TRIB
Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 15/10/2025, n. 1301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1301 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 153/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. RO TI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. r.g. 153/2023, pendente tra
(c.f. ), con il patrocinio dell'AVV. NASO Parte_1 C.F._1
DOMENICO
ricorrente e
(c.f. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
ministro p.t. resistente
OGGETTO: Altre ipotesi RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato e notificato, il docente in epigrafe indicato ha esposto quanto segue: di aver presentato domanda di inserimento/aggiornamento nelle
GPS per la Provincia di Roma per la seconda fascia per la classe di concorso “A045” e relativa graduatoria incrociata di sostegno ADSS, documentando ed allegando tutti i titoli complessivamente posseduti;
che in sede di pubblicazione delle GPS, rilevava di essere collocato nella Classe di concorso “A045”, alla posizione n. 714 con 50 punti e, altresì, inserito nella graduatoria incrociata di sostegno ADSS con un punteggio di 50; di essere regolarmente iscritto al Registro Speciale dell'elenco degli Orfani di caduti per servizio ai sensi dell'art. 18 della L. 68/99 presso l'Agenzia Regionale Molise
Lavoro – Centro per l'impiego di Termoli;
che, nonostante la posizione vantata all'interno della predetta graduatorie, utili ai fini del conferimento di un incarico di supplenza per l'a.s. 2022/23, il medesimo non otteneva la nomina per l'anno scolastico in questione, in quanto con i primi Bollettini venivano nominati dei docenti per la medesima classe di concorso presso delle sedi non indicate dal ricorrente tra le preferenze, in quanto le sedi di preferenza indicate dalla ricorrente al momento del primo turno di nomina non erano state inserite tra le cattedre disponibili;
che, Cont successivamente, l di Roma emetteva ulteriori bollettini nomine, nel quale le sedi indicate dal ricorrente tornavano ad essere disponibili e, tuttavia, venivano assegnate a docenti con punteggio inferiore;
che, ragionevolmente, ciò era accaduto in quanto l'algoritmo, dopo il primo turno di nomina aveva ripreso a nominare dalla posizione cui era arrivato, dunque gli incarichi di supplenza al secondo giro di nomina erano state assegnate per scorrimento, anziché considerare l'effettiva posizione in graduatoria dei candidati, consentendo così di nominare anche soggetti con punteggio inferiore.
Ciò premesso, conveniva innanzi al Tribunale del Lavori di Tivoli il
[...]
onde sentirsi accogliere le seguenti conclusioni: “ACCERTARE E Controparte_3
DICHIARARE il diritto del ricorrente, in virtù del maggior punteggio posseduto, ad essere destinatario di una proposta di contratto di supplenza annuale per tutto il corrente anno scolastico 2022/23 in una delle sedi di preferenze espresse in domanda con riferimento alle GPS di seconda Fascia – Provincia di Roma per la classe di concorso
“ADSS” incrociata di sostegno;
E PER L'EFFETTO - CONDANNARE il
[...]
resistente a riconoscere il diritto della ricorrente ad ottenere il punteggio Controparte_3
complessivo di n. 12 punti per l'incarico di supplenza annuale che avrebbe dovuto espletare, in relazione al successivo aggiornamento delle graduatorie di cui all'ordinanza ministeriale n. 112/2022; - CONDANNARE il Controparte_3
resistente al risarcimento del danno conseguente al mancato conferimento dell'incarico di supplenza, determinato in base alla mancata corresponsione di tutte le retribuzioni maturate e non percepite a seguito della mancata stipulazione del contratto di supplenza annuale, per un importo pari ad € 15.983,81, calcolato per il periodo dal 03/10/2022 al
30/06/2023, salvo errori e/o omissioni, o a quell'altra somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia”.
Il resistente non si costituiva in giudizio. CP_3
All' esito del deposito di note ex art 127 ter c.p.c. la causa veniva decisa con la presente sentenza.
Tanto premesso, nel caso in esame parte ricorrente lamenta che, in occasione del bollettino di nomine del 3.10.2022, veniva ingiustamente scavalcata da docenti con posizione e punteggio inferiori rispetto quello vantato dal ricorrente presso sedi di preferenza indicati dal medesima nella domanda di partecipazione, segnatamente, dai docenti posizionato al n. 11321 con un punteggio di 13, assegnato Persona_1
incarico fino al termine delle attività didattiche per la classe di concorso ADEE incrociata di sostegno;
, posizionata al n. 11256 con un punteggio di Persona_2
13, assegnato incarico fino al termine delle attività didattiche per la classe di concorso
ADEE incrociata di sostegno;
posizionata al n. 10567 con un Parte_2
punteggio di 18, assegnato incarico fino al termine delle attività didattiche per la classe di concorso ADEE incrociata di sostegno;
, posizionata al n. 10119 Controparte_4 con un punteggio di 23, assegnato incarico fino al termine delle attività didattiche per la classe di concorso EEEE;
posizionata al n. 9915 con un Parte_3
punteggio di 25, assegnato incarico fino al termine delle attività didattiche per la classe di concorso EEEE;
, Posizionata al n. 9870 con un punteggio di Controparte_5
23, assegnato incarico fino al termine delle attività didattiche per la classe di concorso
EEEE.
Ebbene, la contestazione è fondata, atteso che risulta dalla documentazione in atti (cfr. doc. 6) che i docenti sopra richiamati sono stati destinatari della supplenza presso sedi laddove la ricorrente aveva fatto richiesta per le medesime classi di concorso, avendo vieppiù un superiore punteggio.
Tuttavia, queste argomentazioni appaiono prive di fondamento come correttamente osservato dal Tribunale di Roma in caso analogo la cui motivazione si riporta per esteso
( cfr. Tribunale Roma, 20/09/2023, n. 8095 Rel. Cacace)
Ed invero, accogliere la tesi prospettata dall'amministrazione resistente significherebbe che perfino nell'ipotesi in cui il docente avesse indicato analiticamente la preferenza per una certa sede, ove non sia risultato assegnatario in primo turno, non verrebbe ripescato nel turno successivo perché scavalcato da un docente con punteggio inferiore. Il che “appare frutto di una interpretazione irragionevole, come autorevolmente espresso da questo Tribunale con numerosi precedenti, tra cui la sentenza che si richiama qui anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. “Valuta l'Ufficio non possa ritenersi la legittimità dell'indicata nomina resa possibile dall'applicazione di algoritmo che pretermette candidati con punteggio superiore rispetto a candidati con punteggio inferiore per una medesima classe di concorso per il sol fatto che questi ultimi, in ragione della sola posizione deteriore in graduatoria, partecipano a turno di nomina successivo durante il quale vi sia stata rinuncia di assegnatario del turno di nomina precedente con punteggio superiore ad entrambi. Ed infatti, alcuna norma procedimentale è stata invocata dal a riscontro della legittimità di tale CP_3
operato, tale da essere idonea a giustificare, in fatto, un sovvertimento della graduatoria in ragione di una suddivisione delle nomine che, si deve quindi ritenere essere stata operata solo per praticità in diverse fasi. Né il generico richiamo operato in comparsa al principio di “imparzialità dell'attività amministrativa e all'imparzialità di trattamento” è stato spiegato per quale motivo sarebbe idoneo a giustificare il mancato rispetto della graduatoria in fatto posto in essere” (Trib. Roma n. 628/2023).
Pertanto, la domanda della ricorrente di accertamento del proprio diritto ad essere destinataria di una proposta di contratto di supplenza fino al termine delle attività scolastiche per l'a.s. 2022/23 in una delle sedi di preferenze espresse in domanda con riferimento alle GPS deve ritenersi fondata.
Parimenti fondate sono le domande di riconoscimento del punteggio di 12 punti e di risarcimento del danno.
In proposito, non può dubitarsi dell'esistenza di un nesso causale fra l'inadempimento datoriale ed il danno patrimoniale lamentato, essendo presumile con sufficiente grado di certezza che, in assenza della condotta illegittima dell'Amministrazione, parte ricorrente avrebbe conseguito l'incarico di supplenza ambito e le relative retribuzioni, anche in considerazione del fatto che l'attribuzione del bene al quale la medesima aspirava era la risultante dell'applicazione di criteri fissi e predeterminati ai quali l'Amministrazione aveva vincolato la propria discrezionalità (cfr. T. Ro. n. 1463/2023
n.1505/2023).
Inoltre anche la Suprema Corte, in un caso sovrapponibile di violazione del diritto di prelazione nell'assunzione, ha affermato che l'inadempimento del debitore-datore di lavoro, perfezionato con l'assunzione di soggetto diverso rispetto all'avente diritto ricorrente, costituisce fonte di responsabilità risarcitoria con conseguente obbligo di risarcire il relativo pregiudizio economico parametrabile a quanto il lavoratore avrebbe percepito ove fosse stato legittimamente assunto spettando, invece, al debitore-datore di lavoro l'onere di provare i fatti riduttivi del diritto al risarcimento, ivi compresi quelli che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza, dal momento che tale prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., compete al debitore che pretende di non risarcire in tutto o in parte, in quanto eccezione diretta a far valere un fatto idoneo a paralizzare l'azione risarcitoria del creditore (Cass. 11737/2020).
Il danno va parametrato alle retribuzioni mensili perdute dal 03/10/2022 (data del secondo bollettino di nomina) al 30/06/2023, ovvero 267 giorni con conseguente correttezza del calcolo effettuato dalla ricorrente 21.850,52 / 365 * 267 = € 15.983,81.
Infine, deve ritenersi fondata anche la domanda diretta ad ottenere l'attribuzione del punteggio complessivo di 12 punti, che sarebbe stato conseguito se alla ricorrente fosse stato attribuito l'incarico di supplenza da cui è stata illegittimamente esclusa, prevedendo la Tabella allegata all'O.M. 112/2022 il riconoscimento di 2 punti per ogni periodo di servizio di durata superiore a 16 giorni sino ad un massimo di 12 punti, domanda che va qualificata come domanda di risarcimento del danno in forma specifica, volta ad ottenere la condanna a riconoscere gli effetti favorevoli perduti a causa dell'inadempimento del agli obblighi derivanti dalla normativa sul CP_3
conferimento degli incarichi di supplenza (T. Ro. 3005/23).
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- accerta il diritto della ricorrente ad essere destinataria di una proposta di contratto di supplenza fino al termine delle attività scolastiche per l'a.s. 2022/23 in una delle sedi delle preferenze espresse in domanda con riferimento alla classe di concorso “EEEE”
e “ADEE” incrociata di sostegno e, per l'effetto, condanna il resistente a CP_3
riconoscere alla stessa il diritto al punteggio complessivo di n. 12 punti che le sarebbe spettato nonché il diritto al risarcimento del danno per le retribuzioni mensili perdute, quantificato in € 15.983,81, oltre accessori di legge;
- condanna il resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in CP_3
complessivi € 2.697,00 oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Tivoli, il 15/10/2025
Il giudice
RO TI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. RO TI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. r.g. 153/2023, pendente tra
(c.f. ), con il patrocinio dell'AVV. NASO Parte_1 C.F._1
DOMENICO
ricorrente e
(c.f. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
ministro p.t. resistente
OGGETTO: Altre ipotesi RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato e notificato, il docente in epigrafe indicato ha esposto quanto segue: di aver presentato domanda di inserimento/aggiornamento nelle
GPS per la Provincia di Roma per la seconda fascia per la classe di concorso “A045” e relativa graduatoria incrociata di sostegno ADSS, documentando ed allegando tutti i titoli complessivamente posseduti;
che in sede di pubblicazione delle GPS, rilevava di essere collocato nella Classe di concorso “A045”, alla posizione n. 714 con 50 punti e, altresì, inserito nella graduatoria incrociata di sostegno ADSS con un punteggio di 50; di essere regolarmente iscritto al Registro Speciale dell'elenco degli Orfani di caduti per servizio ai sensi dell'art. 18 della L. 68/99 presso l'Agenzia Regionale Molise
Lavoro – Centro per l'impiego di Termoli;
che, nonostante la posizione vantata all'interno della predetta graduatorie, utili ai fini del conferimento di un incarico di supplenza per l'a.s. 2022/23, il medesimo non otteneva la nomina per l'anno scolastico in questione, in quanto con i primi Bollettini venivano nominati dei docenti per la medesima classe di concorso presso delle sedi non indicate dal ricorrente tra le preferenze, in quanto le sedi di preferenza indicate dalla ricorrente al momento del primo turno di nomina non erano state inserite tra le cattedre disponibili;
che, Cont successivamente, l di Roma emetteva ulteriori bollettini nomine, nel quale le sedi indicate dal ricorrente tornavano ad essere disponibili e, tuttavia, venivano assegnate a docenti con punteggio inferiore;
che, ragionevolmente, ciò era accaduto in quanto l'algoritmo, dopo il primo turno di nomina aveva ripreso a nominare dalla posizione cui era arrivato, dunque gli incarichi di supplenza al secondo giro di nomina erano state assegnate per scorrimento, anziché considerare l'effettiva posizione in graduatoria dei candidati, consentendo così di nominare anche soggetti con punteggio inferiore.
Ciò premesso, conveniva innanzi al Tribunale del Lavori di Tivoli il
[...]
onde sentirsi accogliere le seguenti conclusioni: “ACCERTARE E Controparte_3
DICHIARARE il diritto del ricorrente, in virtù del maggior punteggio posseduto, ad essere destinatario di una proposta di contratto di supplenza annuale per tutto il corrente anno scolastico 2022/23 in una delle sedi di preferenze espresse in domanda con riferimento alle GPS di seconda Fascia – Provincia di Roma per la classe di concorso
“ADSS” incrociata di sostegno;
E PER L'EFFETTO - CONDANNARE il
[...]
resistente a riconoscere il diritto della ricorrente ad ottenere il punteggio Controparte_3
complessivo di n. 12 punti per l'incarico di supplenza annuale che avrebbe dovuto espletare, in relazione al successivo aggiornamento delle graduatorie di cui all'ordinanza ministeriale n. 112/2022; - CONDANNARE il Controparte_3
resistente al risarcimento del danno conseguente al mancato conferimento dell'incarico di supplenza, determinato in base alla mancata corresponsione di tutte le retribuzioni maturate e non percepite a seguito della mancata stipulazione del contratto di supplenza annuale, per un importo pari ad € 15.983,81, calcolato per il periodo dal 03/10/2022 al
30/06/2023, salvo errori e/o omissioni, o a quell'altra somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia”.
Il resistente non si costituiva in giudizio. CP_3
All' esito del deposito di note ex art 127 ter c.p.c. la causa veniva decisa con la presente sentenza.
Tanto premesso, nel caso in esame parte ricorrente lamenta che, in occasione del bollettino di nomine del 3.10.2022, veniva ingiustamente scavalcata da docenti con posizione e punteggio inferiori rispetto quello vantato dal ricorrente presso sedi di preferenza indicati dal medesima nella domanda di partecipazione, segnatamente, dai docenti posizionato al n. 11321 con un punteggio di 13, assegnato Persona_1
incarico fino al termine delle attività didattiche per la classe di concorso ADEE incrociata di sostegno;
, posizionata al n. 11256 con un punteggio di Persona_2
13, assegnato incarico fino al termine delle attività didattiche per la classe di concorso
ADEE incrociata di sostegno;
posizionata al n. 10567 con un Parte_2
punteggio di 18, assegnato incarico fino al termine delle attività didattiche per la classe di concorso ADEE incrociata di sostegno;
, posizionata al n. 10119 Controparte_4 con un punteggio di 23, assegnato incarico fino al termine delle attività didattiche per la classe di concorso EEEE;
posizionata al n. 9915 con un Parte_3
punteggio di 25, assegnato incarico fino al termine delle attività didattiche per la classe di concorso EEEE;
, Posizionata al n. 9870 con un punteggio di Controparte_5
23, assegnato incarico fino al termine delle attività didattiche per la classe di concorso
EEEE.
Ebbene, la contestazione è fondata, atteso che risulta dalla documentazione in atti (cfr. doc. 6) che i docenti sopra richiamati sono stati destinatari della supplenza presso sedi laddove la ricorrente aveva fatto richiesta per le medesime classi di concorso, avendo vieppiù un superiore punteggio.
Tuttavia, queste argomentazioni appaiono prive di fondamento come correttamente osservato dal Tribunale di Roma in caso analogo la cui motivazione si riporta per esteso
( cfr. Tribunale Roma, 20/09/2023, n. 8095 Rel. Cacace)
Ed invero, accogliere la tesi prospettata dall'amministrazione resistente significherebbe che perfino nell'ipotesi in cui il docente avesse indicato analiticamente la preferenza per una certa sede, ove non sia risultato assegnatario in primo turno, non verrebbe ripescato nel turno successivo perché scavalcato da un docente con punteggio inferiore. Il che “appare frutto di una interpretazione irragionevole, come autorevolmente espresso da questo Tribunale con numerosi precedenti, tra cui la sentenza che si richiama qui anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. “Valuta l'Ufficio non possa ritenersi la legittimità dell'indicata nomina resa possibile dall'applicazione di algoritmo che pretermette candidati con punteggio superiore rispetto a candidati con punteggio inferiore per una medesima classe di concorso per il sol fatto che questi ultimi, in ragione della sola posizione deteriore in graduatoria, partecipano a turno di nomina successivo durante il quale vi sia stata rinuncia di assegnatario del turno di nomina precedente con punteggio superiore ad entrambi. Ed infatti, alcuna norma procedimentale è stata invocata dal a riscontro della legittimità di tale CP_3
operato, tale da essere idonea a giustificare, in fatto, un sovvertimento della graduatoria in ragione di una suddivisione delle nomine che, si deve quindi ritenere essere stata operata solo per praticità in diverse fasi. Né il generico richiamo operato in comparsa al principio di “imparzialità dell'attività amministrativa e all'imparzialità di trattamento” è stato spiegato per quale motivo sarebbe idoneo a giustificare il mancato rispetto della graduatoria in fatto posto in essere” (Trib. Roma n. 628/2023).
Pertanto, la domanda della ricorrente di accertamento del proprio diritto ad essere destinataria di una proposta di contratto di supplenza fino al termine delle attività scolastiche per l'a.s. 2022/23 in una delle sedi di preferenze espresse in domanda con riferimento alle GPS deve ritenersi fondata.
Parimenti fondate sono le domande di riconoscimento del punteggio di 12 punti e di risarcimento del danno.
In proposito, non può dubitarsi dell'esistenza di un nesso causale fra l'inadempimento datoriale ed il danno patrimoniale lamentato, essendo presumile con sufficiente grado di certezza che, in assenza della condotta illegittima dell'Amministrazione, parte ricorrente avrebbe conseguito l'incarico di supplenza ambito e le relative retribuzioni, anche in considerazione del fatto che l'attribuzione del bene al quale la medesima aspirava era la risultante dell'applicazione di criteri fissi e predeterminati ai quali l'Amministrazione aveva vincolato la propria discrezionalità (cfr. T. Ro. n. 1463/2023
n.1505/2023).
Inoltre anche la Suprema Corte, in un caso sovrapponibile di violazione del diritto di prelazione nell'assunzione, ha affermato che l'inadempimento del debitore-datore di lavoro, perfezionato con l'assunzione di soggetto diverso rispetto all'avente diritto ricorrente, costituisce fonte di responsabilità risarcitoria con conseguente obbligo di risarcire il relativo pregiudizio economico parametrabile a quanto il lavoratore avrebbe percepito ove fosse stato legittimamente assunto spettando, invece, al debitore-datore di lavoro l'onere di provare i fatti riduttivi del diritto al risarcimento, ivi compresi quelli che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza, dal momento che tale prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., compete al debitore che pretende di non risarcire in tutto o in parte, in quanto eccezione diretta a far valere un fatto idoneo a paralizzare l'azione risarcitoria del creditore (Cass. 11737/2020).
Il danno va parametrato alle retribuzioni mensili perdute dal 03/10/2022 (data del secondo bollettino di nomina) al 30/06/2023, ovvero 267 giorni con conseguente correttezza del calcolo effettuato dalla ricorrente 21.850,52 / 365 * 267 = € 15.983,81.
Infine, deve ritenersi fondata anche la domanda diretta ad ottenere l'attribuzione del punteggio complessivo di 12 punti, che sarebbe stato conseguito se alla ricorrente fosse stato attribuito l'incarico di supplenza da cui è stata illegittimamente esclusa, prevedendo la Tabella allegata all'O.M. 112/2022 il riconoscimento di 2 punti per ogni periodo di servizio di durata superiore a 16 giorni sino ad un massimo di 12 punti, domanda che va qualificata come domanda di risarcimento del danno in forma specifica, volta ad ottenere la condanna a riconoscere gli effetti favorevoli perduti a causa dell'inadempimento del agli obblighi derivanti dalla normativa sul CP_3
conferimento degli incarichi di supplenza (T. Ro. 3005/23).
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- accerta il diritto della ricorrente ad essere destinataria di una proposta di contratto di supplenza fino al termine delle attività scolastiche per l'a.s. 2022/23 in una delle sedi delle preferenze espresse in domanda con riferimento alla classe di concorso “EEEE”
e “ADEE” incrociata di sostegno e, per l'effetto, condanna il resistente a CP_3
riconoscere alla stessa il diritto al punteggio complessivo di n. 12 punti che le sarebbe spettato nonché il diritto al risarcimento del danno per le retribuzioni mensili perdute, quantificato in € 15.983,81, oltre accessori di legge;
- condanna il resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in CP_3
complessivi € 2.697,00 oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Tivoli, il 15/10/2025
Il giudice
RO TI