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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 24/10/2025, n. 387 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 387 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 1252/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
SEZIONE CIVILE in composizione collegiale così costituito:
Dott. Glauco Zaccardi Presidente
Dott. Virgilio Notari Giudice
Dott.ssa Francesca Di Giorno Giudice est. riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1252/2025 V.G., avente ad oggetto: “cessazione degli effetti civili del matrimonio”, all'esito dell'udienza del 22.10.2025, su ricorso proposto congiuntamente, da:
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Parte_1 dall'avv. Anna Maria Rovardi, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima, in
Arpino, Vicolo dei Fufidi n.11;
E
, nato in [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1
CI IA ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo, in Roma, Via Mirandola
n.23, giusta procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero.
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da verbale dell'udienza del 22.10.2025.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 13.06.2025, i ricorrenti – premesso che in data 9.12.2006 hanno contratto matrimonio concordatario in Castelliri e che dalla loro unione sono nati i figli Persona_1
(il 9.05.2008) e (nata il [...]); che con decreto del Tribunale di Cassino
[...] Per_2 dell'1.3.2023 è stata pronunciata la separazione dei coniugi alle condizioni concordate dalle parti;
che non è intervenuta riconciliazione tra i coniugi - hanno chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di seguito sintetizzate: 1) affidamento condiviso dei minori, con collocamento prevalente presso la madre e disciplina del diritto di visita paterno;
2) l Sig.
[...]
verserà alla Sig.ra a titolo di contributo al mantenimento dei figli la CP_1 Parte_1 somma complessiva di € 550,00 mensili oltre rivalutazione ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo vigente presso questo Tribunale;
3) l'assegno unico è ripartito tra i genitori al 50 %.
All'udienza del 22 ottobre 2025, non raggiunto tra le parti l'ulteriore accordo in ordine alla ripartizione delle spese per la scuola di danza della figlia, esse si sono comunque riportate al ricorso congiunto chiedendone l'accoglimento e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
***
2. Il Tribunale, letto il ricorso, visti i documenti prodotti, ritiene che il ricorso meriti accoglimento, in quanto i coniugi sono legalmente separati (come da decreto di omologa del Tribunale di Cassino, reso nella causa R.G. n. 3803/2022) e la separazione si è protratta ininterrottamente a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione personale e non sussiste la possibilità di mantenere o ricostituire la comunione materiale e spirituale fra i coniugi. Ricorrono pertanto le condizioni (ex artt. 2 e 3, n. 2 lett. b) della l. n. 898/70, come modificati dalla l. n. 74/87) per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
3. Nulla per le spese di giudizio, trattandosi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
Visto l'art. 473 bis 51 c.p.c.,
Il Tribunale di Cassino-Sezione Civile, definitivamente pronunciando, con l'intervento del Pubblico
Ministero, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato il 9.12.2006 in Castelliri (FR) tra e , come in epigrafe generalizzati, e trascritto nei Registri Parte_1 Parte_2 dello Stato Civile del Comune di Castelliri (FR) al n. 9, parte II, Serie A, Uff. 1, dell'anno 2006 alle condizioni di cui al ricorso congiunto depositato il 13.06.2025 da intendersi integralmente trascritte nella presente sentenza;
2) manda la cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza, quando sia passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Castelliri (FR), al quale ordina le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000;
3) nulla per le spese di lite.
Così deciso in Cassino, nella camera di consiglio del 22.10.2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Francesca Di Giorno Dott. Glauco Zaccardi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
SEZIONE CIVILE in composizione collegiale così costituito:
Dott. Glauco Zaccardi Presidente
Dott. Virgilio Notari Giudice
Dott.ssa Francesca Di Giorno Giudice est. riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1252/2025 V.G., avente ad oggetto: “cessazione degli effetti civili del matrimonio”, all'esito dell'udienza del 22.10.2025, su ricorso proposto congiuntamente, da:
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Parte_1 dall'avv. Anna Maria Rovardi, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima, in
Arpino, Vicolo dei Fufidi n.11;
E
, nato in [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1
CI IA ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo, in Roma, Via Mirandola
n.23, giusta procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero.
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da verbale dell'udienza del 22.10.2025.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 13.06.2025, i ricorrenti – premesso che in data 9.12.2006 hanno contratto matrimonio concordatario in Castelliri e che dalla loro unione sono nati i figli Persona_1
(il 9.05.2008) e (nata il [...]); che con decreto del Tribunale di Cassino
[...] Per_2 dell'1.3.2023 è stata pronunciata la separazione dei coniugi alle condizioni concordate dalle parti;
che non è intervenuta riconciliazione tra i coniugi - hanno chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di seguito sintetizzate: 1) affidamento condiviso dei minori, con collocamento prevalente presso la madre e disciplina del diritto di visita paterno;
2) l Sig.
[...]
verserà alla Sig.ra a titolo di contributo al mantenimento dei figli la CP_1 Parte_1 somma complessiva di € 550,00 mensili oltre rivalutazione ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo vigente presso questo Tribunale;
3) l'assegno unico è ripartito tra i genitori al 50 %.
All'udienza del 22 ottobre 2025, non raggiunto tra le parti l'ulteriore accordo in ordine alla ripartizione delle spese per la scuola di danza della figlia, esse si sono comunque riportate al ricorso congiunto chiedendone l'accoglimento e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
***
2. Il Tribunale, letto il ricorso, visti i documenti prodotti, ritiene che il ricorso meriti accoglimento, in quanto i coniugi sono legalmente separati (come da decreto di omologa del Tribunale di Cassino, reso nella causa R.G. n. 3803/2022) e la separazione si è protratta ininterrottamente a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione personale e non sussiste la possibilità di mantenere o ricostituire la comunione materiale e spirituale fra i coniugi. Ricorrono pertanto le condizioni (ex artt. 2 e 3, n. 2 lett. b) della l. n. 898/70, come modificati dalla l. n. 74/87) per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
3. Nulla per le spese di giudizio, trattandosi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
Visto l'art. 473 bis 51 c.p.c.,
Il Tribunale di Cassino-Sezione Civile, definitivamente pronunciando, con l'intervento del Pubblico
Ministero, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato il 9.12.2006 in Castelliri (FR) tra e , come in epigrafe generalizzati, e trascritto nei Registri Parte_1 Parte_2 dello Stato Civile del Comune di Castelliri (FR) al n. 9, parte II, Serie A, Uff. 1, dell'anno 2006 alle condizioni di cui al ricorso congiunto depositato il 13.06.2025 da intendersi integralmente trascritte nella presente sentenza;
2) manda la cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza, quando sia passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Castelliri (FR), al quale ordina le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000;
3) nulla per le spese di lite.
Così deciso in Cassino, nella camera di consiglio del 22.10.2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Francesca Di Giorno Dott. Glauco Zaccardi