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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 07/02/2025, n. 346 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 346 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9484/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
Sezione III CIVILE
Il Tribunale, nella persona del G.O.P. dott.ssa Maddalena Vaglio Bernè ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9484/2022 promossa da:
, nato a [...] il [...] (C.F.: Controparte_1 C.F._1
) ed ivi residente al Corso Vittorio Emanuele n. 171, , nato a
[...] Controparte_2
Torino il 18/03/1950 (C.F.: ), ed ivi residente a[...], C.F._2
, nato a [...] il [...] (C.F.: ), CP_3 CodiceFiscale_3 [...]
, nata a [...] il [...] ), coniugi ed Controparte_4 CodiceFiscale_4 entrambi residenti in [...]alla P.zza P. Umberto 16, CP_5
( ) nata a [...] il [...] e residente a [...]
Stampa 83 ( nato a [...] il [...] ed ivi Controparte_6 C.F._6 residente a [...] ( ) nata a Parte_1 C.F._7
Roma il 01/10/1960 e residente a [...], Parte_2
( ) nato ad [...] il [...] e residente a [...] n.18 in persona dell'amministratore pro-tempore, con sede legale in Controparte_7
Torremaggiore, via San Severo Km 1500 (P.Iva: ), , nato a P.IVA_1 Parte_3
Pescara il 11/12/1964 (C.F. ) e C.F._9 Parte_4 nata a [...] il [...] (c.f. entrambi residenti in
[...] C.F._10
Pescara alla via R. Settimo n. 5, , (C. F. nato a Parte_5 C.F._11
FR MA (CS) il 21/12/1947 e , nata a [...] il [...] Parte_6
(C.F. ) entrambi residenti in [...], C.F._12
, ( ) nata a [...] il [...] e Controparte_8 C.F._13 CP_9
( ) nata a [...] il [...] entrambe residenti a [...], , ( ) nata a [...] il CP_10 C.F._15
9/09/1936 ed ivi residente a[...] e , nato a [...] il Controparte_11
15/1/1987 ed ivi residente alla Via FIORE BOTTIGLIERI, nato a [...]
(CE ), il 14-02-1963 (C. F.: ) e residente a [...]
n. 13, , nata a [...] il [...] (C.F. Parte_7
e , nato a [...] il [...] C.F._17 Parte_8
( ) entrambi residenti a [...], , C.F._18 CP_12 nata ad [...] il 21/111947 (c.F. ) e residente in [...]
1, , nata a [...] il [...] (C.F. ), ed Controparte_13 C.F._20 ivi residente a[...], , nata a [...] il [...] Controparte_14 pagina 1 di 10 (C.F. ), ed ivi residente a[...], nata a C.F._21 CP_15
Torino il 18/06/1948 (C.F.: ), ed ivi residente al Largo Turati n. 49, C.F._22 CP_16
, nata a [...] ), il 27-03-1945 (C. F.: ) e
[...] CodiceFiscale_23 residente a [...], , nata a [...] il 25- Parte_9
06-1967 (C. F.: ) Ed ivi residente a[...], C.F._24 [...]
nata a [...] il [...] (C. F.: ) E residente a [...]alla CP_17 C.F._25
Via G. Capruzzi n. 152, , nata a [...] il [...] (C. F.: Controparte_18
) Ed ivi residente a[...], , nata a C.F._26 CP_19
Bergamo il 16-10-1961 (C. F.: Ed residente in [...]
Vittorio Veneto n. 52, , nata a [...] il [...] (C.F.: CP_20
) Ed residente in [...], C.F._28
, nata a [...] il [...] (C. F.: Parte_10 C.F._29
Ed residente in [...]2, , nato a [...] Parte_11
Spezia il 25-5-1975 (C. F.: ) Ed residente in C.F._30 Parte_12
, nata a [...] il [...] (C. F.: ) Ed
[...] C.F._31
residente in [...], elettivamente domiciliati in Barletta alla Via S. Giorgio n.
11, , presso e nello studio dell'avv. SALZO CHIARA , che li rappresenta e difende come da mandato in atti
ATTORI contro
(C.F. ), in Controparte_21 P.IVA_2 persona dell'amministratore pro tempore dr.ssa , elettivamente domiciliato in PRESSO CP_22
AVV. LUCA RAFFO VIA G.T. INVREA 11/13 GENOVA , e difesa dall'avv. PATTARINI
STEFANIA , che lo rappresenta e difende come da mandato in atti
CONVENUTO
e
, nata a [...] il [...] (C.F. Controparte_23
) e residente in [...]; C.F._32 CP_24
nata a [...] il [...] (C.F. e residente in
[...] C.F._33
Modugno (BA) alla via San Francesco d'Assisi, 2 e nato a [...] il CP_25
20/05/1978 (C.F. ) e residente in [...] C.F._34
nato a [...] il [...] (C.F. ) e Controparte_26 C.F._35
nata a [...] S.G: (TA) il 11/07/1953 (C.F. CP_27
) e residenti in [...]
MARINIELLO NICOLA, nato a [...] il [...] (C.F. ) e C.F._37 residente in [...], nato a Parte_13
Baiano (av,) il 20/3/1943 (C.F.: ) e C.F._38 Parte_14 nata a [...] il [...] (C.F.: ) entrambi residenti C.F._39 in Caserta alla Via martiri di Caiazzo 14, nato a [...] (vr,) il Parte_15
21/7/1946 (C.F.: ) e nata a [...] il C.F._40 Parte_16 29/5/1949 (C.F.: ) entrambi residenti in [...]
AR 1, , nato a [...] il [...] (C.F. ) e Controparte_28 C.F._42 pagina 2 di 10 residente Residence Diar Skander App.Dorra 5 Rue Hedi Nouira 8050 Hammanet Nabeula,
, nato a [...] in data [...] , nata a CP_29 Parte_17
Maddaloni (CE) il 28 ottobre 1976 (C.F.: ) ed entrambi residenti a C.F._43
San Felice a Cancello (CE), vico Parrocchia n. 7, nato a Controparte_30
Cuggiono il 16/06/1964 ) e residente in [...]
Marsala 10, nata a [...] a (MN) il 08/06/1933 ( C.F. CP_31
) e residente in [...], tutti rappresentati e difesi C.F._45 dall' Avv. Chiara Salzo, presso e nello studio del quale, in Barletta alla Via S. Giorgio n. 11, sono elettivamente domiciliati, in forza di mandato in calce al presente atto,
INTERVENUTI
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per gli attori: In Via anticipata
- SOSPENDERE inaudita altera parte o in subordine previa fissazione di udienza la esecutività della deliberazione dell'assemblea della Comproprietà CP_21 Controparte_21 del 20/4/22 in quanto ictu oculi illegittima e di grave pregiudizio ai comproprietari e agli odierni attori
Nel merito
- Accertare riconoscere e dichiarare nulla, o comunque annullabile, l'intera deliberazione assembleare del 20/4/2022 per le motivazioni esposte nella narrativa;
- Nella denegata ipotesi di non accoglimento della precedente domanda, accertare riconoscere e dichiarare la nullità, o comunque l'annullabilità, parzialmente o in toto dei punti all'ordine del giorno contenuti nella delibera del 20/4/2022 per le motivazioni esposti nella narrativa di cui sopra;
comunque per l' effetto condannare la Comproprietà Controparte_21 convenuta al pagamento delle spese, diritti ed onorari del giudizio. per il convenuto:
Voglia l'Ill.mo Giudice, ogni contraria istanza e deduzione respinta:
- in via preliminare: dichiarare l'improcedibilità dell'azione degli intervenuti per i motivi di cui sopra, nonché con riguardo alla sig.ra la decadenza dal termine di impugnazione della delibera ex art. 1109 CP_31
c.c., così come in ogni caso la decadenza degli altri intervenuti.
- nel merito: respingere, in quanto infondate e non provate, le domande tutte proposte dagli attori ed intervenuti, salvo quanto già eccepito in via preliminare, e dichiarare cessata la materia del contendere con riferimento al punto 8 all'o.d.g.;
- condannare parte attrice al pagamento delle spese di giudizio ex DM 55/2014. per gli intervenuti:
- in via preliminare, dichiarare legittimo ed ammissibile lo spiegato intervento;
Nel merito
- Accertare riconoscere e dichiarare nulla, o comunque annullabile, l'intera deliberazione assembleare del 20/4/2022 per le motivazioni esposte nella narrativa;
- Nella denegata ipotesi di non accoglimento della precedente domanda, accertare riconoscere e dichiarare la nullità, o comunque l'annullabilità, parzialmente o in toto dei punti all'ordine del giorno contenuti nella delibera del 20/4/2022 per le motivazioni esposti nella narrativa di cui sopra;
- comunque per l'effetto condannare la Comproprietà Controparte_21 pagina 3 di 10 convenuta al pagamento delle spese, diritti ed onorari del giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 28.10.2022 ritualmente notificato, gli attori indicati in epigrafe, nella qualità di condomini della , convenivano in giudizio Controparte_21 quest'ultimo ente, in persona dell'amministratrice pro tempore, Dott.ssa al fine di CP_22
sentire dichiarare la nullità o annullabilità della delibera assembleare assunta dall'assemblea dell'ente suddetto in data 20.04.2022, previa sospensione della sua provvisoria esecutività e, per l'effetto, condannare parte convenuta alla refusione delle spese del presente giudizio.
A sostegno della propria domanda, parte attrice assumeva che la delibera impugnata fosse illegittima e/o invalida per i motivi che seguono:
-verbale carente dei suoi elementi essenziali e che non era stato redatto in assemblea;
-convocazione errata in difformità dell'art' 7 del Regolamento della Comproprietà che prescrive il luogo dell'adunanza;
-irregolare costituzione dell'assemblea;
-erronea indicazione dei millesimi facenti capo a BI EL ( ex;
CP_21
-conflitto di interessi del primo delegato che risulta altresì essere il gestore della CP_32
Comproprietà;
- invalidità del primo e sesto punto dell'o.d.g. aventi ad oggetto l'approvazione del rendiconto consuntivo;
-invalidità del quinto punto dell'odg per mancata indicazione del compenso dell'amministratore
- invalidità del punto ottavo dell'odg afferente l'approvazione della costituzione di un fondo di riqualificazione dell' di € 3.000.000,00, senza specifica indicazione degli interventi di CP_21
straordinaria manutenzione cui la costituzione di detto fondo è destinata;
-non corretta ripartizione delle spese di cui al decimo punto dell'o.d.g.;
-invalidità dei punti 2, 3, 7, 11 e 12 dell'o.d.g.;
Con comparsa di costituzione e risposta del 31.03.2023 si costituiva la Controparte_21
, contestando nel merito le censure di parte attrice e chiedendo la reiezione di
[...]
ogni domanda attorea.
pagina 4 di 10 Con comparsa in data 6\09\2024 intervenivano in giudizio i comproprietari indicati in epigrafe aderendo alle domande di parte attrice e per l'effetto instando per la declaratoria di nullità e\o annullamento della delibera impugnata.
La difesa della comproprietà nella prima difesa successiva al suddetto intervento eccepiva l'improcedibilità della domanda proposta dagli intervenuti , sul rilievo che non risultava dagli stessi espletata la procedura di mediazione obbligatoria, ad eccezione che nei confronti di CP_31
che, essendo presente alla assemblea del 20 aprile 2022, aveva promosso la mediazione soltanto il 27 giugno 2022, di talchè, ad avviso della difesa della comproprietà, risultava decaduta dal termine di impugnazione della delibera.
Pertanto, su detti rilievi, la difesa del insisteva affinché il dispiegato intervento fosse Parte_18
dichiarato improcedibile e\o inammissibile.
Con ordinanza del 13.04.2023, il Giudice, rilevata la sussistenza dei presupposti necessari, sospendeva la provvisoria esecutorietà dell'impugnata delibera relativamente al punto 8 dell'ordine del giorno, afferente l'approvazione della costituzione di un fondo di riqualificazione dell' di € 3.000.000,00, CP_21
senza specifica indicazione degli interventi di straordinaria manutenzione cui la costituzione di detto fondo è destinata, sul rilievo che il fondo di cui al comma 1 n 4 dell'art 1135 c.c. può essere, infatti, utilizzato solo per le specifiche opere di manutenzione straordinaria appositamente deliberate dall'assemblea e non per interventi che non siano stati ancora oggetto di approvazione da parte della compagine condominiale.
Successivamente con provvedimento in data 10\09\2024 la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 11\10\2024, trattata in modalità cartolare le parti precisavano le conclusioni come in epigrafe ed il Giudice tratteneva la causa in decisione, su dette conclusioni, assegnando alle parti i termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e di note di replica
Va innanzitutto disattesa l'eccezione di improcedibilità della domanda delle parti intervenute per il mancato esperimento della procedura di mediazione obbligatoria in ragione della circostanza che, ad avviso della scrivente la ratio del tentativo obbligatorio di mediazione è da ricondurre a ragioni di economia processuale, cosicché dilazionare il processo per permettere l'esperimento del tentativo di conciliazione, su domande ulteriori rispetto a quella introduttiva, risulterebbe contrario alle intenzioni del legislatore.
La suddetta conclusione vale a maggior ragione nel caso di specie, ove, per le ragioni di cui in appresso, è stato dispiegato un intervento adesivo dipendente nel quale, pertanto, gli intervenienti non pagina 5 di 10 hanno proposto una autonoma domanda, ma si sono limitati a sostenere le medesime ragioni degli attori.
Del pari deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'intervento, sollevata da parte convenuta e fondata sul rilievo che essendo gli intervenienti decaduti ex art 1137 c.c, non avrebbero autonoma legittimazione ad impugnare la delibera.
In proposito deve richiamarsi il consolidato ed autorevole orientamento della Suprema Corte che ha precisato che : “Nel giudizio di impugnazione di una delibera assembleare ex art. 1137 c.c., i singoli condomini possono volontariamente costituirsi mediante intervento che, dal lato attivo, va qualificato come adesivo autonomo (con la facoltà di coltivare il procedimento nei vari gradi di lite, anche in presenza di rinunzia o acquiescenza alla sentenza da parte dell'originario attore), ove essi siano dotati di autonoma legittimazione ad impugnare la delibera, per non essersi verificata nei loro confronti alcuna decadenza, ovvero, se quest'ultima ricorra, come adesivo dipendente (e, dunque, limitato allo svolgimento di attività accessoria e subordinata a quella della parte adiuvata, esclusa la possibilità di proporre gravame); tale ultima è la qualificazione da riconoscersi, altresì, all'intervento, ove questo sia a favore del , siccome volto a sostenere la validità della delibera impugnata, stante la Parte_18
legittimazione processuale passiva esclusiva dell'amministratore nei giudizi relativi all'impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea, non trattandosi di azioni relative alla tutela o all'esercizio dei diritti reali su parti o servizi comuni.( Cass.civ. ordinanza n °2636\2021).
Dal citato orientamento, cui la scrivente ritiene di aderire, deve pertanto inferirsi che, nel caso di specie, l'intervento dispiegato dai condomini indicati in epigrafe che deve essere qualificato come adesivo dipendente si appalesa ammissibile, con i limiti di cui all' art 268 II comma cpc in ordine alle preclusioni sul piano istruttorio ma non in relazione a quelle assertive ( in tal senso Cass. Civ. n°
12463\23).
Nel merito, deve preliminarmente accertarsi, al fine della decisione, se alla fattispecie in esame debba essere applicata, come dedotto da parte attrice, la disciplina vigente in materia condominiale, trattandosi nella specie di multiproprietà alberghiera o, se come assume la difesa della comproprietà, le norme dettate in materia di comunione.
Va, in proposito, premesso che negli anni la poi Controparte_33
divenuta ha venduto ad oltre 500 persone quote millesimali di tale immobile la Controparte_34
cui consistenza varia tra i vari comproprietari a seconda della suite e del periodo scelto in sede di acquisto e sul quale il comproprietario ha una facoltà di prenotazione, se esercitata entro 120 giorni prima dell'inizio del proprio periodo, pagando la tariffa alberghiera già prestabilita al Gerente alberghiero. Tale comproprietà è disciplinata da un regolamento (doc.4 di parte attrice ) che prevede pagina 6 di 10 all'art.
5.3 che il canone di locazione deve essere incassato dall'amministratore della comproprietà al fine di destinarlo alla copertura delle spese relative alla cosa comune.
Inoltre nel contratto di locazione è statuito che le spese di gestione ordinaria spettano al conduttore, mentre quelle di gestione straordinaria spettano al locatore.
Inoltre va infine osservato che la Geco s.r.l., oggi Hit hotel, che è subaffittuario della comproprietà è di proprietà di che è l'attuale proprietario di oltre ad essere il proprietario dell'Hi- CP_32 CP_21
Tech italia costruzioni s.r.l. che è la società che esegue i lavori in tutte le comproprietà del circuito
CP_21
Tanto premesso, in fatto, deve osservarsi, in diritto, che la multiproprietà alberghiera è caratterizzata dall'attribuzione in godimento turnario di unità immobiliari poste in complessi alberghieri appartenenti a più proprietari in comunione indivisa.
In altri termini, la multiproprietà consiste nell'attribuzione ad una pluralità di soggetti, del diritto di utilizzo esclusivo e periodico del medesimo immobile, secondo un avvicendamento temporale prefissato al momento dell'acquisto in modo che ciascun titolare abbia la disponibilità esclusiva del bene a turno e per un periodo di tempo limitato
In proposito, deve osservarsi che ogni problema di inquadramento giuridico della multiproprietà è stato risolto con l'espressa previsione di cui al 1° comma dell'art. 1117 c.c. come modificato dalla L 220\12 che ha stabilito che "sono oggetto di proprietà comune dei proprietari delle singole unità immobiliari dell'edificio, anche se aventi diritto a godimento periodico.............".
Ad avviso della scrivente, con tale disposizione è stata eliminata ogni incertezza circa la categoria di norme applicabili alla multiproprietà.
Inoltre, a sostegno della suddetta impostazione, deve osservarsi che, nella specie, nel regolamento della comproprietà (doc.4 di parte attrice) si legge espressamente all'art. 1.2 l'essenzialità della destinazione esclusiva ad albergo della cosa comune nel suo insieme determina l'indivisibilità della cosa stessa ai sensi di legge..
La suddetta disposizione fa dunque desumere che si tratti di una comunione forzosa ovvero di un' ipotesi di condominio.
Invero, principio tipico della comunione è invece quello che consente a ciascuno dei partecipanti di chiedere sempre la divisione trascorsi dieci anni(art. 1111 c.c.). e detto principio pare alla scrivente incompatibile con le disposizioni regolamentari citate
Va inoltre osservato che l' art 9 del Regolamento della Comproprietà stabilisce che : “Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si renderanno applicabili gli artt. 1105,1108 e 1109 c.c., nonché
pagina 7 di 10 ad integrazione di questi e in via analogica, l'art 1136 cc, oltre alle disposizioni di attuazione a tali norme afferenti”.
La scrivente, pertanto, condivide pienamente quanto statuito in fattispecie analoga dalla giurisprudenza di merito e tra le altre dalla pronuncia della Corte d'Appello di Torino che ha precisato che “con riferimento alla disciplina applicabile alla fattispecie, il Tribunale ha correttamente ritenuto applicabile alla multiproprietà alberghiera la normativa in materia di condominio, sul presupposto per cui la partecipazione di ciascun proprietario al godimento dell'unità immobiliare sarebbe da ricondurre alla comunione. In ogni caso ha osservato il primo giudice, l'applicabilità della normativa in materia di condominio sarebbe espressamente sancita dal novellato art 1117 comma 1 cc;
quanto invece alle regole di costituzione dell'assemblea, il regolamento della multiproprietà contiene un esplicito richiamo all'art 1136 c.c.” ( Corte di Appello di Torino sentenza 1028 del 2021
Tanto premesso, la domanda di declaratoria di invalidità della deliberazione assunta in data 20\4\2022 dall'assemblea della comproprietà si appalesa fondata e meritevole di accoglimento per i motivi di cui in appresso.
Piu specificamente, venendo ad esaminare le singole censure mosse da parte attrice ed intervenuta alla deliberazione in questione deve osservarsi che, innanzitutto, gli attori si dolgono dell'irregolare costituzione dell'assemblea
Il rilievo, atteso che come sopra osservato, alla fattispecie in esame si applica l'art 1136 c.c. nonché le disposizioni di attuazione ad esso correlate come previsto espressamente dall'art 9 della Comproprietà, si appalesa fondato e tale da comportare l'invalidità della deliberazione.
Invero dal tenore letterale del verbale della seduta del 20\4\2022 prodotto sub doc 2 di parte attrice risulta la presenza di BI EL spa rappresentata da in rappresentanza di complessivi Parte_19
582,761 millesimi e del primo delegato in rappresentanza di complessivi millesimi CP_32
377,726 su 1000 totali.
In proposito va osservato che, a mente dell' art 67 disp att c.c. “ogni condomino può intervenire all'assemblea anche a mezzo di rappresentante , munito di delega scritta. Se i condomini sono più di venti il delegato non può rappresentate più di un quinto dei condomini e del valore proporzionale”
Nel caso di specie, nessuna delle suddette prescrizioni è stata osservata, avendo i delegati in questione che non risultano, tra l'altro, muniti di alcuna delega scritta, rappresentato in assemblea un numero di millesimi che supera, incontestabilmente, il limite prescritto dall' art 67 dis att c.c.
In ordine all'identificazione del vizio dal quale la delibera impugnata risulta affetta deve richiamarsi l'arresto della Suprema Corte a Sezioni Unite che ha enucleato i vizi di nullità ed annullabilità delle delibere condominiali precisando che “ In tema di condominio degli edifici, l'azione di annullamento
pagina 8 di 10 delle delibere assembleari costituisce la regola generale, ai sensi dell'art. 1137 c.c., come modificato dall'art. 15 della l. n. 220 del 2012, mentre la categoria della nullità ha un'estensione residuale ed è rinvenibile nelle seguenti ipotesi: mancanza originaria degli elementi costitutivi essenziali, impossibilità dell'oggetto in senso materiale o giuridico - quest'ultima da valutarsi in relazione al
"difetto assoluto di attribuzioni" -, contenuto illecito, ossia contrario a "norme imperative" o all'"ordine pubblico" o al "buon costume". Pertanto, sono nulle le deliberazioni con le quali, a maggioranza, siano stabiliti o modificati i generali criteri di ripartizione delle spese previsti dalla legge o dalla convenzione, da valere per il futuro, trattandosi di materia che esula dalle attribuzioni dell'assemblea previste dall'art. 1135, nn. 2) e 3), c.c., mentre sono meramente annullabili le deliberazioni aventi ad oggetto la ripartizione in concreto tra i condomini delle spese relative alla gestione delle parti e dei servizi comuni adottate in violazione dei criteri generali previsti dalla legge o dalla convenzione stessi, trattandosi di deliberazioni assunte nell'esercizio di dette attribuzioni assembleari, cosicché la relativa impugnazione va proposta nel termine di decadenza previsto dall'art.
1137, comma 2, c.c.. Cass. Civ. Sez. U. n°9839\2021)
La censura dedotta, alla luce dell'orientamento citato, integra, pertanto, il vizio di annullabilità della delibera impugnata.
Ogni restante censura, a fronte dell'accertato vizio di irregolare costituzione dell'assemblea, risulta assorbita.
Le spese di lite seguono la soccombenza e pertanto gravano sulla parte convenuta e sono liquidate in dispositivo, secondo i parametri di cui al DM 55\14 come modificato con DM 147\22 per le cause di valore indeterminabile.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza: annulla, per le ragioni di cui in parte motiva, la delibera condominiale assunta dalla Comproprietà
in data 20.04.2022; Controparte_21
dichiara tenuta e conseguentemente condanna la Controparte_21
(C.F. ), in persona dell'amministratore pro tempore, a rimborsare a parte attrice ed a parte P.IVA_2
intervenuta le spese di lite, che liquida in € 518,00 per esborsi ed in € 7616,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettario al 15%, Iva e CPA nella misura e con le modalità di legge in favore di ciascuna di esse.
Sentenza immediatamente esecutiva per legge.
pagina 9 di 10 Genova, 7 febbraio 2025
Il G.O.P
dott.ssa Maddalena Vaglio Bernè
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
Sezione III CIVILE
Il Tribunale, nella persona del G.O.P. dott.ssa Maddalena Vaglio Bernè ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9484/2022 promossa da:
, nato a [...] il [...] (C.F.: Controparte_1 C.F._1
) ed ivi residente al Corso Vittorio Emanuele n. 171, , nato a
[...] Controparte_2
Torino il 18/03/1950 (C.F.: ), ed ivi residente a[...], C.F._2
, nato a [...] il [...] (C.F.: ), CP_3 CodiceFiscale_3 [...]
, nata a [...] il [...] ), coniugi ed Controparte_4 CodiceFiscale_4 entrambi residenti in [...]alla P.zza P. Umberto 16, CP_5
( ) nata a [...] il [...] e residente a [...]
Stampa 83 ( nato a [...] il [...] ed ivi Controparte_6 C.F._6 residente a [...] ( ) nata a Parte_1 C.F._7
Roma il 01/10/1960 e residente a [...], Parte_2
( ) nato ad [...] il [...] e residente a [...] n.18 in persona dell'amministratore pro-tempore, con sede legale in Controparte_7
Torremaggiore, via San Severo Km 1500 (P.Iva: ), , nato a P.IVA_1 Parte_3
Pescara il 11/12/1964 (C.F. ) e C.F._9 Parte_4 nata a [...] il [...] (c.f. entrambi residenti in
[...] C.F._10
Pescara alla via R. Settimo n. 5, , (C. F. nato a Parte_5 C.F._11
FR MA (CS) il 21/12/1947 e , nata a [...] il [...] Parte_6
(C.F. ) entrambi residenti in [...], C.F._12
, ( ) nata a [...] il [...] e Controparte_8 C.F._13 CP_9
( ) nata a [...] il [...] entrambe residenti a [...], , ( ) nata a [...] il CP_10 C.F._15
9/09/1936 ed ivi residente a[...] e , nato a [...] il Controparte_11
15/1/1987 ed ivi residente alla Via FIORE BOTTIGLIERI, nato a [...]
(CE ), il 14-02-1963 (C. F.: ) e residente a [...]
n. 13, , nata a [...] il [...] (C.F. Parte_7
e , nato a [...] il [...] C.F._17 Parte_8
( ) entrambi residenti a [...], , C.F._18 CP_12 nata ad [...] il 21/111947 (c.F. ) e residente in [...]
1, , nata a [...] il [...] (C.F. ), ed Controparte_13 C.F._20 ivi residente a[...], , nata a [...] il [...] Controparte_14 pagina 1 di 10 (C.F. ), ed ivi residente a[...], nata a C.F._21 CP_15
Torino il 18/06/1948 (C.F.: ), ed ivi residente al Largo Turati n. 49, C.F._22 CP_16
, nata a [...] ), il 27-03-1945 (C. F.: ) e
[...] CodiceFiscale_23 residente a [...], , nata a [...] il 25- Parte_9
06-1967 (C. F.: ) Ed ivi residente a[...], C.F._24 [...]
nata a [...] il [...] (C. F.: ) E residente a [...]alla CP_17 C.F._25
Via G. Capruzzi n. 152, , nata a [...] il [...] (C. F.: Controparte_18
) Ed ivi residente a[...], , nata a C.F._26 CP_19
Bergamo il 16-10-1961 (C. F.: Ed residente in [...]
Vittorio Veneto n. 52, , nata a [...] il [...] (C.F.: CP_20
) Ed residente in [...], C.F._28
, nata a [...] il [...] (C. F.: Parte_10 C.F._29
Ed residente in [...]2, , nato a [...] Parte_11
Spezia il 25-5-1975 (C. F.: ) Ed residente in C.F._30 Parte_12
, nata a [...] il [...] (C. F.: ) Ed
[...] C.F._31
residente in [...], elettivamente domiciliati in Barletta alla Via S. Giorgio n.
11, , presso e nello studio dell'avv. SALZO CHIARA , che li rappresenta e difende come da mandato in atti
ATTORI contro
(C.F. ), in Controparte_21 P.IVA_2 persona dell'amministratore pro tempore dr.ssa , elettivamente domiciliato in PRESSO CP_22
AVV. LUCA RAFFO VIA G.T. INVREA 11/13 GENOVA , e difesa dall'avv. PATTARINI
STEFANIA , che lo rappresenta e difende come da mandato in atti
CONVENUTO
e
, nata a [...] il [...] (C.F. Controparte_23
) e residente in [...]; C.F._32 CP_24
nata a [...] il [...] (C.F. e residente in
[...] C.F._33
Modugno (BA) alla via San Francesco d'Assisi, 2 e nato a [...] il CP_25
20/05/1978 (C.F. ) e residente in [...] C.F._34
nato a [...] il [...] (C.F. ) e Controparte_26 C.F._35
nata a [...] S.G: (TA) il 11/07/1953 (C.F. CP_27
) e residenti in [...]
MARINIELLO NICOLA, nato a [...] il [...] (C.F. ) e C.F._37 residente in [...], nato a Parte_13
Baiano (av,) il 20/3/1943 (C.F.: ) e C.F._38 Parte_14 nata a [...] il [...] (C.F.: ) entrambi residenti C.F._39 in Caserta alla Via martiri di Caiazzo 14, nato a [...] (vr,) il Parte_15
21/7/1946 (C.F.: ) e nata a [...] il C.F._40 Parte_16 29/5/1949 (C.F.: ) entrambi residenti in [...]
AR 1, , nato a [...] il [...] (C.F. ) e Controparte_28 C.F._42 pagina 2 di 10 residente Residence Diar Skander App.Dorra 5 Rue Hedi Nouira 8050 Hammanet Nabeula,
, nato a [...] in data [...] , nata a CP_29 Parte_17
Maddaloni (CE) il 28 ottobre 1976 (C.F.: ) ed entrambi residenti a C.F._43
San Felice a Cancello (CE), vico Parrocchia n. 7, nato a Controparte_30
Cuggiono il 16/06/1964 ) e residente in [...]
Marsala 10, nata a [...] a (MN) il 08/06/1933 ( C.F. CP_31
) e residente in [...], tutti rappresentati e difesi C.F._45 dall' Avv. Chiara Salzo, presso e nello studio del quale, in Barletta alla Via S. Giorgio n. 11, sono elettivamente domiciliati, in forza di mandato in calce al presente atto,
INTERVENUTI
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per gli attori: In Via anticipata
- SOSPENDERE inaudita altera parte o in subordine previa fissazione di udienza la esecutività della deliberazione dell'assemblea della Comproprietà CP_21 Controparte_21 del 20/4/22 in quanto ictu oculi illegittima e di grave pregiudizio ai comproprietari e agli odierni attori
Nel merito
- Accertare riconoscere e dichiarare nulla, o comunque annullabile, l'intera deliberazione assembleare del 20/4/2022 per le motivazioni esposte nella narrativa;
- Nella denegata ipotesi di non accoglimento della precedente domanda, accertare riconoscere e dichiarare la nullità, o comunque l'annullabilità, parzialmente o in toto dei punti all'ordine del giorno contenuti nella delibera del 20/4/2022 per le motivazioni esposti nella narrativa di cui sopra;
comunque per l' effetto condannare la Comproprietà Controparte_21 convenuta al pagamento delle spese, diritti ed onorari del giudizio. per il convenuto:
Voglia l'Ill.mo Giudice, ogni contraria istanza e deduzione respinta:
- in via preliminare: dichiarare l'improcedibilità dell'azione degli intervenuti per i motivi di cui sopra, nonché con riguardo alla sig.ra la decadenza dal termine di impugnazione della delibera ex art. 1109 CP_31
c.c., così come in ogni caso la decadenza degli altri intervenuti.
- nel merito: respingere, in quanto infondate e non provate, le domande tutte proposte dagli attori ed intervenuti, salvo quanto già eccepito in via preliminare, e dichiarare cessata la materia del contendere con riferimento al punto 8 all'o.d.g.;
- condannare parte attrice al pagamento delle spese di giudizio ex DM 55/2014. per gli intervenuti:
- in via preliminare, dichiarare legittimo ed ammissibile lo spiegato intervento;
Nel merito
- Accertare riconoscere e dichiarare nulla, o comunque annullabile, l'intera deliberazione assembleare del 20/4/2022 per le motivazioni esposte nella narrativa;
- Nella denegata ipotesi di non accoglimento della precedente domanda, accertare riconoscere e dichiarare la nullità, o comunque l'annullabilità, parzialmente o in toto dei punti all'ordine del giorno contenuti nella delibera del 20/4/2022 per le motivazioni esposti nella narrativa di cui sopra;
- comunque per l'effetto condannare la Comproprietà Controparte_21 pagina 3 di 10 convenuta al pagamento delle spese, diritti ed onorari del giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 28.10.2022 ritualmente notificato, gli attori indicati in epigrafe, nella qualità di condomini della , convenivano in giudizio Controparte_21 quest'ultimo ente, in persona dell'amministratrice pro tempore, Dott.ssa al fine di CP_22
sentire dichiarare la nullità o annullabilità della delibera assembleare assunta dall'assemblea dell'ente suddetto in data 20.04.2022, previa sospensione della sua provvisoria esecutività e, per l'effetto, condannare parte convenuta alla refusione delle spese del presente giudizio.
A sostegno della propria domanda, parte attrice assumeva che la delibera impugnata fosse illegittima e/o invalida per i motivi che seguono:
-verbale carente dei suoi elementi essenziali e che non era stato redatto in assemblea;
-convocazione errata in difformità dell'art' 7 del Regolamento della Comproprietà che prescrive il luogo dell'adunanza;
-irregolare costituzione dell'assemblea;
-erronea indicazione dei millesimi facenti capo a BI EL ( ex;
CP_21
-conflitto di interessi del primo delegato che risulta altresì essere il gestore della CP_32
Comproprietà;
- invalidità del primo e sesto punto dell'o.d.g. aventi ad oggetto l'approvazione del rendiconto consuntivo;
-invalidità del quinto punto dell'odg per mancata indicazione del compenso dell'amministratore
- invalidità del punto ottavo dell'odg afferente l'approvazione della costituzione di un fondo di riqualificazione dell' di € 3.000.000,00, senza specifica indicazione degli interventi di CP_21
straordinaria manutenzione cui la costituzione di detto fondo è destinata;
-non corretta ripartizione delle spese di cui al decimo punto dell'o.d.g.;
-invalidità dei punti 2, 3, 7, 11 e 12 dell'o.d.g.;
Con comparsa di costituzione e risposta del 31.03.2023 si costituiva la Controparte_21
, contestando nel merito le censure di parte attrice e chiedendo la reiezione di
[...]
ogni domanda attorea.
pagina 4 di 10 Con comparsa in data 6\09\2024 intervenivano in giudizio i comproprietari indicati in epigrafe aderendo alle domande di parte attrice e per l'effetto instando per la declaratoria di nullità e\o annullamento della delibera impugnata.
La difesa della comproprietà nella prima difesa successiva al suddetto intervento eccepiva l'improcedibilità della domanda proposta dagli intervenuti , sul rilievo che non risultava dagli stessi espletata la procedura di mediazione obbligatoria, ad eccezione che nei confronti di CP_31
che, essendo presente alla assemblea del 20 aprile 2022, aveva promosso la mediazione soltanto il 27 giugno 2022, di talchè, ad avviso della difesa della comproprietà, risultava decaduta dal termine di impugnazione della delibera.
Pertanto, su detti rilievi, la difesa del insisteva affinché il dispiegato intervento fosse Parte_18
dichiarato improcedibile e\o inammissibile.
Con ordinanza del 13.04.2023, il Giudice, rilevata la sussistenza dei presupposti necessari, sospendeva la provvisoria esecutorietà dell'impugnata delibera relativamente al punto 8 dell'ordine del giorno, afferente l'approvazione della costituzione di un fondo di riqualificazione dell' di € 3.000.000,00, CP_21
senza specifica indicazione degli interventi di straordinaria manutenzione cui la costituzione di detto fondo è destinata, sul rilievo che il fondo di cui al comma 1 n 4 dell'art 1135 c.c. può essere, infatti, utilizzato solo per le specifiche opere di manutenzione straordinaria appositamente deliberate dall'assemblea e non per interventi che non siano stati ancora oggetto di approvazione da parte della compagine condominiale.
Successivamente con provvedimento in data 10\09\2024 la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 11\10\2024, trattata in modalità cartolare le parti precisavano le conclusioni come in epigrafe ed il Giudice tratteneva la causa in decisione, su dette conclusioni, assegnando alle parti i termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e di note di replica
Va innanzitutto disattesa l'eccezione di improcedibilità della domanda delle parti intervenute per il mancato esperimento della procedura di mediazione obbligatoria in ragione della circostanza che, ad avviso della scrivente la ratio del tentativo obbligatorio di mediazione è da ricondurre a ragioni di economia processuale, cosicché dilazionare il processo per permettere l'esperimento del tentativo di conciliazione, su domande ulteriori rispetto a quella introduttiva, risulterebbe contrario alle intenzioni del legislatore.
La suddetta conclusione vale a maggior ragione nel caso di specie, ove, per le ragioni di cui in appresso, è stato dispiegato un intervento adesivo dipendente nel quale, pertanto, gli intervenienti non pagina 5 di 10 hanno proposto una autonoma domanda, ma si sono limitati a sostenere le medesime ragioni degli attori.
Del pari deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'intervento, sollevata da parte convenuta e fondata sul rilievo che essendo gli intervenienti decaduti ex art 1137 c.c, non avrebbero autonoma legittimazione ad impugnare la delibera.
In proposito deve richiamarsi il consolidato ed autorevole orientamento della Suprema Corte che ha precisato che : “Nel giudizio di impugnazione di una delibera assembleare ex art. 1137 c.c., i singoli condomini possono volontariamente costituirsi mediante intervento che, dal lato attivo, va qualificato come adesivo autonomo (con la facoltà di coltivare il procedimento nei vari gradi di lite, anche in presenza di rinunzia o acquiescenza alla sentenza da parte dell'originario attore), ove essi siano dotati di autonoma legittimazione ad impugnare la delibera, per non essersi verificata nei loro confronti alcuna decadenza, ovvero, se quest'ultima ricorra, come adesivo dipendente (e, dunque, limitato allo svolgimento di attività accessoria e subordinata a quella della parte adiuvata, esclusa la possibilità di proporre gravame); tale ultima è la qualificazione da riconoscersi, altresì, all'intervento, ove questo sia a favore del , siccome volto a sostenere la validità della delibera impugnata, stante la Parte_18
legittimazione processuale passiva esclusiva dell'amministratore nei giudizi relativi all'impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea, non trattandosi di azioni relative alla tutela o all'esercizio dei diritti reali su parti o servizi comuni.( Cass.civ. ordinanza n °2636\2021).
Dal citato orientamento, cui la scrivente ritiene di aderire, deve pertanto inferirsi che, nel caso di specie, l'intervento dispiegato dai condomini indicati in epigrafe che deve essere qualificato come adesivo dipendente si appalesa ammissibile, con i limiti di cui all' art 268 II comma cpc in ordine alle preclusioni sul piano istruttorio ma non in relazione a quelle assertive ( in tal senso Cass. Civ. n°
12463\23).
Nel merito, deve preliminarmente accertarsi, al fine della decisione, se alla fattispecie in esame debba essere applicata, come dedotto da parte attrice, la disciplina vigente in materia condominiale, trattandosi nella specie di multiproprietà alberghiera o, se come assume la difesa della comproprietà, le norme dettate in materia di comunione.
Va, in proposito, premesso che negli anni la poi Controparte_33
divenuta ha venduto ad oltre 500 persone quote millesimali di tale immobile la Controparte_34
cui consistenza varia tra i vari comproprietari a seconda della suite e del periodo scelto in sede di acquisto e sul quale il comproprietario ha una facoltà di prenotazione, se esercitata entro 120 giorni prima dell'inizio del proprio periodo, pagando la tariffa alberghiera già prestabilita al Gerente alberghiero. Tale comproprietà è disciplinata da un regolamento (doc.4 di parte attrice ) che prevede pagina 6 di 10 all'art.
5.3 che il canone di locazione deve essere incassato dall'amministratore della comproprietà al fine di destinarlo alla copertura delle spese relative alla cosa comune.
Inoltre nel contratto di locazione è statuito che le spese di gestione ordinaria spettano al conduttore, mentre quelle di gestione straordinaria spettano al locatore.
Inoltre va infine osservato che la Geco s.r.l., oggi Hit hotel, che è subaffittuario della comproprietà è di proprietà di che è l'attuale proprietario di oltre ad essere il proprietario dell'Hi- CP_32 CP_21
Tech italia costruzioni s.r.l. che è la società che esegue i lavori in tutte le comproprietà del circuito
CP_21
Tanto premesso, in fatto, deve osservarsi, in diritto, che la multiproprietà alberghiera è caratterizzata dall'attribuzione in godimento turnario di unità immobiliari poste in complessi alberghieri appartenenti a più proprietari in comunione indivisa.
In altri termini, la multiproprietà consiste nell'attribuzione ad una pluralità di soggetti, del diritto di utilizzo esclusivo e periodico del medesimo immobile, secondo un avvicendamento temporale prefissato al momento dell'acquisto in modo che ciascun titolare abbia la disponibilità esclusiva del bene a turno e per un periodo di tempo limitato
In proposito, deve osservarsi che ogni problema di inquadramento giuridico della multiproprietà è stato risolto con l'espressa previsione di cui al 1° comma dell'art. 1117 c.c. come modificato dalla L 220\12 che ha stabilito che "sono oggetto di proprietà comune dei proprietari delle singole unità immobiliari dell'edificio, anche se aventi diritto a godimento periodico.............".
Ad avviso della scrivente, con tale disposizione è stata eliminata ogni incertezza circa la categoria di norme applicabili alla multiproprietà.
Inoltre, a sostegno della suddetta impostazione, deve osservarsi che, nella specie, nel regolamento della comproprietà (doc.4 di parte attrice) si legge espressamente all'art. 1.2 l'essenzialità della destinazione esclusiva ad albergo della cosa comune nel suo insieme determina l'indivisibilità della cosa stessa ai sensi di legge..
La suddetta disposizione fa dunque desumere che si tratti di una comunione forzosa ovvero di un' ipotesi di condominio.
Invero, principio tipico della comunione è invece quello che consente a ciascuno dei partecipanti di chiedere sempre la divisione trascorsi dieci anni(art. 1111 c.c.). e detto principio pare alla scrivente incompatibile con le disposizioni regolamentari citate
Va inoltre osservato che l' art 9 del Regolamento della Comproprietà stabilisce che : “Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si renderanno applicabili gli artt. 1105,1108 e 1109 c.c., nonché
pagina 7 di 10 ad integrazione di questi e in via analogica, l'art 1136 cc, oltre alle disposizioni di attuazione a tali norme afferenti”.
La scrivente, pertanto, condivide pienamente quanto statuito in fattispecie analoga dalla giurisprudenza di merito e tra le altre dalla pronuncia della Corte d'Appello di Torino che ha precisato che “con riferimento alla disciplina applicabile alla fattispecie, il Tribunale ha correttamente ritenuto applicabile alla multiproprietà alberghiera la normativa in materia di condominio, sul presupposto per cui la partecipazione di ciascun proprietario al godimento dell'unità immobiliare sarebbe da ricondurre alla comunione. In ogni caso ha osservato il primo giudice, l'applicabilità della normativa in materia di condominio sarebbe espressamente sancita dal novellato art 1117 comma 1 cc;
quanto invece alle regole di costituzione dell'assemblea, il regolamento della multiproprietà contiene un esplicito richiamo all'art 1136 c.c.” ( Corte di Appello di Torino sentenza 1028 del 2021
Tanto premesso, la domanda di declaratoria di invalidità della deliberazione assunta in data 20\4\2022 dall'assemblea della comproprietà si appalesa fondata e meritevole di accoglimento per i motivi di cui in appresso.
Piu specificamente, venendo ad esaminare le singole censure mosse da parte attrice ed intervenuta alla deliberazione in questione deve osservarsi che, innanzitutto, gli attori si dolgono dell'irregolare costituzione dell'assemblea
Il rilievo, atteso che come sopra osservato, alla fattispecie in esame si applica l'art 1136 c.c. nonché le disposizioni di attuazione ad esso correlate come previsto espressamente dall'art 9 della Comproprietà, si appalesa fondato e tale da comportare l'invalidità della deliberazione.
Invero dal tenore letterale del verbale della seduta del 20\4\2022 prodotto sub doc 2 di parte attrice risulta la presenza di BI EL spa rappresentata da in rappresentanza di complessivi Parte_19
582,761 millesimi e del primo delegato in rappresentanza di complessivi millesimi CP_32
377,726 su 1000 totali.
In proposito va osservato che, a mente dell' art 67 disp att c.c. “ogni condomino può intervenire all'assemblea anche a mezzo di rappresentante , munito di delega scritta. Se i condomini sono più di venti il delegato non può rappresentate più di un quinto dei condomini e del valore proporzionale”
Nel caso di specie, nessuna delle suddette prescrizioni è stata osservata, avendo i delegati in questione che non risultano, tra l'altro, muniti di alcuna delega scritta, rappresentato in assemblea un numero di millesimi che supera, incontestabilmente, il limite prescritto dall' art 67 dis att c.c.
In ordine all'identificazione del vizio dal quale la delibera impugnata risulta affetta deve richiamarsi l'arresto della Suprema Corte a Sezioni Unite che ha enucleato i vizi di nullità ed annullabilità delle delibere condominiali precisando che “ In tema di condominio degli edifici, l'azione di annullamento
pagina 8 di 10 delle delibere assembleari costituisce la regola generale, ai sensi dell'art. 1137 c.c., come modificato dall'art. 15 della l. n. 220 del 2012, mentre la categoria della nullità ha un'estensione residuale ed è rinvenibile nelle seguenti ipotesi: mancanza originaria degli elementi costitutivi essenziali, impossibilità dell'oggetto in senso materiale o giuridico - quest'ultima da valutarsi in relazione al
"difetto assoluto di attribuzioni" -, contenuto illecito, ossia contrario a "norme imperative" o all'"ordine pubblico" o al "buon costume". Pertanto, sono nulle le deliberazioni con le quali, a maggioranza, siano stabiliti o modificati i generali criteri di ripartizione delle spese previsti dalla legge o dalla convenzione, da valere per il futuro, trattandosi di materia che esula dalle attribuzioni dell'assemblea previste dall'art. 1135, nn. 2) e 3), c.c., mentre sono meramente annullabili le deliberazioni aventi ad oggetto la ripartizione in concreto tra i condomini delle spese relative alla gestione delle parti e dei servizi comuni adottate in violazione dei criteri generali previsti dalla legge o dalla convenzione stessi, trattandosi di deliberazioni assunte nell'esercizio di dette attribuzioni assembleari, cosicché la relativa impugnazione va proposta nel termine di decadenza previsto dall'art.
1137, comma 2, c.c.. Cass. Civ. Sez. U. n°9839\2021)
La censura dedotta, alla luce dell'orientamento citato, integra, pertanto, il vizio di annullabilità della delibera impugnata.
Ogni restante censura, a fronte dell'accertato vizio di irregolare costituzione dell'assemblea, risulta assorbita.
Le spese di lite seguono la soccombenza e pertanto gravano sulla parte convenuta e sono liquidate in dispositivo, secondo i parametri di cui al DM 55\14 come modificato con DM 147\22 per le cause di valore indeterminabile.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza: annulla, per le ragioni di cui in parte motiva, la delibera condominiale assunta dalla Comproprietà
in data 20.04.2022; Controparte_21
dichiara tenuta e conseguentemente condanna la Controparte_21
(C.F. ), in persona dell'amministratore pro tempore, a rimborsare a parte attrice ed a parte P.IVA_2
intervenuta le spese di lite, che liquida in € 518,00 per esborsi ed in € 7616,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettario al 15%, Iva e CPA nella misura e con le modalità di legge in favore di ciascuna di esse.
Sentenza immediatamente esecutiva per legge.
pagina 9 di 10 Genova, 7 febbraio 2025
Il G.O.P
dott.ssa Maddalena Vaglio Bernè
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