Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 20/05/2025, n. 236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 236 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI NUORO
Il Giudice Dott. Salvatore Serra ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile n° 844 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi per l'anno 2020 e vertente
TRA
,nata a [...] il [...] ed ivi residente Parte 1 C.F.:
, C.F. 1
alla via Oristano 9, titolare dell'omonima azienda agricola avente codice C.F. 2 rappresentata e difesa dall'Avv. Gian Michele Canìo
ATTRICE
), nato a [...] il [...] e ivi residente Parte 2 (C.F.: C.F. 3
alla Via Repubblica 179, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppina Russo
CONVENUTO
corrente in Milano Piazza Tre Torri n. 3, in CP 1 (CF. e partita IVA P.IVA 1
( C.F. 4Parte 3 ), persona del legale rappresentante pro-tempore Sig. elettivamente domiciliata in Nuoro Via L. da Vinci n. 40, presso lo studio dell'avv. Giovanna Cossu
) che la rappresenta e difende(CF: C.F. 5
CHIAMATA IN CAUSA
Oggetto: Risarcimento danni
Per parte attrice
.In via preliminare ed istruttoria, ammettere tutte le prove non ammesse.
In via principale Parte 2• accertare e dichiarare che i cani di proprietà del Sig. aggredivano, durante una battuta di caccia, il gregge di capre di proprietà dell'attrice causando il decesso di n. 48 capi, e, per l'effetto, condannare il convenuto, in solido con la compagnia assicurativa CP 1 a risarcire tutti i danni subiti dall'attrice in conseguenza del sinistro per cui è causa, nella misura determinata dal CTU CP 1• Dichiarare che la somma di € 11.000,00 offerta banco iudicis dalla compagnia stata trattenuta in acconto sulle maggiori somme dovute imputandola inizialmente agli interessi e alla rivalutazione
• condannare il Sig. Parte 2 e la CP 1 al risarcimento del lucro cessante derivato dalla mancata disponibilità delle somme che l'attore avrebbe dovuto percepire a titolo di risarcimento del danno
1. dette somme dovranno essere risarcite con gli interessi e rivalutazione monetaria dal fatto sino al saldo
• con vittoria di spese e compensi professionali e ogni altro diritto fatto salvo, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Per il convenuto Parte 2
conclude affinché l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, deduzione e conclusione respinta, Voglia:
1) In via principale:
a) Accertare e dichiarare che il sinistro in narrativa è avvenuto con le modalità descritte dall'attore nell'atto di citazione e, per l'effetto accertare l'operatività della polizza n.
70372297 e la sua piena applicabilità alla fattispecie per cui è causa, e per l'effetto, dichiarare la CP 1 in persona del legale rapp.te p.t., tenuta a manlevare il signor '
dagli effetti pregiudizievoli che possano derivargli dalla presente Parte_2
controversia, in particolare condannare la stessa compagnia assicuratrice al pagamento di tutte le somme che il Pt 2 fosse eventualmente chiamato a pagare in relazione al presente giudizio;
b) Con vittoria di spese, diritti e onorari, da distrarsi in favore del procuratore antistatario,
e da porsi a totale carico della chiamata in causa CP 1 nell'ipotesi in cui Pt 2
[...] sia dichiarato responsabile dei danni lamentati da parte attrice.
Per la chiamata in causa CP 1
in via principale a- respingere l'avversa domanda dichiarandola infondata in fatto e diritto, mandando assolta la convenuta CP_1 da ogni pretesa;
b- con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre IVA e CNA.
In via subordinata c- nell'ipotesi di riconoscimento anche parziale delle avverse ragioni, dichiarare tenuta la CP_1 a corrispondere le sole somme, accertate come dovute all'esito dell'istruttoria, a titolo di danno a beni, con esclusione di ogni altra voce dedotta e pretesa d- in ogni caso con vittoria di spese e competenze di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte_2 sono fondate e meritanoLe domande di parte attrice e del convenuto accoglimento, per le ragioni che vengono di seguito illustrate.
SULL' AN DEBETUR
L'istruttoria ha permesso di chiarire l'avvenuta produzione di un danno all'attrice per fatto e colpa del convenuto. Ciò è dimostrato, oltre che ovviamente dall'ammissione del convenuto medesimo, da quanto è emerso dalla espletata prova testimoniale e, vieppiù, dal fatto che la chiamata in causa CP 1 ha offerto banco iudicis la somma di € 11.000,00, ammettendo per fatti concludenti la debenza di una somma a titolo di risarcimento del danno SUL QUANTUM DEBERTUR
Il pomo della discordia permane invece sulla entità del risarcimento. Sostiene, infatti, la chiamata in causa CP 1 che va escluso il risarcimento del lucro cessante in quanto la polizza assicurativa a suo tempo stipulata dal convenuto Pt 2 con la CP_1 enuncia all'art. 4, tra le clausole di esclusione, i danni “derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, professionali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi”. Contestano tale punto di vista l'attrice e, soprattutto, il convenuto, il quale lamenta l'ambiguità dei termini utilizzati, poiché il mancato guadagno a causa di quanto occorso non può essere identificato con l'interruzione o la sospensione di un'attività agricola, rileva che da nessun documento versato in causa è dato comprendere cosa debba intendersi con interruzione o sospensione di un'attività agricola, ritiene che con tale clausola la compagnia abbia inteso escludere dalla garanzia situazioni ben diverse e sottolinea il fatto che nel caso di specie l'attività agricola (allevamento) non è stata né interrotta né sospesa, in quanto l'attività di allevamento dell'azienda non si è fermata. Soccorre, in questo caso, il recente orientamento della Suprema Corte secondo cui "Nell'interpretazione del contratto di assicurazione, che va redatto in modo chiaro e comprensibile, il giudice non può attribuire a clausole polisenso uno specifico significato, pur teoricamente non incompatibile con la loro lettera, senza prima ricorrere all'ausilio di tutti gli altri criteri di ermeneutica previsti dagli artt. 1362 e ss. c.c., e, in particolare, a quello dell'interpretazione contro il predisponente di cui all'art. 1370 c.c.” (Ordinanza
n. 25849/2021); ora, quello in esame è un caso di scuola di interpretatio contra stipulatorem, per cui si ritiene doversi inserire, nella quantificazione di quanto dovuto, oltre il danno emergente subito dall'attrice, anche il lucro cessante
Detto questo occorre riferirsi alla espletata CTU i risultati della quale si ritengono privi di vizi logici e argomentativi. Ora nella perizia tecnica in atti si legge che “la stima del danno economico subito dall'azienda allevamento di Parte 1 data dalla somma del valore dei cinquantacinque capi caprini presi in considerazione, pari a 11.765 euro, più il valore del mancato reddito derivante dalla mancata vendita dei capretti pari a 9.000 euro, più ancora il valore del mancato reddito derivante dalla mancata produzione di latte per 18.934,62 euro ci darà un totale di 39.699,62 euro. A tale somma dovremmo sottrarre i 4.300 euro di mancate spese sostenute, per arrivare a stimare un danno economico definitivo di 35.399,62 euro."
Dall'importo così determinato va detratta la somma di € 11.000,00 offerta banco iudicis dalla compagnia CP 1 che, come ha chiarito parte attrice, è stata trattenuta in acconto sulle maggiori somme dovute, per ottenere l'importo di € 24.399,62 Le spese seguono la soccombenza, e soccombente risulta essere la chiamata in causa CP 1
sia nei confronti dell'attrice Parte 1 che del convenuto Parte_2
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
a) dichiara essersi prodotto per fatto e colpa esclusivi del convenuto Parte_2
l'evento dannoso per cui è causa b) condanna il convenuto Parte 2 e la chiamata in causa CP 1 in solido fra
,
loro, a pagare all'attrice Parte 1 a titolo di risarcimento del danno, la somma di € 24.399,62, oltre interessi legali su tale importo via via rivalutato anno per anno dalla data dell'evento dannoso fino al saldo in persona del legale rappresentante p.t., a manlevare il c) condanna la CP 1 della indicata somma di € 24.399,62, oltre degli interessi convenuto CP 2
legali su tale importo via via rivalutato anno per anno dalla data dell'evento dannoso fino al saldo in persona del legale rappresentante p.t alla rifusione, in d) condanna la CP 1
delle spese del giudizio, che liquida in € 5.077,00 favore dell'attrice Parte 1
oltre IVA, CPA e spese generali, da distrarsi inper compensi e € 400,00 per spese, favore del procuratore antistatario dell'attrice
CP 1 in persona del legale rappresentante p.t., alla rifusione, in e) condanna la
Parte 2 delle spese del giudizio, che liquida in € 5.077,00 favore del convenuto per compensi e € 400,00 per spese, oltre IVA, CPA e spese generali, da distrarsi in favore del procuratore antistatario di detto convenuto f) pone a carico della ' in persona del legale rappresentante p.t., le spese CP 1
della espletata CTU
Così deciso in Nuoro in data 20 maggio 2025
Il Giudice
Dott. Salvatore Serra