Articolo 46 della Legge 2 marzo 1963, n. 307
Articolo 45Articolo 47
Versione
13 aprile 1963
Art. 46.
Il personale di ruolo degli uffici locali e' iscritto all'albo dei dipendenti civili dello Stato con l'osservanza delle norme previste dall'articolo 152 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 .
Entrata in vigore il 13 aprile 1963