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Sentenza 6 febbraio 2024
Sentenza 6 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 06/02/2024, n. 438 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 438 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Lecce – Prima Sezione civile - nella persona della giudice,
dott.ssa Caterina Stasi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 3081 del ruolo generale dell'anno 2023, avente ad oggetto: responsabilità aquiliana;
nella causa civile promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Pagliarulo;
Parte_1
- attore - contro e , rappresentati e difesi Controparte_1 Controparte_2 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce;
- convenuti -
*****
Fatto e diritto
La presente controversia ha ad oggetto la domanda risarcitoria proposta da Pt_1
nei confronti della e del
[...] Controparte_1 Controparte_2
per tutti i danni patiti in conseguenza dell'illecita durata trentennale del giudizio
[...]
celebratosi dinanzi al Tribunale di Lecce in seguito alla dichiarazione di fallimento di
[...]
del 25.5.1991, chiuso con decreto n. 296 del 5.3.2021: in particolare, ha Parte_1
precisato parte attrice che, a causa della disorganizzazione del servizio giustizia, dell'arbitrio dei magistrati e degli altri organi della procedura fallimentare, parte istante ha subito un ingiusto danno, quantificato in € 2.151.857,50.
Costituitisi in giudizio, la e il Controparte_1 Controparte_2
hanno eccepito, in via pregiudiziale, l'incompetenza per territorio del Tribunale di
[...]
Lecce, essendo stata introdotta una causa di responsabilità civile del magistrato ex art. 117/1988, nonché di inammissibilità della domanda qualora debba essere qualificata ai sensi della l. n. 89/2001 per violazione della ragionevole durata del processo, azione che va proposta dinanzi alla Corte d'Appello, nonché contestando, nel merito, la fondatezza delle ragioni attoree, chiedendo il rigetto di ogni pretesa. Invitate le parti a prendere posizione in ordine alla questione pregiudiziale relativa all'eventuale difetto di giurisdizione del giudice adito, all'odierna udienza la causa è stata decisa sulle conclusioni rassegnate dalle parti, considerata la natura documentale della controversia.
Orga In via pregiudiziale, deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione dell in favore del Giudice Amministrativo.
Secondo la più recente giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione,
“va innanzitutto richiamato il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui la giurisdizione si determina in base alla domanda e, ai fini del riparto tra giudice ordinario e giudice amministrativo, rileva non già la prospettazione delle parti,
bensì il petitum sostanziale, il quale va identificato non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della causa petendi, ossia dell'intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione (cfr. Cass., Sez. Un., 19/11/2019, n. 30009; 31/07/2018, n.
20350; 16/05/2008, n. 12378). Nella specie, l'esame dei predetti profili, condotta alla stregua della disciplina dettata dalla normativa interna ed eurounitaria riferibile al caso in esame, consente di escludere la spettanza della controversia alla giurisdizione del Giudice
ordinario, non ravvisandosi nei fatti allegati a sostegno della domanda una lesione del diritto soggettivo alla conservazione dell'integrità del patrimonio che sia riconducibile ad un mero comportamento materiale della Pubblica Amministrazione o a un incolpevole affidamento riposto nella legittimità di un provvedimento amministrativo, bensì la violazione di un'aspettativa all'esercizio di pubblici poteri, il cui carattere discrezionale induce a qualificare la posizione soggettiva vantata dagli attori come interesse legittimo pretensivo, con la conseguente devoluzione della pretesa risarcitoria alla giurisdizione del
Giudice amministrativo” (Cass. S.U. n. 34555/2022).
Nel caso di specie, parte attrice ha sottolineato di aver azionato il suo preteso diritto risarcitorio non sulla base della legge n. 89/2001, pure più volte richiamata e citata, che garantisce un equo indennizzo in caso di violazione della ragionevole durata del procedimento, bensì per illecita durata del processo, così testualmente argomentando:
“cosicché lealtà, correttezza, buona fede, parità di trattamento, trasparenza devono ispirare l'azione amministrativa, intesa nel senso più alto, ivi compreso quello di rendere al cittadino un adeguato servizio giustizia;
tutte le richiamate norme sanciscono una sorta di livello minimo (“costituzionale”) in ambito giudiziario, al di sotto del quale non si può che essere in presenza di una colpevole violazione di legge, regolamento ordini e discipline che connota la condotta quale condotta colposa, in quanto tale illecita e quindi foriera di obbligazione risarcitoria;
poco importa quindi in questa sede evidenziare o censurare una distopica polita legislativa che se per un verso si è sforzata di affermare e codificare principi di altissima civiltà giuridica li ha poi “messi a terra” nel modo più becero ed inefficace, attribuendo poteri, specie alla Magistratura, sostanzialmente arbitrari;
in primo luogo non sanzionando in modo efficace i ritardi con i quali la magistratura attende ai termini prescritti;
o consentendo al PM di chiedere, senza svolgere alcuna istruttoria,
l'archiviazione e negando quindi la tutela penale in quanto, afferma quel Magistrato, il fallito avrebbe dovuto rivolgere le proprie istanze agli Organi Fallimentari, indicati, nella denuncia quali autori della denunciata omissione (…)” (pag. 24 dell'atto di citazione).
E ancora, secondo l'attore, “la responsabilità non può che essere extracontrattuale anche alla luce delle citate sentenze e che sanciscono un onere CP_3 Org_2 probatorio gravoso sul privato, similare a quello espresso dall'art. 2043 c.c., che consiste nel dimostrare – come fatto nel caso di specie - l'attribuzione del diritto da parte della norma comunitaria e il conseguente nesso causale tra condotta dello Stato e il danno, anche allorché la condotta dello stato si estrinsechi in quella da attribuire al singolo
(Giudice Delegato, Cancelliere, Curatore e Comitato dei Creditori, fornitori della procedura che operano sotto il controllo degli organi fallimentari), per il noto meccanismo della immedesimazione organica, che trova la massima codificazione, nell'ordinamento italiano, sub art. 28 della Costituzione” (pag. 25 dell'atto introduttivo).
Orbene, appare evidente come, nella specie, il si dolga appunto della (cattiva) Pt_1 spendita del potere autoritativo della pubblica amministrazione, espressamente precisando di non agire né ai sensi della l. n. 117/1988 a causa della impossibilità di isolare la condotta di un singolo magistrato o ausiliario né per ottenere l'indennizzo di cui la l. n. 89/2001-
trattandosi di una mera indennità e non di un integrale risarcimento.
Per l'attore, la p.a. è colposamente responsabile di non aver attuato i precetti costituzionali e sovranazionali che avrebbero dovuto informare la politica legislativa nella adeguata predisposizione di strumenti atti a fornire un servizio - giustizia rapido, effettivo,
efficiente.
Come evidenziato dal giudice della giurisdizione, la domanda, così qualificata, rende carente di giurisdizione il giudice ordinario: nel caso in esame, “trova pertanto applicazione il principio ripetutamente enunciato dalla giurisprudenza di legittimità con riguardo all'ipotesi in cui il danno lamentato dal privato sia ricollegabile al mancato esercizio di un potere autoritativo discrezionale, secondo cui, quando la domanda di risarcimento è fondata esclusivamente sull'omesso compimento dell'attività provvedimentale necessaria ad evitare l'insorgenza del dedotto pregiudizio, la controversia introdotta dal privato è
devoluta alla giurisdizione del Giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 7 cod. proc. amm. (cfr. Cass., Sez. Un., 12/11/2021, n. 33851; 29/07/2021, n. 21768; 2/07/2015, n. 13568). In
tema di risarcimento del danno, la giurisdizione nei confronti della Pubblica
Amministrazione spetta infatti al Giudice ordinario soltanto nelle ipotesi in cui, a sostegno della pretesa, il privato denunci l'omesso compimento di un'attività vincolata (cfr. Cass.,
Sez. Un., 16/12/2016, n. 25978) o un comportamento privo di ogni interferenza con un atto autoritativo, in quanto non configurabile neppure mediatamente come espressione dell'esercizio di un pubblico potere (cfr. Cass., Sez. Un., 27/07/2022, n. 23436), oppure nelle ipotesi in cui l'atto o il provvedimento di cui la condotta dell'Amministrazione sia esecuzione non costituisca oggetto del giudizio, facendosi valere unicamente l'illiceità del comportamento del soggetto pubblico ai sensi dell'art. 2043 cod. civ., suscettibile di incidere sull'incolumità e i diritti patrimoniali del privato (cfr. Cass., Sez. Un., 12/11/2020,
n. 25578; 29/12/2016, n. 27455)” (S.U. n. 34555/2022 cit.).
Alla luce delle suesposte considerazioni, occorre dichiarare il difetto di giurisdizione
Orga dell' in favore del Giudice Amministrativo.
Le spese di lite possono compensarsi, essendo stata sollevata d'ufficio la relativa questione pregiudiziale.
P.Q.M.
Orga
- dichiara il difetto di giurisdizione dell' in favore del Giudice Amministrativo;
- compensa le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Lecce, 6 febbraio 2024
La giudice
Caterina Stasi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Lecce – Prima Sezione civile - nella persona della giudice,
dott.ssa Caterina Stasi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 3081 del ruolo generale dell'anno 2023, avente ad oggetto: responsabilità aquiliana;
nella causa civile promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Pagliarulo;
Parte_1
- attore - contro e , rappresentati e difesi Controparte_1 Controparte_2 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce;
- convenuti -
*****
Fatto e diritto
La presente controversia ha ad oggetto la domanda risarcitoria proposta da Pt_1
nei confronti della e del
[...] Controparte_1 Controparte_2
per tutti i danni patiti in conseguenza dell'illecita durata trentennale del giudizio
[...]
celebratosi dinanzi al Tribunale di Lecce in seguito alla dichiarazione di fallimento di
[...]
del 25.5.1991, chiuso con decreto n. 296 del 5.3.2021: in particolare, ha Parte_1
precisato parte attrice che, a causa della disorganizzazione del servizio giustizia, dell'arbitrio dei magistrati e degli altri organi della procedura fallimentare, parte istante ha subito un ingiusto danno, quantificato in € 2.151.857,50.
Costituitisi in giudizio, la e il Controparte_1 Controparte_2
hanno eccepito, in via pregiudiziale, l'incompetenza per territorio del Tribunale di
[...]
Lecce, essendo stata introdotta una causa di responsabilità civile del magistrato ex art. 117/1988, nonché di inammissibilità della domanda qualora debba essere qualificata ai sensi della l. n. 89/2001 per violazione della ragionevole durata del processo, azione che va proposta dinanzi alla Corte d'Appello, nonché contestando, nel merito, la fondatezza delle ragioni attoree, chiedendo il rigetto di ogni pretesa. Invitate le parti a prendere posizione in ordine alla questione pregiudiziale relativa all'eventuale difetto di giurisdizione del giudice adito, all'odierna udienza la causa è stata decisa sulle conclusioni rassegnate dalle parti, considerata la natura documentale della controversia.
Orga In via pregiudiziale, deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione dell in favore del Giudice Amministrativo.
Secondo la più recente giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione,
“va innanzitutto richiamato il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui la giurisdizione si determina in base alla domanda e, ai fini del riparto tra giudice ordinario e giudice amministrativo, rileva non già la prospettazione delle parti,
bensì il petitum sostanziale, il quale va identificato non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della causa petendi, ossia dell'intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione (cfr. Cass., Sez. Un., 19/11/2019, n. 30009; 31/07/2018, n.
20350; 16/05/2008, n. 12378). Nella specie, l'esame dei predetti profili, condotta alla stregua della disciplina dettata dalla normativa interna ed eurounitaria riferibile al caso in esame, consente di escludere la spettanza della controversia alla giurisdizione del Giudice
ordinario, non ravvisandosi nei fatti allegati a sostegno della domanda una lesione del diritto soggettivo alla conservazione dell'integrità del patrimonio che sia riconducibile ad un mero comportamento materiale della Pubblica Amministrazione o a un incolpevole affidamento riposto nella legittimità di un provvedimento amministrativo, bensì la violazione di un'aspettativa all'esercizio di pubblici poteri, il cui carattere discrezionale induce a qualificare la posizione soggettiva vantata dagli attori come interesse legittimo pretensivo, con la conseguente devoluzione della pretesa risarcitoria alla giurisdizione del
Giudice amministrativo” (Cass. S.U. n. 34555/2022).
Nel caso di specie, parte attrice ha sottolineato di aver azionato il suo preteso diritto risarcitorio non sulla base della legge n. 89/2001, pure più volte richiamata e citata, che garantisce un equo indennizzo in caso di violazione della ragionevole durata del procedimento, bensì per illecita durata del processo, così testualmente argomentando:
“cosicché lealtà, correttezza, buona fede, parità di trattamento, trasparenza devono ispirare l'azione amministrativa, intesa nel senso più alto, ivi compreso quello di rendere al cittadino un adeguato servizio giustizia;
tutte le richiamate norme sanciscono una sorta di livello minimo (“costituzionale”) in ambito giudiziario, al di sotto del quale non si può che essere in presenza di una colpevole violazione di legge, regolamento ordini e discipline che connota la condotta quale condotta colposa, in quanto tale illecita e quindi foriera di obbligazione risarcitoria;
poco importa quindi in questa sede evidenziare o censurare una distopica polita legislativa che se per un verso si è sforzata di affermare e codificare principi di altissima civiltà giuridica li ha poi “messi a terra” nel modo più becero ed inefficace, attribuendo poteri, specie alla Magistratura, sostanzialmente arbitrari;
in primo luogo non sanzionando in modo efficace i ritardi con i quali la magistratura attende ai termini prescritti;
o consentendo al PM di chiedere, senza svolgere alcuna istruttoria,
l'archiviazione e negando quindi la tutela penale in quanto, afferma quel Magistrato, il fallito avrebbe dovuto rivolgere le proprie istanze agli Organi Fallimentari, indicati, nella denuncia quali autori della denunciata omissione (…)” (pag. 24 dell'atto di citazione).
E ancora, secondo l'attore, “la responsabilità non può che essere extracontrattuale anche alla luce delle citate sentenze e che sanciscono un onere CP_3 Org_2 probatorio gravoso sul privato, similare a quello espresso dall'art. 2043 c.c., che consiste nel dimostrare – come fatto nel caso di specie - l'attribuzione del diritto da parte della norma comunitaria e il conseguente nesso causale tra condotta dello Stato e il danno, anche allorché la condotta dello stato si estrinsechi in quella da attribuire al singolo
(Giudice Delegato, Cancelliere, Curatore e Comitato dei Creditori, fornitori della procedura che operano sotto il controllo degli organi fallimentari), per il noto meccanismo della immedesimazione organica, che trova la massima codificazione, nell'ordinamento italiano, sub art. 28 della Costituzione” (pag. 25 dell'atto introduttivo).
Orbene, appare evidente come, nella specie, il si dolga appunto della (cattiva) Pt_1 spendita del potere autoritativo della pubblica amministrazione, espressamente precisando di non agire né ai sensi della l. n. 117/1988 a causa della impossibilità di isolare la condotta di un singolo magistrato o ausiliario né per ottenere l'indennizzo di cui la l. n. 89/2001-
trattandosi di una mera indennità e non di un integrale risarcimento.
Per l'attore, la p.a. è colposamente responsabile di non aver attuato i precetti costituzionali e sovranazionali che avrebbero dovuto informare la politica legislativa nella adeguata predisposizione di strumenti atti a fornire un servizio - giustizia rapido, effettivo,
efficiente.
Come evidenziato dal giudice della giurisdizione, la domanda, così qualificata, rende carente di giurisdizione il giudice ordinario: nel caso in esame, “trova pertanto applicazione il principio ripetutamente enunciato dalla giurisprudenza di legittimità con riguardo all'ipotesi in cui il danno lamentato dal privato sia ricollegabile al mancato esercizio di un potere autoritativo discrezionale, secondo cui, quando la domanda di risarcimento è fondata esclusivamente sull'omesso compimento dell'attività provvedimentale necessaria ad evitare l'insorgenza del dedotto pregiudizio, la controversia introdotta dal privato è
devoluta alla giurisdizione del Giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 7 cod. proc. amm. (cfr. Cass., Sez. Un., 12/11/2021, n. 33851; 29/07/2021, n. 21768; 2/07/2015, n. 13568). In
tema di risarcimento del danno, la giurisdizione nei confronti della Pubblica
Amministrazione spetta infatti al Giudice ordinario soltanto nelle ipotesi in cui, a sostegno della pretesa, il privato denunci l'omesso compimento di un'attività vincolata (cfr. Cass.,
Sez. Un., 16/12/2016, n. 25978) o un comportamento privo di ogni interferenza con un atto autoritativo, in quanto non configurabile neppure mediatamente come espressione dell'esercizio di un pubblico potere (cfr. Cass., Sez. Un., 27/07/2022, n. 23436), oppure nelle ipotesi in cui l'atto o il provvedimento di cui la condotta dell'Amministrazione sia esecuzione non costituisca oggetto del giudizio, facendosi valere unicamente l'illiceità del comportamento del soggetto pubblico ai sensi dell'art. 2043 cod. civ., suscettibile di incidere sull'incolumità e i diritti patrimoniali del privato (cfr. Cass., Sez. Un., 12/11/2020,
n. 25578; 29/12/2016, n. 27455)” (S.U. n. 34555/2022 cit.).
Alla luce delle suesposte considerazioni, occorre dichiarare il difetto di giurisdizione
Orga dell' in favore del Giudice Amministrativo.
Le spese di lite possono compensarsi, essendo stata sollevata d'ufficio la relativa questione pregiudiziale.
P.Q.M.
Orga
- dichiara il difetto di giurisdizione dell' in favore del Giudice Amministrativo;
- compensa le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Lecce, 6 febbraio 2024
La giudice
Caterina Stasi