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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 04/06/2025, n. 821 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 821 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 150/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Nicola La Mantia Presidente
dott. Marcella Murana Consigliere
dott. Antonio Caruso Consigliere rel./est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 150/2025
PROMOSSA DA
(CF ), rappresentato e difeso dall'avv. l'Avv. Laura Ficili Parte_1 C.F._1
( – pec. , ed elettivamente domiciliato C.F._2 Email_1
presso il suo studio in Tremestieri Etneo, Via Monti Iblei n. 4, giusta procura alle liti in atti
APPELLANTE
CONTRO
(CF ); CP_1 C.F._3
(P.I. Controparte_2 P.IVA_1
APPELLATE CONTUMACI
All'udienza del 28.5.2024 la causa veniva posta in decisione.
pagina 1 di 3
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e diritto della decisione
proponeva appello avverso la sentenza n. 641/2025, pubblicata in data 24.1.2025, emessa Parte_1
dal Tribunale di Catania nella causa individuata dal n. 5376/21 R.G. e si costituiva in giudizio in data
4.2.2025, notificandolo a e ad CP_1 Controparte_2
Nessuna delle convenute si costituiva in giudizio
Alla prima udienza di trattazione del 21.5.2025 nessuno compariva, sicché la causa veniva rinviata all'udienza del 28.5.2024 ai sensi dell'art. 348, comma 2, c.p.c.
All'udienza del 28.5.2025 l'appellante non compariva e la corte poneva la causa in decisione.
°°°
Osserva il collegio che il parametro normativo di riferimento, cui rapportare la definizione della presente controversia, è costituito dall'art. 348 c.p.c. Esso stabilisce che “Se l'appellante non compare alla prima udienza, benché si sia anteriormente costituito, il collegio, con ordinanza non impugnabile, rinvia la causa ad una prossima udienza, della quale il cancelliere dà comunicazione all'appellante. Se anche alla nuova udienza l'appellante non compare, l'appello è dichiarato improcedibile anche
d'ufficio”.
Nel caso a mani, ciò è avvenuto stante la mancata comparizione dell'appellante all'udienza del
21.5.2025 e pure alla successiva udienza del 28.5.2025 (oggetto di rituale comunicazione da parte della cancelleria).
Consegue che l'appello deve essere dichiarato improcedibile con sentenza, ai sensi dell'art. 348, comma 3, prima parte, c.p.c., non essendo stato nominato consigliere istruttore.
Non occorre statuire sulle spese di lite stante la mancata costituzione in giudizio degli appellati.
Va inoltre applicato l'art. 13, co. 1 quater del DPR 115/02 a mente del quale “Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice da' atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Catania, prima sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 150/25 R.G, così statuisce:
pagina 2 di 3 dichiara improcedibile l'appello.
Nulla sulle spese.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo di versamento da parte dell'appellante della somma prevista dall'art. 13, co. 1 quater, D.P.R. 115/2002.
Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello, il
4 giugno 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. A. Caruso Dott. N. La Mantia
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Nicola La Mantia Presidente
dott. Marcella Murana Consigliere
dott. Antonio Caruso Consigliere rel./est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 150/2025
PROMOSSA DA
(CF ), rappresentato e difeso dall'avv. l'Avv. Laura Ficili Parte_1 C.F._1
( – pec. , ed elettivamente domiciliato C.F._2 Email_1
presso il suo studio in Tremestieri Etneo, Via Monti Iblei n. 4, giusta procura alle liti in atti
APPELLANTE
CONTRO
(CF ); CP_1 C.F._3
(P.I. Controparte_2 P.IVA_1
APPELLATE CONTUMACI
All'udienza del 28.5.2024 la causa veniva posta in decisione.
pagina 1 di 3
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e diritto della decisione
proponeva appello avverso la sentenza n. 641/2025, pubblicata in data 24.1.2025, emessa Parte_1
dal Tribunale di Catania nella causa individuata dal n. 5376/21 R.G. e si costituiva in giudizio in data
4.2.2025, notificandolo a e ad CP_1 Controparte_2
Nessuna delle convenute si costituiva in giudizio
Alla prima udienza di trattazione del 21.5.2025 nessuno compariva, sicché la causa veniva rinviata all'udienza del 28.5.2024 ai sensi dell'art. 348, comma 2, c.p.c.
All'udienza del 28.5.2025 l'appellante non compariva e la corte poneva la causa in decisione.
°°°
Osserva il collegio che il parametro normativo di riferimento, cui rapportare la definizione della presente controversia, è costituito dall'art. 348 c.p.c. Esso stabilisce che “Se l'appellante non compare alla prima udienza, benché si sia anteriormente costituito, il collegio, con ordinanza non impugnabile, rinvia la causa ad una prossima udienza, della quale il cancelliere dà comunicazione all'appellante. Se anche alla nuova udienza l'appellante non compare, l'appello è dichiarato improcedibile anche
d'ufficio”.
Nel caso a mani, ciò è avvenuto stante la mancata comparizione dell'appellante all'udienza del
21.5.2025 e pure alla successiva udienza del 28.5.2025 (oggetto di rituale comunicazione da parte della cancelleria).
Consegue che l'appello deve essere dichiarato improcedibile con sentenza, ai sensi dell'art. 348, comma 3, prima parte, c.p.c., non essendo stato nominato consigliere istruttore.
Non occorre statuire sulle spese di lite stante la mancata costituzione in giudizio degli appellati.
Va inoltre applicato l'art. 13, co. 1 quater del DPR 115/02 a mente del quale “Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice da' atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Catania, prima sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 150/25 R.G, così statuisce:
pagina 2 di 3 dichiara improcedibile l'appello.
Nulla sulle spese.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo di versamento da parte dell'appellante della somma prevista dall'art. 13, co. 1 quater, D.P.R. 115/2002.
Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello, il
4 giugno 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. A. Caruso Dott. N. La Mantia
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 3 di 3