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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. XI, sentenza 12/02/2026, n. 870 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 870 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 870/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 11, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LA CA GI, Presidente PELLINGRA DANIELA, Relatore NAPOLI ANTONIO, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3251/2025 depositato il 22/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
Email_2 elettivamente domiciliata presso
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
elettivamente domiciliata presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620259019867675000 IVA-ALTRO 1995
- RUOLO n. RIF CART 29620020160763819000 IVA-ALTRO 1996 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 256/2026 depositato il 06/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1Con ricorso del 22 settembre 2025, impugnava l'intimazione di pagamento di cui in epigrafe, a lui notificata il 13 giugno 2025 dall'Agenzia delle Entrate- Riscossione, limitatamente alla cartella esattoriale del pari indicata in epigrafe, relativa ad IVA, interessi e sanzioni riguardanti l'anno d'imposta 1995, pari ad un importo complessivo di € 63.134,12. All'uopo, negava che tale cartella gli fosse stata notificata alla data riportata sull'intimazione (27 febbraio 2003) ed eccepiva la prescrizione della pretesa tributaria azionata con l'impugnata intimazione. Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate -Direzione Provinciale di Palermo, chiedendo il rigetto del ricorso. Non si costituiva, invece, l'Agenzia delle Entrate Riscossione. Nel prosieguo, la parte ricorrente depositava memoria illustrativa. In data odierna, questa Corte ha deliberato come da dispositivo che segue, già telematicamente depositato nel termine di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato. E', in particolare, infondata l'eccezione di prescrizione della pretesa tributaria oggetto di controversia, posta la notifica all'odierno ricorrente dell'intimazione n. 29620239002360059 relativa alla pretesa in questione, eseguita il 29 maggio 2023 (vedi relata di notifica ed avviso di ricevimento in atti) nei confronti del Ricorrente_1. Non risponde, dunque, a verità che quest'ultimo sia venuto a conoscenza di tale pretesa, per la prima volta, con l'atto impugnato, con la conseguenza che, non essendo stata impugnata l'intimazione intermedia di cui si è detto, non può essere più dedotta la insussistenza dell'obbligazione tributaria per vizi preesistenti alla notifica di quest'ultima. Ed è noto, al riguardo, che in tema di contenzioso tributario, l'intimazione di pagamento non impugnata nei termini decadenziali di legge determina la cristallizzazione della pretesa impositiva e, in particolare, preclude al contribuente la possibilità di eccepire la prescrizione compiutasi anteriormente allo spirare degli anzidetti termini ( cfr Cass. n.20476/2025). Il proposto ricorso va, pertanto, respinto. Le spese vanno compensate tra le parti, in ragione della mancata costituzione dell'agente della riscossione, la cui condotta inerte è stata censurata dal ricorrente.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese. Palermo, 30 gennaio 2026.
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 11, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LA CA GI, Presidente PELLINGRA DANIELA, Relatore NAPOLI ANTONIO, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3251/2025 depositato il 22/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
Email_2 elettivamente domiciliata presso
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
elettivamente domiciliata presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620259019867675000 IVA-ALTRO 1995
- RUOLO n. RIF CART 29620020160763819000 IVA-ALTRO 1996 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 256/2026 depositato il 06/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1Con ricorso del 22 settembre 2025, impugnava l'intimazione di pagamento di cui in epigrafe, a lui notificata il 13 giugno 2025 dall'Agenzia delle Entrate- Riscossione, limitatamente alla cartella esattoriale del pari indicata in epigrafe, relativa ad IVA, interessi e sanzioni riguardanti l'anno d'imposta 1995, pari ad un importo complessivo di € 63.134,12. All'uopo, negava che tale cartella gli fosse stata notificata alla data riportata sull'intimazione (27 febbraio 2003) ed eccepiva la prescrizione della pretesa tributaria azionata con l'impugnata intimazione. Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate -Direzione Provinciale di Palermo, chiedendo il rigetto del ricorso. Non si costituiva, invece, l'Agenzia delle Entrate Riscossione. Nel prosieguo, la parte ricorrente depositava memoria illustrativa. In data odierna, questa Corte ha deliberato come da dispositivo che segue, già telematicamente depositato nel termine di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato. E', in particolare, infondata l'eccezione di prescrizione della pretesa tributaria oggetto di controversia, posta la notifica all'odierno ricorrente dell'intimazione n. 29620239002360059 relativa alla pretesa in questione, eseguita il 29 maggio 2023 (vedi relata di notifica ed avviso di ricevimento in atti) nei confronti del Ricorrente_1. Non risponde, dunque, a verità che quest'ultimo sia venuto a conoscenza di tale pretesa, per la prima volta, con l'atto impugnato, con la conseguenza che, non essendo stata impugnata l'intimazione intermedia di cui si è detto, non può essere più dedotta la insussistenza dell'obbligazione tributaria per vizi preesistenti alla notifica di quest'ultima. Ed è noto, al riguardo, che in tema di contenzioso tributario, l'intimazione di pagamento non impugnata nei termini decadenziali di legge determina la cristallizzazione della pretesa impositiva e, in particolare, preclude al contribuente la possibilità di eccepire la prescrizione compiutasi anteriormente allo spirare degli anzidetti termini ( cfr Cass. n.20476/2025). Il proposto ricorso va, pertanto, respinto. Le spese vanno compensate tra le parti, in ragione della mancata costituzione dell'agente della riscossione, la cui condotta inerte è stata censurata dal ricorrente.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese. Palermo, 30 gennaio 2026.