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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 26/05/2025, n. 400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 400 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N. 2979/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Elena Fumagalli Presidente dott.ssa Arianna Carimati Giudice relatore dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo sopra indicato, promossa con ricorso depositato il 10/12/2023,
Da:
(C.F. , nato a [...] l'[...], Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. BRICCHETTI ENZA e dell'avv. CAIMI EMANUELE del Foro di
Varese, elettivamente domiciliato presso i difensori in Varese, via Dandolo n. 8, come da procure in atti,
PARTE RICORRENTE
Contro
:
(C.F. , nata a [...] il [...], con il Parte_2 C.F._2 patrocinio dell'avv. SOLIMEO IRENE del foro di Brindisi e dell'avv. DE PERI ANTONELLA del Foro di Varese, con domicilio telematico presso l'avv. Solimeo, come da procure in atti,
PARTE RESISTENTE
E con:
Avv. con Studio in Varese, via Staurenghi n. 24, curatore speciale Controparte_1
pagina 1 di 34 dei minori (21.10.2013) e (23.5.2018), nominato con Persona_1 Persona_2
decreto del 6.3.2024;
E con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale (atti vistati senza osservazioni in data 13.2.2024);
OGGETTO: Divorzio - Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI DELE PARTI:
Per parte ricorrente (Cfr. foglio di precisazione delle conclusioni depositato Parte_1
il 10.1.2025):
“Il IG. ut supra rappresentato, difeso e domiciliato richiama integralmente tutte Parte_1 le eccezioni e le istanze anche istruttorie svolte nel corso del processo, qui da considerarsi integralmente trascritte e precisa come segue le proprie
CONCLUSIONI Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Varese, contrariis reiectis e previa ogni opportuna declaratoria così giudicare
1. per quanto attiene la pronuncia sullo stato: accogliere la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con la IG.ra in data 13 agosto 2011, sussistendone i presupposti di legge, Parte_2 ordinando all'Ufficiale dello Stato civile l'annotazione dell'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
2. Per quanto attiene all'affidamento dei minori e : Per_1 Per_2 in via principale: anche alla luce del comportamento della sig.ra rappresentato in Pt_2 particolare nell'istanza per ammonimento ex art. 473 bis n. 39 c.p.c. del 4 settembre 2024, si reitera la richiesta di affidamento esclusivo dei minori al padre.
In subordine: si chiede venga disposto l'affidamento condiviso dei minori, respingendo ogni diversa istanza.
3. Quanto al collocamento dei minori.
In via principale: disporre il collocamento prevalente dei minori presso il padre in EN MO nell'abitazione di quest'ultimo poiché ciò è rispondente al loro interesse, così come è emerso chiaramente dall'ascolto della minore Per_1
In subordine: disporre il collocamento prevalente dei minori presso la madre in EN MO revocando, ove necessario, l'autorizzazione al loro trasferimento in ES presso la casa dei nonni materni. L'autorizzazione al trasferimento si è rivelata di grave nocumento alla vita dei bambini e di nessun vantaggio. Al fine di agevolare il rientro e la permanenza in quel di
EN della IG.ra il ricorrente si dice disponibile a corrispondere un contributo al Pt_2 pagamento del canone di locazione in ragione di euro 200,00 mensili. Respingere ogni diversa richiesta di collocamento dei minori – a maggior ragione se presso l'abitazione del ramo famigliare della sig.ra – al di fuori della Provincia di Varese poiché Pt_2
pagina 2 di 34 pregiudizievole per il loro diritto alla bi genitorialità ma anche per la loro vita di relazione, gravemente lesa dal repentino cambio territoriale.
4. Quanto alla frequentazione dei minori con i genitori. In via principale: previo accoglimento della domanda di collocamento presso l'abitazione del padre in EN MO disporre la frequentazione dei minori con la madre secondo il seguente calendario: collocamento paritetico a settimane alterne, ovvero alternando di settimana in settima ora dal lunedì al giovedi ora da venerdì alla domenica. Festività religiose e civili secondo l'alternanza. Vacanze estive per giorni 15 consecutivi con ciascun genitore, secondo calendario da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno, in difetto i primi quindici giorni di agosto con il padre negli anni dispari ed i secondi in quelli pari, viceversa con la madre. In subordine: nell'ipotesi in cui venga disposto il collocamento presso la madre in quel di EN si chiede l'applicazione del medesimo calendario di cui sopra. In via estremamente subordinata: nella non creduta ipotesi in cui il Tribunale di Varese dovesse confermare l'autorizzazione al trasferimento presso la casa dei nonni materni dei minori Per_2
e in Puglia, al fine di realizzare minimamente il diritto alla bigenitorialità degli stessi, si Per_1 propone – anche alla luce dell'impraticabilità (non solo economica) di quanto disposto in sede provvisoria - il seguente calendario:
- un fine settimana al mese dal giovedì pomeriggio al termine della scuola e sino alla domenica sera, eventualmente sfruttando, in base al calendario, i cosiddetti “ponti”.
- Compensare la minor frequentazione ordinaria con una maggiore permanenza durante le vacanze natalizie, pasquali ed estive, ovvero con l'assegnazione in via esclusiva al padre dei cosiddetti “ponti” da collegarsi anche alla frequentazione ordinaria. Vacanze natalizie: dal giorno 27 dicembre di ogni anno e sino al giorno 6 gennaio i minori lo trascorreranno con il padre, la Vigilia e Natale e Santo Stefano con la madre. Periodo pasquale interamente con il padre. Vacanze estive: 2 mesi consecutivi con il padre, un mese con la madre. Analogo calendario da applicarsi alla sig.ra qualora venga disposto il collocamento dei minori in Pt_2 EN MO e quest'ultima decida di rimanere a casa dei propri genitori in ES.
- Fermo restando la conferma del principio dell'alternanza nell'accompagnamento dei minori e nel pagamento dei relativi oneri da parte dei genitori. Alternanza che è da intendersi su base mensile, stabilendo sin d'ora quali mesi sono di spettanza della madre e quali mesi sono di spettanza del padre, ed autorizzando al prelievo in ES dei bambini anche famigliari di fiducia del signor (come ad esempio l'attuale compagna), nel caso in cui egli sia impedito Pt_1 per motivi di lavoro. Ed autorizzando sin d'ora il signor ad utilizzare il servizio di hostess Pt_1 per l'accompagnamento dei minori qualora egli, sempre per motivi di lavoro, non posso personalmente recarsi a prendere/riportare i bambini.
5. Disponendo in ogni caso l'adozione di un calendario che consenta la programmazione – e l'acquisto dei biglietti per i mezzi di trasporto – delle permanenze presso il padre o la madre. Si allega la proposta del signor per il 2025, così da poter concordare i permessi con il Pt_1 datore di lavoro e acquistare a tariffe agevolate i biglietti di trasporto relativi alle trasferte con i figli.
6. Per quanto attiene il mantenimento dei minori e Per_2 Per_1
Si fa presente che a seguito della situazione venutasi a creare con il divorzio, il signor ha Pt_1 smesso di pagare le rate di mutuo e quelle relative ai finanziamenti.
In via principale: in caso di accoglimento della domanda di collocamento presso il padre quest'ultimo si farà carico integralmente del mantenimento ordinario e straordinario dei figli dispensando la sig.ra da qualsivoglia contributo economico alle loro esigenze e ciò anche Pt_2 al fine di favorirne il rientro in quel di EN.
pagina 3 di 34 In via subordinata: nell'ipotesi in cui venga disposto il collocamento prevalente dei minori presso la madre in EN MO, fermo restando il versamento della somma di euro 200,00
a titolo di contributo alla locazione, il sig. si dice disposto a corrispondere, a titolo di Pt_1 mantenimento indiretto, la somma di euro 150,00 mensile per ogni figlio, vista anche la richiesta di collocamento paritario dei bambini, oltre a concorrere al 50% delle spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di Varese. In via estremamente subordinata: nella non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo Tribunale di Varese dovesse autorizzare il trasferimento dei minori a casa dei nonni materni in via definitiva, tenuto conto degli oneri di viaggio e del tempo di permanenza dei minori presso il padre, considerato che la sig.ra di fatto è rientrata nella propria famiglia d'origine ed allo stato non sostiene Pt_2 alcun onere per l'abitazione, si chiede di ridurre ad euro 150,00 euro mensili per ciascun figlio, oltre al concorso in ragione del 50% per le spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di Varese. Si chiede inoltre che, durante il periodo estivo di permanenza consecutiva dei minori presso il padre, l'assegno di mantenimento venga considerato non dovuto Somme rivalutabili come per legge.
1. In accoglimento delle domande di cui all'istanza del 4 settembre 2024
- Ammonire ai sensi dell'art. 473 bis n. 30 c.p.c. la IG.ra per i comportamenti Parte_2 indicati nel ricorso del 4 settembre 2024
- Disporre ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c. una sanzione pecuniaria di euro 100,00 ogni qual la sig.ra violi la riservatezza delle chiamate e video chiamate con i figli ovvero impedisca a Pt_2 di utilizzare il telefono cellulare che le è stato regalato dal padre;
Per_1
- condannare la sig.ra al pagamento di una sanzione amministrativa nella misura Parte_2 che sarà ritenuta adeguata e giusta
- accertare e dichiarare che la sig.ra nel termine perentorio di cui all'art. 337 coma 2 c.c. Pt_2 non ha comunicato al signor il trasferimento di residenza e conseguentemente, valutare Pt_1 la predetta condotta inadempiente ai fini del richiesto ammonimento, e condannarla al risarcimento del danno da liquidarsi in via equitativa secondo il parametro della temerarietà della lite.
- Disporre affinchè la RA presti tutti i necessari consensi al rilascio dei documenti di Pt_2 identità dei minori validi per l'espatrio e li consegni al padre ogni qualvolta questi ultimi siano con lui nei periodi di pertinenza a lui spettanti. In via istruttoria: si reiterano integralmente le istanze istruttorie svolte nel corso del giudizio, qui da considerarsi integralmente trascritte, ed in particolare disporsi CTU psico diagnostica sul nucleo famigliare così come concordemente richiesto dalla parti principali del presente giudizio sin dagli atti introduttivi e come suggerito dalla Corte d'Appello di Milano Sezione famiglia con il provvedimento del 4 giugno 2024. Si depositano con nota a parte i documenti ex art. 473 bis 12 c.3 cpc.
In ogni caso: con vittoria di spese e di compensi.”;
Per parte convenuta (cfr. foglio di precisazione delle conclusioni depositato Parte_2
in data 10.1.2025):
“1) pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra
[...]
e in ES (Br) il 13.08.2011 iscritto al n. 49 parte 2 Serie A, Pt_2 Parte_1 mandando per l'annotazione della sentenza all'Ufficiale dello stato civile competente
pagina 4 di 34 2) disporre l'affidamento esclusivo dei minori alla madre con collocamento presso la residenza della stessa in ES (BR), confermando le modalità di frequentazione padre-figli di cui all'ordinanza del Tribunale di Varese del 4.04.2024 ovvero statuire che il padre possa vedere e tenere con sé i figli minori:
- un fine settimana al mese per tre giorni consecutivi con pernottamento presso l'abitazione paterna di EN MO, indicativamente il primo fine settimana di ciascun mese, salvo diverso accordo tra le parti da assumersi almeno 30 giorni prima;
- per 30 (trenta) giorni anche consecutivi durante il periodo di sospensione scolastica estiva da concordarsi tra le parti entro la fine del mese di maggio di ciascun anno;
- durante le ferie scolastiche pasquali;
- durante le festività natalizie, ad anni alterni, dal 23 dicembre al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio;
Salvo diverso e migliore accordo assunto dalle parti, i genitori si alterneranno di volta in volta nell'accompagnamento dei minori a EN MO, sostenendo le spese relative ai viaggi di rispettiva spettanza.
Il padre potrà inoltre sentire telefonicamente o in videochiamata i figli con cadenza quotidiana, salvo diverso accordo, nell'arco temporale dalle ore 17.30 alle ore 19.30; 2.1. in subordine disporre l'affido dei minori all'Ente con collocamento preferenziale presso la madre a ES (Br) fatte salve per i rapporti tra padre e figli le condizioni sopra elencate e previste con ordinanza del 04.04.2024
3. disporre a carico del sig. l'obbligo di corresponsione alla RA , a titolo Parte_1 Pt_2 di contribuzione al mantenimento, della somma di € 800,00 mensili per ciascun figlio, rivalutabili annualmente in base agli indici Istat, oltre l'intero ammontare dell'assegno unico, attualmente assegni familiari svizzeri percepiti dal padre.
4. Confermare il monitoraggio del nucleo familiare da parte dei Servizi territorialmente competenti. In via subordinata
- Nella denegata ipotesi di revoca dell'ordinanza del 04.04.2024 in punto collocamento dei minori presso la madre in ES (Br), disporre il collocamento dei minori presso la madre con assegnazione alla stessa della casa coniugale sita in EN MO alla via D. Chiesa civ.12, rinviando per la regolamentazione dei rapporti padre-figli a quanto di già statuito in sede di accordo di separazione;
- Porre a carico di l'obbligo di corresponsione alla , a titolo di contribuzione Parte_1 Pt_2 al mantenimento la somma mensile di € 800,00 per ciascun figlio, rivalutabili annualmente in base agli indici Istat, oltre l'intero ammontare dell'assegno unico, attualmente assegni familiari svizzeri percepiti dal padre.
- Confermare il monitoraggio del nucleo familiare da parte dei Servizi territorialmente competenti.
5. In via istruttoria si insiste per l'accoglimento delle istanze formulate in sede di comparsa di costituzione di data 23.02.2024
6. Condannare parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, in ogni sua fase anche cautelare, in favore della resistente, a mente del comportamento processuale tenuto.”
Per il curatore speciale avv. (cfr. foglio di precisazione delle conclusioni depositato CP_1
in data 10.1.2025):
pagina 5 di 34 “IN VIA PRINCIPALE 1) pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra i signori
e , contratto in ES (BR) il 13.8.2011 iscritto al n. 49 parte 2 Parte_2 Parte_1 serie A, inviando per l'annotazione della sentenza all'Ufficiale dello Stato civile competente;
2) disporre l'affido ex art. 333 c.c. dei figli minori , nata a [...] il Persona_1 21.10.2013 e , nato a [...] il [...], all'Ente territoriale, da Persona_2 individuarsi nel Comune di ES (BR) (luogo di residenza dei minori), con limitazione della responsabilità genitoriale sui minori quanto alle decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute degli stessi;
disporre che le predette decisioni siano assunte dall'Ente affidatario, sentiti i genitori, tenuto conto dell'interesse, delle capacità, delle inclinazioni e delle aspirazioni dei minori;
con ogni consequenziale provvedimento ai sensi dell'art. 5 bis l. 184/1983; 2.1) in via subordinata disporre l'affido congiunto dei minori ad entrambi i genitori;
3) disporre il collocamento prevalente dei minori presso la madre RA , Parte_2 stabilendo la residenza degli stessi a ES (BR) presso l'abitazione dei nonni materni, statuendo che il sig. potrà vedere e tenere con sé i figli secondo le modalità e le Parte_1 tempistiche reputate opportune dal Tribunale;
4) disporre a carico del sig. l'obbligo di corresponsione alla RA , a Parte_1 Pt_2 titolo di contribuzione al mantenimento, della somma di € 800,00 mensili per figlio, rivalutabile annualmente in base agli indici Istat, oltre assegni familiari, nonché il 50% delle spese straordinarie, come da protocollo del Tribunale di Varese;
5) sottoporre la famiglia sotto il controllo e tutela da parte dei Servizi sociali competenti.
IN VIA SUBORDINATA
Nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Tribunale dovesse non disporre il collocamento della madre con i minori in Puglia, si chiede il collocamento prevalente dei minori presso la madre con assegnazione a quest'ultima della casa coniugale sita in EN MO via D. Chiesa, 12. In tal caso, disporre a carico del sig. l'obbligo di corresponsione alla Parte_1 RA , a titolo di contribuzione al mantenimento, della somma di € 500,00 mensili per Pt_2 figlio, rivalutabile annualmente in base agli indici Istat, oltre assegni familiari, nonché il 50% delle spese straordinarie, come da protocollo del Tribunale di Varese.
- Spese come di Giustizia.
*** In riferimento all'istanza ex art. 473 bis. 39 c.p.c. articolata dalla difesa del sig. , lo Pt_1 scrivente richiama integralmente la propria memoria depositata in data 10.10.2024 nel Proc. n. 2979 sub. 3/2023 r.g. e confida nell'accoglimento delle seguenti CONCLUSIONI
Voglia il Tribunale di Varese:
- ritenutane l'infondatezza, respingere l'istanza ex art. 473 bis. 39 c.p.c. formulata nell'interesse del sig. ; Parte_1
- con vittoria di spese, diritti ed onorari di questa fase di giudizio”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
pagina 6 di 34 Ritenuto in fatto
e hanno contratto matrimonio con rito concordatario a ES Parte_1 Parte_2
(BR) in data 13.8.2011, atto trascritto nei Registri dello Stato civile del predetto Comune dell'anno 2011, atto n. 49, parte II, Serie A.
Dall'unione sono nati i figli , nata a [...] il [...], e , nato Persona_1 Persona_2
a Cittiglio il 23.5.2018.
I coniugi si sono separati consensualmente con accordo di negoziazione assistita sottoscritto dalle parti in data 20.3.2023 e autorizzato dal Pubblico Ministero avanti al Tribunale di Varese in data
28.3.2023, nell'ambito del quale hanno concordato: l'affidamento esclusivo dei figli minori alla madre in considerazione del futuro trasferimento della stessa unitamente ai figli presso il proprio paese di origine;
le modalità di frequentazione con il padre a EN MO per due giorni alla settimana e a fine settimana alternati, con previsione di un pernotto al mese presso l'abitazione paterna e regolamentazione dei tempi trascorsi dai figli con entrambi i genitori nei periodi festivi;
l'assegnazione della casa familiare al padre, proprietario esclusivo, con impegno della RA di reperire entro il mese di aprile 2023 un appartamento in locazione e Pt_2
impegno del sig. di concorrere al pagamento del canone di locazione, versando la somma Pt_1
di euro 250,00 mensili, fino al trasferimento della RA in Puglia e comunque non oltre il Pt_2
31 agosto 2024; l'obbligo del padre di contribuire al mantenimento dei figli minori mediante il versamento dell'importo di euro 600,00 mensili (euro 300,00 mensili per ciascun figlio), somma da aumentare ad euro 800,00 complessivi in caso di estinzione del mutuo della casa familiare;
- concorso di entrambi i genitori alle spese straordinarie per i figli minori con assunzione integrale dei costi relativi alla scuola di , alla mensa, doposcuola e baby-sitter da parte della RA Per_2 successivamente al trasferimento in Puglia;
l'impegno dei genitori di non fare frequentare Pt_2
ai figli per un anno ad eventuali rispettivi nuovi partner e di non condurli all'estero fino al compimento del 14° anno di età.
ha proposto ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, iscritto a Parte_1
ruolo in data 10.12.2023, chiedendo, previa nomina di un curatore speciale, di: (i) Disporre
l'affidamento condiviso di e ad entrambi i genitori;
(ii) Disporre il Per_1 Per_3 collocamento dei minori presso il padre in EN MO nell'abitazione di quest'ultimo
pagina 7 di 34 poiché ciò è rispondente al loro interesse;
(iii) In subordine disporre in ogni caso il collocamento dei minori presso l'abitazione del padre sino al termine del periodo scolastico al fine di meglio accertare il loro effettivo interesse e la presenza di adeguati servizi presso il luogo in cui si trasferirà la madre ove si dovesse confermare il collocamento prevalente (iv) Per quanto attiene il rapporto con il genitore non collocatario: assicurare la presenza con i minori durante il periodo estivo e durante le pause scolastiche connesse al Natale ed alla Pasqua, salvo il diritto del genitore non collocatario di raggiungere i minori e trascorrere del tempo anche nel corso dell'anno compatibilmente con il loro interesse ed i loro impegni assumendo l'altro genitore, in considerazione della peculiarità della situazione, uno specifico obbligo agevolativo (v) Per quanto attiene il mantenimento: qualora i figli siano collocati prevalentemente presso il IG.
quest'ultimo si farà carico delle loro esigenze trattenendo gli assegni famigliari nella Pt_1
misura erogata ora dallo Stato italiano ora dallo Stato del Cantone Ticino. Spese straordinarie mediche e scolastiche secondo il protocollo di codesto Ill.mo Tribunale ripartite al 50% (vi)
Conclusioni valevoli anche per il merito (vii) Si chiede infine che vengano allertati i Servizi
Sociali competenti”.
Ha dedotto che in data 7 dicembre 2023 la RA a mezzo del proprio difensore, aveva Pt_2
comunicato al sig. la decisione di trasferirsi in Puglia unitamente ai figli a partire dal 7 Pt_1
gennaio 2024; la scelta di trasferirsi in Puglia era certamente libera per la RA ma non Pt_2
anche per i figli, trasferiti altrove dopo aver vissuto per 10 anni in Provincia di Varese durante il normale svolgimento dell'attività scolastica, con tutte le prevedibili difficoltà di reinserimento, tenuto altresì conto della particolare condizione della prole e, in particolare, di , emersa Per_2
compiutamente nel giugno 2023 e quindi successivamente alla sottoscrizione degli accordi di separazione, al quale era riconosciuto un handicap grave e un ritardo globale dello sviluppo;
il sig. aveva prelevato nella giornata del 9 dicembre la figlia e aveva cercato di Pt_1 Per_1 sondare se la figlia fosse a conoscenza dell'imminente trasferimento in Puglia, apprendendo che la bambina non sapeva nulla e ha affermato che qualora la madre l'avesse trasferita in Puglia sarebbe scappata;
il sig. aveva deciso di affidarsi ad un nuovo difensore e aveva compiuto Pt_1
una complessiva disamina degli accordi raggiunti, ravvisando la necessità di procedere alla loro modifica in quanto pregiudizievoli per sé e per i minori, posto che non vi era alcuna valida ragione per riconoscere alla madre l'affidamento esclusivo dei minori sia la decisione di trasferirsi nel proprio paese di origine, dovendosi indagare la soluzione maggiormente pagina 8 di 34 rispondente all'interesse dei figli minori e rendendosi il sig. disponibile a tenere i figli Pt_1
presso di sé e a prendersi cura della disabilità di e delle fragilità di potendo Per_2 Per_1
contare sul sostegno della nuova compagna che già intratteneva un rapporto con i minori e, essendo priva di attività lavorativa, poteva occuparsi delle esigenze dei predetti.
Contemporaneamente alla instaurazione del giudizio di divorzio, il sig. ha proposto Pt_1
autonomo ricorso ex art. 473 bis . 15 ed art. 700 c.p.c. (n. 2979 – 1/2023 RG) chiedendo un provvedimento limitativo del trasferimento dei figli minori in Puglia sino all'adozione dei provvedimenti presidenziali circa l'affidamento e il collocamento o in ogni caso fino al termine dell'anno scolastico.
Integrato il contraddittorio sull'istanza cautelare, con decreto in data 15.1.2024, in accoglimento della domanda cautelare svolta dal ricorrente ex art. 473 bis . 15 c.p.c. era disposto, in via cautelare e provvisoria, il divieto alla madre di trasferirsi in Puglia a ES (BS) unitamente ai figli minori nel corso dell'anno scolastico, sino all'adozione dei provvedimenti provvisori circa l'affidamento e il mantenimento dei figli minori, e contestualmente disposta la nomina di un curatore speciale nell'interesse dei minori, inizialmente individuato nella persona dell'avv.
Donata Anna Dell'Oro successivamente sostituita, su richiesta di esonero pervenuta dalla stessa in data 5.3.2024, dall'avv. parimenti iscritto all'Albo dei Curatori speciali dei Controparte_1
minori avanti al Tribunale di Varese, giusto decreto in data 6.3.2024.
si è costituita nel procedimento di divorzio in data 23.2.2024 chiedendo di : “1) Parte_2
disporre l'affido esclusivo dei minori in favore della madre, sig. , per le motivazioni Parte_2
tutte sopra riportate;
2) autorizzare il trasferimento in Puglia dei minori a far data dalla seconda metà del mese di giugno 2024 con residenza degli stessi a ES (BR) presso l'abitazione dei nonni materni, statuendo per lo effetto che il sig. potrà: - vedere e tenere con sé i Parte_1
figli in EN MO per tre giorni consecutivi ogni mese, pernottamento incluso, e nel rispetto degli obblighi scolastici, da comunicarsi a almeno 30 giorni prima;
- Parte_2
potrà sentire i figli telefonicamente tutti i giorni in orario pomeridiano;
- potrà tenere con sé i figli per 30 giorni consecutivi nel periodo estivo, (salvo per diverso parere medico) da Per_2
concordarsi con entro il mese di maggio, o, in difetto di accordo, dal 30 luglio al Parte_2
31 agosto, con accompagnamento dei minori in EN MO a cura e spese della madre, che al termine del periodo dovrà altresì riprendere i figli e riportarli nel loro luogo di residenza,
pagina 9 di 34 esonerando il sig. dall'obbligo mensile di contribuzione relativamente al mese di agosto, Pt_1
gravando sullo stesso per lo intero, nel prefato arco temporale il mantenimento dei figli. - nel periodo pasquale potrà tenere con sé i figli minori il primo anno dal giorno di Pasqua al martedì successivo, e l'anno seguente dal Giovedì al Sabato Santo, e così via di anno in anno;
nel periodo natalizio il primo anno e dal 31.12 allo 06.01 l'anno successivo dal 23.12. al 30.12., e così via;
in ogni caso con spese di andata e ritorno dei minori a cura e spese della madre, come specificato per il periodo estivo;
3) sempre nel caso di trasferimento in Puglia della resistente con i figli disporre a carico del sig. l'obbligo di corresponsione alla , a titolo di Parte_1 Pt_2
contribuzione al mantenimento, della somma di € 300,00 per figlio, rivalutabile annualmente in base agli indici Istat, oltre assegni familiari, nonché il 50% delle spese straordinarie, con esclusione di quelle relative alla babysitter;
4) in subordine disporre l'affido condiviso dei minori con collocamento preferenziale presso la madre in Puglia fatte salve per i rapporti tra padre e figli le condizioni di cui sopra e previste al sub 2 e lasciando invariato l'assegno di mantenimento come previsto al sub. 3; 5) in estremo subordine in caso di mancata autorizzazione al trasferimento in Puglia disporre in primis l'affido esclusivo dei figli in favore della madre, in mancanza l'affido condiviso, in entrambi i casi disporre il collocamento dei minori presso la madre con assegnazione alla stessa della casa coniugale sita in EN Mobello alla via D. Chiesa civ.12, rinviando per la regolamentazione dei rapporti padre-figli a quanto di già statuito in sede di accordo di separazione;
6) in ipotesi di permanenza della madre e dei figli
a EN MO porre a carico dell' l'obbligo di corresponsione alla , a titolo di Pt_1 Pt_2
contribuzione al mantenimento, la somma mensile di € 400,00 per ciascun figlio, - stante il diverso tenore di vita- rivalutabile annualmente in base agli indici Istat, oltre assegni familiari, nonché il pagamento del 50% delle spese straordinarie (comprese quelle della babysitter)”.
Ha dedotto che all'epoca della sottoscrizione degli accordi di separazione (marzo 2023)
l'affidamento esclusivo e il collocamento dei figli minori presso la madre non erano mai stati oggetto di contestazione da parte del sig. ma al contrario erano stati fin da subito Pt_1 pacificamente accettati e ratificati dal padre che, poco dopo la sottoscrizione dell'accordo di separazione, si era trasferito a Milano per poter liberamente frequentare la sua attuale compagna, anch'essa di origine marocchina, attuando un percorso di conversione da uomo occidentale, quale era sempre stato, a uomo islamico praticante e aderente alle tradizioni marocchine;
da marzo a settembre 2023 aveva lasciato la casa coniugale per seguire la compagna e non aveva mai preteso pagina 10 di 34 alcun pernotto con i figli, né aveva mai presenziato ad un colloquio scolastico, medico, sportivo etc. limitando i suoi contatti con i figli a sporadiche telefonate e a due visite alla settimana;
la disabilità di veniva sì accertata dalla commissione medica nel giugno 2023, e dunque Per_2
dopo gli accordi separativi, ma che il bambino avesse deficit motori, comportamentali ed emotivi-sensoriali, al punto da renderlo fragile in particolare sotto il profilo psicologico, erano circostanze ben note già da lungo tempo ancorché non adeguatamente ponderate dal padre che, nei mesi successivi alla separazione, non aveva mai provveduto nonostante i solleciti al pagamento della sua retta scolastica e delle spese relative alla terapia medica, sostenute in questi mesi solo dalla madre;
instando nell'attualità per l'affidamento e il collocamento dei figli presso di sé, il padre pretendeva di sostituire la figura materna con l'aiuto dell'attuale compagna atteso che, considerati gli impegni e gli orari di lavoro in Svizzera, giocoforza aveva necessità di un aiuto per la gestione dei figli;
la figura genitoriale paterna era risultata destabilizzante per i figli e fortemente condizionante per i ragazzi avevano iniziato a pernottare dal padre solo da Per_1
settembre 2023 e già erano evidenti in i segnali della manipolazione paterna, la ragazza Per_1
era affascinata dalla cultura marocchina, per lei una assoluta novità ed aveva accettato di buon grado di avviare un percorso di sostegno psicologico caldeggiato dalle maestre e accolto dai genitori;
anche era fortemente turbato da questa situazione e manifestava gravi segnali di Per_2
disagio ogni volta doveva andare dal padre o far rientro al domicilio materno, accompagnati da irritabilità, irrequietezza e agitazione notturna;
anche la prospettiva del trasferimento della madre con i minori in Puglia era stata pacificamente accettata dal padre al momento della sottoscrizione degli accordi separativi;
l'habitat del trasferimento era perfettamente noto ai minori, considerato che il nucleo familiare aveva convissuto con i nonni materni per quasi due anni, frequentandoli poi abitualmente per lunghi periodi durante l'anno intrattenendo anche i rapporti con gli amici e i parenti pugliesi;
il trasferimento in Puglia si era reso necessario anche per ragioni di organizzazione dei bambini e lavorative, potendosi giovare dell'aiuto dei familiari abbattendo le spese per la gestione dei bambini, coniugando ciò con l'impiego pubblico di collaboratrice scolastica;
i bambini avrebbero potuto conservare un rapporto stabile con la figura paterna, frequentare la scuola sul territorio giusta disponibilità già palesata dagli istituti scolastici interessati e proseguire tutti i percorsi di cura e supporto per loro necessari nonché la frequenza delle attività extrascolastiche.
pagina 11 di 34 Con memoria del 25.3.2024, si è inoltre costituito il curatore speciale dei minori chiedendo di:
“1) disporre l'affido congiunto dei minori ad entrambi i genitori;
2) disporre il collocamento prevalente dei minori presso la madre RA;
3) autorizzare il trasferimento in Parte_2
Puglia dei minori con la madre a far data dalla fine della scuola (giugno 2024), stabilendo la residenza degli stessi a ES (BR) presso l'abitazione dei nonni materni, statuendo che il sig.
potrà vedere e tenere con sé i figli secondo le modalità e le tempistiche reputate Parte_1
opportune dal Tribunale;
4) disporre a carico del sig. l'obbligo di corresponsione Parte_1
alla RA , a titolo di contribuzione al mantenimento, della somma di € 800,00 mensili Pt_2
per figlio, rivalutabile annualmente in base agli indici Istat, oltre assegni familiari, nonché il
50% delle spese straordinarie, come da protocollo del Tribunale di Varese;
5) porre la famiglia sotto il controllo e tutela da parte dei servizi sociali competenti. IN VIA SUBORDINATA Nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Tribunale dovesse non autorizzare il trasferimento della madre con i minori in Puglia, si chiede il collocamento prevalente dei minori presso la madre con assegnazione a quest'ultima della casa coniugale sita in EN MO via D. Chiesa,
12. In tal caso, disporre a carico del sig. l'obbligo di corresponsione alla RA Parte_1
, a titolo di contribuzione al mantenimento, della somma di € 500,00 mensili per figlio, Pt_2
rivalutabile annualmente in base agli indici Istat, oltre assegni familiari, nonché il 50% delle spese straordinarie, come da protocollo del Tribunale di Varese”.
Ha dedotto che la conflittualità tra le parti era evidente;
i genitori avevano iniziato la separazione con un accordo, seppur discutibile sotto alcuni aspetti, secondo cui alla madre sarebbe spettato l'affidamento esclusivo e si sarebbe trasferita con i minori in Puglia;
il padre si impegnava infatti a contribuire all'affitto e alle utenze fino al trasferimento e a quest'ultimo, se pur non collocatario, veniva assegnata la casa familiare;
il padre aveva piena contezza degli obblighi assunti in sede di separazione e da allora non era emerso, né era dedotto, alcun accadimento che potesse determinare il venire meno di tali congiunti intendimenti;
non erano ravvisabili gli estremi per l'affidamento esclusivo dei minori alla madre e, tuttavia, era rilevante che i minori avessero sempre vissuto con quest'ultima, che si era fatta carico di ogni loro esigenza (vitto, alloggio, scuola, attività extrascolastiche); quanto al trasferimento in Puglia, motivato anche dalla possibilità di fruire del supporto familiare, abitativo ed economico del nucleo familiare di origine, in un contesto ben noto e abitualmente frequentato dai figli minori, la mamma aveva predisposto un piano dettagliato nei minimi particolari, predisponendo una progettualità nel trasferimento pagina 12 di 34 anche nell'ottica di mantenere la continuità e la stabilità con la figura paterna. Ha altresì evidenziato che dall'ascolto di “sanamente” spaventata dalla prospettiva di un così Per_1
radicale cambiamento, era emersa la forte conflittualità tra i genitori e il forte coinvolgimento della stessa nelle tematiche e nei contenuti del procedimento di divorzio pendente.
Le parti sono comparse personalmente con i rispettivi difensori all'udienza del 26.3.2024 avanti al giudice relatore che, con ordinanza in data 4.4.2024, ha così disposto: “Letto l'art. 473 bis. 22, in via temporanea e urgente:
1. Dispone l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori dei figli minori (21.10.2013) e (23.5.2018) con collocamento Persona_1 Persona_2
preferenziale e residenza anagrafica presso la madre, con facoltà per i genitori di esercitare la responsabilità genitoriale separatamente limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione;
2. Autorizza il trasferimento in Puglia a ES della madre , Parte_2
unitamente ai figli minori e , a far data dalla settimana successiva alla fine Per_1 Per_2 dell'anno scolastico nel giugno 2024, stabilendo la residenza con i minori presso l'abitazione dei nonni materni sita in ES (BR), via Ruggero Grieco n. 6; 3.Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli minori, salvo diverso e migliore accordo assunto direttamente tra le parti tenuto conto dell'interesse della prole, secondo le statuizioni concordate in sede di separazione consensuale fino al trasferimento materno in Puglia nel giugno 2024; 4.Dopo il trasferimento in
Puglia, sempre salvo diverso e migliore accordo assunto direttamente tra le parti tenuto conto dell'interesse della prole, il padre potrà vedere e tenere con sé i figli minori:- un fine settimana al mese per tre giorni consecutivi con pernottamento presso l'abitazione paterna di EN
MO, indicativamente il primo fine settimana di ciascun mese, salvo diverso accordo tra le parti da assumersi almeno 30 giorni prima;
- per 30 (trenta) giorni anche consecutivi durante il periodo di sospensione scolastica estiva da concordarsi tra le parti entro la fine del mese di maggio di ciascun anno;
- durante le ferie scolastiche pasquali;
- durante le festività natalizie, ad anni alterni, dal 23 dicembre al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio;
Salvo diverso e migliore accordo assunto dalle parti, i genitori si alterneranno di volta in volta nell'accompagnamento dei minori a EN MO, sostenendo le spese relative ai viaggi di rispettiva spettanza;
Il padre potrà inoltre sentire telefonicamente o in videochiamata i figli con cadenza quotidiana, salvo diverso accordo, nell'arco temporale dalle ore 17.30 alle ore 19.30; 5.
Dispone la presa in carico del nucleo familiare da parte dei Servizi sociali territorialmente competenti per il Comune di ES (BS), in collaborazione con i Servizi sociali
pagina 13 di 34 territorialmente competenti per il comune di EN MO, secondo quanto meglio specificato in parte motiva;
6. Conferma le condizioni concordate dai coniugi in sede di separazione consensuale in relazione al mantenimento dei figli minori;
In via istruttoria
- Letto l'art. 473 bis . 4 c. 2 c.p.c., non dispone l'ascolto dei figli minori - Persona_4
Respinge l'istanza di CTU psicodiagnostica articolata dalla parte ricorrente;
- Respinge le istanze di prova orale e l'istanza ex art. 210 c.p.c. articolate dalla parte resistente;
- Dispone che i Servizi sociali incaricati trasmettano relazione di aggiornamento entro dieci giorni prima della fissanda udienza, salvo riferire senza indugio ogni situazione di possibile pregiudizio per i minori che dovesse medio tempore verificarsi”.
Avverso la predetta ordinanza ha proposto reclamo avanti alla Corte di Appello di Parte_1
Milano e in data 22.4.2024 ha altresì proposto istanza di modifica dei provvedimenti temporanei ed urgenti assunti, chiedendo la revoca del provvedimento autorizzativo al trasferimento in Puglia sino all'espletamento di CTU psicodiagnostica sul nucleo familiare e di disporre il collocamento dei figli minori presso il padre (subprocedimento n. 2979-2/2023 RG).
Sentite le parti all'udienza del 29.5.2024, con ordinanza del 29.5.2024, in pendenza di reclamo e alla luce delle deduzioni delle parti in relazione agli accadimenti successivi alla citata ordinanza, era disposta l'acquisizione di “una relazione urgente da parte dei Servizi sociali territorialmente competenti per il Comune di EN MO, già incaricati per la presa in carico del nucleo familiare, affinché riferiscano in relazione all'attuale situazione personale dei figli minori, alla qualità del loro rapporto con entrambe le figure genitoriali e al regolare svolgimento delle frequentazioni con i genitori, segnalando la sussistenza di eventuali elementi di pregiudizio per i minori o di inidoneità delle figure genitoriali e indicando gli interventi di sostegno a favore dei minori o dei genitori ritenuti necessari nel loro preminente interesse”.
Medio tempore in data 4.6.2024 la Corte d'Appello di Milano, pronunciando sul reclamo ex art. 473 bis.24 c.p.c., in riforma del provvedimento reclamato, così provvedeva: “ferma la possibilità per la reclamata di condurre con sé i figli minori per le vacanze estive in ES, sospende
l'efficacia del provvedimento di autorizzazione al definitivo trasferimento colà della residenza dei due figli minori fino all'espletamento completo degli incombenti indicati in motivazione, ed in particolare, l'ascolto, da parte del giudicante, della figlia minore e l'acquisizione delle Per_1
necessarie informazioni da parte dei Servizi Sociali competenti territorialmente, previa eventuale
pagina 14 di 34 anticipazione del termine per la consegna delle relazioni richieste. Invita altresì il giudicante a valutare l'opportunità di espletare CTU psicodiagnostica sul nucleo familiare, al fine di valutare ogni possibile profilo di pregiudizio in relazione alla decisione di trasferimento in Puglia della residenza dei due figli minori della coppia. Compensa tra le parti le spese di lite”.
In data 28.6.2024 è stata depositata la richiesta relazione da parte dei Servizi sociali territorialmente competenti per il Comune di EN MO (Servizio tutela minori comuni associati ambito territoriale di Cittiglio – comunità montana Valli del Verbano) e con ordinanza del 3.7.2024 era fissata l'udienza del 10.7.2024 per l'audizione della minore con Per_1
l'assistenza dell'ausiliario psicologo dott.ssa Marzia Brusa, iscritta all'Albo dei CTU avanti al
Tribunale di Varese, la quale con nota di deposito in data 15.7.2024, relazionava per iscritto sull'audizione della minore.
Con ordinanza in data 26.7.2024, a definizione del procedimento ex art. 473 bis . 23 c.p.c. (n.
2979-2/2023 RG), il giudice relatore ha disposto: “Letto l'art. 473 bis . 23 c.p.c., richiamati gli approfondimenti istruttori svolti:
1. Conferma l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori dei figli minori (21.10.2013) e (23.5.2018) con collocamento Persona_1 Persona_2
preferenziale e residenza anagrafica presso la madre, con facoltà per i genitori di esercitare la responsabilità genitoriale separatamente limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione;
2. Autorizza il trasferimento in Puglia a ES della madre , Parte_2
unitamente ai figli minori e , stabilendo la residenza con i minori presso Per_1 Per_2
l'abitazione dei nonni materni sita in ES (BR), via Ruggero Grieco n. 6; 3. Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli minori, salvo diverso e migliore accordo assunto direttamente tra le parti, tenuto conto dell'interesse della prole e sentiti i Servizi sociali: - un fine settimana al mese per tre giorni consecutivi con pernottamento presso l'abitazione paterna di EN MO, indicativamente il primo fine settimana di ciascun mese, salvo diverso accordo tra le parti da assumersi almeno 30 giorni prima;
- per 30 (trenta) giorni anche consecutivi durante il periodo di sospensione scolastica estiva da concordarsi tra le parti entro la fine del mese di maggio di ciascun anno;
- durante le ferie scolastiche pasquali;
- durante le festività natalizie, ad anni alterni, dal 23 dicembre al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio;
Salvo diverso e migliore accordo assunto dalle parti, i genitori si alterneranno di volta in volta nell'accompagnamento dei minori a EN MO, sostenendo le spese relative ai viaggi di
pagina 15 di 34 rispettiva spettanza;
Il padre potrà inoltre sentire telefonicamente o in videochiamata i figli con cadenza quotidiana, salvo diverso accordo, nell'arco temporale dalle ore 17.30 alle ore 19.30; 4.
Conferma la presa in carico del nucleo familiare da parte dei Servizi sociali territorialmente competenti per il Comune di ES (BS), in collaborazione con i Servizi sociali territorialmente competenti per il comune di EN MO, con incarico di: -monitorare e ove necessario facilitare il regolare inserimento scolastico dei minori a ES, nonché
l'attivazione dei servizi di supporto scolastico necessari nell'interesse di;
-curare Per_2
l'attivazione degli interventi di supporto psicologico – educativo – psicomotorio necessari in relazione alla patologia diagnosticata a e la prosecuzione del percorso di sostegno Per_2
psicologico/pedagogico per per il tempo ritenuto necessario;
- monitorare il regolare Per_1
svolgimento delle frequentazioni padre figli, con facoltà di modificare, sospendere, ampliare ovvero ridurre i tempi di permanenza dei minori presso il padre, sentite le parti e il curatore speciale, ricorrendone giustificate ragioni nell'interesse dei minori;
-avviare, in collaborazione con i competenti Servizi Specialistici e con facoltà di acquisirne gli esiti, gli interventi di supporto alla genitorialità e/o di supporto psicologico di carattere individuale per i genitori ritenuti necessari nell'interesse dei figli minori;
- attivare gli ulteriori interventi di sostegno ritenuti necessari nell'interesse dei minori o del nucleo familiare;
- segnalare tempestivamente ogni situazione di potenziale pregiudizio per i minori che dovesse verificarsi;
5. Conferma le condizioni concordate dai coniugi in sede di separazione consensuale in relazione al mantenimento dei figli minori”.
Avverso tale ordinanza ha proposto reclamo ai sensi dell'art. 473 bis . 24 c. 2 c.p.c. Parte_1
avanti alla Corte di Appello di Milano la quale, con ordinanza del 23.8.2024, ha dichiarato inammissibile il reclamo e confermato il provvedimento reclamato, con condanna del reclamante alla refusione delle spese di lite, così deducendo con riferimento al merito della controversia: “il provvedimento impugnato, motivato con particolare scrupolo e adesione alle risultanze istruttorie, deve essere confermato. Il reclamante non deduce nulla in ordine al pregiudizio che potrebbe derivare ai minori dal trasferimento in Puglia, limitandosi, di fatto, a rimettere la decisione a Addirittura i Servizi riferiscono nella relazione inviata al Tribunale (del Per_1
28.6.2024) che l' avrebbe riferito agli operatori di “non essere del tutto contrario al Pt_1 trasferimento di madre e figli, quanto di essere preoccupato per il malessere di . Per_1
Stupisce che, pur a fronte di questa preoccupazione, il padre, lette le relazioni della psicologa
pagina 16 di 34 ausiliaria del Giudice e dei Servizi sociali e le puntuali ed ampie motivazioni del provvedimento impugnato (in particolare pag. 14), si sia determinato comunque a proporre il reclamo in esame, accentuando in tal modo il pregiudizievole coinvolgimento della minore nella conflittualità degli adulti che “pone la minore in una condizione di conflitto di lealtà nei confronti delle figure genitoriali che dunque non riesce a vivere del tutto liberamente” ( cfr. relazione dell'ausiliario che ha ascoltato la minore). Pare che il reclamante non abbia compreso il senso di quanto riportato dai Servizi nella relazione del 28.6.2024 laddove scrivono che “appare oltremodo rischioso idealizzare e le sue capacità di scelta e di affermazione poiché, seppure dotata Per_1
di discernimento, mantiene in forza della sua età visione parziale delle implicazioni conseguenti al luogo di vita ed al collocamento”. Stupisce ancora che il reclamante nulla deduca in ordine alla situazione di che pure, per la sua condizione (il minore è affetto da un significativo Per_2
ritardo dello sviluppo), necessita certamente maggiori attenzioni e cure. Ancora stupisce che, pur chiedendo che venga inibito o sospeso il trasferimento in Puglia della madre con i figli madre, non prospetti una valida soluzione alternativa. I Servizi riferiscono che l'uomo “fatica a valutare che ai figli con la madre possa essere concessa la casa familiare, parlando per
l'appunto della sua abitazione” (cfr. pag. 6 della relazione dei Servizi Sociali del 28.6.2024) e che, chiamato dagli operatori sociali a riflettere sulle difficoltà di un collocamento alternato dei minori presso ciascun genitore da lui proposto, ha verbalizzato essere una soluzione poco rispondente ai bisogni dei figli ed in particolare di . Nonostante lo stipendio Per_2 considerevole (circa €. 5.000,00 mensili netti, di gran lunga superiore a quello della sig.ra ) Pt_2
non offre alcuna implementazione alla sua contribuzione economica per il mantenimento dei figli in caso di permanenza sul territorio Varesino. In ogni caso il reclamante non ha motivato in termini credibili la sua opposizione al trasferimento di madre e figli in Puglia, pochi mesi dopo
l'accordo separativo nel quale prestava un consenso incondizionato al trasferimento della triade
e addirittura all'affidamento esclusivo dei figli alla madre. Analoghe considerazioni valgono in relazione alle doglianze mosse dal reclamante sui tempi di frequentazione padre-figli di cui il reclamante chiede un ampliamento. Al riguardo si osserva che la stessa documentazione prodotta dal reclamante (scambio di mail con il datore di lavoro, doc 12 di parte reclamante) rende ragione dell'impossibilità, allo stato, di un ampliamento dei tempi di permanenza dei figli con il padre che in ogni caso potranno essere rivalutati dal Tribunale nel corso del procedimento, qualora il padre comprovi la sussistenza delle condizioni per un loro ampliamento
pagina 17 di 34 e prospetti un calendario di visita alternativo. Per tutto quanto esposto il provvedimento impugnato deve essere confermato”.
In data 4.9.2024 ha proposto istanza ex art. 473 bis . 39 c.p.c. (n. 2979-3/2023) Parte_1 chiedendo di “accertare e dichiarare gli ostacoli frapposti dalla sig.ra Parte_2 all'esercizio dell'affidamento condiviso e della responsabilità genitoriale in capo al signor
di cui in narrativa;
e conseguentemente - disporre l'affidamento esclusivo dei figli al Pt_1
padre con collocamento presso la sua abitazione;
- ammonire la IG.ra per i Parte_2 comportamenti sopra richiamati;
- disporre, ai sensi dell'art. 614 bis c.p.p., che la sig.ra Pt_2
versi, per ogni volta in cui violi il corretto svolgimento delle conversazioni tra i figli ed il padre, ovvero che non consenta il libero utilizzo da parte di del cellulare regalatole dal padre Per_1
qualora autorizzato dalla IGnoria Vostra, al versamento della somma di euro 100,00 per ogni singola violazione;
- condannare la sig.ra al pagamento di una sanzione Parte_2
amministrativa nella misura che sarà ritenuta adeguata e giusta - accertare e dichiarare che la sig.ra nel termine perentorio di cui all'art. 337 coma 2 c.c. non ha comunicato il Pt_2
trasferimento di residenza e conseguentemente, valutare la predetta condotta inadempiente ai fini del richiesto ammonimento, e condannarla al risarcimento del danno da liquidarsi in via equitativa secondo il parametro della temerarietà della lite. - Disporre affinchè la RA Pt_2
presti tutti i necessari consensi al rilascio dei documenti di identità dei minori validi per
l'espatrio e li consegni al padre nei periodi di pertinenza di quest'ultimo”.
Ha dedotto che:
1. in data 19.7.2024 il padre si era presentato a prendere i minori e la madre aveva rifiutato di consegnare i loro documenti di identità, consegnando delle fotocopie, relative a documenti non validi per l'espatrio; presentata domanda di accesso agli atti, dal Comune di
EN MO si era appreso che la RA a seguito di denuncia presentata alla Pt_2
Stazione dei Carabinieri di Castelveccana, aveva chiesto ed ottenuto di ritirare i vecchi documenti e di sostituirli con documenti non validi per l'espatrio; vista la prepotenza dell'agire della madre, il padre si era attivato per dare corso alle formalità al fine di fare riconoscere la cittadinanza marocchina ai minori e farsi rilasciare i documenti necessari per la valida circolazione degli stessi;
2. Erano stati trasmessi al padre dei moduli, aventi ad oggetto la presa in carico Per_ neuropsichiatrica dei minori ( di NO), precompilati, secondo cui praticamente in caso di ricovero dei minori non vi dovesse essere alcuna comunicazione a nessuno, neppure al padre;
3.
pagina 18 di 34 La scuola scelta per i minori era chiusa per rischio sismico;
4. Era necessario che la madre garantisse un minimo di privacy nelle comunicazioni del padre con la minore e consentisse a di usare il telefonino regalatole dal padre, nonché l'utilizzo della lingua araba nelle Per_1
conversazioni.
Con decreto del 6.9.2024, ritenuta la necessità di integrare il contraddittorio sull'istanza, era fissata udienza per la discussione unitamente al merito, autorizzando la parte resistente e il curatore speciale al deposito di memoria difensiva entro cinque giorni prima dell'udienza fissata.
Con istanza ex art. 473 bis . 15 c.p.c. depositata in data 11.9.2025, il curatore speciale dei minori ha chiesto, con provvedimento urgente immediatamente esecutivo, emesso inaudita altera parte, ai sensi dell'art. 473 bis 15 c.p.c. ed art. 337 ter. c.c. di: “Autorizzare la presa in carico dei minori e da parte del Persona_1 Persona_2 Controparte_2 di NO, come proposto dai Servizi Sociali di EN MO e di
[...]
ES, prescindendo dall'espressione di consenso del signor . In via subordinata Pt_1
Autorizzare i Servizi Sociali di ES a compilare e sottoscrivere, in luogo del signor Pt_1
, il modulo di consenso per la presa in carico dei minori e
[...] Persona_1 Persona_2 da parte del Servizio di Neuropsichiatria Infanzia e Adolescenza Territoriale di NO”. Per_5
Ha dedotto che in data 26.8.2024 i Servizi sociali avevano trasmesso la modulistica per la presa in carico dei minori presso il IA di NO;
la madre aveva sottoscritto i moduli mentre il padre aveva rifiutato la sottoscrizione assumendo che i moduli trasmessi fossero precompilati in modo tale da escludere la possibilità dello stesso di ottenere comunicazioni in caso di ricovero dei minori;
seguiva una intensa interlocuzione con i servizi e il curatore speciale e, in data 3.9.2024, la trasmissione di un nuovo modulo al padre in bianco;
tuttavia, il padre non aveva prestato il consenso alla prosecuzione delle cure dei minori, con pregiudizio alle esigenze dei minori di proseguire il percorso terapeutico già intrapreso in Provincia di Varese.
Con decreto in data 13.9.2024 era così disposto: “letti gli artt. 473 bis . 15 e l'art. 473 bis . 8
c.p.c., in via cautelare: - Autorizza il curatore speciale dei minori avv. Controparte_1 laddove perduri l'inerzia da parte della figura paterna, alla sottoscrizione del modulo consenso
NIAT (Neuropsichiatria Infanzia e Adolescenza Territoriale di NO) per entrambi i minori
( (23.5.2018) e (21.10.2013) in luogo della figura paterna, Persona_2 Persona_1
pagina 19 di 34 avendo cura di indicare il recapito di quest'ultimo e di entrambi i genitori per la comunicazione delle informazioni inerenti i figli minori”.
In data 16.9.2023 il padre dei minori inviava ai Servizi Sociali e al curatore speciale e-mail con allegato il consenso al NIAT dallo stesso sottoscritto e all'udienza fissata per il 25.9.2024 era dichiarata la cessazione della materia del contendere e l'estinzione del sub-procedimento n. 4.
Nel corso del procedimento sono pervenute le relazioni da parte dei Servizi sociali territorialmente competenti per il Comune di EN MO in data 28.6.2024, 2.10.2024 e
7.1.2025, nonché da parte dei Servizi sociali territorialmente competenti per il Comune di
ES (Brindisi) in data 23.9.2024, 2.11.2024 3.1.2025, 6.2.2025.
Sentite le parti presenti e i loro difensori all'udienza del 23.10.2024, con ordinanza del
22.11.2024 il giudice relatore, ritenuta la causa matura per la decisione e riservata al Collegio in sede di decisione ogni determinazione in relazione alle statuizioni inerenti l'esercizio della responsabilità genitoriale, alle questioni economiche e all'istanza ex art. 473 bis . 39 c.p.c. articolata dal ricorrente, fissava udienza per la rimessione della causa in decisione, trattata in forma scritta ex art. 127 ter c.p.c., con assegnazione dei termini ex art. 473 bis . 28 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusivi del giudizio. Infine, con ordinanza in data 4.3.2025, la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
Considerato in diritto
1. La domanda di divorzio
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e deve trovare accoglimento.
I coniugi si sono separati consensualmente con accordo di negoziazione assistita sottoscritto dalle parti in data 20.3.2023 e autorizzato dal Pubblico Ministero avanti al Tribunale di Varese in data
28.3.2023.
Essendosi protratto lo stato di separazione legale tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge
(il ricorso è stato depositato il 10.12.2023), ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L.
898/70 e successive modifiche per la pronuncia di divorzio, non risultando dagli atti, né essendo stato eccepito, che tra i medesimi vi sia stata successivamente riconciliazione di sorta e dovendosi pagina 20 di 34 ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
2. Le istanze istruttorie
La causa deve ritenersi sufficientemente istruita e matura per la decisione alla luce del complessivo compendio probatorio acquisito agli atti del giudizio e, in particolare, alla luce dei numerosi e univoci riscontri pervenuti periodicamente dai Servizi sociali interessati di EN
MO e, successivamente, di ES (cfr. relazioni ei servizi competenti per il Comune di
EN MO depositate in data 28.6.2024, 2.10.2024 e 7.1.2025, nonché di ES
(Brindisi) in data 23.9.2024, 2.11.2024 3.1.2025, 6.2.2025), che bene hanno messo in luce la situazione personale dei minori e del loro rapporto con entrambi i genitori, nonché le caratteristiche e le dinamiche invalse in seno alla coppia genitoriale, la cui conflittualità è rimasta invero accesa e perdurante nel corso del procedimento. Altrettanto risultano adeguatamente approfondite le attuali condizioni socio abitative dei minori, che li vedono bene inseriti nel nuovo contesto abitativo, sociale e scolastico. Alla luce dei riscontri univoci pervenuti, si ritiene che non si appalesi necessario alcun ulteriore approfondimento istruttorio e che, pertanto, la causa sia matura per la decisione.
3. La responsabilità genitoriale
3.1. Il regime di affidamento dei minori
Le numerose relazioni acquisite agli atti del giudizio confermano che entrambi i genitori hanno, seppur in modo diverso, una buona attitudine genitoriale e la capacità di porsi positivamente in relazione con i figli, offrendo loro ascolto e comprensione.
Non sono emersi elementi di negatività rispetto alla capacità genitoriale della figura materna, che si è confermata capace di cura e di accudimento dei figli minori, premurosa rispetto alla disabilità di e consapevole del rapporto di con il padre, ha mantenuto un atteggiamento Per_2 Per_1
collaborativo con i Servizi sociali, con le istituzioni scolastiche e con gli operatori che a vario titolo interagiscono con i minori.
pagina 21 di 34 Il padre è altrettanto autenticamente legato ad entrambi i figli minori ed ha parimenti evidenziato una buona attitudine di stare in relazione con loro, confermando il proprio attaccamento ai figli e l'investimento nella relazione con loro anche a seguito del loro trasferimento in Puglia.
Egli tuttavia, se da un lato ha inizialmente faticato a porsi quale figura genitoriale autorevole di contenimento, di supporto e di guida per i figli minori, idealizzando la capacità di scelta e di affermazione di in assenza di un comportamento protettivo rispetto alla relazione della Per_1
bambina con la madre e al rischio della esposizione alle dinamiche processuali (Cfr. relazione dei
Servizi sociali del 28.6.2024 e ordinanza del 26.7.2024), ha successivamente mantenuto un atteggiamento di rigidità rispetto alle problematiche di natura organizzativa che si sono palesate, mostrandosi poco propenso alla messa in discussione delle proprie prese di posizione e non facilitando la distensione dei rapporti e l'adozione di scelte genitoriali condivise. IGnificativa, in tale contesto, è la presa di posizione del padre rispetto alla problematica insorta in relazione alla sottoscrizione del modulo IA (per l'avvio della presa in carico presso la neuropsichiatria di
NO), fortemente stigmatizzata dai Servizi sociali nella relazione dell'ottobre 2024 in atti (cui si rimanda) e che ha necessitato la proposizione del procedimento ex art. 473 bis . 15 c.p.c. da parte del curatore speciale (subprocedimento n. 2979-4/2023), successivamente estinto a fronte della intervenuta sottoscrizione della modulistica dallo stesso padre. Altrettanto significative sono le problematiche insorte tra i genitori in relazione all'organizzazione dei viaggi dei figli minori
(cfr. relazione EN MO 7.1.2025 e di ES del 22.11.2024), dei contatti telefonici, nonché delle questioni afferenti le attività extrascolastiche (Cfr. relazione dei servizi di ES del 6.2.2025 in relazione al saggio di ballo di all'attività di nuoto di , alla Per_1 Per_2
vaccinazione contro il Papilloma Virus HPV e meningococco, vaccini non rientranti nella vaccinazione obbligatoria ma fortemente raccomandati e tuttavia non autorizzati dal padre).
In tale contesto, se da un lato non si ravvisano elementi di negatività rispetto alla capacità genitoriale di alcuna delle parti, si deve tuttavia constatare che la dinamica relazionale tra i genitori versa tuttora in una fase di stallo che, se inizialmente animata dalla preoccupazione per il benessere dei figli e per il legame genitoriale, si estrinseca ad oggi prevalentemente sugli aspetti organizzativi e si traduce in concreto nella incapacità di un agire genitoriale coordinato, in un clima di perdurante sfiducia e sospettosità reciproca che, tuttora, impedisce un confronto sereno per le decisioni di rilievo riguardanti i minori.
pagina 22 di 34 Poiché siffatta dinamica rischia di cristallizzarsi a detrimento e pregiudizio dei figli minori, triangolati nel contrasto genitoriale e necessitanti di scelte adeguate ed orientate esclusivamente al loro interesse, si ritiene che, allo stato, allo stato, l'affidamento condiviso della prole non risponda al loro preminente interesse.
In tale contesto, ritiene il Tribunale che sia allo stato rispondente al preminente interesse della prole disporre l'affidamento dei figli minori all'Ente territoriale ai sensi dell'art. 333 c.c., identificato nel Comune di ES, residenza dei minori, con limitazione della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori con riferimento alle decisioni di maggiore interesse relative alla salute, alla educazione e alla istruzione dei figli minori, nonché con riferimento agli incarichi conferiti ai Servizi sociali. Tali scelte saranno adottate dall'Ente affidatario, sentiti i genitori e in caso di persistente contrasto tra gli stessi, avuto riguardo al preminente interesse e alle inclinazioni della prole.
Ritiene tuttavia il Collegio che, in considerazione delle risorse personali di entrambi ed a fronte dell'avvio e dell'adesione ad un percorso, individuale e congiunto, di supporto alla genitorialità con l'obbiettivo di promuovere una condivisione reciproca dello stato dei bambini, garantire un esercizio coadiuvato della genitorialità e definire gli aspetti organizzativi (Cfr. relazione EN
MO 7.1.2025), il prescritto affidamento all'Ente ex art 333 c.c. debba essere previsto con la durata di diciotto mesi dalla pronuncia della presente sentenza, tempo ritenuto congruo, a fronte della progettualità prospettata ed avviata e dell'effettiva adesione ad essa delle parti, a rafforzare le capacità genitoriali e relazionali nel loro reciproco rapporto, funzionali al ripristino di una genitorialità condivisa.
3.2. Il collocamento e la residenza dei minori
Deve essere confermata la decisione, già provvisoriamente assunta nel corso del giudizio, autorizzativa del trasferimento della triade madre e figli a ES, in Puglia.
Come già osservato in seno all'ordinanza del 26.7.2025, il trasferimento a ES, in Puglia, della madre unitamente ai figli minori, che dapprima ha costituito il perno degli accordi separativi siglati il 20.3.2023 (nell'ambito dei quali era concordato, tra l'altro, “l'affidamento esclusivo dei figli minori alla madre (…) in considerazione del futuro trasferimento della stessa unitamente ai figli presso il proprio paese di origine”, l'assegnazione della casa familiare al padre e l'obbligo di quest'ultimo di concorrere alle spese del canone di affitto gravante sulla sig.ra “fino al Pt_2
pagina 23 di 34 trasferimento della sig.ra in Puglia e comunque non oltre il 3l agosto 2024”), ha poi Pt_2
costituito motivo di forte contrasto in seno alla diade genitoriale, progressivamente acuitosi nel recente periodo e nel corso del giudizio.
In seno all'ordinanza del 26.7.2025, assunta a seguito degli approfondimenti pervenuti dai
Servizi sociali di EN MO (relazione 28.6.2024) e dell'audizione assistita della figlia minore confermata con ordinanza della Corte di Appello di Milano del 23.8.2024, sono Per_1
state abbondantemente esposte le ragioni poste a fondamento della disposta autorizzazione al trasferimento a ES (Brindisi) della madre unitamente ai figli minori che, in Parte_2
questa sede, devono intendersi integralmente richiamate.
Le successive relazioni dimesse in atti dai Servizi sociali incaricati e, in particolare, dai servizi sociali territorialmente competenti per il Comune di ES (Cfr. relazioni del 23.9.2024,
2.11.2024, 3.1.2025, 6.2.2025), hanno invero univocamente confermato la rispondenza all'interesse della prole del nuovo contesto abitativo.
I minori si sono trasferiti insieme alla madre presso l'abitazione dei nonni materni di ES. A seguito di visita domiciliare, l'abitazione è descritta come adeguata negli spazi, ordinata e pulita.
La madre ha beneficiato di un congedo straordinario previsto dalla legge n. 104/1992 al fine di sostenere i figli, in particolare , portatore di disabilità, in questa delicata fase della crescita. Per_2
La RA e i minori godono sul territorio di una solida rete familiare di supporto, in Pt_2
particolare della presenza dei nonni materni e della zia materna, conosciuta dai Servizi e disponibile ad assumere un ruolo supportivo. ha iniziato a frequentare la prima classe presso la scuola secondaria di primo grado Per_1
“Aldo Moro” di ES. Si è bene adattata al nuovo contesto scolastico, che frequenta con regolarità, riportando un positivo rendimento. Il dirigente scolastico, con nota in atti del
5.12.2024 (Cfr. allegato alla relazione del 3.1.2025), ha riferito che l'alunna si presenta ordinata e pulita ed è assidua nello studio;
ha frequentato una scuola di danza latino-americana a Brindisi. In occasione di un colloquio svolto alla presenza della minore, è apparsa curata Per_1 nell'aspetto, con abbigliamento consono, serena a propensa al dialogo, riferendo di trovarsi bene a casa dei nonni e di provare un legame affettivo sia nei loro confronti sia nei confronti della zia materna, di essere riuscita a inserirsi bene nel contesto scolastico e di avere sviluppato un legame di amicizia più forte con una delle sue compagne di classe, di gradire il corso di ballo. Dalla nota
Per_ del del 31.1.2025 (Cfr. allegato alla relazione del 6.2.2025) emerge che si è Per_1
pagina 24 di 34 rapportata con disponibilità e atteggiamento collaborativo, tono dell'umore eutimico e profilo di apprendimento adeguato rispetto all'età e alla classe frequentata, si è mostrata disponibile a parlare della sua situazione familiare ed in particolare della scelta del trasferimento in Puglia, connessa alle difficoltà sul piano organizzativo ad effettuare gli incontri con il padre. I test hanno evidenziato una condizione psicologica reattiva agli eventi negativi che hanno riguardato i legami familiari e, benché la bambina presenti segni protettivi e risorse personali che offrono una discreta difesa sul piano psicologico, è stata ravvisata la necessità di un supporto psicologico, per il quale entrambi i genitori hanno manifestato il proprio consenso.
sta frequentando il terzo anno presso la scuola dell'infanzia “Mirò” di ES ed Per_2 usufruisce dell'insegnante di sostegno, del servizio di integrazione scolastica e del servizio mensa. La madre si è rivolta presso il centro autismo territoriale di Brindisi ed è stata avviata la presa in carico presso il Servizio IA di NO (Servizio di Neuropsichiatria per l'infanzia e l'adolescenza territoriale).
I minori hanno mantenuto un contatto telefonico quotidiano e conservato la relazione con il padre, pur perdurando la difficoltà dei genitori al raggiungimento di accordi funzionali alla programmazione dei trasferimenti in relazione ai quali, allo stato attuale, risulta necessaria la mediazione e il supporto dell'Ente affidatario e dei servizi sociali, i quali hanno proposto e ottenuto l'adesione di entrambi i genitori alla predisposizione di incontri periodici funzionali non solo a favorire un esercizio coadiuvato della bigenitorialità m anche alla definizione degli aspetti organizzativi che, nell'attualità, rischiano di prendere il sopravvento alimentando i contrasti genitoriali.
Conclusivamente sul punto, conformemente ai riscontri in atti come sopra descritti, si deve ritenere che il nuovo contesto di vita dei minori sia idoneo e favorevole al loro percorso di crescita e che, pertanto, debba essere confermata l'autorizzazione degli stessi a risiedere in Puglia presso la madre.
3.3. La frequentazione con il genitore non collocatario
Nell'ottica di garantire la conservazione di una stabile relazione dei figli minori con la figura genitoriale paterna, anche presso l'abitazione dello stesso di EN MO, tenuto conto della distanza e delle incombenze lavorative del padre, nonché della necessità di assicurare la regolare frequenza scolastica dei minori, altresì valutata la necessità di un intervento facilitatore e pagina 25 di 34 di coordinamento da parte dell'Ente affidatario e dei Servizi sociali, ritiene il Collegio di strutturare le frequentazioni paterne secondo le modalità che seguono.
Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli minori:
- un fine settimana al mese per tre giorni consecutivi, da aumentarsi a quattro nei periodi di sospensione delle attività scolastiche, con pernottamento presso l'abitazione paterna di EN
MO, indicativamente il primo fine settimana di ciascun mese ovvero sfruttando, in base al calendario, le eventuali ulteriori festività del mese (c.d. “ponti” e le conseguenti sospensioni scolastiche), salvo diverso accordo tra le parti da assumersi almeno 30 giorni prima o salvo diversa indicazione dell'Ente affidatario;
- per almeno 30 (trenta) giorni, anche consecutivi, durante il periodo di sospensione scolastica estiva da concordarsi tra le parti entro la fine del mese di maggio di ciascun anno;
- durante le ferie scolastiche pasquali;
- in occasione delle ulteriori festività “c.d. ponti” che potranno essere accorpati al fine settimana di spettanza paterna del relativo mese;
- durante le festività natalizie, ad anni alterni il giorno di Natale, e per il successivo periodo di sospensione scolastica (dunque ad anni alterni dal 24.12 al 6.1 e l'anno successivo dal 26.12. al
6.1);
Il padre potrà inoltre sentire telefonicamente o in videochiamata i figli minori con cadenza quotidiana, salvo diverso accordo o diversa indicazione dell'Ente affidatario, nell'arco temporale dalle ore 17.30 alle ore 19.30.
Salvo diverso accordo assunto dalle parti o diversa indicazione dell'Ente affidatario, i genitori si alterneranno di mese in mese nell'accompagnamento dei minori a EN MO, sostenendo le spese relative ai viaggi di rispettiva spettanza;
nel caso in cui i genitori siano entrambi impossibilitati all'accompagnamento dei figli minori nelle date previste, l'Ente affidatario, sentiti i genitori, provvederà ad individuare altra data idonea o, in subordine, ad individuare altro soggetto idoneo tra i familiari della madre o del padre eventualmente disponibili ad accompagnare i minori, fermo restando il riparto dei costi tra i genitori. In via di estremo subordine, in difetto di ulteriori soluzioni concretamente praticabili e nel caso di dissenso dei pagina 26 di 34 genitori, deve essere dato incarico all'Ente affidatario di valutare, di volta in volta, la possibilità di ricorrere al servizio c.d. di hostess per i minori, previa verifica della fattibilità e rispondenza all'interesse dei minori, in particolar modo di in considerazione della età e delle Per_2
condizioni soggettive.
Deve essere dato incarico ai Servizi sociali dell'Ente affidatario (Comune di ES) in collaborazione con i Servizi sociali del Comune di EN MO, di curare l'osservanza della regolamentazione stabilita e il regolare svolgimento delle frequentazioni del padre con i minori e delle videochiamate;
con incarico di predisporre con cadenza semestrale, sentiti i genitori nelle forme ritenute opportune, separatamente o congiuntamente, il calendario delle freqeuntazioni paterne con i figli minori secondo quanto sopra previsto, agevolando la tempestiva soluzione delle questioni organizzative che eventualmente si pongano in relazione al semestre successivo ovvero nella gestione delle videochiamate;
con facoltà di modificare, sospendere, ampliare ovvero ridurre i tempi di permanenza del minore presso il padre, sentite le parti, ricorrendone giustificate ragioni nell'interesse dei minori.
3.4. La presa in carico dei Servizi sociali
Deve essere confermata la presa in carico e lo stretto monitoraggio del nucleo familiare da parte dei Servizi sociali dell'Ente affidatario (Comune di ES - BS), in collaborazione con i
Servizi sociali territorialmente competenti per il comune di EN MO, con incarico di:
- monitorare il regolare svolgimento delle frequentazioni del padre con i figli secondo quanto meglio specificato al paragrafo che precede;
- monitorare la frequenza scolastica dei minori, nonché l'attivazione dei servizi di supporto scolastico necessari nell'interesse di;
Per_2
- curare la prosecuzione degli interventi di supporto psicologico – educativo – psicomotorio necessari in relazione alla patologia diagnosticata a e la prosecuzione del percorso di Per_2
sostegno psicologico per per il tempo ritenuto necessario;
Per_1
- promuovere, anche eventualmente in collaborazione con i competenti Servizi Specialistici e con facoltà di acquisirne gli esiti, gli interventi di supporto alla genitorialità e/o di supporto psicologico di carattere individuale per i genitori ritenuti necessari nell'interesse dei figli minori, nonché definire un calendario di incontri regolari tra i genitori, accompagnati dagli operatori di riferimento, funzionali a promuovere una condivisione reciproca della situazione dei bambini,
pagina 27 di 34 garantire un esercizio coadiuvato della genitorialità e sostenere le parti nella definizione delle problematiche organizzative;
- attivare gli ulteriori interventi di sostegno ritenuti necessari nell'interesse dei minori o del nucleo familiare;
- segnalare tempestivamente alla a.g. competente ogni situazione di potenziale pregiudizio per i minori che dovesse verificarsi.
4. Il mantenimento dei figli minori
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di Cassazione, nel quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore non collocatario per il mantenimento del figlio minore, deve osservarsi il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del figlio ed del tenore di vita da lui goduto (Cfr. Cass. Sez. VI-I, ord. 1°.3.2018, n. 4811).
Nel caso di specie, la situazione economico reddituale delle parti risulta come di seguito compendiabile.
lavora in Svizzera e, dalla documentazione versata in atti risulta ave percepito un Parte_1
salario netto annuo di 58.938,00 CHF nel 2019, di 62.653,00 nel 2020, di 62.321 nel 2021, di
63.155 nel 2022 e di 57.301 nel 2024, che diviso per dodici mensilità porta ad un salario netto mensile di circa 4.775,00 Chf mensili. E' gravato del rateo del mutuo relativo all'immobile di sua proprietà a EN MO di euro 1.012,00 mensili nonché dei seguenti finanziamenti, tutti contratti in data antecedente alla separazione: finanziamento “Findomestic” del giugno 2022 per l'acquisto dell'autovettura di euro 558 mensili per 72 mesi, finanziamento “Agos” contratto in data 1.12.2021 di euro 254,37 mensili per 48 rate e ulteriore prestito di 669,00 Chf mensili in scadenza a dicembre 2028; in sede di precisazione delle conclusioni ha espressamente riferito di avere sospeso il pagamento degli stessi come da solleciti depositati.
ha dedotto di essere collaboratrice scolastica assunta alle dipendenze del Parte_2 [...]
, ha documentato di avere percepito un reddito annuo lordo di euro 10.521 nel Controparte_3
2021 (PF 2022) e di 10.397 nel 2022 (PF 2023) e di essere attualmente in congedo retribuito in relazione al quale, tuttavia, non risulta in atti documentazione. Ha dichiarato di percepire pagina 28 di 34 integralmente l'AUU spettante per i figli minori (Cfr. dichiarazione patrimoniale). Vive attualmente presso l'abitazione dei nonni materni di ES e non è conseguentemente gravata, nell'attualità, di spese abitative.
Non è revocabile in dubbio la sussistenza di una disparità della capacità reddituale delle parti e si deve tuttavia considerare che il sig. , pur a fronte del reddito percepito, è gravato da una Pt_1
consistente esposizione debitoria in relazione al mutuo e ai finanziamenti contratti. La stessa resistente ha dedotto un più contenuto costo della vita a ES, ove peraltro può godere del supporto familiare, ancorché più significativi siano i costi per i trasferimenti, gravanti su entrambi i genitori.
In tale contesto, considerato quanto precede e valutata l'età dei minori, il Tribunale ritiene congruo porre a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli minori mediante il versamento dell'importo complessivo di euro 600,00 mensili, pari ad euro 300,00 mensili per ciascun figlio, da corrispondersi in via indiretta alla madre entro il giorno 5 di ciascun mese per dodici mensilità, oltre a rivalutazione annuale Istat come per legge, oltre al 50% delle spese straordinarie da determinarsi come da linee guida in uso avanti al Tribunale di Varese. Gli assegni familiari svizzeri e l'assegno unico universale saranno percepiti integralmente dalla madre, genitore collocatario.
5. L'istanza ex art. 473 bis . 39 c.p.c. di parte ricorrente.
Ritiene il Collegio che l'istanza ex art. 473 bis . 39 c.p.c. proposta da in data Parte_1
4.9.2024 e reiterata in sede di precisazione delle conclusioni non possa essere accolta e debba essere respinta.
Deve essere preliminarmente osservato che la predetta istanza è stata proposta nel settembre 2024 in un contesto di forte tensione e contrasto tra le parti, con conseguente irrigidimento e totale incomunicabilità della diade genitoriale, nitidamente rappresentato ed anche stigmatizzato dai
Servizi sociali di EN MO nella relazione del 2.10.2024, cui si rimanda. Laddove necessariamente calati in tal contesto, ma invero anche in sé considerati, tali fatti non si appalesano tali da giustificare l'accoglimento dei richiesti provvedimenti sanzionatori a carico della madre che, pertanto, devono essere respinti.
pagina 29 di 34 Vale la pena ulteriormente precisare che la questione insorta in relazione alla emissione dei documenti validi per l'espatrio dei figli minori da parte del Comune di EN MO (fatti in relazione ai quali il pubblico dipendente comunale e la RA sono stati denunciati alla Pt_2
Procura della Repubblica di Varese per falso) esula dalla cognizione del giudice della famiglia, come pure le controversie relative al consenso dei genitori all'emissione di documenti validi per l'espatrio che rientrano nella competenza del giudice tutelare (incidenter tantum si rileva che le parti in sede di accordi separativi avevano concordato di non portare i figli all'estero fino al compimento del 14° anno di età).
Neppure può stigmatizzarsi il comportamento della RA per avere trasferito la propria Pt_2 residenza e quella dei figli minori in Puglia posto che tale trasferimento, lungi dall'essere stato sottaciuto al padre, ha invero costituito il perno del presente giudizio e di tutti i provvedimenti adottati medio tempore.
Da ultimo la questione afferente alla sottoscrizione dei moduli IA da parte del padre e il conseguente rifiuto dello stesso di apporre la propria firma (con il rischio di impedire o ritardare la presa in carico dei minori, in particolar modo di , con conseguente pregiudizio dello Per_2
stesso) è stata oggetto di autonomo subprocedimento (sub n. 4, vedi sopra) nell'ambito del quale,
a fronte della sopravvenuta decisione del padre di sottoscrivere il relativo modulo, è stata dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Infine, si rileva che è stato disposto il monitoraggio dei Servizi sociali dell'ente affidatario in relazione alla gestione non solo delle freqeuntazioni padre-figli ma, altresì dei contatti telefonici, come forma di supporto alla definizione dei contrasti e delle questioni organizzative insorte tra i genitori e da entrambi evidenziate.
6. Le spese di lite
Considerata la natura necessaria del giudizio in relazione alla domanda di divorzio e visto l'esito del giudizio in relazione alle domande articolate da entrambe le parti, anche nell'ambito dei sub procedimenti instaurati, valutata la prevalente soccombenza del ricorrente anche in relazione alla domanda afferente il trasferimento di madre e figli a ES in Puglia, ritiene il Tribunale che quest'ultimo debba essere condannato alla refusione di 1/2 delle spese di lite in favore della parte resistente, che si liquidano come da dispositivo sulla base dei parametri medi di cui al D.M.
55/2014 e s.m.i. in relazione al valore indeterminato della controversia.
pagina 30 di 34 Compensato il restante 1/2 delle spese di lite.
Quanto ai compensi del curatore speciale (non risulta che sia stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato), parimenti liquidati come da dispositivo sulla base dei parametri medi di cui al D.M.
55/2014 e s.m.i. in relazione al valore indeterminato della controversia, in applicazione del principio di causalità della lite, ritiene il Collegio che i relativi compensi debbano essere posti a carico di entrambe le parti, in solido tra loro, e ripartiti nei rapporti interni tra le parti nella misura di ¾ a carico del ricorrente e del restante ¼ a carico della resistente.
Il compenso liquidato all'ausiliario psicologo in relazione all'assistenza nell'audizione della minore, già liquidato con separato decreto, deve essere definitivamente posto a carico del ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando in composizione collegiale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, nel contradditorio delle parti così dispone:
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito concordatario da e a ES (BR) in data 13.8.2011, atto trascritto nei Registri Parte_1 Parte_2 dello Stato civile del predetto Comune dell'anno 2011, atto n. 49, parte II, Serie A;
2. Manda la Cancelleria per trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo 1, dopo il suo passaggio in giudicato, all' Ufficiale di stato civile del Comune di ES (BS) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
3. Dispone l'affidamento dei figli minori (21.10.2013) e Persona_1 Persona_2
(23.5.2018) all'Ente territoriale ai sensi dell'art. 333 c.c., identificato nel Comune di ES
(BS), con limitazione della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori con riferimento alle decisioni di maggiore interesse relative alla salute, alla educazione e alla istruzione dei figli minori, nonché con riferimento agli incarichi conferiti ai Servizi sociali;
tali scelte saranno adottate dall'Ente affidatario, sentiti i genitori e in caso di persistente contrasto tra gli stessi, avuto riguardo al preminente interesse e alle inclinazioni della prole;
4. Indica in diciotto mesi dalla pubblicazione della presente sentenza la durata del prescritto affidamento all'Ente ex art. 333 c.c.;
pagina 31 di 34 5. Dispone che l'Ente affidatario mantenga i minori collocati presso la madre con residenza presso l'abitazione della stessa a ES (Brindisi);
6. Dispone che il padre potrà vedere e tenere con sé i figli minori:
- un fine settimana al mese per tre giorni consecutivi, da aumentarsi a quattro nei periodi di sospensione delle attività scolastiche, con pernottamento presso l'abitazione paterna di EN
MO, indicativamente il primo fine settimana di ciascun mese ovvero sfruttando, in base al calendario, le eventuali ulteriori festività del mese (c.d. “ponti” e le conseguenti sospensioni scolastiche), salvo diverso accordo tra le parti da assumersi almeno 30 giorni prima o salvo diversa indicazione dell'Ente affidatario;
- per almeno 30 (trenta) giorni anche consecutivi durante il periodo di sospensione scolastica estiva da concordarsi tra le parti entro la fine del mese di maggio di ciascun anno;
- durante le ferie scolastiche pasquali;
- in occasione delle ulteriori festività “c.d. ponti” che potranno eventualmente essere accorpati al fine settimana di spettanza paterna del relativo mese;
- durante le festività natalizie, ad anni alterni il giorno di Natale, e per il successivo periodo di sospensione scolastica (dunque ad anni alterni dal 24.12 al 6.1 e l'anno successivo dal 26.12. al
6.1);
- Il padre potrà inoltre sentire telefonicamente o in videochiamata i figli minori con cadenza quotidiana, salvo diverso accordo o diversa indicazione dell'Ente affidatario, nell'arco temporale dalle ore 17.30 alle ore 19.30;
7. Salvo diverso accordo assunto dalle parti o diversa indicazione dell'Ente affidatario, i genitori si alterneranno di mese in mese nell'accompagnamento dei minori a EN MO, sostenendo le spese relative ai viaggi di rispettiva spettanza;
nel caso in cui i genitori siano entrambi impossibilitati all'accompagnamento dei figli minori nelle date previste, l'Ente affidatario, sentiti i genitori, provvederà ad individuare altra data idonea o, in subordine, ad individuare altro soggetto idoneo tra i familiari della madre e del padre eventualmente disponibili ad accompagnare i minori, fermo restando il riparto dei costi tra i genitori. In via di estremo subordine, in difetto di ulteriori soluzioni concretamente praticabili e nel caso di dissenso dei genitori, deve essere dato incarico all'Ente affidatario di valutare, di volta in volta, la possibilità di ricorrere al servizio c.d. di per i minori, previa verifica della fattibilità e rispondenza Pt_3
pagina 32 di 34 all'interesse dei minori, in particolar modo di in considerazione della età e delle Per_2
condizioni soggettive.
8. Conferma la presa in carico e lo stretto monitoraggio del nucleo familiare da parte dei
Servizi sociali dell'Ente affidatario (Comune di ES - BS), in collaborazione con i Servizi sociali territorialmente competenti per il comune di EN MO, con incarico di:
- curare l'osservanza della regolamentazione stabilita e il regolare svolgimento delle frequentazioni del padre con i minori e delle videochiamate;
con incarico di predisporre con cadenza semestrale, sentiti i genitori nelle forme ritenute opportune, separatamente o congiuntamente, il calendario delle freqeuntazioni paterne con i figli minori secondo quanto sopra previsto, agevolando la tempestiva soluzione delle questioni organizzative che eventualmente si pongano in relazione al semestre successivo ovvero nella gestione delle videochiamate;
con facoltà di modificare, sospendere, ampliare ovvero ridurre i tempi di permanenza del minore presso il padre, sentite le parti, ricorrendone giustificate ragioni nell'interesse dei minori;
- monitorare la frequenza scolastica dei minori, nonché l'attivazione dei servizi di supporto scolastico necessari nell'interesse di;
Per_2
- curare la prosecuzione degli interventi di supporto psicologico – educativo – psicomotorio necessari in relazione alla patologia diagnosticata a e la prosecuzione del percorso di Per_2
sostegno psicologico per per il tempo ritenuto necessario;
Per_1
- promuovere, anche eventualmente in collaborazione con i competenti Servizi Specialistici e con facoltà di acquisirne gli esiti, gli interventi di supporto alla genitorialità e/o di supporto psicologico di carattere individuale per i genitori ritenuti necessari nell'interesse dei figli minori, nonché definire un calendario di incontri regolari tra i genitori, accompagnati dagli operatori di riferimento, funzionali a promuovere una condivisione reciproca della situazione dei bambini, garantire un esercizio coadiuvato della genitorialità e sostenere le parti nella definizione delle problematiche organizzative;
- attivare gli ulteriori interventi di sostegno ritenuti necessari nell'interesse dei minori o del nucleo familiare;
- segnalare tempestivamente alla a.g. competente ogni situazione di potenziale pregiudizio per i minori che dovesse verificarsi;
pagina 33 di 34 9. Pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli Parte_1 minori mediante il versamento dell'importo complessivo di euro 600,00 mensili, pari ad euro
300,00 mensili per ciascun figlio, da corrispondersi in via indiretta alla madre entro il giorno 5 di ciascun mese per dodici mensilità, oltre a rivalutazione annuale Istat come per legge, oltre al 50% delle spese straordinarie da determinarsi come da linee guida in uso avanti al Tribunale di Varese.
Gli assegni familiari svizzeri e l'assegno unico universale saranno percepiti integralmente dalla madre;
10. Respinge l'istanza ex art. 473 bis . 39 articolata da;
Parte_1
11. Condanna alla refusione in favore di di ½ delle spese di lite, Parte_1 Parte_2
che si liquidano in euro 3.800,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali, oltre a IVA e Cpa come per legge;
12. Compensa il restante ½ delle spese di lite;
13. Condanna e , in solido e ripartiti nei rapporti interni tra le Parte_1 Parte_2
parti nella misura di ¾ a carico del ricorrente e del restante ¼ a carico della resistente, a rifondere le spese di lite in favore del curatore speciale dei minori avv. che si liquidano Controparte_1
in complessivi euro 7.600,00, oltre al 15 % per spese generali, oltre a Iva e Cpa come per legge;
14. Pone definitivamente a carico del ricorrente il compenso dell'ausiliario psicologo in relazione all'assistenza nell'audizione della minore già liquidato con separato decreto. Per_1
Varese, così deciso nella camera di consiglio del 10.4.2025.
Il Giudice Relatore
Dott.ssa Arianna Carimati Il Presidente
Dott.ssa Elena Fumagalli
pagina 34 di 34
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Elena Fumagalli Presidente dott.ssa Arianna Carimati Giudice relatore dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo sopra indicato, promossa con ricorso depositato il 10/12/2023,
Da:
(C.F. , nato a [...] l'[...], Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. BRICCHETTI ENZA e dell'avv. CAIMI EMANUELE del Foro di
Varese, elettivamente domiciliato presso i difensori in Varese, via Dandolo n. 8, come da procure in atti,
PARTE RICORRENTE
Contro
:
(C.F. , nata a [...] il [...], con il Parte_2 C.F._2 patrocinio dell'avv. SOLIMEO IRENE del foro di Brindisi e dell'avv. DE PERI ANTONELLA del Foro di Varese, con domicilio telematico presso l'avv. Solimeo, come da procure in atti,
PARTE RESISTENTE
E con:
Avv. con Studio in Varese, via Staurenghi n. 24, curatore speciale Controparte_1
pagina 1 di 34 dei minori (21.10.2013) e (23.5.2018), nominato con Persona_1 Persona_2
decreto del 6.3.2024;
E con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale (atti vistati senza osservazioni in data 13.2.2024);
OGGETTO: Divorzio - Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI DELE PARTI:
Per parte ricorrente (Cfr. foglio di precisazione delle conclusioni depositato Parte_1
il 10.1.2025):
“Il IG. ut supra rappresentato, difeso e domiciliato richiama integralmente tutte Parte_1 le eccezioni e le istanze anche istruttorie svolte nel corso del processo, qui da considerarsi integralmente trascritte e precisa come segue le proprie
CONCLUSIONI Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Varese, contrariis reiectis e previa ogni opportuna declaratoria così giudicare
1. per quanto attiene la pronuncia sullo stato: accogliere la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con la IG.ra in data 13 agosto 2011, sussistendone i presupposti di legge, Parte_2 ordinando all'Ufficiale dello Stato civile l'annotazione dell'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
2. Per quanto attiene all'affidamento dei minori e : Per_1 Per_2 in via principale: anche alla luce del comportamento della sig.ra rappresentato in Pt_2 particolare nell'istanza per ammonimento ex art. 473 bis n. 39 c.p.c. del 4 settembre 2024, si reitera la richiesta di affidamento esclusivo dei minori al padre.
In subordine: si chiede venga disposto l'affidamento condiviso dei minori, respingendo ogni diversa istanza.
3. Quanto al collocamento dei minori.
In via principale: disporre il collocamento prevalente dei minori presso il padre in EN MO nell'abitazione di quest'ultimo poiché ciò è rispondente al loro interesse, così come è emerso chiaramente dall'ascolto della minore Per_1
In subordine: disporre il collocamento prevalente dei minori presso la madre in EN MO revocando, ove necessario, l'autorizzazione al loro trasferimento in ES presso la casa dei nonni materni. L'autorizzazione al trasferimento si è rivelata di grave nocumento alla vita dei bambini e di nessun vantaggio. Al fine di agevolare il rientro e la permanenza in quel di
EN della IG.ra il ricorrente si dice disponibile a corrispondere un contributo al Pt_2 pagamento del canone di locazione in ragione di euro 200,00 mensili. Respingere ogni diversa richiesta di collocamento dei minori – a maggior ragione se presso l'abitazione del ramo famigliare della sig.ra – al di fuori della Provincia di Varese poiché Pt_2
pagina 2 di 34 pregiudizievole per il loro diritto alla bi genitorialità ma anche per la loro vita di relazione, gravemente lesa dal repentino cambio territoriale.
4. Quanto alla frequentazione dei minori con i genitori. In via principale: previo accoglimento della domanda di collocamento presso l'abitazione del padre in EN MO disporre la frequentazione dei minori con la madre secondo il seguente calendario: collocamento paritetico a settimane alterne, ovvero alternando di settimana in settima ora dal lunedì al giovedi ora da venerdì alla domenica. Festività religiose e civili secondo l'alternanza. Vacanze estive per giorni 15 consecutivi con ciascun genitore, secondo calendario da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno, in difetto i primi quindici giorni di agosto con il padre negli anni dispari ed i secondi in quelli pari, viceversa con la madre. In subordine: nell'ipotesi in cui venga disposto il collocamento presso la madre in quel di EN si chiede l'applicazione del medesimo calendario di cui sopra. In via estremamente subordinata: nella non creduta ipotesi in cui il Tribunale di Varese dovesse confermare l'autorizzazione al trasferimento presso la casa dei nonni materni dei minori Per_2
e in Puglia, al fine di realizzare minimamente il diritto alla bigenitorialità degli stessi, si Per_1 propone – anche alla luce dell'impraticabilità (non solo economica) di quanto disposto in sede provvisoria - il seguente calendario:
- un fine settimana al mese dal giovedì pomeriggio al termine della scuola e sino alla domenica sera, eventualmente sfruttando, in base al calendario, i cosiddetti “ponti”.
- Compensare la minor frequentazione ordinaria con una maggiore permanenza durante le vacanze natalizie, pasquali ed estive, ovvero con l'assegnazione in via esclusiva al padre dei cosiddetti “ponti” da collegarsi anche alla frequentazione ordinaria. Vacanze natalizie: dal giorno 27 dicembre di ogni anno e sino al giorno 6 gennaio i minori lo trascorreranno con il padre, la Vigilia e Natale e Santo Stefano con la madre. Periodo pasquale interamente con il padre. Vacanze estive: 2 mesi consecutivi con il padre, un mese con la madre. Analogo calendario da applicarsi alla sig.ra qualora venga disposto il collocamento dei minori in Pt_2 EN MO e quest'ultima decida di rimanere a casa dei propri genitori in ES.
- Fermo restando la conferma del principio dell'alternanza nell'accompagnamento dei minori e nel pagamento dei relativi oneri da parte dei genitori. Alternanza che è da intendersi su base mensile, stabilendo sin d'ora quali mesi sono di spettanza della madre e quali mesi sono di spettanza del padre, ed autorizzando al prelievo in ES dei bambini anche famigliari di fiducia del signor (come ad esempio l'attuale compagna), nel caso in cui egli sia impedito Pt_1 per motivi di lavoro. Ed autorizzando sin d'ora il signor ad utilizzare il servizio di hostess Pt_1 per l'accompagnamento dei minori qualora egli, sempre per motivi di lavoro, non posso personalmente recarsi a prendere/riportare i bambini.
5. Disponendo in ogni caso l'adozione di un calendario che consenta la programmazione – e l'acquisto dei biglietti per i mezzi di trasporto – delle permanenze presso il padre o la madre. Si allega la proposta del signor per il 2025, così da poter concordare i permessi con il Pt_1 datore di lavoro e acquistare a tariffe agevolate i biglietti di trasporto relativi alle trasferte con i figli.
6. Per quanto attiene il mantenimento dei minori e Per_2 Per_1
Si fa presente che a seguito della situazione venutasi a creare con il divorzio, il signor ha Pt_1 smesso di pagare le rate di mutuo e quelle relative ai finanziamenti.
In via principale: in caso di accoglimento della domanda di collocamento presso il padre quest'ultimo si farà carico integralmente del mantenimento ordinario e straordinario dei figli dispensando la sig.ra da qualsivoglia contributo economico alle loro esigenze e ciò anche Pt_2 al fine di favorirne il rientro in quel di EN.
pagina 3 di 34 In via subordinata: nell'ipotesi in cui venga disposto il collocamento prevalente dei minori presso la madre in EN MO, fermo restando il versamento della somma di euro 200,00
a titolo di contributo alla locazione, il sig. si dice disposto a corrispondere, a titolo di Pt_1 mantenimento indiretto, la somma di euro 150,00 mensile per ogni figlio, vista anche la richiesta di collocamento paritario dei bambini, oltre a concorrere al 50% delle spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di Varese. In via estremamente subordinata: nella non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo Tribunale di Varese dovesse autorizzare il trasferimento dei minori a casa dei nonni materni in via definitiva, tenuto conto degli oneri di viaggio e del tempo di permanenza dei minori presso il padre, considerato che la sig.ra di fatto è rientrata nella propria famiglia d'origine ed allo stato non sostiene Pt_2 alcun onere per l'abitazione, si chiede di ridurre ad euro 150,00 euro mensili per ciascun figlio, oltre al concorso in ragione del 50% per le spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di Varese. Si chiede inoltre che, durante il periodo estivo di permanenza consecutiva dei minori presso il padre, l'assegno di mantenimento venga considerato non dovuto Somme rivalutabili come per legge.
1. In accoglimento delle domande di cui all'istanza del 4 settembre 2024
- Ammonire ai sensi dell'art. 473 bis n. 30 c.p.c. la IG.ra per i comportamenti Parte_2 indicati nel ricorso del 4 settembre 2024
- Disporre ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c. una sanzione pecuniaria di euro 100,00 ogni qual la sig.ra violi la riservatezza delle chiamate e video chiamate con i figli ovvero impedisca a Pt_2 di utilizzare il telefono cellulare che le è stato regalato dal padre;
Per_1
- condannare la sig.ra al pagamento di una sanzione amministrativa nella misura Parte_2 che sarà ritenuta adeguata e giusta
- accertare e dichiarare che la sig.ra nel termine perentorio di cui all'art. 337 coma 2 c.c. Pt_2 non ha comunicato al signor il trasferimento di residenza e conseguentemente, valutare Pt_1 la predetta condotta inadempiente ai fini del richiesto ammonimento, e condannarla al risarcimento del danno da liquidarsi in via equitativa secondo il parametro della temerarietà della lite.
- Disporre affinchè la RA presti tutti i necessari consensi al rilascio dei documenti di Pt_2 identità dei minori validi per l'espatrio e li consegni al padre ogni qualvolta questi ultimi siano con lui nei periodi di pertinenza a lui spettanti. In via istruttoria: si reiterano integralmente le istanze istruttorie svolte nel corso del giudizio, qui da considerarsi integralmente trascritte, ed in particolare disporsi CTU psico diagnostica sul nucleo famigliare così come concordemente richiesto dalla parti principali del presente giudizio sin dagli atti introduttivi e come suggerito dalla Corte d'Appello di Milano Sezione famiglia con il provvedimento del 4 giugno 2024. Si depositano con nota a parte i documenti ex art. 473 bis 12 c.3 cpc.
In ogni caso: con vittoria di spese e di compensi.”;
Per parte convenuta (cfr. foglio di precisazione delle conclusioni depositato Parte_2
in data 10.1.2025):
“1) pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra
[...]
e in ES (Br) il 13.08.2011 iscritto al n. 49 parte 2 Serie A, Pt_2 Parte_1 mandando per l'annotazione della sentenza all'Ufficiale dello stato civile competente
pagina 4 di 34 2) disporre l'affidamento esclusivo dei minori alla madre con collocamento presso la residenza della stessa in ES (BR), confermando le modalità di frequentazione padre-figli di cui all'ordinanza del Tribunale di Varese del 4.04.2024 ovvero statuire che il padre possa vedere e tenere con sé i figli minori:
- un fine settimana al mese per tre giorni consecutivi con pernottamento presso l'abitazione paterna di EN MO, indicativamente il primo fine settimana di ciascun mese, salvo diverso accordo tra le parti da assumersi almeno 30 giorni prima;
- per 30 (trenta) giorni anche consecutivi durante il periodo di sospensione scolastica estiva da concordarsi tra le parti entro la fine del mese di maggio di ciascun anno;
- durante le ferie scolastiche pasquali;
- durante le festività natalizie, ad anni alterni, dal 23 dicembre al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio;
Salvo diverso e migliore accordo assunto dalle parti, i genitori si alterneranno di volta in volta nell'accompagnamento dei minori a EN MO, sostenendo le spese relative ai viaggi di rispettiva spettanza.
Il padre potrà inoltre sentire telefonicamente o in videochiamata i figli con cadenza quotidiana, salvo diverso accordo, nell'arco temporale dalle ore 17.30 alle ore 19.30; 2.1. in subordine disporre l'affido dei minori all'Ente con collocamento preferenziale presso la madre a ES (Br) fatte salve per i rapporti tra padre e figli le condizioni sopra elencate e previste con ordinanza del 04.04.2024
3. disporre a carico del sig. l'obbligo di corresponsione alla RA , a titolo Parte_1 Pt_2 di contribuzione al mantenimento, della somma di € 800,00 mensili per ciascun figlio, rivalutabili annualmente in base agli indici Istat, oltre l'intero ammontare dell'assegno unico, attualmente assegni familiari svizzeri percepiti dal padre.
4. Confermare il monitoraggio del nucleo familiare da parte dei Servizi territorialmente competenti. In via subordinata
- Nella denegata ipotesi di revoca dell'ordinanza del 04.04.2024 in punto collocamento dei minori presso la madre in ES (Br), disporre il collocamento dei minori presso la madre con assegnazione alla stessa della casa coniugale sita in EN MO alla via D. Chiesa civ.12, rinviando per la regolamentazione dei rapporti padre-figli a quanto di già statuito in sede di accordo di separazione;
- Porre a carico di l'obbligo di corresponsione alla , a titolo di contribuzione Parte_1 Pt_2 al mantenimento la somma mensile di € 800,00 per ciascun figlio, rivalutabili annualmente in base agli indici Istat, oltre l'intero ammontare dell'assegno unico, attualmente assegni familiari svizzeri percepiti dal padre.
- Confermare il monitoraggio del nucleo familiare da parte dei Servizi territorialmente competenti.
5. In via istruttoria si insiste per l'accoglimento delle istanze formulate in sede di comparsa di costituzione di data 23.02.2024
6. Condannare parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, in ogni sua fase anche cautelare, in favore della resistente, a mente del comportamento processuale tenuto.”
Per il curatore speciale avv. (cfr. foglio di precisazione delle conclusioni depositato CP_1
in data 10.1.2025):
pagina 5 di 34 “IN VIA PRINCIPALE 1) pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra i signori
e , contratto in ES (BR) il 13.8.2011 iscritto al n. 49 parte 2 Parte_2 Parte_1 serie A, inviando per l'annotazione della sentenza all'Ufficiale dello Stato civile competente;
2) disporre l'affido ex art. 333 c.c. dei figli minori , nata a [...] il Persona_1 21.10.2013 e , nato a [...] il [...], all'Ente territoriale, da Persona_2 individuarsi nel Comune di ES (BR) (luogo di residenza dei minori), con limitazione della responsabilità genitoriale sui minori quanto alle decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute degli stessi;
disporre che le predette decisioni siano assunte dall'Ente affidatario, sentiti i genitori, tenuto conto dell'interesse, delle capacità, delle inclinazioni e delle aspirazioni dei minori;
con ogni consequenziale provvedimento ai sensi dell'art. 5 bis l. 184/1983; 2.1) in via subordinata disporre l'affido congiunto dei minori ad entrambi i genitori;
3) disporre il collocamento prevalente dei minori presso la madre RA , Parte_2 stabilendo la residenza degli stessi a ES (BR) presso l'abitazione dei nonni materni, statuendo che il sig. potrà vedere e tenere con sé i figli secondo le modalità e le Parte_1 tempistiche reputate opportune dal Tribunale;
4) disporre a carico del sig. l'obbligo di corresponsione alla RA , a Parte_1 Pt_2 titolo di contribuzione al mantenimento, della somma di € 800,00 mensili per figlio, rivalutabile annualmente in base agli indici Istat, oltre assegni familiari, nonché il 50% delle spese straordinarie, come da protocollo del Tribunale di Varese;
5) sottoporre la famiglia sotto il controllo e tutela da parte dei Servizi sociali competenti.
IN VIA SUBORDINATA
Nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Tribunale dovesse non disporre il collocamento della madre con i minori in Puglia, si chiede il collocamento prevalente dei minori presso la madre con assegnazione a quest'ultima della casa coniugale sita in EN MO via D. Chiesa, 12. In tal caso, disporre a carico del sig. l'obbligo di corresponsione alla Parte_1 RA , a titolo di contribuzione al mantenimento, della somma di € 500,00 mensili per Pt_2 figlio, rivalutabile annualmente in base agli indici Istat, oltre assegni familiari, nonché il 50% delle spese straordinarie, come da protocollo del Tribunale di Varese.
- Spese come di Giustizia.
*** In riferimento all'istanza ex art. 473 bis. 39 c.p.c. articolata dalla difesa del sig. , lo Pt_1 scrivente richiama integralmente la propria memoria depositata in data 10.10.2024 nel Proc. n. 2979 sub. 3/2023 r.g. e confida nell'accoglimento delle seguenti CONCLUSIONI
Voglia il Tribunale di Varese:
- ritenutane l'infondatezza, respingere l'istanza ex art. 473 bis. 39 c.p.c. formulata nell'interesse del sig. ; Parte_1
- con vittoria di spese, diritti ed onorari di questa fase di giudizio”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
pagina 6 di 34 Ritenuto in fatto
e hanno contratto matrimonio con rito concordatario a ES Parte_1 Parte_2
(BR) in data 13.8.2011, atto trascritto nei Registri dello Stato civile del predetto Comune dell'anno 2011, atto n. 49, parte II, Serie A.
Dall'unione sono nati i figli , nata a [...] il [...], e , nato Persona_1 Persona_2
a Cittiglio il 23.5.2018.
I coniugi si sono separati consensualmente con accordo di negoziazione assistita sottoscritto dalle parti in data 20.3.2023 e autorizzato dal Pubblico Ministero avanti al Tribunale di Varese in data
28.3.2023, nell'ambito del quale hanno concordato: l'affidamento esclusivo dei figli minori alla madre in considerazione del futuro trasferimento della stessa unitamente ai figli presso il proprio paese di origine;
le modalità di frequentazione con il padre a EN MO per due giorni alla settimana e a fine settimana alternati, con previsione di un pernotto al mese presso l'abitazione paterna e regolamentazione dei tempi trascorsi dai figli con entrambi i genitori nei periodi festivi;
l'assegnazione della casa familiare al padre, proprietario esclusivo, con impegno della RA di reperire entro il mese di aprile 2023 un appartamento in locazione e Pt_2
impegno del sig. di concorrere al pagamento del canone di locazione, versando la somma Pt_1
di euro 250,00 mensili, fino al trasferimento della RA in Puglia e comunque non oltre il Pt_2
31 agosto 2024; l'obbligo del padre di contribuire al mantenimento dei figli minori mediante il versamento dell'importo di euro 600,00 mensili (euro 300,00 mensili per ciascun figlio), somma da aumentare ad euro 800,00 complessivi in caso di estinzione del mutuo della casa familiare;
- concorso di entrambi i genitori alle spese straordinarie per i figli minori con assunzione integrale dei costi relativi alla scuola di , alla mensa, doposcuola e baby-sitter da parte della RA Per_2 successivamente al trasferimento in Puglia;
l'impegno dei genitori di non fare frequentare Pt_2
ai figli per un anno ad eventuali rispettivi nuovi partner e di non condurli all'estero fino al compimento del 14° anno di età.
ha proposto ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, iscritto a Parte_1
ruolo in data 10.12.2023, chiedendo, previa nomina di un curatore speciale, di: (i) Disporre
l'affidamento condiviso di e ad entrambi i genitori;
(ii) Disporre il Per_1 Per_3 collocamento dei minori presso il padre in EN MO nell'abitazione di quest'ultimo
pagina 7 di 34 poiché ciò è rispondente al loro interesse;
(iii) In subordine disporre in ogni caso il collocamento dei minori presso l'abitazione del padre sino al termine del periodo scolastico al fine di meglio accertare il loro effettivo interesse e la presenza di adeguati servizi presso il luogo in cui si trasferirà la madre ove si dovesse confermare il collocamento prevalente (iv) Per quanto attiene il rapporto con il genitore non collocatario: assicurare la presenza con i minori durante il periodo estivo e durante le pause scolastiche connesse al Natale ed alla Pasqua, salvo il diritto del genitore non collocatario di raggiungere i minori e trascorrere del tempo anche nel corso dell'anno compatibilmente con il loro interesse ed i loro impegni assumendo l'altro genitore, in considerazione della peculiarità della situazione, uno specifico obbligo agevolativo (v) Per quanto attiene il mantenimento: qualora i figli siano collocati prevalentemente presso il IG.
quest'ultimo si farà carico delle loro esigenze trattenendo gli assegni famigliari nella Pt_1
misura erogata ora dallo Stato italiano ora dallo Stato del Cantone Ticino. Spese straordinarie mediche e scolastiche secondo il protocollo di codesto Ill.mo Tribunale ripartite al 50% (vi)
Conclusioni valevoli anche per il merito (vii) Si chiede infine che vengano allertati i Servizi
Sociali competenti”.
Ha dedotto che in data 7 dicembre 2023 la RA a mezzo del proprio difensore, aveva Pt_2
comunicato al sig. la decisione di trasferirsi in Puglia unitamente ai figli a partire dal 7 Pt_1
gennaio 2024; la scelta di trasferirsi in Puglia era certamente libera per la RA ma non Pt_2
anche per i figli, trasferiti altrove dopo aver vissuto per 10 anni in Provincia di Varese durante il normale svolgimento dell'attività scolastica, con tutte le prevedibili difficoltà di reinserimento, tenuto altresì conto della particolare condizione della prole e, in particolare, di , emersa Per_2
compiutamente nel giugno 2023 e quindi successivamente alla sottoscrizione degli accordi di separazione, al quale era riconosciuto un handicap grave e un ritardo globale dello sviluppo;
il sig. aveva prelevato nella giornata del 9 dicembre la figlia e aveva cercato di Pt_1 Per_1 sondare se la figlia fosse a conoscenza dell'imminente trasferimento in Puglia, apprendendo che la bambina non sapeva nulla e ha affermato che qualora la madre l'avesse trasferita in Puglia sarebbe scappata;
il sig. aveva deciso di affidarsi ad un nuovo difensore e aveva compiuto Pt_1
una complessiva disamina degli accordi raggiunti, ravvisando la necessità di procedere alla loro modifica in quanto pregiudizievoli per sé e per i minori, posto che non vi era alcuna valida ragione per riconoscere alla madre l'affidamento esclusivo dei minori sia la decisione di trasferirsi nel proprio paese di origine, dovendosi indagare la soluzione maggiormente pagina 8 di 34 rispondente all'interesse dei figli minori e rendendosi il sig. disponibile a tenere i figli Pt_1
presso di sé e a prendersi cura della disabilità di e delle fragilità di potendo Per_2 Per_1
contare sul sostegno della nuova compagna che già intratteneva un rapporto con i minori e, essendo priva di attività lavorativa, poteva occuparsi delle esigenze dei predetti.
Contemporaneamente alla instaurazione del giudizio di divorzio, il sig. ha proposto Pt_1
autonomo ricorso ex art. 473 bis . 15 ed art. 700 c.p.c. (n. 2979 – 1/2023 RG) chiedendo un provvedimento limitativo del trasferimento dei figli minori in Puglia sino all'adozione dei provvedimenti presidenziali circa l'affidamento e il collocamento o in ogni caso fino al termine dell'anno scolastico.
Integrato il contraddittorio sull'istanza cautelare, con decreto in data 15.1.2024, in accoglimento della domanda cautelare svolta dal ricorrente ex art. 473 bis . 15 c.p.c. era disposto, in via cautelare e provvisoria, il divieto alla madre di trasferirsi in Puglia a ES (BS) unitamente ai figli minori nel corso dell'anno scolastico, sino all'adozione dei provvedimenti provvisori circa l'affidamento e il mantenimento dei figli minori, e contestualmente disposta la nomina di un curatore speciale nell'interesse dei minori, inizialmente individuato nella persona dell'avv.
Donata Anna Dell'Oro successivamente sostituita, su richiesta di esonero pervenuta dalla stessa in data 5.3.2024, dall'avv. parimenti iscritto all'Albo dei Curatori speciali dei Controparte_1
minori avanti al Tribunale di Varese, giusto decreto in data 6.3.2024.
si è costituita nel procedimento di divorzio in data 23.2.2024 chiedendo di : “1) Parte_2
disporre l'affido esclusivo dei minori in favore della madre, sig. , per le motivazioni Parte_2
tutte sopra riportate;
2) autorizzare il trasferimento in Puglia dei minori a far data dalla seconda metà del mese di giugno 2024 con residenza degli stessi a ES (BR) presso l'abitazione dei nonni materni, statuendo per lo effetto che il sig. potrà: - vedere e tenere con sé i Parte_1
figli in EN MO per tre giorni consecutivi ogni mese, pernottamento incluso, e nel rispetto degli obblighi scolastici, da comunicarsi a almeno 30 giorni prima;
- Parte_2
potrà sentire i figli telefonicamente tutti i giorni in orario pomeridiano;
- potrà tenere con sé i figli per 30 giorni consecutivi nel periodo estivo, (salvo per diverso parere medico) da Per_2
concordarsi con entro il mese di maggio, o, in difetto di accordo, dal 30 luglio al Parte_2
31 agosto, con accompagnamento dei minori in EN MO a cura e spese della madre, che al termine del periodo dovrà altresì riprendere i figli e riportarli nel loro luogo di residenza,
pagina 9 di 34 esonerando il sig. dall'obbligo mensile di contribuzione relativamente al mese di agosto, Pt_1
gravando sullo stesso per lo intero, nel prefato arco temporale il mantenimento dei figli. - nel periodo pasquale potrà tenere con sé i figli minori il primo anno dal giorno di Pasqua al martedì successivo, e l'anno seguente dal Giovedì al Sabato Santo, e così via di anno in anno;
nel periodo natalizio il primo anno e dal 31.12 allo 06.01 l'anno successivo dal 23.12. al 30.12., e così via;
in ogni caso con spese di andata e ritorno dei minori a cura e spese della madre, come specificato per il periodo estivo;
3) sempre nel caso di trasferimento in Puglia della resistente con i figli disporre a carico del sig. l'obbligo di corresponsione alla , a titolo di Parte_1 Pt_2
contribuzione al mantenimento, della somma di € 300,00 per figlio, rivalutabile annualmente in base agli indici Istat, oltre assegni familiari, nonché il 50% delle spese straordinarie, con esclusione di quelle relative alla babysitter;
4) in subordine disporre l'affido condiviso dei minori con collocamento preferenziale presso la madre in Puglia fatte salve per i rapporti tra padre e figli le condizioni di cui sopra e previste al sub 2 e lasciando invariato l'assegno di mantenimento come previsto al sub. 3; 5) in estremo subordine in caso di mancata autorizzazione al trasferimento in Puglia disporre in primis l'affido esclusivo dei figli in favore della madre, in mancanza l'affido condiviso, in entrambi i casi disporre il collocamento dei minori presso la madre con assegnazione alla stessa della casa coniugale sita in EN Mobello alla via D. Chiesa civ.12, rinviando per la regolamentazione dei rapporti padre-figli a quanto di già statuito in sede di accordo di separazione;
6) in ipotesi di permanenza della madre e dei figli
a EN MO porre a carico dell' l'obbligo di corresponsione alla , a titolo di Pt_1 Pt_2
contribuzione al mantenimento, la somma mensile di € 400,00 per ciascun figlio, - stante il diverso tenore di vita- rivalutabile annualmente in base agli indici Istat, oltre assegni familiari, nonché il pagamento del 50% delle spese straordinarie (comprese quelle della babysitter)”.
Ha dedotto che all'epoca della sottoscrizione degli accordi di separazione (marzo 2023)
l'affidamento esclusivo e il collocamento dei figli minori presso la madre non erano mai stati oggetto di contestazione da parte del sig. ma al contrario erano stati fin da subito Pt_1 pacificamente accettati e ratificati dal padre che, poco dopo la sottoscrizione dell'accordo di separazione, si era trasferito a Milano per poter liberamente frequentare la sua attuale compagna, anch'essa di origine marocchina, attuando un percorso di conversione da uomo occidentale, quale era sempre stato, a uomo islamico praticante e aderente alle tradizioni marocchine;
da marzo a settembre 2023 aveva lasciato la casa coniugale per seguire la compagna e non aveva mai preteso pagina 10 di 34 alcun pernotto con i figli, né aveva mai presenziato ad un colloquio scolastico, medico, sportivo etc. limitando i suoi contatti con i figli a sporadiche telefonate e a due visite alla settimana;
la disabilità di veniva sì accertata dalla commissione medica nel giugno 2023, e dunque Per_2
dopo gli accordi separativi, ma che il bambino avesse deficit motori, comportamentali ed emotivi-sensoriali, al punto da renderlo fragile in particolare sotto il profilo psicologico, erano circostanze ben note già da lungo tempo ancorché non adeguatamente ponderate dal padre che, nei mesi successivi alla separazione, non aveva mai provveduto nonostante i solleciti al pagamento della sua retta scolastica e delle spese relative alla terapia medica, sostenute in questi mesi solo dalla madre;
instando nell'attualità per l'affidamento e il collocamento dei figli presso di sé, il padre pretendeva di sostituire la figura materna con l'aiuto dell'attuale compagna atteso che, considerati gli impegni e gli orari di lavoro in Svizzera, giocoforza aveva necessità di un aiuto per la gestione dei figli;
la figura genitoriale paterna era risultata destabilizzante per i figli e fortemente condizionante per i ragazzi avevano iniziato a pernottare dal padre solo da Per_1
settembre 2023 e già erano evidenti in i segnali della manipolazione paterna, la ragazza Per_1
era affascinata dalla cultura marocchina, per lei una assoluta novità ed aveva accettato di buon grado di avviare un percorso di sostegno psicologico caldeggiato dalle maestre e accolto dai genitori;
anche era fortemente turbato da questa situazione e manifestava gravi segnali di Per_2
disagio ogni volta doveva andare dal padre o far rientro al domicilio materno, accompagnati da irritabilità, irrequietezza e agitazione notturna;
anche la prospettiva del trasferimento della madre con i minori in Puglia era stata pacificamente accettata dal padre al momento della sottoscrizione degli accordi separativi;
l'habitat del trasferimento era perfettamente noto ai minori, considerato che il nucleo familiare aveva convissuto con i nonni materni per quasi due anni, frequentandoli poi abitualmente per lunghi periodi durante l'anno intrattenendo anche i rapporti con gli amici e i parenti pugliesi;
il trasferimento in Puglia si era reso necessario anche per ragioni di organizzazione dei bambini e lavorative, potendosi giovare dell'aiuto dei familiari abbattendo le spese per la gestione dei bambini, coniugando ciò con l'impiego pubblico di collaboratrice scolastica;
i bambini avrebbero potuto conservare un rapporto stabile con la figura paterna, frequentare la scuola sul territorio giusta disponibilità già palesata dagli istituti scolastici interessati e proseguire tutti i percorsi di cura e supporto per loro necessari nonché la frequenza delle attività extrascolastiche.
pagina 11 di 34 Con memoria del 25.3.2024, si è inoltre costituito il curatore speciale dei minori chiedendo di:
“1) disporre l'affido congiunto dei minori ad entrambi i genitori;
2) disporre il collocamento prevalente dei minori presso la madre RA;
3) autorizzare il trasferimento in Parte_2
Puglia dei minori con la madre a far data dalla fine della scuola (giugno 2024), stabilendo la residenza degli stessi a ES (BR) presso l'abitazione dei nonni materni, statuendo che il sig.
potrà vedere e tenere con sé i figli secondo le modalità e le tempistiche reputate Parte_1
opportune dal Tribunale;
4) disporre a carico del sig. l'obbligo di corresponsione Parte_1
alla RA , a titolo di contribuzione al mantenimento, della somma di € 800,00 mensili Pt_2
per figlio, rivalutabile annualmente in base agli indici Istat, oltre assegni familiari, nonché il
50% delle spese straordinarie, come da protocollo del Tribunale di Varese;
5) porre la famiglia sotto il controllo e tutela da parte dei servizi sociali competenti. IN VIA SUBORDINATA Nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Tribunale dovesse non autorizzare il trasferimento della madre con i minori in Puglia, si chiede il collocamento prevalente dei minori presso la madre con assegnazione a quest'ultima della casa coniugale sita in EN MO via D. Chiesa,
12. In tal caso, disporre a carico del sig. l'obbligo di corresponsione alla RA Parte_1
, a titolo di contribuzione al mantenimento, della somma di € 500,00 mensili per figlio, Pt_2
rivalutabile annualmente in base agli indici Istat, oltre assegni familiari, nonché il 50% delle spese straordinarie, come da protocollo del Tribunale di Varese”.
Ha dedotto che la conflittualità tra le parti era evidente;
i genitori avevano iniziato la separazione con un accordo, seppur discutibile sotto alcuni aspetti, secondo cui alla madre sarebbe spettato l'affidamento esclusivo e si sarebbe trasferita con i minori in Puglia;
il padre si impegnava infatti a contribuire all'affitto e alle utenze fino al trasferimento e a quest'ultimo, se pur non collocatario, veniva assegnata la casa familiare;
il padre aveva piena contezza degli obblighi assunti in sede di separazione e da allora non era emerso, né era dedotto, alcun accadimento che potesse determinare il venire meno di tali congiunti intendimenti;
non erano ravvisabili gli estremi per l'affidamento esclusivo dei minori alla madre e, tuttavia, era rilevante che i minori avessero sempre vissuto con quest'ultima, che si era fatta carico di ogni loro esigenza (vitto, alloggio, scuola, attività extrascolastiche); quanto al trasferimento in Puglia, motivato anche dalla possibilità di fruire del supporto familiare, abitativo ed economico del nucleo familiare di origine, in un contesto ben noto e abitualmente frequentato dai figli minori, la mamma aveva predisposto un piano dettagliato nei minimi particolari, predisponendo una progettualità nel trasferimento pagina 12 di 34 anche nell'ottica di mantenere la continuità e la stabilità con la figura paterna. Ha altresì evidenziato che dall'ascolto di “sanamente” spaventata dalla prospettiva di un così Per_1
radicale cambiamento, era emersa la forte conflittualità tra i genitori e il forte coinvolgimento della stessa nelle tematiche e nei contenuti del procedimento di divorzio pendente.
Le parti sono comparse personalmente con i rispettivi difensori all'udienza del 26.3.2024 avanti al giudice relatore che, con ordinanza in data 4.4.2024, ha così disposto: “Letto l'art. 473 bis. 22, in via temporanea e urgente:
1. Dispone l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori dei figli minori (21.10.2013) e (23.5.2018) con collocamento Persona_1 Persona_2
preferenziale e residenza anagrafica presso la madre, con facoltà per i genitori di esercitare la responsabilità genitoriale separatamente limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione;
2. Autorizza il trasferimento in Puglia a ES della madre , Parte_2
unitamente ai figli minori e , a far data dalla settimana successiva alla fine Per_1 Per_2 dell'anno scolastico nel giugno 2024, stabilendo la residenza con i minori presso l'abitazione dei nonni materni sita in ES (BR), via Ruggero Grieco n. 6; 3.Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli minori, salvo diverso e migliore accordo assunto direttamente tra le parti tenuto conto dell'interesse della prole, secondo le statuizioni concordate in sede di separazione consensuale fino al trasferimento materno in Puglia nel giugno 2024; 4.Dopo il trasferimento in
Puglia, sempre salvo diverso e migliore accordo assunto direttamente tra le parti tenuto conto dell'interesse della prole, il padre potrà vedere e tenere con sé i figli minori:- un fine settimana al mese per tre giorni consecutivi con pernottamento presso l'abitazione paterna di EN
MO, indicativamente il primo fine settimana di ciascun mese, salvo diverso accordo tra le parti da assumersi almeno 30 giorni prima;
- per 30 (trenta) giorni anche consecutivi durante il periodo di sospensione scolastica estiva da concordarsi tra le parti entro la fine del mese di maggio di ciascun anno;
- durante le ferie scolastiche pasquali;
- durante le festività natalizie, ad anni alterni, dal 23 dicembre al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio;
Salvo diverso e migliore accordo assunto dalle parti, i genitori si alterneranno di volta in volta nell'accompagnamento dei minori a EN MO, sostenendo le spese relative ai viaggi di rispettiva spettanza;
Il padre potrà inoltre sentire telefonicamente o in videochiamata i figli con cadenza quotidiana, salvo diverso accordo, nell'arco temporale dalle ore 17.30 alle ore 19.30; 5.
Dispone la presa in carico del nucleo familiare da parte dei Servizi sociali territorialmente competenti per il Comune di ES (BS), in collaborazione con i Servizi sociali
pagina 13 di 34 territorialmente competenti per il comune di EN MO, secondo quanto meglio specificato in parte motiva;
6. Conferma le condizioni concordate dai coniugi in sede di separazione consensuale in relazione al mantenimento dei figli minori;
In via istruttoria
- Letto l'art. 473 bis . 4 c. 2 c.p.c., non dispone l'ascolto dei figli minori - Persona_4
Respinge l'istanza di CTU psicodiagnostica articolata dalla parte ricorrente;
- Respinge le istanze di prova orale e l'istanza ex art. 210 c.p.c. articolate dalla parte resistente;
- Dispone che i Servizi sociali incaricati trasmettano relazione di aggiornamento entro dieci giorni prima della fissanda udienza, salvo riferire senza indugio ogni situazione di possibile pregiudizio per i minori che dovesse medio tempore verificarsi”.
Avverso la predetta ordinanza ha proposto reclamo avanti alla Corte di Appello di Parte_1
Milano e in data 22.4.2024 ha altresì proposto istanza di modifica dei provvedimenti temporanei ed urgenti assunti, chiedendo la revoca del provvedimento autorizzativo al trasferimento in Puglia sino all'espletamento di CTU psicodiagnostica sul nucleo familiare e di disporre il collocamento dei figli minori presso il padre (subprocedimento n. 2979-2/2023 RG).
Sentite le parti all'udienza del 29.5.2024, con ordinanza del 29.5.2024, in pendenza di reclamo e alla luce delle deduzioni delle parti in relazione agli accadimenti successivi alla citata ordinanza, era disposta l'acquisizione di “una relazione urgente da parte dei Servizi sociali territorialmente competenti per il Comune di EN MO, già incaricati per la presa in carico del nucleo familiare, affinché riferiscano in relazione all'attuale situazione personale dei figli minori, alla qualità del loro rapporto con entrambe le figure genitoriali e al regolare svolgimento delle frequentazioni con i genitori, segnalando la sussistenza di eventuali elementi di pregiudizio per i minori o di inidoneità delle figure genitoriali e indicando gli interventi di sostegno a favore dei minori o dei genitori ritenuti necessari nel loro preminente interesse”.
Medio tempore in data 4.6.2024 la Corte d'Appello di Milano, pronunciando sul reclamo ex art. 473 bis.24 c.p.c., in riforma del provvedimento reclamato, così provvedeva: “ferma la possibilità per la reclamata di condurre con sé i figli minori per le vacanze estive in ES, sospende
l'efficacia del provvedimento di autorizzazione al definitivo trasferimento colà della residenza dei due figli minori fino all'espletamento completo degli incombenti indicati in motivazione, ed in particolare, l'ascolto, da parte del giudicante, della figlia minore e l'acquisizione delle Per_1
necessarie informazioni da parte dei Servizi Sociali competenti territorialmente, previa eventuale
pagina 14 di 34 anticipazione del termine per la consegna delle relazioni richieste. Invita altresì il giudicante a valutare l'opportunità di espletare CTU psicodiagnostica sul nucleo familiare, al fine di valutare ogni possibile profilo di pregiudizio in relazione alla decisione di trasferimento in Puglia della residenza dei due figli minori della coppia. Compensa tra le parti le spese di lite”.
In data 28.6.2024 è stata depositata la richiesta relazione da parte dei Servizi sociali territorialmente competenti per il Comune di EN MO (Servizio tutela minori comuni associati ambito territoriale di Cittiglio – comunità montana Valli del Verbano) e con ordinanza del 3.7.2024 era fissata l'udienza del 10.7.2024 per l'audizione della minore con Per_1
l'assistenza dell'ausiliario psicologo dott.ssa Marzia Brusa, iscritta all'Albo dei CTU avanti al
Tribunale di Varese, la quale con nota di deposito in data 15.7.2024, relazionava per iscritto sull'audizione della minore.
Con ordinanza in data 26.7.2024, a definizione del procedimento ex art. 473 bis . 23 c.p.c. (n.
2979-2/2023 RG), il giudice relatore ha disposto: “Letto l'art. 473 bis . 23 c.p.c., richiamati gli approfondimenti istruttori svolti:
1. Conferma l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori dei figli minori (21.10.2013) e (23.5.2018) con collocamento Persona_1 Persona_2
preferenziale e residenza anagrafica presso la madre, con facoltà per i genitori di esercitare la responsabilità genitoriale separatamente limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione;
2. Autorizza il trasferimento in Puglia a ES della madre , Parte_2
unitamente ai figli minori e , stabilendo la residenza con i minori presso Per_1 Per_2
l'abitazione dei nonni materni sita in ES (BR), via Ruggero Grieco n. 6; 3. Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli minori, salvo diverso e migliore accordo assunto direttamente tra le parti, tenuto conto dell'interesse della prole e sentiti i Servizi sociali: - un fine settimana al mese per tre giorni consecutivi con pernottamento presso l'abitazione paterna di EN MO, indicativamente il primo fine settimana di ciascun mese, salvo diverso accordo tra le parti da assumersi almeno 30 giorni prima;
- per 30 (trenta) giorni anche consecutivi durante il periodo di sospensione scolastica estiva da concordarsi tra le parti entro la fine del mese di maggio di ciascun anno;
- durante le ferie scolastiche pasquali;
- durante le festività natalizie, ad anni alterni, dal 23 dicembre al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio;
Salvo diverso e migliore accordo assunto dalle parti, i genitori si alterneranno di volta in volta nell'accompagnamento dei minori a EN MO, sostenendo le spese relative ai viaggi di
pagina 15 di 34 rispettiva spettanza;
Il padre potrà inoltre sentire telefonicamente o in videochiamata i figli con cadenza quotidiana, salvo diverso accordo, nell'arco temporale dalle ore 17.30 alle ore 19.30; 4.
Conferma la presa in carico del nucleo familiare da parte dei Servizi sociali territorialmente competenti per il Comune di ES (BS), in collaborazione con i Servizi sociali territorialmente competenti per il comune di EN MO, con incarico di: -monitorare e ove necessario facilitare il regolare inserimento scolastico dei minori a ES, nonché
l'attivazione dei servizi di supporto scolastico necessari nell'interesse di;
-curare Per_2
l'attivazione degli interventi di supporto psicologico – educativo – psicomotorio necessari in relazione alla patologia diagnosticata a e la prosecuzione del percorso di sostegno Per_2
psicologico/pedagogico per per il tempo ritenuto necessario;
- monitorare il regolare Per_1
svolgimento delle frequentazioni padre figli, con facoltà di modificare, sospendere, ampliare ovvero ridurre i tempi di permanenza dei minori presso il padre, sentite le parti e il curatore speciale, ricorrendone giustificate ragioni nell'interesse dei minori;
-avviare, in collaborazione con i competenti Servizi Specialistici e con facoltà di acquisirne gli esiti, gli interventi di supporto alla genitorialità e/o di supporto psicologico di carattere individuale per i genitori ritenuti necessari nell'interesse dei figli minori;
- attivare gli ulteriori interventi di sostegno ritenuti necessari nell'interesse dei minori o del nucleo familiare;
- segnalare tempestivamente ogni situazione di potenziale pregiudizio per i minori che dovesse verificarsi;
5. Conferma le condizioni concordate dai coniugi in sede di separazione consensuale in relazione al mantenimento dei figli minori”.
Avverso tale ordinanza ha proposto reclamo ai sensi dell'art. 473 bis . 24 c. 2 c.p.c. Parte_1
avanti alla Corte di Appello di Milano la quale, con ordinanza del 23.8.2024, ha dichiarato inammissibile il reclamo e confermato il provvedimento reclamato, con condanna del reclamante alla refusione delle spese di lite, così deducendo con riferimento al merito della controversia: “il provvedimento impugnato, motivato con particolare scrupolo e adesione alle risultanze istruttorie, deve essere confermato. Il reclamante non deduce nulla in ordine al pregiudizio che potrebbe derivare ai minori dal trasferimento in Puglia, limitandosi, di fatto, a rimettere la decisione a Addirittura i Servizi riferiscono nella relazione inviata al Tribunale (del Per_1
28.6.2024) che l' avrebbe riferito agli operatori di “non essere del tutto contrario al Pt_1 trasferimento di madre e figli, quanto di essere preoccupato per il malessere di . Per_1
Stupisce che, pur a fronte di questa preoccupazione, il padre, lette le relazioni della psicologa
pagina 16 di 34 ausiliaria del Giudice e dei Servizi sociali e le puntuali ed ampie motivazioni del provvedimento impugnato (in particolare pag. 14), si sia determinato comunque a proporre il reclamo in esame, accentuando in tal modo il pregiudizievole coinvolgimento della minore nella conflittualità degli adulti che “pone la minore in una condizione di conflitto di lealtà nei confronti delle figure genitoriali che dunque non riesce a vivere del tutto liberamente” ( cfr. relazione dell'ausiliario che ha ascoltato la minore). Pare che il reclamante non abbia compreso il senso di quanto riportato dai Servizi nella relazione del 28.6.2024 laddove scrivono che “appare oltremodo rischioso idealizzare e le sue capacità di scelta e di affermazione poiché, seppure dotata Per_1
di discernimento, mantiene in forza della sua età visione parziale delle implicazioni conseguenti al luogo di vita ed al collocamento”. Stupisce ancora che il reclamante nulla deduca in ordine alla situazione di che pure, per la sua condizione (il minore è affetto da un significativo Per_2
ritardo dello sviluppo), necessita certamente maggiori attenzioni e cure. Ancora stupisce che, pur chiedendo che venga inibito o sospeso il trasferimento in Puglia della madre con i figli madre, non prospetti una valida soluzione alternativa. I Servizi riferiscono che l'uomo “fatica a valutare che ai figli con la madre possa essere concessa la casa familiare, parlando per
l'appunto della sua abitazione” (cfr. pag. 6 della relazione dei Servizi Sociali del 28.6.2024) e che, chiamato dagli operatori sociali a riflettere sulle difficoltà di un collocamento alternato dei minori presso ciascun genitore da lui proposto, ha verbalizzato essere una soluzione poco rispondente ai bisogni dei figli ed in particolare di . Nonostante lo stipendio Per_2 considerevole (circa €. 5.000,00 mensili netti, di gran lunga superiore a quello della sig.ra ) Pt_2
non offre alcuna implementazione alla sua contribuzione economica per il mantenimento dei figli in caso di permanenza sul territorio Varesino. In ogni caso il reclamante non ha motivato in termini credibili la sua opposizione al trasferimento di madre e figli in Puglia, pochi mesi dopo
l'accordo separativo nel quale prestava un consenso incondizionato al trasferimento della triade
e addirittura all'affidamento esclusivo dei figli alla madre. Analoghe considerazioni valgono in relazione alle doglianze mosse dal reclamante sui tempi di frequentazione padre-figli di cui il reclamante chiede un ampliamento. Al riguardo si osserva che la stessa documentazione prodotta dal reclamante (scambio di mail con il datore di lavoro, doc 12 di parte reclamante) rende ragione dell'impossibilità, allo stato, di un ampliamento dei tempi di permanenza dei figli con il padre che in ogni caso potranno essere rivalutati dal Tribunale nel corso del procedimento, qualora il padre comprovi la sussistenza delle condizioni per un loro ampliamento
pagina 17 di 34 e prospetti un calendario di visita alternativo. Per tutto quanto esposto il provvedimento impugnato deve essere confermato”.
In data 4.9.2024 ha proposto istanza ex art. 473 bis . 39 c.p.c. (n. 2979-3/2023) Parte_1 chiedendo di “accertare e dichiarare gli ostacoli frapposti dalla sig.ra Parte_2 all'esercizio dell'affidamento condiviso e della responsabilità genitoriale in capo al signor
di cui in narrativa;
e conseguentemente - disporre l'affidamento esclusivo dei figli al Pt_1
padre con collocamento presso la sua abitazione;
- ammonire la IG.ra per i Parte_2 comportamenti sopra richiamati;
- disporre, ai sensi dell'art. 614 bis c.p.p., che la sig.ra Pt_2
versi, per ogni volta in cui violi il corretto svolgimento delle conversazioni tra i figli ed il padre, ovvero che non consenta il libero utilizzo da parte di del cellulare regalatole dal padre Per_1
qualora autorizzato dalla IGnoria Vostra, al versamento della somma di euro 100,00 per ogni singola violazione;
- condannare la sig.ra al pagamento di una sanzione Parte_2
amministrativa nella misura che sarà ritenuta adeguata e giusta - accertare e dichiarare che la sig.ra nel termine perentorio di cui all'art. 337 coma 2 c.c. non ha comunicato il Pt_2
trasferimento di residenza e conseguentemente, valutare la predetta condotta inadempiente ai fini del richiesto ammonimento, e condannarla al risarcimento del danno da liquidarsi in via equitativa secondo il parametro della temerarietà della lite. - Disporre affinchè la RA Pt_2
presti tutti i necessari consensi al rilascio dei documenti di identità dei minori validi per
l'espatrio e li consegni al padre nei periodi di pertinenza di quest'ultimo”.
Ha dedotto che:
1. in data 19.7.2024 il padre si era presentato a prendere i minori e la madre aveva rifiutato di consegnare i loro documenti di identità, consegnando delle fotocopie, relative a documenti non validi per l'espatrio; presentata domanda di accesso agli atti, dal Comune di
EN MO si era appreso che la RA a seguito di denuncia presentata alla Pt_2
Stazione dei Carabinieri di Castelveccana, aveva chiesto ed ottenuto di ritirare i vecchi documenti e di sostituirli con documenti non validi per l'espatrio; vista la prepotenza dell'agire della madre, il padre si era attivato per dare corso alle formalità al fine di fare riconoscere la cittadinanza marocchina ai minori e farsi rilasciare i documenti necessari per la valida circolazione degli stessi;
2. Erano stati trasmessi al padre dei moduli, aventi ad oggetto la presa in carico Per_ neuropsichiatrica dei minori ( di NO), precompilati, secondo cui praticamente in caso di ricovero dei minori non vi dovesse essere alcuna comunicazione a nessuno, neppure al padre;
3.
pagina 18 di 34 La scuola scelta per i minori era chiusa per rischio sismico;
4. Era necessario che la madre garantisse un minimo di privacy nelle comunicazioni del padre con la minore e consentisse a di usare il telefonino regalatole dal padre, nonché l'utilizzo della lingua araba nelle Per_1
conversazioni.
Con decreto del 6.9.2024, ritenuta la necessità di integrare il contraddittorio sull'istanza, era fissata udienza per la discussione unitamente al merito, autorizzando la parte resistente e il curatore speciale al deposito di memoria difensiva entro cinque giorni prima dell'udienza fissata.
Con istanza ex art. 473 bis . 15 c.p.c. depositata in data 11.9.2025, il curatore speciale dei minori ha chiesto, con provvedimento urgente immediatamente esecutivo, emesso inaudita altera parte, ai sensi dell'art. 473 bis 15 c.p.c. ed art. 337 ter. c.c. di: “Autorizzare la presa in carico dei minori e da parte del Persona_1 Persona_2 Controparte_2 di NO, come proposto dai Servizi Sociali di EN MO e di
[...]
ES, prescindendo dall'espressione di consenso del signor . In via subordinata Pt_1
Autorizzare i Servizi Sociali di ES a compilare e sottoscrivere, in luogo del signor Pt_1
, il modulo di consenso per la presa in carico dei minori e
[...] Persona_1 Persona_2 da parte del Servizio di Neuropsichiatria Infanzia e Adolescenza Territoriale di NO”. Per_5
Ha dedotto che in data 26.8.2024 i Servizi sociali avevano trasmesso la modulistica per la presa in carico dei minori presso il IA di NO;
la madre aveva sottoscritto i moduli mentre il padre aveva rifiutato la sottoscrizione assumendo che i moduli trasmessi fossero precompilati in modo tale da escludere la possibilità dello stesso di ottenere comunicazioni in caso di ricovero dei minori;
seguiva una intensa interlocuzione con i servizi e il curatore speciale e, in data 3.9.2024, la trasmissione di un nuovo modulo al padre in bianco;
tuttavia, il padre non aveva prestato il consenso alla prosecuzione delle cure dei minori, con pregiudizio alle esigenze dei minori di proseguire il percorso terapeutico già intrapreso in Provincia di Varese.
Con decreto in data 13.9.2024 era così disposto: “letti gli artt. 473 bis . 15 e l'art. 473 bis . 8
c.p.c., in via cautelare: - Autorizza il curatore speciale dei minori avv. Controparte_1 laddove perduri l'inerzia da parte della figura paterna, alla sottoscrizione del modulo consenso
NIAT (Neuropsichiatria Infanzia e Adolescenza Territoriale di NO) per entrambi i minori
( (23.5.2018) e (21.10.2013) in luogo della figura paterna, Persona_2 Persona_1
pagina 19 di 34 avendo cura di indicare il recapito di quest'ultimo e di entrambi i genitori per la comunicazione delle informazioni inerenti i figli minori”.
In data 16.9.2023 il padre dei minori inviava ai Servizi Sociali e al curatore speciale e-mail con allegato il consenso al NIAT dallo stesso sottoscritto e all'udienza fissata per il 25.9.2024 era dichiarata la cessazione della materia del contendere e l'estinzione del sub-procedimento n. 4.
Nel corso del procedimento sono pervenute le relazioni da parte dei Servizi sociali territorialmente competenti per il Comune di EN MO in data 28.6.2024, 2.10.2024 e
7.1.2025, nonché da parte dei Servizi sociali territorialmente competenti per il Comune di
ES (Brindisi) in data 23.9.2024, 2.11.2024 3.1.2025, 6.2.2025.
Sentite le parti presenti e i loro difensori all'udienza del 23.10.2024, con ordinanza del
22.11.2024 il giudice relatore, ritenuta la causa matura per la decisione e riservata al Collegio in sede di decisione ogni determinazione in relazione alle statuizioni inerenti l'esercizio della responsabilità genitoriale, alle questioni economiche e all'istanza ex art. 473 bis . 39 c.p.c. articolata dal ricorrente, fissava udienza per la rimessione della causa in decisione, trattata in forma scritta ex art. 127 ter c.p.c., con assegnazione dei termini ex art. 473 bis . 28 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusivi del giudizio. Infine, con ordinanza in data 4.3.2025, la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
Considerato in diritto
1. La domanda di divorzio
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e deve trovare accoglimento.
I coniugi si sono separati consensualmente con accordo di negoziazione assistita sottoscritto dalle parti in data 20.3.2023 e autorizzato dal Pubblico Ministero avanti al Tribunale di Varese in data
28.3.2023.
Essendosi protratto lo stato di separazione legale tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge
(il ricorso è stato depositato il 10.12.2023), ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L.
898/70 e successive modifiche per la pronuncia di divorzio, non risultando dagli atti, né essendo stato eccepito, che tra i medesimi vi sia stata successivamente riconciliazione di sorta e dovendosi pagina 20 di 34 ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
2. Le istanze istruttorie
La causa deve ritenersi sufficientemente istruita e matura per la decisione alla luce del complessivo compendio probatorio acquisito agli atti del giudizio e, in particolare, alla luce dei numerosi e univoci riscontri pervenuti periodicamente dai Servizi sociali interessati di EN
MO e, successivamente, di ES (cfr. relazioni ei servizi competenti per il Comune di
EN MO depositate in data 28.6.2024, 2.10.2024 e 7.1.2025, nonché di ES
(Brindisi) in data 23.9.2024, 2.11.2024 3.1.2025, 6.2.2025), che bene hanno messo in luce la situazione personale dei minori e del loro rapporto con entrambi i genitori, nonché le caratteristiche e le dinamiche invalse in seno alla coppia genitoriale, la cui conflittualità è rimasta invero accesa e perdurante nel corso del procedimento. Altrettanto risultano adeguatamente approfondite le attuali condizioni socio abitative dei minori, che li vedono bene inseriti nel nuovo contesto abitativo, sociale e scolastico. Alla luce dei riscontri univoci pervenuti, si ritiene che non si appalesi necessario alcun ulteriore approfondimento istruttorio e che, pertanto, la causa sia matura per la decisione.
3. La responsabilità genitoriale
3.1. Il regime di affidamento dei minori
Le numerose relazioni acquisite agli atti del giudizio confermano che entrambi i genitori hanno, seppur in modo diverso, una buona attitudine genitoriale e la capacità di porsi positivamente in relazione con i figli, offrendo loro ascolto e comprensione.
Non sono emersi elementi di negatività rispetto alla capacità genitoriale della figura materna, che si è confermata capace di cura e di accudimento dei figli minori, premurosa rispetto alla disabilità di e consapevole del rapporto di con il padre, ha mantenuto un atteggiamento Per_2 Per_1
collaborativo con i Servizi sociali, con le istituzioni scolastiche e con gli operatori che a vario titolo interagiscono con i minori.
pagina 21 di 34 Il padre è altrettanto autenticamente legato ad entrambi i figli minori ed ha parimenti evidenziato una buona attitudine di stare in relazione con loro, confermando il proprio attaccamento ai figli e l'investimento nella relazione con loro anche a seguito del loro trasferimento in Puglia.
Egli tuttavia, se da un lato ha inizialmente faticato a porsi quale figura genitoriale autorevole di contenimento, di supporto e di guida per i figli minori, idealizzando la capacità di scelta e di affermazione di in assenza di un comportamento protettivo rispetto alla relazione della Per_1
bambina con la madre e al rischio della esposizione alle dinamiche processuali (Cfr. relazione dei
Servizi sociali del 28.6.2024 e ordinanza del 26.7.2024), ha successivamente mantenuto un atteggiamento di rigidità rispetto alle problematiche di natura organizzativa che si sono palesate, mostrandosi poco propenso alla messa in discussione delle proprie prese di posizione e non facilitando la distensione dei rapporti e l'adozione di scelte genitoriali condivise. IGnificativa, in tale contesto, è la presa di posizione del padre rispetto alla problematica insorta in relazione alla sottoscrizione del modulo IA (per l'avvio della presa in carico presso la neuropsichiatria di
NO), fortemente stigmatizzata dai Servizi sociali nella relazione dell'ottobre 2024 in atti (cui si rimanda) e che ha necessitato la proposizione del procedimento ex art. 473 bis . 15 c.p.c. da parte del curatore speciale (subprocedimento n. 2979-4/2023), successivamente estinto a fronte della intervenuta sottoscrizione della modulistica dallo stesso padre. Altrettanto significative sono le problematiche insorte tra i genitori in relazione all'organizzazione dei viaggi dei figli minori
(cfr. relazione EN MO 7.1.2025 e di ES del 22.11.2024), dei contatti telefonici, nonché delle questioni afferenti le attività extrascolastiche (Cfr. relazione dei servizi di ES del 6.2.2025 in relazione al saggio di ballo di all'attività di nuoto di , alla Per_1 Per_2
vaccinazione contro il Papilloma Virus HPV e meningococco, vaccini non rientranti nella vaccinazione obbligatoria ma fortemente raccomandati e tuttavia non autorizzati dal padre).
In tale contesto, se da un lato non si ravvisano elementi di negatività rispetto alla capacità genitoriale di alcuna delle parti, si deve tuttavia constatare che la dinamica relazionale tra i genitori versa tuttora in una fase di stallo che, se inizialmente animata dalla preoccupazione per il benessere dei figli e per il legame genitoriale, si estrinseca ad oggi prevalentemente sugli aspetti organizzativi e si traduce in concreto nella incapacità di un agire genitoriale coordinato, in un clima di perdurante sfiducia e sospettosità reciproca che, tuttora, impedisce un confronto sereno per le decisioni di rilievo riguardanti i minori.
pagina 22 di 34 Poiché siffatta dinamica rischia di cristallizzarsi a detrimento e pregiudizio dei figli minori, triangolati nel contrasto genitoriale e necessitanti di scelte adeguate ed orientate esclusivamente al loro interesse, si ritiene che, allo stato, allo stato, l'affidamento condiviso della prole non risponda al loro preminente interesse.
In tale contesto, ritiene il Tribunale che sia allo stato rispondente al preminente interesse della prole disporre l'affidamento dei figli minori all'Ente territoriale ai sensi dell'art. 333 c.c., identificato nel Comune di ES, residenza dei minori, con limitazione della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori con riferimento alle decisioni di maggiore interesse relative alla salute, alla educazione e alla istruzione dei figli minori, nonché con riferimento agli incarichi conferiti ai Servizi sociali. Tali scelte saranno adottate dall'Ente affidatario, sentiti i genitori e in caso di persistente contrasto tra gli stessi, avuto riguardo al preminente interesse e alle inclinazioni della prole.
Ritiene tuttavia il Collegio che, in considerazione delle risorse personali di entrambi ed a fronte dell'avvio e dell'adesione ad un percorso, individuale e congiunto, di supporto alla genitorialità con l'obbiettivo di promuovere una condivisione reciproca dello stato dei bambini, garantire un esercizio coadiuvato della genitorialità e definire gli aspetti organizzativi (Cfr. relazione EN
MO 7.1.2025), il prescritto affidamento all'Ente ex art 333 c.c. debba essere previsto con la durata di diciotto mesi dalla pronuncia della presente sentenza, tempo ritenuto congruo, a fronte della progettualità prospettata ed avviata e dell'effettiva adesione ad essa delle parti, a rafforzare le capacità genitoriali e relazionali nel loro reciproco rapporto, funzionali al ripristino di una genitorialità condivisa.
3.2. Il collocamento e la residenza dei minori
Deve essere confermata la decisione, già provvisoriamente assunta nel corso del giudizio, autorizzativa del trasferimento della triade madre e figli a ES, in Puglia.
Come già osservato in seno all'ordinanza del 26.7.2025, il trasferimento a ES, in Puglia, della madre unitamente ai figli minori, che dapprima ha costituito il perno degli accordi separativi siglati il 20.3.2023 (nell'ambito dei quali era concordato, tra l'altro, “l'affidamento esclusivo dei figli minori alla madre (…) in considerazione del futuro trasferimento della stessa unitamente ai figli presso il proprio paese di origine”, l'assegnazione della casa familiare al padre e l'obbligo di quest'ultimo di concorrere alle spese del canone di affitto gravante sulla sig.ra “fino al Pt_2
pagina 23 di 34 trasferimento della sig.ra in Puglia e comunque non oltre il 3l agosto 2024”), ha poi Pt_2
costituito motivo di forte contrasto in seno alla diade genitoriale, progressivamente acuitosi nel recente periodo e nel corso del giudizio.
In seno all'ordinanza del 26.7.2025, assunta a seguito degli approfondimenti pervenuti dai
Servizi sociali di EN MO (relazione 28.6.2024) e dell'audizione assistita della figlia minore confermata con ordinanza della Corte di Appello di Milano del 23.8.2024, sono Per_1
state abbondantemente esposte le ragioni poste a fondamento della disposta autorizzazione al trasferimento a ES (Brindisi) della madre unitamente ai figli minori che, in Parte_2
questa sede, devono intendersi integralmente richiamate.
Le successive relazioni dimesse in atti dai Servizi sociali incaricati e, in particolare, dai servizi sociali territorialmente competenti per il Comune di ES (Cfr. relazioni del 23.9.2024,
2.11.2024, 3.1.2025, 6.2.2025), hanno invero univocamente confermato la rispondenza all'interesse della prole del nuovo contesto abitativo.
I minori si sono trasferiti insieme alla madre presso l'abitazione dei nonni materni di ES. A seguito di visita domiciliare, l'abitazione è descritta come adeguata negli spazi, ordinata e pulita.
La madre ha beneficiato di un congedo straordinario previsto dalla legge n. 104/1992 al fine di sostenere i figli, in particolare , portatore di disabilità, in questa delicata fase della crescita. Per_2
La RA e i minori godono sul territorio di una solida rete familiare di supporto, in Pt_2
particolare della presenza dei nonni materni e della zia materna, conosciuta dai Servizi e disponibile ad assumere un ruolo supportivo. ha iniziato a frequentare la prima classe presso la scuola secondaria di primo grado Per_1
“Aldo Moro” di ES. Si è bene adattata al nuovo contesto scolastico, che frequenta con regolarità, riportando un positivo rendimento. Il dirigente scolastico, con nota in atti del
5.12.2024 (Cfr. allegato alla relazione del 3.1.2025), ha riferito che l'alunna si presenta ordinata e pulita ed è assidua nello studio;
ha frequentato una scuola di danza latino-americana a Brindisi. In occasione di un colloquio svolto alla presenza della minore, è apparsa curata Per_1 nell'aspetto, con abbigliamento consono, serena a propensa al dialogo, riferendo di trovarsi bene a casa dei nonni e di provare un legame affettivo sia nei loro confronti sia nei confronti della zia materna, di essere riuscita a inserirsi bene nel contesto scolastico e di avere sviluppato un legame di amicizia più forte con una delle sue compagne di classe, di gradire il corso di ballo. Dalla nota
Per_ del del 31.1.2025 (Cfr. allegato alla relazione del 6.2.2025) emerge che si è Per_1
pagina 24 di 34 rapportata con disponibilità e atteggiamento collaborativo, tono dell'umore eutimico e profilo di apprendimento adeguato rispetto all'età e alla classe frequentata, si è mostrata disponibile a parlare della sua situazione familiare ed in particolare della scelta del trasferimento in Puglia, connessa alle difficoltà sul piano organizzativo ad effettuare gli incontri con il padre. I test hanno evidenziato una condizione psicologica reattiva agli eventi negativi che hanno riguardato i legami familiari e, benché la bambina presenti segni protettivi e risorse personali che offrono una discreta difesa sul piano psicologico, è stata ravvisata la necessità di un supporto psicologico, per il quale entrambi i genitori hanno manifestato il proprio consenso.
sta frequentando il terzo anno presso la scuola dell'infanzia “Mirò” di ES ed Per_2 usufruisce dell'insegnante di sostegno, del servizio di integrazione scolastica e del servizio mensa. La madre si è rivolta presso il centro autismo territoriale di Brindisi ed è stata avviata la presa in carico presso il Servizio IA di NO (Servizio di Neuropsichiatria per l'infanzia e l'adolescenza territoriale).
I minori hanno mantenuto un contatto telefonico quotidiano e conservato la relazione con il padre, pur perdurando la difficoltà dei genitori al raggiungimento di accordi funzionali alla programmazione dei trasferimenti in relazione ai quali, allo stato attuale, risulta necessaria la mediazione e il supporto dell'Ente affidatario e dei servizi sociali, i quali hanno proposto e ottenuto l'adesione di entrambi i genitori alla predisposizione di incontri periodici funzionali non solo a favorire un esercizio coadiuvato della bigenitorialità m anche alla definizione degli aspetti organizzativi che, nell'attualità, rischiano di prendere il sopravvento alimentando i contrasti genitoriali.
Conclusivamente sul punto, conformemente ai riscontri in atti come sopra descritti, si deve ritenere che il nuovo contesto di vita dei minori sia idoneo e favorevole al loro percorso di crescita e che, pertanto, debba essere confermata l'autorizzazione degli stessi a risiedere in Puglia presso la madre.
3.3. La frequentazione con il genitore non collocatario
Nell'ottica di garantire la conservazione di una stabile relazione dei figli minori con la figura genitoriale paterna, anche presso l'abitazione dello stesso di EN MO, tenuto conto della distanza e delle incombenze lavorative del padre, nonché della necessità di assicurare la regolare frequenza scolastica dei minori, altresì valutata la necessità di un intervento facilitatore e pagina 25 di 34 di coordinamento da parte dell'Ente affidatario e dei Servizi sociali, ritiene il Collegio di strutturare le frequentazioni paterne secondo le modalità che seguono.
Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli minori:
- un fine settimana al mese per tre giorni consecutivi, da aumentarsi a quattro nei periodi di sospensione delle attività scolastiche, con pernottamento presso l'abitazione paterna di EN
MO, indicativamente il primo fine settimana di ciascun mese ovvero sfruttando, in base al calendario, le eventuali ulteriori festività del mese (c.d. “ponti” e le conseguenti sospensioni scolastiche), salvo diverso accordo tra le parti da assumersi almeno 30 giorni prima o salvo diversa indicazione dell'Ente affidatario;
- per almeno 30 (trenta) giorni, anche consecutivi, durante il periodo di sospensione scolastica estiva da concordarsi tra le parti entro la fine del mese di maggio di ciascun anno;
- durante le ferie scolastiche pasquali;
- in occasione delle ulteriori festività “c.d. ponti” che potranno essere accorpati al fine settimana di spettanza paterna del relativo mese;
- durante le festività natalizie, ad anni alterni il giorno di Natale, e per il successivo periodo di sospensione scolastica (dunque ad anni alterni dal 24.12 al 6.1 e l'anno successivo dal 26.12. al
6.1);
Il padre potrà inoltre sentire telefonicamente o in videochiamata i figli minori con cadenza quotidiana, salvo diverso accordo o diversa indicazione dell'Ente affidatario, nell'arco temporale dalle ore 17.30 alle ore 19.30.
Salvo diverso accordo assunto dalle parti o diversa indicazione dell'Ente affidatario, i genitori si alterneranno di mese in mese nell'accompagnamento dei minori a EN MO, sostenendo le spese relative ai viaggi di rispettiva spettanza;
nel caso in cui i genitori siano entrambi impossibilitati all'accompagnamento dei figli minori nelle date previste, l'Ente affidatario, sentiti i genitori, provvederà ad individuare altra data idonea o, in subordine, ad individuare altro soggetto idoneo tra i familiari della madre o del padre eventualmente disponibili ad accompagnare i minori, fermo restando il riparto dei costi tra i genitori. In via di estremo subordine, in difetto di ulteriori soluzioni concretamente praticabili e nel caso di dissenso dei pagina 26 di 34 genitori, deve essere dato incarico all'Ente affidatario di valutare, di volta in volta, la possibilità di ricorrere al servizio c.d. di hostess per i minori, previa verifica della fattibilità e rispondenza all'interesse dei minori, in particolar modo di in considerazione della età e delle Per_2
condizioni soggettive.
Deve essere dato incarico ai Servizi sociali dell'Ente affidatario (Comune di ES) in collaborazione con i Servizi sociali del Comune di EN MO, di curare l'osservanza della regolamentazione stabilita e il regolare svolgimento delle frequentazioni del padre con i minori e delle videochiamate;
con incarico di predisporre con cadenza semestrale, sentiti i genitori nelle forme ritenute opportune, separatamente o congiuntamente, il calendario delle freqeuntazioni paterne con i figli minori secondo quanto sopra previsto, agevolando la tempestiva soluzione delle questioni organizzative che eventualmente si pongano in relazione al semestre successivo ovvero nella gestione delle videochiamate;
con facoltà di modificare, sospendere, ampliare ovvero ridurre i tempi di permanenza del minore presso il padre, sentite le parti, ricorrendone giustificate ragioni nell'interesse dei minori.
3.4. La presa in carico dei Servizi sociali
Deve essere confermata la presa in carico e lo stretto monitoraggio del nucleo familiare da parte dei Servizi sociali dell'Ente affidatario (Comune di ES - BS), in collaborazione con i
Servizi sociali territorialmente competenti per il comune di EN MO, con incarico di:
- monitorare il regolare svolgimento delle frequentazioni del padre con i figli secondo quanto meglio specificato al paragrafo che precede;
- monitorare la frequenza scolastica dei minori, nonché l'attivazione dei servizi di supporto scolastico necessari nell'interesse di;
Per_2
- curare la prosecuzione degli interventi di supporto psicologico – educativo – psicomotorio necessari in relazione alla patologia diagnosticata a e la prosecuzione del percorso di Per_2
sostegno psicologico per per il tempo ritenuto necessario;
Per_1
- promuovere, anche eventualmente in collaborazione con i competenti Servizi Specialistici e con facoltà di acquisirne gli esiti, gli interventi di supporto alla genitorialità e/o di supporto psicologico di carattere individuale per i genitori ritenuti necessari nell'interesse dei figli minori, nonché definire un calendario di incontri regolari tra i genitori, accompagnati dagli operatori di riferimento, funzionali a promuovere una condivisione reciproca della situazione dei bambini,
pagina 27 di 34 garantire un esercizio coadiuvato della genitorialità e sostenere le parti nella definizione delle problematiche organizzative;
- attivare gli ulteriori interventi di sostegno ritenuti necessari nell'interesse dei minori o del nucleo familiare;
- segnalare tempestivamente alla a.g. competente ogni situazione di potenziale pregiudizio per i minori che dovesse verificarsi.
4. Il mantenimento dei figli minori
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di Cassazione, nel quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore non collocatario per il mantenimento del figlio minore, deve osservarsi il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del figlio ed del tenore di vita da lui goduto (Cfr. Cass. Sez. VI-I, ord. 1°.3.2018, n. 4811).
Nel caso di specie, la situazione economico reddituale delle parti risulta come di seguito compendiabile.
lavora in Svizzera e, dalla documentazione versata in atti risulta ave percepito un Parte_1
salario netto annuo di 58.938,00 CHF nel 2019, di 62.653,00 nel 2020, di 62.321 nel 2021, di
63.155 nel 2022 e di 57.301 nel 2024, che diviso per dodici mensilità porta ad un salario netto mensile di circa 4.775,00 Chf mensili. E' gravato del rateo del mutuo relativo all'immobile di sua proprietà a EN MO di euro 1.012,00 mensili nonché dei seguenti finanziamenti, tutti contratti in data antecedente alla separazione: finanziamento “Findomestic” del giugno 2022 per l'acquisto dell'autovettura di euro 558 mensili per 72 mesi, finanziamento “Agos” contratto in data 1.12.2021 di euro 254,37 mensili per 48 rate e ulteriore prestito di 669,00 Chf mensili in scadenza a dicembre 2028; in sede di precisazione delle conclusioni ha espressamente riferito di avere sospeso il pagamento degli stessi come da solleciti depositati.
ha dedotto di essere collaboratrice scolastica assunta alle dipendenze del Parte_2 [...]
, ha documentato di avere percepito un reddito annuo lordo di euro 10.521 nel Controparte_3
2021 (PF 2022) e di 10.397 nel 2022 (PF 2023) e di essere attualmente in congedo retribuito in relazione al quale, tuttavia, non risulta in atti documentazione. Ha dichiarato di percepire pagina 28 di 34 integralmente l'AUU spettante per i figli minori (Cfr. dichiarazione patrimoniale). Vive attualmente presso l'abitazione dei nonni materni di ES e non è conseguentemente gravata, nell'attualità, di spese abitative.
Non è revocabile in dubbio la sussistenza di una disparità della capacità reddituale delle parti e si deve tuttavia considerare che il sig. , pur a fronte del reddito percepito, è gravato da una Pt_1
consistente esposizione debitoria in relazione al mutuo e ai finanziamenti contratti. La stessa resistente ha dedotto un più contenuto costo della vita a ES, ove peraltro può godere del supporto familiare, ancorché più significativi siano i costi per i trasferimenti, gravanti su entrambi i genitori.
In tale contesto, considerato quanto precede e valutata l'età dei minori, il Tribunale ritiene congruo porre a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli minori mediante il versamento dell'importo complessivo di euro 600,00 mensili, pari ad euro 300,00 mensili per ciascun figlio, da corrispondersi in via indiretta alla madre entro il giorno 5 di ciascun mese per dodici mensilità, oltre a rivalutazione annuale Istat come per legge, oltre al 50% delle spese straordinarie da determinarsi come da linee guida in uso avanti al Tribunale di Varese. Gli assegni familiari svizzeri e l'assegno unico universale saranno percepiti integralmente dalla madre, genitore collocatario.
5. L'istanza ex art. 473 bis . 39 c.p.c. di parte ricorrente.
Ritiene il Collegio che l'istanza ex art. 473 bis . 39 c.p.c. proposta da in data Parte_1
4.9.2024 e reiterata in sede di precisazione delle conclusioni non possa essere accolta e debba essere respinta.
Deve essere preliminarmente osservato che la predetta istanza è stata proposta nel settembre 2024 in un contesto di forte tensione e contrasto tra le parti, con conseguente irrigidimento e totale incomunicabilità della diade genitoriale, nitidamente rappresentato ed anche stigmatizzato dai
Servizi sociali di EN MO nella relazione del 2.10.2024, cui si rimanda. Laddove necessariamente calati in tal contesto, ma invero anche in sé considerati, tali fatti non si appalesano tali da giustificare l'accoglimento dei richiesti provvedimenti sanzionatori a carico della madre che, pertanto, devono essere respinti.
pagina 29 di 34 Vale la pena ulteriormente precisare che la questione insorta in relazione alla emissione dei documenti validi per l'espatrio dei figli minori da parte del Comune di EN MO (fatti in relazione ai quali il pubblico dipendente comunale e la RA sono stati denunciati alla Pt_2
Procura della Repubblica di Varese per falso) esula dalla cognizione del giudice della famiglia, come pure le controversie relative al consenso dei genitori all'emissione di documenti validi per l'espatrio che rientrano nella competenza del giudice tutelare (incidenter tantum si rileva che le parti in sede di accordi separativi avevano concordato di non portare i figli all'estero fino al compimento del 14° anno di età).
Neppure può stigmatizzarsi il comportamento della RA per avere trasferito la propria Pt_2 residenza e quella dei figli minori in Puglia posto che tale trasferimento, lungi dall'essere stato sottaciuto al padre, ha invero costituito il perno del presente giudizio e di tutti i provvedimenti adottati medio tempore.
Da ultimo la questione afferente alla sottoscrizione dei moduli IA da parte del padre e il conseguente rifiuto dello stesso di apporre la propria firma (con il rischio di impedire o ritardare la presa in carico dei minori, in particolar modo di , con conseguente pregiudizio dello Per_2
stesso) è stata oggetto di autonomo subprocedimento (sub n. 4, vedi sopra) nell'ambito del quale,
a fronte della sopravvenuta decisione del padre di sottoscrivere il relativo modulo, è stata dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Infine, si rileva che è stato disposto il monitoraggio dei Servizi sociali dell'ente affidatario in relazione alla gestione non solo delle freqeuntazioni padre-figli ma, altresì dei contatti telefonici, come forma di supporto alla definizione dei contrasti e delle questioni organizzative insorte tra i genitori e da entrambi evidenziate.
6. Le spese di lite
Considerata la natura necessaria del giudizio in relazione alla domanda di divorzio e visto l'esito del giudizio in relazione alle domande articolate da entrambe le parti, anche nell'ambito dei sub procedimenti instaurati, valutata la prevalente soccombenza del ricorrente anche in relazione alla domanda afferente il trasferimento di madre e figli a ES in Puglia, ritiene il Tribunale che quest'ultimo debba essere condannato alla refusione di 1/2 delle spese di lite in favore della parte resistente, che si liquidano come da dispositivo sulla base dei parametri medi di cui al D.M.
55/2014 e s.m.i. in relazione al valore indeterminato della controversia.
pagina 30 di 34 Compensato il restante 1/2 delle spese di lite.
Quanto ai compensi del curatore speciale (non risulta che sia stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato), parimenti liquidati come da dispositivo sulla base dei parametri medi di cui al D.M.
55/2014 e s.m.i. in relazione al valore indeterminato della controversia, in applicazione del principio di causalità della lite, ritiene il Collegio che i relativi compensi debbano essere posti a carico di entrambe le parti, in solido tra loro, e ripartiti nei rapporti interni tra le parti nella misura di ¾ a carico del ricorrente e del restante ¼ a carico della resistente.
Il compenso liquidato all'ausiliario psicologo in relazione all'assistenza nell'audizione della minore, già liquidato con separato decreto, deve essere definitivamente posto a carico del ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando in composizione collegiale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, nel contradditorio delle parti così dispone:
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito concordatario da e a ES (BR) in data 13.8.2011, atto trascritto nei Registri Parte_1 Parte_2 dello Stato civile del predetto Comune dell'anno 2011, atto n. 49, parte II, Serie A;
2. Manda la Cancelleria per trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo 1, dopo il suo passaggio in giudicato, all' Ufficiale di stato civile del Comune di ES (BS) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
3. Dispone l'affidamento dei figli minori (21.10.2013) e Persona_1 Persona_2
(23.5.2018) all'Ente territoriale ai sensi dell'art. 333 c.c., identificato nel Comune di ES
(BS), con limitazione della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori con riferimento alle decisioni di maggiore interesse relative alla salute, alla educazione e alla istruzione dei figli minori, nonché con riferimento agli incarichi conferiti ai Servizi sociali;
tali scelte saranno adottate dall'Ente affidatario, sentiti i genitori e in caso di persistente contrasto tra gli stessi, avuto riguardo al preminente interesse e alle inclinazioni della prole;
4. Indica in diciotto mesi dalla pubblicazione della presente sentenza la durata del prescritto affidamento all'Ente ex art. 333 c.c.;
pagina 31 di 34 5. Dispone che l'Ente affidatario mantenga i minori collocati presso la madre con residenza presso l'abitazione della stessa a ES (Brindisi);
6. Dispone che il padre potrà vedere e tenere con sé i figli minori:
- un fine settimana al mese per tre giorni consecutivi, da aumentarsi a quattro nei periodi di sospensione delle attività scolastiche, con pernottamento presso l'abitazione paterna di EN
MO, indicativamente il primo fine settimana di ciascun mese ovvero sfruttando, in base al calendario, le eventuali ulteriori festività del mese (c.d. “ponti” e le conseguenti sospensioni scolastiche), salvo diverso accordo tra le parti da assumersi almeno 30 giorni prima o salvo diversa indicazione dell'Ente affidatario;
- per almeno 30 (trenta) giorni anche consecutivi durante il periodo di sospensione scolastica estiva da concordarsi tra le parti entro la fine del mese di maggio di ciascun anno;
- durante le ferie scolastiche pasquali;
- in occasione delle ulteriori festività “c.d. ponti” che potranno eventualmente essere accorpati al fine settimana di spettanza paterna del relativo mese;
- durante le festività natalizie, ad anni alterni il giorno di Natale, e per il successivo periodo di sospensione scolastica (dunque ad anni alterni dal 24.12 al 6.1 e l'anno successivo dal 26.12. al
6.1);
- Il padre potrà inoltre sentire telefonicamente o in videochiamata i figli minori con cadenza quotidiana, salvo diverso accordo o diversa indicazione dell'Ente affidatario, nell'arco temporale dalle ore 17.30 alle ore 19.30;
7. Salvo diverso accordo assunto dalle parti o diversa indicazione dell'Ente affidatario, i genitori si alterneranno di mese in mese nell'accompagnamento dei minori a EN MO, sostenendo le spese relative ai viaggi di rispettiva spettanza;
nel caso in cui i genitori siano entrambi impossibilitati all'accompagnamento dei figli minori nelle date previste, l'Ente affidatario, sentiti i genitori, provvederà ad individuare altra data idonea o, in subordine, ad individuare altro soggetto idoneo tra i familiari della madre e del padre eventualmente disponibili ad accompagnare i minori, fermo restando il riparto dei costi tra i genitori. In via di estremo subordine, in difetto di ulteriori soluzioni concretamente praticabili e nel caso di dissenso dei genitori, deve essere dato incarico all'Ente affidatario di valutare, di volta in volta, la possibilità di ricorrere al servizio c.d. di per i minori, previa verifica della fattibilità e rispondenza Pt_3
pagina 32 di 34 all'interesse dei minori, in particolar modo di in considerazione della età e delle Per_2
condizioni soggettive.
8. Conferma la presa in carico e lo stretto monitoraggio del nucleo familiare da parte dei
Servizi sociali dell'Ente affidatario (Comune di ES - BS), in collaborazione con i Servizi sociali territorialmente competenti per il comune di EN MO, con incarico di:
- curare l'osservanza della regolamentazione stabilita e il regolare svolgimento delle frequentazioni del padre con i minori e delle videochiamate;
con incarico di predisporre con cadenza semestrale, sentiti i genitori nelle forme ritenute opportune, separatamente o congiuntamente, il calendario delle freqeuntazioni paterne con i figli minori secondo quanto sopra previsto, agevolando la tempestiva soluzione delle questioni organizzative che eventualmente si pongano in relazione al semestre successivo ovvero nella gestione delle videochiamate;
con facoltà di modificare, sospendere, ampliare ovvero ridurre i tempi di permanenza del minore presso il padre, sentite le parti, ricorrendone giustificate ragioni nell'interesse dei minori;
- monitorare la frequenza scolastica dei minori, nonché l'attivazione dei servizi di supporto scolastico necessari nell'interesse di;
Per_2
- curare la prosecuzione degli interventi di supporto psicologico – educativo – psicomotorio necessari in relazione alla patologia diagnosticata a e la prosecuzione del percorso di Per_2
sostegno psicologico per per il tempo ritenuto necessario;
Per_1
- promuovere, anche eventualmente in collaborazione con i competenti Servizi Specialistici e con facoltà di acquisirne gli esiti, gli interventi di supporto alla genitorialità e/o di supporto psicologico di carattere individuale per i genitori ritenuti necessari nell'interesse dei figli minori, nonché definire un calendario di incontri regolari tra i genitori, accompagnati dagli operatori di riferimento, funzionali a promuovere una condivisione reciproca della situazione dei bambini, garantire un esercizio coadiuvato della genitorialità e sostenere le parti nella definizione delle problematiche organizzative;
- attivare gli ulteriori interventi di sostegno ritenuti necessari nell'interesse dei minori o del nucleo familiare;
- segnalare tempestivamente alla a.g. competente ogni situazione di potenziale pregiudizio per i minori che dovesse verificarsi;
pagina 33 di 34 9. Pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli Parte_1 minori mediante il versamento dell'importo complessivo di euro 600,00 mensili, pari ad euro
300,00 mensili per ciascun figlio, da corrispondersi in via indiretta alla madre entro il giorno 5 di ciascun mese per dodici mensilità, oltre a rivalutazione annuale Istat come per legge, oltre al 50% delle spese straordinarie da determinarsi come da linee guida in uso avanti al Tribunale di Varese.
Gli assegni familiari svizzeri e l'assegno unico universale saranno percepiti integralmente dalla madre;
10. Respinge l'istanza ex art. 473 bis . 39 articolata da;
Parte_1
11. Condanna alla refusione in favore di di ½ delle spese di lite, Parte_1 Parte_2
che si liquidano in euro 3.800,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali, oltre a IVA e Cpa come per legge;
12. Compensa il restante ½ delle spese di lite;
13. Condanna e , in solido e ripartiti nei rapporti interni tra le Parte_1 Parte_2
parti nella misura di ¾ a carico del ricorrente e del restante ¼ a carico della resistente, a rifondere le spese di lite in favore del curatore speciale dei minori avv. che si liquidano Controparte_1
in complessivi euro 7.600,00, oltre al 15 % per spese generali, oltre a Iva e Cpa come per legge;
14. Pone definitivamente a carico del ricorrente il compenso dell'ausiliario psicologo in relazione all'assistenza nell'audizione della minore già liquidato con separato decreto. Per_1
Varese, così deciso nella camera di consiglio del 10.4.2025.
Il Giudice Relatore
Dott.ssa Arianna Carimati Il Presidente
Dott.ssa Elena Fumagalli
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