18/06/2025, n. 490 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 490 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
R.V.G. 1097/2025
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel.
ha pronunciato il seguente
SENTENZA
nella procedura camerale iscritta al n. 1097/2025 R.V.G., avente per oggetto: Ricorso ex art. 337 bis e ss. c.c. proposto da
, nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1 C.F._1
[...]
E
, nato a [...] il [...], C.F.: Parte_2 CodiceFiscale_2 ente domiciliati in FO LL PI n. 20/22, presso lo studio dell'avv. Filomena Giannattasio che li rappresenta e difende in virtu di procura in calce al ricorso congiunto
RICORRENTI
NONCHE'
IL P.M. IN SEDE INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso congiunto ex art. 337 bis e ss. c.c., e Parte_1 Parte_2 hanno premesso di avere intrattenuto una convivenza more uxorio e che dalla loro unione e nato un figlio, (28.03.2011); pertanto, hanno chiesto la Persona_1 regolamentazione dei lor rsonali ed economici nell'interesse del figlio minore alle condizioni di cui al ricorso congiunto. All'udienza del 3 giugno 2025, il Giudice delegato ha riservato la causa al collegio per la decisione in ordine al ricorso congiunto di regolamentazione dei loro rapporti personali ed economici nell'interesse del figlio minore.
2. Il ricorso e fondato e merita accoglimento. In particolare, le parti hanno concordato quanto segue:
1. Il minore nato a [...] il [...] resterà affidato Persona_2 congiuntame nitori, con collocazione paritaria tra la casa materna sita in FO LL PI (Sa) alla Via Generoso Andria n. 51 e quella del padre sita in FO LL PI (Sa) alla Via De Rossi n. 13;
2. nessuno dei genitori corrisponderà nessun assegno di mantenimento in favore del minore in quanto ognuno dei due genitori provvederanno direttamente a mantenere il minore per il tempo che quest'ultimo trascorre con ciascuno di loro;
3. Per quanto riguarda il diritto di visita: durante le vacanze natalizie, quelle Pasquali, e tutti gli altri giorni festivi dell'anno, es. 25 aprile, 01 maggio, 02 giugno, 15 agosto, previo accordo tra le parti i genitori terranno con sé il figlio ad anni alterni;
nel periodo delle vacanze estive il figlio trascorrerà con ciascuno dei due genitori due settimane anche non consecutive da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno;
per le altre festività e per il giorno del compleanno del minore si seguirà il criterio dell'alternanza annuale;
4. L'assegno unico verrà percepito interamente dal sig. ; Parte_2
5. Le spese straordinarie saranno ripartite, come per i genitori, seguendo le linee guida depositate presso il Consiglio dell'ordine Forense, delle quali il sottoscritto avvocato ha provveduto a darne copia alle parti. Orbene, il Tribunale ritiene eque le condizioni concordate tra le parti in ordine ai loro rapporti personali ed economici nell'interesse del figlio minore e, pertanto, ratifica l'accordo dalle stesse sottoscritto. Nulla si dispone sulle spese di lite trattandosi di procedura camerale congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando, così provvede:
− accoglie il ricorso ex art. 337 ter e ss. c.c. e, per l'effetto, dispone la regolamentazione dei rapporti personali ed economici tra le parti nell'interesse del figlio minore alle condizioni di cui al ricorso congiunto e richiamate in parte motiva;
− nulla dispone sulle spese di lite. Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 16 giugno 2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi