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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 31/10/2025, n. 238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 238 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia Pecchioli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 130/2022 promossa da:
), con il patrocinio dell'avv. BALDI, elettVAmente Parte_1 C.F._1 domiciliato come in atti presso il difensore Parte ricorrente contro
), con il patrocinio dell'avv. DALY PATRIZIA, Controparte_1 P.IVA_1 elettVAmente domiciliato in/come in atti presso il difensore Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato ai sensi dell'art. 414 c.p.c., ha convenuto in giudizio Parte_1 [...]
impugnando il licenziamento intimato nei suoi confronti per giustificato motivo Controparte_1 oggettivo con raccomandata del 1.1.2022 (ricevuta a mani il 4.1.2022).
In particolare, riferito di aver lavorato dal 1997 per la passando poi senza soluzione di CP_1 continuità alle dipendenze della società convenuta dal 24.7.2020, con le medesime mansioni ed il medesimo trattamento retributivo, ha dedotto l'insussistenza del g.m.o. di cui alla lettera di licenziamento (ossia, la cessazione delle attività legate alle lavorazioni in cartongesso), la propria disponibilità a svolgere mansioni diverse da quelle di cartongessista in quanto aveva sempre svolto anche altre attività in azienda, la violazione dell'obbligo di repechage, tenuto conto che “al suo posto
[erano] collocati altri dipendenti con meno esperienza e senza famiglia o prole” (in specie, Per_1
e .
[...] Persona_2
Ha quindi formulato le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Pistoia adito, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni contraria istanza od eccezione, sulla base di quanto esposto e della allegata documentazione, accogliere il presente ricorso e per l'effetto: a) dichiarare nullo e/o annullabile e comunque illegittimo e/o inefficace il provvedimento di risoluzione del rapporto comminato al ricorrente con lettera raccomandata del 1 gennaio ricevuta il 03.01.2022; b) per l'effetto condannare (P VA , in persona della Controparte_1 P.IVA_2 titolare pro tempore, corrente in Pistoia via Galilei 33/33° al pagamento in favore del sig. Parte_1 di una indennità risarcitoria nella misura massima di 36 mensilità (in considerazione del
[...] rapporto di lavoro, della durata e dell'atteggiamento tenuto dal datore di lavoro- si veda audio), commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto (ultimo mese intero lavorato gennaio 2020) dal giorno della comunicazione di risoluzione del rapporto, ovvero nella diversa misura ritenuta di giustizia, il tutto oltre interessi e rVAlutazione monetaria ove previsti e dovuti;
Vittoria di spese ed onorari con ordinanza provvisoriamente esecutVA”. Costituitasi tempestVAmente, la società convenuta ha chiesto il rigetto del ricorso, con condanna del
ET anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c.; in subordine, in caso di accoglimento del ricorso,
l'applicazione della disciplina di cui all'art. 8 della legge n. 604/1966 e non quella invocata da parte ricorrente.
La causa, istruita anche a mezzo di prove orali, è stata decisa all'esito dello scambio di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c.
***
Nel merito.
1. ha impugnato il licenziamento intimatogli per giustificato motivo oggettivo Parte_1 dall'ex datore di lavoro con lettera del 1.1.2022 del seguente tenore: Controparte_1
“Con la presente Le comunichiamo che a seguito della cessazione delle attività legate alla realizzazione delle lavorazioni in cartongesso, a cui lei era adibito, conseguente al cambiamento della compagine societaria avvenuto in data 24.07.2020, ci vediamo costretti a comunicarLe la risoluzione del rapporto di lavoro per giustificato motivo oggettivo.
Essendo venuti meno gli ammortizzatori sociali legati all'emergenza covid e la connessa tutela del posto di lavoro (cd blocco dei licenziamenti), Le confermiamo, in ragione della mancanza di prospettive di ripresa delle attività di posa in opera e montaggio del cartongesso, l'intervenuta cessazione del contratto di lavoro.
L'andamento complessivo dell'attività, ridimensionata dopo l'avvicendamento dei soci, non consente una sua ricollocazione all'interno dell'azienda […]” (cfr. doc. 1 ricorso, nonché doc. 17 memoria difensVA).
1.1. La ragione addotta a fondamento del recesso per motivi economici è dunque la cessazione delle attività di lavorazione del cartongesso, dovuta alla contrazione di tale settore e all'andamento complessivo dell'attività, che aveva richiesto un ridimensionamento a seguito delle modifiche della compagine societaria.
1.2. Parte ricorrente ha censurato il recesso unilaterale datoriale sostenendo: i) l'ineffettività della giustificazione posta a fondamento dello stesso (i.e. la cessazione delle attività di posa e montaggio delle lavorazioni in cartongesso); ii) la violazione dell'obbligo di repêchage, in quanto il non Pt_1 aveva mai avuto una specifica mansione nell'ambito delle attività svolte dal datore di lavoro, essendo per contro “in grado di seguire e realizzare sia le lavorazioni in cartongesso sia di svolgere ogni altro lavoro sia edile che di coordinamento e magazzino” (pag. 1 ricorso); iii) la violazione dei criteri di scelta, poiché sarebbero stati collocati al suo posto altri dipendenti con meno esperienza e senza carichi di famiglia.
1.3. Non è, per converso, oggetto di contestazione che vi sia stata la pretesa contrazione dell'andamento dell'azienda nel periodo antecedente all'impugnato licenziamento, né che vi sia stata una effettVA ristrutturazione della compagine societaria, a seguito dell'acquisto, da parte di Parte_2
della , poi denominata a far data dal 24.7.2020.
[...] Parte_3 Controparte_1
Circostanze, ad ogni buon conto, comprovate a mezzo documenti (cfr. doc. 1, 4, 5, nonché 12 e 13 di cui alla memoria difensVA, ed altresì documenti C1, C2, D1, D2 prodotti dalla resistente con le note autorizzate del 21.4.2023 in replica alle note di parte ricorrente del 14.3.2023).
2. In giudizio è stata provata l'esclusVA adibizione del ricorrente, per tutto il corso del rapporto di lavoro alle dipendenze, prima, di e, poi, di alle sole mansioni di CP_1 Controparte_1 gessatore, addetto alle lavorazioni in cartongesso. In proposito, si veda quanto riferito dai testi e intimati da parte ricorrente e sentiti a Testimone_1 Persona_1 Persona_2 controprova sui capitoli articolati dalla società convenuta.
Il teste all'udienza del 12.3.2024, ha esordito riferendo di aver lavorato per la società Tes_1 resistente per circa 13 anni, con mansioni di posatore addetto al montaggio del cartongesso, e di aver lavorato “anche con il che faceva il posatore con me”. Ha inoltre precisato che il solo Pt_1 responsabile dei cantieri e delle commesse dei lavori in cartongesso era sempre stato Parte_2 il quale provvedeva a dirigere gli operai, relazionarsi con i committenti, scegliere i materiali in base agli ordini ed elaborare i preventivi. Ha riferito altresì che gli operai addetti alle lavorazioni in cartongesso non erano adibiti anche al magazzino e al punto vendita, né erano mai fisicamente presenti in tali locali aziendali (salvo che per il rifornimento dei materiali, per eccezionali occasioni nelle quali
“poteva succedere di tagliare moquette o pavimento di gomma che sono dei rotoli che vanno stesi e tagliati”, e per il ritiro mensile delle buste paga).
Analoghe risultanze si ricavano da quanto dichiarato dal teste (ud. 12.3.2024), che ha riferito Per_1 di essere stato adibito alle lavorazioni in cartongesso col ricorrente, il quale non ha mai svolto attività di magazziniere o addetto al punto vendita;
ha inoltre dichiarato che ogni direttVA e decisione in merito ai cantieri per i lavori in cartongesso era competenza di e di nessun altro, che i Parte_2 posatori si recavano presso i locali aziendali solo per caricare il materiale (o per ritirare le buste paga) senza alcuna commistione tra addetti al magazzino/punto vendita e posatori. Circostanze, queste ultime, confermate dalla teste (“gli addetti alle lavorazioni del cartongesso erano solo per Per_2 questa attività”; “facevo un po' di attività mista tra commessa e magazziniere. Io non facevo il cartongesso e non lavoravo con ”; cfr. verbale ud. 21.5.2024). Pt_1
Tali relata testimoniali risultano inoltre coerenti anche con quanto affermato dal teste di parte resistente il quale ha confermato la netta separazione tra chi si occupava del punto vendita CP_2
o del magazzino, da un lato, e, dall'altro, gli operai addetti alla posa del cartongesso (“si è vero e vi erano lavoratori diversi: c'era chi seguVA il magazzino e chi i lavori in cartongesso […] Non è mai capitato che il personale addetto al cartongesso abbia svolto anche attività all'interno del punto vendita/magazzino”), così come anche dal teste (cfr. pag. 6 verbale ud. 21.5.2024). Tes_2
È dunque provata la versione dei fatti prospettata dal datore di lavoro, ossia che – diversamente da quanto riferito dal ricorrente negli atti di causa – il avesse svolto, per l'intera durata del Pt_1 rapporto di lavoro sin dall'assunzione presso la le sole mansioni di 'gessatore', di operaio CP_1 addetto alle lavorazioni in cartongesso (cfr. anche doc.
2.a. allegato alla memoria difensVA, ove si legge che era assunto con qualifica di “addetto all'applicazione di pannelli in cartongesso”, Pt_1 nonché doc.
2.b. allegato alla memoria, ove si legge che la qualifica del ricorrente era quella di
“gessatore”), senza che avesse mai avuto occasione di occuparsi né della diretta gestione dei cantieri
(la cui responsabilità era in capo al solo né delle mansioni di magazziniere o addetto Parte_2 al reparto vendite (in quanto settore aziendale ben distinto da quello dei cantieri).
3. Per quanto concerne l'effettività del processo riorganizzativo, susseguente alla contrazione totale dell'attività del settore della lavorazione del cartongesso avvenuta dopo l'acquisto dell'azienda di CP_1 da parte di con la costituzione dell'odierna convenuta, premesso che il Giudice
[...] Parte_2 del lavoro, nel momento in cui è chiamato a valutare il ricorrere del g.m.o., è soggetto a precisi e rigorosi limiti tali da precludergli un sindacato di opportunità della scelta imprenditoriale (sul fronte normativo, si veda quanto disposto dall'art. 30 della legge n. 183/2010; in giurisprudenza, a titolo meramente emblematico dell'uniforme indirizzo pretorio, cfr., ex plurimis, Cass. civ., sez. L, 11 novembre 2019, n. 29099, in motVAzione: “giova ribadire che, in tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, è sufficiente, per la legittimità del recesso, che le addotte ragioni inerenti all'attività produttVA e all'organizzazione del lavoro, comprese quelle dirette a una migliore efficienza gestionale ovvero a un incremento di redditività, determinino un effettivo mutamento dell'assetto organizzativo attraverso la soppressione di un'individuata posizione lavoratVA: non essendo la scelta imprenditoriale, che abbia comportato la soppressione del posto di lavoro, sindacabile nei suoi profili di congruità ed opportunità, in ossequio al disposto dell'art. 41 Cost. (Cass. 7 dicembre 2016, n.
25201; Cass. 3 maggio 2017, n. 10699); sempre che, s'intende, dette ragioni incidano, in termini di causa efficiente, sulla posizione lavoratVA ricoperta dal lavoratore licenziato, soltanto così non risultando il recesso pretestuoso (Cass. 28 marzo 2019, n. 8661)”; Cass. civ. sez. L, 18 marzo 2010, n.
6559; Cass. civ., sez. L, 7 aprile 2010, n. 8237), si osserva quanto segue.
3.1. Che nel caso che ci occupa si riscontri effettività e non pretestuosità della riorganizzazione aziendale, a fronte anche di una riduzione del fatturato nel settore soppresso, si desume dalle seguenti circostanze:
- è pacifico tra le parti, e comunque documentato, che nel periodo tra il luglio 2020 ed il dicembre
2021 i dipendenti dell'azienda addetti alle lavorazioni in cartongesso sono stati collocati in CIGS, e lo stesso è a dirsi del ricorrente all'esito del periodo di malattia conclusosi dal 14 febbraio 2021 (cfr. doc.
7a-7b-7c memoria difensVA);
- i testi sentiti in corso di causa hanno tutti univocamente riferito che la società odierna resistente non si occupa più delle attività di lavorazione e posa del cartongesso, non essendovi più, pertanto, alcun dipendente addetto a tale settore (cfr. dichiarazioni teste “Le attività di cartongesso CP_2 non vengono più seguite da nessuno di noi ma vengono date ad artigiani che si servono da noi […] si è vero e non vi è più personale dipendente addetto alle lavorazioni in cartongesso”; teste “Ad Per_1 giducie: Prima l'attività era di commercio e cartongesso mentre adesso la ditta nuova fa solo attività di vendita al dettaglio e ingrosso di prodotti”, confermando altresì che il solo personale alle dipendenze della è addetto ad attività commerciali in risposta al cap. 22 della memoria;
teste Controparte_1
“si è vero e l'attività della è solo quella commerciale e l'attività di Per_2 Controparte_1 lavorazione di cartongesso è stata dismessa e non la facciamo più”; teste “Si è vero: Tes_2
l'attività commerciale è l'unica attività svolta dalla perché l'attività di cartongesso non è CP_1 più stata fatta”; e ancora, la teste , addetta all'ufficio amministrativo e contabilità della Tes_3 [...] sino ad agosto 2023, all'udienza del 21.5.2024 ha dichiarato che la società resistente si CP_1 occupa solo di attività di vendita, non più delle lavorazioni in cartongesso, e che il solo personale alle dipendenze della società è costituito dagli addetti al negozio);
- è stata acquisita la prova che la società convenuta si occupa, al più, di subappaltare ad imprese artigiane di riferimento le eventuali commesse per la messa in posa del cartongesso: ciò risulta, in primo luogo, dalla documentazione contabile versata in atti da parte resistente (cfr. note del 21.4.2023 in replica alle note autorizzate di parte ricorrente del 14.3.2023), da cui si desume che la CP_1 redige preventivi comprensivi del costo del materiale ed anche della manodopera, incaricando
[...] però poi società terze della messa in opera e, dunque, fornendo, di fatto solo il materiale;
in secondo luogo, la circostanza è stata comprovata anche a mezzo di prove testimoniali, del tutto coerenti con la prospettazione difensVA della resistente (cfr. in specie quanto riferito dalla teste , senz'altro Tes_3 attendibile in proposito perché era la dipendente che si occupava in prima persona di redigere i subappalti de quibus e credibile in quanto non più legata da alcun rapporto con la società convenuta: la teste, spontaneamente e senza sollecitazione del giudice, ha infatti riferito che, a fronte della dismissione dell'attività di lavorazione del cartongesso, “se ci sono state dei lavori sono sempre stati subappaltati ad altre [imprese; n.d.r.] artigiane ed io mi occupavo anche della stesura di questi subappalti”; coerenti con tali dichiarazioni anche la testimonianza resa da il quale ha riferito: Tes_2
“si è vero, eventuali contatti del lavoro precedente di vengono dirottati su aziende artigiane Pt_2 esterne che sono clienti della parte commerciale della […] Ad Avv. Baldi: La Controparte_1 [...] non fa progettazione e sopralluoghi di cartongesso ma commercializza cartongesso ad aziende CP_1 artigiane esterne che fanno questo tipo di lavorazione. Il cliente prVAto può comprare la lastra di cartongesso dalla e avrà un preventivo di spesa di tale materiale. Ad Avv. Daly: La Controparte_1 quantifica la quantità del materiale necessario per fare un certo tipo di lavorazione”; Controparte_1 nel medesimo senso, si veda anche quanto dichiarato dal teste “Le attività di cartongesso CP_2 non vengono più seguite da nessuno di noi ma vengono date ad artigiani che si servono da noi […] non vi è più personale dipendente addetto alle lavorazioni in cartongesso. Ad Avv. Baldi: La CP_1 può aiutare l'artigiano a fare il preventivo di spesa per una lavorazione in cartongesso ma non vi è nessun dentro l'azienda che si occupi di queste cose”);
- non è oggetto di discussione tra le parti, infine, che nel periodo immediatamente precedente e successivo al licenziamento di cui si discute la società datrice di lavoro non abbia assunto ulteriore personale per adibirlo alle mansioni in precedenza svolte dal ricorrente (che sono state definitVAmente dismesse) ovvero ad altre, dunque la circostanza va ritenuta pacifica.
3.2. In considerazione di quanto sopra, e tenuto conto dei già rammentati vincoli al sindacato del giudice del lavoro in ordine alla opportunità delle scelte organizzative, produttive ed economiche di parte datoriale, deve ritenersi provata in giudizio l'effettività del processo riorganizzativo che ha condotto alla soppressione del settore di attività al quale era sempre stato addetto il ET e, con esso, anche al posto di lavoro con mansioni di cartongessista di quest'ultimo.
4. Occorre, a questo punto, verificare il rispetto da parte della società datrice di lavoro dell'obbligo di repêchage, ovverosia della verifica dell'impossibilità per il datore di lavoro di utilizzare altrimenti il dipendente licenziato, alla luce dell'insegnamento della giurisprudenza di legittimità (cfr., inter alia,
Cass. civ., sez. L, 13 novembre 2023, n. 31561), secondo cui, per quanto qui importa, l'obbligo di repêchage cessa laddove si appuri che, ancorché inerenti ad un livello inferiore, le capacità professionali richieste per ricoprire la diversa posizione lavoratVA non siano possedute dal licenziando
(non potendosi far gravare sul datore di lavoro un onere di formazione del tipo richiesto dall'art. 2103
c.c. nel caso di 'ordinario' demansionamento, tenuto conto della situazione organizzatVA ed economica da cui occasiona l'intenzione di procedere ad un licenziamento economico), essendo purtuttavia indispensabile – per impedire che il recesso per g.m.o. risulti arbitrario e che il potere sotteso sia del tutto absolutus da ogni vincolo e prescrizione legale e da ogni possibilità di controllo – che ciò si evinca da circostanze oggettVAmente riscontrabili, allegate e provate in giudizio dal datore di lavoro e relative alla concreta specifica condizione ed alla intera storia professionale di un ben individuato lavoratore.
Per quanto detto sin qui, in merito al fatto che è stata offerta prova idonea che parte ricorrente non aveva alcun corredo di professionalità diverso ed ulteriore rispetto alle competenze acquisite come addetto alle lavorazioni in cartongesso nel corso degli anni trascorsi alle dipendenze della e CP_1 della e tenuto conto che, a fronte della dismissione totale del settore 'cartongesso', Controparte_1 non è controverso tra le parti che la società resistente non abbia nemmeno proceduto ad assumere altri lavoratori adibendoli a mansioni analoghe o, anche, inferiori rispetto a quelle del ET, si deve escludere che l'intimato licenziamento di natura economica contestato in questa sede possa dirsi illegittimo.
4.1. Tale conclusione è sufficiente altresì a respingere l'ulteriore censura mossa da parte del lavoratore in ordine all'illegittimo mantenimento in servizio di altri dipendenti, con meno anni di esperienza alle dipendenze della società convenuta e senza carichi di famiglia. Difatti, appurato che il
ET non aveva le necessarie competenze e qualificazioni professionali per essere adibito ad una delle altre mansioni nel settore vendite della e ritenuta quindi ragionevole e Controparte_1 conforme ai princìpi di correttezza e buona fede la decisione datoriale in punto di individuazione dello stesso come destinatario del recesso, risulta destituita di fondamento la predetta doglianza, anche al lume della costante giurisprudenza di legittimità in punto di criteri di scelta dei lavoratori licenziandi in casi quale quello di specie (cfr., ex plurimis, Cass. civ., sez. L, 4 marzo 2021, n. 6085; Cass. civ., sez.
L, 11 giugno 2004, n. 11124; Cass. civ., sez. L, 9 maggio 2002, n. 6667).
5. In considerazione di tutto quanto sin qui argomentato, il ricorso deve essere respinto.
Sulla domanda di condanna di parte ricorrente ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
6. Parte resistente ha formulato istanza per la condanna del ricorrente al risarcimento dei danni da c.d. 'lite temeraria'. Precisato preliminarmente che la domanda in esame non ha natura di riconvenzionale in senso tecnico, il giudice ritiene che tale istanza non meriti accoglimento: non risultano difatti emersi in giudizio elementi idonei a dimostrare un'effettVA, concreta presenza, in capo al ET, di mala fede o colpa grave nell'agire innanzi a questo Ufficio per l'impugnatVA del licenziamento di cui trattasi, tanto più che per la decisione della causa è stato necessario lo svolgimento di istruttoria, tenuto conto che di per sé l'esercizio del diritto di azione – quantunque la pretesa vantata si riveli poi infondata – non può ritenersi condotta rimproverabile e dovendo la responsabilità per lite temeraria essere considerata ipotesi eccezionale/residuale (cfr. inter alia Cass. civ. n. 19948/2023).
Sulle spese di lite
7. Ai sensi dell'art. 91 c.p.c., le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto della complessità della causa, dell'attività processuale concretamente svolta, del numero e della complessità delle udienze istruttorie.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, sezione Lavoro, definitVAmente pronunciando, ogni ulteriore eccezione ed istanza disattesa o assorbita
1) Rigetta il ricorso;
2) Respinge la domanda ai sensi dell'art. 96 c.p.c. di parte resistente;
3) Condanna parte ricorrente al pagamento in favore di parte resistente delle spese di lite, che liquida in complessivi € 6.200,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, oltre i.v.a. e c.p.a. come per legge se dovuti.
Sentenza pronunciata all'esito dello scambio di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter
c.p.c.
Pistoia, 31 ottobre 2025
Il Giudice dott.ssa Giulia Pecchioli
Ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 196/2003, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia Pecchioli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 130/2022 promossa da:
), con il patrocinio dell'avv. BALDI, elettVAmente Parte_1 C.F._1 domiciliato come in atti presso il difensore Parte ricorrente contro
), con il patrocinio dell'avv. DALY PATRIZIA, Controparte_1 P.IVA_1 elettVAmente domiciliato in/come in atti presso il difensore Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato ai sensi dell'art. 414 c.p.c., ha convenuto in giudizio Parte_1 [...]
impugnando il licenziamento intimato nei suoi confronti per giustificato motivo Controparte_1 oggettivo con raccomandata del 1.1.2022 (ricevuta a mani il 4.1.2022).
In particolare, riferito di aver lavorato dal 1997 per la passando poi senza soluzione di CP_1 continuità alle dipendenze della società convenuta dal 24.7.2020, con le medesime mansioni ed il medesimo trattamento retributivo, ha dedotto l'insussistenza del g.m.o. di cui alla lettera di licenziamento (ossia, la cessazione delle attività legate alle lavorazioni in cartongesso), la propria disponibilità a svolgere mansioni diverse da quelle di cartongessista in quanto aveva sempre svolto anche altre attività in azienda, la violazione dell'obbligo di repechage, tenuto conto che “al suo posto
[erano] collocati altri dipendenti con meno esperienza e senza famiglia o prole” (in specie, Per_1
e .
[...] Persona_2
Ha quindi formulato le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Pistoia adito, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni contraria istanza od eccezione, sulla base di quanto esposto e della allegata documentazione, accogliere il presente ricorso e per l'effetto: a) dichiarare nullo e/o annullabile e comunque illegittimo e/o inefficace il provvedimento di risoluzione del rapporto comminato al ricorrente con lettera raccomandata del 1 gennaio ricevuta il 03.01.2022; b) per l'effetto condannare (P VA , in persona della Controparte_1 P.IVA_2 titolare pro tempore, corrente in Pistoia via Galilei 33/33° al pagamento in favore del sig. Parte_1 di una indennità risarcitoria nella misura massima di 36 mensilità (in considerazione del
[...] rapporto di lavoro, della durata e dell'atteggiamento tenuto dal datore di lavoro- si veda audio), commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto (ultimo mese intero lavorato gennaio 2020) dal giorno della comunicazione di risoluzione del rapporto, ovvero nella diversa misura ritenuta di giustizia, il tutto oltre interessi e rVAlutazione monetaria ove previsti e dovuti;
Vittoria di spese ed onorari con ordinanza provvisoriamente esecutVA”. Costituitasi tempestVAmente, la società convenuta ha chiesto il rigetto del ricorso, con condanna del
ET anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c.; in subordine, in caso di accoglimento del ricorso,
l'applicazione della disciplina di cui all'art. 8 della legge n. 604/1966 e non quella invocata da parte ricorrente.
La causa, istruita anche a mezzo di prove orali, è stata decisa all'esito dello scambio di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c.
***
Nel merito.
1. ha impugnato il licenziamento intimatogli per giustificato motivo oggettivo Parte_1 dall'ex datore di lavoro con lettera del 1.1.2022 del seguente tenore: Controparte_1
“Con la presente Le comunichiamo che a seguito della cessazione delle attività legate alla realizzazione delle lavorazioni in cartongesso, a cui lei era adibito, conseguente al cambiamento della compagine societaria avvenuto in data 24.07.2020, ci vediamo costretti a comunicarLe la risoluzione del rapporto di lavoro per giustificato motivo oggettivo.
Essendo venuti meno gli ammortizzatori sociali legati all'emergenza covid e la connessa tutela del posto di lavoro (cd blocco dei licenziamenti), Le confermiamo, in ragione della mancanza di prospettive di ripresa delle attività di posa in opera e montaggio del cartongesso, l'intervenuta cessazione del contratto di lavoro.
L'andamento complessivo dell'attività, ridimensionata dopo l'avvicendamento dei soci, non consente una sua ricollocazione all'interno dell'azienda […]” (cfr. doc. 1 ricorso, nonché doc. 17 memoria difensVA).
1.1. La ragione addotta a fondamento del recesso per motivi economici è dunque la cessazione delle attività di lavorazione del cartongesso, dovuta alla contrazione di tale settore e all'andamento complessivo dell'attività, che aveva richiesto un ridimensionamento a seguito delle modifiche della compagine societaria.
1.2. Parte ricorrente ha censurato il recesso unilaterale datoriale sostenendo: i) l'ineffettività della giustificazione posta a fondamento dello stesso (i.e. la cessazione delle attività di posa e montaggio delle lavorazioni in cartongesso); ii) la violazione dell'obbligo di repêchage, in quanto il non Pt_1 aveva mai avuto una specifica mansione nell'ambito delle attività svolte dal datore di lavoro, essendo per contro “in grado di seguire e realizzare sia le lavorazioni in cartongesso sia di svolgere ogni altro lavoro sia edile che di coordinamento e magazzino” (pag. 1 ricorso); iii) la violazione dei criteri di scelta, poiché sarebbero stati collocati al suo posto altri dipendenti con meno esperienza e senza carichi di famiglia.
1.3. Non è, per converso, oggetto di contestazione che vi sia stata la pretesa contrazione dell'andamento dell'azienda nel periodo antecedente all'impugnato licenziamento, né che vi sia stata una effettVA ristrutturazione della compagine societaria, a seguito dell'acquisto, da parte di Parte_2
della , poi denominata a far data dal 24.7.2020.
[...] Parte_3 Controparte_1
Circostanze, ad ogni buon conto, comprovate a mezzo documenti (cfr. doc. 1, 4, 5, nonché 12 e 13 di cui alla memoria difensVA, ed altresì documenti C1, C2, D1, D2 prodotti dalla resistente con le note autorizzate del 21.4.2023 in replica alle note di parte ricorrente del 14.3.2023).
2. In giudizio è stata provata l'esclusVA adibizione del ricorrente, per tutto il corso del rapporto di lavoro alle dipendenze, prima, di e, poi, di alle sole mansioni di CP_1 Controparte_1 gessatore, addetto alle lavorazioni in cartongesso. In proposito, si veda quanto riferito dai testi e intimati da parte ricorrente e sentiti a Testimone_1 Persona_1 Persona_2 controprova sui capitoli articolati dalla società convenuta.
Il teste all'udienza del 12.3.2024, ha esordito riferendo di aver lavorato per la società Tes_1 resistente per circa 13 anni, con mansioni di posatore addetto al montaggio del cartongesso, e di aver lavorato “anche con il che faceva il posatore con me”. Ha inoltre precisato che il solo Pt_1 responsabile dei cantieri e delle commesse dei lavori in cartongesso era sempre stato Parte_2 il quale provvedeva a dirigere gli operai, relazionarsi con i committenti, scegliere i materiali in base agli ordini ed elaborare i preventivi. Ha riferito altresì che gli operai addetti alle lavorazioni in cartongesso non erano adibiti anche al magazzino e al punto vendita, né erano mai fisicamente presenti in tali locali aziendali (salvo che per il rifornimento dei materiali, per eccezionali occasioni nelle quali
“poteva succedere di tagliare moquette o pavimento di gomma che sono dei rotoli che vanno stesi e tagliati”, e per il ritiro mensile delle buste paga).
Analoghe risultanze si ricavano da quanto dichiarato dal teste (ud. 12.3.2024), che ha riferito Per_1 di essere stato adibito alle lavorazioni in cartongesso col ricorrente, il quale non ha mai svolto attività di magazziniere o addetto al punto vendita;
ha inoltre dichiarato che ogni direttVA e decisione in merito ai cantieri per i lavori in cartongesso era competenza di e di nessun altro, che i Parte_2 posatori si recavano presso i locali aziendali solo per caricare il materiale (o per ritirare le buste paga) senza alcuna commistione tra addetti al magazzino/punto vendita e posatori. Circostanze, queste ultime, confermate dalla teste (“gli addetti alle lavorazioni del cartongesso erano solo per Per_2 questa attività”; “facevo un po' di attività mista tra commessa e magazziniere. Io non facevo il cartongesso e non lavoravo con ”; cfr. verbale ud. 21.5.2024). Pt_1
Tali relata testimoniali risultano inoltre coerenti anche con quanto affermato dal teste di parte resistente il quale ha confermato la netta separazione tra chi si occupava del punto vendita CP_2
o del magazzino, da un lato, e, dall'altro, gli operai addetti alla posa del cartongesso (“si è vero e vi erano lavoratori diversi: c'era chi seguVA il magazzino e chi i lavori in cartongesso […] Non è mai capitato che il personale addetto al cartongesso abbia svolto anche attività all'interno del punto vendita/magazzino”), così come anche dal teste (cfr. pag. 6 verbale ud. 21.5.2024). Tes_2
È dunque provata la versione dei fatti prospettata dal datore di lavoro, ossia che – diversamente da quanto riferito dal ricorrente negli atti di causa – il avesse svolto, per l'intera durata del Pt_1 rapporto di lavoro sin dall'assunzione presso la le sole mansioni di 'gessatore', di operaio CP_1 addetto alle lavorazioni in cartongesso (cfr. anche doc.
2.a. allegato alla memoria difensVA, ove si legge che era assunto con qualifica di “addetto all'applicazione di pannelli in cartongesso”, Pt_1 nonché doc.
2.b. allegato alla memoria, ove si legge che la qualifica del ricorrente era quella di
“gessatore”), senza che avesse mai avuto occasione di occuparsi né della diretta gestione dei cantieri
(la cui responsabilità era in capo al solo né delle mansioni di magazziniere o addetto Parte_2 al reparto vendite (in quanto settore aziendale ben distinto da quello dei cantieri).
3. Per quanto concerne l'effettività del processo riorganizzativo, susseguente alla contrazione totale dell'attività del settore della lavorazione del cartongesso avvenuta dopo l'acquisto dell'azienda di CP_1 da parte di con la costituzione dell'odierna convenuta, premesso che il Giudice
[...] Parte_2 del lavoro, nel momento in cui è chiamato a valutare il ricorrere del g.m.o., è soggetto a precisi e rigorosi limiti tali da precludergli un sindacato di opportunità della scelta imprenditoriale (sul fronte normativo, si veda quanto disposto dall'art. 30 della legge n. 183/2010; in giurisprudenza, a titolo meramente emblematico dell'uniforme indirizzo pretorio, cfr., ex plurimis, Cass. civ., sez. L, 11 novembre 2019, n. 29099, in motVAzione: “giova ribadire che, in tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, è sufficiente, per la legittimità del recesso, che le addotte ragioni inerenti all'attività produttVA e all'organizzazione del lavoro, comprese quelle dirette a una migliore efficienza gestionale ovvero a un incremento di redditività, determinino un effettivo mutamento dell'assetto organizzativo attraverso la soppressione di un'individuata posizione lavoratVA: non essendo la scelta imprenditoriale, che abbia comportato la soppressione del posto di lavoro, sindacabile nei suoi profili di congruità ed opportunità, in ossequio al disposto dell'art. 41 Cost. (Cass. 7 dicembre 2016, n.
25201; Cass. 3 maggio 2017, n. 10699); sempre che, s'intende, dette ragioni incidano, in termini di causa efficiente, sulla posizione lavoratVA ricoperta dal lavoratore licenziato, soltanto così non risultando il recesso pretestuoso (Cass. 28 marzo 2019, n. 8661)”; Cass. civ. sez. L, 18 marzo 2010, n.
6559; Cass. civ., sez. L, 7 aprile 2010, n. 8237), si osserva quanto segue.
3.1. Che nel caso che ci occupa si riscontri effettività e non pretestuosità della riorganizzazione aziendale, a fronte anche di una riduzione del fatturato nel settore soppresso, si desume dalle seguenti circostanze:
- è pacifico tra le parti, e comunque documentato, che nel periodo tra il luglio 2020 ed il dicembre
2021 i dipendenti dell'azienda addetti alle lavorazioni in cartongesso sono stati collocati in CIGS, e lo stesso è a dirsi del ricorrente all'esito del periodo di malattia conclusosi dal 14 febbraio 2021 (cfr. doc.
7a-7b-7c memoria difensVA);
- i testi sentiti in corso di causa hanno tutti univocamente riferito che la società odierna resistente non si occupa più delle attività di lavorazione e posa del cartongesso, non essendovi più, pertanto, alcun dipendente addetto a tale settore (cfr. dichiarazioni teste “Le attività di cartongesso CP_2 non vengono più seguite da nessuno di noi ma vengono date ad artigiani che si servono da noi […] si è vero e non vi è più personale dipendente addetto alle lavorazioni in cartongesso”; teste “Ad Per_1 giducie: Prima l'attività era di commercio e cartongesso mentre adesso la ditta nuova fa solo attività di vendita al dettaglio e ingrosso di prodotti”, confermando altresì che il solo personale alle dipendenze della è addetto ad attività commerciali in risposta al cap. 22 della memoria;
teste Controparte_1
“si è vero e l'attività della è solo quella commerciale e l'attività di Per_2 Controparte_1 lavorazione di cartongesso è stata dismessa e non la facciamo più”; teste “Si è vero: Tes_2
l'attività commerciale è l'unica attività svolta dalla perché l'attività di cartongesso non è CP_1 più stata fatta”; e ancora, la teste , addetta all'ufficio amministrativo e contabilità della Tes_3 [...] sino ad agosto 2023, all'udienza del 21.5.2024 ha dichiarato che la società resistente si CP_1 occupa solo di attività di vendita, non più delle lavorazioni in cartongesso, e che il solo personale alle dipendenze della società è costituito dagli addetti al negozio);
- è stata acquisita la prova che la società convenuta si occupa, al più, di subappaltare ad imprese artigiane di riferimento le eventuali commesse per la messa in posa del cartongesso: ciò risulta, in primo luogo, dalla documentazione contabile versata in atti da parte resistente (cfr. note del 21.4.2023 in replica alle note autorizzate di parte ricorrente del 14.3.2023), da cui si desume che la CP_1 redige preventivi comprensivi del costo del materiale ed anche della manodopera, incaricando
[...] però poi società terze della messa in opera e, dunque, fornendo, di fatto solo il materiale;
in secondo luogo, la circostanza è stata comprovata anche a mezzo di prove testimoniali, del tutto coerenti con la prospettazione difensVA della resistente (cfr. in specie quanto riferito dalla teste , senz'altro Tes_3 attendibile in proposito perché era la dipendente che si occupava in prima persona di redigere i subappalti de quibus e credibile in quanto non più legata da alcun rapporto con la società convenuta: la teste, spontaneamente e senza sollecitazione del giudice, ha infatti riferito che, a fronte della dismissione dell'attività di lavorazione del cartongesso, “se ci sono state dei lavori sono sempre stati subappaltati ad altre [imprese; n.d.r.] artigiane ed io mi occupavo anche della stesura di questi subappalti”; coerenti con tali dichiarazioni anche la testimonianza resa da il quale ha riferito: Tes_2
“si è vero, eventuali contatti del lavoro precedente di vengono dirottati su aziende artigiane Pt_2 esterne che sono clienti della parte commerciale della […] Ad Avv. Baldi: La Controparte_1 [...] non fa progettazione e sopralluoghi di cartongesso ma commercializza cartongesso ad aziende CP_1 artigiane esterne che fanno questo tipo di lavorazione. Il cliente prVAto può comprare la lastra di cartongesso dalla e avrà un preventivo di spesa di tale materiale. Ad Avv. Daly: La Controparte_1 quantifica la quantità del materiale necessario per fare un certo tipo di lavorazione”; Controparte_1 nel medesimo senso, si veda anche quanto dichiarato dal teste “Le attività di cartongesso CP_2 non vengono più seguite da nessuno di noi ma vengono date ad artigiani che si servono da noi […] non vi è più personale dipendente addetto alle lavorazioni in cartongesso. Ad Avv. Baldi: La CP_1 può aiutare l'artigiano a fare il preventivo di spesa per una lavorazione in cartongesso ma non vi è nessun dentro l'azienda che si occupi di queste cose”);
- non è oggetto di discussione tra le parti, infine, che nel periodo immediatamente precedente e successivo al licenziamento di cui si discute la società datrice di lavoro non abbia assunto ulteriore personale per adibirlo alle mansioni in precedenza svolte dal ricorrente (che sono state definitVAmente dismesse) ovvero ad altre, dunque la circostanza va ritenuta pacifica.
3.2. In considerazione di quanto sopra, e tenuto conto dei già rammentati vincoli al sindacato del giudice del lavoro in ordine alla opportunità delle scelte organizzative, produttive ed economiche di parte datoriale, deve ritenersi provata in giudizio l'effettività del processo riorganizzativo che ha condotto alla soppressione del settore di attività al quale era sempre stato addetto il ET e, con esso, anche al posto di lavoro con mansioni di cartongessista di quest'ultimo.
4. Occorre, a questo punto, verificare il rispetto da parte della società datrice di lavoro dell'obbligo di repêchage, ovverosia della verifica dell'impossibilità per il datore di lavoro di utilizzare altrimenti il dipendente licenziato, alla luce dell'insegnamento della giurisprudenza di legittimità (cfr., inter alia,
Cass. civ., sez. L, 13 novembre 2023, n. 31561), secondo cui, per quanto qui importa, l'obbligo di repêchage cessa laddove si appuri che, ancorché inerenti ad un livello inferiore, le capacità professionali richieste per ricoprire la diversa posizione lavoratVA non siano possedute dal licenziando
(non potendosi far gravare sul datore di lavoro un onere di formazione del tipo richiesto dall'art. 2103
c.c. nel caso di 'ordinario' demansionamento, tenuto conto della situazione organizzatVA ed economica da cui occasiona l'intenzione di procedere ad un licenziamento economico), essendo purtuttavia indispensabile – per impedire che il recesso per g.m.o. risulti arbitrario e che il potere sotteso sia del tutto absolutus da ogni vincolo e prescrizione legale e da ogni possibilità di controllo – che ciò si evinca da circostanze oggettVAmente riscontrabili, allegate e provate in giudizio dal datore di lavoro e relative alla concreta specifica condizione ed alla intera storia professionale di un ben individuato lavoratore.
Per quanto detto sin qui, in merito al fatto che è stata offerta prova idonea che parte ricorrente non aveva alcun corredo di professionalità diverso ed ulteriore rispetto alle competenze acquisite come addetto alle lavorazioni in cartongesso nel corso degli anni trascorsi alle dipendenze della e CP_1 della e tenuto conto che, a fronte della dismissione totale del settore 'cartongesso', Controparte_1 non è controverso tra le parti che la società resistente non abbia nemmeno proceduto ad assumere altri lavoratori adibendoli a mansioni analoghe o, anche, inferiori rispetto a quelle del ET, si deve escludere che l'intimato licenziamento di natura economica contestato in questa sede possa dirsi illegittimo.
4.1. Tale conclusione è sufficiente altresì a respingere l'ulteriore censura mossa da parte del lavoratore in ordine all'illegittimo mantenimento in servizio di altri dipendenti, con meno anni di esperienza alle dipendenze della società convenuta e senza carichi di famiglia. Difatti, appurato che il
ET non aveva le necessarie competenze e qualificazioni professionali per essere adibito ad una delle altre mansioni nel settore vendite della e ritenuta quindi ragionevole e Controparte_1 conforme ai princìpi di correttezza e buona fede la decisione datoriale in punto di individuazione dello stesso come destinatario del recesso, risulta destituita di fondamento la predetta doglianza, anche al lume della costante giurisprudenza di legittimità in punto di criteri di scelta dei lavoratori licenziandi in casi quale quello di specie (cfr., ex plurimis, Cass. civ., sez. L, 4 marzo 2021, n. 6085; Cass. civ., sez.
L, 11 giugno 2004, n. 11124; Cass. civ., sez. L, 9 maggio 2002, n. 6667).
5. In considerazione di tutto quanto sin qui argomentato, il ricorso deve essere respinto.
Sulla domanda di condanna di parte ricorrente ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
6. Parte resistente ha formulato istanza per la condanna del ricorrente al risarcimento dei danni da c.d. 'lite temeraria'. Precisato preliminarmente che la domanda in esame non ha natura di riconvenzionale in senso tecnico, il giudice ritiene che tale istanza non meriti accoglimento: non risultano difatti emersi in giudizio elementi idonei a dimostrare un'effettVA, concreta presenza, in capo al ET, di mala fede o colpa grave nell'agire innanzi a questo Ufficio per l'impugnatVA del licenziamento di cui trattasi, tanto più che per la decisione della causa è stato necessario lo svolgimento di istruttoria, tenuto conto che di per sé l'esercizio del diritto di azione – quantunque la pretesa vantata si riveli poi infondata – non può ritenersi condotta rimproverabile e dovendo la responsabilità per lite temeraria essere considerata ipotesi eccezionale/residuale (cfr. inter alia Cass. civ. n. 19948/2023).
Sulle spese di lite
7. Ai sensi dell'art. 91 c.p.c., le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto della complessità della causa, dell'attività processuale concretamente svolta, del numero e della complessità delle udienze istruttorie.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, sezione Lavoro, definitVAmente pronunciando, ogni ulteriore eccezione ed istanza disattesa o assorbita
1) Rigetta il ricorso;
2) Respinge la domanda ai sensi dell'art. 96 c.p.c. di parte resistente;
3) Condanna parte ricorrente al pagamento in favore di parte resistente delle spese di lite, che liquida in complessivi € 6.200,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, oltre i.v.a. e c.p.a. come per legge se dovuti.
Sentenza pronunciata all'esito dello scambio di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter
c.p.c.
Pistoia, 31 ottobre 2025
Il Giudice dott.ssa Giulia Pecchioli
Ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 196/2003, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone.