Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 18/04/2025, n. 290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 290 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SECONDA SEZIONE
N. R.G. 194/2025
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa MARINA BELLEGRANDI Presidente
Dott.ssa LAURA CORTELLARO Giudice relatore
Dott.ssa CLAUDIA CALDORE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 194/2025 R.G. promossa da
Cod. Fis , Parte_1 C.F._1
e da
(Cod. Fis. ), Parte_2 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'Avv. FELLEGARA MAURO, con domicilio eletto presso ilsuo studio in SC alla Via Che Guevara n. 8
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in SC, in data 19/09/1999, il cui atto è stato iscritto/ trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di SC alla Parte
II, Serie A n. 57, dell'anno 1999;
con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano la pronuncia della separazione alle seguenti condizioni:
1) Il figlio minore nel pieno rispetto del principio della Persona_1 bigenitorialità, viene affidato in via condivisa e paritaria tra i genitori con collocamento prevalente presso l'abitazione della madre;
il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio, come segue, salvo diversi accordi tra i genitori:
- quando il fine settimana è di competenza materna, permarrà presso il Persona_1 padre due giorni infrasettimanali;
- nel periodo estivo i genitori decideranno entro il 30 maggio di ogni anno i periodi di vacanza estiva che ciascuno trascorrerà con il figlio, fuori dall'abitazione di residenza;
- per quanto concerne le Feste Natalizie, così come quelle Pasquali, starà ad Persona_1 anni alterni con uno dei genitori;
- il criterio dell'alternanza sarà altresì applicato al fine di stabilire con quale genitore il minore debba trascorrere i ponti, i compleanni e le ulteriori festività nel corso dell'anno. Il tutto salvo diversi accordi.
2) La casa familiare sita a SC e di proprietà dei genitori per la quota di ½ ciascuno, viene assegnata alla SI.ra , la quale provvederà interamente alle spese di utenza e Parte_2 di manutenzione ordinaria per tutto il periodo in cui occuperà l'immobile; nella medesima abitazione di SC (PV), Via Adele Maria Luigi Bartoli n. 17 verrà mantenuta la residenza anagrafica del minore Il SI. attualmente Persona_1 Parte_1 trasferitosi presso l'immobile di TR (PV), Via Giacomo Puccini n. 19, provvederà al trasferimento della propria residenza anagrafica non appena gli sarà possibile.
3) Il SI. contribuirà al mantenimento ordinario del figlio Parte_1 Per_1
versando alla SI.ra l'importo mensile pari ad € 200,00 (euro
[...] Parte_2 duecento/00) il quale verrà annualmente aggiornato in base all'indice Istat a partire dal mese di marzo 2026. L'assegno unico familiare verrà percepito al 50% tra i genitori.
4) Le spese straordinarie, quali quelle per vitto, abbigliamento, scolastiche (libri, cancelleria, tasse), mediche, ludico-ricreative verranno sopportate da entrambi i genitori nella misura del
50% cadauno, con onere a carico del genitore anticipatario di fornire idonea prova contabile della spesa all'altro genitore che dovrà, quindi, provvedere al relativo rimborso della quota a lui spettante entro il mese successivo. Per quanto qui non previsto o in caso di disaccordo tra i genitori, si farà riferimento alle disposizioni di cui al protocollo n. 2323/16 del 9.11.2016 adottato dall'Intestato Tribunale in accordo con il COA di Pavia, da intendersi qui integralmente richiamato.
- I coniugi concordano che l'auto Skoda Superb Tg DS 764 EE, benché intestata al SI.
[...]
, rimarrà nella piena disponibilità della SI.ra , anche con Parte_1 Parte_2 riferimento alla sua eventuale permuta, cessione o rottamazione, per cui il SI. Parte_1 si impegna sin da ora a prestare la massima collaborazione, rinunciando ad ogni
[...] vantaggio economico connesso alle predette operazioni a favore della moglie la quale, in proprio, provvederà alle spese di bollo, assicurazione, revisione e manutenzione ordinaria e straordinaria del predetto veicolo targato DS 764 EE.
- Gli animali domestici della coppia, ovvero n. 3 gatti, rimarranno presso la casa coniugale di
SC con onere di accudimento a carico della SI.ra , mentre le spese per Parte_2
Pag. 2 di 4 vitto e per cure mediche saranno suddivise tra i coniugi al 50 % cadauno, con rimborso a favore di chi le avrà anticipate previa consegna delle relative pezze giustificative.
- I coniugi convengono che la giacenza, pari ad € 8.000,00, del libretto postale nominativo ordinario cointestato tra i medesimi e recante n. 47014099 acceso presso l'Ufficio di SC
(n. 45057) e rilasciato il 07.01.2023, rimarrà nella piena disponibilità del SI, Parte_3
il quale la potrà utilizzare interamente per le proprie esigenze, con rinuncia da parte
[...] della cointestataria ad ogni relativo diritto e/o pretesa. Parte_2
- Ogni ulteriore rapporto economico è già stato regolato e definito di comune accordo tra i coniugi.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. depositato in data contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito parziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c. reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della restante documentazione.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando, così statuisce:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi da Parte_1 [...]
che hanno contratto matrimonio il 19/09/1999, in SC (atto n. 57, Parte_2 parte II, serie A, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1999)
2. ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
Pag. 3 di 4 3. omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
4. prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
Così deciso in Pavia, il 02/04/2025
Il Giudice estensore
Il Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
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