Sentenza 2 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. III, sentenza 02/03/2026, n. 631 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 631 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00631/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00415/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 415 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Ezio Bonanni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa e Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale di Catania, domiciliataria ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
per l'annullamento
- del decreto del Ministero della Difesa n.-OMISSIS-, con il quale il Ministero ha rigettato la richiesta di riconoscimento di causa di servizio e il conseguente diritto al pagamento dell’equo indennizzo formulata dal ricorrente;
- di tutti gli atti allo stesso presupposti, conseguenti o connessi, per quanto di ragione e lesivi dell’interesse del ricorrente, tra i quali il parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio n. -OMISSIS-reso nell’adunanza n.-OMISSIS-;
per l’accertamento
del proprio diritto all’equo indennizzo;
per la conseguente condanna
del Ministero della Difesa a corrispondere le prestazioni previdenziali di cui alla domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e di equo indennizzo, con ogni consequenziale statuizione e con la liquidazione degli interessi maturati sulle somme dovute;
e per la condanna
del Ministero della Difesa al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, patiti e patiendi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 febbraio 2026 il dott. RA ER e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il Sig. -OMISSIS-, odierno ricorrente, ha prestato servizio per l’Esercito Italiano dall’8.03.1989 all’11.07.2017, data in cui è stato collocato in congedo assoluto per infermità.
Con istanze prodotte in data 3.11.2015 e 14.12.2015 il sig. -OMISSIS- ha chiesto: 1) il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio per le patologie “ -OMISSIS- ” e “ -OMISSIS- ” asseritamente sofferte a causa dell’esposizione diretta e indiretta, anche per contaminazione, a polveri e fibre di amianto (oltre che ad altri agenti patogeni) durante il periodo di servizio, alla luce delle particolari condizioni ambientali ed operative di missione; 2) il correlato beneficio dell’equo indennizzo.
A sostegno delle due istanze il militare ha dedotto che:
- la prima patologia fosse causalmente correlata allo “ svolgimento dell’addestramento specifico alpinistico in ambienti operativi disagiati e con situazioni climatiche estreme (sotto lo zero) quali marce in montagna in ambiente innevato con l’ausilio di racchette da neve, marce in montagna in genere e zavorrate 10 km per 10 kg ” (cfr. istanza del 3.11.2025, in atti);
- la seconda patologia fosse ascrivibile allo “ svolgimento dell’addestramento nel corso degli anni nel periodo che va tra il 1989 ad oggi in ambienti operativi disagiati con a volte situazioni climatiche difficili; campi in bianco e a fuoco (molto spesso pernottando in tenda per diversi giorni”, valutative, marce, ecc. ” (cfr. istanza del 14.12.2025, in atti).
Con il processo verbale mod.-OMISSIS- la Commissione Medica Ospedaliera (C.M.O.) di Milano ha ritenuto che:
a) la “ -OMISSIS-i ” non fosse ascrivibile ad alcuna categoria di cui alle Tabelle della L. 662/1996;
b) la “ -OMISSIS- ” fosse ascrivibile alla Tabella “B” allegata alla L. 662/1996.
Con parere n. -OMISSIS-reso nell’adunanza n.-OMISSIS- il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio ha ritenuto le infermità sopraindicate non dipendenti da causa di servizio, rilevando, in particolare:
- quanto alla prima patologia, che “... non risultano sussistere nel tipo di prestazioni di lavoro rese disagi e strapazzi di particolare intensità, né elementi di eccezionale gravità, che abbiano potuto prevalere sui fattori individuali, almeno sotto il profilo concausale efficiente e determinante, tenuto conto della peculiare natura della patologia di cui trattasi. Quanto sopra dopo aver esaminato e valutato tutti gli elementi connessi con lo svolgimento del servizio da parte del dipendente e tutti i precedenti di servizio risultanti dagli atti ”;
- in ordine alla seconda, che “... trattasi di -OMISSIS-, la cui patogenesi è da attribuire al persistere di fatti flogistici da cause diverse, favorita da una peculiare predisposizione del soggetto su base costituzionale, sulla quale gli eventi del servizio descritto agli atti non possono aver svolto il ruolo di causa o di concausa efficiente e determinante. Quanto sopra dopo aver esaminato e valutato tutti gli elementi connessi con lo svolgimento del servizio da parte del dipendente e tutti i precedenti di servizio risultanti dagli atti ”.
Con successivo decreto n.-OMISSIS- il Ministero della Difesa, conformandosi a tale parere, ha respinto le predette istanze ritenendo le due patologie «... NON dipendenti da causa di servizio ed inoltre l’infermità “-OMISSIS-” è stata giudicata NON ascrivibile a Categoria di pensione ».
Tale decreto, unitamente al parere reso dal Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, è stato impugnato dal sig. -OMISSIS- innanzi al Tribunale civile di Messina, Sez. Lavoro, con ricorso depositato in data 3.08.2018 ed iscritto al R.G. n. -OMISSIS-. A tale domanda processuale ha fatto seguito la sentenza n. -OMISSIS-, con la quale il predetto Tribunale ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione in favore del Giudice amministrativo.
Il sig. -OMISSIS- ha quindi adito il T.A.R. Lazio, sede di Roma, il quale, con ordinanza n. -OMISSIS-, ha dichiarato la propria incompetenza territoriale in favore del T.A.R. Sicilia, rilevando che, a seguito del congedo del militare, debba trovare applicazione, quale criterio di individuazione del giudice territorialmente competente, quello della residenza del ricorrente.
2. Con ricorso notificato in data 5.03.2025 e nello stesso giorno depositato il sig. -OMISSIS- ha riassunto il giudizio innanzi a questo Tribunale amministrativo regionale, chiedendo l’annullamento dei seguenti atti: 1) il decreto del Ministero della Difesa n.-OMISSIS-, con il quale il Ministero ha rigettato la richiesta di riconoscimento di causa di servizio e il conseguente diritto al pagamento dell’equo indennizzo 2) tutti gli atti allo stesso presupposti, conseguenti o connessi, per quanto di ragione e lesivi dell’interesse del ricorrente, tra i quali il parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio n. -OMISSIS-reso nell’adunanza n.-OMISSIS-.
Il ricorrente ha chiesto, altresì, di:
- accertare e dichiarare la riconducibilità delle suddette patologie a causa di servizio;
- accertare e dichiarare il proprio diritto all’equo indennizzo e alle prestazioni tutte dovute per le patologie denunciate, come riconducibili alla tab. A, I categoria, Max della tabella 1, di cui al D.P.R. n. 834/1981, richiamata dalla L. 662/1996 e superiore alla VIII categoria, con successivi aggravamenti;
- condannare il Ministero della Difesa a corrispondere le prestazioni previdenziali di cui alla domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e di equo indennizzo, senza riduzione per effetto della manifestazione della infermità con età inferiore ai 50 anni e senza riduzione per il fatto che il ricorrente non ha ancora ottenuto la pensione privilegiata (artt. 49 e 50 D.P.R. 686/1957), e con ogni consequenziale statuizione e con la liquidazione degli interessi maturati sulle somme;
- condannare il Ministero della Difesa al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, patiti e patiendi.
La parte ha chiesto, in via istruttoria, di:
- assumere prova testimoniale in forma scritta ai sensi dell’art. 63 c.p.a. su tutti i fatti e le circostanze di causa;
- ordinare l’esibizione di documenti, ovvero informativa, nei confronti del Ministero della Difesa e/o del Ministero dell’Economia e delle Finanze;
- disporre la verificazione ai sensi dell’art. 66 c.p.a. e/o la C.T.U. di cui all’art. 67 c.p.a. su tutti i fatti e le circostanze di causa.
2.1. A sostegno delle proprie domande processuali il ricorrente rileva, in particolare, che, nel periodo di servizio è stato impiegato in attività operative e missioni (come riportate in ricorso) nella qualità di sottoufficiale dell’Esercito Italiano, durante le quali è stato esposto, per l’intero orario di lavoro, a numerosi agenti patogeni, cancerogeni e tossico-nocivi.
Tali esposizioni ne avrebbero depresso il sistema immunitario, determinando l’insorgenza di talune patologie connesse alle attività svolte in servizio.
I provvedimenti impugnati, conseguentemente, sarebbero avvinti da difetto di istruttoria e da travisamento dei fatti.
3. Il Ministero della Difesa e il Ministero dell’Economia e delle Finanze si sono costituiti in giudizio per resistere al ricorso in data 21.03.2025.
4. Con memoria del 20.01.2026 il Ministero della Difesa ha rilevato, in particolare, che: 1) il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio abbia espresso il proprio giudizio basandosi prevalentemente sugli accertamenti medici effettuati in sede di visita dalla C.M.O. competente e sulla documentazione sanitaria trasmessa dall’interessato in sede di istanza, analizzando altresì il foglio matricolare e il rapporto informativo redatti dal Comando di appartenenza del militare oltre che tutti gli ulteriori elementi di valutazione indicati da parte ricorrente; 2) non sia stata fornita la prova, se non in termini probabilistici, della possibile incidenza dei fattori di rischio correlati al servizio sulle patologie sofferte dal dipendente, tenuto conto che il “rischio specifico” in ambito professionale riguarderebbe i soli soggetti che sono stati addetti alle operazioni di taglio, frantumazione e lavorazione dell’amianto, attività non riferibili al ruolo a cui apparteneva il militare; 3) la “-OMISSIS-”, nello specifico, ascritta soltanto alla Tabella “B”, non sarebbe acclusa tra le patologie normalmente collegate da nesso causale con l’esposizione all’amianto; 4) le vaccinazioni a cui è stato sottoposto il dipendente non avrebbero alcuna incidenza causale rispetto alle patologie sofferte dallo stesso.
L’Ente si è altresì opposto alle richieste istruttorie formulate dalla parte ricorrente.
5. Con memoria del 20.01.2026 il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva, asserendo che il diniego espresso dall’Amministrazione di appartenenza del militare nella determinazione impugnata risulti autonomamente lesivo dell’interesse del ricorrente e che il parere reso dal Comitato di Verifica per le Cause di Servizio abbia natura endoprocedimentale.
La parte ha altresì replicato alle censure di merito sollevate dal ricorrente, chiedendo il rigetto delle richieste istruttorie formulate da quest’ultimo, ritenute esplorative.
6. Con memoria del 23.01.2026 il ricorrente ha insistito per l’accoglimento del proprio ricorso, invocando, in particolare, l’applicazione del regime probatorio di presunzione della causa di servizio sancito dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con le sentenze n. 12, 13, 14 e 15 del 2025, in applicazione delle quali l’onere di dimostrare un decorso causale alternativo spetterebbe alle Amministrazioni resistenti.
Sono altresì richiamate le conclusioni della perizia redatta dal consulente tecnico di parte, versata in atti, dalle quali emergerebbe la correlazione causale tra le patologie sofferte dal ricorrente e le omesse misure di cautela imputabili all’Amministrazione militare di appartenenza.
Quanto alla patologia “ -OMISSIS- ” si evidenzia, nello specifico, che il nesso causale emergerebbe – in particolare – dal fatto che il ricorrente abbia dovuto svolgere, tra le proprie mansioni di servizio, almeno fino al 1999 (allorquando ha assunto un ruolo di comando), compiti di trasporto di granate rispettivamente di 51 kg (per SH-70, artiglieria semovente campale) e 92 kg (per M-110 A 2, artiglieria pesante semovente).
In merito, invece, alla “ -OMISSIS- ”, viene richiamata la C.T.U. svolta dal dott. Vanni Spagnoli in separato giudizio relativo ad altra vicenda (definito dal Tribunale di Velletri con sentenza n. 2345 del 2011), parimenti versata in atti, da cui si evincerebbe che l’esposizione a radiazioni, polveri e fumi abbia quantomeno un’incidenza concausale sull’insorgenza di tale patologia.
7. Con memoria di replica del 4.02.2026 il ricorrente ha declinato ulteriormente le proprie doglianze, insistendo per l’accoglimento del ricorso.
8. All’udienza pubblica del 25.02.2026, presenti i difensori delle parti come da verbale, la causa è stata posta in decisione.
9. Deve preliminarmente esaminarsi l’eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, la quale, ad avviso del Collegio, è infondata.
9.1. Con il presente ricorso il ricorrente sottopone a impugnazione anche il parere reso dal Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, il quale è incardinato presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Così come già evidenziato in pregresse pronunce di questa Sezione, deve ritenersi che “ i pareri del Comitato di verifica, incardinato presso il Ministero dell'Economia, hanno portata sostanzialmente provvedimentale e sono quindi impugnabili unitamente agli atti conclusivi del procedimento. È quindi corretto evocare in giudizio, oltre all'Amministrazione attiva, anche tale organo tecnico, che svolge una funzione consultiva vincolante nell'ambito del procedimento di cui trattasi (cfr., ex multis , T.A.R. Sicilia, sez. III, 7.01.2026, n. 39; T.A.R. Sicilia, sez. III, 27.10.2025, n. 2977; TA.R. Sicilia, sez. III, 9.10.2024, n. 3330: che richiamano C.G.A.R.S., sez. giur., 24.06.2019, n. 582; Cons. Stato, sez. II, 5.05.2022, n. 3558; id. 22.07.2022, n. 6465; T.A.R. Friuli Venezia Giulia, sez. I, 1.12.2023, n. 377).
Il decreto con il quale il Ministero della Difesa ha comunicato il diniego dell’istanza di riconoscimento della causa di servizio e la concessione dell’equo indennizzo in conformità al parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio costituisce, in ogni caso, “atto complesso”, in cui la natura vincolante del parere reso dal predetto Comitato (Cons. Stato, sez. II, 18.11.2022, n. 10163; T.A.R. Lazio, Roma, sez. I-quater, 1.03.2024, n. 4240) rende la determinazione finale espressione di una potestà decisionale intestata congiuntamente ai due diversi organi pubblici.
Da ciò, pertanto, l’infondatezza dell’eccezione sollevata.
10. Il ricorso è da ritenersi infondato per quanto di seguito esposto e considerato.
11. La domanda di annullamento non può essere accolta.
11.1. Il D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461, recante " Regolamento recante semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell'equo indennizzo, nonché per il funzionamento e la composizione del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie ", per quanto di interesse, stabilisce quanto segue:
- art. 11, comma 1: " Il Comitato [di Verifica per le Cause di Servizio] accerta la riconducibilità ad attività lavorativa delle cause produttive di infermità o lesione, in relazione a fatti di servizio ed al rapporto causale tra i fatti e l'infermità o lesione ";
- art. 14, comma 1: " L'Amministrazione si pronuncia sul solo riconoscimento di infermità o lesione dipendente da causa di servizio, su conforme parere del Comitato, anche nel caso di intempestività della domanda di equo indennizzo ai sensi dell'articolo 2, entro venti giorni dalla data di ricezione del parere stesso. Entro lo stesso termine l'amministrazione che, per motivate ragioni, non ritenga di conformarsi a tale parere, ha l'obbligo di richiedere ulteriore parere al Comitato, che rende il parere entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta; l'Amministrazione adotta il provvedimento nei successivi dieci giorni motivandolo conformemente al parere del Comitato ".
L'art. 198, comma 4, del D.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 recante il Codice dell'ordinamento militare, a sua volta, disciplinando l’accertamento dell'idoneità al servizio e delle infermità da causa di servizio, dispone che: " la Commissione [medico ospedaliera] , entro trenta giorni dalla ricezione degli atti dall'Amministrazione, effettua la visita per il tramite di almeno un componente e redige processo verbale, firmato da tutti i membri. Dal verbale debbono risultare le generalità del dipendente, la qualifica e la firma dei componenti delle Commissioni, il giudizio diagnostico, gli accertamenti e gli elementi valutati ai fini diagnostici, la determinazione della data di conoscibilità o stabilizzazione dell'infermità da cui derivi una menomazione ascrivibile a categoria di compenso, nonché l'indicazione della categoria stessa, il giudizio di idoneità al servizio od altre forme di inabilità, le eventuali dichiarazioni a verbale del medico designato dall'interessato, i motivi del dissenso del componente eventualmente dissenziente ed il voto consultivo del medico specialista ".
Dal quadro normativo sopra delineato emerge, quindi, che:
(i) la competenza ad accertare la riconducibilità ad attività lavorativa delle cause produttive di infermità o lesione ai fini del riconoscimento della loro dipendenza da causa di servizio spetta in via esclusiva, sulla base del giudizio diagnostico reso dalla commissione medico ospedaliera, al Comitato di Verifica per le Cause di Servizio;
(ii) la valutazione in ordine all’ascrivibilità della menomazione subita dal dipendente “... a categoria di compenso, nonché l’indicazione della categoria stessa (...)” spetta, invece, alla Commissione Ospedaliera Medica, la quale verifica la classificabilità della patologia tra le lesioni e le infermità riportate all’interno delle tabelle A e B del D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834.
11.2. In ordine alla valutazione della riconducibilità delle patologie sofferte da un dipendente a cause di servizio, secondo la consolidata giurisprudenza espressasi in materia, dalla quale il Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi:
- « Ai fini del riconoscimento della causa di servizio, è necessario che l'attività lavorativa possa con certezza ritenersi concausa efficiente e determinante della patologia lamentata, non potendo farsi ricorso a presunzioni di sorta e non trovando applicazione, diversamente dalla materia degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, la regola contenuta nell'art. 41 c.p., per cui il rapporto causale tra evento e danno è governato dal principio dell'equivalenza delle condizioni; il principio della causalità adeguata richiede sempre la riconoscibilità dell'esistenza di fattori riconducibili al servizio che rivestano un ruolo di adeguata efficiente incidenza nell'insorgenza e nello sviluppo del processo morboso, mentre devono ritenersi totalmente escluse tutte le altre condizioni che un tale grado di concausale ingerenza non presentino, le quali - benché parimenti verificatesi in servizio - restano tuttavia riguardabili unicamente quali "mere occasioni rivelatrici" di una infermità non avente alcun nesso di causalità o concausalità con le condizioni di servizio; né è sufficiente la "mera possibile valenza patogenetica" del servizio prestato; piuttosto occorrendo la puntuale verifica, connotata da certezza o da alto grado di credibilità logica e razionale, della valenza del servizio prestato quale "fattore eziologicamente assorbente o, quanto meno, preponderante nella genesi della patologia » ( ex multis , Cons. Stato, sez. II, 5.05.2022, n. 3558);
- « Ai fini dell'accertamento della dipendenza da causa di servizio, nella nozione di concausa efficiente e determinante di servizio, da considerarsi fattore generativo della malattia, possono farsi rientrare soltanto fatti ed eventi eccedenti le ordinarie condizioni di lavoro con esclusione, quindi, delle circostanze e condizioni generiche, quali inevitabili disagi, fatiche e momenti di stress, che costituiscono fattore di rischio ordinario in relazione alla vita militare. Grava, dunque, sul richiedente il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità o della malattia contratta, l'onere di dimostrare, sulla base di puntuali allegazioni, l'esistenza di condizioni di espletamento del servizio che esulano dal suo normale svolgimento, indicando episodi o accadimenti inerenti alla prestazione lavorativa suscettibili di contribuire in maniera efficiente e preponderante sull'insorgenza della malattia » (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, sez. VII, 2.05.2022, n. 2993; Cons. Stato, sez. III, 25.08.2022, n. 7454, secondo cui: " Una normale attività di servizio non può essere considerata concausa dell'insorgere di un'infermità a carico del dipendente, in assenza di comprovate situazioni di particolarità ed eccezionalità, tali da far presumere che, sull'insorgenza o aggravamento dell'infermità, si siano casualmente innestati, individuati, qualificati e rilevanti elementi riconducibili al servizio; perciò, nella nozione di concausa efficiente e determinante di servizio possono farsi rientrare soltanto fatti ed eventi eccedenti le ordinarie condizioni di lavoro, gravosi per intensità e durata, che vanno necessariamente documentati, con esclusione, quindi, delle circostanze e condizioni del tutto generiche, quali inevitabili disagi, fatiche e momenti di stress, che costituiscono fattore di rischio ordinario in relazione alla singola tipologia di prestazione lavorativa "; cfr. pure, in termini, Cons. Stato, sez. II, 20.05.2022, n. 4009 e Cons. Stato, sez. II, 31.01.2022, n. 665);
- “ la prova della dipendenza da causa di servizio di un'infermità può ritenersi fornita solo se si dimostra, con rigore scientifico, che l'infermità medesima sia stata prodotta in maniera determinante ed efficiente dall'attività di servizio o che l'accidente patologico non si sarebbe presentato ove il ricorrente non si fosse trovato adibito al servizio prestato; l'attività di servizio deve quindi assumere connotati eccezionali e in un certo senso sovrastanti rispetto ad ogni altro antecedente causale facente parte dell'esistenza del soggetto, e ciò vuol dire che solo i fatti di servizio connotati da eccezionalità vanno presi in considerazione e possono essere decifrati alla stregua di cause o concause determinanti ai fini della insorgenza delle patologie lamentate dal ricorrente ” (Cons. Stato, sez. I, 13.02.2024, n. 140).
Per quanto, poi, attiene ai limiti del sindacato esperibile dal giudice amministrativo rispetto alla valutazione tecnico-discrezionale operata dal Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, si è rilevato altresì che il “ giudizio espresso dal Comitato di Verifica delle Cause di Servizio costituisce espressione di discrezionalità tecnica, basato su nozioni scientifiche e su dati di esperienza tecnica; quindi, esso non è sindacabile nel merito ed è censurabile per eccesso di potere solo in caso di assenza di motivazione, manifesta irragionevolezza sulla valutazione dei fatti o mancata considerazione della sussistenza di circostanze di fatto tali da incidere sulla valutazione conclusiva. Ne consegue che è precluso al G.A. di dichiarare la sussistenza della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, essendo invece consentito nella sede giurisdizionale soltanto lo scrutinio della legittimità del diniego di riconoscimento da parte dell'Amministrazione, nei limiti propri del sindacato sulla discrezionalità tecnica. Per la stessa ragione, in assenza di un provvedimento che abbia accertato tale nesso di dipendenza, non è consentito al Giudice condannare l'Amministrazione alla liquidazione in favore dei ricorrenti di tutte le spettanze conseguenti al riconoscimento stesso ” (cfr. in particolare, T.A.R. Lazio, Roma, sez. I, 2.05.2022, n. 2426, ma anche C.G.A.R.S. 30.12.2021, n. 1089; T.A.R. Sicilia, Catania, sez. III, 19.09.2022, n. 2449).
11.3. Quanto, invece, alla richiesta di equo indennizzo, si rammenta che, ai sensi dell’art. 2, comma 4, del D.P.R. n. 461/2001, “ La richiesta di equo indennizzo deve riguardare la morte o una menomazione dell'integrità fisica o psichica o sensoriale, di seguito denominata menomazione, ascrivibile ad una delle categorie di cui alla tabella A o alla tabella B annesse al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, e successive modificazioni; la menomazione conseguente ad infermità o lesione non prevista in dette tabelle è indennizzabile solo nel caso in cui essa sia da ritenersi equivalente ad alcuna di quelle contemplate nelle tabelle stesse, anche quando la menomazione dell'integrità fisica si manifesta entro cinque anni dalla cessazione del rapporto d'impiego, elevati a dieci anni per invalidità derivanti da infermità ad eziopatogenesi non definita o idiopatica ”.
La valutazione in ordine all’ascrivibilità della patologia sofferta dal dipendente a una delle predette categorie, che, come già osservato, compete alla Commissione Medica Ospedaliera, costituisce espressione di discrezionalità tecnica (Cons. Stato, sez. II, 15 gennaio 2021, n. 462), in quanto il giudizio da essa formulato si basa su cognizioni specialistiche della scienza medica. Trattandosi di esercizio di discrezionalità tecnica, la suddetta valutazione è sindacabile in sede giurisdizionale solo per manifesta illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà, ovvero per travisamento dei fatti (Cons. Stato, sez. II, 25 novembre 2022, n. 10372), non essendo censurabili le valutazioni di merito compiute dall’amministrazione.
Al Giudice amministrativo, pertanto, non è consentito sostituire le proprie valutazioni a quelle espresse dalla Commissione, tenuto conto che il ricorso a criteri di valutazione tecnica non offre sempre risposte univoche, ma costituisce un apprezzamento a cui è connaturato un certo grado di opinabilità; in tali casi il sindacato giurisdizionale - che è un sindacato di legittimità e non di merito - non può spingersi sino ad esercitare un controllo intrinseco sulle valutazioni tecniche dell’Amministrazione, in quanto ciò si tradurrebbe nell’esercizio di un potere sostitutivo non previsto dalla legge (Cons. Stato, sez. VI, 28 gennaio 2025, n. 627; T.A.R. Sardegna, sez. I, 31 maggio 2025, n. 494; T.A.R. Veneto, sez. III, 20 febbraio 2025; n. 245).
11.4. È altresì doveroso precisare che, con le sentenze n. 12, 13, 14 e 15 del 2025, l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato si è espressa sulla problematica di carattere normativo dell’equa allocazione del rischio della causa ignota della patologia contratta dal militare impiegato in determinati contesti operativi rispetto alla sua pretesa al riconoscimento della dipendenza di questa dal servizio prestato, evidenziando, in particolare, che “ La questione si pone a causa del fatto che - in ragione dei poc’anzi richiamati limiti della conoscenza umana - il rischio della causa ignota della malattia graverebbe per intero sul militare, qualora si applicassero unicamente le regole generali sull’equo indennizzo, di cui al richiamato d.P.R. n. 461 del 2001, incentrate come sopra esposto nella prova in positivo del nesso causale tra il servizio e l’infermità contratta dal dipendente. 17. In presenza di patologie connotate da multifattorialità, come in particolare quelle tumorali, il rischio in questione tenderebbe a tradursi in un ‘diabolico’ onere della prova. Si profilerebbero così potenziali vuoti di tutela e ambiti di sostanziale irresponsabilità dell’Amministrazione datrice di lavoro, nondimeno soggetta all’obbligo - sancito dall’art. 2087 del codice civile - di tutelare l’integrità fisica del lavoratore secondo «l’esperienza e la tecnica» e dunque di adeguarsi costantemente a queste ultime ” (Cons. Stato, Adun. Plen. sent. n. 15/2025).
Il principio di diritto derivante dalle recenti pronunce gemelle della Plenaria è il seguente: “ nell’accertamento della dipendenza da causa di servizio di patologie tumorali insorte in capo a militari esposti ad uranio impoverito o a nanoparticelle di metalli pesanti, in occasione del servizio prestato all’estero o presso i poligoni di tiro sul territorio nazionale, non è necessario un riscontro effettivo del nesso eziologico: la legge ha considerato il rapporto di causalità come insito nel tipico rischio professionale, sicché grava sull’Amministrazione l’onere di dare la prova di una specifica genesi extra-lavorativa della patologia ”.
Tale importante statuizione del Supremo consesso della giustizia amministrativa opera, come si evince chiaramente dal perimetro individuato dalla Plenaria ai fini dell’adozione del proprio pronunciamento nomofilattico, con esclusivo riguardo alle “ patologie tumorali insorte in capo a militari esposti ad uranio impoverito o a nanoparticelle di metalli pesanti ”.
Ne discende, conseguentemente, che la presunzione del rapporto causale come insito nel tipico rischio professionale – così come elaborata e disciplinata dalla Plenaria nel 2025 con riguardo alle neoplasie – non possa essere invocata con riferimento a patologie che non abbiano natura “tumorale”, dovendosi ritenere, con riguardo ad esse, che continuino a trovare applicazione le ordinarie regole in materia di onere della prova elaborate dalla giurisprudenza antecedente sopra menzionata.
11.5. Ebbene, nella fattispecie in esame deve ritenersi, ad avviso del Collegio, che la C.M.O. di Milano e il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio abbiano reso un giudizio tecnico-specialistico non censurabile da questo Collegio alla luce dei limitati margini di sindacabilità già sopra esposti.
11.5.1. Quanto alla patologia di “ -OMISSIS- ”, non avente natura tumorale, il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio ha reso un parere tecnico – a cui l’Amministrazione procedente ha ritenuto, in seguito, di conformarsi – mediante il quale:
- è stata vagliata la tipologia delle prestazioni lavorative rese dal dipendente odierno ricorrente;
- sono stati esaminati e valutati tutti gli elementi connessi con lo svolgimento del servizio nonché tutti i precedenti di servizio risultanti dagli atti;
- è stato ritenuto, sulla base delle suddette risultanze documentali, di escludere il nesso causale o concausale tra le prestazioni lavorative rese e l’insorgenza della patologia.
Il Collegio osserva, quindi, che la motivazione espressa dal Comitato nella vicenda de qua esprima con chiarezza le ragioni per le quali non è stata riconosciuta la dipendenza da causa di servizio della patologia dell'istante e che le valutazioni del Comitato si pongano in piena coerenza con l'orientamento giurisprudenziale che definisce i presupposti necessari affinché una patologia o un'infermità possa dirsi riconducibile a fatti di servizio.
Il ricorrente, invero, non ha fornito la prova rigorosa che il manifestarsi di tale menomazione dell'integrità psicofisica possa essere posta in correlazione causale o concausale con l'attività di servizio.
Trattasi, nello specifico, di una patologia avente normalmente un'insorgenza multifattoriale, ben potendo scaturire da processi di deterioramento fisiologico di strutture o di organi del corpo umano nel suo insieme, i quali sono influenzati da molteplici fattori, tra cui biomeccanica, carico, forza muscolare, metabolismo, genetica e perfino aspetti ormonali e immunitari.
Il Comitato ha analizzato le caratteristiche del servizio espletato dal dipendente ed ha escluso la ricorrenza di una relazione eziologica, anche concausale, approdando ad una valutazione tecnico-discrezionale immune da travisamenti di fatto e manifesta illogicità, come tale non sostituibile da un diverso giudizio dell'autorità giurisdizionale.
Sebbene il sovraccarico di cui si lamenta il ricorrente con riguardo a talune attività svolte nell’ambito di specifiche mansioni di servizio – peraltro tenendo conto che dal 1999 quest’ultimo ha assunto un ruolo di comando e, quindi, non più operativo – possa assumere astrattamente un rilievo concausale nell’insorgenza di tale patologia, non sussistono i presupposti per ritenere sovvertibili, riguardo al caso di specie, le conclusioni contenute nella determinazione impugnata ritenendo che esso abbia funto da concausa efficiente e determinante.
Atteso, quindi, che nell’esercizio dei suoi compiti il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio ha l'onere di fornire congrua motivazione in ordine alla sussistenza o meno del nesso causale tra servizio e infermità, ma non quello di contestare la rilevanza di tutti gli elementi addotti dall'interessato a sostegno della propria domanda di riconoscimento o rappresentati nel corso del procedimento, le censure formulate dal ricorrente sono da ritenersi infondate.
Tale valutazione, a giudizio di questo organo giudicante, non appare inficiata da difetto di istruttoria.
Si evidenzia, peraltro, che la C.M.O. di Milano abbia ritenuto che tale menomazione non fosse ascrivibile, in quanto non classificabile, all’interno delle categorie di cui al D.P.R. 384/1981, difettando – pertanto – oltre alla mancata prova del nesso causale tra l’insorgenza della patologia e l’attività di servizio, anche l’ulteriore presupposto per il riconoscimento del beneficio dell’equo indennizzo.
11.5.2. Le conclusioni a cui è giunto il Collegio con specifico riguardo a tale patologia sono da estendere anche alla seconda patologia per la quale il ricorrente ha presentato la propria istanza.
La “ -OMISSIS- ”, per comune scienza medica, può scaturire da numerose cause scatenanti: infezioni virali e batteriche che colpiscono l'albero bronchiale; tabagismo; eccessiva esposizione all'inquinamento; esposizione a sostanze che possono agire da allergeni; eccessiva esposizione a sostanze chimiche irritanti per l'albero bronchiale.
Le argomentazioni esposte dal Comitato di Verifica per le Cause di Servizio al riguardo, poste a sostegno della conclusione secondo cui “... gli eventi del servizio descritto agli atti non possono aver svolto il ruolo di causa o di concausa efficiente e determinante ”, non risultano scalfite da quanto dedotto dal ricorrente, anche mediante il supporto della relativa perizia medico-legale, tenuto conto che il parere del Comitato non è contestabile alla luce di difformi conclusioni raggiunte da medici di parte, a meno che non si dimostri l'erroneità della regola tecnico-scientifica applicata dall'organo collegiale o la sussistenza di palesi errori nella sua applicazione ai fatti di servizio, che, ad avviso di questo organo giudicante, non si rinvengono nel caso di specie.
Il consulente tecnico di parte, peraltro, evidenzia – nel corpo della propria perizia – la multifattorialità causalmente rilevante ai fini dell’insorgenza di tale, comune, patologia, confermando, indirettamente, le conclusioni a cui è giunto al riguardo il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio.
11.6. Ne consegue, in definitiva, il rigetto della domanda di annullamento.
12. La domanda risarcitoria presentata dal ricorrente è parimenti infondata.
12.1. Giova preliminarmente rilevare che la responsabilità del datore di lavoro ex art. 2087 c.c. è di natura contrattuale e, pertanto, “... ai fini del relativo accertamento, incombe sul lavoratore che lamenti di avere subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l'onere di provare l'esistenza di tale danno, come pure la nocività dell'ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l'uno e l'altro elemento, mentre grava sul datore di lavoro - una volta che il lavoratore abbia provato le predette circostanze - l'onere di provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, ovvero di avere adottato tutte le cautele necessarie per impedire il verificarsi del danno stesso ” ( ex multis , Cons. Stato, sez. II, 7 febbraio 2023, n. 1276; Cons Stato, sez. IV, 24 maggio 2018, n. 3104, che richiama sul punto Cass. civ., sez. Lav., 15 giugno 2017, n. 14865, e Cass, civ., sez. III, 23 maggio 2011, n. 11290).
L’azione risarcitoria ex art. 2087 c.c., ove proposta, implica quindi che il presunto danneggiato fornisca innanzitutto la prova dell'esistenza di tale danno, come pure della nocività dell'ambiente di lavoro, nonché del nesso tra l'uno e l'altro elemento.
Ciò posto, nella fattispecie in esame la parte ricorrente non ha fornito adeguata prova del nesso causale tra la nocività dell’ambiente lavorativo e le patologie sofferte, come è stato sopra appurato dal Collegio nell’ambito della trattazione della domanda di annullamento.
Ciò risulta sufficiente, pertanto, per disattendere anche tale ulteriore domanda.
13. Le considerazioni che precedono inducono a rigettare la richiesta istruttoria di disporre una verificazione o una C.T.U. presentata dal ricorrente, in quanto gli elementi forniti in giudizio non hanno fatto emergere la necessità di ripetere la valutazione tecnica operata dall'Amministrazione. Invero, “... va escluso che una delibera del Comitato di verifica per le cause di servizio venga puramente e semplicemente disattesa, tamquam non esset, solo perché un consulente tecnico d'ufficio abbia espresso una opinione difforme " (cfr. T.A.R. Sicilia, Catania, sez. III, 9.10.2024, n. 3330; T.A.R. Lazio - Roma, sez. stralcio, sent. 3.10.2022, n. 12482).
Il Collegio, inoltre, non ritiene di dover dare positivo riscontro alla richiesta di parte ricorrente di ordinare alle Amministrazioni resistenti l’esibizione di documenti, essendo già presenti, agli atti del giudizio, tutti gli elementi e i documenti ritenuti necessari ai fini del decidere.
Parimenti priva di rilievo, ai fini della presente decisione, è da considerarsi la richiesta di prova testimoniale scritta.
14. Per tutto quanto sopra esposto e considerato il ricorso, in quanto infondato, deve essere, quindi, integralmente rigettato.
15. In considerazione delle peculiarità della questione di lite, devono ritenersi sussistenti eccezionali motivi per compensare le spese processuali tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute del ricorrente.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
RA LE, Presidente
Daniele Profili, Primo Referendario
RA ER, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RA ER | RA LE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.