TRIB
Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 09/12/2025, n. 2089 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 2089 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5398/2019
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Filomena Mari ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5398/2019 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MARINO Parte_1 C.F._1 ROSARIO elettivamente domiciliato in VIA XXV APRILE 3 71042 CERIGNOLA presso il difensore avv. MARINO ROSARIO
ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PARADISO ANGELA Controparte_1 P.IVA_1
e dell'avv. NITTI GIULIANA ( PIAZZA DELLA REPUBBLICA - C.F._2 [...]
, elettivamente domiciliato in PIAZZA DELLA REPUBBLICA - Controparte_2
presso il difensore avv. PARADISO ANGELA Controparte_2
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza non definitiva del 4 febbraio 2025 così si statuiva:
“dichiara che il credito restitutorio avanzato dal non era prescritto al momento Controparte_1 della proposizione della domanda.
Dichiara, altresì, che:
1) la ha restituito la somma di euro 384.191,18, Pt_1
2) gli interessi dovranno decorrere dal giorno del pagamento da parte del in favore della CP_1 ; Pt_1
3) i pagamenti effettuati in acconto dovranno essere imputati dapprima agli interessi.
Rimette la causa sul ruolo per il calcolo di quanto dovuto dalla al Pt_1 Controparte_1 facendo applicazione dei principi sopra enunciati.
Spese al definitivo”.
Con ordinanza del 4 febbraio 2025 con cui veniva rimessa la causa sul ruolo, veniva nominato Ctu il Dott. a cui venivano affidati i seguenti quesiti: Persona_1
pagina 1 di 3 “accerti il ctu la somma dovuta da parte opponente al Comune opposto tenendo conto che la Pt_1 ha ricevuto la somma di euro di euro 1.020,859,32 di cui restituiva euro 284,191,18 con bonifico del 4 novembre 2016 ed euro 100.000,00 con bonifico del 22 marzo 2018 e che dunque, la ha Pt_1 restituito la somma di euro 384.191,18.
Calcoli il Cu gli interessi dovuti sulla somma da restituire tenendo conto delle date dei due bonifici citati con decorrenza dalla data del pagamento di euro 1.020,859,32”.
Il Ctu nella relazione determinava in euro 913.132,47 l'importo totale residuo ancora dovuto da
[...]
al Parte_1 Controparte_1
Il Ctu così relazionava:
“Individuazione dell'importo base
E' stato assunto quale importo iniziale di riferimento quanto indicato nella sentenza parziale n. 231/2025 emessa nell'ambito del presente procedimento e pubblicata in data 04.02.2025, pari ad Euro
=1.020.859,32=, corrispondente alla somma riconosciuta e corrisposta dal in Controparte_1 data 27.07.2006 a seguito delle statuizioni contenute nella sentenza di I grado del Tribunale di Foggia (n. 238/2005).
2. Primo versamento restitutorio – detrazione interessi. Sul suddetto importo sono stati calcolati i maturati interessi fino alla data del primo versamento in restituzione effettuato dalla sig.ra , Pt_1 avvenuto in data 04.11.2016. L'importo versato pari ad Euro =284.191,18= è stato decurtato della quota di interessi maturati fino a tale data, pari ad Euro =191.351,86=, determinando un capitale restituito effettivo di Euro =92.839,32=.
Quest'ultimo è stato sottratto all'importo iniziale di cui al punto 1), con determinazione di un residuo pari ad Euro =928.020,00=;
3. Secondo versamento restitutorio – detrazione interessi
Sul residuo di cui al punto precedente sono stati calcolati gli interessi sino alla data del secondo versamento in restituzione eseguito dalla Sig.ra in data 22.03.2018, per un ammontare pari ad Pt_1 Euro =100.000,00=. Anche in tal caso, l'importo versato pari ad Euro =100.000,00= è stato decurtato della quota interessi, pari ad Euro =1.834,91=, individuando un capitale restituito effettivo di Euro
=98.165,09=, che è stato sottratto al residuo di cui al punto 2), ottenendosi un nuovo saldo residuo pari ad Euro =829.854,91=.
4. Calcolo interessi fino alla data della sentenza parziale
Sull'importo residuo così determinato sono stati calcolati gli interessi sino alla data della sentenza parziale (4.02.2025), per un importo pari ad Euro =83.277,56=.
Tali interessi sono stati sommati al capitale residuo di cui al punto 3), determinando l'ammontare complessivo ancora dovuto dalla Sig.ra in Euro =913.132,47”. Parte_1
La consulenza è logica e, pertanto, pienamente condivisibile.
Sulla base delle risultanze della Ctu, deve ancora 913,132,47. Parte_1
Il decreto ingiuntivo opposto va, dunque, revocato e, per l'effetto, l'opponente va condannata al pagamento della somma di euro 913,132,47, oltre interessi dalla presente pronuncia al soddisfo.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, facendo applicazione dei parametri minimi del D.M. in vigore seguono la soccombenza.
Le spese di Ctu, stante l'esito del giudizio sono poste a carico di parte opponente.
pagina 2 di 3
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: revoca il decreto ingiuntivo opposto e, per l'effetto, condanna al pagamento della Parte_1 somma di euro 913,132,47
Condanna altresì la parte opponente a rimborsare alla parte opposta le spese di lite, che si liquidano in € 14.598,00 oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
Le spese di Ctu sono poste a carico di parte opponente così come liquidate con decreto del 23 giugno 2025.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
Così deciso in Foggia il 9 dicembre 2025.
Il Giudice dott.ssa Filomena Mari
pagina 3 di 3
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Filomena Mari ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5398/2019 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MARINO Parte_1 C.F._1 ROSARIO elettivamente domiciliato in VIA XXV APRILE 3 71042 CERIGNOLA presso il difensore avv. MARINO ROSARIO
ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PARADISO ANGELA Controparte_1 P.IVA_1
e dell'avv. NITTI GIULIANA ( PIAZZA DELLA REPUBBLICA - C.F._2 [...]
, elettivamente domiciliato in PIAZZA DELLA REPUBBLICA - Controparte_2
presso il difensore avv. PARADISO ANGELA Controparte_2
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza non definitiva del 4 febbraio 2025 così si statuiva:
“dichiara che il credito restitutorio avanzato dal non era prescritto al momento Controparte_1 della proposizione della domanda.
Dichiara, altresì, che:
1) la ha restituito la somma di euro 384.191,18, Pt_1
2) gli interessi dovranno decorrere dal giorno del pagamento da parte del in favore della CP_1 ; Pt_1
3) i pagamenti effettuati in acconto dovranno essere imputati dapprima agli interessi.
Rimette la causa sul ruolo per il calcolo di quanto dovuto dalla al Pt_1 Controparte_1 facendo applicazione dei principi sopra enunciati.
Spese al definitivo”.
Con ordinanza del 4 febbraio 2025 con cui veniva rimessa la causa sul ruolo, veniva nominato Ctu il Dott. a cui venivano affidati i seguenti quesiti: Persona_1
pagina 1 di 3 “accerti il ctu la somma dovuta da parte opponente al Comune opposto tenendo conto che la Pt_1 ha ricevuto la somma di euro di euro 1.020,859,32 di cui restituiva euro 284,191,18 con bonifico del 4 novembre 2016 ed euro 100.000,00 con bonifico del 22 marzo 2018 e che dunque, la ha Pt_1 restituito la somma di euro 384.191,18.
Calcoli il Cu gli interessi dovuti sulla somma da restituire tenendo conto delle date dei due bonifici citati con decorrenza dalla data del pagamento di euro 1.020,859,32”.
Il Ctu nella relazione determinava in euro 913.132,47 l'importo totale residuo ancora dovuto da
[...]
al Parte_1 Controparte_1
Il Ctu così relazionava:
“Individuazione dell'importo base
E' stato assunto quale importo iniziale di riferimento quanto indicato nella sentenza parziale n. 231/2025 emessa nell'ambito del presente procedimento e pubblicata in data 04.02.2025, pari ad Euro
=1.020.859,32=, corrispondente alla somma riconosciuta e corrisposta dal in Controparte_1 data 27.07.2006 a seguito delle statuizioni contenute nella sentenza di I grado del Tribunale di Foggia (n. 238/2005).
2. Primo versamento restitutorio – detrazione interessi. Sul suddetto importo sono stati calcolati i maturati interessi fino alla data del primo versamento in restituzione effettuato dalla sig.ra , Pt_1 avvenuto in data 04.11.2016. L'importo versato pari ad Euro =284.191,18= è stato decurtato della quota di interessi maturati fino a tale data, pari ad Euro =191.351,86=, determinando un capitale restituito effettivo di Euro =92.839,32=.
Quest'ultimo è stato sottratto all'importo iniziale di cui al punto 1), con determinazione di un residuo pari ad Euro =928.020,00=;
3. Secondo versamento restitutorio – detrazione interessi
Sul residuo di cui al punto precedente sono stati calcolati gli interessi sino alla data del secondo versamento in restituzione eseguito dalla Sig.ra in data 22.03.2018, per un ammontare pari ad Pt_1 Euro =100.000,00=. Anche in tal caso, l'importo versato pari ad Euro =100.000,00= è stato decurtato della quota interessi, pari ad Euro =1.834,91=, individuando un capitale restituito effettivo di Euro
=98.165,09=, che è stato sottratto al residuo di cui al punto 2), ottenendosi un nuovo saldo residuo pari ad Euro =829.854,91=.
4. Calcolo interessi fino alla data della sentenza parziale
Sull'importo residuo così determinato sono stati calcolati gli interessi sino alla data della sentenza parziale (4.02.2025), per un importo pari ad Euro =83.277,56=.
Tali interessi sono stati sommati al capitale residuo di cui al punto 3), determinando l'ammontare complessivo ancora dovuto dalla Sig.ra in Euro =913.132,47”. Parte_1
La consulenza è logica e, pertanto, pienamente condivisibile.
Sulla base delle risultanze della Ctu, deve ancora 913,132,47. Parte_1
Il decreto ingiuntivo opposto va, dunque, revocato e, per l'effetto, l'opponente va condannata al pagamento della somma di euro 913,132,47, oltre interessi dalla presente pronuncia al soddisfo.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, facendo applicazione dei parametri minimi del D.M. in vigore seguono la soccombenza.
Le spese di Ctu, stante l'esito del giudizio sono poste a carico di parte opponente.
pagina 2 di 3
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: revoca il decreto ingiuntivo opposto e, per l'effetto, condanna al pagamento della Parte_1 somma di euro 913,132,47
Condanna altresì la parte opponente a rimborsare alla parte opposta le spese di lite, che si liquidano in € 14.598,00 oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
Le spese di Ctu sono poste a carico di parte opponente così come liquidate con decreto del 23 giugno 2025.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
Così deciso in Foggia il 9 dicembre 2025.
Il Giudice dott.ssa Filomena Mari
pagina 3 di 3