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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, sentenza 05/05/2025, n. 138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | 138 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 288/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Trieste, composta dai magistrati: dott. Daniele Venier Presidente rel. dott. Alberto Valle Consigliere dott. Sergio Carnimeo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 288/2024 promossa con ricorso in appello depositato il 13.9.2024 da
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
DANIELA GRAZIANI e dall'avv. GIULIA PIVIDORI, presso il cui studio in Udine, via Dante
n.16 risulta elettivamente domiciliata, per procura speciale unita telematicamente alla memoria difensiva dd. 23.6.2022 in primo grado
APPELLANTE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. LUCA CP_1 C.F._2
SCANDURRA, presso il cui studio in Pordenone, Piazza Risorgimento, 16, risulta elettivamente domiciliato, per procura a margine dell'atto di costituzione di nuovo difensore
APPELLATO con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore Generale
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 456/2024 del Tribunale di Pordenone, pubblicata l'8.7.2024 e notificata il 15.7.2024 – “separazione giudiziale”
pagina 1 di 24 CONCLUSIONI
Per l'appellante: come in ricorso in appello:
“Nel merito in via principale:
- in riforma, per tutte le ragioni indicate in ricorso, della sentenza n. 456/2024 pubblicata
l'8.7.2024, pronunciata dal Tribunale di Pordenone, all'esito del procedimento n. 292/2022
R.G.:
1) addebitarsi la separazione al marito;
2) disporsi l'obbligo del sig. di concorrere al mantenimento della moglie CP_1 [...]
con corresponsione di un assegno periodico in suo favore della misura di € 2.500,00, Parte_1
ovvero del diverso importo che sarà ritenuto di giustizia o accertato in corso di causa, con decorrenza dalla data del deposito del ricorso giudiziario introduttivo del giudizio di primo grado, entro il giorno 5 di ciascun mese, soggetto a rivalutazione annuale ISTAT;
- spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio e del giudizio di reclamo interamente rifusi.
Nel merito, in subordine
- in parziale riforma della sentenza n. 456/2024 pubblicata l'8.7.2024, pronunciata dal
Tribunale di Pordenone, all'esito del procedimento n. 292/2022 R.G., disporsi la compensazione delle spese del giudizio di primo grado e del giudizio di reclamo;
- spese e compensi del secondo grado rifusi.
In via istruttoria
Ammettersi i mezzi istruttori di cui alle memorie ex art. 183 c. 6 c.p.c. nn. 2 e 3.
In particolare, ordinarsi l'accertamento della Polizia Tributaria in ordine ai depositi bancari, ai cespiti patrimoniali ed ogni altra utilità di cui effettivamente dispongono il sig. e CP_1
la società ovvero, in subordine, disporsi CTU ricostruttiva dei redditi e del CP_2
patrimonio del sig. e della società in ogni caso disporsi CP_1 CP_2
l'aggiornamento delle dichiarazioni reddituali e della rendicontazione della situazione patrimoniale e finanziaria dell'appellato”.
Per l'appellato: come in comparsa di costituzione e risposta in appello:
“Nel merito
Respingere l'impugnazione proposta da parte avversaria per le motivazioni di cui alle difese svolte
pagina 2 di 24 In via di appello incidentale
Riformare la sentenza emessa dal Tribunale di Pordenone n. 456/2024 pubblicata il giorno
8.7.2024 nella parte in cui determina il contributo mensile dovuto da per il CP_1
mantenimento della moglie nella misura di euro 800, disponendo pertanto che Parte_1
nulla è dovuto a titolo di contributo al mantenimento della moglie o in via graduata ridurre il contributo al mantenimento della moglie in considerazione della sostanziale paritetica situazione economico reddituale e patrimoniale.
In via subordinata
Respingere l'appello principale formulato dalla signora avverso la sentenza Parte_1
n. 456/2024 pubblicata il giorno 8.7.2024 perché infondato in fatto ed in diritto come illustrato in narrativa e conseguentemente confermare la sentenza del Tribunale di Pordenone
Con vittoria di spese per entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria
Ammettersi le prove richieste in primo grado ed opporsi alle prove richieste dalla parte avversa per tutte le motivazioni indicate nelle memorie ex art. 183 comma 6 cpc n. 2 e 3.
Sin da ora si chiede che la Corte voglia ordinare alla parte resistente la produzione della seguente documentazione non prodotta in sede presidenziale: movimenti del conto corrente intestato degli ultimi tre anni;
documentazione relativa agli utili percepiti negli ultimi tre anni, dichiarazione dei redditi del 2022 e del 2023.
Ci si oppone alle istanze formulate dalla controparte poiché trattasi di documentazione già prodotta in giudizio.
Si insiste per l'accoglimento delle istanze istruttorie richieste nelle memorie ex art. 183 comma
6 cpc n. 2 e ex art. 183 comma 6 cpc n. 3”.
Per il Pubblico Ministero:
“chiede il rigetto del ricorso”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 10.2.2022 chiedeva al Tribunale di Pordenone di CP_1
pronunciare la separazione personale da , con la quale aveva contratto Parte_1
matrimonio, in regime di comunione legale, il 30.5.2009 a Concordia Sagittaria, con addebito pagina 3 di 24 alla moglie, e condanna della stessa al risarcimento dei danni non patrimoniali per violazione degli obblighi di assistenza di cui all'art. 143 c.c..
Esponeva che durante il matrimonio non era mai stato stabilito un luogo di residenza comune, in quanto entrambi i coniugi avevano continuato a vivere nelle rispettive città d'origine, limitandosi a trascorrere insieme i periodi di vacanza, nonché i momenti di sospensione dalle attività lavorative allorché egli, residente a [...]d'Arco, ogni due settimane circa raggiungeva la moglie a Portogruaro. Precisava di avere più volte inutilmente richiesto alla moglie, in particolare dopo che questa era andata in pensione, di andare ad abitare con lui o perlomeno di avvicinarsi al suo luogo di residenza e lavoro;
a tal fine aveva acquistato, vendendo la propria casa di
Pomigliano d'Arco, un terreno a Montenero di Bisaccia in Molise, edificandovi, a proprie spese,
l'abitazione che avrebbe dovuto fungere da dimora comune, abitazione che, dopo essere stata lussuosamente arredata secondo i gusti della sig. , era stata – su insistenza di Parte_1
quest'ultima – venduta e il ricavato, ben inferiore a quanto speso per l'acquisto e la costruzione, era stato destinato all'acquisto di una casa a Portogruaro rimasta nell'esclusiva disponibilità della
, la quale aveva inoltre viste soddisfatte dal marito, nel corso del matrimonio, tutte le Parte_1
sue ulteriori esigenze, dall'acquisto di costose automobili, al pagamento delle rate del mutuo, alla cointestazione del conto corrente bancario pur da lei non alimentato.
Il ricorrente ascriveva la perdita dell'affectio coniugalis al comportamento della moglie, consistito nel rifiutare la convivenza coniugale, ostacolando così quella “rinascita spirituale”
(pag. 4 del ricorso) cui egli, con il matrimonio, aspirava dopo avere perso la prima moglie;
nel nutrire una ossessionante gelosia, che lo faceva vivere in uno stato di costante ansia;
nel negarsi ai rapporti sessuali completi per oltre dieci anni, condotte tutte che lo avevano infine costretto a comunicare, nel luglio 2021, la decisione di troncare la relazione.
2. Si costituiva , che sosteneva che il mantenimento della residenza nelle Parte_1
rispettive città era stato deciso d'accordo tra i coniugi, con la prospettiva di una stabile convivenza dopo il pensionamento, senza che ciò peraltro avesse inciso sulla serietà del vincolo matrimoniale, posto che, oltre ai quotidiani contatti telefonici, essi avevano condiviso lunghi periodi di vacanza, incontri a cadenza quindicinale, alternando le trasferte nella residenza dell'uno e dell'altra, e senza che mai il marito avesse insistito perché lei si trasferisse a
Pomigliano d'Arco. La resistente rilevava che la casa di Montenero di Bisaccia, costruita su pagina 4 di 24 terreno acquistato in comproprietà e che aveva costituito luogo della loro convivenza da destinare a casa coniugale dopo il pensionamento, era stata posta in vendita dal senza consultarla;
CP_1 pure l'immobile di Portogruaro era stato successivamente acquistato in vista di imprimergli la medesima destinazione, previa vendita del più modesto appartamento di sua proprietà nel quale era sino ad allora vissuta.
La precisava che dopo avere inutilmente proposto al marito, nel giugno 2021, di Parte_1
trasferirsi a Portogruaro, considerato il rilevante ammontare dell'Imu, maggiorato in ragione della di lui residenza fuori regione, questi, rifiutata anche la proposta di cederle la propria quota dell'immobile previa equa regolamentazione dei rapporti patrimoniali, si era alterato iniziando a mantenere verso di lei un atteggiamento ostile. Dopo un tentativo di chiarimento andato a vuoto nel luglio 2021, nel successivo mese di agosto aveva scoperto che il marito si era recato in vacanza a Capri con una collega di lavoro e amica di vecchia data, tale CP_3
condividendo con la donna la camera matrimoniale e facendosi carico di ingenti spese per acquisti vari, addebitate sul conto corrente cointestato ai due coniugi. Rilevava che da successive verifiche era emerso che la relazione extraconiugale durava in realtà da tempo, e che anche in passato il marito avesse finanziato varie spese dell'amante. Tale scoperta aveva causato in lei una grave crisi emotiva e psicologica, che l'aveva costretta a cure farmacologiche e psicoterapeutiche.
La resistente individuava quindi la causa del naufragio del matrimonio nella relazione extraconiugale del ricorrente, a carico del quale chiedeva addebitarsi la separazione.
Quanto ai rapporti patrimoniali, deduceva di avere goduto, nel corso dell'unione coniugale, di un elevatissimo tenore di vita assicuratole dal marito, caratterizzato da viaggi, regali costosi, assidue cure mediche e frequenti pranzi e cene al ristorante. Evidenziava la rilevante differenza delle rispettive condizioni economiche, lei percependo quale insegnante in quiescenza una pensione mensile di circa Euro 1.700,00 mensili, mentre il oltre alla pensione di circa CP_1
Euro 2.700,00 mensili, godeva di altri proventi derivanti dall'attività libero-professionale di ingegnere, incrementatasi dopo il matrimonio anche grazie al sostegno che lei gli aveva assicurato, ed aveva inoltre costituito la avente a oggetto la prestazione di servizi di CP_2
progettazione di ingegneria integrata, del quale era socio e amministratore unico, e che produceva consistenti utili.
pagina 5 di 24 Richiedeva di porre a carico del ricorrente un assegno di mantenimento di Euro 3.000,00 mensili e contestava ammissibilità e fondatezza dell'avversa domanda di risarcimento del danno.
3. Il Presidente, dopo avere formulato una proposta conciliativa1, accettata dalla resistente, ma rifiutata dal ricorrente, disponeva un assegno di mantenimento in favore della di Euro Parte_1
2.500,00 mensili, sul presupposto di un reddito complessivo del ricorrente negli ultimi tre anni di circa 10.000,00 Euro mensili in media.
L'ordinanza era successivamente riformata a seguito di reclamo dalla Corte d'Appello, che riduceva l'assegno a Euro 1.500,00 mensili.
In corso di causa il ricorrente rinunciava immediatamente alla domanda di risarcimento del danno e nelle conclusioni anche a quella di addebito.
La causa era istruita documentalmente e mediante l'esibizione ex art. 210 c.p.c. richiesta dalla resistente, venendo invece respinte le istanze di prova testimoniale e di c.t.u. formulate da entrambe le parti.
4. Con la sentenza qui appellata, il Tribunale di Pordenone pronunciava la separazione, respingendo in primo luogo la domanda di addebito della resistente.
Osservava che “il rapporto coniugale sin da subito è stato caratterizzato da diversità di vedute su aspetti fondamentali del matrimonio”, in quanto i coniugi non avevano mai scelto una residenza comune e una stabile convivenza;
il rapporto coniugale si era quindi sviluppato “in una mera convivenza durante i periodi di vacanza o di visite periodiche, con la conseguenza che i fatti che i coniugi si addebitano reciprocamente (l'assenza di rapporti affettivi e intimi, la violazione dell'obbligo di fedeltà e di assistenza), quand'anche fossero stati provati per mezzo di testimoni, non si pongono temporalmente quale presupposto causale della crisi, ma rappresentano piuttosto l'epilogo di una crisi coniugale in atto da tempo o, più verosimilmente, di un progetto di vita mai decollato” (pagg. 5-6).
Riteneva, in secondo luogo, sussistenti i presupposti dell'assegno di mantenimento in favore della , risultando la resistente priva di adeguati redditi propri in relazione all'elevato Parte_1
tenore di vita in costanza di matrimonio, e considerata la disparità economica tra i coniugi, disparità peraltro ridottasi dopo la messa in quiescenza del il quale aveva percepito un CP_1 1 Del seguente tenore: “rinuncia alle reciproche domande di addebito e riconoscimento di un assegno di separazione a favore della resistente di € 2.000,00; spese di lite compensate”. pagina 6 di 24 reddito mensile medio, al netto dell'assegno di mantenimento, di Euro 2.900,00 nel 2021 e di
Euro 2.200,00 nel 2022, non godeva di compenso quale amministratore unico della CP_2
la quale però produceva utili consistenti, dei quali – pur se non distribuiti – doveva tenersi conto, in quanto la scelta del ricorrente, quale socio unico, di reinvestirli, anziché distribuirli non poteva andare a detrimento della moglie. Ulteriori elementi valutabili erano costituiti dalla sopravvenuta donazione da parte del alle due figlie del 92% delle quote della predetta società e da CP_1
investimenti di cui lo stesso era titolare per circa Euro 333.000,00.
In comune tra i coniugi erano la proprietà della casa di Portogruaro e la contitolarità del conto corrente bancario, recante un saldo attivo di circa 58.000,00 Euro.
Tenuto conto delle deteriori condizioni economiche della resistente - la quale aveva un reddito medio di circa Euro 2.000,00 mensili, aveva percepito, quale socia con la partecipazione del 10% di En.p.i. S.r.l., utili pari a Euro 10.000,00 annui, era titolare di un deposito titoli di circa
196.000,00 Euro, ed era infine comproprietaria al 50% della casa di Portogruaro – determinava in Euro 800,00 mensili l'assegno di mantenimento.
Condannava infine la resistente alla rifusione delle spese di lite, ritenendola soccombente in quanto “perde sulla domanda di addebito e sull'ammontare dell'assegno di mantenimento” (pag.
8).
5. Ha proposto appello , sulla base di tre motivi. Parte_1
5.1 Con il primo, ha lamentato, con riferimento al rigetto della domanda di addebito, l'illogicità
e contraddittorietà della motivazione, nonché l'omessa ed erronea valutazione delle circostanze di fatto emerse in giudizio.
In particolare, infondatamente era stato ritenuto assente un vero matrimonio fonte di obblighi legali, considerato: che la scelta di sposarsi era stata presa in piena consapevolezza da entrambi, in età ormai matura, proprio con l'intenzione di realizzare un progetto di vita comune;
che vi era stata una assidua e regolare articolazione dei periodi di vita insieme, sia nel corso delle vacanze, sia incontrandosi ogni 15 giorni durante i fine settimane nelle rispettive residenze;
che il differimento della convivenza al periodo post pensione era stato condiviso, e che proprio per disporre di una futura residenza comune erano stati acquistati prima l'immobile in Molise e in seguito quello di Portogruaro;
che vi era stato un suo coinvolgimento negli affari del marito, confermato dalla intestazione delle quote sociali nella En.p.i. S.r.l.; che il rapporto era stato pagina 7 di 24 caratterizzato da gesti di reciproco affetto, premura e partecipazione;
che solo nel giugno 2021 il marito le aveva comunicato di non intendere trasferirsi a Portogruaro;
che la causa della fine del matrimonio era la relazione extraconiugale, scoperta nell'agosto 2021, ma verosimilmente risalente a tempo prima, come appariva confermato dalle risultanze documentali riguardanti i movimenti bancari sul conto corrente comune e le conversazioni chat tra i coniugi.
5.2 Con il secondo motivo ha dedotto l'erronea ricostruzione delle condizioni economiche dei coniugi e del tenore di vita matrimoniale ai fini della quantificazione dell'assegno di mantenimento.
Ha lamentato l'inadeguatezza dell'assegno, alla luce della rilevante disparità dei rispettivi redditi, rilevando che il proprio reddito è limitato a quello da pensione, non potendo considerarsi gli utili derivanti dalla titolarità della quota del 10% di En.p.i. S.r.l., sia in quanto non più distribuiti dal
2022, sia in relazione alla quota minoritaria di cui ella è titolare, che le impedisce qualsiasi potere di indirizzo e gestione della società.
Quanto al ha evidenziato la mancata ottemperanza all'ordine di esibizione delle scritture CP_1
contabili per gli anni 2022 e 2023, dei bilanci, nonché dei conti correnti del 2019 della
[...]
società attraverso la quale l'appellato rendeva, dopo la messa in quiescenza, le proprie CP_2
prestazioni professionali, rilevando che la società aveva prodotto utili, non distribuiti dopo il
2020, per Euro 279.000,00 negli ultimi quattro anni, disponeva - alla data del 31.12.2023 - di un saldo attivo sul c/c di Euro 166.167,67 e aveva significativamente aumentato nel corso degli anni il fatturato. Non poteva inoltre non tenersi conto del fatto che il svolga in favore di CP_1
En.p.i. S.r.l attività di promotore di contratti di verifiche, per le quali gli viene riconosciuta una provvigione del 4% su ogni affare concluso, essendo infine titolare di un conto corrente bancario personale, la cui provvista iniziale era costituita da utili di con un saldo attivo al Controparte_2
31.12.2023 di circa 10.000,00 Euro e avendo di recente riscattato da una delle polizze a lui intestate l'importo di Euro 40.000,00 accendendone il 2.8.2024 un'altra per Euro 100.000,00.
L'appellante ha quindi richiesto, in ulteriore riforma della sentenza impugnata, l'aumento a Euro
2.500,00 mensili dell'assegno di mantenimento.
5.3 Con l'ultimo motivo, la sig. ha censurato la statuizione sulle spese di lite, poste Parte_1
ingiustamente a suo carico, nonostante il parziale accoglimento della domanda di mantenimento,
e la rinuncia, da parte del delle domande di addebito e risarcimento del danno. CP_1
pagina 8 di 24 Ha infine insistito, in via istruttoria, nelle istanze ritrascritte nelle conclusioni.
6. Si è costituito il quale ha insistito, in via principale, per il rigetto dell'appello. CP_1
6.1 Relativamente al primo motivo di appello, ha sostenuto che la convivenza coniugale si era rivelata ben presto oggettivamente impossibile, mai avendo i coniugi deciso di vivere insieme, attesa l'inconciliabilità delle rispettive scelte di vita e professionali. Ulteriormente, ha rilevato di avere contestato le condotte che gli erano state addebitate dall'appellante, precisando che il rapporto con la sig. era di mera, risalente e consolidata amicizia, ben nota anche alla CP_3
moglie, ed era all'ambito di tale rapporto che andavano ricondotti i regali che egli, in occasione di festività e ricorrenze, era solito fare alla così come ad altri amici e parenti. Quanto alla CP_3
breve vacanza a Capri nel 2021, non era dimostrato che egli vi si fosse recato insieme a un'altra persona, e comunque si tratterebbe di una condotta posta in essere quando ormai il rapporto coniugale era entrato in crisi irreversibile, non integrando quindi la causa della fine del rapporto matrimoniale.
6.2 In ordine al secondo motivo, allegava: che la scelta di donare alle figlie nate dal primo matrimonio le quote della era legata all'esigenza di assicurare loro un futuro CP_2
economico, ed era stata condivisa con l'appellante; che egli mai aveva ricevuto provvigioni da
En.p.i. S.r.l., né compensi quale amministratore di e che i suoi redditi erano CP_2
esclusivamente quelli documentati nelle dichiarazioni fiscali;
che erroneamente il giudice di primo grado aveva ritenuto esistente tra le condizioni patrimoniali dei due coniugi uno squilibrio tale da giustificare un assegno di mantenimento in favore della moglie;
che, in particolare, negli ultimi tre anni egli aveva percepito il solo reddito da pensione, pari a circa Euro 2.800,00 mensili di media, significativamente inferiore a quello, di circa 8.500,00 Euro mensili goduto allorché svolgeva attività professionale e che gli aveva consentito di assicurare alla moglie un elevato tenore di vita all'evidenza ora non più conseguibile;
che i riscatti delle polizze a lui intestate per l'importo di circa 40.000,00 Euro erano stati destinati in parte ad alimentare il conto corrente cointestato con la e in parte a pagare debiti verso l'INPS e l'Erario; che, contrariamente Parte_1
a quanto sostenuto dall'appellante, la polizza di Euro 100.000,00 non era “nuova”, ma era stata accesa utilizzando la provvista rinveniente dal disinvestimento di una polizza pregressa, fermo rimanendo il relativo saldo attivo;
che l'appellante, la quale godeva di redditi mensili di Euro
1.930,00 mensili in media, aveva invece taciuto gli utili percepiti, quale socia di En.p.i. S.r.l., nel pagina 9 di 24 2021 per Euro 10.300,00, e nel 2022 per Euro 8.800,00, e avrebbe percepito nel 2025 gli utili, pari a Euro 20.000,00, maturati nell'anno di esercizio 2022 e approvati dall'assemblea; che inoltre la , a differenza sua, aveva sempre accreditato le proprie entrate su un conto Parte_1
corrente personale, e disponeva a Portogruaro di una casa di ben 200 mq. acquistata in comproprietà dai due coniugi con il denaro ottenuto dalla vendita dell'immobile di Montenero di Bisaccia;
che nella ricostruzione delle sostanze dell'appellante doveva infine tenersi conto di un portafoglio titoli del valore di circa 200.000,00 Euro.
Il ha quindi richiesto, proponendo appello incidentale, la revoca – o in subordine – la CP_1
riduzione dell'assegno di mantenimento.
6.3 Infine, l'appellato ha insistito per il rigetto del terzo motivo, rilevando di avere immediatamente rinunciato alla domanda risarcitoria e quindi anche a quella di addebito, e censurando la condotta non leale della in primo grado, consistita nel celare le proprie Parte_1
effettive condizioni economiche, e.
Sono state rassegnate anche conclusioni in via istruttoria, in epigrafe ritrascritte.
7. Alla prima udienza del 14.1.2025, il Collegio ha invitato le parti a considerare la possibilità di definire in via conciliativa la causa con la rinuncia, da parte dell'appellante, alla domanda di addebito, e la regolazione dei rapporti patrimoniali mediante cessione da parte del alla CP_1
della propria quota pari a ½ della casa di Portogruaro, o, alternativamente, Parte_1
riconoscimento di un assegno di mantenimento in favore della di Euro 1.700,00 mensili Parte_1
a far data dalla proposizione dell'appello.
Alla successiva udienza del 11.3.2025 la Corte, dato atto del mancato raggiungimento dell'accordo prospettato2 ed esauritasi la discussione, ha trattenuto la causa in decisione.
8. Il primo motivo di appello.
Con riferimento alla domanda di addebito della separazione proposta dalla sig. , il Parte_1
giudice di primo grado ha ritenuto che tra le parti non si fosse realizzato “un progetto di vita comune rispetto al quale possa dirsi consolidata una comunione di vita e di affetti” (pag. 5 della sentenza).
Elemento sintomatico in tal senso è stato individuato nella mancanza di una residenza comune e di una stabile convivenza, mancanza ricondotta dal alla ritrosia della moglie a lasciare CP_1 2 L'appellante avendo accettato la seconda alternativa proposta dal Collegio, l'appellato la prima pagina 10 di 24 il proprio ambiente di vita in Portogruaro”, e alla a “un accordo comune di rimanere Parte_1
in autonome residenze” (pag. 5), essendo inoltre rimasto inattuato il tentativo di fissare la casa coniugale nell'immobile realizzato a Montenero di Bisaccia, successivamente alienato.
Il Tribunale ha quindi respinto la domanda di addebito, ritenendo che la violazione dell'obbligo di fedeltà da parte del allegata a sostegno della pretesa, quand'anche provata, non CP_1
costituisse causa, ma “epilogo di una crisi coniugale in atto da tempo o, più verosimilmente, di un progetto di vita matrimoniale mai decollato” (pag. 6).
8.1 Non è contestato che i coniugi non abbiano coabitato nel corso del rapporto matrimoniale, mantenendo residenze separate.
Tale circostanza non è peraltro di per sé sola sufficiente a escludere l'esistenza di una comunione di vita e affetti, “potendo la mancata convivenza trovare ragione nelle più diverse situazioni o esigenze e dovendo comunque essere intesa, in difetto di elementi che dimostrino il contrario, come espressione di una scelta della coppia, di per sé non escludente la comunione spirituale e materiale” (Cass. 18.5.2021, n. 13450; v. anche Cass. 22.9.2011, n. 19349).
Nel caso in esame, va evidenziato che nel corso dei circa dodici anni di rapporto matrimoniale i coniugi, come concordemente allegato, trascorsero insieme due fine settimana al mese, nonché tutti i lunghi e numerosi periodi di vacanze che la coppia si concedeva nel corso dell'anno, e che l'appellata ha quantificato, nella comparsa di risposta in primo grado (pag. 3) in circa due mesi d'estate, oltre ai periodi natalizi e pasquali, circostanza da ritenersi provata, in quanto non contestata dal CP_1
Il mantenimento di residenze separate appare coerente con il fatto, non contestato, che per buona parte del rapporto matrimoniale i due coniugi lavorarono in località tra loro diverse e lontane, il
Pomigliano d'Arco e la a Portogruaro, ciò che induce a ricondurre la mancata CP_1 Parte_1
coabitazione a una scelta non solo condivisa, ma provvisoria e destinata nella comune prospettiva a mutare.
Deve a tale ultimo proposito ritenersi provato il fatto che le parti acquistarono, in comproprietà tra loro e ancora prima di sposarsi (v. atto dd. 11.10.2008, doc. 3 prodotto dalla in Parte_1
primo grado), un terreno a Montenero di Bisaccia edificandovi una casa destinata, nella comune pagina 11 di 24 intenzione (e secondo le rispettive allegazioni, sul punto concordi3), a costituire residenza familiare dopo il pensionamento di entrambi.
Ancora, la non stabile coabitazione non impedì ai coniugi di vivere, per un significativo lasso temporale, un'autentica relazione matrimoniale, caratterizzata da reciproco affetto, instaurazione, da parte di ciascuno dei due, di legami con i figli avuti dall'altro da precedente matrimonio, messa in comune dei risparmi e dei redditi con la cointestazione di un conto corrente bancario, partecipazione della alle attività economiche del marito, attuata a seguito Parte_1 dell'intestazione alla prima da parte del del 10% delle quote di En.p.i. S.r.l. (v. doc. 25 CP_1
di parte appellante).
Gli elementi indicati rendono evidente, ad avviso del Collegio, che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di primo grado, la relazione tra i coniugi non possa essere ridotta a una “mera convivenza durante i periodi di vacanza o di visite periodiche” (pag. 5 della sentenza), essendosi protratta per circa 12 anni senza l'emergere di criticità di rilievo se non al momento del manifestarsi della rottura, ed essendosi caratterizzata da un'effettiva comunione di vita e affetti,
e da un progetto di vita che, come è reso palese dalla costruzione della casa in Molise, prevedeva, dopo un primo periodo di mantenimento delle originarie rispettive residenze legato alle attività lavorative di ciascuno, la coabitazione.
Il fatto che tale prospettiva non sia stata attuata non esclude l'esistenza del progetto di vita matrimoniale, che – per le ragioni sopra esposte - vi fu e venne coltivato dai coniugi, ma che in seguito naufragò, con conseguente rottura del rapporto.
8.2 Rilevato quindi che il rigetto della domanda di addebito dell'appellante non possa essere fondato sull'inesistenza di una effettiva comunione spirituale e materiale, si osserva che “la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista 3 “…all'incirca dieci anni fa il ricorrente decise di vendere un immobile di sua proprietà in Pomigliano CP_1 d'Arco e di utilizzare il ricavato della vendita per acquistare un terreno in Molise, nel comune di Montenero di Bisaccia, sul quale poi edificò (a proprie spese!) l'abitazione che avrebbe dovuto fungere da punto di incontro e dimora comune dei coniugi” (pagg.
2-3 del ricorso). : “nell'ottobre 2008 le parti hanno così acquistato Parte_1 in comproprietà un terreno agricolo in Molise, in Comune Montenero di Bisaccia … su cui hanno edificato un immobile, che è stato il luogo della loro convivenza, estiva ma non solo, da destinarsi a casa coniugale dopo il pensionamento di entrambi” (pag. 4 della memoria difensiva). pagina 12 di 24 un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza” (Cass. 20.12.2021, n. 40975).
E' quindi necessario che il coniuge che formula la domanda di addebito provi sia la condotta tenuta dall'altro coniuge in violazione dei doveri di cui all'art. 143 c.c., sia che questa abbia costituito la causa esclusiva del dispiegarsi della crisi del rapporto coniugale.
8.3 Quanto al primo elemento, l'appellante ha allegato la relazione adulterina del marito con altra donna, relazione scoperta allorché, insospettitasi per il mutamento di CP_3 atteggiamento del coniuge, aveva iniziato a “monitorarne gli spostamenti” (pag. 6 della memoria difensiva in primo grado) scoprendone il soggiorno trascorso insieme all'amante a Capri dal 3 all'8.8.2021.
E tale episodio sarebbe stato solo l'ultimo, cronologicamente, nel corso di una relazione che in realtà durava da tempo e che era resa palese da una serie di elementi – quali la ricezione, da parte del marito, di frequenti messaggi telefonici della repentinamente cancellati, la CP_3
conservazione nella memoria del telefono cellulare di fotografie della donna e della di lei famiglia, il ritrovamento nell'autovettura del marito di oggetti personali della CP_3
l'esecuzione di bonifici in favore di quest'ultima – cui l'appellante non aveva dato in origine peso nutrendo una “cieca fiducia” (pag. 7 della memoria difensiva) nel marito.
Le circostanze che la aveva richiesto di provare in primo grado mediante assunzione Parte_1
di testi (istanza reiterata in appello) - riguardanti la vacanza a Capri trascorsa dal marito con la sig. dal 3 all'8 agosto 2021, condividendo, quali “coniugi , una camera CP_3 CP_1
matrimoniale in un albergo, e a spese del (v. capitoli da 80 a 84 della memoria ex art. CP_1
183, co. 6, n. 2 c.p.c.) - non solo non risultano contestate da quest'ultimo4, ma sono state implicitamente ammesse, laddove ne è stata sostenuta l'irrilevanza ai fini dell'addebito, in quanto
“le condotte ivi ricordate non sono state la causa della separazione poiché la rottura del vincolo matrimoniale era avvenuta il mese prima, come ricorda la stessa parte resistente nella propria capitolazione istruttoria e come da ella ricordato nella missiva depositata da questa difesa (doc.
1)” (memoria ex art. 183, co. 6, n. 3 c.p.c., pag. 5). 4 Se non del tutto tardivamente per la prima volta in grado di appello pagina 13 di 24 Va quindi ritenuto provato, ai sensi dell'art. 115, co. 1 c.p.c., che il abbia trascorso nei CP_1
primi giorni del mese di agosto 2021, all'insaputa della moglie, una vacanza insieme alla sig.
condividendo con lei la camera d'albergo e sostenendo tutte le relative spese. CP_3
Tale condotta appare integrare – per le sue modalità di estrinsecazione (utilizzo della medesima stanza da letto, presentazione di sé e della quale coppia coniugata) - violazione CP_3
dell'obbligo di fedeltà (art. 143, co. 2 c.c.), non potendo quindi ricondursi, come sostenuto dall'appellato, a mero rapporto di amicizia o colleganza.
8.4 Ciò posto, la sussistenza della violazione non esime dall'accertarne l'efficacia causale rispetto all'insorgere della crisi coniugale, posto che il comportamento infedele, “se successivo al verificarsi di una situazione di intollerabilità della convivenza, non è, di per sé solo, rilevante
e non può, conseguentemente, giustificare una pronuncia di addebito” (Cass., 12.4.2006, n.
8512).
Le risultanze probatorie, prodotte o provenienti dalla stessa appellante, inducono a ritenere che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi si fosse già disgregata nel momento in cui l'appellato si recò a Capri in compagnia della sig. CP_3
Rileva, in primo luogo, il contenuto dei numerosi messaggi whatsapp scambiati tra le parti, la cui trascrizione è stata allegata dalla sig. quale documento n. 76, e la cui paternità e Parte_1
conseguente utilizzabilità, non contestate dal non sono revocabili in dubbio. CP_1
In particolare, già nel mese di 2021 la relazione coniugale appariva ormai irrimediabilmente in crisi.
Un'accesa discussione originata da motivi economici, ricondotti nei rispettivi atti delle parti al pagamento dell'Imu dovuta in relazione alla casa di Portogruaro abitata dalla sola , Parte_1
induceva dapprima i coniugi a rivolgersi accuse e recriminazioni ( “per 400 euro tutta CP_1 sta storia? … ora basta, aspetto ravvedimento o ognuno va per fatti suoi. Fatti curare”;
: ”andrò per i fatti miei, ci sono già. Le mie tasse me le pago io … questo è il fondo del Parte_1 fondo”; chat del 30.6.2021, pagg. 210 - 211) e quindi nelle settimane successive – e in modo via via più grave – a manifestare in modo inequivocabile la consapevolezza che la relazione era ormai giunta a un punto di non ritorno per ragioni estranee a eventuali relazioni extramatrimoniali del CP_1
pagina 14 di 24 Il in data 10.7.2021, scrisse alla moglie, con riferimento all'insoddisfacente andamento CP_1
della vita coniugale, che “Le cose nella vita possono anche non andare bene purtroppo: per carattere, per abitudini , per fare ciò che ci piace , per paura di affrontare un futuro incerto, per paura di cambiare radicalmente...questo però non modifica il bene che c'è” (pag . 214).
La , qualche giorno dopo (18.7.2021), comunicò al marito che “Quello che mi hai detto Parte_1
ieri5 mi ha ferito ma devo prenderne atto. Devo farmene una ragione…l'abbandono mi perseguita da quando sono nata… sono vuota e senza forze” (pag. 222), con evidente riferimento alla necessità di accettare (“devo farmene una ragione”) la decisione del marito di porre fine all'unione (“l'abbandono”), ulteriormente ribadita dalla successiva frase “La tua scelta è fatta… buona vita e grazie per tutto quello che hai fatto per me e la mia famiglia”. CP_1
L'appellante ribadì tale consapevolezza in un messaggio di poco successivo (“Mi hai detto “la storia è finita” e non voglio elemosinare Che senso ha continuare a farci del male? Se Pt_2
il nostro unico mese dell'anno in cui possiamo stare insieme in modo continuativo hai deciso di riflettere… Se il giorno del mio compleanno hai deciso di farmelo passare da sola… andiamo avanti! bene o male, in sofferenza o serenità sei tu che hai scelto. Io posso solo che accettare e stare in silenzio. Le parole dette e riportate fanno danni… non aiutano. Ho visto i tuoi occhi, quello che dovevi dirmi me l'hai detto. Adesso vorrei solo sparire e non parlare più con nessuno”
(pagg. 222-223).
Il giorno dopo, la , pur ribadendo il proprio amore verso il marito, non poté fare a meno Parte_1
di riconoscere che “Se questa è la tua decisione con dolore ma la rispetto. Se non c'è amore nessun tipo di legame può esistere e resistere a questo massacro” (pag. 224), giungendo addirittura a invitarlo ad “avvia(re) le pratiche del divorzio, comunicheremo attraverso gli avvocati”.
La circostanza che la crisi matrimoniale fosse già pienamente in atto prima che l'appellato si recasse a Capri con la sig. e che entrambi i coniugi fossero persuasi della dolorosa CP_3
necessità di separarsi è confermata dal contenuto della lettera inviata dalla sig. al legale Parte_1
del n data 15.11.2021 (doc. 1 prodotto dal in primo grado), nella quale, pur con CP_1 CP_1
accenni alla vacanza del marito a Capri “in buona compagnia” e riconosciute la generosità, premura e attenzione manifestatale dal marito nel corso del matrimonio, la causa 5 Allorché il disse alla moglie, come da questa rammentato, che “la storia è finita” (pag. 220) CP_1 pagina 15 di 24 dell'intollerabilità della convivenza venne ricondotta dall'appellante, con ampia e accorata ricostruzione, al rifiuto che sarebbe stato opposto dal marito a coabitare con lei, prima a
Montenero di Bisaccia, poi a Portogruaro, così sottraendole la comunione e la vicinanza di cui sentiva la necessità, e provocandole intima sofferenza (“vorrei comunque sottolineare, ancora una volta, la priorità di un valore per me molto importante … il dono più prezioso è sempre stato il suo tempo, questo era ciò che più ho desiderato per 12 anni;
in tutto questo periodo ho sperato, sempre, di poter recuperare la vicinanza con mio marito, almeno dopo il suo pensionamento per fare insieme le tante cose da lui promesse. Ricordo molto bene questo “bisogno di tempo per stare insieme”, soprattutto da quando, 4 anni fa, sono andata in pensione…Ho sempre manifestato a mio marito questo mio malessere, ma non sono mai stata presa sul serio e comunque quando già ero andata in pensione, a seguito delle mie lamentale, lui ha iniziato a perdere la pazienza perché, per la prima volta, mettevo in discussione i suoi numerosi impegni di lavoro”; pagg. 4-5).
Ciò posto, è consolidato in giurisprudenza il principio che difetta il nesso causale tra infedeltà di uno dei coniugi e crisi matrimoniale, quando “risulti la preesistenza di una crisi irrimediabilmente già in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale” (Cass. 19.2.2018, n. 3923, v. anche Cass. 7.12.2007, n. 25618), contesto ricorrente pure nella specie, nel quale la convivenza era addirittura di fatto assente.
8.5 Escluso quindi che la condotta posta in essere dall'appellato nei primi giorni di agosto 2021 possa fondare l'accoglimento della domanda di addebito, va verificato se sussista la prova che l'allegata relazione extraconiugale del on la fosse preesistente e quindi anteriore CP_1 CP_3
al manifestarsi della crisi.
La circostanza è stata tempestivamente contestata dal “Il ricorrente – nel periodo in cui CP_1
è stato sposato con la signora – non ha mai avuto nessuna altra relazione con altre Parte_1
persone, volendo fortissimamente stare con la moglie cercando sempre di assecondarla ed accontentarla in ogni occasione. Mai il signor ha violato il vincolo matrimoniale e mai CP_1
ha avuto modo di comportarsi in modo contrario ai doveri (morali e materiali) nascenti dal matrimonio. Le frequentazioni riferite dalla resistente non sono relazioni extraconiugali ma semplici amicizie ultraventennali – amicizie precedenti al matrimonio – che non hanno mai travalicato appunto la semplice amicizia e non hanno mai fatto venir meno il “sacro” rispetto
pagina 16 di 24 per la moglie…”; memoria integrativa ex art. 163, co. 3 c.p.c., pag. 3), costituendo quindi oggetto dell'onere probatorio incombente sulla . Parte_1
Al riguardo, quest'ultima ha dedotto una serie di elementi, articolati con la prova testimoniale non ammessa in primo grado (v. capitoli da 47 a 65 della memoria ex art. 183, co. 6, n. 2 c.p.c.),
e la cui richiesta di ammissione è stata reiterata nel presente grado.
Si tratta – ad avviso di questa Corte – di una serie di elementi che, quand'anche ritenuti provati, non appaiono caratterizzati dalla gravità e concordanza richieste dall'art. 2729 c.c., intese – rispettivamente – quale probabilità della sussistenza del fatto ignoto desumibile da quello noto,
e convergenza dei plurimi indizi nella dimostrazione della sussistenza del fatto noto (v., in argomento, Cass. 21.3.2022, n. 9054).
In particolare, il fatto che il usasse condividere la pausa pranzo con la oltre a CP_1 CP_3 non essere in sé sintomatico dell'esistenza di una relazione affettiva, ben può trovare adeguata spiegazione nel rapporto di colleganza tra i due, durato oltre trent'anni.
Similmente è da dirsi per l'abitudine del di effettuare, in occasione del Natale o del CP_1
compleanno, regali alla uso che è piuttosto da ricondurre - sia in quanto noto e tollerato CP_3
dalla stessa , sia in quanto esteso ai familiari della (v. capitolo n. 56 della prova Parte_1 CP_3
per testi) – a un rapporto di risalente e consolidata amicizia.
Le ulteriore condotte addebitate all'appellato, costituite dallo scambio di “messaggi telefonici del buongiorno e della buonanotte” (capitolo 50), dalla conservazione di fotografie della (ma CP_3
anche, come riconosciuto dall'appellante, “della famiglie e dei nipoti di lei”; capitolo 53), dall'accompagnamento, in un'occasione, a una visita cardiologica effettuata dalla donna, dall'effettuazione di un prestito (in parte restituito) e dal pagamento di una vacanza effettuata dalla in una località di mare, non risultano, pur all'esito di una loro unitaria valutazione, CP_3
univocamente significative dell'esistenza di una relazione extraconiugale, dovendosi, in ogni caso, richiamare le considerazioni sopra svolte circa l'individuazione della effettiva causa della crisi coniugale nella non attuazione - conseguente alla protratta mancata convivenza lamentata dall'appellante - dell'originario progetto di vita posto a fondamento del matrimonio.
Va pertanto respinto il primo motivo di appello.
9. Il secondo motivo di appello e l'appello incidentale pagina 17 di 24 Entrambe le parti hanno lamentato l'erroneità della decisione riguardante l'assegno di mantenimento, determinato in Euro 800,00 mensili: la ne ha richiesto l'aumento a Euro Parte_1
2.500,00 mensili (o alla diversa somma ritenuta di giustizia), mentre il ne ha invocato CP_1
l'eliminazione.
9.1 Muovendo dall'appello incidentale, il cui esame è preliminare, in quanto il suo accoglimento assorbirebbe ogni questione riguardante l'entità dell'assegno, si osserva che il ha CP_1
sostenuto che il raffronto tra le rispettive condizioni economiche delle parti, che l'appellato riconosce essere state correttamente valutate dal Tribunale di Pordenone6, avrebbe dovuto condurre a respingere la domanda avversaria, non sussistendo più, a seguito del suo pensionamento, alcuno squilibrio tra i coniugi.
9.1.1 Giova innanzitutto rammentare che, secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità, in tema di separazione dei coniugi, il diritto a ricevere un assegno di mantenimento ex art. 156 c.c., fondato sulla persistenza del dovere di assistenza materiale e morale, è correlato al tenore di vita tenuto in costanza di matrimonio e non ha, a differenza dell'assegno di divorzio, componenti compensative (v. Cass. 7.1.2025, n. 234). L'assegno dev'essere dunque idoneo ad assicurare al coniuge istante un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione, sempre che non fruisca di redditi propri tali da fargli mantenere una simile condizione e che sussista una differenza di reddito tra i coniugi (v. Cass. 27.6.2006, n. 14840).
Nel caso in esame, non è controverso, ed è anzi riconosciuto dall'appellato, l'elevato tenore di vita goduto – grazie alle disponibilità economiche del marito - dai coniugi in costanza di matrimonio, desumibile da acquisti immobiliari (il terreno e la successiva costruzione della casa a Montenero di Bisaccia;
l'attico a Portogruaro) e di “costose automobili” (pag. 3 del ricorso di primo grado), e dall'effettuazione di numerose vacanze durante l'anno in note località turistiche e in alberghi di elevato livello.
Correttamente il Tribunale ha escluso che con il proprio reddito da pensione, pari – nell'ultimo triennio - a circa Euro 2.000,00 mensili, e sia pure tenendo conto degli ulteriori elementi economicamente valutabili costituiti dagli utili percepiti quale socia di En.p.i. con la partecipazione del 10% (circa Euro 10.000,00 l'anno) e dal saldo attivo del deposito titoli
(indicato in Euro 196.765,95), la possa mantenere un tale tenore di vita. Parte_1
In secondo luogo, condivisibile è anche la conclusione relativa allo squilibrio economico- patrimoniale tra le parti, considerato che il ercepisce (tenuto conto dell'ultimo triennio) CP_1
una pensione di entità superiore a quella della e pari a Euro 2.800,00 circa mensili), Parte_1
dovendosi inoltre apprezzare, secondo il Tribunale, anche gli utili prodotti da (di cui CP_2
l'appellato è ora socio con la quota residua del 8%, avendo donato alle due figlie la restante quota del 92%), pur se non distribuiti, per decisione del ai soci. CP_1
L'appello incidentale va quindi respinto, dovendosi confermare i presupposti dell'assegno di mantenimento in favore della . Parte_1
9.2 L'appellante ha invece dedotto, con il secondo motivo dell'appello principale, l'inadeguata ricostruzione da parte del giudice di primo grado della situazione economico patrimoniale delle parti.
In particolare, la ha sostenuto che debba escludersi la rilevanza degli utili di En.p.i. Parte_1
S.r.l., società di cui è socia al 10%, essendo gli stessi stati percepiti per i soli anni 2020, 2021, e
2022, ma non anche nel 2023, né relativamente ai successivi e futuri esercizi;
ha censurato il mancato apprezzamento degli utili prodotti da - società costituita dal il CP_2 CP_1
20.3.2019 dopo il pensionamento - e non distribuiti per scelta dell'appellato, ma che restano nella sua esclusiva disponibilità; ha allegato che il svolgerebbe prestazioni professionali per CP_1
conto di nonché – quale promotore di contratti - di En.p.i. S.r.l., della quale era stata CP_2
proposta la sua nomina quale direttore tecnico e commerciale;
ha infine evidenziato, quale elemento sintomatico delle capacità patrimoniali del l'accensione in data 2.8.2024 di CP_1
una polizza assicurativa di Euro 100.000,00 a fini di investimento.
9.3 Le censure dell'appellante non appaiono condivisibili.
9.3.1 Quanto a En.p.i. S.r.l., in primo luogo non può che convenirsi con l'osservazione del giudice di primo grado, secondo cui la mancata percezione di utili per il solo esercizio 2022 non preclude di per sé la futura percezione per gli esercizi successivi.
In secondo luogo, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, l'assemblea dei soci di
En.p.i. neppure ha deliberato l'accantonamento a riserva del risultato dell'esercizio chiuso al
31.12.2022. Più correttamente, l'assemblea del 29.6.2023 (doc. 145 di parte appellante), dopo pagina 19 di 24 avere approvato all'unanimità il bilancio, dapprima decise, con il voto del socio di maggioranza
(54%) Alisei S.r.l., di destinare l'utile di esercizio di Euro 105.143,00 a riserva straordinaria, per poi dichiarare, su proposta del Presidente, “come non tenutesi le delibere di cui sopra”, rinviando la trattazione delle questioni a successive assemblee conclusesi il 13.7.2023 e quindi il 20.2.2024
(doc. 146) senza adozione di delibere di sorta.
Infine, in data 24.6.2024 l'assemblea decise di approvare, all'unanimità dei presenti (tra i quali la , che quindi era a conoscenza della relativa circostanza), il bilancio in esame, nonché Parte_1
la distribuzione dei dividendi tra i soci per l'importo di Euro 200.000,00 destinando a utili da distribuire in futuri esercizi la differenza pari a Euro 110.135,00 (doc. O di parte appellata).
Nella ricostruzione delle condizioni economiche dell'appellante va pertanto tenuto conto degli utili dalla stessa percepiti quale socia di En.p.i..
9.3.2 E' infondata la censura avente a oggetto l'omessa valutazione degli utili prodotti, ma non Contr distribuiti, da , posto che la sentenza impugnata ne ha tenuto conto nella determinazione della situazione patrimoniale del rilevando “che la scelta di non distribuire l'utile è CP_1 propria del titolare e nella sua disponibilità e non può riversarsi ai danni della controparte”
(pag. 7).
9.3.3 L'allegazione dell'appellante secondo cui l'appellato continuerebbe a svolgere attività libero professionale, consistente nella redazione di perizie, attraverso non è stata CP_2
provata, risultando invece confermata dalla documentazione prodotta (v. dichiarazioni dei redditi, doc. in primo grado) la cessazione della percezione di redditi da lavoro CP_4
autonomo nel 2019, per gli anni successivi risultando i soli redditi da pensione.
9.3.4 Neppure risulta dimostrato che il percepisca compensi o provvigioni quale CP_1
promotore di contratti per conto di En.p.i. S.r.l..
L'elemento di cui l'appellante ha lamentato l'omesso apprezzamento è costituito dal contratto tra En.p.i. S.r.l. e il avente a oggetto la prestazione, da parte del secondo, di attività di CP_1
consulenza in favore della prima relativamente alla promozione di contratti, verso il pagamento, dietro emissione di fattura, di una provvigione pari al 4% dell'importo contrattuale (doc. 26
). Parte_1
L'appellato ha contestato l'attualità dell'accordo, risalente a circa dieci anni fa, e ha ribadito di non svolgere più attività professionale, né comunque di percepire compensi di sorta.
pagina 20 di 24 L'accordo venne concluso il 7.7.2014, prima della messa in quiescenza dell'appellato e allorché questi svolgeva ancora attività libero professionale, i cui introiti erano documentati dalle corrispondenti dichiarazioni dei redditi.
Attesa l'espressa contestazione del il quale ha ribadito di non svolgere più attività CP_1
professionale, né comunque di percepire compensi di sorta, e considerata la risalenza del contratto, il documento in esame è idoneo esclusivamente a provare l'avvenuta conclusione dell'accordo, ma non anche l'effettiva e attuale esecuzione, da parte dell'appellato, delle prestazioni dedotte in contratto, circostanza che appare inoltre smentita dalle risultanze delle dichiarazioni dei redditi (che, dopo il pensionamento del nel 2019, non contengono più CP_1
riferimenti a redditi professionali) e che non risulta altrimenti provata.
9.3.5 Quanto alla proposta, da parte dell'assemblea dei soci, di nomina del quale CP_1 direttore dell'area commerciale di En.p.i. (v. verbale dd. 20.12.2022, nel quale si rammenta il ruolo svolto dall'appellato “nella fase di avvio della Società”, costituita il 1.6.20117, così implicitamente confermandosi la non attualità dell'attività professionale del doc. 27 di CP_1 parte appellante), l'appellato, premesso di esserne stato all'oscuro, ha comunque dichiarato esplicitamente la propria non accettazione (v. pag. 6 della memoria ex art. 183, co. 6, n. 2 c.p.c.).
9.3.6 Infine, priva di rilevanza, ai fini della considerazione di una capacità economica superiore rispetto a quella stimata nella sentenza impugnata, è l'accensione da parte del in data CP_1
2.8.2024, di una polizza assicurativa di Euro 100.000,00 denominata “Patrimonio Stabilità
Insurance”.
Al riguardo, deve rilevarsi sia che l'evento è sopravvenuto al deposito della sentenza di primo grado, che giocoforza non ha potuto tenerne conto, sia – soprattutto – che, come risulta documentalmente, si tratta di un investimento effettuato non con nuova liquidità, ma con quella
(pari a Euro 102.958,54) rinveniente dal disinvestimento, in data 15.7.2024, di una preesistente polizza (v. docc. D.b, D.c di parte appellante, e doc. N di parte appellata).
9.4 Disattese le censure dell'appellante, si osserva che, tenuto conto delle rispettive condizioni economico-patrimoniali dei coniugi, correttamente ricostruite dal giudice di primo grado e adeguatamente comprovate dalla esauriente documentazione prodotta dalle parti, tale da escludere la necessità delle ulteriori esibizioni richieste nelle rispettive conclusioni, va 7 V. visura CCIAA, doc. 148 di parte appellante pagina 21 di 24 confermata l'entità dell'importo determinato a titolo di assegno di mantenimento nella sentenza impugnata.
Come già evidenziato sopra, la disparità economica sussiste, ma, rispetto all'epoca in cui il lavorava, si è sensibilmente ridotta, percependo l'appellato il solo reddito da pensione CP_1
pari a circa Euro 2.800,00 mensili netti (modello 730/2024: Euro 52.841,00 lordi annui;
ritenute
Irpef: Euro 15.622,00; ritenute addizionale regionale: Euro 1.443,00; ritenute addizionale comunale: Euro 452,00. Modello 730/2023: Euro 50.903,00 lordi annui;
ritenute Irpef: Euro
14.788,00; ritenute addizionale regionale: Euro 1.378,00; ritenute addizionale comunale: Euro
433,00. Unico 2022: Euro 50.044,00 lordi annui;
ritenute Irpef: Euro 15.186,00; ritenute addizionale regionale: Euro 1.016,00; ritenute addizionale comunale: Euro 424,00).
Egli è inoltre titolare di un conto corrente bancario, recante un saldo attivo, alla data del
30.9.2024, di Euro 24.173,23 (doc. D), nonché di un deposito titoli con un controvalore di Euro
306.512,84 al 20.12.2024 (doc. N).
E' socio, con la partecipazione pari all'8%, di BBR S.r.l., avendo percepito nel 2024 l'importo di Euro 1.776,00 a titolo di distribuzione di utili8 (v. bonifico dd. 25.11.2024, doc. E).
E' infine comproprietario, per ½ p.i., della casa di Portogruaro abitata dalla . Parte_1
Quanto all'appellante, il reddito medio da pensione è, nell'ultimo triennio, di poco inferiore a
Euro 2.000,00 mensili netti (Unico 2024: Euro 32.925,00 lordi annui;
ritenute Irpef: Euro
7.881,00; ritenute addizionale regionale: Euro 405,00; ritenute addizionale comunale: Euro
342,00. Unico 2023: Euro 30.615,00 lordi annui;
ritenute Irpef: Euro 6.999,00; ritenute addizionale regionale: Euro 377,00; ritenute addizionale comunale: Euro 318,00. Modello
730/2022: Euro 29.869,00 lordi annui;
ritenute Irpef: Euro 6.855,00; ritenute addizionale regionale: Euro 367,00; ritenute addizionale comunale: Euro 311,00).
è inoltre titolare di un conto corrente bancario con un saldo attivo, alla data del CP_5
7.1.2025, di Euro 6.518,40 (doc. H;
i precedenti saldi attivi trimestrali erano di Euro 2.192,70 alla data del 30.9.2024, Euro 10.451,21 al 30.6.2024, Euro 16.393,49 al 31.3.2024 ed Euro
9.800,50 al 31.12.2023; docc. N, O, P, Q) e di prodotti finanziari con un controvalore, alla stessa 8 Il rimanente importo a titolo di distribuzione di utili, pari a Euro 20.424,00, è stato accreditato alle due figlie dell'appellato, titolari della restante complessiva quota del 92%, donata loro dal padre pagina 22 di 24 data del 7.1.2025, di circa Euro 200.000,00 (Euro 13.596,85 deposito titoli, Euro 25.506,37 gestione patrimoniale, Euro 35.000,00 deposito titoli, Euro 126.626,96 polizze assicurative).
Ulteriore utilità per l'appellante deriva dalla titolarità della quota del 10% di En.p.i. S.r.l., che le assicura, per l'esercizio 2025 e a seguito della delibera dd. 24.6.2024 di approvazione del bilancio al 31.12.2022, la percezione di utili per Euro 20.000,00, oltre – in futuro – alla quota del 10% degli utili da distribuire in futuri esercizi di Euro 110.135,00.
Gode infine della casa coniugale in comproprietà, costituita da un attico di prestigio a
Portogruaro.
9.5 Considerate le rispettive situazioni economiche delle parti, con particolare riguardo all'ammontare dei redditi da pensione, alle disponibilità liquide e agli investimenti, l'importo dell'assegno stabilito dal Tribunale, di Euro 800,00 mensili, risulta adeguato.
Va quindi respinto anche il secondo motivo di appello.
10. Il terzo motivo di appello
Con il terzo motivo l'appellante ha censurato la statuizione sulle spese di lite, che ha sostenuto essere state poste ingiustamente a suo carico, pur in difetto di integrale soccombenza.
Si osserva che, nel caso – come quello in esame – in cui i motivi di gravame nel merito siano infondati e la sentenza impugnata debba quindi essere confermata, “la decisione sulle spese può essere modificata dal giudice del gravame soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione” (Cass. 13.6.2024, n. 16526), motivo nella specie proposto dalla . Parte_1
Ritiene la Corte che l'esito complessivo della controversia evidenzi una situazione di reciproca soccombenza, che giustifica, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., l'integrale compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, incluso il procedimento di reclamo introdotto dal sub CP_1
208/2022 V.G. avverso l'ordinanza presidenziale ex art. 708, co. III c.p.c. resa il 7.7.2022 nella causa di separazione.
E, invero, la risulta soccombente del tutto in relazione alla domanda di addebito e Parte_1
parzialmente quanto alla domanda di assegno di mantenimento, avendo richiesto la liquidazione del maggior importo di Euro 2.500,00.
pagina 23 di 24 Il ha rinunciato in corso di causa alle domande di addebito e di risarcimento dei danni CP_1
per violazione dei doveri coniugali, ed è del pari parzialmente soccombente in ordine all'assegno di mantenimento, considerato il rigetto dell'appello incidentale volto a disporne la revoca.
10.1 Si dà infine atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellato, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'appello incidentale a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trieste, nella suindicata composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 288/2024 R.G., ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- in parziale accoglimento dell'appello proposto da e in parziale riforma della Parte_1
sentenza appellata, che per il resto conferma, compensa integralmente tra le parti le spese di lite del primo grado;
- rigetta per il resto l'appello di;
Parte_1
- rigetta l'appello incidentale proposto da CP_1
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite del presente grado di giudizio;
- dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellato, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'appello incidentale a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.
Trieste, 29 aprile 2025.
Il Presidente estensore dott. Daniele Venier
pagina 24 di 24 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 6 “Il Tribunale di Pordenone, effettuando un sereno confronto tra le condizioni economiche dei coniugi…avrebbe dunque dovuto apprezzare che non vi è alcuno squilibrio patrimoniale tra le parti in senso sfavorevole alla signora
” (pagg. 26-27 della comparsa di costituzione) Parte_1 pagina 18 di 24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Trieste, composta dai magistrati: dott. Daniele Venier Presidente rel. dott. Alberto Valle Consigliere dott. Sergio Carnimeo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 288/2024 promossa con ricorso in appello depositato il 13.9.2024 da
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
DANIELA GRAZIANI e dall'avv. GIULIA PIVIDORI, presso il cui studio in Udine, via Dante
n.16 risulta elettivamente domiciliata, per procura speciale unita telematicamente alla memoria difensiva dd. 23.6.2022 in primo grado
APPELLANTE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. LUCA CP_1 C.F._2
SCANDURRA, presso il cui studio in Pordenone, Piazza Risorgimento, 16, risulta elettivamente domiciliato, per procura a margine dell'atto di costituzione di nuovo difensore
APPELLATO con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore Generale
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 456/2024 del Tribunale di Pordenone, pubblicata l'8.7.2024 e notificata il 15.7.2024 – “separazione giudiziale”
pagina 1 di 24 CONCLUSIONI
Per l'appellante: come in ricorso in appello:
“Nel merito in via principale:
- in riforma, per tutte le ragioni indicate in ricorso, della sentenza n. 456/2024 pubblicata
l'8.7.2024, pronunciata dal Tribunale di Pordenone, all'esito del procedimento n. 292/2022
R.G.:
1) addebitarsi la separazione al marito;
2) disporsi l'obbligo del sig. di concorrere al mantenimento della moglie CP_1 [...]
con corresponsione di un assegno periodico in suo favore della misura di € 2.500,00, Parte_1
ovvero del diverso importo che sarà ritenuto di giustizia o accertato in corso di causa, con decorrenza dalla data del deposito del ricorso giudiziario introduttivo del giudizio di primo grado, entro il giorno 5 di ciascun mese, soggetto a rivalutazione annuale ISTAT;
- spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio e del giudizio di reclamo interamente rifusi.
Nel merito, in subordine
- in parziale riforma della sentenza n. 456/2024 pubblicata l'8.7.2024, pronunciata dal
Tribunale di Pordenone, all'esito del procedimento n. 292/2022 R.G., disporsi la compensazione delle spese del giudizio di primo grado e del giudizio di reclamo;
- spese e compensi del secondo grado rifusi.
In via istruttoria
Ammettersi i mezzi istruttori di cui alle memorie ex art. 183 c. 6 c.p.c. nn. 2 e 3.
In particolare, ordinarsi l'accertamento della Polizia Tributaria in ordine ai depositi bancari, ai cespiti patrimoniali ed ogni altra utilità di cui effettivamente dispongono il sig. e CP_1
la società ovvero, in subordine, disporsi CTU ricostruttiva dei redditi e del CP_2
patrimonio del sig. e della società in ogni caso disporsi CP_1 CP_2
l'aggiornamento delle dichiarazioni reddituali e della rendicontazione della situazione patrimoniale e finanziaria dell'appellato”.
Per l'appellato: come in comparsa di costituzione e risposta in appello:
“Nel merito
Respingere l'impugnazione proposta da parte avversaria per le motivazioni di cui alle difese svolte
pagina 2 di 24 In via di appello incidentale
Riformare la sentenza emessa dal Tribunale di Pordenone n. 456/2024 pubblicata il giorno
8.7.2024 nella parte in cui determina il contributo mensile dovuto da per il CP_1
mantenimento della moglie nella misura di euro 800, disponendo pertanto che Parte_1
nulla è dovuto a titolo di contributo al mantenimento della moglie o in via graduata ridurre il contributo al mantenimento della moglie in considerazione della sostanziale paritetica situazione economico reddituale e patrimoniale.
In via subordinata
Respingere l'appello principale formulato dalla signora avverso la sentenza Parte_1
n. 456/2024 pubblicata il giorno 8.7.2024 perché infondato in fatto ed in diritto come illustrato in narrativa e conseguentemente confermare la sentenza del Tribunale di Pordenone
Con vittoria di spese per entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria
Ammettersi le prove richieste in primo grado ed opporsi alle prove richieste dalla parte avversa per tutte le motivazioni indicate nelle memorie ex art. 183 comma 6 cpc n. 2 e 3.
Sin da ora si chiede che la Corte voglia ordinare alla parte resistente la produzione della seguente documentazione non prodotta in sede presidenziale: movimenti del conto corrente intestato degli ultimi tre anni;
documentazione relativa agli utili percepiti negli ultimi tre anni, dichiarazione dei redditi del 2022 e del 2023.
Ci si oppone alle istanze formulate dalla controparte poiché trattasi di documentazione già prodotta in giudizio.
Si insiste per l'accoglimento delle istanze istruttorie richieste nelle memorie ex art. 183 comma
6 cpc n. 2 e ex art. 183 comma 6 cpc n. 3”.
Per il Pubblico Ministero:
“chiede il rigetto del ricorso”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 10.2.2022 chiedeva al Tribunale di Pordenone di CP_1
pronunciare la separazione personale da , con la quale aveva contratto Parte_1
matrimonio, in regime di comunione legale, il 30.5.2009 a Concordia Sagittaria, con addebito pagina 3 di 24 alla moglie, e condanna della stessa al risarcimento dei danni non patrimoniali per violazione degli obblighi di assistenza di cui all'art. 143 c.c..
Esponeva che durante il matrimonio non era mai stato stabilito un luogo di residenza comune, in quanto entrambi i coniugi avevano continuato a vivere nelle rispettive città d'origine, limitandosi a trascorrere insieme i periodi di vacanza, nonché i momenti di sospensione dalle attività lavorative allorché egli, residente a [...]d'Arco, ogni due settimane circa raggiungeva la moglie a Portogruaro. Precisava di avere più volte inutilmente richiesto alla moglie, in particolare dopo che questa era andata in pensione, di andare ad abitare con lui o perlomeno di avvicinarsi al suo luogo di residenza e lavoro;
a tal fine aveva acquistato, vendendo la propria casa di
Pomigliano d'Arco, un terreno a Montenero di Bisaccia in Molise, edificandovi, a proprie spese,
l'abitazione che avrebbe dovuto fungere da dimora comune, abitazione che, dopo essere stata lussuosamente arredata secondo i gusti della sig. , era stata – su insistenza di Parte_1
quest'ultima – venduta e il ricavato, ben inferiore a quanto speso per l'acquisto e la costruzione, era stato destinato all'acquisto di una casa a Portogruaro rimasta nell'esclusiva disponibilità della
, la quale aveva inoltre viste soddisfatte dal marito, nel corso del matrimonio, tutte le Parte_1
sue ulteriori esigenze, dall'acquisto di costose automobili, al pagamento delle rate del mutuo, alla cointestazione del conto corrente bancario pur da lei non alimentato.
Il ricorrente ascriveva la perdita dell'affectio coniugalis al comportamento della moglie, consistito nel rifiutare la convivenza coniugale, ostacolando così quella “rinascita spirituale”
(pag. 4 del ricorso) cui egli, con il matrimonio, aspirava dopo avere perso la prima moglie;
nel nutrire una ossessionante gelosia, che lo faceva vivere in uno stato di costante ansia;
nel negarsi ai rapporti sessuali completi per oltre dieci anni, condotte tutte che lo avevano infine costretto a comunicare, nel luglio 2021, la decisione di troncare la relazione.
2. Si costituiva , che sosteneva che il mantenimento della residenza nelle Parte_1
rispettive città era stato deciso d'accordo tra i coniugi, con la prospettiva di una stabile convivenza dopo il pensionamento, senza che ciò peraltro avesse inciso sulla serietà del vincolo matrimoniale, posto che, oltre ai quotidiani contatti telefonici, essi avevano condiviso lunghi periodi di vacanza, incontri a cadenza quindicinale, alternando le trasferte nella residenza dell'uno e dell'altra, e senza che mai il marito avesse insistito perché lei si trasferisse a
Pomigliano d'Arco. La resistente rilevava che la casa di Montenero di Bisaccia, costruita su pagina 4 di 24 terreno acquistato in comproprietà e che aveva costituito luogo della loro convivenza da destinare a casa coniugale dopo il pensionamento, era stata posta in vendita dal senza consultarla;
CP_1 pure l'immobile di Portogruaro era stato successivamente acquistato in vista di imprimergli la medesima destinazione, previa vendita del più modesto appartamento di sua proprietà nel quale era sino ad allora vissuta.
La precisava che dopo avere inutilmente proposto al marito, nel giugno 2021, di Parte_1
trasferirsi a Portogruaro, considerato il rilevante ammontare dell'Imu, maggiorato in ragione della di lui residenza fuori regione, questi, rifiutata anche la proposta di cederle la propria quota dell'immobile previa equa regolamentazione dei rapporti patrimoniali, si era alterato iniziando a mantenere verso di lei un atteggiamento ostile. Dopo un tentativo di chiarimento andato a vuoto nel luglio 2021, nel successivo mese di agosto aveva scoperto che il marito si era recato in vacanza a Capri con una collega di lavoro e amica di vecchia data, tale CP_3
condividendo con la donna la camera matrimoniale e facendosi carico di ingenti spese per acquisti vari, addebitate sul conto corrente cointestato ai due coniugi. Rilevava che da successive verifiche era emerso che la relazione extraconiugale durava in realtà da tempo, e che anche in passato il marito avesse finanziato varie spese dell'amante. Tale scoperta aveva causato in lei una grave crisi emotiva e psicologica, che l'aveva costretta a cure farmacologiche e psicoterapeutiche.
La resistente individuava quindi la causa del naufragio del matrimonio nella relazione extraconiugale del ricorrente, a carico del quale chiedeva addebitarsi la separazione.
Quanto ai rapporti patrimoniali, deduceva di avere goduto, nel corso dell'unione coniugale, di un elevatissimo tenore di vita assicuratole dal marito, caratterizzato da viaggi, regali costosi, assidue cure mediche e frequenti pranzi e cene al ristorante. Evidenziava la rilevante differenza delle rispettive condizioni economiche, lei percependo quale insegnante in quiescenza una pensione mensile di circa Euro 1.700,00 mensili, mentre il oltre alla pensione di circa CP_1
Euro 2.700,00 mensili, godeva di altri proventi derivanti dall'attività libero-professionale di ingegnere, incrementatasi dopo il matrimonio anche grazie al sostegno che lei gli aveva assicurato, ed aveva inoltre costituito la avente a oggetto la prestazione di servizi di CP_2
progettazione di ingegneria integrata, del quale era socio e amministratore unico, e che produceva consistenti utili.
pagina 5 di 24 Richiedeva di porre a carico del ricorrente un assegno di mantenimento di Euro 3.000,00 mensili e contestava ammissibilità e fondatezza dell'avversa domanda di risarcimento del danno.
3. Il Presidente, dopo avere formulato una proposta conciliativa1, accettata dalla resistente, ma rifiutata dal ricorrente, disponeva un assegno di mantenimento in favore della di Euro Parte_1
2.500,00 mensili, sul presupposto di un reddito complessivo del ricorrente negli ultimi tre anni di circa 10.000,00 Euro mensili in media.
L'ordinanza era successivamente riformata a seguito di reclamo dalla Corte d'Appello, che riduceva l'assegno a Euro 1.500,00 mensili.
In corso di causa il ricorrente rinunciava immediatamente alla domanda di risarcimento del danno e nelle conclusioni anche a quella di addebito.
La causa era istruita documentalmente e mediante l'esibizione ex art. 210 c.p.c. richiesta dalla resistente, venendo invece respinte le istanze di prova testimoniale e di c.t.u. formulate da entrambe le parti.
4. Con la sentenza qui appellata, il Tribunale di Pordenone pronunciava la separazione, respingendo in primo luogo la domanda di addebito della resistente.
Osservava che “il rapporto coniugale sin da subito è stato caratterizzato da diversità di vedute su aspetti fondamentali del matrimonio”, in quanto i coniugi non avevano mai scelto una residenza comune e una stabile convivenza;
il rapporto coniugale si era quindi sviluppato “in una mera convivenza durante i periodi di vacanza o di visite periodiche, con la conseguenza che i fatti che i coniugi si addebitano reciprocamente (l'assenza di rapporti affettivi e intimi, la violazione dell'obbligo di fedeltà e di assistenza), quand'anche fossero stati provati per mezzo di testimoni, non si pongono temporalmente quale presupposto causale della crisi, ma rappresentano piuttosto l'epilogo di una crisi coniugale in atto da tempo o, più verosimilmente, di un progetto di vita mai decollato” (pagg. 5-6).
Riteneva, in secondo luogo, sussistenti i presupposti dell'assegno di mantenimento in favore della , risultando la resistente priva di adeguati redditi propri in relazione all'elevato Parte_1
tenore di vita in costanza di matrimonio, e considerata la disparità economica tra i coniugi, disparità peraltro ridottasi dopo la messa in quiescenza del il quale aveva percepito un CP_1 1 Del seguente tenore: “rinuncia alle reciproche domande di addebito e riconoscimento di un assegno di separazione a favore della resistente di € 2.000,00; spese di lite compensate”. pagina 6 di 24 reddito mensile medio, al netto dell'assegno di mantenimento, di Euro 2.900,00 nel 2021 e di
Euro 2.200,00 nel 2022, non godeva di compenso quale amministratore unico della CP_2
la quale però produceva utili consistenti, dei quali – pur se non distribuiti – doveva tenersi conto, in quanto la scelta del ricorrente, quale socio unico, di reinvestirli, anziché distribuirli non poteva andare a detrimento della moglie. Ulteriori elementi valutabili erano costituiti dalla sopravvenuta donazione da parte del alle due figlie del 92% delle quote della predetta società e da CP_1
investimenti di cui lo stesso era titolare per circa Euro 333.000,00.
In comune tra i coniugi erano la proprietà della casa di Portogruaro e la contitolarità del conto corrente bancario, recante un saldo attivo di circa 58.000,00 Euro.
Tenuto conto delle deteriori condizioni economiche della resistente - la quale aveva un reddito medio di circa Euro 2.000,00 mensili, aveva percepito, quale socia con la partecipazione del 10% di En.p.i. S.r.l., utili pari a Euro 10.000,00 annui, era titolare di un deposito titoli di circa
196.000,00 Euro, ed era infine comproprietaria al 50% della casa di Portogruaro – determinava in Euro 800,00 mensili l'assegno di mantenimento.
Condannava infine la resistente alla rifusione delle spese di lite, ritenendola soccombente in quanto “perde sulla domanda di addebito e sull'ammontare dell'assegno di mantenimento” (pag.
8).
5. Ha proposto appello , sulla base di tre motivi. Parte_1
5.1 Con il primo, ha lamentato, con riferimento al rigetto della domanda di addebito, l'illogicità
e contraddittorietà della motivazione, nonché l'omessa ed erronea valutazione delle circostanze di fatto emerse in giudizio.
In particolare, infondatamente era stato ritenuto assente un vero matrimonio fonte di obblighi legali, considerato: che la scelta di sposarsi era stata presa in piena consapevolezza da entrambi, in età ormai matura, proprio con l'intenzione di realizzare un progetto di vita comune;
che vi era stata una assidua e regolare articolazione dei periodi di vita insieme, sia nel corso delle vacanze, sia incontrandosi ogni 15 giorni durante i fine settimane nelle rispettive residenze;
che il differimento della convivenza al periodo post pensione era stato condiviso, e che proprio per disporre di una futura residenza comune erano stati acquistati prima l'immobile in Molise e in seguito quello di Portogruaro;
che vi era stato un suo coinvolgimento negli affari del marito, confermato dalla intestazione delle quote sociali nella En.p.i. S.r.l.; che il rapporto era stato pagina 7 di 24 caratterizzato da gesti di reciproco affetto, premura e partecipazione;
che solo nel giugno 2021 il marito le aveva comunicato di non intendere trasferirsi a Portogruaro;
che la causa della fine del matrimonio era la relazione extraconiugale, scoperta nell'agosto 2021, ma verosimilmente risalente a tempo prima, come appariva confermato dalle risultanze documentali riguardanti i movimenti bancari sul conto corrente comune e le conversazioni chat tra i coniugi.
5.2 Con il secondo motivo ha dedotto l'erronea ricostruzione delle condizioni economiche dei coniugi e del tenore di vita matrimoniale ai fini della quantificazione dell'assegno di mantenimento.
Ha lamentato l'inadeguatezza dell'assegno, alla luce della rilevante disparità dei rispettivi redditi, rilevando che il proprio reddito è limitato a quello da pensione, non potendo considerarsi gli utili derivanti dalla titolarità della quota del 10% di En.p.i. S.r.l., sia in quanto non più distribuiti dal
2022, sia in relazione alla quota minoritaria di cui ella è titolare, che le impedisce qualsiasi potere di indirizzo e gestione della società.
Quanto al ha evidenziato la mancata ottemperanza all'ordine di esibizione delle scritture CP_1
contabili per gli anni 2022 e 2023, dei bilanci, nonché dei conti correnti del 2019 della
[...]
società attraverso la quale l'appellato rendeva, dopo la messa in quiescenza, le proprie CP_2
prestazioni professionali, rilevando che la società aveva prodotto utili, non distribuiti dopo il
2020, per Euro 279.000,00 negli ultimi quattro anni, disponeva - alla data del 31.12.2023 - di un saldo attivo sul c/c di Euro 166.167,67 e aveva significativamente aumentato nel corso degli anni il fatturato. Non poteva inoltre non tenersi conto del fatto che il svolga in favore di CP_1
En.p.i. S.r.l attività di promotore di contratti di verifiche, per le quali gli viene riconosciuta una provvigione del 4% su ogni affare concluso, essendo infine titolare di un conto corrente bancario personale, la cui provvista iniziale era costituita da utili di con un saldo attivo al Controparte_2
31.12.2023 di circa 10.000,00 Euro e avendo di recente riscattato da una delle polizze a lui intestate l'importo di Euro 40.000,00 accendendone il 2.8.2024 un'altra per Euro 100.000,00.
L'appellante ha quindi richiesto, in ulteriore riforma della sentenza impugnata, l'aumento a Euro
2.500,00 mensili dell'assegno di mantenimento.
5.3 Con l'ultimo motivo, la sig. ha censurato la statuizione sulle spese di lite, poste Parte_1
ingiustamente a suo carico, nonostante il parziale accoglimento della domanda di mantenimento,
e la rinuncia, da parte del delle domande di addebito e risarcimento del danno. CP_1
pagina 8 di 24 Ha infine insistito, in via istruttoria, nelle istanze ritrascritte nelle conclusioni.
6. Si è costituito il quale ha insistito, in via principale, per il rigetto dell'appello. CP_1
6.1 Relativamente al primo motivo di appello, ha sostenuto che la convivenza coniugale si era rivelata ben presto oggettivamente impossibile, mai avendo i coniugi deciso di vivere insieme, attesa l'inconciliabilità delle rispettive scelte di vita e professionali. Ulteriormente, ha rilevato di avere contestato le condotte che gli erano state addebitate dall'appellante, precisando che il rapporto con la sig. era di mera, risalente e consolidata amicizia, ben nota anche alla CP_3
moglie, ed era all'ambito di tale rapporto che andavano ricondotti i regali che egli, in occasione di festività e ricorrenze, era solito fare alla così come ad altri amici e parenti. Quanto alla CP_3
breve vacanza a Capri nel 2021, non era dimostrato che egli vi si fosse recato insieme a un'altra persona, e comunque si tratterebbe di una condotta posta in essere quando ormai il rapporto coniugale era entrato in crisi irreversibile, non integrando quindi la causa della fine del rapporto matrimoniale.
6.2 In ordine al secondo motivo, allegava: che la scelta di donare alle figlie nate dal primo matrimonio le quote della era legata all'esigenza di assicurare loro un futuro CP_2
economico, ed era stata condivisa con l'appellante; che egli mai aveva ricevuto provvigioni da
En.p.i. S.r.l., né compensi quale amministratore di e che i suoi redditi erano CP_2
esclusivamente quelli documentati nelle dichiarazioni fiscali;
che erroneamente il giudice di primo grado aveva ritenuto esistente tra le condizioni patrimoniali dei due coniugi uno squilibrio tale da giustificare un assegno di mantenimento in favore della moglie;
che, in particolare, negli ultimi tre anni egli aveva percepito il solo reddito da pensione, pari a circa Euro 2.800,00 mensili di media, significativamente inferiore a quello, di circa 8.500,00 Euro mensili goduto allorché svolgeva attività professionale e che gli aveva consentito di assicurare alla moglie un elevato tenore di vita all'evidenza ora non più conseguibile;
che i riscatti delle polizze a lui intestate per l'importo di circa 40.000,00 Euro erano stati destinati in parte ad alimentare il conto corrente cointestato con la e in parte a pagare debiti verso l'INPS e l'Erario; che, contrariamente Parte_1
a quanto sostenuto dall'appellante, la polizza di Euro 100.000,00 non era “nuova”, ma era stata accesa utilizzando la provvista rinveniente dal disinvestimento di una polizza pregressa, fermo rimanendo il relativo saldo attivo;
che l'appellante, la quale godeva di redditi mensili di Euro
1.930,00 mensili in media, aveva invece taciuto gli utili percepiti, quale socia di En.p.i. S.r.l., nel pagina 9 di 24 2021 per Euro 10.300,00, e nel 2022 per Euro 8.800,00, e avrebbe percepito nel 2025 gli utili, pari a Euro 20.000,00, maturati nell'anno di esercizio 2022 e approvati dall'assemblea; che inoltre la , a differenza sua, aveva sempre accreditato le proprie entrate su un conto Parte_1
corrente personale, e disponeva a Portogruaro di una casa di ben 200 mq. acquistata in comproprietà dai due coniugi con il denaro ottenuto dalla vendita dell'immobile di Montenero di Bisaccia;
che nella ricostruzione delle sostanze dell'appellante doveva infine tenersi conto di un portafoglio titoli del valore di circa 200.000,00 Euro.
Il ha quindi richiesto, proponendo appello incidentale, la revoca – o in subordine – la CP_1
riduzione dell'assegno di mantenimento.
6.3 Infine, l'appellato ha insistito per il rigetto del terzo motivo, rilevando di avere immediatamente rinunciato alla domanda risarcitoria e quindi anche a quella di addebito, e censurando la condotta non leale della in primo grado, consistita nel celare le proprie Parte_1
effettive condizioni economiche, e.
Sono state rassegnate anche conclusioni in via istruttoria, in epigrafe ritrascritte.
7. Alla prima udienza del 14.1.2025, il Collegio ha invitato le parti a considerare la possibilità di definire in via conciliativa la causa con la rinuncia, da parte dell'appellante, alla domanda di addebito, e la regolazione dei rapporti patrimoniali mediante cessione da parte del alla CP_1
della propria quota pari a ½ della casa di Portogruaro, o, alternativamente, Parte_1
riconoscimento di un assegno di mantenimento in favore della di Euro 1.700,00 mensili Parte_1
a far data dalla proposizione dell'appello.
Alla successiva udienza del 11.3.2025 la Corte, dato atto del mancato raggiungimento dell'accordo prospettato2 ed esauritasi la discussione, ha trattenuto la causa in decisione.
8. Il primo motivo di appello.
Con riferimento alla domanda di addebito della separazione proposta dalla sig. , il Parte_1
giudice di primo grado ha ritenuto che tra le parti non si fosse realizzato “un progetto di vita comune rispetto al quale possa dirsi consolidata una comunione di vita e di affetti” (pag. 5 della sentenza).
Elemento sintomatico in tal senso è stato individuato nella mancanza di una residenza comune e di una stabile convivenza, mancanza ricondotta dal alla ritrosia della moglie a lasciare CP_1 2 L'appellante avendo accettato la seconda alternativa proposta dal Collegio, l'appellato la prima pagina 10 di 24 il proprio ambiente di vita in Portogruaro”, e alla a “un accordo comune di rimanere Parte_1
in autonome residenze” (pag. 5), essendo inoltre rimasto inattuato il tentativo di fissare la casa coniugale nell'immobile realizzato a Montenero di Bisaccia, successivamente alienato.
Il Tribunale ha quindi respinto la domanda di addebito, ritenendo che la violazione dell'obbligo di fedeltà da parte del allegata a sostegno della pretesa, quand'anche provata, non CP_1
costituisse causa, ma “epilogo di una crisi coniugale in atto da tempo o, più verosimilmente, di un progetto di vita matrimoniale mai decollato” (pag. 6).
8.1 Non è contestato che i coniugi non abbiano coabitato nel corso del rapporto matrimoniale, mantenendo residenze separate.
Tale circostanza non è peraltro di per sé sola sufficiente a escludere l'esistenza di una comunione di vita e affetti, “potendo la mancata convivenza trovare ragione nelle più diverse situazioni o esigenze e dovendo comunque essere intesa, in difetto di elementi che dimostrino il contrario, come espressione di una scelta della coppia, di per sé non escludente la comunione spirituale e materiale” (Cass. 18.5.2021, n. 13450; v. anche Cass. 22.9.2011, n. 19349).
Nel caso in esame, va evidenziato che nel corso dei circa dodici anni di rapporto matrimoniale i coniugi, come concordemente allegato, trascorsero insieme due fine settimana al mese, nonché tutti i lunghi e numerosi periodi di vacanze che la coppia si concedeva nel corso dell'anno, e che l'appellata ha quantificato, nella comparsa di risposta in primo grado (pag. 3) in circa due mesi d'estate, oltre ai periodi natalizi e pasquali, circostanza da ritenersi provata, in quanto non contestata dal CP_1
Il mantenimento di residenze separate appare coerente con il fatto, non contestato, che per buona parte del rapporto matrimoniale i due coniugi lavorarono in località tra loro diverse e lontane, il
Pomigliano d'Arco e la a Portogruaro, ciò che induce a ricondurre la mancata CP_1 Parte_1
coabitazione a una scelta non solo condivisa, ma provvisoria e destinata nella comune prospettiva a mutare.
Deve a tale ultimo proposito ritenersi provato il fatto che le parti acquistarono, in comproprietà tra loro e ancora prima di sposarsi (v. atto dd. 11.10.2008, doc. 3 prodotto dalla in Parte_1
primo grado), un terreno a Montenero di Bisaccia edificandovi una casa destinata, nella comune pagina 11 di 24 intenzione (e secondo le rispettive allegazioni, sul punto concordi3), a costituire residenza familiare dopo il pensionamento di entrambi.
Ancora, la non stabile coabitazione non impedì ai coniugi di vivere, per un significativo lasso temporale, un'autentica relazione matrimoniale, caratterizzata da reciproco affetto, instaurazione, da parte di ciascuno dei due, di legami con i figli avuti dall'altro da precedente matrimonio, messa in comune dei risparmi e dei redditi con la cointestazione di un conto corrente bancario, partecipazione della alle attività economiche del marito, attuata a seguito Parte_1 dell'intestazione alla prima da parte del del 10% delle quote di En.p.i. S.r.l. (v. doc. 25 CP_1
di parte appellante).
Gli elementi indicati rendono evidente, ad avviso del Collegio, che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di primo grado, la relazione tra i coniugi non possa essere ridotta a una “mera convivenza durante i periodi di vacanza o di visite periodiche” (pag. 5 della sentenza), essendosi protratta per circa 12 anni senza l'emergere di criticità di rilievo se non al momento del manifestarsi della rottura, ed essendosi caratterizzata da un'effettiva comunione di vita e affetti,
e da un progetto di vita che, come è reso palese dalla costruzione della casa in Molise, prevedeva, dopo un primo periodo di mantenimento delle originarie rispettive residenze legato alle attività lavorative di ciascuno, la coabitazione.
Il fatto che tale prospettiva non sia stata attuata non esclude l'esistenza del progetto di vita matrimoniale, che – per le ragioni sopra esposte - vi fu e venne coltivato dai coniugi, ma che in seguito naufragò, con conseguente rottura del rapporto.
8.2 Rilevato quindi che il rigetto della domanda di addebito dell'appellante non possa essere fondato sull'inesistenza di una effettiva comunione spirituale e materiale, si osserva che “la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista 3 “…all'incirca dieci anni fa il ricorrente decise di vendere un immobile di sua proprietà in Pomigliano CP_1 d'Arco e di utilizzare il ricavato della vendita per acquistare un terreno in Molise, nel comune di Montenero di Bisaccia, sul quale poi edificò (a proprie spese!) l'abitazione che avrebbe dovuto fungere da punto di incontro e dimora comune dei coniugi” (pagg.
2-3 del ricorso). : “nell'ottobre 2008 le parti hanno così acquistato Parte_1 in comproprietà un terreno agricolo in Molise, in Comune Montenero di Bisaccia … su cui hanno edificato un immobile, che è stato il luogo della loro convivenza, estiva ma non solo, da destinarsi a casa coniugale dopo il pensionamento di entrambi” (pag. 4 della memoria difensiva). pagina 12 di 24 un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza” (Cass. 20.12.2021, n. 40975).
E' quindi necessario che il coniuge che formula la domanda di addebito provi sia la condotta tenuta dall'altro coniuge in violazione dei doveri di cui all'art. 143 c.c., sia che questa abbia costituito la causa esclusiva del dispiegarsi della crisi del rapporto coniugale.
8.3 Quanto al primo elemento, l'appellante ha allegato la relazione adulterina del marito con altra donna, relazione scoperta allorché, insospettitasi per il mutamento di CP_3 atteggiamento del coniuge, aveva iniziato a “monitorarne gli spostamenti” (pag. 6 della memoria difensiva in primo grado) scoprendone il soggiorno trascorso insieme all'amante a Capri dal 3 all'8.8.2021.
E tale episodio sarebbe stato solo l'ultimo, cronologicamente, nel corso di una relazione che in realtà durava da tempo e che era resa palese da una serie di elementi – quali la ricezione, da parte del marito, di frequenti messaggi telefonici della repentinamente cancellati, la CP_3
conservazione nella memoria del telefono cellulare di fotografie della donna e della di lei famiglia, il ritrovamento nell'autovettura del marito di oggetti personali della CP_3
l'esecuzione di bonifici in favore di quest'ultima – cui l'appellante non aveva dato in origine peso nutrendo una “cieca fiducia” (pag. 7 della memoria difensiva) nel marito.
Le circostanze che la aveva richiesto di provare in primo grado mediante assunzione Parte_1
di testi (istanza reiterata in appello) - riguardanti la vacanza a Capri trascorsa dal marito con la sig. dal 3 all'8 agosto 2021, condividendo, quali “coniugi , una camera CP_3 CP_1
matrimoniale in un albergo, e a spese del (v. capitoli da 80 a 84 della memoria ex art. CP_1
183, co. 6, n. 2 c.p.c.) - non solo non risultano contestate da quest'ultimo4, ma sono state implicitamente ammesse, laddove ne è stata sostenuta l'irrilevanza ai fini dell'addebito, in quanto
“le condotte ivi ricordate non sono state la causa della separazione poiché la rottura del vincolo matrimoniale era avvenuta il mese prima, come ricorda la stessa parte resistente nella propria capitolazione istruttoria e come da ella ricordato nella missiva depositata da questa difesa (doc.
1)” (memoria ex art. 183, co. 6, n. 3 c.p.c., pag. 5). 4 Se non del tutto tardivamente per la prima volta in grado di appello pagina 13 di 24 Va quindi ritenuto provato, ai sensi dell'art. 115, co. 1 c.p.c., che il abbia trascorso nei CP_1
primi giorni del mese di agosto 2021, all'insaputa della moglie, una vacanza insieme alla sig.
condividendo con lei la camera d'albergo e sostenendo tutte le relative spese. CP_3
Tale condotta appare integrare – per le sue modalità di estrinsecazione (utilizzo della medesima stanza da letto, presentazione di sé e della quale coppia coniugata) - violazione CP_3
dell'obbligo di fedeltà (art. 143, co. 2 c.c.), non potendo quindi ricondursi, come sostenuto dall'appellato, a mero rapporto di amicizia o colleganza.
8.4 Ciò posto, la sussistenza della violazione non esime dall'accertarne l'efficacia causale rispetto all'insorgere della crisi coniugale, posto che il comportamento infedele, “se successivo al verificarsi di una situazione di intollerabilità della convivenza, non è, di per sé solo, rilevante
e non può, conseguentemente, giustificare una pronuncia di addebito” (Cass., 12.4.2006, n.
8512).
Le risultanze probatorie, prodotte o provenienti dalla stessa appellante, inducono a ritenere che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi si fosse già disgregata nel momento in cui l'appellato si recò a Capri in compagnia della sig. CP_3
Rileva, in primo luogo, il contenuto dei numerosi messaggi whatsapp scambiati tra le parti, la cui trascrizione è stata allegata dalla sig. quale documento n. 76, e la cui paternità e Parte_1
conseguente utilizzabilità, non contestate dal non sono revocabili in dubbio. CP_1
In particolare, già nel mese di 2021 la relazione coniugale appariva ormai irrimediabilmente in crisi.
Un'accesa discussione originata da motivi economici, ricondotti nei rispettivi atti delle parti al pagamento dell'Imu dovuta in relazione alla casa di Portogruaro abitata dalla sola , Parte_1
induceva dapprima i coniugi a rivolgersi accuse e recriminazioni ( “per 400 euro tutta CP_1 sta storia? … ora basta, aspetto ravvedimento o ognuno va per fatti suoi. Fatti curare”;
: ”andrò per i fatti miei, ci sono già. Le mie tasse me le pago io … questo è il fondo del Parte_1 fondo”; chat del 30.6.2021, pagg. 210 - 211) e quindi nelle settimane successive – e in modo via via più grave – a manifestare in modo inequivocabile la consapevolezza che la relazione era ormai giunta a un punto di non ritorno per ragioni estranee a eventuali relazioni extramatrimoniali del CP_1
pagina 14 di 24 Il in data 10.7.2021, scrisse alla moglie, con riferimento all'insoddisfacente andamento CP_1
della vita coniugale, che “Le cose nella vita possono anche non andare bene purtroppo: per carattere, per abitudini , per fare ciò che ci piace , per paura di affrontare un futuro incerto, per paura di cambiare radicalmente...questo però non modifica il bene che c'è” (pag . 214).
La , qualche giorno dopo (18.7.2021), comunicò al marito che “Quello che mi hai detto Parte_1
ieri5 mi ha ferito ma devo prenderne atto. Devo farmene una ragione…l'abbandono mi perseguita da quando sono nata… sono vuota e senza forze” (pag. 222), con evidente riferimento alla necessità di accettare (“devo farmene una ragione”) la decisione del marito di porre fine all'unione (“l'abbandono”), ulteriormente ribadita dalla successiva frase “La tua scelta è fatta… buona vita e grazie per tutto quello che hai fatto per me e la mia famiglia”. CP_1
L'appellante ribadì tale consapevolezza in un messaggio di poco successivo (“Mi hai detto “la storia è finita” e non voglio elemosinare Che senso ha continuare a farci del male? Se Pt_2
il nostro unico mese dell'anno in cui possiamo stare insieme in modo continuativo hai deciso di riflettere… Se il giorno del mio compleanno hai deciso di farmelo passare da sola… andiamo avanti! bene o male, in sofferenza o serenità sei tu che hai scelto. Io posso solo che accettare e stare in silenzio. Le parole dette e riportate fanno danni… non aiutano. Ho visto i tuoi occhi, quello che dovevi dirmi me l'hai detto. Adesso vorrei solo sparire e non parlare più con nessuno”
(pagg. 222-223).
Il giorno dopo, la , pur ribadendo il proprio amore verso il marito, non poté fare a meno Parte_1
di riconoscere che “Se questa è la tua decisione con dolore ma la rispetto. Se non c'è amore nessun tipo di legame può esistere e resistere a questo massacro” (pag. 224), giungendo addirittura a invitarlo ad “avvia(re) le pratiche del divorzio, comunicheremo attraverso gli avvocati”.
La circostanza che la crisi matrimoniale fosse già pienamente in atto prima che l'appellato si recasse a Capri con la sig. e che entrambi i coniugi fossero persuasi della dolorosa CP_3
necessità di separarsi è confermata dal contenuto della lettera inviata dalla sig. al legale Parte_1
del n data 15.11.2021 (doc. 1 prodotto dal in primo grado), nella quale, pur con CP_1 CP_1
accenni alla vacanza del marito a Capri “in buona compagnia” e riconosciute la generosità, premura e attenzione manifestatale dal marito nel corso del matrimonio, la causa 5 Allorché il disse alla moglie, come da questa rammentato, che “la storia è finita” (pag. 220) CP_1 pagina 15 di 24 dell'intollerabilità della convivenza venne ricondotta dall'appellante, con ampia e accorata ricostruzione, al rifiuto che sarebbe stato opposto dal marito a coabitare con lei, prima a
Montenero di Bisaccia, poi a Portogruaro, così sottraendole la comunione e la vicinanza di cui sentiva la necessità, e provocandole intima sofferenza (“vorrei comunque sottolineare, ancora una volta, la priorità di un valore per me molto importante … il dono più prezioso è sempre stato il suo tempo, questo era ciò che più ho desiderato per 12 anni;
in tutto questo periodo ho sperato, sempre, di poter recuperare la vicinanza con mio marito, almeno dopo il suo pensionamento per fare insieme le tante cose da lui promesse. Ricordo molto bene questo “bisogno di tempo per stare insieme”, soprattutto da quando, 4 anni fa, sono andata in pensione…Ho sempre manifestato a mio marito questo mio malessere, ma non sono mai stata presa sul serio e comunque quando già ero andata in pensione, a seguito delle mie lamentale, lui ha iniziato a perdere la pazienza perché, per la prima volta, mettevo in discussione i suoi numerosi impegni di lavoro”; pagg. 4-5).
Ciò posto, è consolidato in giurisprudenza il principio che difetta il nesso causale tra infedeltà di uno dei coniugi e crisi matrimoniale, quando “risulti la preesistenza di una crisi irrimediabilmente già in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale” (Cass. 19.2.2018, n. 3923, v. anche Cass. 7.12.2007, n. 25618), contesto ricorrente pure nella specie, nel quale la convivenza era addirittura di fatto assente.
8.5 Escluso quindi che la condotta posta in essere dall'appellato nei primi giorni di agosto 2021 possa fondare l'accoglimento della domanda di addebito, va verificato se sussista la prova che l'allegata relazione extraconiugale del on la fosse preesistente e quindi anteriore CP_1 CP_3
al manifestarsi della crisi.
La circostanza è stata tempestivamente contestata dal “Il ricorrente – nel periodo in cui CP_1
è stato sposato con la signora – non ha mai avuto nessuna altra relazione con altre Parte_1
persone, volendo fortissimamente stare con la moglie cercando sempre di assecondarla ed accontentarla in ogni occasione. Mai il signor ha violato il vincolo matrimoniale e mai CP_1
ha avuto modo di comportarsi in modo contrario ai doveri (morali e materiali) nascenti dal matrimonio. Le frequentazioni riferite dalla resistente non sono relazioni extraconiugali ma semplici amicizie ultraventennali – amicizie precedenti al matrimonio – che non hanno mai travalicato appunto la semplice amicizia e non hanno mai fatto venir meno il “sacro” rispetto
pagina 16 di 24 per la moglie…”; memoria integrativa ex art. 163, co. 3 c.p.c., pag. 3), costituendo quindi oggetto dell'onere probatorio incombente sulla . Parte_1
Al riguardo, quest'ultima ha dedotto una serie di elementi, articolati con la prova testimoniale non ammessa in primo grado (v. capitoli da 47 a 65 della memoria ex art. 183, co. 6, n. 2 c.p.c.),
e la cui richiesta di ammissione è stata reiterata nel presente grado.
Si tratta – ad avviso di questa Corte – di una serie di elementi che, quand'anche ritenuti provati, non appaiono caratterizzati dalla gravità e concordanza richieste dall'art. 2729 c.c., intese – rispettivamente – quale probabilità della sussistenza del fatto ignoto desumibile da quello noto,
e convergenza dei plurimi indizi nella dimostrazione della sussistenza del fatto noto (v., in argomento, Cass. 21.3.2022, n. 9054).
In particolare, il fatto che il usasse condividere la pausa pranzo con la oltre a CP_1 CP_3 non essere in sé sintomatico dell'esistenza di una relazione affettiva, ben può trovare adeguata spiegazione nel rapporto di colleganza tra i due, durato oltre trent'anni.
Similmente è da dirsi per l'abitudine del di effettuare, in occasione del Natale o del CP_1
compleanno, regali alla uso che è piuttosto da ricondurre - sia in quanto noto e tollerato CP_3
dalla stessa , sia in quanto esteso ai familiari della (v. capitolo n. 56 della prova Parte_1 CP_3
per testi) – a un rapporto di risalente e consolidata amicizia.
Le ulteriore condotte addebitate all'appellato, costituite dallo scambio di “messaggi telefonici del buongiorno e della buonanotte” (capitolo 50), dalla conservazione di fotografie della (ma CP_3
anche, come riconosciuto dall'appellante, “della famiglie e dei nipoti di lei”; capitolo 53), dall'accompagnamento, in un'occasione, a una visita cardiologica effettuata dalla donna, dall'effettuazione di un prestito (in parte restituito) e dal pagamento di una vacanza effettuata dalla in una località di mare, non risultano, pur all'esito di una loro unitaria valutazione, CP_3
univocamente significative dell'esistenza di una relazione extraconiugale, dovendosi, in ogni caso, richiamare le considerazioni sopra svolte circa l'individuazione della effettiva causa della crisi coniugale nella non attuazione - conseguente alla protratta mancata convivenza lamentata dall'appellante - dell'originario progetto di vita posto a fondamento del matrimonio.
Va pertanto respinto il primo motivo di appello.
9. Il secondo motivo di appello e l'appello incidentale pagina 17 di 24 Entrambe le parti hanno lamentato l'erroneità della decisione riguardante l'assegno di mantenimento, determinato in Euro 800,00 mensili: la ne ha richiesto l'aumento a Euro Parte_1
2.500,00 mensili (o alla diversa somma ritenuta di giustizia), mentre il ne ha invocato CP_1
l'eliminazione.
9.1 Muovendo dall'appello incidentale, il cui esame è preliminare, in quanto il suo accoglimento assorbirebbe ogni questione riguardante l'entità dell'assegno, si osserva che il ha CP_1
sostenuto che il raffronto tra le rispettive condizioni economiche delle parti, che l'appellato riconosce essere state correttamente valutate dal Tribunale di Pordenone6, avrebbe dovuto condurre a respingere la domanda avversaria, non sussistendo più, a seguito del suo pensionamento, alcuno squilibrio tra i coniugi.
9.1.1 Giova innanzitutto rammentare che, secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità, in tema di separazione dei coniugi, il diritto a ricevere un assegno di mantenimento ex art. 156 c.c., fondato sulla persistenza del dovere di assistenza materiale e morale, è correlato al tenore di vita tenuto in costanza di matrimonio e non ha, a differenza dell'assegno di divorzio, componenti compensative (v. Cass. 7.1.2025, n. 234). L'assegno dev'essere dunque idoneo ad assicurare al coniuge istante un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione, sempre che non fruisca di redditi propri tali da fargli mantenere una simile condizione e che sussista una differenza di reddito tra i coniugi (v. Cass. 27.6.2006, n. 14840).
Nel caso in esame, non è controverso, ed è anzi riconosciuto dall'appellato, l'elevato tenore di vita goduto – grazie alle disponibilità economiche del marito - dai coniugi in costanza di matrimonio, desumibile da acquisti immobiliari (il terreno e la successiva costruzione della casa a Montenero di Bisaccia;
l'attico a Portogruaro) e di “costose automobili” (pag. 3 del ricorso di primo grado), e dall'effettuazione di numerose vacanze durante l'anno in note località turistiche e in alberghi di elevato livello.
Correttamente il Tribunale ha escluso che con il proprio reddito da pensione, pari – nell'ultimo triennio - a circa Euro 2.000,00 mensili, e sia pure tenendo conto degli ulteriori elementi economicamente valutabili costituiti dagli utili percepiti quale socia di En.p.i. con la partecipazione del 10% (circa Euro 10.000,00 l'anno) e dal saldo attivo del deposito titoli
(indicato in Euro 196.765,95), la possa mantenere un tale tenore di vita. Parte_1
In secondo luogo, condivisibile è anche la conclusione relativa allo squilibrio economico- patrimoniale tra le parti, considerato che il ercepisce (tenuto conto dell'ultimo triennio) CP_1
una pensione di entità superiore a quella della e pari a Euro 2.800,00 circa mensili), Parte_1
dovendosi inoltre apprezzare, secondo il Tribunale, anche gli utili prodotti da (di cui CP_2
l'appellato è ora socio con la quota residua del 8%, avendo donato alle due figlie la restante quota del 92%), pur se non distribuiti, per decisione del ai soci. CP_1
L'appello incidentale va quindi respinto, dovendosi confermare i presupposti dell'assegno di mantenimento in favore della . Parte_1
9.2 L'appellante ha invece dedotto, con il secondo motivo dell'appello principale, l'inadeguata ricostruzione da parte del giudice di primo grado della situazione economico patrimoniale delle parti.
In particolare, la ha sostenuto che debba escludersi la rilevanza degli utili di En.p.i. Parte_1
S.r.l., società di cui è socia al 10%, essendo gli stessi stati percepiti per i soli anni 2020, 2021, e
2022, ma non anche nel 2023, né relativamente ai successivi e futuri esercizi;
ha censurato il mancato apprezzamento degli utili prodotti da - società costituita dal il CP_2 CP_1
20.3.2019 dopo il pensionamento - e non distribuiti per scelta dell'appellato, ma che restano nella sua esclusiva disponibilità; ha allegato che il svolgerebbe prestazioni professionali per CP_1
conto di nonché – quale promotore di contratti - di En.p.i. S.r.l., della quale era stata CP_2
proposta la sua nomina quale direttore tecnico e commerciale;
ha infine evidenziato, quale elemento sintomatico delle capacità patrimoniali del l'accensione in data 2.8.2024 di CP_1
una polizza assicurativa di Euro 100.000,00 a fini di investimento.
9.3 Le censure dell'appellante non appaiono condivisibili.
9.3.1 Quanto a En.p.i. S.r.l., in primo luogo non può che convenirsi con l'osservazione del giudice di primo grado, secondo cui la mancata percezione di utili per il solo esercizio 2022 non preclude di per sé la futura percezione per gli esercizi successivi.
In secondo luogo, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, l'assemblea dei soci di
En.p.i. neppure ha deliberato l'accantonamento a riserva del risultato dell'esercizio chiuso al
31.12.2022. Più correttamente, l'assemblea del 29.6.2023 (doc. 145 di parte appellante), dopo pagina 19 di 24 avere approvato all'unanimità il bilancio, dapprima decise, con il voto del socio di maggioranza
(54%) Alisei S.r.l., di destinare l'utile di esercizio di Euro 105.143,00 a riserva straordinaria, per poi dichiarare, su proposta del Presidente, “come non tenutesi le delibere di cui sopra”, rinviando la trattazione delle questioni a successive assemblee conclusesi il 13.7.2023 e quindi il 20.2.2024
(doc. 146) senza adozione di delibere di sorta.
Infine, in data 24.6.2024 l'assemblea decise di approvare, all'unanimità dei presenti (tra i quali la , che quindi era a conoscenza della relativa circostanza), il bilancio in esame, nonché Parte_1
la distribuzione dei dividendi tra i soci per l'importo di Euro 200.000,00 destinando a utili da distribuire in futuri esercizi la differenza pari a Euro 110.135,00 (doc. O di parte appellata).
Nella ricostruzione delle condizioni economiche dell'appellante va pertanto tenuto conto degli utili dalla stessa percepiti quale socia di En.p.i..
9.3.2 E' infondata la censura avente a oggetto l'omessa valutazione degli utili prodotti, ma non Contr distribuiti, da , posto che la sentenza impugnata ne ha tenuto conto nella determinazione della situazione patrimoniale del rilevando “che la scelta di non distribuire l'utile è CP_1 propria del titolare e nella sua disponibilità e non può riversarsi ai danni della controparte”
(pag. 7).
9.3.3 L'allegazione dell'appellante secondo cui l'appellato continuerebbe a svolgere attività libero professionale, consistente nella redazione di perizie, attraverso non è stata CP_2
provata, risultando invece confermata dalla documentazione prodotta (v. dichiarazioni dei redditi, doc. in primo grado) la cessazione della percezione di redditi da lavoro CP_4
autonomo nel 2019, per gli anni successivi risultando i soli redditi da pensione.
9.3.4 Neppure risulta dimostrato che il percepisca compensi o provvigioni quale CP_1
promotore di contratti per conto di En.p.i. S.r.l..
L'elemento di cui l'appellante ha lamentato l'omesso apprezzamento è costituito dal contratto tra En.p.i. S.r.l. e il avente a oggetto la prestazione, da parte del secondo, di attività di CP_1
consulenza in favore della prima relativamente alla promozione di contratti, verso il pagamento, dietro emissione di fattura, di una provvigione pari al 4% dell'importo contrattuale (doc. 26
). Parte_1
L'appellato ha contestato l'attualità dell'accordo, risalente a circa dieci anni fa, e ha ribadito di non svolgere più attività professionale, né comunque di percepire compensi di sorta.
pagina 20 di 24 L'accordo venne concluso il 7.7.2014, prima della messa in quiescenza dell'appellato e allorché questi svolgeva ancora attività libero professionale, i cui introiti erano documentati dalle corrispondenti dichiarazioni dei redditi.
Attesa l'espressa contestazione del il quale ha ribadito di non svolgere più attività CP_1
professionale, né comunque di percepire compensi di sorta, e considerata la risalenza del contratto, il documento in esame è idoneo esclusivamente a provare l'avvenuta conclusione dell'accordo, ma non anche l'effettiva e attuale esecuzione, da parte dell'appellato, delle prestazioni dedotte in contratto, circostanza che appare inoltre smentita dalle risultanze delle dichiarazioni dei redditi (che, dopo il pensionamento del nel 2019, non contengono più CP_1
riferimenti a redditi professionali) e che non risulta altrimenti provata.
9.3.5 Quanto alla proposta, da parte dell'assemblea dei soci, di nomina del quale CP_1 direttore dell'area commerciale di En.p.i. (v. verbale dd. 20.12.2022, nel quale si rammenta il ruolo svolto dall'appellato “nella fase di avvio della Società”, costituita il 1.6.20117, così implicitamente confermandosi la non attualità dell'attività professionale del doc. 27 di CP_1 parte appellante), l'appellato, premesso di esserne stato all'oscuro, ha comunque dichiarato esplicitamente la propria non accettazione (v. pag. 6 della memoria ex art. 183, co. 6, n. 2 c.p.c.).
9.3.6 Infine, priva di rilevanza, ai fini della considerazione di una capacità economica superiore rispetto a quella stimata nella sentenza impugnata, è l'accensione da parte del in data CP_1
2.8.2024, di una polizza assicurativa di Euro 100.000,00 denominata “Patrimonio Stabilità
Insurance”.
Al riguardo, deve rilevarsi sia che l'evento è sopravvenuto al deposito della sentenza di primo grado, che giocoforza non ha potuto tenerne conto, sia – soprattutto – che, come risulta documentalmente, si tratta di un investimento effettuato non con nuova liquidità, ma con quella
(pari a Euro 102.958,54) rinveniente dal disinvestimento, in data 15.7.2024, di una preesistente polizza (v. docc. D.b, D.c di parte appellante, e doc. N di parte appellata).
9.4 Disattese le censure dell'appellante, si osserva che, tenuto conto delle rispettive condizioni economico-patrimoniali dei coniugi, correttamente ricostruite dal giudice di primo grado e adeguatamente comprovate dalla esauriente documentazione prodotta dalle parti, tale da escludere la necessità delle ulteriori esibizioni richieste nelle rispettive conclusioni, va 7 V. visura CCIAA, doc. 148 di parte appellante pagina 21 di 24 confermata l'entità dell'importo determinato a titolo di assegno di mantenimento nella sentenza impugnata.
Come già evidenziato sopra, la disparità economica sussiste, ma, rispetto all'epoca in cui il lavorava, si è sensibilmente ridotta, percependo l'appellato il solo reddito da pensione CP_1
pari a circa Euro 2.800,00 mensili netti (modello 730/2024: Euro 52.841,00 lordi annui;
ritenute
Irpef: Euro 15.622,00; ritenute addizionale regionale: Euro 1.443,00; ritenute addizionale comunale: Euro 452,00. Modello 730/2023: Euro 50.903,00 lordi annui;
ritenute Irpef: Euro
14.788,00; ritenute addizionale regionale: Euro 1.378,00; ritenute addizionale comunale: Euro
433,00. Unico 2022: Euro 50.044,00 lordi annui;
ritenute Irpef: Euro 15.186,00; ritenute addizionale regionale: Euro 1.016,00; ritenute addizionale comunale: Euro 424,00).
Egli è inoltre titolare di un conto corrente bancario, recante un saldo attivo, alla data del
30.9.2024, di Euro 24.173,23 (doc. D), nonché di un deposito titoli con un controvalore di Euro
306.512,84 al 20.12.2024 (doc. N).
E' socio, con la partecipazione pari all'8%, di BBR S.r.l., avendo percepito nel 2024 l'importo di Euro 1.776,00 a titolo di distribuzione di utili8 (v. bonifico dd. 25.11.2024, doc. E).
E' infine comproprietario, per ½ p.i., della casa di Portogruaro abitata dalla . Parte_1
Quanto all'appellante, il reddito medio da pensione è, nell'ultimo triennio, di poco inferiore a
Euro 2.000,00 mensili netti (Unico 2024: Euro 32.925,00 lordi annui;
ritenute Irpef: Euro
7.881,00; ritenute addizionale regionale: Euro 405,00; ritenute addizionale comunale: Euro
342,00. Unico 2023: Euro 30.615,00 lordi annui;
ritenute Irpef: Euro 6.999,00; ritenute addizionale regionale: Euro 377,00; ritenute addizionale comunale: Euro 318,00. Modello
730/2022: Euro 29.869,00 lordi annui;
ritenute Irpef: Euro 6.855,00; ritenute addizionale regionale: Euro 367,00; ritenute addizionale comunale: Euro 311,00).
è inoltre titolare di un conto corrente bancario con un saldo attivo, alla data del CP_5
7.1.2025, di Euro 6.518,40 (doc. H;
i precedenti saldi attivi trimestrali erano di Euro 2.192,70 alla data del 30.9.2024, Euro 10.451,21 al 30.6.2024, Euro 16.393,49 al 31.3.2024 ed Euro
9.800,50 al 31.12.2023; docc. N, O, P, Q) e di prodotti finanziari con un controvalore, alla stessa 8 Il rimanente importo a titolo di distribuzione di utili, pari a Euro 20.424,00, è stato accreditato alle due figlie dell'appellato, titolari della restante complessiva quota del 92%, donata loro dal padre pagina 22 di 24 data del 7.1.2025, di circa Euro 200.000,00 (Euro 13.596,85 deposito titoli, Euro 25.506,37 gestione patrimoniale, Euro 35.000,00 deposito titoli, Euro 126.626,96 polizze assicurative).
Ulteriore utilità per l'appellante deriva dalla titolarità della quota del 10% di En.p.i. S.r.l., che le assicura, per l'esercizio 2025 e a seguito della delibera dd. 24.6.2024 di approvazione del bilancio al 31.12.2022, la percezione di utili per Euro 20.000,00, oltre – in futuro – alla quota del 10% degli utili da distribuire in futuri esercizi di Euro 110.135,00.
Gode infine della casa coniugale in comproprietà, costituita da un attico di prestigio a
Portogruaro.
9.5 Considerate le rispettive situazioni economiche delle parti, con particolare riguardo all'ammontare dei redditi da pensione, alle disponibilità liquide e agli investimenti, l'importo dell'assegno stabilito dal Tribunale, di Euro 800,00 mensili, risulta adeguato.
Va quindi respinto anche il secondo motivo di appello.
10. Il terzo motivo di appello
Con il terzo motivo l'appellante ha censurato la statuizione sulle spese di lite, che ha sostenuto essere state poste ingiustamente a suo carico, pur in difetto di integrale soccombenza.
Si osserva che, nel caso – come quello in esame – in cui i motivi di gravame nel merito siano infondati e la sentenza impugnata debba quindi essere confermata, “la decisione sulle spese può essere modificata dal giudice del gravame soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione” (Cass. 13.6.2024, n. 16526), motivo nella specie proposto dalla . Parte_1
Ritiene la Corte che l'esito complessivo della controversia evidenzi una situazione di reciproca soccombenza, che giustifica, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., l'integrale compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, incluso il procedimento di reclamo introdotto dal sub CP_1
208/2022 V.G. avverso l'ordinanza presidenziale ex art. 708, co. III c.p.c. resa il 7.7.2022 nella causa di separazione.
E, invero, la risulta soccombente del tutto in relazione alla domanda di addebito e Parte_1
parzialmente quanto alla domanda di assegno di mantenimento, avendo richiesto la liquidazione del maggior importo di Euro 2.500,00.
pagina 23 di 24 Il ha rinunciato in corso di causa alle domande di addebito e di risarcimento dei danni CP_1
per violazione dei doveri coniugali, ed è del pari parzialmente soccombente in ordine all'assegno di mantenimento, considerato il rigetto dell'appello incidentale volto a disporne la revoca.
10.1 Si dà infine atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellato, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'appello incidentale a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trieste, nella suindicata composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 288/2024 R.G., ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- in parziale accoglimento dell'appello proposto da e in parziale riforma della Parte_1
sentenza appellata, che per il resto conferma, compensa integralmente tra le parti le spese di lite del primo grado;
- rigetta per il resto l'appello di;
Parte_1
- rigetta l'appello incidentale proposto da CP_1
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite del presente grado di giudizio;
- dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellato, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'appello incidentale a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.
Trieste, 29 aprile 2025.
Il Presidente estensore dott. Daniele Venier
pagina 24 di 24 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 6 “Il Tribunale di Pordenone, effettuando un sereno confronto tra le condizioni economiche dei coniugi…avrebbe dunque dovuto apprezzare che non vi è alcuno squilibrio patrimoniale tra le parti in senso sfavorevole alla signora
” (pagg. 26-27 della comparsa di costituzione) Parte_1 pagina 18 di 24