Sentenza 12 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 12/01/2025, n. 45 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 45 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 103/2016 R.G.A.C.
REPVBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBVNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
IL TRIBVNALE DI POTENZA in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott. Luigi GALASSO, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 103/2016 R.G.A.C.,
TRA
e , rappresentati e difesi, giusta procura Parte_1 Controparte_1 in calce dell'atto di citazione, dall'Avv. Daniela BENEDETTO e dall'Avv. Fabio
BALDISSARA, nello studio dei quali sono elett.te dom.ti;
ATTORI
E
Controparte_2
CONVENUTO contumace avente ad oggetto: Responsabilità del prestatore d'opera intellettuale
CONCLUSIONI
I verbali, ed ogni altro atto, nel quale le conclusioni venivano articolate, debbono intendersi, in parte qua, come qui riportati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. e traevano in giudizio, innanzi al Parte_1 Controparte_1
Tribunale di Potenza, Controparte_2
L' era stato il loro consulente fiscale: essi, tuttavia, avendo ricevuto CP_2 comunicazioni e, poi, avvisi di accertamento dall'Agenzia delle Entrate, apprendevano che l' on aveva ottemperato correttamente al proprio incarico, e si vedevano costretti CP_2
a versare all'Erario delle somme, risolvendo attraverso la definizione agevolata gli addebiti.
Chiedevano che il convenuto fosse condannato a rimborsare loro le somme versate all'Agenzia delle Entrate, con interessi e rivalutazione;
a risarcire il danno non patrimoniale, consistente nel patema di temersi esposti ad una sanzione penale, e nel disagio di doversi essere recati più volte presso l'Agenzia delle Entrate;
a restituire i compensi percepiti, con interessi e rivalutazione.
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2. Il convenuto, pur ritualmente chiamato in causa, non si costituiva e veniva dichiarato contumace.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La cospicua documentazione prodotta dagli attori, e le dichiarazioni rese dal convenuto, presentatosi a rendere l'interrogatorio formale, dimostrano la fondatezza della tesi che l' tra il 2009 ed il 2011, non abbia presentato le dichiarazioni fiscali, ed abbia CP_2 tenuto irregolarmente la contabilità, sì da provocare l'emissione degli avvisi di accertamento.
I documenti occorrenti alla tutela della posizione degli odierni attori, innanzi all'Agenzia delle Entrate, erano solo in parte disponibili ai medesimi, i quali invano li richiedevano al consulente.
Risulta giustificata, pertanto, l'adesione alla definizione agevolata, così come il conseguente esborso di denaro deve ritenersi causalmente dipendente dalla condotta dell' il quale, attraverso la propria condotta negligente nell'esecuzione della CP_2 prestazione d'opera intellettuale, ha ingenerato la responsabilità tributaria dei propri committenti.
Né circostanze, né elementi, tali da motivare l'esenzione da responsabilità del convenuto, sono stati addotti da costui nel giudizio, non essendosi neppure egli costituito.
2. Le somme versate a titolo di soluzione delle pendenze tributarie debbono essere rimborsate: in totale, al debbono essere pagati euro 6.889,67, ed alla Parte_1
euro 2.363,93, oltre agli interessi legali, dalle date dei singoli pagamenti, come CP_1 documentati nella produzione degli attori, da intendersi qui richiamata.
3. Il convenuto deve, altresì, rimborsare i compensi relativi ai periodi d'imposta 2008-
2010, con gli interessi legali, dalle date dei pagamenti.
L' nell'interrogatorio formale, ha ammesso gli importi: si trattava di euro CP_2
720,00 annui, per la tenuta della contabilità del e di euro 120,00 annui, per le Parte_1 due dichiarazioni dei redditi: ossia, 60,00 euro per ciascuno dei due clienti.
Gli attori hanno depositato la fattura n. ALL/10, del 1° Febbraio 2011, emessa dall' ei confronti del per la dichiarazione dei redditi del 2010: CP_2 Parte_1 si trattava di euro 60,00 per compenso, oltre all'IVA.
La domanda, come avanzata dagli attori, investe i soli compensi, e non l'IVA, della quale, dunque, non ci si deve occupare.
In presenza di tale documento, e mancando altra prova certa delle date di pagamento degli ulteriori compensi, si presumerà che il abbia pagato ogni anno, il 1° Parte_1
Febbraio, il compenso per l'anno precedente, e che altrettanto abbia fatto la . CP_1
4. Gli attori chiedono, oltre agli interessi legali, la rivalutazione monetaria: evidentemente, quale maggior danno, ex art. 1224, co. 2, c.c.
La genericità della domanda non consente di provvedere se non secondo la formula,
residuale, enunziata dalla S.C.: «Nel caso di ritardato adempimento di un'obbligazione di valuta, il maggior danno di cui all'art. 1224, secondo comma, c.c., può ritenersi esistente in via presuntiva in tutti
i casi in cui, durante la mora, il saggio medio di rendimento netto dei titoli di Stato con scadenza non
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superiore a dodici mesi sia stato superiore al saggio degli interessi legali» (Cass. civ., Sez. VI - 1,
9.8.2021, ord. n. 22512, tra le molteplici decisioni).
Si tratta, pertanto, di un danno eventuale, da calcolare sino al momento del soddisfo, di periodo in periodo.
5. Il danno non patrimoniale non può essere riconosciuto, non essendo previsto, per un'ipotesi quale quella in esame, da alcuna specifica norma (art. 2059 c.c.), né essendo stata dedotta la commissione, in danno degli attori, di un reato (art. 185, co. 2, c.p.), e neppure, infine, essendo stata dedotta la concreta e grave violazione di un diritto inviolabile della persona, di rilevanza costituzionale (principio pacifico: cfr., ex pluribus, Cass. civ., Sez. III, 29.11.2023,
ord. n. 33276).
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 103/2016 R.G.A.C., promossa da e contro Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 ogni diversa domanda, eccezione, richiesta disattesa, così decide:
1. condanna a pagare a la complessiva Controparte_2 Parte_1 somma di euro 6.889,67, oltre agli interessi legali dalle date dei singoli pagamenti al soddisfo, ed oltre al maggior danno come da motivazione (§ 4);
2. condanna a pagare a la complessiva Controparte_2 Controparte_1 somma di euro 2.363,93, oltre agli interessi legali dalle date dei singoli pagamenti al soddisfo, ed oltre al maggior danno come da motivazione (§ 4);
3. condanna a pagare a la somma di euro Controparte_2 Parte_1
780,00, oltre agli interessi legali dal 1° Febbraio 2009 al soddisfo;
ed oltre al maggior danno come da motivazione (§ 4);
4. condanna a pagare a la somma di euro Controparte_2 Parte_1
780,00, oltre agli interessi legali dal 1° Febbraio 2010 al soddisfo, ed oltre al maggior danno come da motivazione (§ 4);
5. condanna a pagare a la somma di euro Controparte_2 Parte_1
780,00, oltre agli interessi legali dal 1° Febbraio 2011 al soddisfo, ed oltre al maggior danno come da motivazione (§ 4);
6. condanna a pagare a la somma di Controparte_2 Controparte_1 euro 60,00, oltre agli interessi legali dal 1° Febbraio 2009 al soddisfo, ed oltre al maggior danno come da motivazione (§ 4);
7. condanna a pagare a la somma di Controparte_2 Controparte_1 euro 60,00, oltre agli interessi legali dal 1° Febbraio 2010 al soddisfo, ed oltre al maggior danno come da motivazione (§ 4);
8. condanna a pagare a la somma di Controparte_2 Controparte_1 euro 60,00, oltre agli interessi legali dal 1° Febbraio 2011 al soddisfo, ed oltre al maggior danno come da motivazione (§ 4);
3 N. 103/2016 R.G.A.C.
9. condanna a rifondere a ed a Controparte_2 Parte_1 [...]
le spese di lite, liquidate in euro 5.077,00 per compensi ed in euro 551,95 Controparte_1 per esborsi, oltre al rimborso delle spese generali secondo i vigenti parametri forensi, all'IVA ed alla Cassa come per legge.
Potenza, 12 Gennaio 2025
IL GIUDICE
DOTT. LUIGI GALASSO
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