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Sentenza 2 gennaio 2026
Sentenza 2 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XVIII, sentenza 02/01/2026, n. 3 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 3 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3/2026
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 18, riunita in udienza il 25/09/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
PETRONGARI MARIA LAURA, Giudice monocratico in data 25/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15631/2024 depositato il 16/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IS - Roma
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Consorzio 4 SOvaldarno - 02127580500
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso segreteria@pec.c4bassovaldarno.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240125961036000 CONSORZIO BONIF 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 8872/2025 depositato il 29/09/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, residente in [...], Indirizzo_1, impugna la cartella di pagamento n. 097 2024 0125961036000 notificata in data 17/06/2024 dall'Agenzia Entrate- IS di Roma, recante iscrizione a ruolo di contributi consortili imposti dal Consorzio 4 SO DA ( con sede in Pisa) relativi all'anno 2022 per un importo di euro 798,78. Trattasi di beni di cui il ricorrente è proprietario, ubicati nel comprensorio consortile in parte nel Comune di Pisa ed in parte in Comune di
Santa Maria a Monte. La richiesta di annullamento del titolo esecutivo esattoriale verte sui seguenti motivi:
1) insussistenza del presupposto della potestà impositiva consortile, ossia del beneficio ricavato dai beni immobili “de quibus”, che, asserisce, non può essere presunto per legge.
2) illegittimità della quantificazione del contributo.
In particolare il ricorrente sostiene che nulla sarebbe dovuto a titolo di contributo di bonifica / idraulico in assenza di alcun beneficio diretto e specifico derivante dall'attività di bonifica a favore dei fabbricati di sua proprietà recati nella cartella di pagamento per violazione degli artt. artt. 860 cod. civ. e 10 del r.d. n. 215 del 1933. Ritiene al riguardo che non sia sufficiente, per fondare la richiesta fiscale, la sola inclusione dell'immobile nel comprensorio di bonifica, né che sussista un vantaggio generico e teorico, ma che sia necessario, ai sensi dell'art. 860 cod. civ. e art. 10 R.D. n. 215/1933, che sussista un beneficio diretto e specifico per il consorziato-contribuente ovvero che il vantaggio per il fondo sia concreto, cioè effettivo e dimostrabile e, infine, diretto, cioè non derivante di riflesso. Il ricorrente produce perizia tecnica corredata da documentazione fotografica a voler dimostrare che, contrariamente a quanto previsto dal Piano di classifica, gli immobili in questione, pure inclusi nell'area di intervento consortile, non hanno ricevuto alcun beneficio diretto e immediato dalle presunte opere di bonifica. Inoltre con la perizia intende evidenziare che le strutture idrauliche esistenti comunque non hanno alcun impatto positivo né sul valore e neppure sull'utilizzabilità degli immobili. Conclude chiedendo l'annullamento del carico iscritto in cartella.
Si è costituito in giudizio il Consorzio quale Ente impositore il quale chiede dichiararsi inammissibile il ricorso dovendosi dichiarare il difetto di competenza territoriale di questa adita Corte Tributaria in favore della Corte di Giustizia Tributaria di Pisa (art. 4 del D. Lgs. n. 546/1992) ritenendo doversi incardinare il ricorso innanzi alla CGT nella cui circoscrizione ha sede l'Ufficio che ha provveduto alla formazione del ruolo ovvero il Consorzio di Bonifica che a Pisa ha la propria sede. Il Consorzio, quanto al merito, chiede in ogni caso dichiararsi la sussistenza del beneficio sui beni immobili oggetto di imposizione in proprietà del ricorrente con il conseguente obbligo del pagamento del contributo. Produce copiosa documentazione tecnica ed amministrativa al riguardo e sentenze affermative sulla legittimità delle imposizioni in casi similari. Da ultimo, in via istruttoria e subordinata, chiede disporsi CTU per l'accertamento concreto del beneficio in caso di insufficienza della documentazione prodotta a supporto delle proprie ragioni.
Si è costituita altresì l'AdER di Roma che lamenta la propria carenza di legittimazione passiva quale Ente della riscossione essendo tutte le eccezioni di parte ricorrente incentrate su motivi di merito ( Sent. n. 1629 del 10/04/2017 – CTR per la Lombardia). Chiede respingersi il gravame in quanto infondato in fatto e diritto.
Il Giudice, ritenuto concluso il dibattimento, trattiene la causa in decisione-
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è respinto sussistendo il potere impositivo del Consorzio concretizzatosi con l'emissione del ruolo per i motivi di seguito esposti.
Il ricorrente insorge contro la cartella di pagamento in epigrafe, preceduta da avvisi bonari, recante un carico tributario preteso a titolo di contributi di bonifica sui terreni di proprietà dello stesso per il 2022 lamentando la non debenza delle somme imposte sui terreni, seppure ricompresi nel perimetro contributivo del Consorzio di Bonifica, in assenza di prova da parte dell'Ente creditore dell'effettivo beneficio apportato dalle opere da questi asseritamente realizzate, beneficio solo genericamente individuato e quantificato dall'Ente il quale non avrebbe finanche fornito prova delle spese sostenute per i lavori svolti. Il ricorrente evidenzia infine che nessun miglioramento dette asserite opere hanno apportato in termini di valorizzazione economica e commerciale dei beni stessi. Nessun vizio viene censurato riguardo atti propri dell'AdER. I citati Enti hanno resistito in giudizio producendo ampia documentazione a sostegno dei rispettivi assunti difensivi.
Sostanzialmente la causa involge posizioni che, all'esito delle interlocutorie intercorse tra le parti e l'ampio ed articolato dibattimento dispiegatosi in sede di udienza di discussione con copiosa produzione documentale depositata sia dal ricorrente sia da parte del Consorzio quale creditore resistente, sono rimaste inconciliabili.
A questo punto, nel far cenno in primis alla natura del Consorzio, si osserva che il Consorzio di bonifica
4 SO DA (I Consorzi di bonifica sono definiti dall'art. 862, comma 4, cod. civ., dall'art.59, comma
1, del R.D. 13.2.1933, n.215 “persone giuridiche pubbliche” ) non è un vero e proprio ente locale ma trattasi di soggetto dotato di autonomia funzionale. E' un Ente territoriale di diritto pubblico economico, a carattere associativo (art.7, L.R. Toscana 27/12/2012, n.79 ; art.12 L.R. Toscana 5.5.1994, n.34), con finalità esclusivamente pubblicistiche che riunisce obbligatoriamente i proprietari di immobili (terreni e fabbricati) nel suo ambito territoriale, con il compito di difesa idraulica, gestione delle acque e manutenzione del territorio, finanziando le proprie attività tramite tributi obbligatori (contributi di bonifica).
La Corte Costituzionale, nella sentenza n. 66 del 24.2.1992, ha precisato che: ”le attività di bonifica, trasferite alle competenze regionali, si inquadrano in una intelaiatura di funzioni estremamente complessa ed articolata, nella quale sono compresi poteri attinenti allo sviluppo economico della produzione agricola, all'assetto paesaggistico e urbanistico del territorio, alla difesa del suolo e dell'ambiente, alla conservazione, regolazione e utilizzazione del patrimonio idrico” e indica “i Consorzi di bonifica come una delle istituzioni principali per la realizzazione degli scopi di difesa del suolo, di risanamento delle acque, di fruizione e di gestione del patrimonio idrico per gli usi di razionale sviluppo economico e sociale, di tutela degli aspetti ambientali ad essi connessi” . Ai Consorzi è attribuito dalla legge, statale e regionale, il potere di imporre contributi a carico dei proprietari di immobili agricoli ed extragricoli che traggono beneficio (v. artt. 54 e 59, comma 2, del R.D. n. 215/1933, ed art. 18 del R.D. n. 523/1904, art.862 cod. civ., artt. 4, 15, 16 della L.R. n. 34/94 e artt. 28 e 29 della L.R. n. 79/2012).
Con la L.R. 34/1994 e la L.R. n. 79/2012, i Consorzi di bonifica della Toscana sono stati autorizzati ad emettere ruoli di contribuenza ai sensi dell'art. 18 del R.D. n. 523/1904 citato (artt. 23 e 24 della L.R. n.
79/2012, e art. 53, comma 2, dello Statuto). Trattasi di oneri reali sui fondi dei consorziati riscossi con le stesse modalità previste per la riscossione delle imposte dirette mediante ruoli esattoriali (v. artt.10, 11 e
21 del R.D. n. 215/1933, art. 864, 2775, 2780, n. 2, cod. civ. e art. 29 della L.R. n. 79/2012; art. 16, comma 4, della L.R. n. 34/1994) e costituiscono prestazioni patrimoniali imposte di natura pubblicistica rientranti nella categoria generale dei tributi (Cass., SS. UU. Civ., nn. 04920/98, 09493/98, 10905/98;
Cass., Sez. I Civ, nn. 00342/00, 00951/00, 00952/00).
Dunque l'Ente di bonifica è soggetto titolare del diritto alla contribuzione.
Venendo all'esame delle ragioni rispettivamente evidenziate dalle parti in controversia, il Consorzio preliminarmente eccepisce la incompetenza territoriale di questa adita Corte in favore della CGT di
Pisa, in ragione della competenza territoriale dell'Agente della IS del luogo in cui ha sede l'Ente creditore. La eccezione è infondata. I contributi di bonifica sono considerati tributi locali equiparati ai tributi erariali in termini di imposizione ed esazione.
Nel caso in discussione dunque correttamente i contributi sono stati iscritti a ruolo a carico del contribuente residente in [...], e consegnati all'AdER di Roma. Il ricorrente ha correttamente incardinato il ricorso innanzi a questa adita CGT. Se la competenza territoriale dell' Ente impositore è individuata dall'art. 31 del d.P.R. n. 600 del 1973, quale disposizione comune agli accertamenti, con riferimento al domicilio fiscale del contribuente, nel caso specifico riguardante i contributi consortili di bonifica, il
Consorzio forma ruoli distinti per ciascuno degli ambiti territoriali in cui i concessionari operano. In ciascun ruolo sono iscritte tutte le somme dovute dai contribuenti che hanno il domicilio fiscale in comuni compresi nell'ambito territoriale cui il ruolo si riferisce. (Si osserva che a decorrere dal primo ottobre 2006
è stato soppresso il sistema di affidamento in concessione del servizio nazionale della riscossione e le funzioni relative alla riscossione nazionale sono state attribuite all'Agenzia delle Entrate, attività esercita sino al primo luglio 2017 da Equitalia s.p.a. ed attualmente secondo le disposizioni del decr. l. n.
193/2016 dall'Agenzia delle Entrate- IS, unico soggetto demandato all'attività di esazione nazionale - Sicilia esclusa).
L'attività di esazione risulta conseguentemente unica e con valenza nazionale. A fronte dell'impugnazione di un atto della riscossione coattiva emesso da una determinata articolazione provinciale dell'AdER è sempre territorialmente competente la CGT nella cui circoscrizione ricade l'ambito provinciale di operatività dell'Agente della IS , pure laddove il tributo sia stato iscritto a ruolo da un ente locale
( sent. C. Cost. n. 44 del 3.3.2016 ).
Venendo al merito della controversia, in quanto proprietario di immobili situati nel comprensorio del
Consorzio di bonifica, il ricorrente è obbligato al pagamento dei contributi consortili in ragione del beneficio tratto dallo opere di bonifica documentate dall'Ente creditore. Con la Suprema Corte di
Cassazione si può affermare che l'esistenza del beneficio è comprovata dalla inclusione del bene nel comprensorio consortile e nel piano di classifica ritualmente approvati dagli organi regionali e non impugnati né specificamente contestati dal contribuente (Sent. n. 27069 del 19.12.2014). Il contribuente tuttavia può contestare il piano di classifica in sede di giudizio, tuttavia, in tal caso, quando vi sia un piano di classifica approvato dalla competente autorità, l'ente impositore è esonerato dalla prova del predetto beneficio, che si presume in ragione della comprensione dei fondi nel perimetro d'intervento consortile e dell'avvenuta approvazione del piano di classifica, salva la prova contraria da parte del contribuente
(Cass. sent. n. 23251/2019; ed ex multis sent. nn. 9511/2018; 21176/2014). Oggi, in sede di contestazione della cartella, il ricorrente che non ha a suo tempo proposto le sopra menzionate impugnative avverso i presupposti atti amministrativi, non può pretendere che sia fornita la prova alla base del diritto alla pretesa fiscale del Consorzio né la misura dei relativi obblighi. Dunque, essendo agli atti pacifico l'inserimento dei fondi del ricorrente nel perimetro consortile ed altrettanto pacifica la mancata contestazione del piano di classifica e ripartizione approvato dalla Autorità regionale, ciò consente a questo Giudicante di ritenere gravante sul ricorrente l'onere di superare la presunzione sulla vantaggiosità specifica dallo stesso invocata, mediante la prova contraria. Legittimamente dunque il
Consorzio 4 SO DA ha imposto il contributo ai sensi delle disposizioni di legge ed in particolare dell'art. 29 della Legge regionale n. 79/2012 la quale prevede espressamente che: “I proprietari di beni immobili situati nel perimetro di contribuenza di cui all'articolo 28, sono obbligati al pagamento dei contributi di bonifica per lo svolgimento dell'attività del consorzio, da cui traggono beneficio, nonché per il funzionamento del consorzio medesimo, secondo quanto previsto all'articolo 24”. Le relazioni tecniche in atti dimostrano vieppiù che dalle opere programmate e deliberate (delibera n. 17 del 17/11/2021) ed eseguite sono derivati comunque benefici alle proprietà del ricorrente (vedasi Relazione Tecnica prodotta dal Consorzio e precisamente alla pagina 15 e ss. della relazione stessa, ove all'Allegato cartografico in particolare, alle Tavola 2 A, 2 B e 2 C, n. 3 a, 3 B, 3 c, è possibile rilevare i corsi d'acqua e canali di bonifica, presenti nei medesimi bacini, interessati dagli interventi di manutenzione realizzati dall'Ente nel
2022). Risulta che il Consorzio ha realizzato i lavori di manutenzione dei corsi d'acqua di propria competenza nel bacino ove sono ubicate le proprietà del ricorrente, con fondi di bilancio anno 2022 come da estratto della contabilità dei lavori riportato alle pagg. 27/28/29/30/31/32/34/35/36 della Relazione
Tecnica citata, arrecando un beneficio diretto e specifico alle stesse ( vedasi giurisprudenza anche di
Cassazione in doc. all. n. 13 in controdeduzioni). In atti anche un precedente deciso in tal senso dalla
Commissione Tributaria Regionale di Firenze con la sentenza n. 6/18/2011. Né, di contro, in ogni caso il ricorrente ha comprovato di non aver ricevuto benefici dalle opere del Consorzio ( Sent. C. Cass. SS.UU.
n. 26009-010-011-012 del 7/10/08 dep. in data 30/10/2008 con la quale si chiarisce che è onere del contribuente, il quale disconosca il debito, contestare specificamente la legittimità dell'imposizione, ossia provare di non avere ricevuto beneficio, qualora la cartella di pagamento contenga gli estremi del Piano di classifica. In sostanza la questione attinente alla ripartizione dell'onere probatorio in materia di controversie relative ai contributi consortili è stata recentemente affrontata dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, che con la cit. sentenza del 30/10/2008 hanno affermato il principio secondo cui: allorché la cartella esattoriale emessa per la riscossione dei contributi in questione sia motivata con riferimento ad un piano di classifica approvato dalla competente autorità regionale, è onere del contribuente che disconosca il debito contestare specificamente la legittimità del provvedimento, nessun ulteriore onere probatorio gravando sul Consorzio in difetto di tale specifica contestazione. Più recentemente il principio
è ribadito con le sent. sempre della Suprema Corte nn. n. 21370, 21371, 21372, 21374, 21375, 21376 e
21377 dep. in data 30/11/2012 e dalla sent.n. 421/2013 dep. in data 10/01/2013.
In conclusione il ricorso è respinto. Le spese di lite possono essere compensate atteso il complesso articolato quadro normativo, giurisprudenziale e dottrinario sul tema e l'impegno difensivo trasfuso da tutte le parti in causa con l' ampia produzione documentale anche con riferimento all'approfondito dibattimento conseguito nel corso della udienza di discussione.
P.Q.M.
Il ricorso è respinto. Spese compensate.
Così deciso in Roma il 25 settembre 2025
Il Giudice monocratico Nominativo_2 LA AR
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 18, riunita in udienza il 25/09/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
PETRONGARI MARIA LAURA, Giudice monocratico in data 25/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15631/2024 depositato il 16/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IS - Roma
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Consorzio 4 SOvaldarno - 02127580500
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso segreteria@pec.c4bassovaldarno.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240125961036000 CONSORZIO BONIF 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 8872/2025 depositato il 29/09/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, residente in [...], Indirizzo_1, impugna la cartella di pagamento n. 097 2024 0125961036000 notificata in data 17/06/2024 dall'Agenzia Entrate- IS di Roma, recante iscrizione a ruolo di contributi consortili imposti dal Consorzio 4 SO DA ( con sede in Pisa) relativi all'anno 2022 per un importo di euro 798,78. Trattasi di beni di cui il ricorrente è proprietario, ubicati nel comprensorio consortile in parte nel Comune di Pisa ed in parte in Comune di
Santa Maria a Monte. La richiesta di annullamento del titolo esecutivo esattoriale verte sui seguenti motivi:
1) insussistenza del presupposto della potestà impositiva consortile, ossia del beneficio ricavato dai beni immobili “de quibus”, che, asserisce, non può essere presunto per legge.
2) illegittimità della quantificazione del contributo.
In particolare il ricorrente sostiene che nulla sarebbe dovuto a titolo di contributo di bonifica / idraulico in assenza di alcun beneficio diretto e specifico derivante dall'attività di bonifica a favore dei fabbricati di sua proprietà recati nella cartella di pagamento per violazione degli artt. artt. 860 cod. civ. e 10 del r.d. n. 215 del 1933. Ritiene al riguardo che non sia sufficiente, per fondare la richiesta fiscale, la sola inclusione dell'immobile nel comprensorio di bonifica, né che sussista un vantaggio generico e teorico, ma che sia necessario, ai sensi dell'art. 860 cod. civ. e art. 10 R.D. n. 215/1933, che sussista un beneficio diretto e specifico per il consorziato-contribuente ovvero che il vantaggio per il fondo sia concreto, cioè effettivo e dimostrabile e, infine, diretto, cioè non derivante di riflesso. Il ricorrente produce perizia tecnica corredata da documentazione fotografica a voler dimostrare che, contrariamente a quanto previsto dal Piano di classifica, gli immobili in questione, pure inclusi nell'area di intervento consortile, non hanno ricevuto alcun beneficio diretto e immediato dalle presunte opere di bonifica. Inoltre con la perizia intende evidenziare che le strutture idrauliche esistenti comunque non hanno alcun impatto positivo né sul valore e neppure sull'utilizzabilità degli immobili. Conclude chiedendo l'annullamento del carico iscritto in cartella.
Si è costituito in giudizio il Consorzio quale Ente impositore il quale chiede dichiararsi inammissibile il ricorso dovendosi dichiarare il difetto di competenza territoriale di questa adita Corte Tributaria in favore della Corte di Giustizia Tributaria di Pisa (art. 4 del D. Lgs. n. 546/1992) ritenendo doversi incardinare il ricorso innanzi alla CGT nella cui circoscrizione ha sede l'Ufficio che ha provveduto alla formazione del ruolo ovvero il Consorzio di Bonifica che a Pisa ha la propria sede. Il Consorzio, quanto al merito, chiede in ogni caso dichiararsi la sussistenza del beneficio sui beni immobili oggetto di imposizione in proprietà del ricorrente con il conseguente obbligo del pagamento del contributo. Produce copiosa documentazione tecnica ed amministrativa al riguardo e sentenze affermative sulla legittimità delle imposizioni in casi similari. Da ultimo, in via istruttoria e subordinata, chiede disporsi CTU per l'accertamento concreto del beneficio in caso di insufficienza della documentazione prodotta a supporto delle proprie ragioni.
Si è costituita altresì l'AdER di Roma che lamenta la propria carenza di legittimazione passiva quale Ente della riscossione essendo tutte le eccezioni di parte ricorrente incentrate su motivi di merito ( Sent. n. 1629 del 10/04/2017 – CTR per la Lombardia). Chiede respingersi il gravame in quanto infondato in fatto e diritto.
Il Giudice, ritenuto concluso il dibattimento, trattiene la causa in decisione-
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è respinto sussistendo il potere impositivo del Consorzio concretizzatosi con l'emissione del ruolo per i motivi di seguito esposti.
Il ricorrente insorge contro la cartella di pagamento in epigrafe, preceduta da avvisi bonari, recante un carico tributario preteso a titolo di contributi di bonifica sui terreni di proprietà dello stesso per il 2022 lamentando la non debenza delle somme imposte sui terreni, seppure ricompresi nel perimetro contributivo del Consorzio di Bonifica, in assenza di prova da parte dell'Ente creditore dell'effettivo beneficio apportato dalle opere da questi asseritamente realizzate, beneficio solo genericamente individuato e quantificato dall'Ente il quale non avrebbe finanche fornito prova delle spese sostenute per i lavori svolti. Il ricorrente evidenzia infine che nessun miglioramento dette asserite opere hanno apportato in termini di valorizzazione economica e commerciale dei beni stessi. Nessun vizio viene censurato riguardo atti propri dell'AdER. I citati Enti hanno resistito in giudizio producendo ampia documentazione a sostegno dei rispettivi assunti difensivi.
Sostanzialmente la causa involge posizioni che, all'esito delle interlocutorie intercorse tra le parti e l'ampio ed articolato dibattimento dispiegatosi in sede di udienza di discussione con copiosa produzione documentale depositata sia dal ricorrente sia da parte del Consorzio quale creditore resistente, sono rimaste inconciliabili.
A questo punto, nel far cenno in primis alla natura del Consorzio, si osserva che il Consorzio di bonifica
4 SO DA (I Consorzi di bonifica sono definiti dall'art. 862, comma 4, cod. civ., dall'art.59, comma
1, del R.D. 13.2.1933, n.215 “persone giuridiche pubbliche” ) non è un vero e proprio ente locale ma trattasi di soggetto dotato di autonomia funzionale. E' un Ente territoriale di diritto pubblico economico, a carattere associativo (art.7, L.R. Toscana 27/12/2012, n.79 ; art.12 L.R. Toscana 5.5.1994, n.34), con finalità esclusivamente pubblicistiche che riunisce obbligatoriamente i proprietari di immobili (terreni e fabbricati) nel suo ambito territoriale, con il compito di difesa idraulica, gestione delle acque e manutenzione del territorio, finanziando le proprie attività tramite tributi obbligatori (contributi di bonifica).
La Corte Costituzionale, nella sentenza n. 66 del 24.2.1992, ha precisato che: ”le attività di bonifica, trasferite alle competenze regionali, si inquadrano in una intelaiatura di funzioni estremamente complessa ed articolata, nella quale sono compresi poteri attinenti allo sviluppo economico della produzione agricola, all'assetto paesaggistico e urbanistico del territorio, alla difesa del suolo e dell'ambiente, alla conservazione, regolazione e utilizzazione del patrimonio idrico” e indica “i Consorzi di bonifica come una delle istituzioni principali per la realizzazione degli scopi di difesa del suolo, di risanamento delle acque, di fruizione e di gestione del patrimonio idrico per gli usi di razionale sviluppo economico e sociale, di tutela degli aspetti ambientali ad essi connessi” . Ai Consorzi è attribuito dalla legge, statale e regionale, il potere di imporre contributi a carico dei proprietari di immobili agricoli ed extragricoli che traggono beneficio (v. artt. 54 e 59, comma 2, del R.D. n. 215/1933, ed art. 18 del R.D. n. 523/1904, art.862 cod. civ., artt. 4, 15, 16 della L.R. n. 34/94 e artt. 28 e 29 della L.R. n. 79/2012).
Con la L.R. 34/1994 e la L.R. n. 79/2012, i Consorzi di bonifica della Toscana sono stati autorizzati ad emettere ruoli di contribuenza ai sensi dell'art. 18 del R.D. n. 523/1904 citato (artt. 23 e 24 della L.R. n.
79/2012, e art. 53, comma 2, dello Statuto). Trattasi di oneri reali sui fondi dei consorziati riscossi con le stesse modalità previste per la riscossione delle imposte dirette mediante ruoli esattoriali (v. artt.10, 11 e
21 del R.D. n. 215/1933, art. 864, 2775, 2780, n. 2, cod. civ. e art. 29 della L.R. n. 79/2012; art. 16, comma 4, della L.R. n. 34/1994) e costituiscono prestazioni patrimoniali imposte di natura pubblicistica rientranti nella categoria generale dei tributi (Cass., SS. UU. Civ., nn. 04920/98, 09493/98, 10905/98;
Cass., Sez. I Civ, nn. 00342/00, 00951/00, 00952/00).
Dunque l'Ente di bonifica è soggetto titolare del diritto alla contribuzione.
Venendo all'esame delle ragioni rispettivamente evidenziate dalle parti in controversia, il Consorzio preliminarmente eccepisce la incompetenza territoriale di questa adita Corte in favore della CGT di
Pisa, in ragione della competenza territoriale dell'Agente della IS del luogo in cui ha sede l'Ente creditore. La eccezione è infondata. I contributi di bonifica sono considerati tributi locali equiparati ai tributi erariali in termini di imposizione ed esazione.
Nel caso in discussione dunque correttamente i contributi sono stati iscritti a ruolo a carico del contribuente residente in [...], e consegnati all'AdER di Roma. Il ricorrente ha correttamente incardinato il ricorso innanzi a questa adita CGT. Se la competenza territoriale dell' Ente impositore è individuata dall'art. 31 del d.P.R. n. 600 del 1973, quale disposizione comune agli accertamenti, con riferimento al domicilio fiscale del contribuente, nel caso specifico riguardante i contributi consortili di bonifica, il
Consorzio forma ruoli distinti per ciascuno degli ambiti territoriali in cui i concessionari operano. In ciascun ruolo sono iscritte tutte le somme dovute dai contribuenti che hanno il domicilio fiscale in comuni compresi nell'ambito territoriale cui il ruolo si riferisce. (Si osserva che a decorrere dal primo ottobre 2006
è stato soppresso il sistema di affidamento in concessione del servizio nazionale della riscossione e le funzioni relative alla riscossione nazionale sono state attribuite all'Agenzia delle Entrate, attività esercita sino al primo luglio 2017 da Equitalia s.p.a. ed attualmente secondo le disposizioni del decr. l. n.
193/2016 dall'Agenzia delle Entrate- IS, unico soggetto demandato all'attività di esazione nazionale - Sicilia esclusa).
L'attività di esazione risulta conseguentemente unica e con valenza nazionale. A fronte dell'impugnazione di un atto della riscossione coattiva emesso da una determinata articolazione provinciale dell'AdER è sempre territorialmente competente la CGT nella cui circoscrizione ricade l'ambito provinciale di operatività dell'Agente della IS , pure laddove il tributo sia stato iscritto a ruolo da un ente locale
( sent. C. Cost. n. 44 del 3.3.2016 ).
Venendo al merito della controversia, in quanto proprietario di immobili situati nel comprensorio del
Consorzio di bonifica, il ricorrente è obbligato al pagamento dei contributi consortili in ragione del beneficio tratto dallo opere di bonifica documentate dall'Ente creditore. Con la Suprema Corte di
Cassazione si può affermare che l'esistenza del beneficio è comprovata dalla inclusione del bene nel comprensorio consortile e nel piano di classifica ritualmente approvati dagli organi regionali e non impugnati né specificamente contestati dal contribuente (Sent. n. 27069 del 19.12.2014). Il contribuente tuttavia può contestare il piano di classifica in sede di giudizio, tuttavia, in tal caso, quando vi sia un piano di classifica approvato dalla competente autorità, l'ente impositore è esonerato dalla prova del predetto beneficio, che si presume in ragione della comprensione dei fondi nel perimetro d'intervento consortile e dell'avvenuta approvazione del piano di classifica, salva la prova contraria da parte del contribuente
(Cass. sent. n. 23251/2019; ed ex multis sent. nn. 9511/2018; 21176/2014). Oggi, in sede di contestazione della cartella, il ricorrente che non ha a suo tempo proposto le sopra menzionate impugnative avverso i presupposti atti amministrativi, non può pretendere che sia fornita la prova alla base del diritto alla pretesa fiscale del Consorzio né la misura dei relativi obblighi. Dunque, essendo agli atti pacifico l'inserimento dei fondi del ricorrente nel perimetro consortile ed altrettanto pacifica la mancata contestazione del piano di classifica e ripartizione approvato dalla Autorità regionale, ciò consente a questo Giudicante di ritenere gravante sul ricorrente l'onere di superare la presunzione sulla vantaggiosità specifica dallo stesso invocata, mediante la prova contraria. Legittimamente dunque il
Consorzio 4 SO DA ha imposto il contributo ai sensi delle disposizioni di legge ed in particolare dell'art. 29 della Legge regionale n. 79/2012 la quale prevede espressamente che: “I proprietari di beni immobili situati nel perimetro di contribuenza di cui all'articolo 28, sono obbligati al pagamento dei contributi di bonifica per lo svolgimento dell'attività del consorzio, da cui traggono beneficio, nonché per il funzionamento del consorzio medesimo, secondo quanto previsto all'articolo 24”. Le relazioni tecniche in atti dimostrano vieppiù che dalle opere programmate e deliberate (delibera n. 17 del 17/11/2021) ed eseguite sono derivati comunque benefici alle proprietà del ricorrente (vedasi Relazione Tecnica prodotta dal Consorzio e precisamente alla pagina 15 e ss. della relazione stessa, ove all'Allegato cartografico in particolare, alle Tavola 2 A, 2 B e 2 C, n. 3 a, 3 B, 3 c, è possibile rilevare i corsi d'acqua e canali di bonifica, presenti nei medesimi bacini, interessati dagli interventi di manutenzione realizzati dall'Ente nel
2022). Risulta che il Consorzio ha realizzato i lavori di manutenzione dei corsi d'acqua di propria competenza nel bacino ove sono ubicate le proprietà del ricorrente, con fondi di bilancio anno 2022 come da estratto della contabilità dei lavori riportato alle pagg. 27/28/29/30/31/32/34/35/36 della Relazione
Tecnica citata, arrecando un beneficio diretto e specifico alle stesse ( vedasi giurisprudenza anche di
Cassazione in doc. all. n. 13 in controdeduzioni). In atti anche un precedente deciso in tal senso dalla
Commissione Tributaria Regionale di Firenze con la sentenza n. 6/18/2011. Né, di contro, in ogni caso il ricorrente ha comprovato di non aver ricevuto benefici dalle opere del Consorzio ( Sent. C. Cass. SS.UU.
n. 26009-010-011-012 del 7/10/08 dep. in data 30/10/2008 con la quale si chiarisce che è onere del contribuente, il quale disconosca il debito, contestare specificamente la legittimità dell'imposizione, ossia provare di non avere ricevuto beneficio, qualora la cartella di pagamento contenga gli estremi del Piano di classifica. In sostanza la questione attinente alla ripartizione dell'onere probatorio in materia di controversie relative ai contributi consortili è stata recentemente affrontata dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, che con la cit. sentenza del 30/10/2008 hanno affermato il principio secondo cui: allorché la cartella esattoriale emessa per la riscossione dei contributi in questione sia motivata con riferimento ad un piano di classifica approvato dalla competente autorità regionale, è onere del contribuente che disconosca il debito contestare specificamente la legittimità del provvedimento, nessun ulteriore onere probatorio gravando sul Consorzio in difetto di tale specifica contestazione. Più recentemente il principio
è ribadito con le sent. sempre della Suprema Corte nn. n. 21370, 21371, 21372, 21374, 21375, 21376 e
21377 dep. in data 30/11/2012 e dalla sent.n. 421/2013 dep. in data 10/01/2013.
In conclusione il ricorso è respinto. Le spese di lite possono essere compensate atteso il complesso articolato quadro normativo, giurisprudenziale e dottrinario sul tema e l'impegno difensivo trasfuso da tutte le parti in causa con l' ampia produzione documentale anche con riferimento all'approfondito dibattimento conseguito nel corso della udienza di discussione.
P.Q.M.
Il ricorso è respinto. Spese compensate.
Così deciso in Roma il 25 settembre 2025
Il Giudice monocratico Nominativo_2 LA AR