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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 21/03/2025, n. 1402 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1402 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLIA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte, in persona dei in persona dei sottoscritti Magistrati dott. SE De Tullio Presidente dott. Massimo Sensale Consigliere dott.ssa Rosanna De Rosa Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al numero 1502 del ruolo generale dell'anno 2020, vertente tra
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'avv. Raffaele Parte_1 C.F._1
Pucino (c.f. ) C.F._2
APPELLANTE
E
(c.f. ), e (c.f. Controparte_1 C.F._3 Controparte_2
) rappresentati e difesi dagli avv.ti Franca Massaro (c.f. C.F._4
) e Emanuela Ciarleglio (c.f. ) C.F._5 C.F._6
APPELLATI-APPELLANTI INCIDENTALI
CONCLUSIONI
Per l'appellante: dichiarare che il bene immobile in Faicchio, segnatamente terreno esteso are 48,00, in catasto al foglio n. 29, particella n. 692, è di proprietà di e non è stato oggetto di Parte_1 possesso o detenzione utile ad usucapione da parte della e, per l'effetto, dichiarare Controparte_2
inefficace ovvero nullo e/o annullabile, l'atto di donazione del 23.11.2012 per Notar di PE
Benevento Rep.n.63870-Racc.n.22916, limitatamente alla parte avente ad oggetto la dichiarazione di acquisto per usucapione e contestuale donazione della proprietà da parte di in favore Controparte_2
del figlio del fondo indicato;
ordinare alla Conservatoria dei Registri Immobiliari Controparte_1
la rettifica e/o la voltura in favore di del menzionato bene con i conseguenziali Parte_1
adempimenti; ordinare al convenuto il rilascio del bene;
condannare i convenuti al Controparte_1
risarcimento dei danni subiti e subendi in dipendenza dell'illegittimo comportamento tenuto, da quantificarsi in corso di causa anche in via equitativa, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Per gli appellati-appellanti incidentali: rigettare l'appello e confermare la sentenza di primo grado sul capo relativo al rigetto delle domande di parte attrice;
in accoglimento del gravame incidentale proposto da , dichiarare acquisita per usucapione in suo favore la proprietà della Controparte_2
particella 692 del foglio 29 del Comune di Faicchio (BN, con gli adempimenti conseguenziali e vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio, o in subordine del presente grado ed attribuzione in favore dei difensori.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, assumendo di essere proprietario di un Parte_1
appezzamento di terreno (in Faicchio, alla località Marafi, foglio n. 29, p.lla n. 692) conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Benevento, e affinchè venisse Controparte_2 Controparte_1 dichiarata l'inefficacia dell'atto di donazione per notar del 23.11.2012, intercorso i predetti PE
(rispettivamente madre donante e figlio donatario) avente ad oggetto il predetto appezzamento, fondato su un supposto possesso ultraventennale ad usucapionem.
In particolare, l'attore deduceva che: -in virtù di atto di compravendita per Notar del Per_2
31.12.1970, aveva acquistato da fu SE, la proprietà di un lotto di terreno di 48 CP_3
mq, distinto in catasto al foglio 29, p.lla 692; -il predetto cespite era pervenuto a fu CP_3
SE con atto di divisione intervenuto tra i germani per notar del 27.10.1948, T_ Per_3
mediante il quale era stato attribuito a ciascun condividente (tra cui ) il diritto di CP_3
ampliare il fabbricato sullo spiazzo comune occupando “…non più di metri quadrati 48, con un fronte di metri 8….per una profondità di metri 6 facendo salva sul fronte esterno dello spazio comune una striscia della larghezza di metri 3..”;- erano stati individuati n.5 lotti dell'estensione di mq.48 ciascuno, assegnati a ciascuno dei condividenti;
- il citato terreno, assegnato originariamente a CP_3
suo dante causa, pur se non perfettamente distinguibile dallo spazio comune, era stato da
[...] sempre posseduto dall'attore e dai propri familiari;
- aveva appreso nel 2012 che il cugino PE
( figlio del de cuius , residente negli Stati Uniti) intendeva cedere la p.lla
[...] CP_3
692 a , ma poi aveva desistito da tale proposito, a seguito di diffida dell'attore; -la Controparte_1
p.lla 692 era stata oggetto di un atto di donazione per notar del 23.11.2012 in favore di PE
, da parte di sua madre la quale aveva dichiarato di averla Controparte_1 Controparte_2
usucapita, perché posseduta in virtù di un possesso pubblico, pacifico, continuato ed indisturbato da oltre un ventennio.
Instaurato ritualmente il contraddittorio, e contestavano la Controparte_2 Controparte_1 fondatezza della domanda in ragione della validità dell'atto di donazione per notar del PE
23.11.2012. Deducevano che né l'atto di divisione per notar del 27.10.1948 né l'atto di Per_3 compravendita per notar del 31.1.1970 avevano ad oggetto l'appezzamento di terreno Per_2 identificato con p.lla 692. Ed invero, l'atto del 1948 prevedeva solo una facoltà per i condividenti di ampliare la porzione di fabbricato assegnata per una superficie di 48 mq contigua alla porzione di fabbricato di ciascuno, mentre, con l'atto del 1970, aveva venduto al CP_3 Parte_1
solo una porzione del fabbricato di sua proprietà di cui alla divisione del 1948, con diritti sullo spazio comune, identificato con p.lla 30, ma non la proprietà di quest'ultima, in quanto non ne aveva titolo
Precisavano che …Tale p.lla 30 era uno spazio comune su cui i germani ciascuno in T_ contiguità dell'immobile assegnato avevano diritto di ampliamento, con le prescrizioni indicate e per mq.48, oppure di occupazione stabile. Tale diritto di ampliamento o occupazione non poteva essere individuato catastalmente nella p.lla 692, allora ancora non esistente, o comunque non contigua al fabbricato di proprietà di ma alla proprietà di , il cui CP_3 Controparte_2
dante causa è suo suocero- cfr. comparsa di costituzione). Ancora, i convenuti Controparte_1
deducevano che la p.lla 692, antistante la loro abitazione, era stata posseduta – in maniera ininterrotta pacifica ed indisturbata per oltre 20 anni – da loro e dai loro familiari, senza che mai nessuno l'avesse rivendicata. In via riconvenzionale chiedevano dichiararsi l'acquisto della proprietà della p.lla 692 per usucapione in favore di . Controparte_2
Il Tribunale di Benevento, all'esito dell'istruttoria (sostanziatasi nell'espletamento di interrogatori formali e prove testimoniali) con sentenza n. 1573/2019, pubblicata il 24.09.2019, rigettava le domande proposte da e la domanda riconvenzionale di e Parte_1 Controparte_2 [...]
, compensando integralmente le spese di lite. CP_1
Il giudizio di appello
Avverso detta sentenza ha interposto appello affidato ai seguenti motivi. Parte_1 In particolare ha dedotto che il Giudice di prime cure aveva omesso di pronunciarsi sulla domanda principale di parte attrice, finalizzata alla declaratoria di inefficacia/ nullità dell'atto di donazione intervenuto tra i convenuti, fondato su una asserito acquisto per usucapione (nella realtà insussistente); l'omessa pronuncia non aveva consentito la risoluzione del caso concreto e si era tradotta in una violazione del principio di corrispondenza tra la domanda e la pronuncia ex art.112 cpc.
Ha dedotto anche che non era stata accertata l'effettiva volontà dei contraenti, manifestata negli atti notarili del 1948 e del 1970, in violazione dei principi normativi di cui all'art. 1362 cc. Ed invero, se vi fosse stata una corretta qualificazione del titolo in capo all'appellante, ovvero di acquirente a titolo derivativo e non originario, ed un'attenta valutazione della documentazione prodotta (visure catastali e frazionamento) nonché delle prove testimoniali di parte appellante, il Tribunale avrebbe potuto comprendere la “reale volontà negoziale”, ovvero che i germani avessero concordemente T_
frazionato lo spiazzo comune (p.lla n. 30) in più lotti di mq. 48, occupandoli e utilizzandoli per proprie esigenze edificatorie e non.
Quale ulteriore motivo di gravame, ha rilevato l'erronea valutazione delle emergenze processuali, nella specie delle deposizioni testimoniali di parte attrice;
le dichiarazioni di detti testi - in particolare quelle rese con precisione e dovizia di particolari da , indifferente alla lite - dovevano CP_4 ritenersi concordanti ed idonee a ritenere provato l'assunto attoreo, a fronte della contraddittorietà delle circostanze riferite dai testi di controparte.
Si sono costituiti gli appellati contestando la fondatezza del gravame e proponendo appello incidentale avverso la sentenza n.1573/2019 del tribunale di Benevento.
A sostegno del citato gravame incidentale, gli odierni appellati hanno dedotto che il primo Giudice, nel valutare le emergenze istruttorie non aveva riconosciuto in capo alla il possesso e l'utilizzo CP_2
in modo esclusivo del terreno ed aveva erroneamente respinto la domanda riconvenzionale proposta.
Ed invero, in base alle risultanze probatorie acquisite, il tribunale avrebbe dovuto ritenere che la insieme ai suoi familiari, avesse posseduto - uti dominus - in maniera ininterrotta, ovvero da CP_2
oltre venti anni, il suddetto terreno con conseguente riconoscimento in suo favore dell'intervenuta usucapione.
Depositate le c.d. note di trattazione scritta, all'udienza del 23.10.2024 la causa è stata riservata in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Così precisati i termini della controversia, l'appello proposto da è infondato e va Parte_1
respinto. L'appellante censura la sentenza impugnata ritenendo che il giudice di prime cure abbia fatto mal governo delle risultanze processuali e che, all'esito della valutazione complessiva delle stesse, sarebbe dovuto pervenire a conclusioni differenti in relazione al riconoscimento del diritto di proprietà da lui vantato sulla particella in contestazione (in Faicchio, alla località Marafi, foglio n.
29, p.lla n. 692).
Osserva la Corte che tale assunto non può essere condiviso, sulla scorta di alcune inequivoche emergenze documentali, la cui lettura è indispensabile ai fini della corretta ricostruzione dei fatti di causa. Dagli atti notarili allegati invero deve escludersi che la p.lla 692, oggetto della presente controversia, abbia costituito oggetto dell'atto di divisione del 1948 e dell'atto di compravendita del
1970. Nel rogito per notar del 27.10.1948 è stata soltanto prevista la facoltà per i condividenti Per_3
di ampliare – “sullo spiazzo comune” - l'assegnata porzione di fabbricato per una superficie di 48 mq contigua alla porzione assegnata ad ognuno dei germani e che qualora tale facoltà non fosse T_
stata esercitata, la predetta superficie avrebbe potuto essere occupata dagli stessi per altro uso;
mentre, dall'atto per notar di vendita del 1970, è emerso che aveva ceduto a suo Per_2 CP_3 figlio “un vano colonico a primo piano con accesso dall'antistante scala esterna Parte_1
esclusiva dallo spiazzo comune, sovrastante a vano terraneo deposito di con i Persona_5
proporzionali diritti di corte e passaggio su di essa, confinante con vano di fu Persona_6
SE e prospiciente detta corte per tre lati;
partita 3337 fg. 29 p.la 30”. Deve dunque affermarsi che l'interpretazione dell'effettiva volontà dei contraenti data nella sentenza impugnata sia corretta e conforme al dato- non solo- letterale degli atti prodotti: sulla scorta degli atti citati non può essere attribuita a alcuna titolarità del fondo- spiazzo di mq.48- attualmente riportata in Parte_1
catasto al foglio 29 p.lla 692. Giova evidenziare che l'attore in rivendica è soggetto ad un rigorosissimo onere probatorio, posto che lo stesso deve dimostrare il proprio diritto di proprietà risalendo, attraverso i propri danti causa, sino all'acquisto a titolo originario, o, in alternativa, deve provare il compimento dell'usucapione in suo favore. Va però precisato che il suddetto onere probatorio riguarda qualsiasi domanda di accertamento della proprietà - anche solo per eliminare uno stato di incertezza circa la legittimità del potere di fatto esercitato sul bene - che sia tesa ad ottenete una tutela da far valere erga omnes. E che “In caso di azione di rivendica, la portata dell'onere probatorio a carico dell'attore deve stabilirsi in relazione alla peculiarità di ogni singola controversia, sicché il criterio di massima secondo cui l'attore deve fornire la prova rigorosa della sua proprietà e dei suoi danti causa fino a coprire il periodo necessario per l'usucapione, può subire opportuni temperamenti secondo la linea difensiva adottata dal convenuto” ( Cass.n.1569/2022).
In definitiva, tenuto anche conto della contestazione degli appellati, che affermano a loro volta di essere proprietari della particella in contestazione per averla usucapita, non ha Parte_1 assolto al rigoroso onere probatorio richiesto in sede di rivendica, necessario per dimostrare la proprietà esclusiva della particella n.692. Ancora, ad ulteriore conforto di tale prospettazione (ovvero l'assenza di qualsivoglia titolarità della particella in esame in capo a vanno Parte_1
evidenziati gli esiti delle prove testimoniali assunte.
In merito all'asserita erronea valutazione delle risultante probatorie da parte del Tribunale, va rammentato che in tema di valutazione della prova, la giurisprudenza di legittimità dispone che il contrasto tra le dichiarazioni rese dai testimoni escussi impone al giudice di confrontare le deposizioni raccolte e di apprezzarne la credibilità in base ad elementi soggettivi ed oggettivi, tenendo conto del rapporto di vicinanza alle parti, dell'intrinseca congruenza delle dichiarazioni e della loro convergenza con gli eventuali elementi di prova acquisiti, esponendo poi le ragioni che lo hanno portato a ritenere più attendibile una testimonianza rispetto all'altra o ad escludere la credibilità di entrambe (Cass.ord. 15270/2024; Cass. ord. 1547/2015).
Nel caso in esame, questa Corte ritiene che il Giudice di prime cure abbia correttamente valutato le deposizioni testimoniali assunte, evidenziando che non si era raggiunta prova certa della prospettazione di alcuna delle parti in causa, idonea ad affermare l'esercizio di un possesso utile all'acquisto per usucapione della particella contestata in favore di o di Parte_1 [...]
e di suo figlio . Ed invero, atteso il contrasto tra quanto dichiarato dai testi di CP_2 CP_1
parte attrice , e ) e da quelli di Testimone_1 Persona_5 Testimone_2 CP_4
parte avversa , , e ) non si Testimone_3 Testimone_4 Testimone_5 Testimone_6
sono raggiunte evidenze probatorie chiare della vicenda, dal momento che i predetti, oltre ad aver rappresentato di conoscere i luoghi di causa in virtù dei rispettivi rapporti sia professionali che familiari intrattenuti con le famiglie hanno riferito di atti di esercizio del possesso compiuti T_
da entrambi sulla zonetta di terreno. A ciò aggiungasi, come correttamente affermato dal tribunale, anche sulla scorta della documentazione fotografica in atti, che la porzione di terreno di cui alla p.lla
692 “non è recintata, né è delimitata in altro modo rispetto al resto dello spiazzo comune antistante al fabbricato oggetto di divisione del 1948”, sicchè appare verosimile che anche dopo la divisione i utilizzassero lo spiazzo, nella sua interezza, in modo promiscuo. T_
Ne consegue, poiché non ha provato di vantare alcun diritto reale sul terreno per Parte_1
cui è causa (spiazzo di 48 mq, oggi distinto in catasto al foglio 29, p.lla 692), che egli non ha titolo per ottenere una declaratoria di inefficacia dell'atto di donazione del 2012 intervenuto tra
[...]
e . CP_2 Controparte_1
Pertanto l'iter argomentativo della sentenza impugnata è esente da censure, non essendo ravvisabile alcuna omissione di pronuncia. Con il rigetto dell'ulteriore motivo di appello formulato da T_
.
[...] L'appello incidentale, finalizzato alla declaratoria di usucapione della particella n.692 in favore degli appellati, è del pari infondato.
A tale conclusione questa Corte perviene sulla scorta delle emergenze probatorie sopra riportate, la cui contraddittorietà, ha comportato in prime cure anche il rigetto della domanda riconvenzionale proposta a tal fine da e . Controparte_2 Controparte_1
Secondo i recenti arresti della giurisprudenza di legittimità in materia, per la configurabilità del possesso ad usucapionem è necessaria la sussistenza di un comportamento continuo, e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo allo scopo previsto dalla legge, un potere corrispondente al diritto reale posseduto, manifestato con il compimento di atti di possesso conformi alla qualità ed alla destinazione della cosa e tali da rilevare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa, contrapposta all'inerzia del titolare del diritto (Cass. n.
8866/2018). Ai fini dell'usucapione è necessaria la manifestazione del dominio esclusivo sulla cosa da parte dell'interessato attraverso un'attività contrastante e incompatibile con il possesso altrui, gravando l'onere della prova su colui che invochi l'avvenuta usucapione, non essendo sufficienti atti soltanto di gestione consentiti o tollerati dal proprietario, perché comportanti solo l'erogazione di spese per il miglior godimento della cosa” (Cass.ord.n. 6688/2019).
Dall'esame dell'istruttoria espletata si rileva che le dichiarazioni dei testi di parte appellata non sono idonee a dimostrare il possesso uti dominus esercitato sul terreno contraddistinto dalla p.lla 692 da e . Difatti, in base a quanto dichiarato dalla teste Controparte_2 Controparte_1 [...]
(“la zona in contestazione veniva utilizzata per stendere tovaglie, le griglie e veniva Tes_4
utilizzata anche per lo scarico delle merci del ristorante”), dal teste ( “sono andato Testimone_6
a pulire sempre io il fondo dalle sterpaglie” e “si che io mi ricordi sullo spazio venivano parcheggiate le auto del personale del ristorante”) nonchè dal teste ( “anch'io sono andato a Testimone_5 pulire più volte” e “preciso di non ricordare se mettevano la legna, ma ricordo che veniva utilizzato anche come parcheggio per il ristorante, riconosco il fondo in oggetto di causa…”) è emerso che i relativi atti di gestione della particella contestata non comportavano di per sè una situazione oggettivamente incompatibile con la proprietà altrui.
La domanda di usucapione è stata dunque correttamente respinta per la equivocità degli elementi dedotti: il tribunale ha fondato il proprio convincimento sulla valutazione insindacabile della prova testimoniale e documentale, dando conto delle ragioni poste a base della decisione e con un iter argomentativo, esplicitato nella motivazione del provvedimento impugnato, del tutto plausibile.
Il gravame incidentale va pertanto respinto.
Venendo alla regolamentazione delle spese processuali, la totale reciproca soccombenza delle parti nei rispettivi gravami giustifica l'integrale compensazione ex art.92 c.p.c. A questa pronuncia di rigetto consegue l'obbligo dell'appellante e degli appellanti Parte_1
incidentali di versare un ulteriore importo, a titolo di contributo Controparte_5
unificato, pari a quello rispettivamente dovuto per gli appelli proposti (art. 13 co. 1 quater d.p.r.
115/2002, introdotto con legge n. 228 del 24.12.2012).
P.Q.M
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da T_
nonché sull'appello incidentale di e avverso la sentenza
[...] Controparte_2 Controparte_1
del Tribunale di Benevento n. 1573/2019, pubblicata il 24.9.2019, così provvede:
1) rigetta l'appello proposto da;
Parte_1
b) rigetta l'appello incidentale proposto da e Controparte_2 Controparte_1
c) conferma la sentenza del Tribunale di Benevento n. 1573/2019, pubblicata il 24.9.2019;
d) compensa le spese processuali del presente grado di giudizio.
Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, introdotto dall'art. 1, comma 17°,
L. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante e degli appellanti incidentali di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
Napoli, 28 febbraio 2025 Il Presidente
dott. SE De Tullio
Il Consigliere est.
dott.ssa Rosanna De Rosa