Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 24/02/2025, n. 419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 419 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della Dott. Flora
Scelza, lette le note di trattazione in forma scritta depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., a seguito della riserva assunta in data 23-1-2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. r. g. 3753/2023, alla quale è riunita la causa n. 3836/2023
TRA
(23-10-1980), rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandro Parte_1
Petrillo, e con lo stesso elettivamente domiciliato come in atti.
Ricorrente
E
in p.l.r.p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Giuliana Cavalcanti e con la stessa CP_1
elettivamente domiciliata come in atti.
Resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 4-7-2023 presso il Tribunale di Nola, in funzione di
Giudice del Lavoro, , premesso: di aver lavorato per la EU ED Parte_1
RL dal 20-6-2017 al 3-1-2018; che la società successivamente falliva ed egli chiedeva di essere ammesso al passivo per i crediti relativi alle ultime tre mensilità; che il Tribunale di Torre Annunziata in data 19-1-2021 ammetteva al passivo del fallimento detto credito, per le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2017, per la somma di euro 5.976,80; che con domanda del 8-7-2021 chiedeva al Fondo di garanzia il pagamento di tale CP_1
somma; che in data 28-2-2023 l' rigettava la domanda, sostenendo che le CP_1
retribuzioni richieste non rientrassero nel periodo coperto dalla garanzia del Fondo.
Tanto premesso, chiedeva al Giudice adito di condannare l al pagamento in suo CP_1
favore della somma di euro 5976,80 a titolo di ultime tre mensilità, oltre accessori.
Si costituiva l' e con memoria del 26-2-2024 eccepiva preliminarmente la decadenza CP_1
ai sensi dell'art. 47, comma 3, del D.P.R. n. 639/70, come modificato dall'art. 4 del D.L.
n. 384/92 convertito nella legge n. 438/92, e comunque ribadiva che la domanda non può essere accolta nel merito, non rientrando le mensilità richieste nel periodo coperto dalla garanzia del Fondo. Ed infatti il ricorrente nel chiedere il pagamento dei crediti diversi
Concludeva chiedendo il rigetto dell'avversa domanda.
Con successivo ricorso del 7-7-2023, agiva per ottenere il pagamento Parte_1
della somma di euro 971,68 a titolo di TFR, oltre accessori, sempre in relazione al rapporto di lavoro intercorso con la EU ED RL (somma ammessa al passivo del fallimento), deducendo che in data 28-2-2023 l' rigettava la domanda proposta in CP_1 data 8-7-2021 “in attesa di comunicazione nuovo IBAN”.
Si costituiva l' eccependo anche in questo caso, in via preliminare, la decadenza ex CP_1 art. 47, comma 3, del D.P.R. n. 639/70, come modificato dall'art. 4 del D.L. n. 384/92 convertito nella legge n. 438/92. Deduceva inoltre che l'Ufficio amministrativo competente ha provveduto in data 25 ottobre 2023, al pagamento in favore del ricorrente della somma di euro 1004, 23 al netto delle ritenute fiscali. Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso.
All'udienza del 14-3-2024 il Giudice disponeva la riunione dei giudizi.
All'udienza del 23-1-2025, tenuta in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il
Giudice, lette le note di trattazione depositate dalle parti, si riservava la decisione della causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il Giudicante che la documentazione versata in atti dalle parti dimostra che il ricorrente ha ottenuto dall' il pagamento del TFR, richiesto con il ricorso n. CP_1
3836/2023 depositato in data 7-7-2023.
Essendo quindi venuto meno l'interesse delle parti ad avere una pronuncia di merito, non resta che dichiarare cessata la materia del contendere, relativamente a tale domanda giudiziale.
Per quel che riguarda il ricorso n. 3753/2023 depositato in data 4-7-2023, diretto ad ottenere la condanna del Fondo di Garanzia al pagamento delle mensilità retributive CP_1
di ottobre, novembre e dicembre 2017, per la somma di euro 5.976,80, l'eccezione di decadenza sollevata dall' ai sensi dell'art. 47 comma 3, del D.P.R. n. 639/70, come CP_1 modificato dall'art. 4 del D.L. n. 384/92 convertito nella legge n. 438/92, è fondata e meritevole di accoglimento. L'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell'Istituto o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione. Termini la cui massima estensione è, per le prestazioni in discorso, di 240 giorni (60 giorni per l'adozione del provvedimento esplicito o implicito;
90 giorni per la proposizione del ricorso amministrativo;
90 giorni, decorrenti dalla proposizione di quest'ultimo, per la decisione da parte dell'organo adito).
La sentenza Cass. S. U. n. 12718/2009 ha precisato che “la presentazione di un ricorso tardivo - pur restando rilevante ai fini della procedibilità dell'azione giudiziaria - non consente lo spostamento in avanti del "dies a quo" per l'inizio del computo del termine decadenziale”.
Si tratta di “una decadenza sostanziale "di ordine pubblico" in quanto annoverabile tra quelle dettate a protezione dell'interesse alla definitività e certezza delle determinazioni concernenti l'erogazione di spese gravanti su conti pubblici e, pertanto, essa è rilevabile in ogni stato e grado del giudizio con il solo limite del giudicato, dovendosi escludere la possibilità per l'ente previdenziale di rinunziare alla decadenza stessa ovvero di impedirne l'efficacia riconoscendo il diritto ad essa soggetto”; così Cass. Sez.
6 - L,
Ordinanza n. 28639 del 09/11/2018.
Si veda inoltre Cass. Sez. L - , Ordinanza n. 21039 del 23/08/2018: “In tema di decadenza dall'azione giudiziaria per il conseguimento di prestazioni previdenziali ai sensi dell'art.
47 del d.P.R. n. 639 del 1970, la riproposizione, successivamente alla maturazione della decadenza, di una nuova domanda diretta ad ottenere il medesimo beneficio previdenziale non fa venir meno gli effetti decadenziali già prodotti posto che l'istituto, di natura sostanziale e di ordine pubblico, tutela la certezza dei capitoli di spesa gravanti sul bilancio dello Stato, che verrebbe altrimenti vanificata. (Nella specie, la S.C. ha cassato senza rinvio la sentenza di merito che, in materia di rivalutazione contributiva per esposizione all'amianto, aveva rigettato l'eccezione di decadenza sul rilievo che era stata presentata una nuova istanza amministrativa)”. In senso conforme Cass. Sez. L. ord. n. 17792 del 26/08/2020.
Nel caso di specie la domanda amministrativa è stata presentata in data 8-7-2021 mentre il ricorso giudiziario è stato proposto in data 4-7-2023; pertanto in relazione alla data di presentazione dell'istanza amministrativa, l'azione giudiziaria è stata presentata tardivamente. Il ricorso, pertanto, non può trovare accoglimento.
In considerazione della parziale reciproca soccombenza, si dispone la compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, così provvede:
a) dichiara cessata la materia del contendere relativamente alla domanda oggetto del fascicolo n. 3836/2023;
b) rigetta il ricorso di cui al fascicolo n. 3753/2023;
c) compensa tra le parti le spese processuali.
Nola, 23-1-2025
IL G.L.
Dott. Flora Scelza