Articolo 50 della Legge 9 febbraio 1963, n. 82
Articolo 49Articolo 51
Versione
25 marzo 1963
Art. 50. Tassa d'ammissione agli esami per il conseguimento
dei titoli professionali marittimi.

L'ammissione agli esami per il conseguimento dei titoli professionali marittimi e' subordinata al pagamento di una tassa nella seguente misura per ciascun titolo professione:
Capitano di lungo corso................................ L. 2.000
Aspirante capitano di lungo corso...................... " 1.500
Padrone marittimo per il traffico...................... " 1.400
Padrone marittimo per la pesca......................... " 1.000
Marinaio autorizzato al piccolo traffico............... " 750
Marinaio autorizzato alla pesca mediterranea........... " 700
Capobarca per il traffico nello Stato.................. " 500
Capobarca per il traffico locale....................... " 500
Capobarca per la pesca costiera........................ " 500
Capitano di macchina................................... " 2.000
Aspirante capitano di. macchina........................ " 1.500
Meccanico navale di la classe.......................... " 750
Meccanico navale di 2ª classe per motonavi............. " 750
Fuochista autorizzato.................................. " 750
Motorista abilitato.................................... " 750
Marinaio motorista..................................... " 500
Maestro d'ascia........................................ " 1.000
Perito stazzatore...................................... " 1.500
Capitano di gran cabotaggio............................ " 1.500
Entrata in vigore il 25 marzo 1963