Articolo 3 della Legge 14 febbraio 1994, n. 114
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23 febbraio 1994
Art. 3. 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 1.600.000.000 annue a decorrere dal 1993, si provvede a carico del capitolo 3150 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'anno 1993 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.
Entrata in vigore il 23 febbraio 1994