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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 16/12/2025, n. 1014 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 1014 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Alberto Caprioli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 359/2020 R.G., avente ad oggetto: Altri contratti atipici;
TRA
, titolare della omonima ditta individuale con partita iva Parte_1
e sede in Paola alla Via Del Cannone n. 30, rappresentata e difesa dall'avv. Santo P.IVA_1
Manes ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo, sito in Paola (CS), Via G.
Valitutti 18, giusta procura speciale in calce all'atto di citazione;
ATTRICE
E
, società con unico socio soggetta a direzione e coordinamento di Controparte_1 [...]
con sede legale in Roma, Viale Regina Margherita, in persona del suo Procuratore, CP_1 rappresentata e difesa dall'avv. Angelo Paravati ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo, sito in Scalea (CS), Via Gramsci n.7, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Come da atti e verbali di causa, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato a mezzo pec, la IG.ra conveniva in Parte_1 giudizio, dinanzi al Tribunale di Paola, deducendo che: la stessa aveva Controparte_1 sottoscritto con un contratto per la somministrazione di energia elettrica presso Controparte_1
l'azienda commerciale di cui è titolare, sita in Paola, Via del Cannone, 30, avente ad oggetto l'attività di commercio al minuto di prodotti di generi alimentari e da forno;
i codici identificativi del contratto, sono il n. 632063148 che è il codice cliente ed il n. IT001E77573725, che è il codice
“POD”; durante i mesi di ottobre e novembre dell'anno 2019 la società fornitrice dell'energia elettrica si è determinata ad avviare la sostituzione, tra gli altri, di tutti i misuratori del consumo di energia a tutti gli utenti di Via del Cannone, tra i quali la signora , e di tanto li aveva Parte_1 notiziati mediante affissione di avvisi sulle porte di ingresso degli stabili di pertinenza;
a causa di riferite e non meglio specificate anomalie di funzionamento, il misuratore della signora Parte_1 non è stato, tuttavia, mai sostituito ed il personale tecnico aveva sollecitato l'utente a richiedere ad specifico sopraluogo per le necessarie verifiche tecniche;
la richiesta, CP_1 nell'immediatezza effettuata dall'utente per via telematica è stata regolarmente acquisita dal
“sistema”; presso il “Punto Enel” di Paola dove la signora era dovuta recarsi per segnalare Parte_1 la mancata verifica tecnica sul misuratore nonostante la precedente specifica richiesta, ma, anche, la mancata sua sostituzione con altro di nuova generazione, l'operatore, tale sig. , le Persona_1 aveva dichiarato che le ragioni di quanto segnalato erano dovute al fatto che, nelle more, a seguito di asserita quanto del tutto inesistente richiesta della stessa sig.ra , il suo misuratore era Parte_1 stato da volturato ad altro soggetto di cui, peraltro, lo stesso operatore non ha voluto CP_1 comunicare le generalità alla incredula signora la quale, protestando, aveva riferito Parte_1 all'operatore di non avere mai effettuato richiesta di voltura;
così, all'esito di controlli immediati,
l'operatore ha comunicato alla signora che detta voltura era addebitabile ad un “errore di Parte_1 sistema” invitandola, pertanto, a sottoscrivere un nuovo contratto di somministrazione di energia;
frattanto, alla signora è stata recapitata la fattura n. 3083529677 del 23.12.2019, relativa Parte_1 al periodo di consumo ottobre - novembre 2019, per l 'iperbolica e certamente non dovuta somma di €. 7.847,15 , posto che nei mesi precedenti il consumo medio bimestrale di energia è stato di €.
2.330,00 circa;
per tale ragione la stessa ha sospeso il pagamento della fattura e con nota pec del
25.01.2020 a firma del suo difensore ha denunziato tutti i fatti sopra esposti, sollecitando la società
a risolvere l' “errore di sistema” che avrebbe generato la voltura del contratto a terzi e CP_1 ripristinando, quindi, il contratto in capo alla sua titolare, previe le necessarie verifiche tecniche sul contatore onde stabilire le cause che hanno consentito di registrare consumi fuori della norma;
sennonchè, del tutto inopinatamente, con nota ricevuta il 30 gennaio 2020, avente ad oggetto … ”
N° contratto SZ5935743 – Voltura per Fornitura di ELETTRICO – VIA DEL CANNONE 30,
87027 OL, OL CS … . ” richiamando una preesistente ed inesistente CP_1 richiesta della signora , l'ha invitata, a) a sottoscrivere un modulo per l 'accettazione Parte_1 dell'offerta, b) un modulo di adesione ad essa, c) le condizioni generali di fornitura e d) le condizioni tecniche economiche di un contratto di somministrazione;
con nota pec di riscontro del
31 gennaio 2020 il sottoscritto difensore, in nome e per conto della signora , dopo avere Parte_1 evidenziato, anzitutto, che la cliente non aveva mai richiesto la stipula di nuovo contratto, diffidando esplicitamente dall'attivarne a suo nome, ha nuovamente sollecitato CP_1 [...]
anzitutto, a disporre l'intervento di verifica tecnica sulla corretta funzionalità del CP_1 contatore ancora in essere onde stabilire l'esatto consumo registrato fino alla data del 23.12.2019; al contempo, l'ha invitata a risolvere “l'errore di sistema” che avrebbe provocato la sua volturazione a terzi, all'uopo ripristinando la situazione originaria o, comunque, adottando ogni soluzione atta a normalizzare la posizione contrattuale della signora , anche sotto il profilo di eventuali Parte_1 conguagli in dare o in avere, connessi all'utenza a lei intestata;
deprecabilmente, la nota è rimasta fino ad oggi priva di concreto riscontro.
Parte attrice, pertanto, domandava: accertarsi e dichiararsi l'inadempimento contrattuale di
[...] in relazione alla omessa eliminazione delle riferite anomalie tecniche CP_1 dell'apparecchio misuratore del consumo di energia in dotazione alla signora Parte_1 presso i locali in Via del Cannone in Paola, contrassegnato con i numeri 632063148 (codice cliente) ed IT001E77573725 (codice “POD”) e che hanno ritardato/impedito la sua sostituzione, come disposta per tutti gli altri misuratori della stessa zona;
accertarsi e dichiararsi illegittima la volturazione da parte di in favore di terzi della intestazione dell'apparecchio Controparte_1 misuratore del consumo di energia in dotazione alla signora;
accertarsi e Parte_1 dichiararsi l 'inadempimento contrattuale di in relazione alla omessa verifica del Controparte_1 consumo effettivo di energia sull'apparecchio misuratore in dotazione all'utente Parte_1
;previo eventuale accertamento tecnico specifico sull'apparecchio misuratore del
[...] consumo di energia in dotazione alla signora nell'ultimo biennio, accertarsi e Parte_1 dichiararsi, per l'effetto, legittima la sospensione del pagamento della somma di €. 7.847,15, richiesta da con la fattura fiscale n. 3083529677 del 23.12.2019 , relativa al Controparte_1 presunto consumo nel bimestre ottobre/novembre 2019 ; accertarsi e dichiararsi l 'esatto consumo registrato dall'apparecchio misuratore in dotazione all'utente nell'ultimo Parte_1 biennio, accertando, altresì, la somma effettiva dovuta e/o da restituire a conguaglio;
con vittoria di spese ed onorari.
Con comparsa di risposta si costituiva tardivamente la la quale domandava: Controparte_1 rigettarsi le domande attrici perché assolutamente infondate in fatto ed in diritto;
con vittoria di spese e competenze del giudizio.
Instaurato il contraddittorio, la causa veniva rinviata all'udienza del 16.12.25 per precisazione delle conclusioni ed eventuali discussione.
Parte attrice, in sede di prima memoria ex art. 183, 6° co, c.p.c. ha chiesto dichiararsi la cessata materia del contendere.
A tale richiesta parte convenuta non ha inteso avanzare eccezioni di sorta ma si è limitata ad affermare che trattandosi “…solo di un problema di spese del giudizio, nulla ne vieta, in sentenza la liquidazione ove il Tribunale ne ravvisi i presupposti” Ebbene, secondo un ormai consolidato principio al riguardo e così per come evidenziato dalle
Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n. 1048 del 28/09/2000, la cessazione della materia del contendere costituisce un'ipotesi di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale ed applicata in ogni fase e grado del giudizio, da pronunciare con sentenza,
d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta non si possa definire il giudizio per rinuncia agli atti o per rinuncia alla pretesa sostanziale, ma è, comunque, venuto meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio (cfr. in senso conforme: Cass. civ., sez. III, sentenza n. 2567 del
6.02.2007). Si versa, pertanto, al di fuori delle ipotesi tipiche di estinzione per inattività delle parti, nelle sue plurime fattispecie contemplate dall'ordinamento, e di rinuncia agli atti. Si verifica, dunque, una sopravvenuta carenza dell'interesse delle parti, rispettivamente ad agire e a resistere in giudizio, deducibile dalle medesime ovvero rilevabile anche d'ufficio da giudice (cfr. Cass. 27 aprile 2000, n. 5390; Cass. 6 maggio 1998, n. 4583; Cass. 21 aprile 1982, n. 246).
Giova evidenziare che per la declaratoria di cessazione della materia del contendere è necessario che il fatto nuovo sia successivo alla proposizione della domanda, che esso determini l'integrale eliminazione della materia della lite e che vi sia accordo tra le parti sul venir meno di ogni residuo motivo di contrasto (Tribunale di Trani sentenza n. 1157 del 22.05.2017).
La detta sopravvenienza può anche consistere nell'accordo tra le parti, successivo all'introduzione del procedimento ed intervenuto nelle more dello stesso, purché idoneo a regolamentare l'assetto di interessi oggetto di causa e, pertanto, a determinare la descritta carenza di interesse delle parti alla prosecuzione del giudizio.
Nel caso di specie, dunque, è pacifico che sono venute meno le condizioni che hanno indotto la ricorrente a proporre azione nei riguardi di laddove la stessa ha dichiarato Controparte_1 che“ allo stato, pertanto, preso atto della corretta esecuzione da parte di del contratto CP_1 di somministrazione a seguito della volturazione in capo alla sig.ra nelle Parte_1 more del presente giudizio;
preso atto, altresì, dei riaccrediti delle somme in favore della stessa
a seguito delle denunziate e riscontrate anomalie nei consumi;
la stessa IG.ra Parte_1
, a parziale modifica delle rassegnate conclusioni, chiede dichiararsi cessata la materia Parte_1 del contendere…” richiedendo, però la condanna di al pagamento delle spese e Controparte_1 onorari di giudizio.
In ogni caso, giova rimembrare che la conseguente sentenza dichiarativa di cessazione della materia del contendere, attestante il venir meno di una condizione dell'azione, presenta natura di pronuncia di mero rito, donde la sua ontologica inidoneità ad acquisire efficacia di giudicato sostanziale ex art. 2909 c.c. Ciononostante, nella fattispecie in esame, non vi è, tuttavia, accordo tra le parti in ordine alla fondatezza o infondatezza delle rispettive pretese e difese e, quindi, sulla regolamentazione delle spese di lite. Sicché, data la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, le domande attoree vanno comunque esaminate al solo fine dell'applicazione della regola della “soccombenza virtuale” per il regime delle spese. In particolare, tale soccombenza deve essere individuata in base a una ricognizione della ragionevole probabilità di accoglimento della pretesa avanzata da una parte, attraverso una delibazione del merito della causa secondo un'indagine meramente sommaria
(cfr. Cass. civ., sez. VI, ord. dell'11.8.2022 n. 24714; Cass. civ., sez. III, sent. del 2.8.2004, n.
14775).
Ciò precisato, procedendo ad una delibazione sommaria, dall'esame del materiale probatorio appare alquanto verosimile che la domanda di parte attrice sarebbe stata suscettibile di accoglimento.
Infatti, la IG.ra ha sottoscritto con un contratto per la Parte_1 Controparte_1 somministrazione di energia elettrica presso l'azienda commerciale di cui è titolare ed avendo rilevato un anomalo consumo di energia e fatto presente che il misuratore di erogazione di tale energia non risultava essere stato sostituito come avvenuto invece per tutti gli altri misuratori di consumo di energia riguardanti gli utenti di Via del Cannone, ove l'interessata ha la predetta attività commerciale, nonostante le varie interlocuzioni verbali e formali con detta società il problema persisteva;
che, addirittura, veniva a conoscenza della volturazione del siffatto misuratore ad altro utente a sua insaputa, addebitabile, secondo l'operatore di ad una “errore di CP_1 sistema” e che, per tale ragione, sarebbe stato necessario sottoscrivere un nuovo contratto di fornitura.
Dopo una serie di richieste formali avanzate da parte attrice sulla necessità di una verifica tecnica sul misuratore di energia, necessità tra l'altro ravvisata dalla stessa società allorquando ha previsto la sostituzione di tutti i misuratori presenti nella zona di Via del Cannone di Paola, , in CP_1 risposta al reclamo della sig.ra su: 1) richiesta di rettifica della fattura di euro 7.847,15; 2) Parte_1 segnalazione richiesta verifica contatore;
) cambio intestazione fornitura, lo accoglieva parzialmente in data 27.01.2020, affermando di aver “provveduto a ripristinare l'intestazione della fornitura a nome della signora a partire dal 03 febbraio 2020”, rimanendo, però, esclusi gli Parte_1 altri motivi di doglianza. Anche il reclamo del 24.03.2020 non ha prodotto gli effetti sperati. Solo a seguito del successivo reclamo del 16.02.2021 ha confermato l'accoglimento Controparte_1 delle richieste della sig.ra , effettuando i riaccrediti delle somme a seguito delle rettifiche Parte_1 effettuate per effetto dell'accertato irregolare funzionamento del contatore.
Pertanto, considerato che ha risolto il problema evidenziato in diverse Controparte_1 circostanze dalla IG.ra ciò non può che essere elemento indiziante della veridicità delle Parte_1 affermazioni di parte attrice, ma lo è di più considerato che è stato accertato il malfunzionamento del misuratore di consumo di energia che ha determinato l'addebito sproporzionato rispetto alla media dei consumi dell' attrice.
Si soggiunge, inoltre, secondo la Cass., Sez. VI-3, Ord. N.7045 del 21/03/2018, che "in tema di contratti di somministrazione, la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità, sicchè, in caso di contestazione, grava sul somministrante l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinchè eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi" (tra le altre, Cass. n. 23699/2016).
E' chiaro, dunque, che l' attrice è stata costretta ad agire per la tutela dei suoi diritti e che, solo successivamente all'avvio del procedimento la medesima ha visto riconosciute le proprie doglianze.
Esisterebbero, quindi, i presupposti per l'accoglimento della domanda di parte attrice.
In ragione di quanto argomentato, le spese, seguendo la soccombenza virtuale, devono quindi essere poste a carico della parte convenuta;
la misura delle stesse viene quantificata tenuto conto della bassa complessità della controversia, sì da giustificare, la riduzione delle stesse al minimo,
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, nella persona del Giudice, dott. Alberto Caprioli, definitivamente pronunziando sulle domande proposte nel presente giudizio n. 359/2020 r.g., ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
1. Dic hiara la cessazione della materia del contendere;
2. Con danna al pagamento, in favore della IG.ra , delle spese di Controparte_1 Parte_1 lite che si liquidano in € 1.700,00 oltre IVA, CPA e rimborso spese generali come per legge, con distrazione per dichiarato anticipo.
Paola lì 16.12.2025
Il Giudice dott. Alberto Caprioli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Alberto Caprioli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 359/2020 R.G., avente ad oggetto: Altri contratti atipici;
TRA
, titolare della omonima ditta individuale con partita iva Parte_1
e sede in Paola alla Via Del Cannone n. 30, rappresentata e difesa dall'avv. Santo P.IVA_1
Manes ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo, sito in Paola (CS), Via G.
Valitutti 18, giusta procura speciale in calce all'atto di citazione;
ATTRICE
E
, società con unico socio soggetta a direzione e coordinamento di Controparte_1 [...]
con sede legale in Roma, Viale Regina Margherita, in persona del suo Procuratore, CP_1 rappresentata e difesa dall'avv. Angelo Paravati ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo, sito in Scalea (CS), Via Gramsci n.7, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Come da atti e verbali di causa, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato a mezzo pec, la IG.ra conveniva in Parte_1 giudizio, dinanzi al Tribunale di Paola, deducendo che: la stessa aveva Controparte_1 sottoscritto con un contratto per la somministrazione di energia elettrica presso Controparte_1
l'azienda commerciale di cui è titolare, sita in Paola, Via del Cannone, 30, avente ad oggetto l'attività di commercio al minuto di prodotti di generi alimentari e da forno;
i codici identificativi del contratto, sono il n. 632063148 che è il codice cliente ed il n. IT001E77573725, che è il codice
“POD”; durante i mesi di ottobre e novembre dell'anno 2019 la società fornitrice dell'energia elettrica si è determinata ad avviare la sostituzione, tra gli altri, di tutti i misuratori del consumo di energia a tutti gli utenti di Via del Cannone, tra i quali la signora , e di tanto li aveva Parte_1 notiziati mediante affissione di avvisi sulle porte di ingresso degli stabili di pertinenza;
a causa di riferite e non meglio specificate anomalie di funzionamento, il misuratore della signora Parte_1 non è stato, tuttavia, mai sostituito ed il personale tecnico aveva sollecitato l'utente a richiedere ad specifico sopraluogo per le necessarie verifiche tecniche;
la richiesta, CP_1 nell'immediatezza effettuata dall'utente per via telematica è stata regolarmente acquisita dal
“sistema”; presso il “Punto Enel” di Paola dove la signora era dovuta recarsi per segnalare Parte_1 la mancata verifica tecnica sul misuratore nonostante la precedente specifica richiesta, ma, anche, la mancata sua sostituzione con altro di nuova generazione, l'operatore, tale sig. , le Persona_1 aveva dichiarato che le ragioni di quanto segnalato erano dovute al fatto che, nelle more, a seguito di asserita quanto del tutto inesistente richiesta della stessa sig.ra , il suo misuratore era Parte_1 stato da volturato ad altro soggetto di cui, peraltro, lo stesso operatore non ha voluto CP_1 comunicare le generalità alla incredula signora la quale, protestando, aveva riferito Parte_1 all'operatore di non avere mai effettuato richiesta di voltura;
così, all'esito di controlli immediati,
l'operatore ha comunicato alla signora che detta voltura era addebitabile ad un “errore di Parte_1 sistema” invitandola, pertanto, a sottoscrivere un nuovo contratto di somministrazione di energia;
frattanto, alla signora è stata recapitata la fattura n. 3083529677 del 23.12.2019, relativa Parte_1 al periodo di consumo ottobre - novembre 2019, per l 'iperbolica e certamente non dovuta somma di €. 7.847,15 , posto che nei mesi precedenti il consumo medio bimestrale di energia è stato di €.
2.330,00 circa;
per tale ragione la stessa ha sospeso il pagamento della fattura e con nota pec del
25.01.2020 a firma del suo difensore ha denunziato tutti i fatti sopra esposti, sollecitando la società
a risolvere l' “errore di sistema” che avrebbe generato la voltura del contratto a terzi e CP_1 ripristinando, quindi, il contratto in capo alla sua titolare, previe le necessarie verifiche tecniche sul contatore onde stabilire le cause che hanno consentito di registrare consumi fuori della norma;
sennonchè, del tutto inopinatamente, con nota ricevuta il 30 gennaio 2020, avente ad oggetto … ”
N° contratto SZ5935743 – Voltura per Fornitura di ELETTRICO – VIA DEL CANNONE 30,
87027 OL, OL CS … . ” richiamando una preesistente ed inesistente CP_1 richiesta della signora , l'ha invitata, a) a sottoscrivere un modulo per l 'accettazione Parte_1 dell'offerta, b) un modulo di adesione ad essa, c) le condizioni generali di fornitura e d) le condizioni tecniche economiche di un contratto di somministrazione;
con nota pec di riscontro del
31 gennaio 2020 il sottoscritto difensore, in nome e per conto della signora , dopo avere Parte_1 evidenziato, anzitutto, che la cliente non aveva mai richiesto la stipula di nuovo contratto, diffidando esplicitamente dall'attivarne a suo nome, ha nuovamente sollecitato CP_1 [...]
anzitutto, a disporre l'intervento di verifica tecnica sulla corretta funzionalità del CP_1 contatore ancora in essere onde stabilire l'esatto consumo registrato fino alla data del 23.12.2019; al contempo, l'ha invitata a risolvere “l'errore di sistema” che avrebbe provocato la sua volturazione a terzi, all'uopo ripristinando la situazione originaria o, comunque, adottando ogni soluzione atta a normalizzare la posizione contrattuale della signora , anche sotto il profilo di eventuali Parte_1 conguagli in dare o in avere, connessi all'utenza a lei intestata;
deprecabilmente, la nota è rimasta fino ad oggi priva di concreto riscontro.
Parte attrice, pertanto, domandava: accertarsi e dichiararsi l'inadempimento contrattuale di
[...] in relazione alla omessa eliminazione delle riferite anomalie tecniche CP_1 dell'apparecchio misuratore del consumo di energia in dotazione alla signora Parte_1 presso i locali in Via del Cannone in Paola, contrassegnato con i numeri 632063148 (codice cliente) ed IT001E77573725 (codice “POD”) e che hanno ritardato/impedito la sua sostituzione, come disposta per tutti gli altri misuratori della stessa zona;
accertarsi e dichiararsi illegittima la volturazione da parte di in favore di terzi della intestazione dell'apparecchio Controparte_1 misuratore del consumo di energia in dotazione alla signora;
accertarsi e Parte_1 dichiararsi l 'inadempimento contrattuale di in relazione alla omessa verifica del Controparte_1 consumo effettivo di energia sull'apparecchio misuratore in dotazione all'utente Parte_1
;previo eventuale accertamento tecnico specifico sull'apparecchio misuratore del
[...] consumo di energia in dotazione alla signora nell'ultimo biennio, accertarsi e Parte_1 dichiararsi, per l'effetto, legittima la sospensione del pagamento della somma di €. 7.847,15, richiesta da con la fattura fiscale n. 3083529677 del 23.12.2019 , relativa al Controparte_1 presunto consumo nel bimestre ottobre/novembre 2019 ; accertarsi e dichiararsi l 'esatto consumo registrato dall'apparecchio misuratore in dotazione all'utente nell'ultimo Parte_1 biennio, accertando, altresì, la somma effettiva dovuta e/o da restituire a conguaglio;
con vittoria di spese ed onorari.
Con comparsa di risposta si costituiva tardivamente la la quale domandava: Controparte_1 rigettarsi le domande attrici perché assolutamente infondate in fatto ed in diritto;
con vittoria di spese e competenze del giudizio.
Instaurato il contraddittorio, la causa veniva rinviata all'udienza del 16.12.25 per precisazione delle conclusioni ed eventuali discussione.
Parte attrice, in sede di prima memoria ex art. 183, 6° co, c.p.c. ha chiesto dichiararsi la cessata materia del contendere.
A tale richiesta parte convenuta non ha inteso avanzare eccezioni di sorta ma si è limitata ad affermare che trattandosi “…solo di un problema di spese del giudizio, nulla ne vieta, in sentenza la liquidazione ove il Tribunale ne ravvisi i presupposti” Ebbene, secondo un ormai consolidato principio al riguardo e così per come evidenziato dalle
Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n. 1048 del 28/09/2000, la cessazione della materia del contendere costituisce un'ipotesi di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale ed applicata in ogni fase e grado del giudizio, da pronunciare con sentenza,
d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta non si possa definire il giudizio per rinuncia agli atti o per rinuncia alla pretesa sostanziale, ma è, comunque, venuto meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio (cfr. in senso conforme: Cass. civ., sez. III, sentenza n. 2567 del
6.02.2007). Si versa, pertanto, al di fuori delle ipotesi tipiche di estinzione per inattività delle parti, nelle sue plurime fattispecie contemplate dall'ordinamento, e di rinuncia agli atti. Si verifica, dunque, una sopravvenuta carenza dell'interesse delle parti, rispettivamente ad agire e a resistere in giudizio, deducibile dalle medesime ovvero rilevabile anche d'ufficio da giudice (cfr. Cass. 27 aprile 2000, n. 5390; Cass. 6 maggio 1998, n. 4583; Cass. 21 aprile 1982, n. 246).
Giova evidenziare che per la declaratoria di cessazione della materia del contendere è necessario che il fatto nuovo sia successivo alla proposizione della domanda, che esso determini l'integrale eliminazione della materia della lite e che vi sia accordo tra le parti sul venir meno di ogni residuo motivo di contrasto (Tribunale di Trani sentenza n. 1157 del 22.05.2017).
La detta sopravvenienza può anche consistere nell'accordo tra le parti, successivo all'introduzione del procedimento ed intervenuto nelle more dello stesso, purché idoneo a regolamentare l'assetto di interessi oggetto di causa e, pertanto, a determinare la descritta carenza di interesse delle parti alla prosecuzione del giudizio.
Nel caso di specie, dunque, è pacifico che sono venute meno le condizioni che hanno indotto la ricorrente a proporre azione nei riguardi di laddove la stessa ha dichiarato Controparte_1 che“ allo stato, pertanto, preso atto della corretta esecuzione da parte di del contratto CP_1 di somministrazione a seguito della volturazione in capo alla sig.ra nelle Parte_1 more del presente giudizio;
preso atto, altresì, dei riaccrediti delle somme in favore della stessa
a seguito delle denunziate e riscontrate anomalie nei consumi;
la stessa IG.ra Parte_1
, a parziale modifica delle rassegnate conclusioni, chiede dichiararsi cessata la materia Parte_1 del contendere…” richiedendo, però la condanna di al pagamento delle spese e Controparte_1 onorari di giudizio.
In ogni caso, giova rimembrare che la conseguente sentenza dichiarativa di cessazione della materia del contendere, attestante il venir meno di una condizione dell'azione, presenta natura di pronuncia di mero rito, donde la sua ontologica inidoneità ad acquisire efficacia di giudicato sostanziale ex art. 2909 c.c. Ciononostante, nella fattispecie in esame, non vi è, tuttavia, accordo tra le parti in ordine alla fondatezza o infondatezza delle rispettive pretese e difese e, quindi, sulla regolamentazione delle spese di lite. Sicché, data la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, le domande attoree vanno comunque esaminate al solo fine dell'applicazione della regola della “soccombenza virtuale” per il regime delle spese. In particolare, tale soccombenza deve essere individuata in base a una ricognizione della ragionevole probabilità di accoglimento della pretesa avanzata da una parte, attraverso una delibazione del merito della causa secondo un'indagine meramente sommaria
(cfr. Cass. civ., sez. VI, ord. dell'11.8.2022 n. 24714; Cass. civ., sez. III, sent. del 2.8.2004, n.
14775).
Ciò precisato, procedendo ad una delibazione sommaria, dall'esame del materiale probatorio appare alquanto verosimile che la domanda di parte attrice sarebbe stata suscettibile di accoglimento.
Infatti, la IG.ra ha sottoscritto con un contratto per la Parte_1 Controparte_1 somministrazione di energia elettrica presso l'azienda commerciale di cui è titolare ed avendo rilevato un anomalo consumo di energia e fatto presente che il misuratore di erogazione di tale energia non risultava essere stato sostituito come avvenuto invece per tutti gli altri misuratori di consumo di energia riguardanti gli utenti di Via del Cannone, ove l'interessata ha la predetta attività commerciale, nonostante le varie interlocuzioni verbali e formali con detta società il problema persisteva;
che, addirittura, veniva a conoscenza della volturazione del siffatto misuratore ad altro utente a sua insaputa, addebitabile, secondo l'operatore di ad una “errore di CP_1 sistema” e che, per tale ragione, sarebbe stato necessario sottoscrivere un nuovo contratto di fornitura.
Dopo una serie di richieste formali avanzate da parte attrice sulla necessità di una verifica tecnica sul misuratore di energia, necessità tra l'altro ravvisata dalla stessa società allorquando ha previsto la sostituzione di tutti i misuratori presenti nella zona di Via del Cannone di Paola, , in CP_1 risposta al reclamo della sig.ra su: 1) richiesta di rettifica della fattura di euro 7.847,15; 2) Parte_1 segnalazione richiesta verifica contatore;
) cambio intestazione fornitura, lo accoglieva parzialmente in data 27.01.2020, affermando di aver “provveduto a ripristinare l'intestazione della fornitura a nome della signora a partire dal 03 febbraio 2020”, rimanendo, però, esclusi gli Parte_1 altri motivi di doglianza. Anche il reclamo del 24.03.2020 non ha prodotto gli effetti sperati. Solo a seguito del successivo reclamo del 16.02.2021 ha confermato l'accoglimento Controparte_1 delle richieste della sig.ra , effettuando i riaccrediti delle somme a seguito delle rettifiche Parte_1 effettuate per effetto dell'accertato irregolare funzionamento del contatore.
Pertanto, considerato che ha risolto il problema evidenziato in diverse Controparte_1 circostanze dalla IG.ra ciò non può che essere elemento indiziante della veridicità delle Parte_1 affermazioni di parte attrice, ma lo è di più considerato che è stato accertato il malfunzionamento del misuratore di consumo di energia che ha determinato l'addebito sproporzionato rispetto alla media dei consumi dell' attrice.
Si soggiunge, inoltre, secondo la Cass., Sez. VI-3, Ord. N.7045 del 21/03/2018, che "in tema di contratti di somministrazione, la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità, sicchè, in caso di contestazione, grava sul somministrante l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinchè eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi" (tra le altre, Cass. n. 23699/2016).
E' chiaro, dunque, che l' attrice è stata costretta ad agire per la tutela dei suoi diritti e che, solo successivamente all'avvio del procedimento la medesima ha visto riconosciute le proprie doglianze.
Esisterebbero, quindi, i presupposti per l'accoglimento della domanda di parte attrice.
In ragione di quanto argomentato, le spese, seguendo la soccombenza virtuale, devono quindi essere poste a carico della parte convenuta;
la misura delle stesse viene quantificata tenuto conto della bassa complessità della controversia, sì da giustificare, la riduzione delle stesse al minimo,
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, nella persona del Giudice, dott. Alberto Caprioli, definitivamente pronunziando sulle domande proposte nel presente giudizio n. 359/2020 r.g., ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
1. Dic hiara la cessazione della materia del contendere;
2. Con danna al pagamento, in favore della IG.ra , delle spese di Controparte_1 Parte_1 lite che si liquidano in € 1.700,00 oltre IVA, CPA e rimborso spese generali come per legge, con distrazione per dichiarato anticipo.
Paola lì 16.12.2025
Il Giudice dott. Alberto Caprioli