Ordinanza collegiale 12 luglio 2024
Ordinanza collegiale 11 febbraio 2025
Sentenza breve 26 maggio 2025
Ordinanza collegiale 5 giugno 2025
Ordinanza collegiale 22 dicembre 2025
Decreto collegiale 27 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. I, sentenza breve 26/05/2025, n. 475 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 475 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 26/05/2025
N. 00475/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00409/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di TI (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 409 del 2024, proposto da KA SI, rappresentato e difeso dall'avvocato Giulia Crescini, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Oslavia, 30;
contro
Ministero dell'Interno, Questura TI, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del provvedimento del Questore di TI che ha rigettato la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato stagionale in favore del sig. SI KA del 19.12.2023 e notificato in data 12.04.2024;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Questura TI;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 maggio 2025 la dott.ssa Donatella Scala e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
RITENUTA la sussistenza dei presupposti richiesti dall’art. 60 del c.p.a per la definizione del giudizio in esito alla udienza cautelare, come da apposito avviso a verbale;
CONSIDERATO che il ricorrente, cittadino extracomunitario entrato in Italia con visto di ingresso per motivi di lavoro subordinato stagionale con validità dal 20.10.2022 al 31.07.2023 a seguito di richiesta della Società Cooperativa Agricola Centro Lazio nell’ambito della procedura flussi ai sensi dell’art. 24, d. lgs. 286/98, riferisce che:
- il datore di lavoro aveva richiesto anche tramite pec un appuntamento alla Prefettura di Roma per la fissazione di un appuntamento, senza però alcun riscontro sollecito;
- la Prefettura di TI ha convocato il lavoratore ed il suo datore di lavoro per il giorno 16.04.2024 presso l’Ufficio Immigrazione di TI;
- è stato stipulato il contratto di lavoro con la mansione di agricoltore nella coltivazione di ortaggi come da comunicazione UNILAV del 6 settembre 2023;
- in data 1° febbraio 2023 ha chiesto il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro stagionale;
- in data 29 agosto 2023 la Questura di TI ha notificato una comunicazione ai sensi dell’art. 10 bis L. 241/90, con termine di 10 giorni per la presentazione del Modello 209 rilasciato dallo Sportello Unico per l’Immigrazione di TI all’atto di sottoscrizione del contratto per lavoro subordinato stagionale e del contratto di soggiorno e la comunicazione obbligatoria del datore di lavoro e con avvertenza che in mancanza il permesso di soggiorno richiesto sarebbe stato rifiutato;
- in data 20 ottobre 2023 veniva inviata copia della dichiarazione UNILAV, copia del passaporto in corso di validità e copia del visto scaduto il 04.10.2022;
- in data 12.04.2024 la Questura di TI ha notificato il provvedimento con cui ha rigettato la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno;
CONSIDERATO che, con il ricorso in epigrafe, il ricorrente, ritenendone l’illegittimità, ha dedotto avverso il provvedimento di diniego due motivi così rubricati: 1) Violazione art. 22 e 24 d.lgs. 286/98 e 17 d.lgs. 241/90. Motivazione mancante. Difetto di istruttoria. Mancato coinvolgimento necessario di altra pubblica amministrazione. Violazione del principio del buon andamento della pubblica Amministrazione art. 97 cost.; 2) Violazione dell’art. 10 bis l. 241/90 e art. 21-octies, comma 2, ultima parte, l. 241/1990. Omessa comunicazione in una lingua comprensibile. Mancata partecipazione al procedimento amministrazione. Eccesso di potere, chiedendo l’annullamento del provvedimento impugnato, previa sua sospensione;
CONSIDERATO che
- si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’interno e la Questura di TI, con atto di mero stile;
- con ordinanza n. 478 del 12 luglio 2024 la Sezione ha disposto incombenti istruttori a carico della resistente amministrazione, costituitasi solo formalmente, rinviando l’esame dell’istanza cautelare alla camera di consiglio del 16 ottobre 2024;
- in data 23 luglio 2023 l’Avvocatura erariale ha depositato il provvedimento impugnato ed una relazione della Questura di TI sui fatti di cui è causa;
- stante la comunicazione della Prefettura per la convocazione in data 12 dicembre 2024, l’esame dell’istanza cautelare è stato rinviato alla camera di consiglio del 22 gennaio 2025;
- con ordinanza n. 83 dell’11 febbraio 2025, la Sezione ha ordinato: “… all’amministrazione resistente il deposito dei provvedimenti eventualmente adottati successivamente alla rimozione della causa ostativa rappresentata ut supra, entro 30 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, rinviando la causa per il prosieguo alla camera di consiglio del 21 maggio p.v.”, sulla scora della seguente motivazione: “ Considerato che in data 20/12/2024 il ricorrente e il datore di lavoro hanno stipulato il contratto di soggiorno con rilascio da parte della Prefettura competente del Modulo 209 debitamente sottoscritto dalle parti (Doc. 1). Considerato che, dunque, a oggi, a seguito della stipula del contratto di soggiorno in Prefettura, è venuta meno l’unica ragione di rigetto del permesso di soggiorno per lavoro addotta da parte della Questura di TI; ritenuto tuttavia che tale attività non comporti la cessazione della materia del contendere, ma obblighi l’amministrazione all’adozione dei provvedimenti conseguenti; ”:
RILEVATO che l’Amministrazione resistente nulla ha depositato;
RITENUTO, pertanto, che il ricorso sia meritevole di accoglimento per fondatezza della seconda censura, con cui è contestata l’effettiva partecipazione al procedimento concluso con il provvedimento impugnato per non corretto svolgimento dell’interlocuzione con il ricorrente, atteso che, come lamentato, la comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza dal medesimo presentata è stata redatta nella sola lingua italiana, non è stata tradotta neppure oralmente, ed in assenza di un mediatore culturale, circostanze queste non smentite;
RILEVATO che, ove il ricorrente avesse ben compreso il significato della comunicazione avrebbe potuto rappresentare la difficoltà di interlocuzione con la Prefettura di TI e avrebbe potuto chiedere un termine per produrre la documentazione effettivamente utile ai fini invocati, poi acquisita come da atti versati nel fascicolo telematico in data 21 maggio 2025;
CONSIDERATO che le superiori considerazioni inducono il Collegio a ritenere manifestamente fondato il ricorso che, dunque, deve essere accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato, con la precisazione, quanto all’effetto conformativo della presente decisione, che la resistente Amministrazione è tenuta a riesaminare l’istanza del ricorrente alla stregua della documentazione di cui sopra si è dato atto;
RITENUTO di liquidare le spese del giudizio secondo il criterio della soccombenza;
CONSIDERATO conto che la parte ricorrente è stata ammessa al gratuito patrocinio, giusta decreto n. 16 del 26 luglio 2024, ai predetti fini si applica il sistema introdotto dal d.P.R. 115/2002 prevede che se la parte ammessa al gratuito patrocinio è vittoriosa, lo Stato può recuperare dalla parte soccombente il costo del giudizio, le spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro 1.000,00, oltre CPA ed IVA, sono da versare direttamente sul bilancio della Giustizia Amministrativa, dotata di autonomia finanziaria, quale soggetto titolare ex lege del diritto di rivalsa;
Ritenuto di rinviare alla camera di consiglio del 4 giugno 2025 l’esame della richiesta di liquidazione dell’onorario del difensore del ricorrente depositata in data 14 ottobre 2024;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di TI (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto annulla il provvedimento impugnato, nei sensi di cui in parte motiva.
Condanna la parte resistente al pagamento delle spese del giudizio in favore del ricorrente, liquidate in complessivi € 1.000,00 (mille/00), oltre CPA ed IVA, da versare direttamente sul bilancio della Giustizia Amministrativa, dotata di autonomia finanziaria.
Rinvia alla camera di consiglio del 4 giugno 2025 la liquidazione dell’onorario al difensore di parte ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in TI nella camera di consiglio del giorno 21 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Donatella Scala, Presidente, Estensore
Francesca Romano, Consigliere
Emanuela Traina, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Donatella Scala |
IL SEGRETARIO