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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 12/12/2025, n. 596 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 596 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Mantova
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale di Mantova, Sezione Civile, composto dai seguenti Sigg. Magistrati:
Dott. Giorgio Bertola Presidente Relatore
Dott.ssa Valeria Monti Giudice
Dott.ssa Elisabetta Pagliarini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al ruolo il 05/11/2025 al n. 5764/2025
R.G.,
DA
(C.F. ) difesa dall'avv. MAGNANI Parte_1 C.F._1
STEFANIA, elettivamente domiciliata in PIAZZA G. MATTEOTTI 59 46023
GONZAGA presso lo studio dell'avv. MAGNANI STEFANIA ricorrente
CONTRO
(C.F. ), difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
LV VI, elettivamente domiciliato in VIA MAZZINI 34 46100
MANTOVA presso lo studio dell'avv. LV VI resistente
E CON L'INTERVENTO DI
Pubblico Ministero intervenuto ex lege avente per oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili, rimessa al Collegio in decisione all'udienza di rimessione in decisione del
09/12/2025, nella quale le parti hanno formulato le seguenti
CONCLUSIONI CONGIUNTE
- per e : “1. Dichiarare la cessazione Parte_1 Controparte_1
degli effetti civili del matrimonio contratto in San Benedetto Po in data
27.10.2007 tra i sigg.ri nato a [...] il Controparte_1
31.07.1980 e nata a [...] il giorno 08.04.1981 e trascritto Parte_1
nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di San Benedetto Po al n. 12 -
P. 2 – S. A, anno 2007, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
San Benedetto Po di procedere alle annotazioni di rito.
2. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto, con possibilità reciproca di fissare liberamente la propria residenza e con il solo obbligo della comunicazione di ogni eventuale variazione;
3. Il figlio minorenne verrà affidato in via condivisa ad Persona_1
entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre, sig.ra in Moglia (MN), via Garibaldi n. 1 – Interno 2. Parte_1
Il padre potrà vedere e tenere il figlio con sé secondo il seguente calendario:
- SETTIMANA “A”: il mercoledì dalle 13.00 (orario di uscita da scuola), con pernottamento;
il padre accompagnerà a scuola la mattina Per_1
successiva.
Nel fine settimana il sig. andrà a prendere il figlio il sabato alle 13.00 CP_1
(orario di uscita da scuola) e lo terrà con sé sino al lunedì mattina, curandosi di accompagnarlo a scuola.
pagina 2 di 6 - SETTIMANA “B”: un pomeriggio (in genere mercoledì o giovedì) dalle 13.00
(orario di uscita da scuola) con pernottamento;
il padre accompagnerà a scuola la mattina successiva. Per_1
Durante le vacanze estive il Sig. potrà tenere con sé il figlio per un CP_1
periodo continuativo di un mese (da individuarsi, come avvenuto negli ultimi anni, nel mese di agosto/settembre, salvo diversa pattuizione tra i genitori).
In ogni caso, ciascun genitore potrà tenere con sé il figlio per un Per_1
periodo di 7 (sette) giorni e per un ulteriore periodo – anche non continuativo – di altri 7 (sette) giorni. I coniugi si impegnano a comunicare il periodo individuato per le vacanze estive entro il 31 marzo di ciascun anno.
Il padre, inoltre, potrà tenere con sé il figlio per un periodo – anche non continuativo – di 5 (cinque) giorni durante le vacanze natalizie, e di 3 (tre) giorni durante le vacanze pasquali, ricomprendendo in detti periodi – ad anni alterni – il giorno di Natale o quello di Pasqua.
5. Il padre si obbliga a versare quale contributo al mantenimento del figlio la somma mensile di Euro 168,60 entro il giorno 25 di ogni mese;
somma da rivalutarsi, di anno in anno, a partire dal mese di dicembre 2025, secondo gli indici Istat rilevati dalla CCIAA di Mantova. L'assegno unico universale per i figli a carico verrà percepito nella misura del 50% come per legge e i genitori si attiveranno per presentare la relativa pratica presso I.N.P.S.
6. I genitori si obbligano a contribuire nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse del figlio, secondo il seguente schema:
SPESE MEDICHE: che non richiedono il preventivo accordo: visite mediche specialistiche prescritte dal medico curante, cure dentistiche presso strutture pubbliche, accertamenti e trattamenti sanitari erogati dal SSN, tickets sanitari e scontrini pagina 3 di 6 per spese farmaceutiche superiori ai trenta euro;
che richiedono il preventivo accordo: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private, cure termali e fisioterapiche, accertamenti sanitari non erogati dal SSN, cure non convenzionali, farmaci particolari;
SPESE SCOLASTICHE che non richiedono il preventivo accordo: tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti pubblici, libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno, gite scolastiche senza pernottamento, trasporto pubblico e mensa se necessario;
che richiedono il preventivo accordo: tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati, corsi di specializzazione e masters, gite scolastiche con pernottamento, corsi di recupero e lezioni private, alloggio presso la sede universitaria;
SPESE EXTRA-SCOLASTICHE che non richiedono il preventivo accordo: tempo prolungato, pre-scuola e dopo- scuola, centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
che richiedono il preventivo accordo: corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature, spese di custodia (baby-sitter), viaggi e vacanze.
7. Le parti riconoscono la loro reciproca autonomia ed autosufficienza economica rinunciando a qualsivoglia contribuzione nel mantenimento a favore dell'uno o dell'altro”;
- per Pubblico Ministero: “esprime parere favorevole all'accoglimento del ricorso”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per cessazione degli effetti civili del matrimonio le parti,
pagina 4 di 6 premesso di aver contratto matrimonio in SAN BENEDETTO PO in data
27/10/2007 (con atto trascritto nel Registro dello Stato Civile del Predetto
Comune al n. 12 parte 2, serie A, anno 2007) formulavano le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, minore d'età o maggiorenne ma non economicamente indipendente, della coppia.
Rilevata, pertanto, l'intollerabilità della convivenza tra le parti, ne va pronunciata la separazione personale/cessazione degli effetti civili/scioglimento del matrimonio, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi;
2) Omologa i rapporti economici tra le parti nonché l'affidamento, la collocazione e il mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) Prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SAN BENEDETTO
PO, di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio (atto n.
12, parte 2, serie A, anno 2007);
5) Compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
pagina 5 di 6 Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di
Mantova, il 11/12/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
dott. Giorgio Bertola
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Mantova
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale di Mantova, Sezione Civile, composto dai seguenti Sigg. Magistrati:
Dott. Giorgio Bertola Presidente Relatore
Dott.ssa Valeria Monti Giudice
Dott.ssa Elisabetta Pagliarini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al ruolo il 05/11/2025 al n. 5764/2025
R.G.,
DA
(C.F. ) difesa dall'avv. MAGNANI Parte_1 C.F._1
STEFANIA, elettivamente domiciliata in PIAZZA G. MATTEOTTI 59 46023
GONZAGA presso lo studio dell'avv. MAGNANI STEFANIA ricorrente
CONTRO
(C.F. ), difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
LV VI, elettivamente domiciliato in VIA MAZZINI 34 46100
MANTOVA presso lo studio dell'avv. LV VI resistente
E CON L'INTERVENTO DI
Pubblico Ministero intervenuto ex lege avente per oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili, rimessa al Collegio in decisione all'udienza di rimessione in decisione del
09/12/2025, nella quale le parti hanno formulato le seguenti
CONCLUSIONI CONGIUNTE
- per e : “1. Dichiarare la cessazione Parte_1 Controparte_1
degli effetti civili del matrimonio contratto in San Benedetto Po in data
27.10.2007 tra i sigg.ri nato a [...] il Controparte_1
31.07.1980 e nata a [...] il giorno 08.04.1981 e trascritto Parte_1
nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di San Benedetto Po al n. 12 -
P. 2 – S. A, anno 2007, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
San Benedetto Po di procedere alle annotazioni di rito.
2. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto, con possibilità reciproca di fissare liberamente la propria residenza e con il solo obbligo della comunicazione di ogni eventuale variazione;
3. Il figlio minorenne verrà affidato in via condivisa ad Persona_1
entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre, sig.ra in Moglia (MN), via Garibaldi n. 1 – Interno 2. Parte_1
Il padre potrà vedere e tenere il figlio con sé secondo il seguente calendario:
- SETTIMANA “A”: il mercoledì dalle 13.00 (orario di uscita da scuola), con pernottamento;
il padre accompagnerà a scuola la mattina Per_1
successiva.
Nel fine settimana il sig. andrà a prendere il figlio il sabato alle 13.00 CP_1
(orario di uscita da scuola) e lo terrà con sé sino al lunedì mattina, curandosi di accompagnarlo a scuola.
pagina 2 di 6 - SETTIMANA “B”: un pomeriggio (in genere mercoledì o giovedì) dalle 13.00
(orario di uscita da scuola) con pernottamento;
il padre accompagnerà a scuola la mattina successiva. Per_1
Durante le vacanze estive il Sig. potrà tenere con sé il figlio per un CP_1
periodo continuativo di un mese (da individuarsi, come avvenuto negli ultimi anni, nel mese di agosto/settembre, salvo diversa pattuizione tra i genitori).
In ogni caso, ciascun genitore potrà tenere con sé il figlio per un Per_1
periodo di 7 (sette) giorni e per un ulteriore periodo – anche non continuativo – di altri 7 (sette) giorni. I coniugi si impegnano a comunicare il periodo individuato per le vacanze estive entro il 31 marzo di ciascun anno.
Il padre, inoltre, potrà tenere con sé il figlio per un periodo – anche non continuativo – di 5 (cinque) giorni durante le vacanze natalizie, e di 3 (tre) giorni durante le vacanze pasquali, ricomprendendo in detti periodi – ad anni alterni – il giorno di Natale o quello di Pasqua.
5. Il padre si obbliga a versare quale contributo al mantenimento del figlio la somma mensile di Euro 168,60 entro il giorno 25 di ogni mese;
somma da rivalutarsi, di anno in anno, a partire dal mese di dicembre 2025, secondo gli indici Istat rilevati dalla CCIAA di Mantova. L'assegno unico universale per i figli a carico verrà percepito nella misura del 50% come per legge e i genitori si attiveranno per presentare la relativa pratica presso I.N.P.S.
6. I genitori si obbligano a contribuire nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse del figlio, secondo il seguente schema:
SPESE MEDICHE: che non richiedono il preventivo accordo: visite mediche specialistiche prescritte dal medico curante, cure dentistiche presso strutture pubbliche, accertamenti e trattamenti sanitari erogati dal SSN, tickets sanitari e scontrini pagina 3 di 6 per spese farmaceutiche superiori ai trenta euro;
che richiedono il preventivo accordo: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private, cure termali e fisioterapiche, accertamenti sanitari non erogati dal SSN, cure non convenzionali, farmaci particolari;
SPESE SCOLASTICHE che non richiedono il preventivo accordo: tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti pubblici, libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno, gite scolastiche senza pernottamento, trasporto pubblico e mensa se necessario;
che richiedono il preventivo accordo: tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati, corsi di specializzazione e masters, gite scolastiche con pernottamento, corsi di recupero e lezioni private, alloggio presso la sede universitaria;
SPESE EXTRA-SCOLASTICHE che non richiedono il preventivo accordo: tempo prolungato, pre-scuola e dopo- scuola, centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
che richiedono il preventivo accordo: corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature, spese di custodia (baby-sitter), viaggi e vacanze.
7. Le parti riconoscono la loro reciproca autonomia ed autosufficienza economica rinunciando a qualsivoglia contribuzione nel mantenimento a favore dell'uno o dell'altro”;
- per Pubblico Ministero: “esprime parere favorevole all'accoglimento del ricorso”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per cessazione degli effetti civili del matrimonio le parti,
pagina 4 di 6 premesso di aver contratto matrimonio in SAN BENEDETTO PO in data
27/10/2007 (con atto trascritto nel Registro dello Stato Civile del Predetto
Comune al n. 12 parte 2, serie A, anno 2007) formulavano le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, minore d'età o maggiorenne ma non economicamente indipendente, della coppia.
Rilevata, pertanto, l'intollerabilità della convivenza tra le parti, ne va pronunciata la separazione personale/cessazione degli effetti civili/scioglimento del matrimonio, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi;
2) Omologa i rapporti economici tra le parti nonché l'affidamento, la collocazione e il mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) Prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SAN BENEDETTO
PO, di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio (atto n.
12, parte 2, serie A, anno 2007);
5) Compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
pagina 5 di 6 Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di
Mantova, il 11/12/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
dott. Giorgio Bertola
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