CA
Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 23/07/2025, n. 257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 257 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 401/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO la CORTE d'APPELLO di ANCONA sezione LAVORO in persona dei magistrati: dott. Luigi Santini presidente dott.ssa Angela Quitadamo consigliere dott.ssa Arianna Sbano consigliere rel.
Riuniti in camera di consiglio, all'esito dell'udienza del 5 giugno 2025, svoltasi mediante trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; lette le note depositate dalle parti ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 401/2024 promossa da: rappresentato e difeso dall'avv. D'AMBROSIO ENRICO elett. dom.to in Parte_1
Indirizzo Telematico APPELLANTE/I contro
rappresentato e difeso dall'avv. CECCARINI VITTORIO elett.te dom.to in Ancona, via CP_1
Piave 25 APPELLATO/I
CONCLUSIONI: come in atti
M O T I V A Z I O N E
propone appello avverso la sentenza n.53/2024 emessa in data 13-06-2024 e Parte_1 pubblicata in data 13-06-2024 con la quale il Giudice del Lavoro del Tribunale di Urbino accoglieva parzialmente il suo ricorso, riconoscendo la malattia professionale alla spalla destra nella misura del 3% e respingendo le domande della ricorrente per il maggior grado delle patologie: epicondilite gomito sinistro (caso n. 518781117), protusione discale lombare sn (caso n. 518781089), lesione del tendine sovraspinoso spalla sinistra (caso n. 518781089) per le quali si chiedeva, complessivamente, l'elevazione del danno biologico dal 7% al 16%, per un totale di 21%. Lamenta l'appellante l'erroneità della suddetta sentenza per essersi il Tribunale acriticamente conformato alle conclusioni del CTU, assolutamente parziali e contraddittorie, senza minimamente pagina 1 di 4 svolgere una rivalutazione critica delle relative considerazioni. Chiede, pertanto, l'appellante l'accoglimento delle conclusioni di cui già al primo grado. Resiste in giudizio l'appellato , ritenendo l'appello infondato e corretta la sentenza CP_1 impugnata. La Corte, fissata udienza di trattazione scritta in seguito all'introduzione dell'art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni come in atti, si è riservata di decidere. L'appello, deciso allo stato degli atti, stante la superfluità del rinnovo della perizia medico legale, si appalesa infondato ed, ancor prima, presenta evidenti profili di inammissibilità. Si premette che, nella specie, trova applicazione il nuovo testo dell'art. 434, come novellato dal D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), che prevede che: L'appello deve essere motivato, e per ciascuno dei motivi deve indicare a pena di inammissibilità, in modo chiaro, sintetico e specifico: 1) il capo della decisione di primo grado che viene impugnato;
2) le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado;
3) le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata. La novella legislativa, oltre a rendere più chiara la mancanza di necessità della redazione di un c.d. progetto alternativo di sentenza, come, peraltro, già affermato in giurisprudenza, sul piano sostanziale, si pone nel solco della ormai consolidata acquisizione della natura dell'appello quale mezzo di impugnazione a critica libera, diretto non già ad introdurre un nuovo giudizio sul rapporto giuridico controverso esaminato dal primo giudice (c.d. novum judicium), bensì ad introdurre una impugnazione avverso la sentenza già resa, volta a correggere specifici errori e vizi della sentenza impugnata (secondo il modello della c.d. revisio prioris instantiae), in continuità con la riforma del 2012. Va, pertanto, confermato che, anche nell'attuale versione della norma, sono validi quei principi giurisprudenziali che hanno ribadito (v. Cass. civ. n. 17712/2016) che “i requisiti di contenuto della "motivazione" dell'appello, richiesti dall'art. 434 c.p.c. (nella formulazione, applicabile "ratione temporis", introdotta dal d.l. n. 83 del 2012, conv. dalla l. n. 134 del 2012), pongono a carico dell'appellante un preciso ed articolato onere processuale, compendiabile nella necessità che l'atto di gravame, per sottrarsi alla sanzione di inammissibilità, offra una ragionata e diversa soluzione della controversia rispetto a quella adottata dal primo giudice”. Allo stesso modo, la norma, anche nella attuale formulazione, presuppone il requisito di specificità dei motivi di appello, sicchè può ritenersi tuttora valido l'insegnamento della Suprema Corte laddove ha affermato che “Nel giudizio di appello -che non è un novum iudicium- la cognizione del giudice resta circoscritta alle questioni dedotte dall'appellante attraverso specifici motivi e tale specificità esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte ad incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime, non essendo le statuizioni di una sentenza separabili dalle argomentazioni che le sorreggono. Ne consegue che, nell'atto di appello, ossia nell'atto che, fissando i limiti della controversia in sede di gravame consuma il diritto potestativo di impugnazione, alla parte volitiva deve sempre accompagnarsi, a pena di inammissibilità del gravame, rilevabile d'ufficio e non sanabile per effetto dell'attività difensiva della controparte, una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, al qual fine non è sufficiente che l'atto di appello consenta di individuare le statuizioni concretamente impugnate, ma è altresì necessario, pur quando la sentenza di primo grado sia censurata nella sua interezza, che le ragioni sulle pagina 2 di 4 quali si fonda il gravame siano esposte con sufficiente grado di specificità da correlare, peraltro, con la motivazione della sentenza impugnata" (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 18932 del 27/09/2016, Ordinanza n. 2681 del 2022). Ebbene, ciò premesso, appare evidente come col proprio atto di appello la parte si limiti a rilevare la non condivisione della CTU svolta in primo grado, esprimendo un mero dissenso diagnostico senza, tuttavia, addurre specifiche censure avverso la sentenza gravata e senza, dunque, confrontare le proprie iniziali tesi con quelle abbracciate dal Tribunale, in aderenza alla CTU. L'appellante si limita, infatti, a sottolineare la natura usurante delle mansioni svolte, in ciò richiamando le testimonianze raccolte in giudizio, circostanza, tuttavia, che non appare negata dalla sentenza impugnata, la quale ha, conformemente, statuito che dalle prove era emersa la “sua continuativa esposizione al rischio di contrazione della malattia lamentata”. Non è poi corretto affermare che “la CTU infatti si omologava in tutto e per tutto alla decisione dell' senza giustificare in alcun modo la propria valutazione”, emergendo, al contrario, che il CP_1
CTU, come osservato in sentenza, aveva affermato che “il quadro menomativo appare complessivamente stabile e, di fatto, non emergono elementi di maggior gravità clinico/funzionale delle menomazioni di cui si tratta. Pertanto il gradiente invalidante (7%) già computato dall' appare CP_1 oggettivamente adeguato e correttamente definito rispetto alla globalità delle menomazioni valutate”. Dunque, il consulente ha confermato le conclusioni a cui era giunto l' in quanto ha accertato CP_2
l'assenza di elementi di maggiore gravità nel quadro patologico sofferto dalla rispetto a quello Pt_1 emergente all'epoca della valutazione amministrativa. Il fatto, poi, sottolineato nell'atto di appello secondo cui le tabelle prevedono percentuali CP_1 maggiori rispetto a quelle riconosciute in sentenza non ha alcun rilievo, essendo evidente che le tabelle si limitano a prevedere delle soglie massime, dovendo, poi, il consulente adattare tali percentuali alla realtà patologica del periziando. Per il resto, l'appello si limita a richiamare la diversa valutazione del proprio CT (il quale, peraltro, neppure aveva presentato le proprie osservazioni alla CTU durante il giudizio di primo grado), valutazioni che, tuttavia, che non contengono alcun profilo critico nei confronti delle diverse conclusioni della perizia. In conclusione, l'appello si presente inammissibile e, comunque, infondato, con conseguente conferma della sentenza impugnata. Le spese del grado seguono la piena soccombenza dell'appellante e sono liquidate come da dispositivo. Va infine dato atto che sussistono le condizioni oggettive per il raddoppio del contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, T.U. n. 115/2002, fatti salvi motivi di esenzione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis, così provvede:
• Respinge l'appello e conferma la sentenza impugnata;
• Condanna l'appellante a rifondere alla parte appellata le spese di questo grado che liquida in euro 2.200,00 per compenso professionale, oltre rimborso 15%, IVA e CPA come per legge;
• Dichiara la ricorrenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, del doppio del contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002,
pagina 3 di 4 inserito dall'art.1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, fatti salvi eventuali motivi di esenzione. Così deciso in Ancona, 5 giugno 2025 Il Consigliere est. Il Presidente Dott.ssa Arianna Sbano Dott. Luigi Santini
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO la CORTE d'APPELLO di ANCONA sezione LAVORO in persona dei magistrati: dott. Luigi Santini presidente dott.ssa Angela Quitadamo consigliere dott.ssa Arianna Sbano consigliere rel.
Riuniti in camera di consiglio, all'esito dell'udienza del 5 giugno 2025, svoltasi mediante trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; lette le note depositate dalle parti ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 401/2024 promossa da: rappresentato e difeso dall'avv. D'AMBROSIO ENRICO elett. dom.to in Parte_1
Indirizzo Telematico APPELLANTE/I contro
rappresentato e difeso dall'avv. CECCARINI VITTORIO elett.te dom.to in Ancona, via CP_1
Piave 25 APPELLATO/I
CONCLUSIONI: come in atti
M O T I V A Z I O N E
propone appello avverso la sentenza n.53/2024 emessa in data 13-06-2024 e Parte_1 pubblicata in data 13-06-2024 con la quale il Giudice del Lavoro del Tribunale di Urbino accoglieva parzialmente il suo ricorso, riconoscendo la malattia professionale alla spalla destra nella misura del 3% e respingendo le domande della ricorrente per il maggior grado delle patologie: epicondilite gomito sinistro (caso n. 518781117), protusione discale lombare sn (caso n. 518781089), lesione del tendine sovraspinoso spalla sinistra (caso n. 518781089) per le quali si chiedeva, complessivamente, l'elevazione del danno biologico dal 7% al 16%, per un totale di 21%. Lamenta l'appellante l'erroneità della suddetta sentenza per essersi il Tribunale acriticamente conformato alle conclusioni del CTU, assolutamente parziali e contraddittorie, senza minimamente pagina 1 di 4 svolgere una rivalutazione critica delle relative considerazioni. Chiede, pertanto, l'appellante l'accoglimento delle conclusioni di cui già al primo grado. Resiste in giudizio l'appellato , ritenendo l'appello infondato e corretta la sentenza CP_1 impugnata. La Corte, fissata udienza di trattazione scritta in seguito all'introduzione dell'art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni come in atti, si è riservata di decidere. L'appello, deciso allo stato degli atti, stante la superfluità del rinnovo della perizia medico legale, si appalesa infondato ed, ancor prima, presenta evidenti profili di inammissibilità. Si premette che, nella specie, trova applicazione il nuovo testo dell'art. 434, come novellato dal D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), che prevede che: L'appello deve essere motivato, e per ciascuno dei motivi deve indicare a pena di inammissibilità, in modo chiaro, sintetico e specifico: 1) il capo della decisione di primo grado che viene impugnato;
2) le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado;
3) le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata. La novella legislativa, oltre a rendere più chiara la mancanza di necessità della redazione di un c.d. progetto alternativo di sentenza, come, peraltro, già affermato in giurisprudenza, sul piano sostanziale, si pone nel solco della ormai consolidata acquisizione della natura dell'appello quale mezzo di impugnazione a critica libera, diretto non già ad introdurre un nuovo giudizio sul rapporto giuridico controverso esaminato dal primo giudice (c.d. novum judicium), bensì ad introdurre una impugnazione avverso la sentenza già resa, volta a correggere specifici errori e vizi della sentenza impugnata (secondo il modello della c.d. revisio prioris instantiae), in continuità con la riforma del 2012. Va, pertanto, confermato che, anche nell'attuale versione della norma, sono validi quei principi giurisprudenziali che hanno ribadito (v. Cass. civ. n. 17712/2016) che “i requisiti di contenuto della "motivazione" dell'appello, richiesti dall'art. 434 c.p.c. (nella formulazione, applicabile "ratione temporis", introdotta dal d.l. n. 83 del 2012, conv. dalla l. n. 134 del 2012), pongono a carico dell'appellante un preciso ed articolato onere processuale, compendiabile nella necessità che l'atto di gravame, per sottrarsi alla sanzione di inammissibilità, offra una ragionata e diversa soluzione della controversia rispetto a quella adottata dal primo giudice”. Allo stesso modo, la norma, anche nella attuale formulazione, presuppone il requisito di specificità dei motivi di appello, sicchè può ritenersi tuttora valido l'insegnamento della Suprema Corte laddove ha affermato che “Nel giudizio di appello -che non è un novum iudicium- la cognizione del giudice resta circoscritta alle questioni dedotte dall'appellante attraverso specifici motivi e tale specificità esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte ad incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime, non essendo le statuizioni di una sentenza separabili dalle argomentazioni che le sorreggono. Ne consegue che, nell'atto di appello, ossia nell'atto che, fissando i limiti della controversia in sede di gravame consuma il diritto potestativo di impugnazione, alla parte volitiva deve sempre accompagnarsi, a pena di inammissibilità del gravame, rilevabile d'ufficio e non sanabile per effetto dell'attività difensiva della controparte, una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, al qual fine non è sufficiente che l'atto di appello consenta di individuare le statuizioni concretamente impugnate, ma è altresì necessario, pur quando la sentenza di primo grado sia censurata nella sua interezza, che le ragioni sulle pagina 2 di 4 quali si fonda il gravame siano esposte con sufficiente grado di specificità da correlare, peraltro, con la motivazione della sentenza impugnata" (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 18932 del 27/09/2016, Ordinanza n. 2681 del 2022). Ebbene, ciò premesso, appare evidente come col proprio atto di appello la parte si limiti a rilevare la non condivisione della CTU svolta in primo grado, esprimendo un mero dissenso diagnostico senza, tuttavia, addurre specifiche censure avverso la sentenza gravata e senza, dunque, confrontare le proprie iniziali tesi con quelle abbracciate dal Tribunale, in aderenza alla CTU. L'appellante si limita, infatti, a sottolineare la natura usurante delle mansioni svolte, in ciò richiamando le testimonianze raccolte in giudizio, circostanza, tuttavia, che non appare negata dalla sentenza impugnata, la quale ha, conformemente, statuito che dalle prove era emersa la “sua continuativa esposizione al rischio di contrazione della malattia lamentata”. Non è poi corretto affermare che “la CTU infatti si omologava in tutto e per tutto alla decisione dell' senza giustificare in alcun modo la propria valutazione”, emergendo, al contrario, che il CP_1
CTU, come osservato in sentenza, aveva affermato che “il quadro menomativo appare complessivamente stabile e, di fatto, non emergono elementi di maggior gravità clinico/funzionale delle menomazioni di cui si tratta. Pertanto il gradiente invalidante (7%) già computato dall' appare CP_1 oggettivamente adeguato e correttamente definito rispetto alla globalità delle menomazioni valutate”. Dunque, il consulente ha confermato le conclusioni a cui era giunto l' in quanto ha accertato CP_2
l'assenza di elementi di maggiore gravità nel quadro patologico sofferto dalla rispetto a quello Pt_1 emergente all'epoca della valutazione amministrativa. Il fatto, poi, sottolineato nell'atto di appello secondo cui le tabelle prevedono percentuali CP_1 maggiori rispetto a quelle riconosciute in sentenza non ha alcun rilievo, essendo evidente che le tabelle si limitano a prevedere delle soglie massime, dovendo, poi, il consulente adattare tali percentuali alla realtà patologica del periziando. Per il resto, l'appello si limita a richiamare la diversa valutazione del proprio CT (il quale, peraltro, neppure aveva presentato le proprie osservazioni alla CTU durante il giudizio di primo grado), valutazioni che, tuttavia, che non contengono alcun profilo critico nei confronti delle diverse conclusioni della perizia. In conclusione, l'appello si presente inammissibile e, comunque, infondato, con conseguente conferma della sentenza impugnata. Le spese del grado seguono la piena soccombenza dell'appellante e sono liquidate come da dispositivo. Va infine dato atto che sussistono le condizioni oggettive per il raddoppio del contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, T.U. n. 115/2002, fatti salvi motivi di esenzione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis, così provvede:
• Respinge l'appello e conferma la sentenza impugnata;
• Condanna l'appellante a rifondere alla parte appellata le spese di questo grado che liquida in euro 2.200,00 per compenso professionale, oltre rimborso 15%, IVA e CPA come per legge;
• Dichiara la ricorrenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, del doppio del contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002,
pagina 3 di 4 inserito dall'art.1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, fatti salvi eventuali motivi di esenzione. Così deciso in Ancona, 5 giugno 2025 Il Consigliere est. Il Presidente Dott.ssa Arianna Sbano Dott. Luigi Santini
pagina 4 di 4