Sentenza 3 febbraio 1999
Massime • 1
L'art. 2048 cod. civ. pone una presunzione di responsabilità a carico dell'insegnante per il fatto illecito dell'allievo, collegata all'obbligo di sorveglianza scaturente dall'affidamento e temporalmente dimensionata alla durata di esso. La prova liberatoria non si esaurisce nella dimostrazione di non aver potuto impedire il fatto, ma si estende alla dimostrazione di aver adottato in via preventiva, le misure organizzative idonee ad evitarlo (nel caso di specie la S.C. ha rigettato il ricorso avverso la sentenza di merito che aveva ritenuto sussistente la responsabilità dell'insegnante avuto riguardo alla circostanza dell'allontanamento ingiustificato della stessa dall'aula)
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 03/02/1999, n. 916 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 916 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Enzo MERIGGIOLA - Presidente -
Dott. Paolo VITTORIA - Consigliere -
Dott. Bruno DURANTE - Rel. Consigliere -
Dott. Alberto TALEVI - Consigliere -
Dott. Alfonso AMATUCCI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
TO NC, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BASSANO DEL GRAPPA 4, presso lo studio dell'avvocato VINCENZO D'ONOFRIO, che lo difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché contro
OB EN;
- intimata -
avverso la sentenza n. 432/97 della Corte d'Appello di ROMA, emessa il 22/11/96 e depositata il 10/02/97 (R.G. 3115/94);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/09/98 dal Consigliere Dott. Bruno DURANTE;
udito l'Avvocato Dott. Roberta TORTORA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
OS ZO e IL DA hanno convenuto innanzi al Tribunale di Roma, quali esercenti la potestà genitoriale sul minore RL, il Ministero della pubblica istruzione, la scuola media statale "Eduardo de Filippo", CA TA, per sentirli condannare al risarcimento dei danni conseguenti alle lesioni che il minore si era procurato cadendo a terra, urtato dai compagni, mentre si trovava in un'aula della scuola.
I convenuti si sono costituiti e hanno contestato la pretesa sia nell'an che nel quantum.
Il Tribunale, dichiarato il difetto di capacità processuale della scuola in quanto priva di autonoma personalità giuridica, ha rigettato la domanda, non ravvisando estremi di responsabilità - neppure sotto il profilo della colpa lieve- nel comportamento dell'insegnante.
Su gravame di OS RL, divenuto nel frattempo maggiorenne, la Corte d'Appello di Roma, con sentenza non definitiva resa il 22.11.1996, ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell'insegnante, rigettando la domanda che la concerneva;
ha affermato la responsabilità del ministero e lo ha condannato al risarcimento dei danni, rimettendone la liquidazione al prosieguo del giudizio.
Per quanto ancora interessa la Corte ha considerato: -nella specie trova applicazione la presunzione di cui all'art. 2048 c.c.; -il ministero non ha fornito la prova liberatoria richiesta da tale disposizione;
-in particolare, il dovere di vigilanza gravante sull'insegnante è attenuato, ma non escluso in relazione ad alunni dell'età del danneggiato (tredici anni); -l'insegnante si è allontanata dall'aula quando ancora in essa si trovavano molti alunni, come è desumibile dall'essersi il fatto verificato nell'aula a seguito di colluttazione;
-mentre le risultanze processuali non offrono elementi idonei a dimostrare la repentinità dell'episodio, la circostanza che la caduta abbia rappresentato il culmine della colluttazione è indicativa di uno svolgimento in più fasi e quindi di uno sviluppo temporale incompatibile con la repentinità; -non si può dare per "scontata" la giustificazione dell'allontanamento dell'insegnante dall'aula (sorvegliare gli alunni appena usciti) sia perché il fatto si è verificato in prossimità della porta e sia ancora perché risulta difficile conciliare la presenza dell'insegnante nelle immediate vicinanze con la circostanza che essa è stata avvertita del fatto da un bidello.
Ha proposto ricorso per cassazione il Ministero della pubblica istruzione, affidandone l'accoglimento ad un motivo. Ha resistito con controricorso l'OS.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo di ricorso, denunciata "violazione e falsa applicazione di norme di diritto con riferimento all'art. 2048 c.c., nonché all'art. 360, n. 3, c.p.c.; contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia con riferimento all'art. 360, n.5, c.p.c.", si deduce che le considerazioni svolte dalla sentenza impugnata non sono ne' decisive ne' conseguenziali sul piano logico. In particolare -si sostiene- proprio perché l'obbligo di sorveglianza deve essere graduato in ragione dell'età si deve ritenere lecito concedere una certa libertà di movimento a ragazzi tredicenni durante la ricreazione e riconoscere che nell'ambito di tale libertà è assolutamente impossibile impedire il verificarsi di un fatto repentino qual'è una spinta.
Il ragionamento della sentenza impugnata -si aggiunge- non appare logico là dove argomenta l'assenza dell'insegnante dal suo mancato intervento per sedare la colluttazione e soccorrere il danneggiato, specie se si considera che il teste Ruti ha dichiarato che essa si trovava sulla porta dell'aula. Nessuna colpa -si conclude- è ravvisabile nel comportamento dell'insegnante, che ha fatto quanto umanamente possibile;
peraltro, il tipo di sorveglianza preteso, sostanzialmente inesigibile, deriva da errata interpretazione del contenuto della responsabilità prevista dall'art. 2048 c.c. Il motivo è privo di fondamento.
L'art. 2048 c.c. pone una presunzione di responsabilità a carico dell'insegnante per il fatto illecito dell'allievo, collegata all'obbligo di sorveglianza scaturente dall'affidamento e temporalmente dimensionata alla durata di esso (cfr. Cass. 1.8.1995, n. 8390; Cass. 22.1.1990, n. 318). Tale obbligo non ha carattere assoluto, ma relativo nel senso che il contenuto e l'estensione è inversamente proporzionale all'età ed al normale grado di maturazione degli allievi, sicché con l'avvicinamento di essi all'età del pieno discernimento si affievolisce al punto che non è richiesta la continua presenza dell'insegnante (cfr. Cass. 23.6.1993, n. 6937; Cass. 15.1.1980, n. 369). Il contenuto della prova liberatoria non si esaurisce nella dimostrazione di non avere potuto impedire il fatto, ma si estende alla dimostrazione di avere adottato, in via preventiva, le misure organizzative idonee ad evitarlo.
In questo ambito di idee Cass. 27.3.1984, n. 2027, ha affermato che non è raggiunta la prova liberatoria in base alla dimostrazione dell'impossibilità di intervenire dopo l'inizio della serie causale sfociante nella produzione del danno, essendo a questo fine necessaria anche la dimostrazione che sono state adottate idonee misure preventive, e Cass. 22.1.1990, n. 318, ha ritenuto che per superare la presunzione occorre la dimostrazione di avere esercitato la sorveglianza sugli allievi con una diligenza diretta ad impedire il fatto, con la conseguenza che, ove manchino le più elementari misure organizzative per mantenere la disciplina tra gli allievi, non si può invocare l'imprevedibilità del fatto.
Proprio in considerazione di questa latitudine della prova liberatoria la dottrina ha individuato alla base della fattispecie più che una presunzione di colpa una serie di doveri legali di garanzia, di cui la prova liberatoria segna semplicemente il limite. Agli indicati principi si è attenuta la sentenza impugnata, la quale ha ritenuto che non è stata fornita la prova liberatoria "in ordine all'impossibilità di evitare il fatto da parte di chi esercitava o avrebbe dovuto esercitare la sorveglianza sugli alunni, disponendone una disciplinata uscita dalla classe" e ha desunto il convincimento dell'ingiustificato allontanamento dell'insegnante dalla duplice circostanza che essa non è intervenuta per sedare la colluttazione ed è stata avvertita del fatto dal bidello.
Nè è ravvisabile il denunciato vizio di motivazione, dal momento che tale vizio non può consistere, come si vorrebbe nella specie, nella difformità dell'apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice rispetto a quello preteso dalla parte, perché spetta al giudice di merito individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova (cfr. ex plurimis Cass. 11.1.1995, n. 275). Il ricorso va, pertanto, rigettato con condanna del ricorrente alle spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio in L. 75.000, oltre onorari liquidati in lire 2.000.000.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione il 28 settembre 1998. Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 1999.