Articolo 113 della Legge 30 aprile 1971, n. 206
Articolo 112Articolo 114
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15 maggio 1971
Art. 113.
Nei limiti dello stanziamento inscritto al capitolo numero 5131 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per l'anno finanziario 1971, il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato e' autorizzato ad erogare sussidi e premi diretti a promuovere e sostenere iniziative intese all'ammodernamento delle produzioni artigiane ed alla maggiore conoscenza e diffusione dei relativi prodotti, con le modalita' fissate dall' articolo 2 della legge 30 giugno 1954, n. 358 .
Entrata in vigore il 15 maggio 1971