Articolo 2 della Legge 4 giugno 1991, n. 186
Articolo 1Articolo 3
Versione
6 luglio 1991
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Versione
13 febbraio 1992
Art. 2. 1. Il CIPET, nel rispetto delle competenze attribuite dalla legge al Consiglio dei Ministri e al CIPE in ordine agli indirizzi della politica economica generale, esercita funzioni di informazione, programmazione e coordinamento delle diverse attivita' nel settore del trasporto nelle sue diverse componenti e modalita', ivi compresa la viabilita'. A tal fine:
a) emana direttive per coordinare la programmazione nel settore del trasporto con la programmazione economica generale;
b) emana direttive per coordinare e semplificare le procedure e l'azione delle amministrazioni ed enti pubblici nel settore del trasporto e per garantire l'attuazione del Piano generale dei trasporti;
c) emana direttive per definire gli schemi di convenzione relativi ai progetti integrati nel settore del trasporto, nel rispetto dell'autonomia delle regioni e degli enti locali;
d) preliminarmente all'approvazione del Consiglio dei Ministri, esamina, previa istruttoria del Segretariato di cui all'articolo 3, gli schemi dei disegni di legge in materia di trasporto predisposti da singoli Ministri ed esprime parere obbligatorio sulla loro conformita' agli obiettivi del Piano generale dei trasporti;
e) emana direttive per l'adeguamento e il coordinamento, con il Piano generale dei trasporti, dei piani e programmi, anche gia' adottati o in corso di realizzazione, di amministrazioni statali, regionali e locali, nonche' di enti pubblici e di societa', che prevedano interventi comunque incidenti sul settore del trasporto. A tal fine le amministrazioni, enti e societa' di cui sopra trasmettono al Segretariato del CIPET i piani e programmi gia' adottati o in corso di realizzazione e quelli in fase di elaborazione, nonche' tutte le informazioni richieste o comunque ritenute utili. Entro novanta giorni dall'emanazione della direttiva, le amministrazioni, enti e societa' di cui sopra adeguano i piani e programmi formulando, ove necessario, piani attuativi specifici, e li trasmettono al Segretariato del CIPET; ((1)) f) emana direttive, sentito il Segretario generale della programmazione economica, per l'armonizzazione dei criteri di analisi ed elaborazione dei dati statistici in relazione alla predisposizione del Conto nazionale dei trasporti;
g) emana direttive concernenti nuove iniziative legislative e regolamentari in ordine all'adeguamento della politica tariffaria e della disciplina in materia di contributi a soggetti pubblici e privati che operano nel settore del trasporto agli obiettivi del Pi- ano generale dei trasporti;
h) emana direttive per l'elaborazione e l'adeguamento dei piani regionali dei trasporti al Piano generale dei trasporti. A tal fine, le regioni trasmettono al Segretariato del CIPET i piani regionali dei trasporti gia' approvati o in corso di elaborazione, nonche' tutte le informazioni richieste o comunque ritenute utili. Le regioni adeguano i piani regionali dei trasporti entro novanta giorni dall'emanazione della direttiva e li trasmettono al Segretariato del CIPET. Il CIPET valuta la conformita' dei piani regionali dei trasporti agli obiettivi del Piano generale dei trasporti e alle direttive emanate, esprimendo, entro novanta giorni dalla comunicazione del piano regionale, il proprio parere. Decorso inutilmente tale termine, si intende espresso parere favorevole; ((1)) i) provvede con cadenza triennale, sentite le regioni, all'aggiornamento del Piano generale dei trasporti che dovra' indicare per il triennio di riferimento l'ammontare di risorse pubbliche da destinare al finanziamento di interventi nel settore del trasporto rispettivamente di parte corrente e di parte capitale; e' conseguentemente abrogato il secondo comma dell'articolo 4 della legge 15 giugno 1984, n. 245 ;
l) esercita, su delega del Consiglio dei Ministri e con riferimento ad esigenze di carattere unitario attinenti alla programmazione economica nel trasporto, nonche' ad impegni derivanti da obblighi internazionali e comunitari, le funzioni di cui agli articoli 4 , 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 , limitatamente agli interventi di attuazione degli obiettivi previsti dal Piano generale dei trasporti;
m) valuta la conformita' dei piani e programmi generali, che prevedono interventi comunque incidenti sul settore del trasporto, anche gia' adottati o in corso di realizzazione, di amministrazioni statali e regionali nonche' di enti pubblici e societa', agli obiettivi del Piano generale dei trasporti ed alle direttive emanate ai sensi della lettera e). A tal fine, i piani e programmi generali sono trasmessi al CIPET, che si esprime entro novanta giorni dalla comunicazione. Decorso inutilmente tale termine, si intende espresso parere favorevole. Il parere contrario del CIPET determina la sospensione dell'efficacia del piano o programma generale, che si trasmette a tutti gli strumenti e provvedimenti attuativi. Le opere previste dal piano o programma generale su cui il CIPET ha espresso parere contrario non possono usufruire di finanziamenti pubblici; ((1)) n) formula proposte circa l'attivita' di ricerche e studi dell'Istituto superiore dei trasporti - ISTRA S.p.a. e di altri istituti con specifica specializzazione nel settore del trasporto.
2. In fase di predisposizione dei disegni di legge finanziaria e di bilancio il CIPET emana altresi' direttive ai Ministeri e alle aziende autonome con particolare riferimento alla determinazione delle voci concernenti interventi nel settore del trasporto.
3. A decorrere dall'esercizio finanziario successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, gli stanziamenti per nuove iniziative legislative per investimenti nei settori del trasporto e della viabilita' vengono iscritti in un unico accantonamento del fondo speciale di conto capitale allegato al disegno di legge finanziaria ai sensi dell' articolo 11- bis della legge 5 agosto 1978, n. 468 , introdotto dall' articolo 6 della legge 23 agosto 1988, n. 362 . Con riguardo a tale accantonamento il CIPET approva un documento, contenente lo schema di utilizzo, oltre che dei detti stanziamenti, anche di quelli compresi in leggi gia' operanti, ad eccezione dei piani gia' formalmente approvati e finanziati alla data di entrata in vigore della presente legge. Lo schema di utilizzo destina una percentuale non inferiore all'1 per cento dell'importo dell'accantonamento ad iniziative di ricerca di base e tecnologica, da attuarsi ai sensi dell' articolo 3 della legge 9 maggio 1989, n. 168 , secondo le previsioni del Piano generale dei trasporti. Lo schema viene allegato alla relazione previsionale e programmatica.
4. A decorrere dall'esercizio finanziario successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, allo stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica e' allegata una tabella riassuntiva di tutti gli stanziamenti dei titoli I e II degli stati di previsione della spesa del bilancio dello Stato destinati ai settori del trasporto e della viabilita', indicando distintamente, per ciascuno dei settori, in quale stato di previsione della spesa e in quale capitolo di spesa siano iscritti gli stanziamenti medesimi.

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AGGIORNAMENTO (1)
La Corte costituzionale, con sentenza 22 gennaio - 5 febbraio 1992, n. 38 (in G.U. 1a s.s. 12/02/1992 n. 7 ) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo, primo comma, lettere e) e h), "nella parte in cui, ai fini del coordinamento e dell'adeguamento dei piani e dei programmi provinciali ivi indicati con il Piano generale dei trasporti, non prevede l'intesa con le Province autonome di Trento e di Bolzano" e della "dell'art. 2, primo comma, lettera m), quarta e quinta proposizione, della citata legge n. 186 del 1991 ".
Entrata in vigore il 13 febbraio 1992
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