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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 25/11/2025, n. 1557 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1557 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. GI OS Presidente rel. dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Sara Marino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 4737del registro generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2024
PROMOSSO DA
, nata\o a Palermo (PA), in data 29/11/1976 elettivamnete Parte_1 domiciliata in Palermo, via Rodi n.1, presso lo studio dell'avv. Gambino Sergio, che la rapppresenta e difende per mandato in atti;
E
, nato\a a Palermo (PA), in data 13/04/1958 elettivamente domiciliato in CP_1
Palermo, via Rodi n.1, presso lo studio dell'avv. Crescimanno Francesca, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: come da ricorso con la modifica di cui al verbale di udienza del
04/11/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto iscritto in data 22/10/2024.
All'udienza del 4 novembre 2025 dopo che i coniugi hanno dichiarato che tra loro non è possibile una riconciliazione, il Presidente ha rimesso la causa in decisione.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso e che in questa sede integralmente si richiamano: “Art. 1
I coniugi e vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto, Parte_1 CP_1 la prima presso l'immobile sito in Corso dei Mille n. 9 ed il secondo presso l'immobile sito in
Viale Cavarretta n. 46.
Art. 2
Per quanto attiene all'affidamento e al mantenimento dei figli, i coniugi concordano per il regime di affidamento condiviso, continuando ad esercitare congiuntamente la responsabilità genitoriale, adottando per i figli, di comune accordo, le decisioni di maggior interesse e restando liberi, invece, anche singolarmente, di adottare le decisioni di ordinaria amministrazione , quali quelle relative alle attività quotidiane e la gestione delle stesse nei rispettivi periodi di frequentazione.
I coniugi provvederanno, nella misura del 50% a contribuire alle spese straordinarie nell'interesse dei figli.
Relativamente alle festività principali (Natale – Capodanno - Pasqua - Lunedì dell'angelo - 25 Co aprile - 1 Maggio), i signori e prenderanno accordi tali da permettere ai figli di Parte_1 trascorrere le feste alternativamente con i genitori, i quali dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno i figli, qualora questi si trovino fuori dalla
Regione di appartenenza.
Ulteriori periodi di visita/frequentazione potranno essere concordati tra i genitori, nel rispetto anche degli impegni di studio, sportivi e sociali dei figli.
Art. 3
Con riferimento ai rapporti patrimoniali tra i coniugi, in considerazione del fatto che la IG.ra svolge attività lavorativa come “impiegata” presso una catena di negozi di Parte_1 Co abbigliamento ed, invece, il IG. come potrà evincersi dalla certificazione reddituale in atti, gode di un reddito nettamente inferiore, gli stessi concordano che la IG.ra verserà Parte_1 una somma di importo pari ad € 100,00 a titolo di contributo per il mantenimento dello stesso.
Detto importo dovrà essere corrisposto con cadenza mensile, entro giorno 5 di ogni mese e con adeguamento ISTAT per ciascun anno di riferimento.
Art. 4
I coniugi rappresentano, sin d'ora, di non avere beni in comproprietà e di aver raggiunto un accordo in ordine alla divisione dei beni che costituirono mobilio della casa coniugale.
Art. 5
Le spese del presente atto, ivi compreso il pagamento del contributo unificato, saranno sostenute dalla IG.ra , stante l'ammissione di una delle due parti al Patrocinio a Parte_1
Spese dello Stato.
Art. 6
I coniugi si dichiarano integralmente soddisfatti dell'accordo raggiunto rinviando, per ogni altro aspetto non regolamentato, alle disposizioni di legge in vigore”. Inoltre le parti hanno concordato a verbale di udienza del 04/11/2025, quanto di seguito riportato:
“A questo punto le parti concordemente prvedono l'affidamento congiunto dei due figli minorenni.
Prevedono altresì che l'assegno unico sia acquisito interamente dalla sig.ra ; Parte_1 prevedono un obbligo di mantnimento mensile per i figli di € 120,00 complessivi e prevedono il Co diritto di visita del sig. ai figli minori sulla base del semplice preavviso”.
P.Q.M.
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto iscritto in data 22/10/2024 , così come modificato a verbale di udienza del
04/11/2025, riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre
2000 n. 369 ( matrimonio celebrato il 15/06/2011 - atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del Comune di Palermo al n.13 - parte I - Anno 2011);
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio del 20 novembre 2025.
Il Presidente del Tribunale
GI OS
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. GI OS Presidente rel. dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Sara Marino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 4737del registro generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2024
PROMOSSO DA
, nata\o a Palermo (PA), in data 29/11/1976 elettivamnete Parte_1 domiciliata in Palermo, via Rodi n.1, presso lo studio dell'avv. Gambino Sergio, che la rapppresenta e difende per mandato in atti;
E
, nato\a a Palermo (PA), in data 13/04/1958 elettivamente domiciliato in CP_1
Palermo, via Rodi n.1, presso lo studio dell'avv. Crescimanno Francesca, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: come da ricorso con la modifica di cui al verbale di udienza del
04/11/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto iscritto in data 22/10/2024.
All'udienza del 4 novembre 2025 dopo che i coniugi hanno dichiarato che tra loro non è possibile una riconciliazione, il Presidente ha rimesso la causa in decisione.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso e che in questa sede integralmente si richiamano: “Art. 1
I coniugi e vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto, Parte_1 CP_1 la prima presso l'immobile sito in Corso dei Mille n. 9 ed il secondo presso l'immobile sito in
Viale Cavarretta n. 46.
Art. 2
Per quanto attiene all'affidamento e al mantenimento dei figli, i coniugi concordano per il regime di affidamento condiviso, continuando ad esercitare congiuntamente la responsabilità genitoriale, adottando per i figli, di comune accordo, le decisioni di maggior interesse e restando liberi, invece, anche singolarmente, di adottare le decisioni di ordinaria amministrazione , quali quelle relative alle attività quotidiane e la gestione delle stesse nei rispettivi periodi di frequentazione.
I coniugi provvederanno, nella misura del 50% a contribuire alle spese straordinarie nell'interesse dei figli.
Relativamente alle festività principali (Natale – Capodanno - Pasqua - Lunedì dell'angelo - 25 Co aprile - 1 Maggio), i signori e prenderanno accordi tali da permettere ai figli di Parte_1 trascorrere le feste alternativamente con i genitori, i quali dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno i figli, qualora questi si trovino fuori dalla
Regione di appartenenza.
Ulteriori periodi di visita/frequentazione potranno essere concordati tra i genitori, nel rispetto anche degli impegni di studio, sportivi e sociali dei figli.
Art. 3
Con riferimento ai rapporti patrimoniali tra i coniugi, in considerazione del fatto che la IG.ra svolge attività lavorativa come “impiegata” presso una catena di negozi di Parte_1 Co abbigliamento ed, invece, il IG. come potrà evincersi dalla certificazione reddituale in atti, gode di un reddito nettamente inferiore, gli stessi concordano che la IG.ra verserà Parte_1 una somma di importo pari ad € 100,00 a titolo di contributo per il mantenimento dello stesso.
Detto importo dovrà essere corrisposto con cadenza mensile, entro giorno 5 di ogni mese e con adeguamento ISTAT per ciascun anno di riferimento.
Art. 4
I coniugi rappresentano, sin d'ora, di non avere beni in comproprietà e di aver raggiunto un accordo in ordine alla divisione dei beni che costituirono mobilio della casa coniugale.
Art. 5
Le spese del presente atto, ivi compreso il pagamento del contributo unificato, saranno sostenute dalla IG.ra , stante l'ammissione di una delle due parti al Patrocinio a Parte_1
Spese dello Stato.
Art. 6
I coniugi si dichiarano integralmente soddisfatti dell'accordo raggiunto rinviando, per ogni altro aspetto non regolamentato, alle disposizioni di legge in vigore”. Inoltre le parti hanno concordato a verbale di udienza del 04/11/2025, quanto di seguito riportato:
“A questo punto le parti concordemente prvedono l'affidamento congiunto dei due figli minorenni.
Prevedono altresì che l'assegno unico sia acquisito interamente dalla sig.ra ; Parte_1 prevedono un obbligo di mantnimento mensile per i figli di € 120,00 complessivi e prevedono il Co diritto di visita del sig. ai figli minori sulla base del semplice preavviso”.
P.Q.M.
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto iscritto in data 22/10/2024 , così come modificato a verbale di udienza del
04/11/2025, riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre
2000 n. 369 ( matrimonio celebrato il 15/06/2011 - atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del Comune di Palermo al n.13 - parte I - Anno 2011);
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio del 20 novembre 2025.
Il Presidente del Tribunale
GI OS