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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 30/01/2025, n. 91 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 91 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Ragusa, in composizione monocratica, in persona del Giudice – Gop
dott. Corrado Celeste , ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 2918 / 2017 R.G.A.C., avente ad oggetto: pensione –
ripetizione di indebito, promossa da
nata ad [...] il [...] CF , Parte_1 CodiceFiscale_1
rapp.ta e difesa dall'Avv Carlo Pietrarossi ed Eleonora Caruso
Ricorrente
Contro
CP_ in persona del legale rapp.te pro tempore, CF , rapp.to e difeso P.IVA_1
dall'Avv Manlio Galeano ed Ugo Nucciarone
resistente
Conclusioni delle parti.
All'udienza di discussione i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale di udienza a trattazione scritta del 27.1.2025, che qui si intende integralmente trascritto.
Svolgimento del processo
Si omette l'esposizione dell'oggetto del processo non più richiesta dalla nuova formulazione dell'art. 132 c.p.c. (introdotta dall'art. 45, comma 17, L.69/09).
Pagina 1 Motivi della decisione
Il ricorso è fondato nel merito.
Di OT Di OT NC ricorreva innanzi questo Tribunale al fine di contestare il
CP_ provvedimento del Comitato provinciale di del 27.9.2017 n 172079, con il quale veniva rigettato il ricorso dalla stessa proposto avverso il provvedimento di
Cont rideterminazione della pensione sociale alla stessa erogata AS 04010305, che a partire dal 2014 veniva azzerata.
CP_ si costituiva in giudizio eccependo la corretta rideterminazione della pensione, la correttezza dei calcoli effettuati, in riferimento al maggior reddito da computare ai fini della determinazione della pensione, derivante da assegno di invalidità civile poi,
superato il limite di età, trasformato in pensione sociale;
chiedeva il rigetto del ricorso.
CP_ Ed invero invoca a sostegno della rideterminazione della pensione, il superamento da parte della ricorrente dei limiti di reddito per accedere alle provvidenze richieste,
CP_ dovendosi considerare, secondo la tesi di anche i redditi fiscalmente non imponibili, quali l'abitazione.
Parte ricorrente contesta tale conteggio, ritenendo l'abitazione non rilevante ai fini del calcolo dei limiti reddituali e pertanto rientrante nei limiti per ottenere la pensione negata.
La questione è stata oggetto di discussione per vari anni.
Sul punto è più volte intervenuta la Corte di Cassazione ( n.11582/2016; 26473/2016;
5450/1027; 5962/2018; 30567/2019) che ha ribadito che, ai fini della determinazione del reddito per accedere alle provvidenze di cui in oggetto, il riferimento è il reddito imponibile tolti gli oneri deducibili.
Nelle dette sentenze la Corte di Cassazione giudica illegittima la diversa interpretazione
CP_ fornita dal DM n 553/92 (richiamato da .
Pagina 2 La Corte di Cassazione (v. n.5450/2017) ha confermato i precedenti orientamenti nello stabilire la quantificazione del calcolo del reddito per accedere alla prestazione assistenziale della pensione d'inabilita' civile.
Il soggetto invalido, richiedente la superiore provvidenza economica, deve possedere oltre il requisito sanitario, anche quello reddituale la cui base imponibile e' costituita solamente dal reddito personale effettivo complessivo al netto degli oneri deducibili di cui all'art 10 TUIR
Fra i suddetti oneri deducibili, che riducono la base imponibile assoggettabile ad Irpef,
sono annoverati: le spese mediche, gli assegni corrisposti al coniuge separato, etc
Inoltre, non concorre a formare il reddito personale dell'invalido quello ascrivibile alla casa di abitazione
La peculiarità delle prestazioni assistenziali nonchè il diritto che lo caratterizza è propria quella di assurgere a sostegno di una situazione di bisogno, che impone, laddove non sia previsto diversamente, di fare esclusivo riferimento al reddito di cui l'assistibile abbia effettiva disponibilità
Pertanto, il limite di reddito per accedere alla pensione d'invalidita' civile e' quello derivante dalla base imponibile, assoggettabile ad Irpef, al netto degli oneri deducibili rinvenibili nell' art. 10 del TUIR.
La suprema Corte ha precisato che in tema di pensione di inabilità, ai fini del requisito reddituale non va calcolato il reddito della casa di abitazione, in quanto l'art. 12 della legge n. 118 del 1971, rinvia per le condizioni economiche, all'art. 26 della legge n.
153 del 1969, che, per la pensione sociale, esclude dal computo il reddito della casa di abitazione. Né rileva, in senso contrario, la previsione di cui all'art. 2 del d.m. n. 553
del 1992, che impone, ai fini assistenziali, la denuncia dei redditi "al lordo degli oneri deducibili", in quanto la casa di abitazione, non costituisce, a tal scopo, un onere deducibile, ma una voce di reddito.
Pagina 3 CP_ Posto ciò, il calcolo effettuato da nei confronti della ricorrente è errato, in quanto appunto tenente conto degli oneri deducibili;
va invece considerato corretto il calcolo fornito dalla ricorrente stessa ai fini del requisito reddituale per ottenere la pensione revocata (v note del 11.6.2024)
Ne deriva che il ricorso è fondato nel merito.
Non può trovare accoglimento invece la domanda di parte ricorrente di risarcimento del danno, essendo rimasta priva di prova
Le spese seguono la soccombenza
PTM
Il Tribunale di Ragusa in composizione monocratica, nella persona del Gop Dott.
Corrado Celeste:
1) Accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara il diritto della ricorrente a percepire la pensione AS n. 04010305;
CP_ 2) Conseguentemente condanna a corrispondere a le Parte_1
somme non erogate per gli anni 2016, 21017 e quelle comunque dovute da novembre 2015 in poi;
CP_ 3) condanna al rimborso in favore di parte ricorrente delle spese processuali che liquida in €. 1800,00 oltre spese vive, rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, se dovute.
Così deciso in Ragusa il 30.1.2025
Il giudice - Gop
Dott Corrado Celeste
Pagina 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Ragusa, in composizione monocratica, in persona del Giudice – Gop
dott. Corrado Celeste , ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 2918 / 2017 R.G.A.C., avente ad oggetto: pensione –
ripetizione di indebito, promossa da
nata ad [...] il [...] CF , Parte_1 CodiceFiscale_1
rapp.ta e difesa dall'Avv Carlo Pietrarossi ed Eleonora Caruso
Ricorrente
Contro
CP_ in persona del legale rapp.te pro tempore, CF , rapp.to e difeso P.IVA_1
dall'Avv Manlio Galeano ed Ugo Nucciarone
resistente
Conclusioni delle parti.
All'udienza di discussione i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale di udienza a trattazione scritta del 27.1.2025, che qui si intende integralmente trascritto.
Svolgimento del processo
Si omette l'esposizione dell'oggetto del processo non più richiesta dalla nuova formulazione dell'art. 132 c.p.c. (introdotta dall'art. 45, comma 17, L.69/09).
Pagina 1 Motivi della decisione
Il ricorso è fondato nel merito.
Di OT Di OT NC ricorreva innanzi questo Tribunale al fine di contestare il
CP_ provvedimento del Comitato provinciale di del 27.9.2017 n 172079, con il quale veniva rigettato il ricorso dalla stessa proposto avverso il provvedimento di
Cont rideterminazione della pensione sociale alla stessa erogata AS 04010305, che a partire dal 2014 veniva azzerata.
CP_ si costituiva in giudizio eccependo la corretta rideterminazione della pensione, la correttezza dei calcoli effettuati, in riferimento al maggior reddito da computare ai fini della determinazione della pensione, derivante da assegno di invalidità civile poi,
superato il limite di età, trasformato in pensione sociale;
chiedeva il rigetto del ricorso.
CP_ Ed invero invoca a sostegno della rideterminazione della pensione, il superamento da parte della ricorrente dei limiti di reddito per accedere alle provvidenze richieste,
CP_ dovendosi considerare, secondo la tesi di anche i redditi fiscalmente non imponibili, quali l'abitazione.
Parte ricorrente contesta tale conteggio, ritenendo l'abitazione non rilevante ai fini del calcolo dei limiti reddituali e pertanto rientrante nei limiti per ottenere la pensione negata.
La questione è stata oggetto di discussione per vari anni.
Sul punto è più volte intervenuta la Corte di Cassazione ( n.11582/2016; 26473/2016;
5450/1027; 5962/2018; 30567/2019) che ha ribadito che, ai fini della determinazione del reddito per accedere alle provvidenze di cui in oggetto, il riferimento è il reddito imponibile tolti gli oneri deducibili.
Nelle dette sentenze la Corte di Cassazione giudica illegittima la diversa interpretazione
CP_ fornita dal DM n 553/92 (richiamato da .
Pagina 2 La Corte di Cassazione (v. n.5450/2017) ha confermato i precedenti orientamenti nello stabilire la quantificazione del calcolo del reddito per accedere alla prestazione assistenziale della pensione d'inabilita' civile.
Il soggetto invalido, richiedente la superiore provvidenza economica, deve possedere oltre il requisito sanitario, anche quello reddituale la cui base imponibile e' costituita solamente dal reddito personale effettivo complessivo al netto degli oneri deducibili di cui all'art 10 TUIR
Fra i suddetti oneri deducibili, che riducono la base imponibile assoggettabile ad Irpef,
sono annoverati: le spese mediche, gli assegni corrisposti al coniuge separato, etc
Inoltre, non concorre a formare il reddito personale dell'invalido quello ascrivibile alla casa di abitazione
La peculiarità delle prestazioni assistenziali nonchè il diritto che lo caratterizza è propria quella di assurgere a sostegno di una situazione di bisogno, che impone, laddove non sia previsto diversamente, di fare esclusivo riferimento al reddito di cui l'assistibile abbia effettiva disponibilità
Pertanto, il limite di reddito per accedere alla pensione d'invalidita' civile e' quello derivante dalla base imponibile, assoggettabile ad Irpef, al netto degli oneri deducibili rinvenibili nell' art. 10 del TUIR.
La suprema Corte ha precisato che in tema di pensione di inabilità, ai fini del requisito reddituale non va calcolato il reddito della casa di abitazione, in quanto l'art. 12 della legge n. 118 del 1971, rinvia per le condizioni economiche, all'art. 26 della legge n.
153 del 1969, che, per la pensione sociale, esclude dal computo il reddito della casa di abitazione. Né rileva, in senso contrario, la previsione di cui all'art. 2 del d.m. n. 553
del 1992, che impone, ai fini assistenziali, la denuncia dei redditi "al lordo degli oneri deducibili", in quanto la casa di abitazione, non costituisce, a tal scopo, un onere deducibile, ma una voce di reddito.
Pagina 3 CP_ Posto ciò, il calcolo effettuato da nei confronti della ricorrente è errato, in quanto appunto tenente conto degli oneri deducibili;
va invece considerato corretto il calcolo fornito dalla ricorrente stessa ai fini del requisito reddituale per ottenere la pensione revocata (v note del 11.6.2024)
Ne deriva che il ricorso è fondato nel merito.
Non può trovare accoglimento invece la domanda di parte ricorrente di risarcimento del danno, essendo rimasta priva di prova
Le spese seguono la soccombenza
PTM
Il Tribunale di Ragusa in composizione monocratica, nella persona del Gop Dott.
Corrado Celeste:
1) Accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara il diritto della ricorrente a percepire la pensione AS n. 04010305;
CP_ 2) Conseguentemente condanna a corrispondere a le Parte_1
somme non erogate per gli anni 2016, 21017 e quelle comunque dovute da novembre 2015 in poi;
CP_ 3) condanna al rimborso in favore di parte ricorrente delle spese processuali che liquida in €. 1800,00 oltre spese vive, rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, se dovute.
Così deciso in Ragusa il 30.1.2025
Il giudice - Gop
Dott Corrado Celeste
Pagina 4