CASS
Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 04/12/2025, n. 31707 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31707 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
Civile Sent. Sez. 5 Num. 31707 Anno 2025 Presidente: PERRINO ANGELINA MARIA Relatore: D'ALESSANDRO LUIGI Data pubblicazione: 04/12/2025 Pertanto, pur potendosi convenire con la ricorrente che a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 46 del 1999 non sia più necessaria, nell’ambito delle azioni di recupero dei diritti doganali, l’emissione dell’ingiunzione di pagamento di cui all’art. 82 d.P.R. n. 43/1973, l’«av- viso di pagamento» per cui è controversia assolve pienamente la fun- zione sua propria di atto di accertamento ed è pienamente rispettoso dei vincoli contenutistici sanciti dal ridetto comma 5-bis, contenendo esso tutti gli elementi necessari al contribuente per conoscere l’am- montare del tributo, comprendere le ragioni della pretesa erariale e quindi consentirgli di esperire gli opportuni strumenti di tutela messi a sua disposizione dall’ordinamento. L’atto in esame è del resto inquadrabile nel novero delle decisioni do- ganali che, in prospettiva unionale, ricomprendono qualsiasi determi- nazione che intervenga su un caso particolare in funzione “impositiva” o “provvedimentale”. Tale interpretazione è in armonia col sistema del 7 Codice doganale comunitario (Reg. CEE n. 2913 del 1992) il cui art. 4, n. 5 contiene per l’appunto la nozione generale di “decisione”, definita come «qualsiasi atto amministrativo relativo alla normativa doganale, che deliberi su un caso particolare avente effetti giuridici per una o più persone determinate o determinabili» (in termini, Cass. n. 19193/2006). Ciò che dunque rileva ai fini dell’identificazione del prov- vedimento impositivo non è il nomen iuris utilizzato, purché l’atto, nel suo contenuto sostanziale, sia idoneo a portare a conoscenza la pretesa dell’amministrazione e a rendere possibile l’esercizio del diritto di difesa (Cass. n. 13889/2008 nonché Cass. n. 5215/2013 che, sebbene riferite all’istituto dell’invito al pagamento di cui all’art. 93 del Regolamento doganale di cui al R.D. n. 65 del 1896, enunciano un principio di portata generale, senz’altro valevole nel caso di specie in cui viene appunto messo in dubbio che la forma con cui l’Amministrazione finanziaria ha esercitato la propria pretesa impositiva sia idonea a fondare un valido atto impositivo). È peraltro irrilevante che l’atto impugnato possieda una struttura sche- matica e rechi alcune diciture che sembrerebbero ricondurlo alla vec- chia ingiunzione fiscale, non essendo sufficiente la mera presenza di tali elementi a dar luogo alla nullità dell’atto, invero non contemplata da alcuna disposizione di legge, e dovendo piuttosto affermarsi che per l’espletamento della fase impositiva in materia doganale è sufficiente un qualsiasi specifico atto di accertamento del tributo, atto che può rivestire una qualsiasi forma purché idonea allo scopo. A chiosa di quanto suesposto e a conferma dell’infondatezza del motivo in esame, non può non rilevarsi come la stessa ricorrente, pur soste- nendo che l’impugnato avviso di pagamento sarebbe nullo (o, ancor più radicalmente, inesistente e inidoneo a far valere la pretesa della Dogana) perché non conforme al modello legale di atto impositivo che, 8 a seguito dell’entrata in vigore del citato d.lgs. n. 46 del 1999, l’ammi- nistrazione finanziaria dovrebbe adottare per esercitare le pretese at- tinenti alle tasse portuali di sbarco e imbarco merci, non indica quali sarebbero le norme di legge che delineano, sotto il profilo formale e contenutistico, il modello legale cui l’Ufficio dovrebbe attenersi nell’emissione degli atti impositivi in materia. La ricorrente si limita, infatti, ad affermare che, a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 46 del 1999, il recupero dei diritti doganali dovrebbe avvenire mediante notifica al debitore di apposito «avviso di accertamento» suppletivo o di rettifica, secondo quanto previsto da una circolare del Ministero delle finanze (la circolare del Dipartimento delle dogane 19 aprile 2000, n. 79/D/2076). Ma, a prescindere da ogni considerazione sulla valenza di tale amministrativo e sulla sua idoneità a costituire la base giuridica giustificativa di un atto impositivo, la circolare testé citata, lungi dal prescrivere una forma e un contenuto vincolati dell’avviso, chiarisce, come del resto già sopra illustrato, che l’atto di accertamento può ri- vestire una qualsiasi forma idonea allo scopo ed è sufficiente che con- tenga tutti gli elementi necessari al contribuente per conoscere l’am- montare del tributo e comprendere le ragioni della pretesa erariale: elementi, questi, che la ricorrente non nega siano presenti nell’avviso di pagamento per cui è controversia. 3. Con il secondo mezzo la ricorrente deduce, riconducendola al para- digma di cui all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., l’illegittima applicazione retroattiva delle Legge n. 296 del 2006. Secondo la SARAS – Raffinerie Sarde S.p.A. la sentenza impugnata avrebbe erroneamente qualificato come norma di interpretazione autentica, conseguentemente riconnet- tendovi portata retroattiva, la disposizione di cui al comma 986 dell’art. 1 della Legge n. 296 del 2006, che chiarisce come il tributo per cui si controverte si applichi alle operazioni di imbarco e sbarco merci ese- guite non solo in un porto inteso in senso stretto, ma anche in un’area 9 portuale ovvero in un approdo o scalo compreso nell’area soggetta all’Autorità marittima. La disposizione in esame avrebbe invece carat- tere innovativo e troverebbe applicazione soltanto a partire dal 1° gen- naio 2007, data della sua entrata in vigore: circostanza, questa, di par- ticolare rilievo ai fini del giudizio ove si consideri che la maggior parte delle importazioni oggetto dell’avviso di pagamento impugnato erano avvenute prima della menzionata data. 4. Il motivo è infondato. 4.1. Esso si scontra con un chiaro indirizzo ermeneutico già espresso da questa Corte, e a cui va data continuità. La tassa in oggetto è stata istituita con la legge 9 febbraio 1963, n. 82 ed originariamente trovava applicazione alle operazioni di sbarco, im- barco e transito di merci che interessavano solo alcuni porti, nomina- tivamente individuati. Con l’art. 28, comma 6, della Legge n. 84 del 1994, di riordino della legislazione in materia portuale, la tassa è stata estesa a tutti i porti, a decorrere dal 10 luglio 1994, e il suo gettito devoluto all'Autorità di sistema portuale, ovvero, per i porti dove l’Au- torità non è istituita, al bilancio dello Stato. Al fine di assicurare l’autonomia finanziaria alle autorità portuali nazio- nali e promuovere l’autofinanziamento delle attività e la razionalizza- zione della spesa, la legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria per il 2007) ha previsto, all’art. 1, comma 982, che «sono attribuiti a cia- scuna autorità portuale, a decorrere dall’anno 2007, per la circoscri- zione territoriale di competenza: a) il gettito della diversa tassa erariale di cui all'art. 2, primo comma, d.l. 28 febbraio 1974, n. 47, conv., con modif., dalla I. 16 aprile 1974, n. 117 [sulle merci sbarcate e imbarcate in tutti i porti, rade e spiagge dello Stato]; b) il gettito della tassa di ancoraggio di cui al capo I, titolo I, I. 9 febbraio 1963, n. 82». Ha, inoltre, mantenuto ferma, al successivo comma 985, l’attribuzione a ciascuna autorità portuale del gettito della tassa portuale sulle merci 10 sbarcate e imbarcate prevista dalla menzionata Legge n. 82 del 1963. Il medesimo provvedimento legislativo ha, inoltre, stabilito, all’art. 1, comma 986, che «Le disposizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 982, nonché quelle di cui al comma 985 si interpretano nel senso che le navi che compiono operazioni commerciali e le merci imbarcate e sbarcate nell'ambito di porti, rade o spiagge dello Stato, in zone o presso strutture di ormeggio, quali banchine, moli, pontili, piattaforme, boe, torri e punti di attracco, in qualsiasi modo realizzati, sono soggette alla tassa di ancoraggio e alle tasse sulle merci». Tale ultima previsione di legge si riferisce, dunque, non solo alla tassa erariale e alla tassa di ancoraggio (lettere a e b del comma 982), ma anche alla tassa portuale atteso l’esplicito rinvio al comma 985 e, al fine dell’applicazione di tali tributi, attribuisce rilevanza a qualunque operazione di imbarco e sbarco di merci che sia stata posta in essere in «porti, rade o spiagge dello Stato, in zone o presso strutture di ormeggio, quali banchine, moli, pontili, piattaforme, boe, torri e punti di attracco, in qualsiasi modo realizzati». Come già evidenziato da questa Corte (Cass. n. 20018/2017), l’indica- zione, che ha una evidente connotazione esemplificativa (come si ri- cava dalla locuzione «in qualsiasi modo realizzati»), mira ad includere qualunque tipo di approdo, non importa se l’infrastruttura sia pubblica o privata, né se essa sia posta sulla costa (moli, pontili) o in mezzo al mare (boe, piattaforme): l’esistenza di un approdo, comunque sorto, integra il presupposto per l’applicazione del tributo. Una siffatta tesi interpretativa si era affermata già in epoca precedente all’entrata in vigore della norma in esame, avendo questa Corte soste- nuto che la tassa portuale si applica nello scalo che, indipendentemente dalla titolarità del diritto di proprietà e dall’utilizzazione dei servizi por- tuali resi dalle società in cui si sono trasformate le compagnie e i gruppi portuali, è collocato all’interno della circoscrizione di un’area portuale 11 che è determinata con il D.M. previsto dagli artt. 4, quarto comma, e 6, settimo comma, della legge n. 84 del 1994, e che segna i confini spaziali in cui sono esercitati i poteri autoritativi della relativa autorità portuale (così, Cass. n. 3528 del 2012; Cass. n. 7651 del 2006). Ne deriva che, già dall’esame degli orientamenti pregressi, la tassa por- tuale non era limitata alle operazioni di sbarco e imbarco presso i porti ma si estendeva pacificamente a quelli posti in essere presso tutti gli scali od ormeggi comunque esistenti presso l’area portuale. La riferita tesi ermeneutica trova, dunque, riscontro nell’art. 1, comma 986, legge n. 296 del 2006, e nel regolamento di cui al d.P.R. 28 maggio 2009, n. 107, in cui si ribadisce la soggezione delle navi a tutte le tasse connesse alle operazioni che si svolgono in quelle aree portuali, sebbene non siano «porti» in senso stretto. Emerge, quindi, che nella prospettiva della legge il tributo non è fun- zionalmente o necessariamente collegato all’avvenuta istituzione dell’autorità portuale ed è dovuto per le operazioni di sbarco ed im- barco non solo se svolte nei porti in senso stretto o nell’area portuale, ma anche con riguardo agli approdi o scali non (ancora) inclusi in una specifica circoscrizione, purché compresi, nei limiti del mare territo- riale, nell’area soggetta all’Autorità marittima (così, Cass. n. 20018 del 2017). Da ciò deriva che la definizione dell’ambito geografico a presup- posto dell’applicazione della tassa portuale, così come precisato dall’art. 1, comma 986, Legge n. 296 del 2006, costituiva già una pos- sibile soluzione interpretativa della disciplina originariamente intro- dotta con la legge n. 84 del 1994. Deve, dunque, concludersi nel senso che la tassa portuale per le ope- razioni di sbarco e imbarco delle navi, di cui all’art. 28, comma 6, della legge n. 84 del 1994, si applica a qualsiasi scalo, approdo o struttura di ormeggio comunque realizzata, ivi compresi i terminali marittimi at- 12 traverso cui avviene la movimentazione dei prodotti petroliferi, a con- dizione che rientri in una area portuale istituita con il d.m. previsto dagli art. 4, comma 4, e 6, comma 7, della legge medesima, ovvero, in assenza di tale istituzione, sia incluso nell’ambito territoriale di com- petenza dell’Autorità marittima (Cass. n. 24252 del 2009; in termini anche Cass. n. 8273 del 2018). 4.2. Gli argomenti ermeneutici sopra illustrati non risultano in alcun modo scalfiti dai rilievi critici formulati dalla ricorrente la quale, per tentare di dimostrare il carattere innovativo della disposizione di cui al citato comma 986, fa leva su un dato letterale, ovverosia sul fatto che il detto comma assume come oggetto di interpretazione non già la di- sciplina della tassa portuale di cui alla Legge n. 84 del 1994, bensì le disposizioni di cui ai precedenti commi 982 e 985, la cui entrata in vigore è senz’altro fissata per il 1° gennaio 2007. Secondo la tesi della ricorrente, quindi, il comma 986 avrebbe il significato di stabilire che nel gettito della tassa erariale e della tassa portuale da destinare a ciascuna autorità portuale, a decorrere dall’anno 2007, per la circoscri- zione territoriale di competenza, va ricompreso quello generato assu- mendo come presupposto del tributo le operazioni rilevanti compiute nell’area portuale intesa in senso esteso. Lo spettro di operatività del comma 986 sarebbe dunque circoscritto al periodo successivo al 1° gennaio 2007 e tale conclusione ermeneutica eviterebbe il paradosso di una legge di interpretazione autentica che, invece di interpretare una disciplina normativa precedente, interpreti sé stessa, ossia alcune delle disposizioni in essa contenute. 4.3. L’argomento letterale impiegato dalla ricorrente risulta però scon- fessato proprio da un dato testuale. Il comma 986 dell’art. 1 della Legge n. 296 del 2006 richiama in primo luogo, come oggetto di interpretazione, non già la disposizione di cui al comma 982 nella sua interezza, ma soltanto le disposizioni cui alle 13 lettere a) e b) del medesimo comma 982. L’interpretazione offerta dal comma 986 riguarda, dunque, le sole tasse erariali e di ancoraggio (rectius, le rispettive discipline normative richiamate nelle citate lettere a) e b), cioè l’articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47, convertito dalla legge 16 aprile 1974, n. 117, quanto alla tassa erariale, e il complesso di norme racchiuso nel capo I del titolo I della legge 9 febbraio 1963, n. 82, quanto alla tassa di ancoraggio) ed è dunque legata a normative preesistenti, non certo alla nuova norma che devolve alle autorità portuali, a decorrere dall’anno 2007, il gettito di tali tributi. Analogamente deve dirsi con riguardo all’interpretazione del comma 985 – anch’esso, come visto, richiamato dal comma 986 – il quale, lungi dall’avere natura innovativa, si limita a confermare l’attribuzione a ciascuna autorità portuale del gettito della tassa sulle merci sbarcate e imbarcate di cui al capo III del titolo II della legge 9 febbraio 1963, n. 82. Anche in questo caso, quindi, oggetto di interpretazione non è una nuova disposizione, bensì la già vigente disciplina in materia di tassa portuale. 4.4. Alla luce di quanto precede è privo di qualsiasi rilievo il richiamo compiuto in pubblica udienza dalla difesa della ricorrente all’ordinanza della Corte costituzionale n. 84 del 2010 (con cui è stata dichiarata la manifesta inammissibilità della questione di legittimità dell'art. 1, comma 986, I. n. 296 del 2006), che, anzi, offre argomenti di segno contrario, ponendo in evidenza, quale possibile indizio della natura in- terpretativa della norma in esame, la «ulteriore previsione generaliz- zante, di cui all’art. 28, comma 6, della legge n. 84 del 1994, che adotta quale presupposto dell’imposizione l’appartenenza ad un ambito por- tuale». La considerazione testé svolta consente quindi di escludere qualsiasi dubbio di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 986, della Legge 14 n. 296 del 2006, ponendosi l’intervento interpretativo del legislatore pienamente in linea con le coordinate da tempo tracciate in materia dalla giurisprudenza costituzionale, che ha avuto più occasioni di chiare che l’adozione di norme di interpretazione autentica è senz’altro con- sentita e non contrasta con il principio di ragionevolezza di cui all’art. 3 Cost. quando la scelta imposta dalla legge rientri tra le possibili va- rianti di senso del testo originario, così rendendo vincolante un signifi- cato ascrivibile ad una norma anteriore (Corte cost. n. 167/2018, Corte cost. n. 271/2011; Corte cost. 4/2024). 5. L’infondatezza del secondo motivo di ricorso conduce al travolgi- mento del quinto, con il quale la ricorrente lamenta la violazione della Legge n. 84 del 1994 per avere la sentenza impugnata omesso di con- siderare che la tassa portuale, fino all’entrata in vigore della Legge n. 296 del 2006, e quindi per la maggior parte dei periodi di imposta og- getto di contestazione, risultava dovuta esclusivamente per le opera- zioni di imbarco e sbarco effettuate in un porto inteso in senso stretto ai sensi della legge n. 84 del 1994, ambito territoriale nel quale non è compreso il pontile di RO facente parte del complesso industriale della SARAS S.p.A. 5.1. La censura si sviluppa infatti sulla base di un presupposto – l’ap- plicabilità del tributo alle sole movimentazioni di merci compiute in un porto in senso stretto e la natura non retroattiva del disposto di cui al comma 986 dell’art. 1 della Legge n. 296 del 2006 – la cui erroneità è già stata dianzi illustrata. 5.2. Ma, anche a prescindere dal detto rilievo, va sottolineato che la sentenza impugnata ha chiaramente affermato (pag. 15) che l’approdo di RO è situato nell’area portuale di Cagliari come definita da ap- posita determinazione ministeriale, ciò che è di per sé sufficiente affin- ché tutte le merci movimentate in quell’approdo debbano ritenersi sog- gette al pagamento della tassa portuale in questione;
ciò che è in linea 15 con la giurisprudenza di questa Corte che, in precedenti contenziosi tra le stesse parti, ha già accertato che lo scalo di RO è compreso nella citata area portuale (Cass. n. 3528/2012). 5.3. Non può peraltro mancarsi di rilevare che è la stessa ricorrente a cadere in contraddizione quando, da un lato, lamenta che la sentenza impugnata non avrebbe fornito alcuna dimostrazione dell’inclusione del terminale petrolifero di RO nell’area portuale di Cagliari, dall’altro, richiama precedenti sentenze rese in giudizi tra le stesse parti (di cui invoca l’autorità di giudicato, come subito oltre si vedrà) nella quali si afferma che il terminale in questione è situato nell’ambito della circo- scrizione territoriale dell'Autorità portuale di Cagliari (App. Cagliari 199/2001). 5.4. È peraltro irrilevante ai fini della presente causa quanto affermato da questa Corte nella sentenza n. 11717 del 2023, pure richiamata dalla ricorrente in sede di pubblica udienza. Quella pronuncia, resa in materia di TARSU, stabilisce che per le aree portuali per le quali non sia stata istituita l’Autorità portuale ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 8, della legge n. 84 del 1994, l’attività di gestione dei rifiuti ivi prodotti, normalmente affidata all’Autorità portuale, rientra nella competenza dei Comuni, ai quali, pertanto, è riservato il potere impositivo ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Trattasi, come si vede, di pronuncia che regola un profilo soggettivo di un tributo (la titolarità del potere impositivo) e che non è di alcuna utilità per la ri- corrente nel caso che occupa, in cui non vi è alcun dubbio circa il sog- getto cui spetti il potere di imposizione e in cui, come già osservato, il tributo esiste a prescindere dall’istituzione dell’autorità portuale e dalla determinazione della sua circoscrizione territoriale. È stato infatti già chiarito da questo Corte che il tributo in questione esiste ed è dovuto senza essere funzionalmente o necessariamente 16 collegato all’avvenuta istituzione dell’autorità portuale: la disciplina ri- connetteva già nella sua formulazione originaria il tributo all’esistenza oggettiva di un ambito portuale e, dunque, in via generale, la tassa poteva ritenersi dovuta per le operazioni di sbarco ed imbarco non solo se svolte nei porti in senso stretto o nell’area portuale ma anche con riguardo agli approdi o scali non (ancora) inclusi in una specifica circo- scrizione, purché compresi, nei limiti del mare territoriale, nell’area soggetta all’Autorità marittima (v. la già citata Cass. n. 20018 del 2017). 6. Con il quarto motivo la ricorrente deduce la «violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa valutazione delle sentenze passate in giudicato che escludono il terminale di RO dall’area del Porto di Cagliari – viola- zione di norma procedimentale ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.». Secondo la ricorrente i giudici del secondo grado, omettendo di esami- nare uno dei motivi di appello, non avrebbero considerato che prece- denti pronunce passate in giudicato, rese tra le stesse parti, hanno escluso che il terminale di RO, ove è ubicata la raffineria petroli- fera di cui la SARAS è titolare, sia compreso nell’ambito territoriale del Porto di Cagliari. L’esistenza di tale giudicato esterno precluderebbe un nuovo esame giudiziale di questo punto, di per sé sufficiente ad esclu- dere la fondatezza della pretesa impositiva per difetto di uno dei pre- supposti di legge. 7. Il motivo va rigettato. 7.1. Pur essendovi effettivamente omissione di pronuncia in ordine al motivo di impugnazione, deve osservarsi che nel giudizio di legittimità, alla luce dei principi di economia processuale e della ragionevole durata del processo di cui all’art. 111 Cost., nonché di una lettura costituzio- nalmente orientata dell'attuale art. 384 c.p.c., una volta verificata l’omessa pronuncia su un motivo di appello, la Corte di cassazione può evitare la cassazione con rinvio della sentenza impugnata e decidere la 17 causa nel merito sempre che si tratti di questione di diritto che non richiede ulteriori accertamenti di fatto (Cass. n. 21968 del 2015; Cass. n. 21257 del 2014). 7.2. Orbene, a sostegno della sua doglianza la ricorrente aveva invo- cato sia l’autorità di una sentenza di annullamento di questa Corte – Cass. n. 13245 del 1999 – che, in un giudizio tra le stesse parti vertente sulla debenza della tassa portuale di sbarco e imbarco merci, aveva sancito il principio secondo cui la tassa portuale si estende al porto di Cagliari solo se si tratti di movimento di merci nell’ambito territoriale del porto stesso, ove sia autorizzata ad operare l’apposita azienda dei mezzi meccanici e dei magazzini, sia l’autorità della successiva sen- tenza della Corte di appello di Cagliari 1.6.2001 (divenuta definitiva a seguito di declaratoria di inammissibilità del successivo ricorso per cas- sazione promosso dall’amministrazione finanziaria) la quale, nell’am- bito della medesima controversia e in sede di giudizio di rinvio, aveva escluso che il terminale di RO si trovasse nell’ambito territoriale del porto di Cagliari, pur riconoscendo che esso ricadeva nel più ampio ambito territoriale di competenza dell’Autorità portuale di Cagliari. 7.3. Tali pronunce non sono tuttavia idonee a precludere una nuova e diversa valutazione giudiziale del punto controverso nell’ambito del presente processo, pacificamente vertente su tributi relativi ad annua- lità successive: basti richiamare sul punto le considerazioni già spese da questa Corte in relazione alle medesime parti e ad analoga censura (cfr. ancora Cass. n. 3528/2012, cit.). 7.4. Sotto altro profilo deve rilevarsi che, come pure affermato più volte da questa Corte, in materia tributaria, l’effetto vincolante del giu- dicato esterno opera nel caso di giudizi identici – per soggetti, causa petendi e petitum – ma nei soli limiti dell’accertamento delle questioni di fatto e non anche in relazione alle conseguenze giuridiche (ex multis, Cass. n. 11328/2022; Cass. n. 6405/2025). La sentenza di appello del 18 1° giugno 2001, la cui autorità di giudicato è stata invocata dalla ricor- rente, reca innanzitutto un accertamento di fatto che non può conside- rarsi favorevole alla SARAS S.p.A. in quanto riconosce che il terminale petrolifero della società, pur non situato nell’ambito del porto di Cagliari stricto sensu inteso, si colloca pur sempre all’interno dell’area di com- petenza territoriale dell’Autorità portuale, circostanza fattuale che, alla luce dei riferiti sviluppi della giurisprudenza della Corte e della norma di interpretazione autentica di cui al ridetto comma 986 dell’art. 1 della legge n. 296 del 2006, integra uno dei presupposti per l’applicazione della tassa portuale sulle merci sbarcate e imbarcate presso quel ter- minale. L’affermazione della sentenza di appello (e prima ancora della sentenza della Corte di cassazione n. 13245 del 1999) secondo cui la tassa portuale si estende al porto di Cagliari solo se si tratti di movi- mento di merci nell’ambito territoriale del porto stesso cade, invece, non già su una questione di fatto, bensì su una questione di diritto (ovverosia sull’interpretazione delle norme disciplinanti i presupposti della tassa portuale di sbarco e imbarco merci), sì da non potersi rite- nere coperta da giudicato, tanto meno con effetto estensivo a periodi d’imposta diversi da quello oggetto di quello scrutinio. 7.5. Da ultimo va pure evidenziato che l’efficacia preclusiva di nuovi accertamenti, propria del giudicato esterno tra le stesse parti, presup- pone che si tratti dei medesimi accertamenti di fatto posti in essere nello stesso quadro normativo di riferimento (Cass. n. 20257/2015 del 2015), mentre nel caso di specie le pronunce invocate dalla ricorrente come preclusive di un diverso accertamento sono state rese prima dell’entrata in vigore della Legge n. 296 del 2006 che, come si è già più volte detto, ha introdotto una norma di interpretazione autentica che impone all’interprete di assegnare alle norme disciplinanti le tasse portuali un significato diverso da quello fatto proprio dalle pronunce del 1999 e del 2001. 19 7.6. L’esito quindi della decisione di appello doveva comunque essere, ove scrutinato il motivo, di rigetto dell’impugnazione. 8. Concludendo, il ricorso va rigettato anche in relazione ai motivi non già scrutinati dalla Sezioni unite e la ricorrente condannata al paga- mento delle spese processuali nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso quanto al primo, al secondo, al quarto e al quinto motivo;
condanna la ricorrente al pagamento, in favore delle controricor- renti, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 51.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, in- serito dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dichiara la sussi- stenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dell’art.
1-bis dello stesso art. 13, ove dovuto. Roma, così deciso in data 29 ottobre 2025 Il Relatore est. La Presidente UI D’DR RI RI
ciò che è in linea 15 con la giurisprudenza di questa Corte che, in precedenti contenziosi tra le stesse parti, ha già accertato che lo scalo di RO è compreso nella citata area portuale (Cass. n. 3528/2012). 5.3. Non può peraltro mancarsi di rilevare che è la stessa ricorrente a cadere in contraddizione quando, da un lato, lamenta che la sentenza impugnata non avrebbe fornito alcuna dimostrazione dell’inclusione del terminale petrolifero di RO nell’area portuale di Cagliari, dall’altro, richiama precedenti sentenze rese in giudizi tra le stesse parti (di cui invoca l’autorità di giudicato, come subito oltre si vedrà) nella quali si afferma che il terminale in questione è situato nell’ambito della circo- scrizione territoriale dell'Autorità portuale di Cagliari (App. Cagliari 199/2001). 5.4. È peraltro irrilevante ai fini della presente causa quanto affermato da questa Corte nella sentenza n. 11717 del 2023, pure richiamata dalla ricorrente in sede di pubblica udienza. Quella pronuncia, resa in materia di TARSU, stabilisce che per le aree portuali per le quali non sia stata istituita l’Autorità portuale ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 8, della legge n. 84 del 1994, l’attività di gestione dei rifiuti ivi prodotti, normalmente affidata all’Autorità portuale, rientra nella competenza dei Comuni, ai quali, pertanto, è riservato il potere impositivo ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Trattasi, come si vede, di pronuncia che regola un profilo soggettivo di un tributo (la titolarità del potere impositivo) e che non è di alcuna utilità per la ri- corrente nel caso che occupa, in cui non vi è alcun dubbio circa il sog- getto cui spetti il potere di imposizione e in cui, come già osservato, il tributo esiste a prescindere dall’istituzione dell’autorità portuale e dalla determinazione della sua circoscrizione territoriale. È stato infatti già chiarito da questo Corte che il tributo in questione esiste ed è dovuto senza essere funzionalmente o necessariamente 16 collegato all’avvenuta istituzione dell’autorità portuale: la disciplina ri- connetteva già nella sua formulazione originaria il tributo all’esistenza oggettiva di un ambito portuale e, dunque, in via generale, la tassa poteva ritenersi dovuta per le operazioni di sbarco ed imbarco non solo se svolte nei porti in senso stretto o nell’area portuale ma anche con riguardo agli approdi o scali non (ancora) inclusi in una specifica circo- scrizione, purché compresi, nei limiti del mare territoriale, nell’area soggetta all’Autorità marittima (v. la già citata Cass. n. 20018 del 2017). 6. Con il quarto motivo la ricorrente deduce la «violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa valutazione delle sentenze passate in giudicato che escludono il terminale di RO dall’area del Porto di Cagliari – viola- zione di norma procedimentale ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.». Secondo la ricorrente i giudici del secondo grado, omettendo di esami- nare uno dei motivi di appello, non avrebbero considerato che prece- denti pronunce passate in giudicato, rese tra le stesse parti, hanno escluso che il terminale di RO, ove è ubicata la raffineria petroli- fera di cui la SARAS è titolare, sia compreso nell’ambito territoriale del Porto di Cagliari. L’esistenza di tale giudicato esterno precluderebbe un nuovo esame giudiziale di questo punto, di per sé sufficiente ad esclu- dere la fondatezza della pretesa impositiva per difetto di uno dei pre- supposti di legge. 7. Il motivo va rigettato. 7.1. Pur essendovi effettivamente omissione di pronuncia in ordine al motivo di impugnazione, deve osservarsi che nel giudizio di legittimità, alla luce dei principi di economia processuale e della ragionevole durata del processo di cui all’art. 111 Cost., nonché di una lettura costituzio- nalmente orientata dell'attuale art. 384 c.p.c., una volta verificata l’omessa pronuncia su un motivo di appello, la Corte di cassazione può evitare la cassazione con rinvio della sentenza impugnata e decidere la 17 causa nel merito sempre che si tratti di questione di diritto che non richiede ulteriori accertamenti di fatto (Cass. n. 21968 del 2015; Cass. n. 21257 del 2014). 7.2. Orbene, a sostegno della sua doglianza la ricorrente aveva invo- cato sia l’autorità di una sentenza di annullamento di questa Corte – Cass. n. 13245 del 1999 – che, in un giudizio tra le stesse parti vertente sulla debenza della tassa portuale di sbarco e imbarco merci, aveva sancito il principio secondo cui la tassa portuale si estende al porto di Cagliari solo se si tratti di movimento di merci nell’ambito territoriale del porto stesso, ove sia autorizzata ad operare l’apposita azienda dei mezzi meccanici e dei magazzini, sia l’autorità della successiva sen- tenza della Corte di appello di Cagliari 1.6.2001 (divenuta definitiva a seguito di declaratoria di inammissibilità del successivo ricorso per cas- sazione promosso dall’amministrazione finanziaria) la quale, nell’am- bito della medesima controversia e in sede di giudizio di rinvio, aveva escluso che il terminale di RO si trovasse nell’ambito territoriale del porto di Cagliari, pur riconoscendo che esso ricadeva nel più ampio ambito territoriale di competenza dell’Autorità portuale di Cagliari. 7.3. Tali pronunce non sono tuttavia idonee a precludere una nuova e diversa valutazione giudiziale del punto controverso nell’ambito del presente processo, pacificamente vertente su tributi relativi ad annua- lità successive: basti richiamare sul punto le considerazioni già spese da questa Corte in relazione alle medesime parti e ad analoga censura (cfr. ancora Cass. n. 3528/2012, cit.). 7.4. Sotto altro profilo deve rilevarsi che, come pure affermato più volte da questa Corte, in materia tributaria, l’effetto vincolante del giu- dicato esterno opera nel caso di giudizi identici – per soggetti, causa petendi e petitum – ma nei soli limiti dell’accertamento delle questioni di fatto e non anche in relazione alle conseguenze giuridiche (ex multis, Cass. n. 11328/2022; Cass. n. 6405/2025). La sentenza di appello del 18 1° giugno 2001, la cui autorità di giudicato è stata invocata dalla ricor- rente, reca innanzitutto un accertamento di fatto che non può conside- rarsi favorevole alla SARAS S.p.A. in quanto riconosce che il terminale petrolifero della società, pur non situato nell’ambito del porto di Cagliari stricto sensu inteso, si colloca pur sempre all’interno dell’area di com- petenza territoriale dell’Autorità portuale, circostanza fattuale che, alla luce dei riferiti sviluppi della giurisprudenza della Corte e della norma di interpretazione autentica di cui al ridetto comma 986 dell’art. 1 della legge n. 296 del 2006, integra uno dei presupposti per l’applicazione della tassa portuale sulle merci sbarcate e imbarcate presso quel ter- minale. L’affermazione della sentenza di appello (e prima ancora della sentenza della Corte di cassazione n. 13245 del 1999) secondo cui la tassa portuale si estende al porto di Cagliari solo se si tratti di movi- mento di merci nell’ambito territoriale del porto stesso cade, invece, non già su una questione di fatto, bensì su una questione di diritto (ovverosia sull’interpretazione delle norme disciplinanti i presupposti della tassa portuale di sbarco e imbarco merci), sì da non potersi rite- nere coperta da giudicato, tanto meno con effetto estensivo a periodi d’imposta diversi da quello oggetto di quello scrutinio. 7.5. Da ultimo va pure evidenziato che l’efficacia preclusiva di nuovi accertamenti, propria del giudicato esterno tra le stesse parti, presup- pone che si tratti dei medesimi accertamenti di fatto posti in essere nello stesso quadro normativo di riferimento (Cass. n. 20257/2015 del 2015), mentre nel caso di specie le pronunce invocate dalla ricorrente come preclusive di un diverso accertamento sono state rese prima dell’entrata in vigore della Legge n. 296 del 2006 che, come si è già più volte detto, ha introdotto una norma di interpretazione autentica che impone all’interprete di assegnare alle norme disciplinanti le tasse portuali un significato diverso da quello fatto proprio dalle pronunce del 1999 e del 2001. 19 7.6. L’esito quindi della decisione di appello doveva comunque essere, ove scrutinato il motivo, di rigetto dell’impugnazione. 8. Concludendo, il ricorso va rigettato anche in relazione ai motivi non già scrutinati dalla Sezioni unite e la ricorrente condannata al paga- mento delle spese processuali nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso quanto al primo, al secondo, al quarto e al quinto motivo;
condanna la ricorrente al pagamento, in favore delle controricor- renti, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 51.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, in- serito dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dichiara la sussi- stenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dell’art.
1-bis dello stesso art. 13, ove dovuto. Roma, così deciso in data 29 ottobre 2025 Il Relatore est. La Presidente UI D’DR RI RI