Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 05/05/2025, n. 2211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 2211 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 50014527/C/2007
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
GIUDICE UNICO
DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
GIÀ SEZIONE DISTACCATA DI PORTOGRUARO
Parte_1
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo da rappresentato e difeso dall'avv. Luigia Carla Germani, giusta procura Parte_2
in calce al decreto ingiuntivo notificato;
opponente contro rappresentata e difesa dagli avv.ti Gian Carlo Sessa, Sergio Fulco Controparte_1
e Michele Zucca del foro di Milano e dall'avv. Pierfrancesco Zampieri del foro di IA presso il cui studio in Mestre è anche domiciliata , giusta procura a margine del decreto ingiuntivo n. 361/06; opposta
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 361/06
Conclusioni dell'opponente:
“In via preliminare: ammettersi querela di falso avverso il modulo di finanziamento denominato “Prestitempo prodotto sub doc. 2 da Deustche Bank s.p.a. nel fascicolo monitorio in quanto sottoscritto in bianco dal sig. e riempito absque pactis da terzi e per Parte_2
l'effetto disporre la sospensione del presente giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c.
Accertare e dichiarare la inammissibilità delle domande riconvenzionali formulate dalla convenuta opposta.
Nel merito: accogliere la presente opposizione, dichiarando nullo il contratto di Prestitenpo
“stipulato” dal signor e pertanto revocare il decreto ingiuntivo opposto, Parte_2
essendo il credito inesistente o comunque inesigibile.
Accertare e dichiarare se del caso incidenter tantum la contraffazione falsità del contratto di finanziamento Prestitempo oggetto della presente opposizione.
Prestitempo sottoscritto in bianco dal e per l'effetto dichiarare l'illegittimità dei tassi di Pt_2
interesse applicati dalla CP_2 accertare e dichiarare l'esistenza di esclusiva tra la e la CP_1 CP_3 accertare e dichiarare l'inefficiacia/nullità della clausola n. 15 delle condizioni generali di contratto Prestitempo in quanto contraria a disposizioni di legge (art. 121 D.Lgs 385/1993) accertare e dichiarare la nullità della dichiarazione ricognitiva di cui all'art.15 delle condizioni generali di contratto.
Nel merito in via riconvenzionale: condannare la alla restituzione a favore Controparte_1 del ella somma di € 1.368,50 oltre interessi legali, pari alle rate di rimborso del prestito Pt_2
già versate in forza di un contratto di finanziamento nullo.
In via istruttoria:ammettersi prova testimoniale sulle seguenti circostanze:
1) vero che in data 16.3.2002 il signor sottoscriveva il contratto di Parte_2 franchising con la che offriva in omaggio a chi sottoscriveva il contratto CP_3 di franchising n. 2 tubi da rivendere impegnandosi a corrispondere quale contributo di aggregazione la somma di € 7.777,00 (doc. 3 e 25 che si ammostano al teste);
2) vero che la proponeva oltre che al signor anche a tutti i soggetti che CP_3 Pt_2 partecipavano alle giornate “info”, al momento della conclusione del contratto di franchising in quella giornata informativa, il finanziamento “Prestitempo”;
3) vero che in data 16.3.2002 il signor sottoscriveva in bianco il Parte_2 modulo Prestitempo che si rammostra al teste (doc. 2 fascicolo monitorio), privo della compilazione dei riquadri bianchi relativi alle modalità di pagamento , delle caratteristiche del bene finanziato e dei riquadri contrassegnati con le lettere A,B,C,D,E,F,e in particolare dell'indicazione dell'importo capitale, degli acconti versati, dei tassi di interesse, dell'indicazione del bene finanziato, e del nome del rivenditore dell'importo delle singole rate di rimborso, la data di scadenza della prima rata senza che gli venissero fatte leggere le condizioni di finanziamento apposte sul frontespizio e sul retro del modulo di finanziamento stesso e senza ricevere contestualmente alla sottoscrizione copia del contratto di finanziamento e senza ricevere alcuna informazione sul contratto di finanziamento;
4) vero che il locale ove il sig. in data 16.3.2002 sottoscriveva il Parte_2 modulo Prestitempo era privo di avvisi sintetici contenenti le condizioni di finanziamento Prestitempo;
5) vero che il modulo Prestitempo sottoscritto in bianco veniva completato il giorno successivo da mediante apposizione anche di due “XX” quale Parte_3 sottoscrizione del dealer Tucher spa unitamente al timbro;
CP_3 Cont
6) vero che la le reti Mediaset negli anni 200/2001 mandavano in onda messaggi pubblicitari con i quali veniva reclamizzato il franchising della come da CP_3 prospetto che si rammostra (doc. 29)
7) vero che nei primi mesi dell'anno 2001 un funzionario della – filiale di CP_1
Bologna- suggeriva alla nella persona di , di utilizzare il CP_3 Persona_1 modulo Prestitempo per finanziare il franchising e di allegare alla richiesta di finanzamento fattura d'acquisto di tubi ovvero preventivo d'acquisto di tubi anziché fatturare il franchising.” Con i testi indicati nella memoria ex art. 183 VI n. 2 del 8.5.2009
Conclusioni dell'opposto: nel merito: respingere le domande dell'opponente in quanto infondate e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto condannando il sig. l pagamento dell'importo Pt_2 di € 9.201,23 oltre alle spese liquidate in decreto e agli interessi contrattuali fino al soddisfo;
in ogni caso condannare l'opponente al pagamento dell'importo di € 9.201,23 oltre ad interessi contrattuali fino al soddisfo, pari alla somma dovuta in base al contratto di finanziamento rimasto inadempiuto, o a quella diversa somma che risulterà dovuta.
In via subordinata e riconvenzionale: condannare l'attore al risarcimento dei danni quantificati nell'importo di € 9.201,23 oltre interessi, o comunque a quella diversa somma che risulterà dovuta, a causa delle false dichiarazioni rilasciate dallo stesso.
In via ulteriormente subordinata e riconvenzionale: condannare l'attore alla restituzione dell'importo finanziato dalla oltre interessi dalla erogazione al saldo, o comunque a CP_2
quella diversa somma che risulterà dovuta, a titolo di ripetizione e/o restituzione di quanto versato alla banca.
In via istruttoria ammettere la prova per testi sui capitoli di prova formulati nella comparsa di costituzione e risposta con i testi indicati.
In ogni caso spese di lite rifuse.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 conveniva in giudizio la proponendo opposizione avverso Parte_2 Controparte_1
il decreto ingiuntivo n. 361/06 emesso dal Tribunale di IA, Sezione Distaccata di
Portogruaro, con il quale si intimava il pagamento della somma di € 9.201,23, oltre interessi e spese, a titolo di rimborso dell'importo erogato dalla Banca con “finanziamento prestitempo”.
A sostegno dell'opposizione deduceva che:
- egli era carente di legittimazione passiva in relazione ad un finanziamento, sotto forma di prestito al consumo, in virtù del quale la avrebbe erogato somme a favore della CP_2 CP_3 per acquisto di economizzatori per caldaie;
a norma dell'accordo di convenzionamento
[...]
DB-Tucker, infatti, l'irregolarità, incompletezza e falsità dei dati del modulo prestitempo legittimavano la richiesta di restituzione delle eventuali somme erogate nei solo confronti della
CP_3 - il modulo di finanziamento non era stato compilato dagli opponenti che disconoscevano l'autografia nel modulo “prestitempo” sottoscritto in bianco dagli opponenti;
- il contratto doveva ritenersi nullo perché, essendo stato il modulo sottoscritto in bianco ed essendo stato in epoca successiva completato da terzi senza l'autorizzazione del richiedente il finanziamento, mancava dei requisiti dell'accordo, l'oggetto, la causa e la forma scritta imposta dall'art. 117 D.Lgsvo n.385/1993 sicché sussistevano i presupposti per la presentazione della querela di falso;
- esisteva un collegamento negoziale anomalo tra l'”uso abnorme” del contratto di finanziamento al consumo in funzione del finanziamento di un contratto d'impresa, tramite erogazione di somme destinate al fornitore, avente le caratteristiche di un mutuo di scopo, posto che nel caso in esame era partner di nell'ambito di un rapporto Parte_2 CP_3
di franchising, e la in forza di convenzione in esclusiva con la ne Controparte_1 CP_3 finanziava l'attività di franchising, come evidenziato dal fatto che l'importo finanziato era quanto richiesto dalla per entrare nella rete di vendita, quale “initial fee” pertanto CP_3 nell'ambito del mutuo di scopo la somma erogata dalla alla era Controparte_1 CP_3 impiegata per un motivo estraneo all'operazione di prestito al consumo ed inerente ad attività imprenditoriale;
- era stato violato il limite del tasso soglia concernente la categoria delle operazioni di concessione di crediti all'impresa, nella specie franchising;
- tra e la ricorreva un accordo di convenzionamento in esclusiva e Controparte_1 CP_3
doveva ritenersi affetta da nullità la clausola n. 15 delle condizioni generali che escludeva l'opponibilità alla Banca delle eccezioni concernenti il rapporto con il fornitore;
ribadisce negli scritti conclusivi che non era stata in grado di dimostrare l'inesistenza di tale CP_1
esclusiva, chiaramente desumibile dalla produzione dei numerosi contratti prestitempo tutti identici e tutti destinati a finanziare il franchising Tucker;
- era irrilevante il fatto che l'opponente avesse pagato 7 rate in quanto, ai sensi dell'art. 1423
Cod. Civ. è inammissibile la convalida del contratto nullo;
- era invalida la clausola n. 16 del contratto di finanziamento sulla decadenza dal beneficio del termine ai sensi dell'art. 1469 bis c.c. in quanto prevede una ipotesi di decadenza dal beneficio del termine diversa da quella prevista dall'art. 1186 c.c. per il caso di mancato pagamento di una qualsiasi somma dovuta al finanziatore;
- mancava la prova dell'erogazione del finanziamento. Su tali premesse chiedeva che fosse accertata la carenza di legittimazione passiva degli opponenti, che fosse dichiarata la nullità del contratto di finanziamento ex art. 1418 c.c. anche previa presentazione della querela di falso e comunque accertata l'illegittimità dei tassi anatocistici applicati, nonché chiedeva che fosse dichiarata la nullità della clausola n. 15 delle condizioni generali di contratto.
2
Si costituiva sostenendo l'infondatezza dell'opposizione e chiedendone il Controparte_1
rigetto.
Rilevava, tra l'altro, che la richiesta di finanziamento risultava sottoscritta su un modulo prestampato che già conteneva l'indicazione di tutti gli elementi necessari e delle obbligazioni assunte dai sottoscrittori, i quali avevano pure espressamente riconosciuto, con rilievo confessorio, di avere ricevuto il modulo integralmente compilato.
In via subordinata formulavano domanda riconvenzionale per la restituzione dell'importo finanziato e per il risarcimento dei danni.
3
Ciò premesso, occorre prendere atto che nelle more del giudizio, la Corte d'Appello di Milano ha rigettato l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano di rigetto della querela di falso avanzata da avverso il documento posto dalla a Parte_2 Controparte_1
fondamento della domanda monitoria.
Le parti hanno discusso negli scritti conclusivi intorno alle motivazioni poste dalla Corte a fondamento della decisione. L'opponente, muovendo dal presupposto che la Corte ha accertato che la richiesta di finanziamento è stata sottoscritta in bianco, ribadisce che il contratto posto a fondamento dell'azione motoria è nullo perché se lo ha sottoscritto quando non erano Pt_2 ancora stati compilati i campi relativi ai dati fondamentali del finanziamento quali l'importo, i tassi d'interesse ed il numero delle rate, è provato che al momento della sottoscrizione egli non potesse avere prestato validamente il proprio consenso. Valorizzando tale accertamento, ribadisce la mancanza della forma scritta richiesta ad substantiam dall'art. 117, co. 1 e co. 3 del
Dlgsvo n. 385/1993 richiamato, per i contatti di credito al consumo dall'art. 124, co. 1 co. 3.
La dal canto suo, ha ribadito che il contratto posto a fondamento Controparte_1 dell'azione monitoria è completo di tutti gli elementi sicché soddisfa i requisiti di validità imposti dalla normativa dovendosi valorizzare in tal senso la circostanza accertata dalla Corte della esistenza di un patto di riempimento del modulo firmato in bianco la cui esecuzione evidentemente, secondo la prospettazione della banca, aveva generato il modulo completo prodotto a sostegno della domanda monitoria.
4
Delineate per sommi capi le opposte prospettazioni, ritiene il Tribunale che i motivi di opposizione non minano il fondamento della pretesa azionata dalla banca in via monitoria essendo destituiti di fondamento.
5
Ha priorità logica lo scrutinio delle eccezioni di nullità “per mancanza del consenso sugli elementi del contratto” che l'opponente ha incentrato sull'assunto che il modulo contrattuale, come accertato dalla Corte d'Appello di Milano, è stato firmato lasciando totalmente in bianco l'individuazione degli elementi del finanziamento, tra i quali l'oggetto, la definizione dei tassi di interesse e delle rate, che solo successivamente sono stati inseriti riempiendo gli appositi spazi bianchi. Muovendo da tale assunto, l'opponente inferisce che neppure il contratto prodotto nel fascicolo monitorio potrebbe ritenersi validamente perfezionato tra le parti per l'assenza del consenso e dei requisiti di sostanza e di forma di cui all'art. 1325 c.c..
Osserva il Tribunale che tale prospettazione in fatto, una volta che è stata accertata la sottoscrizione del modulo in bianco e smentito dalla Corte l'abusivo riempimento absque pactis su cui l'opponente aveva incentrato la propria trama difensiva, postula in modo univoco che il modulo contrattuale sia stato firmato in bianco con delega di riempimento in funzione di un contratto di franchising (come enunciato in questo giudizio nei capitoli di prova orale ed emerso comunque dalla prova per testi tenutasi avanti al Tribunale di Milano con esiti di cui il giudice ha tenuto conto). Tale condizione comporterebbe allora, una volta escluso il riempimento abusivo “absque pactis”, un riempimento “contra pacta” in fase di esecuzione del patto di riempimento che, come noto, non comporta la nullità del negozio formalizzato ma lo espone all'onere di dare dimostrazione della violazione del patto di riempimento e del contenuto reale degli accordi (cfr. Cass Sentenza n. 25445 del 16/12/2010).
Va aggiunto che, in presenza del riempimento del foglio il modulo contrattuale risulta completo nella riproduzione dell'accordo e degli altri requisiti di cui all'art. 1325 c.c., sicché deve escludersene la dedotta nullità.
D'altronde sono emersi indici che mal si conciliano con la prospettazione dell'opponente quali l'apposizione di cinque firme da parte del su un modulo che riportava a chiare lettere la Pt_2 dicitura “Richiesta di finanziamento” che rende manifesta la natura dell'atto compiuto, la circostanza che l'opponente, pur essendo stato edotto dai funzionari della della necessità CP_3
di versare una somma di ingresso nella catena di Franchising, abbia poi sottoscritto il contratto di franchising e abbia cosi manifestato la volontà di accettare anche le condizioni predisposte dalla per affiliarsi ad essa, tra le quali vi era la sottoscrizione della richiesta di CP_3 finanziamento senza la quale non si spiegherebbe come l'opponente avrebbe potuto reperire la disponibilità della somma. Costituiscono altresì circostanze significative nel senso anzidetto, il fatto che la copia del contratto di finanziamento ricevuta dall'opponente conteneva anche l'indicazione del numero di conto corrente del cliente che non può che essere stato fornito dal richiedente il finanziamento ai funzionari per il buon esito dell'operazione nonché CP_3 la mancata immediata contestazione del contratto di cui anzi si è iniziata l'esecuzione con il pagamento di 7 delle 48 rate previste (cfr. la motivazione della Sentenza Corte Appello di
Milano prodotta dalle parti con gli scritti conclusivi).
6
Venendo ora alla pretesa inidoneità dell'estratto ex art. 50 TUB a costituire prova del credito e alla mancata prova dell'avvenuto finanziamento con erogazione della somma a favore del fornitore si osserva. L'art. 50 del T.U.B., Decreto Legisl. 01/09/1993 n. 385, consente CP_3 in via generale alle Banche di richiedere l'emissione del decreto ingiuntivo previsto dall'articolo
633 c.p.c. “anche in base all'estratto conto, certificato conforme alle scritture contabili da uno dei dirigenti della banca interessata, il quale deve altresì dichiarare che il credito è vero e liquido”. Tale previsione si estende a tutti i rapporti e alle operazioni per i quali le banche risultano abilitate. Nella fase di opposizione, la prova del credito è costituita in via principale e diretta dalle obbligazioni dettagliatamente assunte con contratto di finanziamento (doc. 2 modulo prestitempo e diffida 29.6.2006 doc. 4 fascicolo della fase monitoria) avendo la CP_2 agito per il recupero dell'importo erogato per la parte non coperta dalle prime sette rate regolarmente pagate. Quanto alla contestazione della mancata erogazione dell'importo al fornitore si osserva che risulta fornita dalla la prova del versamento al fornitore CP_3 CP_2 con la produzione del doc. 25 contente la registrazione degli estremi dell'esecuzione del bonifico, prova atipica concernente registrazione tracciabile, con indicazione di causale, codice di riferimento CRO, conto corrente, CAB e (riferito dalla come intestato alla , CP_2 CP_3 fornita di adeguato significato dell'adempimento e del raggiungimento della finalità del finanziamento in assenza di allegazione dell'avvenuta contestazione da parte del fornitore in ordine all'avvenuto versamento del corrispettivo dell'operazione oggetto del finanziamento. 7
Va ora affrontata la domanda intesa a far dichiarare la nullità del contratto sul rilievo che esisteva un collegamento negoziale anomalo tra il contratto di finanziamento al consumo posto in essere in realtà in funzione del finanziamento di un contratto d'impresa, tramite erogazione di somme destinate al preteso fornitore dei beni, avente le caratteristiche di un mutuo di scopo, ricostruzione avversata con forza dalla . CP_1
Ora, la realtà documentale e contrattuale, rappresentata dalla richiesta di finanziamento sottoscritta dall'obbligato, è riconducibile all'evidenza al contratto tipico enunciato di concessione di credito al consumo, come definito dall'art. 121 del TUB nel testo vigente al tempo in cui è stato concluso (“ Per credito al consumo si intende la concessione, nell'esercizio di un'attività commerciale o professionale, di credito sotto forma di dilazione di pagamento, di finanziamento o di altra analoga facilitazione finanziaria a favore di una persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta
(consumatore)), come dimostrato dall'individuazione del servizio finanziato come acquisto di economizzatori per caldaie. Consegue che non è ipotizzabile alcuna anomalia funzionale della causa negoziale e non è possibile ricostruire in altri termini la volontà delle parti e riferire gli effetti del contratto ad un diverso enunciato rapporto di franchising anche perché non è stata allegata neppure indirettamente la simulazione.
8
Le considerazioni che precedono, e che inducono ad escludere la denunciata causa di nullità, assumo rilievo assorbente della denuncia dell'esistenza di un rapporto di esclusiva tra DB e invocato dall'opponente a dimostrazione del nesso funzionale del mutuo di scopo e del CP_3 preteso collegamento con l'enunciato rapporto di franchising.
9
L'accertamento della ricorrenza di una ordinaria operazione di credito al consumo per acquisto di beni, e non già di un finanziamento per lo svolgimento di attività di franchising, comporta altresì l'infondatezza dei motivi volti a dimostrare la nullità dell'accordo per superamento dei tassi di interesse superiori alla soglia prevista per la tipologia di contratti di prestito all'impresa.
10
Non resta ora che esaminare l'eccezione di carenza di legittimazione passiva che nella prospettazione dell'opponente troverebbe un addentellato nell'art. 6 dell'accordo di convenzionamento il quale dispone: “il rivenditore/Prestatore si obbliga a raccogliere tutta la documentazione richiesta dalla Banca per un adeguato esame delle domande di finanziamento.
Provvederà altresì a raccogliere la documentazione di garanzia, quando prevista, verificando
l'identità dei sottoscrittori sui documenti originali. Quando emergesse che la documentazione inviata alla Banca fosse irregolare e/o incompleta, e/o falsata, il Rivenditore/Prestatore dovrà restituire immediatamente la somma ricevuta oltre agli accessori ed alle spese, a prescindere dai controlli che avrebbe potuto effettuare la Banca, la restituzione dovrà avvenire anche nel caso in cui l'irregolarità e/o falsità, e/o l'incompletezza della documentazione non siano state riconoscibili” (cfr. doc. doc. 2 fascicolo opponente).
Secondo l'opponente, le palesi anomalie rivelate dal confronto tra il modulo di finanziamento in possesso del richiedente e quello prodotto dalla DB integrano la irregolarità, incompletezza e falsità dei dati che in applicazione dell'art. 6 avrebbero dovuto imporre la richiesta di restituzione delle somme finanziate nei confronti della unico soggetto legittimato CP_3
passivamente alla restituzione.
Osserva il Tribunale che tale assunto è infondato in radice posto che la clausola menzionata è contenuta nell'accordo di convenzionamento (doc. 2 fascicolo opponente) che disciplina i rapporti esclusivamente tra la Banca e il “rivenditore/prestatore” (nella specie la CP_3
e non è idoneo a produrre effetti diretti rispetto al soggetto richiedente il finanziamento.
Consegue che l'obbligo di restituzione, posto a tutela della nei rapporti con il rivenditore CP_2
inadempiente, non preclude in astratto la possibilità della di agire alternativamente nei CP_2
confronti del richiedente per pretendere la restituzione del finanziamento. In concreto poi, avuto riguardo a quanto verificatosi nel caso in esame, la lungi dal denunciare irregolarità o CP_2
incompletezza dei dati o dei documenti, ha dato corso al finanziamento ritenendolo regolare e promovendo l'azione nei riguardi del richiedente per le rate non pagate sulla base di accordi contrattuali che, per quanto esposto, non evidenziano profili di invalidità.
11
L'opposizione va pertanto rigettata con conseguente conferma dell'opposto decreto.
12
Le spese vanno poste a carico dell'opponente in base al principio della soccombenza e si liquidano, in applicazione del DM 55/2014 aggiornato sulla base del D.M. n. 147/2022, (cfr.
Cass. SSUU n. 17406/2012) a metà tra i valori minimi e i medi in considerazione del numero di questioni affrontate e dell'attività istruttoria espletata, in complessivi € 3.500,00, oltre accessori di legge, (valore della causa nello scaglione da € 5.201 ad € 26000) , oltre IVA , CPA
e 15% di spese generali sul compenso.
P.Q.M.
Il Tribunale di IA, già Sezione Distaccata di Portogruaro, nella causa civile r.g.50014527/07 promossa in opposizione a decreto ingiuntivo da contro Parte_2
definitivamente pronunciando così provvede: Controparte_1
1) rigetta l'opposizione confermando l'opposto decreto n. 361/06;
2) condanna l'opponente alla rifusione delle spese di lite in favore dell'opposta che si liquidano, in complessivi € 3.500,00, oltre accessori di legge oltre IVA , CPA e 15% di spese generali sul compenso.
IA , 30/04/2025
Il giudice
Parte_1