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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 28/03/2025, n. 471 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 471 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI PALERMO Terza Sezione Civile La Corte D'Appello di Palermo composta dai sigg.ri Magistrati
dr. Antonino Liberto Porracciolo Presidente dr. Cristina Midulla Consigliere dr. Alida Marinuzzi Consigliere rel. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 118 dell'anno 2019 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi, promossa
DA in persona del legale rapp.te pro- Parte_1 tempore elett.te domiciliata in Palermo, Viale Croce Rossa n.308 presso lo studio del Prof. Avv. Aurelio Anselmo dal quale è rappr.ta e difesa in virtù di mandato in calce all'atto di appello appellante
CONTRO
, in proprio e quale esercente la potestà sul figlio minore CP_1 Per_1
, , , nonché
[...] P_ CP_3 CP_4 CP_5
tutti congiunti di , rappresentati e difesi, congiuntamente e CP_6 _2 disgiuntamente dagli Avv.ti Marco C. Impelluso e Avv. Debora Zaccaria
E nei confronti di
, n.q. di procuratore di Controparte_7 P_ CP_8 CP_3
e n.q. di procuratore di in proprio e quale
[...] Controparte_9 CP_1 genitore esercente la potestà sul figlio Persona_1
-appellati-attori prime cure nel giudizio recante il n.2043/15 R.G.e
E nei confronti di
, Controparte_10 Controparte_11 appellati - contumaci
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Conclusioni per l'appellante : « Voglia l' Ecc.ma Corte d'Appello: Parte_1 Respinta ogni contraria istanza, eccezione, difesa • Ritenere e dichiarare la nullità dell'impugnata decisione, in accoglimento dei motivi formulati sub nn.1, 2, 3 e 4 dell'atto di appello, ritenendoli fondati, e per l' effetto riformare integralmente l'impugnata sentenza n.5170/18. • In via subordinata riformare l'impugnata decisione nella parte in cui ha statuito l'esclusiva responsabilità del conducente del mezzo investitore, al posto di dichiarare la corresponsabilità dei due conducenti, ex art. 2054/2°c. C.C. In via ulteriormente subordinata sul quantum, ove ammesso a ristoro anche parziale, riformare il criterio di liquidazione del danno riportandolo a più equi e corretti parametri risarcitori. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del primo e del presente giudizio di gravame.»
Conclusioni per gli appellati , in proprio e quale esercente la potestà sul figlio minore CP_1 Per_1
, nonché : « voglia l'Ecc.ma Corte
[...] P_ CP_3 Controparte_12 CP_6 d'Appello adita, ogni diversa istanza disattesa e respinta, previa ogni declaratoria del caso, così giudicare: in via preliminare: - dichiarare la nullità della notifica del gravame effettuata nei confronti degli avvocati Marco Impelluso e Debora Zaccaria nella qualità di procuratori speciali degli appellati per le motivazioni esposte in narrativa;
- dichiarare la nullità della notifica del gravame effettuata nei confronti del signor Parte_2 nella qualità di procuratore speciale degli appellati per le motivazioni esposte in narrativa;
- dichiarare inammissibile il gravame ai sensi degli artt. 342 e 348bis c.p.c. per i motivi esposti in narrativa;
- respingere l'istanza di sospensione parziale della provvisoria esecutività della sentenza di primo grado proposta dell'appellante poiché infondata in fatto e in diritto;
in via principale: respingere i motivi di appello così come formulati da poiché infondati in fatto ed in diritto per le motivazioni di cui in Parte_1 narrativa. Il tutto con vittoria di spese, onorari e competenze del presente grado di giudizio. In via istruttoria si richiede: a) ammettere, qualora il Giudicante lo ritenga opportuno e necessario, C.t.u. finalizzata alla ricostruzione della dinamica dell'incidente per cui è lite, sebbene la dinamica e la responsabilità del non sembrino contestate e peraltro emergono con chiarezza non solo dal verbale redatto dalla CP_10 Polizia Locale e dalla Polizia di Stato (doc. da n. 30 a n. 35) ma altresì dalla CT del PM (doc.n.60); b). ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli di prova, tutti da intendersi preceduti dalla locuzione “vero che”: 1).- il signor dal suo arrivo in Italia, contattava quotidianamente (per telefono cellulare o _2 con sistemi telematici i.e. skype) la moglie, 2). in tali occasioni il signor chiedeva notizie CP_1 P_ del figlio e, potendo, parlava con lui;
3). il signor contattava due o tre volte alla settimana Per_1 _2 (per telefono cellulare o con sistemi telematici i.e. skype) la propria madre, signora 4). nelle P_ predette occasioni il signor si intratteneva anche con quelli tra i fratelli , o se _2 CP_3 CP_4 CP_5 erano in casa;
5). da quando era arrivato in Italia il signor incontrava quotidianamente il fratello _2
, residente a [...]; 6). la signora dopo la morte del marito, è caduta in uno stato CP_6 CP_1 di prostrazione;
7). successivamente alla morte del marito, la signora ha iniziato a mostrare CP_1 stanchezza e prostrazione nello svolgimento delle attività quotidiane;
8). successivamente alla morte del marito, la signora ha perso interesse ed entusiasmo nelle proprie vicende quotidiane;
9). il CP_1 piccolo mostra dispiacere quando vede gli altri bambini in compagnia del papà; 10). il piccolo Persona_3 talvolta, quando vede i coetanei in compagnia del loro papà, si adombra;
11). il piccolo Persona_3 Per_3
dopo la morte del papà è caduto in uno stato di prostrazione;
12). La madre ( ed i fratelli
[...] P_ ( , e , alla notizia della morte del figlio e fratello e delle modalità con la quale questa CP_3 CP_4 CP_5 era avvenuta, sono caduti in uno stato di prostrazione;
13). successivamente alla morte del figlio la signora ha iniziato a mostrare stanchezza e prostrazione nello svolgimento delle attività quotidiane;
14). P_ successivamente alla morte del figlio la signora ha ridotto i rapporti sociali con terze persone P_ isolandosi in casa;
15). successivamente alla morte del fratello, i signori , e hanno CP_3 CP_4 CP_5 iniziato a mostrare stanchezza e prostrazione nello svolgimento delle attività quotidiane;
16). successivamente alla morte del fratello, i signori , e hanno ridotto i rapporti sociali con terze persone, CP_3 CP_4 CP_5 isolandosi in casa;
Si indicano a testi i signori 17). successivamente alla morte del fratello, il signor
[...]
ha iniziato a mostrare stanchezza e prostrazione nello svolgimento delle attività quotidiane;
18). CP_6 Successivamente alla morte del fratello, il signor ha ridotto i rapporti sociali con terze persone, CP_6 isolandosi;
Si indica a teste: signor residente in [...].» Testimone_1
2 MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione in appello notificato il 11 gennaio 2019, Parte_1 impugnava la sentenza n. 5170/2018, emessa dal Tribunale di Palermo in data 28 novembre 2018. Contestualmente, l'appellante chiedeva la sospensione parziale della provvisoria esecutività della sentenza, ai sensi dell'art. 283 c.p.c., avviando il relativo procedimento, rubricato con il numero 118-1/2019.
Si costituivano in giudizio gli appellati , in proprio e quale esercente la CP_1 potestà sul figlio minore Persona_1 P_ CP_3 CP_4 CP_5 nonché , chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo CP_6 grado.
La causa, dopo il rigetto dell'istanza di sospensione, veniva posta in decisione all'udienza del 18 aprile 2024, con l'assegnazione dei termini di legge per il deposito degli scritti conclusionali.
L'eccezione di nullità della notifica dell'atto di appello sollevata dagli appellati risulta infondata.
Gli avvocati Impelluso e Zaccaria sono stati destinatari della notifica dell'appello sia in qualità di difensori delle parti appellate sia nella loro qualità di procuratori speciali. Il fatto che gli stessi affermino di rivestire unicamente il ruolo di procuratori domiciliatari per la lite non rileva ai fini della validità della notifica, poiché la stessa ha raggiunto il proprio scopo.
Infatti, gli appellati si sono regolarmente costituiti nel presente giudizio, sanando così ogni eventuale vizio della notifica ai sensi dell'art. 156, comma 3, c.p.c.
Parimenti infondata è l'eccezione di nullità relativa alla notifica dell'appello nei confronti di
Il fatto che gli attori abbiano revocato la procura ad negotia conferita a Parte_2 quest'ultimo con atto del 28 settembre 2017 non incide sulla validità della notifica dell'atto di appello, in quanto la lite è stata correttamente instaurata nei confronti delle parti effettive del giudizio. La revoca della procura non ha alcuna incidenza sulla validità dell'impugnazione, né tantomeno sulla sua notifica, che è avvenuta regolarmente nei
3 confronti dei soggetti legittimati.
Anche l'eccezione di inammissibilità dell'appello per pretesa violazione dell'art. 342 c.p.c. deve essere respinta. L'assunto degli appellati secondo cui l'atto di appello si limiterebbe a riproporre pedissequamente le deduzioni svolte in primo grado è destituito di fondamento.
L'atto di impugnazione ha infatti individuato in modo specifico le parti della sentenza impugnata che necessitano di riesame, indicandone i profili di erroneità e le violazioni di legge, come richiesto dalla norma.
Non può dunque sostenersi che l'impugnazione sia meramente reiterativa, né che difetti della necessaria specificità. Al contrario, l'appello risulta pienamente conforme ai requisiti richiesti dall'art. 342 c.p.c., e pertanto deve essere dichiarato ammissibile.
Con il primo motivo di gravame, l'appellante deduce la nullità della sentenza nella parte in cui è stata disposta la riunione dei procedimenti. Secondo il Parte_1
Tribunale avrebbe erroneamente disposto la riunione, ai sensi dell'art. 274 c.p.c., delle cause iscritte rispettivamente ai numeri 2043/2015 R.G. e 10979/2016 R.G., entrambe pendenti dinanzi al Tribunale di Palermo. A parere dell'appellante, il Giudice avrebbe dovuto dichiarare l'improcedibilità della seconda procedura (n. 10979/2016), in applicazione dell'art. 39 c.p.c., trattandosi di un'ipotesi di litispendenza e non di semplice connessione.
Tale motivo risulta infondato.
Infatti, l'istituto della litispendenza si applica esclusivamente fra cause pendenti dinanzi a uffici giudiziari diversi. Di conseguenza, quando le cause identiche o connesse sono pendenti davanti al medesimo ufficio giudiziario, si applicano gli articoli 273 e 274 c.p.c. La giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato che la pendenza di due procedimenti presso lo stesso ufficio esclude l'ipotesi di litispendenza, obbligando il
Giudice a disporre la riunione dei procedimenti, come previsto dal codice di procedura civile.
Nel caso di specie, il procedimento iscritto al n. 53461/15 RG dinanzi al Tribunale di
Milano, successivamente cancellato dal ruolo a seguito dell'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla stessa , è stato poi riassunto dinanzi al Tribunale di Parte_1
4 Palermo e iscritto al n. 10979/2016 RG, per essere infine riunito, su richiesta della stessa appellante, al procedimento pendente presso lo stesso Tribunale, iscritto al n. 2043/2015
R.G. Pertanto, con la riassunzione del giudizio dinanzi al Tribunale di Palermo, l'eventuale litispendenza era venuta meno e si configurava una pendenza di due cause connesse, per l'oggetto e parzialmente per i soggetti, che sono state correttamente riunite dal primo
Giudice.
Con il secondo motivo, l'appellante lamenta la mancata interruzione del procedimento ex art. 299 c.p.c., asserendo che il Giudice di primo grado avrebbe omesso di disporre l'interruzione del giudizio per i seguenti motivi: il mancato rilascio di valida procura alle liti da parte di dopo la riunione del giudizio;
la morte di una delle parti costituite, CP_13 ovvero la perdita della capacità di stare in giudizio dei procuratori CP_13 [...]
e attori nel giudizio iscritto al n. 2043/2015, e del CP_7 Controparte_14
signor attore nel giudizio iscritto al n. 10979/2016 RG. Testimone_1
Anche questo motivo è infondato.
In effetti, a fronte delle contestazioni sollevate dalla riguardo al Parte_1 difetto di procura, il Giudice di primo grado, con ordinanza del 22 maggio 2017, in applicazione dell'art. 182, comma 2, c.p.c., ha assegnato agli attori il termine per il rilascio di una valida procura ad litem al difensore. Il presupposto per l'assegnazione del termine ex art. 182, comma 2, c.p.c., è la rilevazione di un difetto di rappresentanza, assistenza o autorizzazione, che determina la nullità della procura.
Nel caso in esame, proprio sulla base delle contestazioni della , il Giudice di primo Parte_1
grado ha rilevato la nullità delle procure conferite da tutti gli attori (in entrambi i procedimenti riuniti), assegnando loro un termine per sanare tale invalidità, come previsto dalla legge. Pertanto, se le procure rilasciate prima di quelle depositate il 31 ottobre 2017 risultavano nulle o comunque invalide, il signor non poteva considerarsi CP_13 correttamente costituito in giudizio. Tuttavia, il mancato conferimento di nuova procura da parte sua, indipendentemente dalle cause, non ha avuto effetti sul proseguimento del processo, che è andato avanti regolarmente per le altre parti, le quali avevano sanato il vizio della procura ai sensi dell'art. 182, comma 2, c.p.c.
5 Con il terzo motivo, la sostiene che il Giudice di primo grado non si sia Parte_1 pronunciato sulla domanda presentata dai procuratori speciali e Controparte_7 [...] nel giudizio iscritto al n. 2043/2015, evidenziando presunte irregolarità CP_14 riguardanti la procura speciale alle liti. In particolare, afferma che c'è Parte_1 stata una sostituzione dei rappresentanti legali degli attori, configurando così la costituzione di una nuova parte processuale.
Queste censure sono infondate.
Infatti, nel primo grado di giudizio è stata depositata una procura speciale alle liti, conferita personalmente dagli attori in proprio e in qualità di genitore esercente la Parte_3 potestà su , e e poi da Persona_1 P_ CP_3 CP_5 CP_4 [...]
, in ottemperanza a quanto disposto dal Giudice di primo grado. Dall'analisi della CP_6 procura risulta chiaramente che si tratta di una procura speciale alle liti e non di una generica procura speciale, come sostenuto dall'appellante.
L'eventuale procura conferita a o Testimone_1 Controparte_14 Controparte_7 nei rispettivi procedimenti, non poteva essere considerata valida nel processo, in quanto questi soggetti non possedevano i requisiti per rappresentare gli attori in giudizio. La revoca delle procure ad negotia conferite ai suddetti procuratori ha consentito ai rappresentati di subentrare direttamente nel processo, senza creare una nuova parte attrice. Inoltre, gli avvocati Impelluso e Zaccaria hanno agito esclusivamente come difensori, sulla base della procura ad litem conferita dagli attori, senza assumere alcun ruolo di rappresentanza sostanziale.
L'avvenuta sanatoria, ai sensi dell'art. 182 c.p.c., della procura ad litem conferita agli avvocati Impelluso e Zaccaria ha convalidato tutti gli atti da essi compiuti nel procedimento n. 10979/2016 RG. Allo stesso tempo, ha comportato la nullità degli atti compiuti dall'avv.
Bongiorno nell'interesse dei signori e nel Controparte_14 Controparte_7 procedimento n. 2043/2015 RG, senza necessità di una pronuncia da parte del Giudice di primo grado sulle domande avanzate da questi ultimi.
Con il quarto motivo, contesta la validità delle procure speciali Parte_1 rilasciate all'estero, sostenendo che non soddisfano i requisiti di legge.
6 Anche queste censure sono infondate.
L'appellante contesta la procura speciale inizialmente conferita dagli attori al signor Tes_1
ma tali obiezioni sono superate dal conferimento di una nuova procura ad litem,
[...] come disposto dall'ordinanza del 22 maggio 2017, che revocava tutte le precedenti procure speciali. Le altre contestazioni si concentrano sulla procura ad litem rilasciata all'estero.
Tuttavia, esse sono infondate per i seguenti motivi: la procura è valida secondo le norme italiane, come ribadito dalla Corte di Cassazione (sentenza n. 8174/2018). Essa include attestazioni e sigilli notarili, firma e timbro di un pubblico notaio, con verifica dell'identità dei sottoscrittori, certificazione di un funzionario del Servizio Giudiziario della Repubblica del Ghana, legalizzata dall'Ambasciata Italiana in Ghana e traduzione in italiano asseverata presso il Tribunale di Pordenone.
Non è necessario che i firmatari si rechino presso un'autorità consolare italiana, poiché gli uffici consolari possono rilasciare atti notarili solo a cittadini italiani, status che gli attori non possiedono. La procura ad litem rilasciata all'estero è conforme alla legge locale ed è equivalente a quella prevista dal diritto processuale italiano.
Con il quinto motivo di appello, l'appellante contesta la sentenza di primo grado, sostenendo che il giudice abbia erroneamente attribuito la responsabilità esclusiva dell'incidente al conducente dell'auto di proprietà di , senza applicare Controparte_10 correttamente l'art. 2054, comma 2, c.c., nonostante le risultanze istruttorie.
Il motivo è infondato.
È pacifico che l'incidente si sia verificato lungo via Oreto a Palermo, su un tratto rettilineo a doppio senso di marcia, con marciapiedi su entrambi i lati. Sul margine destro della carreggiata era consentita la sosta dei veicoli. L'investimento è avvenuto tra due attraversamenti pedonali ben segnalati, in condizioni di visibilità ottimali: il fondo stradale era asciutto e l'illuminazione pubblica adeguata.
La dinamica del sinistro, ricostruita dal Tribunale sulla base delle prove acquisite, è chiara: la sera del 19 gennaio 2010, intorno alle 20:00, percorreva via Oreto in _2 bicicletta, insieme all'amico I due procedevano in fila lungo il margine destro Persona_4 della carreggiata. Nei pressi del civico 316, si spostava ulteriormente a destra, P_
7 probabilmente per fermarsi.
In quel momento, l'auto condotta da sopraggiungeva da tergo a velocità CP_10 sostenuta e investiva violentemente il ciclista. L'impatto fu devastante: la bicicletta venne proiettata a oltre 60 metri di distanza, mentre il corpo di fu prima trascinato sul P_ cofano e poi sbalzato per oltre 30 metri. Non solo: l'automobilista proseguì la marcia, travolgendo nuovamente la vittima, come confermato dalla perizia medico-legale. Dopo
l'incidente, si diede alla fuga senza prestare soccorso, ma venne identificato grazie alla targa persa nell'urto.
L'analisi della documentazione conferma, in modo inequivocabile, la responsabilità esclusiva del conducente dell'auto: Procedeva a una velocità di oltre 85 km/h, ben al di sopra del limite urbano di 50 km/h. Aveva oltre 200 metri di visibilità per avvistare il ciclista e adottare una condotta prudente. L'impatto è avvenuto nella parte posteriore della bicicletta, dimostrando che il veicolo sopraggiungeva da tergo e aveva piena visuale. Il ciclista era regolarmente sulla destra della carreggiata e stava ulteriormente accostando per fermarsi, quindi la sua posizione era prevedibile e visibile. Nessun veicolo proveniva dalla corsia opposta: l'automobilista avrebbe potuto evitare l'impatto semplicemente spostandosi leggermente a sinistra.
Il comportamento del conducente ha violato numerose norme del Codice della Strada:
Art. 140 CdS: obbligo di circolazione in sicurezza. Art. 141 CdS: velocità inadeguata alle condizioni della strada. Art. 142 CdS: superamento dei limiti di velocità. Art. 149 CdS: mancato rispetto della distanza di sicurezza. Art. 189 CdS: omissione di soccorso.
La tesi dell'assicurazione, secondo cui avrebbe “intercettato la traiettoria dell'auto” o P_ sarebbe stato difficile da avvistare per via della carnagione scura, è priva di fondamento e gravemente pretestuosa. La vittima indossava abiti chiari, era ben visibile grazie all'illuminazione pubblica e ai fari dell'auto. Inoltre, il conducente stava già effettuando il sorpasso di un autobus, manovra che impone massima prudenza.
L'appellante richiama l'art. 2054, comma 2, c.c., per sostenere una presunzione di corresponsabilità della vittima. Tuttavia, la giurisprudenza ha più volte chiarito che tale presunzione può essere superata in presenza di una colpa esclusiva di uno dei conducenti.
8 In questo caso, è evidente che l'unico comportamento imprudente è quello dell'automobilista, il quale: Ha effettuato un sorpasso pericoloso in un'area urbana, non ha regolato la velocità per evitare un ostacolo prevedibile, non ha mantenuto il controllo del veicolo, travolgendo la vittima con un impatto violentissimo.
Quanto alla presunta mancanza di dispositivi luminosi sulla bicicletta, la normativa impone all'automobilista un dovere di attenzione rafforzato, specialmente in condizioni di visibilità ridotta. Inoltre, la strada era perfettamente illuminata e il ciclista si trovava su un rettilineo, dunque visibile anche in assenza di luci proprie.
Riguardo alla posizione sulla carreggiata, l'affermazione secondo cui il ciclista avrebbe viaggiato a 3,90 metri dal margine destro non dimostra una condotta imprudente.
L'incidente è avvenuto in presenza di veicoli parcheggiati, che impedivano un'aderenza totale al margine destro.
Infine, il tentativo della compagnia di sostenere che il conducente della Smart non avrebbe potuto avvistare il ciclista in tempo è infondato: L'incidente, come già detto, è avvenuto in area urbana, dove la presenza di ciclisti e pedoni è prevedibile. Il conducente stava già effettuando un sorpasso, manovra che richiede massima attenzione. L'impatto è avvenuto frontalmente, dimostrando che il ciclista era già nella traiettoria dell'auto e non è apparso all'improvviso.
La giurisprudenza esclude la presunzione di concorso di colpa quando vi è chiara dimostrazione della colpa esclusiva di un conducente, come in questo caso.
È evidente che la responsabilità dell'incidente grava unicamente sull'automobilista, il quale ha violato le basilari norme di prudenza e sicurezza stradale, causando la morte di Per_2
[...]
Per questi motivi
, la sentenza di primo grado deve essere confermata integralmente.
Con il sesto motivo di appello, contesta la quantificazione del danno Parte_1 operata dal giudice di primo grado, sostenendo, tra l'altro, che il vincolo di parentela tra gli appellanti e la vittima non sarebbe stato adeguatamente provato. Inoltre, eccepisce l'uso, ai fini della quantificazione del danno, delle Tabelle elaborate dal Tribunale di Milano,
9 asserendo che tali tabelle sarebbero state prodotte solo con le note conclusive dagli appellati.
Tale motivo di impugnazione risulta infondato per le seguenti ragioni:
Sulla prova del vincolo di parentela
Il rapporto di parentela è stato documentalmente provato mediante la produzione di certificati che, peraltro, non sono stati contestati dall'appellante.
Sulla produzione delle Tabelle del Tribunale di Milano
Come affermato dalla Cassazione non esiste più un obbligo di produrre materialmente le tabelle milanesi per la liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale, essendo ampiamente note in tutti i Tribunali (cfr. Cass. Sentenza n. 33005/21 del 10.11.2021).
Le Tabelle, in ogni caso, sono state depositate dagli attori con la memoria ex art. 183, comma VI, n. 1 c.p.c. e non con le note conclusive, risultando così prodotte nei termini di legge.
Sull'utilizzo delle Tabelle
Anche sotto questo profilo le doglianze dell'appellante sono prive di fondamento.
L'adozione delle Tabelle milanesi è stata espressamente richiesta.
La Corte di Cassazione ha più volte ribadito che le Tabelle elaborate dal Tribunale di Milano rappresentano un parametro di riferimento per il corretto esercizio del potere di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, ai sensi dell'art. 1226 c.c. In particolare, è stato affermato che: "Le Tabelle sono dunque 'normative' nel senso che costituiscono parametri di corretto esercizio del potere di cui all'art. 1226 e, dunque, di corretta applicazione di tale norma" (Cass. n. 12408/2011).
Pertanto, il giudice di primo grado non era tenuto a motivare la scelta di adottare le Tabelle milanesi, bensì, semmai, l'eventuale utilizzo di criteri differenti. Secondo consolidata giurisprudenza, la mancata adozione delle Tabelle milanesi a favore di altri criteri è censurabile per violazione di norma di diritto (Cass. civ., 7 giugno 2011, n. 12408).
Sulla prova dell'intensità del vincolo affettivo e delle conseguenze del decesso
L'appellante sostiene, inoltre, che non sarebbe stata provata l'intensità del legame affettivo
10 tra la vittima e i suoi congiunti, né le conseguenze della perdita subita.
Anche tale assunto è smentito dai fatti:
- In primo grado gli appellati hanno allegato numerose e specifiche circostanze, mai contestate dalla controparte. Secondo il principio della mancata contestazione, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., tali circostanze devono ritenersi provate (Cass. civ. n. 5356/2009).
- La giurisprudenza ha chiarito che la lesione del vincolo familiare si traduce non solo in un patema d'animo, ma anche in uno sconvolgimento delle abitudini di vita. Tale danno può essere accertato mediante presunzioni, tra cui il semplice rapporto di stretta parentela con la vittima (Cass. civ. n. 11212/2019 e n. 7748/2020).
- Inoltre, è stato affermato che il danno subito dai familiari della vittima di un sinistro può essere provato anche solo attraverso presunzioni, salvo la possibilità per la controparte di dimostrare l'assenza di un legame affettivo (Cass. civ., 17 maggio 2023, n. 13540).
Il contesto familiare della vittima
Per meglio comprendere l'impatto del decesso, si riportano alcuni dati oggettivi sulla famiglia della vittima:
- aveva 21 anni al momento della morte. _2
- Sua moglie, aveva 23 anni e il loro figlio appena 4 anni. CP_1
- La madre della vittima aveva 45 anni, mentre i suoi fratelli e sorelle avevano rispettivamente 28, 23, 18 e 17 anni.
L'età dei congiunti è un elemento rilevante per la quantificazione del danno, poiché influisce sulla durata e sull'intensità del dolore e del vuoto lasciato dalla vittima. In particolare, il piccolo è cresciuto senza il padre, privato della possibilità di conoscerlo Per_1
e riceverne il sostegno. Analogamente, si è trovata vedova in giovane età, con CP_1 tutte le difficoltà emotive ed economiche che ne derivano.
Oltre al dolore per la perdita improvvisa, va considerata la drammaticità delle circostanze del decesso. La vittima è stata investita e successivamente arrotata da un automobilista che, secondo le Autorità, ha tentato di occultare il reato arrivando persino a incendiare il veicolo
11 coinvolto nell'incidente. Questo evento ha avuto un impatto devastante sulla famiglia non solo per la perdita in sé, ma anche per la brutalità con cui è avvenuta.
Alla luce di quanto esposto, risulta evidente che anche il sesto motivo di appello è privo di fondamento e deve essere rigettato.
Le argomentazioni di risultano infondate sia sotto il profilo Parte_1
probatorio che giuridico. La sentenza impugnata ha correttamente applicato i principi in materia di risarcimento del danno parentale, considerando le presunzioni legittimamente utilizzabili e la sofferenza effettivamente patita dai congiunti del defunto. Pertanto, la decisione di primo grado deve essere confermata nella sua interezza.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, come da notula, in applicazione dei parametri previsti dal decreto del ministro della Giustizia n. 147 del 2022, vigenti pro tempore, in euro € 33.000,00 (Fase di studio € 4.500,00, Fase introduttiva € 2.500,00,
Fase decisoria € 8.000,00, Totale € 15.000,00, Aumento del 20% per ogni soggetto oltre il primo ai sensi dell'art.4 c.2 € 18.000,00) oltre spese generali al 15%, C.P.A. e I.V.A., nella misura di legge.
In relazione al combinato disposto degli artt. 59, lett. d), e 60 T.U. sull'imposta di registro
(D.P.R. 131/1986), rilevato che nel fatto generatore dei danni subiti dagli attori vi è figura di reato (art. 589 c.p.), si indicano in e Controparte_10 [...] le parti nei cui confronti deve essere recuperata l'imposta Controparte_15
prenotata a debito.
Al rigetto dell'impugnazione consegue, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n.
115 del 2002 l'obbligo per la parte appellante di provvedere al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte D'Appello di Palermo, definitivamente pronunziando, sentiti i procuratori delle parti:
1. Rigetta l'appello proposto da avverso la Sentenza Controparte_16
n. 5170/2018 pubblicata il 26.11.2018 resa dal Tribunale di Palermo;
12 2. Condanna l'appellante alla refusione delle spese di lite in favore delle parti appellate costituite che liquida come da notula in € 33.000,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA nella misura di legge;
2. dà atto, ai sensi dell'art. 13 del D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'impugnazione stessa.
4. indica in e le parti in Controparte_10 Controparte_15 solido obbligate al risarcimento del danno derivante da fatto costituente reato, nei cui confronti deve essere recuperata l'imposta prenotata a debito, ai sensi del combinato disposto degli artt. 59, lett. d), e 60 T.U. sull'imposta di registro (D.P.R. 131/1986).
Così deciso in Palermo il 06/03/2025
Il Consigliere rel.
Alida Marinuzzi
Il Presidente
Antonino L. Porracciolo
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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