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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 17/06/2025, n. 724 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 724 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 317/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Teramo
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pietro Merletti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 317/2018 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 TERZILLI MONIA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA PALOMBIERI N. 32 SAN NICOLÒ A TORDINOpresso il difensore avv. TERZILLI MONIA C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TERZILLI MONIA e Parte_2 C.F._2 dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA PALOMBIERI N. 32 SAN NICOLÒ A TORDINOpresso il difensore avv. TERZILLI MONIA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TERZILLI MONIA e dell'avv. , Pt_2 Parte_3 elettivamente domiciliato in VIA PALOMBIERI N. 32 SAN NICOLÒ A TORDINOpresso il difensore avv. TERZILLI MONIA, successivamente costituito in proprio al raggiungimento della maggiore età.
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI GIALLUCA Controparte_1 P.IVA_1 VINCENZO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA TEATRO ANTICO N.18 64100 TERAMOpresso il difensore avv. DI GIALLUCA VINCENZO
(C.F. ), contumace Controparte_2
CONVENUTO/I
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
TERZO CHIAMATO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da memorie di partecipazione all'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
e , come legali rappresentanti perché Parte_1 Parte_2 esercenti la responsabilità genitoriale su chiede al Tribunale di Teramo di Controparte_3 accertare e dichiarare che era il nipote di morta come Controparte_3 Parte_4 trasportata a seguito delle gravi lesioni riportate in un sinistro a bordo dell'auto condotta da
[...]
e assicurata da con lei aveva avuto un saldo e duraturo rapporto che CP_2 Controparte_1 va risarcito con almeno 150 mila euro. L'assicurazione contesta la domanda, negando vi sia un rapporto giuridicamente rilevante tra nonni e nipoti e contestando la richiesta in quanto eccessiva. Condotta istruttoria con prove orali, fatte precisare le conclusioni e concessi i termini per memorie conclusionali, la causa veniva spedita a sentenza e trattenuta in decisione. L'assicurazione ha già risarcito gli altri congiunti, quindi qui non è in discussione la responsabilità per la morte della compianta trasportata , di anni 82 al momento del decesso, che tra gli altri ha lasciato CP_4 il nipote decenni In caso di domanda di risarcimento del danno non Controparte_3 patrimoniale "da uccisione", proposta "iure proprio" dai congiunti dell'ucciso, questi ultimi devono provare la effettività e la consistenza della relazione parentale, rispetto alla quale il rapporto di convivenza non assurge a connotato minimo di esistenza, ma può costituire elemento probatorio utile a dimostrarne l'ampiezza e la profondità, e ciò anche ove l'azione sia proposta dal nipote per la perdita del nonno;
infatti, non essendo condivisibile limitare la "società naturale", cui fa riferimento l'art. 29 Cost., all'ambito ristretto della sola cd. "famiglia nucleare", il rapporto nonni-nipoti non può essere ancorato alla convivenza, per essere ritenuto giuridicamente qualificato e rilevante, escludendo automaticamente, nel caso di non sussistenza della stessa, la possibilità per tali congiunti di provare in concreto l'esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto. ( Cassazione 21230/16). Nel caso di specie è stata data prova di un intenso legame tra la nonna ed il nipote, che veniva aiutato nei compiti, e spesso con la famiglia era a casa della nonna;
avendo così un legame, spezzato dal sinistro. In conseguenza della morte di persona causata da reato, ciascuno dei suoi familiari prossimi congiunti è titolare di un autonomo diritto per il conseguente risarcimento del danno morale, il quale deve essere liquidato in rapporto al pregiudizio da ognuno individualmente patito per effetto dell'evento lesivo, in modo da rendere la somma riconosciuta adeguata al particolare caso concreto, rimanendo, per converso, esclusa la possibilità per il giudice di procedere ad una determinazione complessiva ed unitaria del suddetto danno morale ed alla conseguente ripartizione dell'intero importo in modo automaticamente proporzionale tra tutti gli aventi diritto ( il che quindi rende non rilevante quanto già corrisposto dall'Assicurazione in dipendenza del sinistro, salvo il massimale, che qui non viene però in evidenza;
senza contare che, non avendo effettuato alcuna offerta nemmeno transattiva, limitandosi a negare rilevanza giuridica al rapporto tra nonna e nipote non convivente, non può dirsi che l'assicurazione abbia ben gestito questa posizione, per cui quantomeno sarebbe stata obbligata ad un'offerta in via transattiva, per cui aveva tutti gli elementi ). Ai fini di tale valutazione, l'intensità del vincolo familiare può già di per sé costituire un utile elemento presuntivo su cui basare la ritenuta prova dell'esistenza del menzionato danno morale, in assenza di elementi contrari, e, inoltre, l'accertata mancanza di convivenza del soggetto danneggiato con il congiunto deceduto può rappresentare - come nella specie - un idoneo elemento indiziario da cui desumere un più ridotto danno morale, con derivante influenza di tale circostanza esclusivamente pagina 2 di 3 sulla liquidazione dello stesso;
ma non è questo il caso di specie, il nipote, che viveva vicino alla nonna, la frequentava, come si è appreso dai testi, per intere giornate, la nonna assisteva alle sue recite scolastiche, partecipava alle attività sportive del nipote, che faceva i compiti dalla nonna, e quindi ha comprensibilmente sofferto per la sua perdita. Ne consegue che la domanda è fondata, va accolta, e a , nel frattempo divenuto maggiorenne e costituitosi in proprio, Controparte_3 spettano, per la morte della sua nonna, euro 138.540,90, già attualizzati, secondo le tabelle attuali di
Roma, ritenuto non doversi effettuare la riduzione ad un mezzo atteso il comprovato legame affettivo che nel caso di specie vi era fra nonna e nipote. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie la domanda e condanna i convenuti in solido a pagare a euro Controparte_3
138.540,90, oltre interessi, in misura legale, dalla data della pubblicazione della presente sentenza al saldo effettivo. Condanna i convenuti e al pagamento delle Controparte_1 Controparte_2 spese di lite che liquida in euro 14.103 per compensi, oltre esborsi, accessori, e rimborso forfetario 15%.
Teramo, 17 Giugno 2025. Il giudice Pietro Merletti
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Teramo
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pietro Merletti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 317/2018 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 TERZILLI MONIA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA PALOMBIERI N. 32 SAN NICOLÒ A TORDINOpresso il difensore avv. TERZILLI MONIA C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TERZILLI MONIA e Parte_2 C.F._2 dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA PALOMBIERI N. 32 SAN NICOLÒ A TORDINOpresso il difensore avv. TERZILLI MONIA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TERZILLI MONIA e dell'avv. , Pt_2 Parte_3 elettivamente domiciliato in VIA PALOMBIERI N. 32 SAN NICOLÒ A TORDINOpresso il difensore avv. TERZILLI MONIA, successivamente costituito in proprio al raggiungimento della maggiore età.
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI GIALLUCA Controparte_1 P.IVA_1 VINCENZO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA TEATRO ANTICO N.18 64100 TERAMOpresso il difensore avv. DI GIALLUCA VINCENZO
(C.F. ), contumace Controparte_2
CONVENUTO/I
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
TERZO CHIAMATO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da memorie di partecipazione all'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
e , come legali rappresentanti perché Parte_1 Parte_2 esercenti la responsabilità genitoriale su chiede al Tribunale di Teramo di Controparte_3 accertare e dichiarare che era il nipote di morta come Controparte_3 Parte_4 trasportata a seguito delle gravi lesioni riportate in un sinistro a bordo dell'auto condotta da
[...]
e assicurata da con lei aveva avuto un saldo e duraturo rapporto che CP_2 Controparte_1 va risarcito con almeno 150 mila euro. L'assicurazione contesta la domanda, negando vi sia un rapporto giuridicamente rilevante tra nonni e nipoti e contestando la richiesta in quanto eccessiva. Condotta istruttoria con prove orali, fatte precisare le conclusioni e concessi i termini per memorie conclusionali, la causa veniva spedita a sentenza e trattenuta in decisione. L'assicurazione ha già risarcito gli altri congiunti, quindi qui non è in discussione la responsabilità per la morte della compianta trasportata , di anni 82 al momento del decesso, che tra gli altri ha lasciato CP_4 il nipote decenni In caso di domanda di risarcimento del danno non Controparte_3 patrimoniale "da uccisione", proposta "iure proprio" dai congiunti dell'ucciso, questi ultimi devono provare la effettività e la consistenza della relazione parentale, rispetto alla quale il rapporto di convivenza non assurge a connotato minimo di esistenza, ma può costituire elemento probatorio utile a dimostrarne l'ampiezza e la profondità, e ciò anche ove l'azione sia proposta dal nipote per la perdita del nonno;
infatti, non essendo condivisibile limitare la "società naturale", cui fa riferimento l'art. 29 Cost., all'ambito ristretto della sola cd. "famiglia nucleare", il rapporto nonni-nipoti non può essere ancorato alla convivenza, per essere ritenuto giuridicamente qualificato e rilevante, escludendo automaticamente, nel caso di non sussistenza della stessa, la possibilità per tali congiunti di provare in concreto l'esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto. ( Cassazione 21230/16). Nel caso di specie è stata data prova di un intenso legame tra la nonna ed il nipote, che veniva aiutato nei compiti, e spesso con la famiglia era a casa della nonna;
avendo così un legame, spezzato dal sinistro. In conseguenza della morte di persona causata da reato, ciascuno dei suoi familiari prossimi congiunti è titolare di un autonomo diritto per il conseguente risarcimento del danno morale, il quale deve essere liquidato in rapporto al pregiudizio da ognuno individualmente patito per effetto dell'evento lesivo, in modo da rendere la somma riconosciuta adeguata al particolare caso concreto, rimanendo, per converso, esclusa la possibilità per il giudice di procedere ad una determinazione complessiva ed unitaria del suddetto danno morale ed alla conseguente ripartizione dell'intero importo in modo automaticamente proporzionale tra tutti gli aventi diritto ( il che quindi rende non rilevante quanto già corrisposto dall'Assicurazione in dipendenza del sinistro, salvo il massimale, che qui non viene però in evidenza;
senza contare che, non avendo effettuato alcuna offerta nemmeno transattiva, limitandosi a negare rilevanza giuridica al rapporto tra nonna e nipote non convivente, non può dirsi che l'assicurazione abbia ben gestito questa posizione, per cui quantomeno sarebbe stata obbligata ad un'offerta in via transattiva, per cui aveva tutti gli elementi ). Ai fini di tale valutazione, l'intensità del vincolo familiare può già di per sé costituire un utile elemento presuntivo su cui basare la ritenuta prova dell'esistenza del menzionato danno morale, in assenza di elementi contrari, e, inoltre, l'accertata mancanza di convivenza del soggetto danneggiato con il congiunto deceduto può rappresentare - come nella specie - un idoneo elemento indiziario da cui desumere un più ridotto danno morale, con derivante influenza di tale circostanza esclusivamente pagina 2 di 3 sulla liquidazione dello stesso;
ma non è questo il caso di specie, il nipote, che viveva vicino alla nonna, la frequentava, come si è appreso dai testi, per intere giornate, la nonna assisteva alle sue recite scolastiche, partecipava alle attività sportive del nipote, che faceva i compiti dalla nonna, e quindi ha comprensibilmente sofferto per la sua perdita. Ne consegue che la domanda è fondata, va accolta, e a , nel frattempo divenuto maggiorenne e costituitosi in proprio, Controparte_3 spettano, per la morte della sua nonna, euro 138.540,90, già attualizzati, secondo le tabelle attuali di
Roma, ritenuto non doversi effettuare la riduzione ad un mezzo atteso il comprovato legame affettivo che nel caso di specie vi era fra nonna e nipote. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie la domanda e condanna i convenuti in solido a pagare a euro Controparte_3
138.540,90, oltre interessi, in misura legale, dalla data della pubblicazione della presente sentenza al saldo effettivo. Condanna i convenuti e al pagamento delle Controparte_1 Controparte_2 spese di lite che liquida in euro 14.103 per compensi, oltre esborsi, accessori, e rimborso forfetario 15%.
Teramo, 17 Giugno 2025. Il giudice Pietro Merletti
pagina 3 di 3