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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 24/07/2025, n. 290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 290 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
N. 502/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
SEZIONE CIVILE in composizione collegiale così costituito:
Dott. Virgilio Notari Presidente
Dott.ssa Michela Grillo Giudice
Dott.ssa Francesca Di Giorno Giudice rel. riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 502 /2025 R.G.V.G., avente ad oggetto “separazione consensuale”, rimessa al Collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 9.07.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., su ricorso congiunto di:
nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato in Sora (FR) Parte_1 viale San Domenico n. 13/ A, presso lo studio dell'avv. Carugno Antonio, che lo rappresenta e difende, come da procura in atti e nata a [...] il [...], elettivamente Parte_2 domiciliata in Sora (FR) via Croce Branca n. 8 presso lo studio dell'avv. Bono Rosalia che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero.
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., sostitutive dell'udienza del 9.07.2025
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato l'11.03.2025, i ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in data 18.07.2015 a Campoli Appennino (FR) e che dallo loro unione nascevano i figli (il 25.10.2016) e (il 10.09.2023, hanno chiesto dichiararsi la separazione Per_1 Per_2 consensuale dei coniugi alle condizioni di seguito sintetizzate: 1) affidamento dei minori ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre e disciplina del diritto di visita paterno;
2) assegnazione della casa coniugale al;
l'obbligo del padre di contribuire al mantenimento Parte_1 dei figli nella misura complessiva di euro 200,00, oltre rivalutazione ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie;
disporsi che l'assegno unico INPS sarò percepito per intero dalla madre.
All'udienza del 9.07.2025, le parti si sono riportate al ricorso e la causa è stata rimessa al
Collegio per la decisione.
2. il Tribunale ritiene che la volontà dei consorti di separarsi e il fallimento di qualsiasi tentativo di riconciliazione rappresentino circostanze sufficienti a dimostrare il requisito della intollerabilità della convivenza previsto dall'art. 151 c.c.. Le condizioni di cui al ricorso congiunto, inoltre, appaiono conformi alla legge e agli interessi della prole. Nulla osta, pertanto, al loro recepimento.
3. Nulla si dispone per le spese di lite trattandosi di separazione consensuale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino - Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
502/2025, con l'intervento del Pubblico Ministero, visti gli artt. 473 bis 51 s.s. c.p.c., così provvede:
1) omologa la separazione personale consensuale dei coniugi sopra indicati ai patti e alle condizioni di cui al ricorso congiunto, confermato dalle parti con note scritte per l'udienza del 9.09.2025;
2) manda la Cancelleria di trasmettere copia autentica di questo provvedimento, quando sia divenuto definitivo, all'ufficiale dello stato civile del Comune di Campoli Appennino (FR) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000 (matrimonio contratto in Campoli Appennino
(FR) il 18.07.2015 atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Campoli
Appennino (FR) dell'anno 2015 , al n.7 , parte II, Serie A, Uff.1.);
3) nulla dispone per le spese di lite;
Così deciso in Cassino, nella camera di consiglio del 16.07.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
(dott.ssa Francesca Di Giorno) (dott. Virgilio Notari)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
SEZIONE CIVILE in composizione collegiale così costituito:
Dott. Virgilio Notari Presidente
Dott.ssa Michela Grillo Giudice
Dott.ssa Francesca Di Giorno Giudice rel. riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 502 /2025 R.G.V.G., avente ad oggetto “separazione consensuale”, rimessa al Collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 9.07.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., su ricorso congiunto di:
nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato in Sora (FR) Parte_1 viale San Domenico n. 13/ A, presso lo studio dell'avv. Carugno Antonio, che lo rappresenta e difende, come da procura in atti e nata a [...] il [...], elettivamente Parte_2 domiciliata in Sora (FR) via Croce Branca n. 8 presso lo studio dell'avv. Bono Rosalia che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero.
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., sostitutive dell'udienza del 9.07.2025
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato l'11.03.2025, i ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in data 18.07.2015 a Campoli Appennino (FR) e che dallo loro unione nascevano i figli (il 25.10.2016) e (il 10.09.2023, hanno chiesto dichiararsi la separazione Per_1 Per_2 consensuale dei coniugi alle condizioni di seguito sintetizzate: 1) affidamento dei minori ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre e disciplina del diritto di visita paterno;
2) assegnazione della casa coniugale al;
l'obbligo del padre di contribuire al mantenimento Parte_1 dei figli nella misura complessiva di euro 200,00, oltre rivalutazione ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie;
disporsi che l'assegno unico INPS sarò percepito per intero dalla madre.
All'udienza del 9.07.2025, le parti si sono riportate al ricorso e la causa è stata rimessa al
Collegio per la decisione.
2. il Tribunale ritiene che la volontà dei consorti di separarsi e il fallimento di qualsiasi tentativo di riconciliazione rappresentino circostanze sufficienti a dimostrare il requisito della intollerabilità della convivenza previsto dall'art. 151 c.c.. Le condizioni di cui al ricorso congiunto, inoltre, appaiono conformi alla legge e agli interessi della prole. Nulla osta, pertanto, al loro recepimento.
3. Nulla si dispone per le spese di lite trattandosi di separazione consensuale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino - Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
502/2025, con l'intervento del Pubblico Ministero, visti gli artt. 473 bis 51 s.s. c.p.c., così provvede:
1) omologa la separazione personale consensuale dei coniugi sopra indicati ai patti e alle condizioni di cui al ricorso congiunto, confermato dalle parti con note scritte per l'udienza del 9.09.2025;
2) manda la Cancelleria di trasmettere copia autentica di questo provvedimento, quando sia divenuto definitivo, all'ufficiale dello stato civile del Comune di Campoli Appennino (FR) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000 (matrimonio contratto in Campoli Appennino
(FR) il 18.07.2015 atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Campoli
Appennino (FR) dell'anno 2015 , al n.7 , parte II, Serie A, Uff.1.);
3) nulla dispone per le spese di lite;
Così deciso in Cassino, nella camera di consiglio del 16.07.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
(dott.ssa Francesca Di Giorno) (dott. Virgilio Notari)