Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. III, sentenza 27/02/2026, n. 589 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 589 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00589/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02618/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2618 del 2025, proposto da
TI CA, rappresentata e difesa da se stessa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Siracusa, non costituito in giudizio;
per l’ottemperanza
delle sentenze n. 128/2025; 197/2025; 263/2025; 331/2025; 492/2025; 764/2027 e 899/2025 del Giudice di Pace di Siracusa,
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 la dott.ssa AL EN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che:
-parte ricorrente agisce per l’ottemperanza delle sentenze del Giudice di Pace di Siracusa in epigrafe indicate;
Osservato che:
-il Comune di Siracusa, pur ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio;
Rilevato che:
-con nota depositata in data 2 febbraio 2026, la ricorrente ha rappresentato che “ successivamente alla data di iscrizione a ruolo del presente giudizio è stata interamente pagata da parte resistente per le causali di cui al ricorso di ottemperanza ”;
- alla camera di consiglio in data 25 febbraio 2026, ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di giudizio;
Ritenuto, pertanto, che, per quanto innanzi, ai sensi ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a. al Collegio non resti che dichiarare cessata la materia del contendere e di compensare le spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RO LE, Presidente
AL EN, Primo Referendario, Estensore
Francesco Fichera, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AL EN | RO LE |
IL SEGRETARIO