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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 12/05/2025, n. 563 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 563 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 1579/2025 R.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Deli Luca Presidente dott.ssa Marina Righi Giudice relatore ed estensore dott.ssa Giulia Civiero Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 473 bis.51 cod. proc. civ. promosso con ricorso congiunto depositato in data
17/03/2025 da:
Parte_1
con l'avv. MARTON CHIARAMARIA
c.f.: C.F._1
e
Parte_2
con l'avv. MARTON CHIARAMARIA
c.f.: C.F._2
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno richiesto congiuntamente al Tribunale di pronunciare
1 la separazione personale e di omologare gli accordi intervenuti tra le stesse.
Le parti medesime, con note ex art. 127 ter cod. proc. civ. depositate in sostituzione dell'udienza del
17/04/2025 hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, che non sussistono possibilità di riconciliazione e hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti siano congrue, rispondano all'interesse della prole e non presentino profili di illegittimità; visto il parere del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la separazione personale tra i coniugi nata a [...] il Parte_1
31/01/1987 e nato a [...] il [...], matrimonio Parte_2
contratto il 10/05/2014 e trascritto al n. 6, Parte II, Serie A, Anno 2014 del registro degli atti di matrimonio del Comune di MOGLIANO VENETO alle seguenti condizioni:
1. autorizza i coniugi a vivere separati, con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. i figli minori ed vengono affidati ad entrambi i genitori secondo il regime Per_1 Per_2
dell'affidamento condiviso con collocamento prevalente e residenza anagrafica insieme alla madre;
3. ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 337 ter c.c. i genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse che riguardano i figli minori, mentre sulle questioni di ordinaria amministrazione eserciteranno la responsabilità genitoriale disgiuntamente secondo i tempi di permanenza presso di sé dei figli;
4. L'immobile di Roncade (TV), via Treponti 23 di proprietà di entrambi verrà ceduto al signor Pt_2
secondo quanto specificato in ordine ai rapporti economici e patrimoniali più avanti riportati.
[...]
5. Il signor terrà con sé i figli, compatibilmente agli impegni di questi ultimi e salvo diverso Pt_2
accordo da prendersi di volta in volta con la signora Parte_1
• a fine settimana alternati dalle ore 19,00 del venerdì fino alle ore 21,00 della domenica quando
2 verranno riaccompagnati a casa della madre;
• un giorno infrasettimanale, indicativamente il sabato (fatti salvi diversi accordi anche in vista degli impegni dei minori) quando il week end è di competenza della madre dalle ore 9,00 alle ore 21,00 quando verranno riaccompagnati a casa della madre;
• due settimane, anche non consecutive, nel periodo estivo, da concordarsi entro e non oltre il mese di maggio di ogni anno;
• una settimana durante le vacanze natalizie alternando Natale e Capodanno fin d'ora precisando che per le festività natalizie 2025 ed staranno con la madre il giorno della vigilia e con Per_1 Per_2
il padre dalla mattina del 25 dicembre 2025 fino al 30 dicembre 2025 e con la madre dal 30.12.25 fino al 08.01.26 quando riprenderanno le attività scolastiche;
• due giorni nel periodo delle vacanze pasquali alternando Pasqua e Pasquetta;
6. Il signor verserà alla signora a titolo di contributo indiretto al mantenimento Pt_2 Parte_1
ordinario dei figli, la somma complessiva mensile di euro 540,00 (Euro cinquecentoquaranta/00) vale a dire euro 270,00 per ciascun figlio, da pagarsi in via anticipata entro il giorno 15 di ogni mese mediante bonifico bancario a decorrere dal mese successivo alla firma del presente ricorso, importo rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT con decorrenza dal mese di aprile 2026.
7. Con riferimento alle spese straordinarie necessarie per i figli, resteranno a carico di entrambi i genitori in ragione del 50%.
Quanto alla regolamentazione delle spese di natura straordinaria, le parti faranno riferimento al
Protocollo di intesa del Tribunale di Treviso. Tutte le predette spese verranno rimborsate in ragione della metà al genitore che le avrà sostenute, il quale avrà l'onere di documentarle salvo diverso preventivo accordo tra le Parti. Nel caso di spese che richiedano il preventivo accordo, il genitore obbligato, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, anche tramite messaggio sms o whatsapp, deve manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta e comunque non oltre
7 giorni;
in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa straordinaria.
3 8. L'assegno unico, qualora spettante, verrà suddiviso al 50% ciascuno;
9. Le detrazioni per figli a carico saranno effettuate, secondo la normativa vigente, da ciascun genitore in ragione del 50% ciascuno, salvo diversi accordi. La detrazione delle spese straordinarie ai fini IRPEF sarà operata dai genitori in misura pari alla quota di riparto delle spese stesse.
10. Nell'ambito della regolamentazione dei rapporti economici, la quota di proprietà del 50% della signora dell'immobile intestato ad entrambi i coniugi sito in Roncade (TV), via Parte_1
Treponti n. 23, verrà ceduta con separato atto notarile al signor il quale ne diverrà pieno ed Pt_2
esclusivo proprietario e con contestuale estromissione e liberazione della signora dal mutuo Parte_1
gravante sottoscritto in data 26.02.2018; il signor , fin dalla data di sottoscrizione del Parte_2
ricorso introduttivo del procedimento di separazione, si impegna e si obbliga al pagamento delle rate del mutuo liberando la signora da ogni e qualsivoglia obbligazione. Conseguentemente il Pt_1
signor , in caso di vendita del relativo immobile a terzi, conseguirà per intero il prezzo Parte_2
di vendita.
11. Il signor si impegna e si obbliga a rilasciare l'immobile sito in Roncade (TV) via Parte_2
Treponti n. 17 di proprietà dei genitori della signora libero e sgombero da persone Parte_1
e cose entro il 31.03.2025; in denegata ipotesi di rilascio entro detta data egli si impegna e si obbliga a corrispondere la indennità di occupazione che verrà richiesta;
12. Ciascuno dei genitori si assume l'onere reciproco di comunicare eventuali mutamenti di residenza e/o domicilio, e ciò fino al raggiungimento della maggiore età di entrambi i figli.
13. I coniugi dichiarano di essere titolari di propri conti correnti;
la signora è titolare Parte_1
del conto corrente presso Banca Posta filiale di Quarto d'Altino ed il signor è titolare Parte_2
di conto corrente presso Banca Intesa San Paolo di Scorzè.
14. I coniugi dichiarano di essere proprietari delle seguenti autovetture: la signora è Parte_1
proprietaria di una Seat Leon mentre il signor è proprietario di una Audi A3. 15. I coniugi, Pt_2
pertanto, dichiarano di nulla avere a pretendere l'uno nei confronti dell'altro.
4 Dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 17/04/2025.
Il Presidente dott. Deli Luca
Il Giudice rel. ed est. dott.ssa Marina Righi
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