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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 30/04/2025, n. 903 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 903 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice Mariarosaria Iovine, ha pronunciato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 570/2020 vertente
TRA
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato in Capua alla Parte_1
via Giardini n. 18 presso lo studio degli avv.ti Guido Bevilacqua e Luca Caravella che lo rappresentano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura in calce al ricorso
RICORRENTE contro
(già , in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 Controparte_2
elettivamente domiciliata in Napoli alla via Santa Lucia n.15, presso gli avv.ti Fabrizio
Daverio, Salvatore Florio e Egidio Paolucci, che la rappresentano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente, in virtù di procura generale alle liti in atti
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28.01.2020, il ricorrente in epigrafe indicato ha agito in giudizio dinanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere nei confronti della datrice di lavoro l fine di veder condannata quest'ultima al pagamento in proprio Controparte_2 favore della somma di € 31.487,14, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data della maturazione del diritto al giorno dell'effettivo soddisfo ovvero la diversa somma ritenuta di giustizia, spettante a titolo di gratifica per l'apporto commerciale realizzato, secondo quanto previsto dal piano di valorizzazione degli impegni sottoscritto tra le parti.
1 A fondamento della propria pretesa deduceva di essere stato assunto dalla Controparte_3
con contratto a tempo indeterminato, decorrente dal 1.7.2016, con qualifica di
[...]
quadro direttivo, ed inquadramento nel IV livello retributivo CCNL Credito, con mansioni di “Corporate Banker” ed in servizio a Caserta;
che in virtù di suddetto rapporto, in data
19.05.2016, concordava con la datrice di lavoro un “Piano di Valorizzazione degli impieghi” con il quale si prevedeva l'erogazione in suo favore di un bonus straordinario una tantum, per l'importo massimo di 50.000 euro annui, per i primi 24 mesi, in ragione dell'apporto commerciale realizzato in termini di incremento degli impieghi e calcolato in funzione del valore delle masse apportate (5% del sulla nuova clientela) e del valore delle masse CP_4 sviluppate oltre il 100% dell'anno precedente (2% del sulla clientela già presente nel CP_4
portafoglio assegnato ad inizio incarico).
Sulla base di tale accordo la datrice di lavoro gli aveva corrisposto la somma di € 13.823,00 per l'anno 2016 - 2017 e l'importo di € 30.312,10 per il secondo anno 2017 – 2018.
Deduceva l'erroneità del calcolo effettuato dalla datrice di lavoro che avrebbe utilizzato quale criterio di calcolo il minter cioè il margine di intermediazione netto anziché quello lordo.
Tanto premesso, concludeva come in ricorso.
Ritualmente instaurato il contradditorio si è costituita (oggi Controparte_2 [...]
giusta fusione per incorporazione di con del 26 CP_5 CP_2 Controparte_1
marzo 2021 n. 16080), resistendo al ricorso con varie argomentazioni.
Acquisita la documentazione prodotta e rinviata la causa per la discussione, è pronunciata sentenza, lette le note depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza del 29.04.2025.
Il ricorso non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Punto di partenza ai fini del decidere è il contenuto dell'accordo intercorso tra le parti su cui si fonda il diritto vantato dall'odierno ricorrente. Infatti, il ricorrente sostiene che il riferimento al Minter sia da intendersi come rinvio al margine di intermediazione lordo secondo lo schema economico degli standard IFRS/IAS e Basilea II e, quindi, come margine di intermediazione risultante dalla somma del reddito netto senza interessi e reddito netto con interessi, determinata al lordo, senza quindi detrarre costi e/o perdite. A sostegno della propria tesi il ricorrente deduce che solo il margine di intermediazione lordo costituisce un parametro oggettivo a cui ancorare la quantificazione del beneficio spettante.
2 La parte resistente, invece, sostiene che l'espressione contenuta nel piano di valorizzazione degli impieghi debba ritenersi riferito al margine di intermediazione netto, detratte le perdite, in ragione della finalità dell'accordo e del riconoscimento di tale incentivo diretto a misurare l'apporto effettivo realizzato dal dipendente.
Non è quindi in discussione il diritto del ricorrente a beneficiare del bonus una tantum previsto, ma il quantitativo spettante.
A questo punto si rende necessario riportare di seguito il contenuto integrale del piano di valorizzazione: “Oggetto: Piano di valorizzazione degli impieghi
Faccio seguito alle intese intercorse per comunicarle con la presente, le caratteristiche del
Piano di Valorizzazione degli impieghi, di cui lei è stato identificato quale destinatario, finalizzato a valorizzare l'“incremento commerciale” realizzato esclusivamente in virtù del suo apporto diretto.
Caratteristiche del piano
Tale piano prevede il riconoscimento di una gratifica eccezionale per l'apporto commerciale realizzato come significativo incremento degli impieghi in termini di volumi nei primi 24 mesi dall'assunzione.
Il valore degli impieghi è misurato in termini di saldo medio liquido al mese di rilevazione con riferimento esclusivamente alla nuova clientela con rating specifico da 1 a 6 da lei apportata ed a lei riconducibile, come da rilevazione accertata attraverso la reportistica del portale aziendale e certificata dal servizio di pricing e pianificazione commerciale.
Il premio consiste in un bonus straordinario una tantum, con un massimo di 50.000 euro annui, calcolato in funzione delle rilevazioni annuali in funzione del:
- valore delle masse apportate (5% del Minter sulla nuova clientela),
- valore delle masse sviluppate oltre il 100% dell'anno precedente (2% del Minter sulla clientela già presente nel portafoglio assegnatole a inizio incarico.
Il piano per i primi 24 mesi è sostitutivo degli altri sistemi di incentivazione aziendali e verrà corrisposto in 2 soluzioni, entro tre mesi successivi alle rilevazioni annuali.
Il bonus straordinario in oggetto non concorre alla determinazione dell'imponibile utile al calcolo del trattamento di fine rapporto.
Durata del piano
Il Piano di riferisce ad un periodo compreso tra 01/07/2016 e il termine di 24 mesi successivi.
3 Soglie di attivazione
È prevista la seguente soglia di attivazione: mantenimento di almeno il 95% del Minter dell'anno precedente relativamente alla sola clientela già presente nel portafoglio assegnatole a inizio incarico.
Cause di esclusione e condizioni generali
L'azienda si riserva la facoltà di non erogare quanto previsto dal presente piano sulla base di ulteriori valutazioni riguardanti i seguenti elementi:
- il rispetto della normativa, in particolare in termini di Trasparenza, Mifid ed
Antiriciclaggio;
- i reclami della clientela effettivamente causati da operazioni eseguite dal dipendente;
- eventuali provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale;
- eventuali ispezioni Audit che dovessero concludersi con rating complessivo pari a 4, 5 o
6;
- livelli di stabilità patrimoniale, liquidità e redditività corretta per il rischio a livello di gruppo.
Considerata la natura dell'intervento economico, è esclusa la corresponsione del bonus in caso di cessazione dal servizio per dimissioni comunicate entro il periodo di riferimento
(durata del piano); è altresì esclusa nel caso di cessazione dal servizio per giusta causa o giustificato motivo soggettivo intervenuta in qualunque momento entro la data di erogazione.”.
Orbene, come desumibile dalla lettura del testo, il piano in questione è finalizzato a incentivare il dipendente mediante il riconoscimento di un beneficio economico, corrisposto una tantum, nei primi 24 mesi dall'assunzione affinché realizzi un significativo incremento degli impieghi.
La base di calcolo del premio riconosciuto è individuata nel In altre parole, il bonus CP_4
corrisponde ad una percentuale del margine ottenuto dalla banca cioè del guadagno realizzato in relazione agli impieghi valorizzati dal dipendente cioè sui contratti gestiti dal dipendente e riconducibili all'attività lavorativa dallo stesso svolta. La percentuale è maggiore con riferimento ai nuovi clienti (5% del Minter) e inferiore con riguardo ai clienti già presenti nel portafoglio assegnato al singolo dipendente (2% del Minter).
Inoltre, si tiene conto della sola nuova clientela con rating non superiore a 6 quindi della sola clientela che in ragione della valutazione attribuita è considerata maggiormente solvibile.
4 È poi prevista una soglia di attivazione che consiste nel mantenimento del 95% del Minter dell'anno precedente con riferimento alla clientela già gestita dal dipendente.
Il cosiddetto Minter cioè il margine di intermediazione è quindi il criterio a cui si fa riferimento sia al fine di individuare la soglia di attivazione del bonus sia ai fini del calcolo del premio.
Ebbene, il dato letterale nella parte in cui fa riferimento al può - in sé considerato - CP_4
risultare equivoco.
Per individuare allora la corretta interpretazione della locuzione utilizzata e la volontà delle parti è necessario fare applicazione dei criteri di interpretazione dei contratti di cui agli artt.
1362 e seguenti c.c..
Bisogna allora tener conto che il tenore letterale dell'accordo, la lettura complessiva di tutte le condizioni poste, come sopra evidenziate, e la finalità del piano inducono ad interpretare il riferimento al minter come all'effettivo vantaggio ottenuto dalla banca e quindi al guadagno risultante dagli impieghi realizzati dal dipendente, al netto delle cd. rettifiche cioè le perdite realizzate e/o anche semplicemente attese dalla banca in ragione della affidabilità
e solvibilità del cliente.
Più precisamente, depongono in tal senso la finalità dell'accordo che è quella di attribuire un valore all'incremento commerciale realizzato dalla banca come conseguenza diretta dello specifico e concreto apporto del dipendente;
la quantificazione del premio collegata al guadagno derivante alla banca;
la limitazione alla sola nuova clientela ritenuta maggiormente affidabile, avente rating da uno a sei, elemento questo che esalta l'aspetto qualitativo degli impieghi e non solo il dato quantitativo;
la previsione della soglia di attivazione collegata al mantenimento di un determinato margine rispetto a quello già raggiunto nell'anno precedente;
l'esclusione totale del beneficio nei casi in cui vi siano criticità per la stabilità ed il rischio assunto dal gruppo bancario.
Dunque, elemento fondamentale della pattuizione è che si sia realizzato per il tramite dell'attività svolta dal dipendente un incremento del fatturato della banca. Inoltre, alla luce del complesso delle pattuizioni, l'incremento da realizzare e di conseguenza anche l'apporto del dipendente non devono essere di natura quantitativa, ma si dà rilievo anche l'aspetto qualitativo dell'incremento dell'impiego.
Di talché il riferimento al margine di intermediazione non può che intendersi come vantaggio obiettivo e più precisamente come redditività concreta derivante dall'impiego ed ottenuta
5 dalla banca, al netto delle perdite conseguenti al costo del credito, anche in termini di perdita attesa.
Questo appare l'unico dato obiettivo cui ancorare la quantificazione del beneficio.
Non convince quindi l'argomentazione di parte ricorrente. Infatti, seguendo la prospettazione attorea, verrebbe a riconoscersi un beneficio disancorato dall'oggettivo incremento commerciale ottenuto tramite l'apporto del dipendente, e quindi si valorizzerebbero anche impieghi che non sono redditizi e si giungerebbe a valorizzare il solo dato quantitativo degli impieghi, inducendo il dipendente all'acquisizione di nuovi clienti, indipendentemente da quanto questi producano profitto, con assunzione di un rischio non controllabile e non sostenibile.
Anche la circolare n. 11 dell'8 marzo 2016 adottata dalla al fine Controparte_3 di regolamentare il sistema incentivante nell'anno 2016 accredita tale interpretazione.
Difatti, la circolare in questione, benché non contenga un espresso riferimento al piano di valorizzazione, è comunque diretta a regolamentare i sistemi di incentivazione del personale tra cui rientra anche il piano di valorizzazione per cui è causa.
Tale circolare individua tra i dati rilevanti ai fini del riconoscimento dell'incentivo al personale anche il margine di intermediazione e specifica che “ai fini del calcolo, il margine di intermediazione (lordo) viene nettato delle Rettifiche di Valore su Crediti” e che vengono poi detratte le perdite entro determinati limiti (cfr. allegato n. 2 della produzione di parte resistente al punto 2.23).
Quanto esposto è conforme ai principi eurounitari che regolano le politiche di remunerazione nel settore creditizio di cui alla direttiva 2013/36/UE. In particolare, l'art. 92 prevede che
“la politica di remunerazione riflette e promuove una gestione sana ed efficace del rischio
e non incoraggia un'assunzione di rischi superiori al livello di rischio tollerato dell'ente” e che “la remunerazione variabile dovrebbe riflettere le prestazioni sostenibili e corrette per il rischio”.
Il successivo art. 94 nel disciplinare la retribuzione variabile prevede che “la misurazione dei risultati, utilizzata come base per il calcolo delle singole componenti della remunerazione variabile o di gruppi di esse, prevede una rettifica per tutti i tipi di rischi presenti e futuri e tiene conto del costo del capitale e della liquidità richiesti”.
Ne consegue che ai fini del calcolo del bonus deve tenersi conto del margine di intermediazione al netto delle rettifiche.
6 In conclusione, per tutte le argomentazioni esposte, il ricorso va rigettato.
La specificità e la controvertibilità delle questioni trattate inducono a compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, il 30.4.2025
Manda alla cancelleria per le comunicazioni.
Il Giudice del lavoro
Mariarosaria Iovine
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice Mariarosaria Iovine, ha pronunciato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 570/2020 vertente
TRA
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato in Capua alla Parte_1
via Giardini n. 18 presso lo studio degli avv.ti Guido Bevilacqua e Luca Caravella che lo rappresentano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura in calce al ricorso
RICORRENTE contro
(già , in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 Controparte_2
elettivamente domiciliata in Napoli alla via Santa Lucia n.15, presso gli avv.ti Fabrizio
Daverio, Salvatore Florio e Egidio Paolucci, che la rappresentano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente, in virtù di procura generale alle liti in atti
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28.01.2020, il ricorrente in epigrafe indicato ha agito in giudizio dinanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere nei confronti della datrice di lavoro l fine di veder condannata quest'ultima al pagamento in proprio Controparte_2 favore della somma di € 31.487,14, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data della maturazione del diritto al giorno dell'effettivo soddisfo ovvero la diversa somma ritenuta di giustizia, spettante a titolo di gratifica per l'apporto commerciale realizzato, secondo quanto previsto dal piano di valorizzazione degli impegni sottoscritto tra le parti.
1 A fondamento della propria pretesa deduceva di essere stato assunto dalla Controparte_3
con contratto a tempo indeterminato, decorrente dal 1.7.2016, con qualifica di
[...]
quadro direttivo, ed inquadramento nel IV livello retributivo CCNL Credito, con mansioni di “Corporate Banker” ed in servizio a Caserta;
che in virtù di suddetto rapporto, in data
19.05.2016, concordava con la datrice di lavoro un “Piano di Valorizzazione degli impieghi” con il quale si prevedeva l'erogazione in suo favore di un bonus straordinario una tantum, per l'importo massimo di 50.000 euro annui, per i primi 24 mesi, in ragione dell'apporto commerciale realizzato in termini di incremento degli impieghi e calcolato in funzione del valore delle masse apportate (5% del sulla nuova clientela) e del valore delle masse CP_4 sviluppate oltre il 100% dell'anno precedente (2% del sulla clientela già presente nel CP_4
portafoglio assegnato ad inizio incarico).
Sulla base di tale accordo la datrice di lavoro gli aveva corrisposto la somma di € 13.823,00 per l'anno 2016 - 2017 e l'importo di € 30.312,10 per il secondo anno 2017 – 2018.
Deduceva l'erroneità del calcolo effettuato dalla datrice di lavoro che avrebbe utilizzato quale criterio di calcolo il minter cioè il margine di intermediazione netto anziché quello lordo.
Tanto premesso, concludeva come in ricorso.
Ritualmente instaurato il contradditorio si è costituita (oggi Controparte_2 [...]
giusta fusione per incorporazione di con del 26 CP_5 CP_2 Controparte_1
marzo 2021 n. 16080), resistendo al ricorso con varie argomentazioni.
Acquisita la documentazione prodotta e rinviata la causa per la discussione, è pronunciata sentenza, lette le note depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza del 29.04.2025.
Il ricorso non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Punto di partenza ai fini del decidere è il contenuto dell'accordo intercorso tra le parti su cui si fonda il diritto vantato dall'odierno ricorrente. Infatti, il ricorrente sostiene che il riferimento al Minter sia da intendersi come rinvio al margine di intermediazione lordo secondo lo schema economico degli standard IFRS/IAS e Basilea II e, quindi, come margine di intermediazione risultante dalla somma del reddito netto senza interessi e reddito netto con interessi, determinata al lordo, senza quindi detrarre costi e/o perdite. A sostegno della propria tesi il ricorrente deduce che solo il margine di intermediazione lordo costituisce un parametro oggettivo a cui ancorare la quantificazione del beneficio spettante.
2 La parte resistente, invece, sostiene che l'espressione contenuta nel piano di valorizzazione degli impieghi debba ritenersi riferito al margine di intermediazione netto, detratte le perdite, in ragione della finalità dell'accordo e del riconoscimento di tale incentivo diretto a misurare l'apporto effettivo realizzato dal dipendente.
Non è quindi in discussione il diritto del ricorrente a beneficiare del bonus una tantum previsto, ma il quantitativo spettante.
A questo punto si rende necessario riportare di seguito il contenuto integrale del piano di valorizzazione: “Oggetto: Piano di valorizzazione degli impieghi
Faccio seguito alle intese intercorse per comunicarle con la presente, le caratteristiche del
Piano di Valorizzazione degli impieghi, di cui lei è stato identificato quale destinatario, finalizzato a valorizzare l'“incremento commerciale” realizzato esclusivamente in virtù del suo apporto diretto.
Caratteristiche del piano
Tale piano prevede il riconoscimento di una gratifica eccezionale per l'apporto commerciale realizzato come significativo incremento degli impieghi in termini di volumi nei primi 24 mesi dall'assunzione.
Il valore degli impieghi è misurato in termini di saldo medio liquido al mese di rilevazione con riferimento esclusivamente alla nuova clientela con rating specifico da 1 a 6 da lei apportata ed a lei riconducibile, come da rilevazione accertata attraverso la reportistica del portale aziendale e certificata dal servizio di pricing e pianificazione commerciale.
Il premio consiste in un bonus straordinario una tantum, con un massimo di 50.000 euro annui, calcolato in funzione delle rilevazioni annuali in funzione del:
- valore delle masse apportate (5% del Minter sulla nuova clientela),
- valore delle masse sviluppate oltre il 100% dell'anno precedente (2% del Minter sulla clientela già presente nel portafoglio assegnatole a inizio incarico.
Il piano per i primi 24 mesi è sostitutivo degli altri sistemi di incentivazione aziendali e verrà corrisposto in 2 soluzioni, entro tre mesi successivi alle rilevazioni annuali.
Il bonus straordinario in oggetto non concorre alla determinazione dell'imponibile utile al calcolo del trattamento di fine rapporto.
Durata del piano
Il Piano di riferisce ad un periodo compreso tra 01/07/2016 e il termine di 24 mesi successivi.
3 Soglie di attivazione
È prevista la seguente soglia di attivazione: mantenimento di almeno il 95% del Minter dell'anno precedente relativamente alla sola clientela già presente nel portafoglio assegnatole a inizio incarico.
Cause di esclusione e condizioni generali
L'azienda si riserva la facoltà di non erogare quanto previsto dal presente piano sulla base di ulteriori valutazioni riguardanti i seguenti elementi:
- il rispetto della normativa, in particolare in termini di Trasparenza, Mifid ed
Antiriciclaggio;
- i reclami della clientela effettivamente causati da operazioni eseguite dal dipendente;
- eventuali provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale;
- eventuali ispezioni Audit che dovessero concludersi con rating complessivo pari a 4, 5 o
6;
- livelli di stabilità patrimoniale, liquidità e redditività corretta per il rischio a livello di gruppo.
Considerata la natura dell'intervento economico, è esclusa la corresponsione del bonus in caso di cessazione dal servizio per dimissioni comunicate entro il periodo di riferimento
(durata del piano); è altresì esclusa nel caso di cessazione dal servizio per giusta causa o giustificato motivo soggettivo intervenuta in qualunque momento entro la data di erogazione.”.
Orbene, come desumibile dalla lettura del testo, il piano in questione è finalizzato a incentivare il dipendente mediante il riconoscimento di un beneficio economico, corrisposto una tantum, nei primi 24 mesi dall'assunzione affinché realizzi un significativo incremento degli impieghi.
La base di calcolo del premio riconosciuto è individuata nel In altre parole, il bonus CP_4
corrisponde ad una percentuale del margine ottenuto dalla banca cioè del guadagno realizzato in relazione agli impieghi valorizzati dal dipendente cioè sui contratti gestiti dal dipendente e riconducibili all'attività lavorativa dallo stesso svolta. La percentuale è maggiore con riferimento ai nuovi clienti (5% del Minter) e inferiore con riguardo ai clienti già presenti nel portafoglio assegnato al singolo dipendente (2% del Minter).
Inoltre, si tiene conto della sola nuova clientela con rating non superiore a 6 quindi della sola clientela che in ragione della valutazione attribuita è considerata maggiormente solvibile.
4 È poi prevista una soglia di attivazione che consiste nel mantenimento del 95% del Minter dell'anno precedente con riferimento alla clientela già gestita dal dipendente.
Il cosiddetto Minter cioè il margine di intermediazione è quindi il criterio a cui si fa riferimento sia al fine di individuare la soglia di attivazione del bonus sia ai fini del calcolo del premio.
Ebbene, il dato letterale nella parte in cui fa riferimento al può - in sé considerato - CP_4
risultare equivoco.
Per individuare allora la corretta interpretazione della locuzione utilizzata e la volontà delle parti è necessario fare applicazione dei criteri di interpretazione dei contratti di cui agli artt.
1362 e seguenti c.c..
Bisogna allora tener conto che il tenore letterale dell'accordo, la lettura complessiva di tutte le condizioni poste, come sopra evidenziate, e la finalità del piano inducono ad interpretare il riferimento al minter come all'effettivo vantaggio ottenuto dalla banca e quindi al guadagno risultante dagli impieghi realizzati dal dipendente, al netto delle cd. rettifiche cioè le perdite realizzate e/o anche semplicemente attese dalla banca in ragione della affidabilità
e solvibilità del cliente.
Più precisamente, depongono in tal senso la finalità dell'accordo che è quella di attribuire un valore all'incremento commerciale realizzato dalla banca come conseguenza diretta dello specifico e concreto apporto del dipendente;
la quantificazione del premio collegata al guadagno derivante alla banca;
la limitazione alla sola nuova clientela ritenuta maggiormente affidabile, avente rating da uno a sei, elemento questo che esalta l'aspetto qualitativo degli impieghi e non solo il dato quantitativo;
la previsione della soglia di attivazione collegata al mantenimento di un determinato margine rispetto a quello già raggiunto nell'anno precedente;
l'esclusione totale del beneficio nei casi in cui vi siano criticità per la stabilità ed il rischio assunto dal gruppo bancario.
Dunque, elemento fondamentale della pattuizione è che si sia realizzato per il tramite dell'attività svolta dal dipendente un incremento del fatturato della banca. Inoltre, alla luce del complesso delle pattuizioni, l'incremento da realizzare e di conseguenza anche l'apporto del dipendente non devono essere di natura quantitativa, ma si dà rilievo anche l'aspetto qualitativo dell'incremento dell'impiego.
Di talché il riferimento al margine di intermediazione non può che intendersi come vantaggio obiettivo e più precisamente come redditività concreta derivante dall'impiego ed ottenuta
5 dalla banca, al netto delle perdite conseguenti al costo del credito, anche in termini di perdita attesa.
Questo appare l'unico dato obiettivo cui ancorare la quantificazione del beneficio.
Non convince quindi l'argomentazione di parte ricorrente. Infatti, seguendo la prospettazione attorea, verrebbe a riconoscersi un beneficio disancorato dall'oggettivo incremento commerciale ottenuto tramite l'apporto del dipendente, e quindi si valorizzerebbero anche impieghi che non sono redditizi e si giungerebbe a valorizzare il solo dato quantitativo degli impieghi, inducendo il dipendente all'acquisizione di nuovi clienti, indipendentemente da quanto questi producano profitto, con assunzione di un rischio non controllabile e non sostenibile.
Anche la circolare n. 11 dell'8 marzo 2016 adottata dalla al fine Controparte_3 di regolamentare il sistema incentivante nell'anno 2016 accredita tale interpretazione.
Difatti, la circolare in questione, benché non contenga un espresso riferimento al piano di valorizzazione, è comunque diretta a regolamentare i sistemi di incentivazione del personale tra cui rientra anche il piano di valorizzazione per cui è causa.
Tale circolare individua tra i dati rilevanti ai fini del riconoscimento dell'incentivo al personale anche il margine di intermediazione e specifica che “ai fini del calcolo, il margine di intermediazione (lordo) viene nettato delle Rettifiche di Valore su Crediti” e che vengono poi detratte le perdite entro determinati limiti (cfr. allegato n. 2 della produzione di parte resistente al punto 2.23).
Quanto esposto è conforme ai principi eurounitari che regolano le politiche di remunerazione nel settore creditizio di cui alla direttiva 2013/36/UE. In particolare, l'art. 92 prevede che
“la politica di remunerazione riflette e promuove una gestione sana ed efficace del rischio
e non incoraggia un'assunzione di rischi superiori al livello di rischio tollerato dell'ente” e che “la remunerazione variabile dovrebbe riflettere le prestazioni sostenibili e corrette per il rischio”.
Il successivo art. 94 nel disciplinare la retribuzione variabile prevede che “la misurazione dei risultati, utilizzata come base per il calcolo delle singole componenti della remunerazione variabile o di gruppi di esse, prevede una rettifica per tutti i tipi di rischi presenti e futuri e tiene conto del costo del capitale e della liquidità richiesti”.
Ne consegue che ai fini del calcolo del bonus deve tenersi conto del margine di intermediazione al netto delle rettifiche.
6 In conclusione, per tutte le argomentazioni esposte, il ricorso va rigettato.
La specificità e la controvertibilità delle questioni trattate inducono a compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, il 30.4.2025
Manda alla cancelleria per le comunicazioni.
Il Giudice del lavoro
Mariarosaria Iovine
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