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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 12/02/2025, n. 35 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 35 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati: dott. Giuseppe CAMPAGNA -Presidente dott. Francesco CAMPAGNA -Giudice dott. Flavio TOVANI -Giudice Est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n.2018 dell'anno 2024 R.G.V.G., riservato alla decisione collegiale con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 15/12/2024 promosso da
(cod. fisc.: nata a [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1
07.03.1987), rappresentata e difesa dall'avv. Maria Contu, giusta procura in atti, presso il cui studio in Reggio Calabria, alla Via F. Fiorentino n. 6, ha eletto domicilio;
e
(cod. fisc.: , nato a [...] il [...]), CP_1 CodiceFiscale_2
rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Labate, giusta procura in atti, presso il cui studio in Reggio Calabria, alla Via Caulonia 22, ha eletto domicilio;
-ricorrenti- nonchè
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.
-interveniente- * * * * *
-visto il ricorso depositato il 18.07.2024 con il quale le parti in epigrafe generalizzate hanno chiesto la pronuncia di separazione personale consensuale in relazione al matrimonio concordatario contratto in Reggio
Calabria il 19.10.2019 nonché contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
-considerato che con decreto del 12.08.2024 è stato disposto che l'udienza fissata per il giorno 15.11.2024 fosse sostituita, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, assegnandosi nel contempo alle parti termine sino al giorno dell'udienza per il deposito telematico delle predette note scritte, da intitolarsi “note scritte in sostituzione dell'udienza”, e “dichiarazione di non volersi riconciliare” onerandole, altresì, al deposito della documentazione richiesta dagli artt. 473 bis 48 , 473 bis 13 comma 3 , 473 bis 12 comma 3
c.p.c.;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario in Reggio Calabria il 19.10.2019; b) dal matrimonio non sono nati figli;
-riscontrato che nella vicenda in esame è venuta meno, per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per altro verso, quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale e che la pronuncia di separazione personale, per come peraltro concordemente richiesto da entrambe le parti, si appalesa l'unica decisione allo stato adottabile;
Pag. 2 di 4 -preso atto che il ricorso è stato comunicato all'ufficio del P.M. il quale ha apposto il relativo visto in data 03.09.2024;
-rilevato che sono state proposte cumulativamente domande di separazione e di divorzio ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c. e che ,di conseguenza, la causa debba essere rimessa sul ruolo del Giudice delegato- con separata ordinanza- affinché il giudizio possa proseguire per la valutazione della sussistenza della volontà delle parti alla pronuncia di divorzio, al verificarsi del passaggio in giudicato della sentenza di separazione e della decorrenza del termine prescritto dall'art. 3 della legge
1° dicembre 1970, n. 898;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto di separazione personale consensuale, depositato il 18.07.2024 da e , così provvede: Parte_1 CP_1
-dichiara la separazione personale tra e , il cui Parte_1 CP_1
atto di matrimonio risulta trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Reggio Calabria, atto n. 435, parte 2, serie A, u. 1, anno 2019, alle seguenti condizioni:
“1) autorizzare i coniugi a vivere separati e nel reciproco rispetto;
2) la casa coniugale, sita in Reggio Calabria, Via Mariannazzo 30, già di proprietà del sig. viene assegnata a quest'ultimo, unitamente ai mobili ed agli arredi CP_1
ivi presenti, nonché alle pertinenze;
3) i coniugi si separano rinunciando, reciprocamente, alla domanda di addebito ed
a tutte le pretese economiche, in particolare alla richiesta di erogazione dell'assegno di mantenimento;
Pag. 3 di 4 4) le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti”;
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune Reggio Calabria per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-rimette la causa sul ruolo del Giudice delegato come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio sulla domanda divorzile;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 24/12/2024
Il Giudice Estensore Il Presidente dott. Flavio Tovani dott. Giuseppe Campagna
Pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati: dott. Giuseppe CAMPAGNA -Presidente dott. Francesco CAMPAGNA -Giudice dott. Flavio TOVANI -Giudice Est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n.2018 dell'anno 2024 R.G.V.G., riservato alla decisione collegiale con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 15/12/2024 promosso da
(cod. fisc.: nata a [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1
07.03.1987), rappresentata e difesa dall'avv. Maria Contu, giusta procura in atti, presso il cui studio in Reggio Calabria, alla Via F. Fiorentino n. 6, ha eletto domicilio;
e
(cod. fisc.: , nato a [...] il [...]), CP_1 CodiceFiscale_2
rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Labate, giusta procura in atti, presso il cui studio in Reggio Calabria, alla Via Caulonia 22, ha eletto domicilio;
-ricorrenti- nonchè
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.
-interveniente- * * * * *
-visto il ricorso depositato il 18.07.2024 con il quale le parti in epigrafe generalizzate hanno chiesto la pronuncia di separazione personale consensuale in relazione al matrimonio concordatario contratto in Reggio
Calabria il 19.10.2019 nonché contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
-considerato che con decreto del 12.08.2024 è stato disposto che l'udienza fissata per il giorno 15.11.2024 fosse sostituita, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, assegnandosi nel contempo alle parti termine sino al giorno dell'udienza per il deposito telematico delle predette note scritte, da intitolarsi “note scritte in sostituzione dell'udienza”, e “dichiarazione di non volersi riconciliare” onerandole, altresì, al deposito della documentazione richiesta dagli artt. 473 bis 48 , 473 bis 13 comma 3 , 473 bis 12 comma 3
c.p.c.;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario in Reggio Calabria il 19.10.2019; b) dal matrimonio non sono nati figli;
-riscontrato che nella vicenda in esame è venuta meno, per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per altro verso, quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale e che la pronuncia di separazione personale, per come peraltro concordemente richiesto da entrambe le parti, si appalesa l'unica decisione allo stato adottabile;
Pag. 2 di 4 -preso atto che il ricorso è stato comunicato all'ufficio del P.M. il quale ha apposto il relativo visto in data 03.09.2024;
-rilevato che sono state proposte cumulativamente domande di separazione e di divorzio ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c. e che ,di conseguenza, la causa debba essere rimessa sul ruolo del Giudice delegato- con separata ordinanza- affinché il giudizio possa proseguire per la valutazione della sussistenza della volontà delle parti alla pronuncia di divorzio, al verificarsi del passaggio in giudicato della sentenza di separazione e della decorrenza del termine prescritto dall'art. 3 della legge
1° dicembre 1970, n. 898;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto di separazione personale consensuale, depositato il 18.07.2024 da e , così provvede: Parte_1 CP_1
-dichiara la separazione personale tra e , il cui Parte_1 CP_1
atto di matrimonio risulta trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Reggio Calabria, atto n. 435, parte 2, serie A, u. 1, anno 2019, alle seguenti condizioni:
“1) autorizzare i coniugi a vivere separati e nel reciproco rispetto;
2) la casa coniugale, sita in Reggio Calabria, Via Mariannazzo 30, già di proprietà del sig. viene assegnata a quest'ultimo, unitamente ai mobili ed agli arredi CP_1
ivi presenti, nonché alle pertinenze;
3) i coniugi si separano rinunciando, reciprocamente, alla domanda di addebito ed
a tutte le pretese economiche, in particolare alla richiesta di erogazione dell'assegno di mantenimento;
Pag. 3 di 4 4) le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti”;
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune Reggio Calabria per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-rimette la causa sul ruolo del Giudice delegato come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio sulla domanda divorzile;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 24/12/2024
Il Giudice Estensore Il Presidente dott. Flavio Tovani dott. Giuseppe Campagna
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