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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 01/10/2025, n. 4590 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 4590 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
Seconda Sezione civile
in persona del GOP dott.ssa Anita Giuriolo ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A Nella causa civile iscritta al n.751/2018 promossa da:
nata a [...] il [...] e residente a[...] Giarre n. 13 ( - ( nata a [...] il [...] e C.F._1 Parte_2 residente a[...] (C.F. ) C.F._2 ha rinunciato alla domanda- Rappresentata e difesa dall'Avv. Manuela Da Ruos ( ) ed elettivamente C.F._3 domiciliata presso lo studio della stessa sito in Padova Corso Garibaldi n. 4 ATTRICE contro
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1 domiciliato ex lege c/o l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia CONVENUTO
Oggetto: Altre ipotesi di responsabilità Extracontrattuale
* Conclusioni delle parti Il difensore di parte attrice ha concluso come da verbale d'udienza.
* Svolgimento del processo Con atto di citazione regolarmente notificato al convenuto le attrici Controparte_1 [...]
e , rispettivamente figlia e moglie di , nato a [...] Pt_1 Parte_2 Persona_1 il 7 agosto 1949 e deceduto in data 17 dicembre 2015 per
[...] CT2 CN2 CMO, il quale aveva prestato Parte_3 servizio come Maresciallo 2° Cl. presso il 1° ROC di Monte Venda dal 5 ottobre 1967 al 2 luglio 1986 in qualità di Sottufficiale M.O.R.T. (Marconista Radio Operatore Telegrafista - Servizio Ricetrasmittente), premesso un lunghissimo excursus sullo stato dei luoghi di servizio, sul CP_2 e della sua radioattività, sulla malattia tumorale ed il nesso causale tra l'esposizione al radon e il tumore polmonare, come da perizie di cui alla causa Penale, la conoscenza- conoscibilità del rischio Radon e la sua cancerogenicità nella comunità scientifica, riportato pedissequamente tutto il processo penale conclusosi con la condanna in Primo Grado dell'Ammiraglio Di Donna ed il riconoscimento quali vittime del dovere dei militari operanti presso il sito Monte Venda, chiedevano:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e reietta, accogliere le seguenti conclusioni:
1
- voglia accertare e dichiarare la responsabilità, a mente del combinato disposto degli artt. 32 Cost., 2043 c.c. e/o 2050 c.c., del per l'insorgenza della malattia tumorale Controparte_1 nel M.llo per avere omesso di informarlo dei rischi connessi all'esposizione al gas Persona_1 Radon222 nella Base 1° ROC di Monte Venda in cui si è trovato ad operare lo stesso militare e di adottare le misure di prevenzione, precauzione e sicurezza così permettendo la nascita della patologia e, per l'effetto, condannare il al risarcimento in favore delle Controparte_1 attrici dei danni tutti, patrimoniali e non patrimoniali, biologici, morali ed esistenziali (ovvero ai beni costituzionalmente protetti quali il bene salute art. 32 Cost., il bene famiglia e l'integrità del nucleo familiare artt. 29, 30 e 31, il diritto di libertà – art. 2 Cost. nell'esplicazione della propria personalità nelle formazioni sociali), iure proprio come sopra specificati e quantificati nella somma complessiva di Euro 515.000,00 (cinquecento quindicimila), ferma restando l'accettazione da parte delle odierne attrici della maggiore o minore somma ritenuta equa dall'On.le Tribunale adito, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento lesivo (insorgenza della neoplasia tumore polmonare) sino all'effettivo soddisfo;
- Per l'effetto condannare l'amministrazione convenuta al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi in favore delle attrici e quindi, giuste le considerazioni di cui alla narrativa dell'atto introduttivo e secondo le Tabelle Milanesi: Quanto alla Sig.ra € 310.000,00 per danno da deprivazione da rapporto Parte_2 parentale Quanto alla Sig.ra € 205.000,00 per danni da deprivazione da rapporto Parte_1 Parentale o in quelle maggiori o minori somme che saranno ritenute di giustizia, oltre interessi dal fatto al saldo e la rivalutazione dalla data di liquidazione del danno.
- Con vittoria di spese, competenze professionali e spese forfettarie da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore il quale se ne dichiara antistatario, ex art. 93 c.p.c.
* Si costituiva, con comparsa depositata in data 17.4.2018 il , chiedendo: Controparte_1
“in via principale, nel merito, respingere la domanda proposta dalle attrici. In via subordinata, disporre la compensazione tra le somme percepite e da percepirsi con quelle richieste, ex art. 1223 c.c.” Eccepiva poi il difetto del rapporto di causalità, ex art. 40, commi 1 e 2 c.p. Riportava all'uopo il processo penale presso il Tribunale di Padova, esito di una complessa indagine, avviata nel 2004, volta ad accertare eventuali responsabilità dei vertici dell'Aeronautica Militare e degli organi tecnici e sanitari sia della Forza Armata che del in ordine ai Controparte_1 decessi per malattie professionali che hanno colpito militari in servizio presso il 1° ROC, sito in una galleria scavata all'interno del Monte Venda, nella zona dei Colli Euganei, conclusosi con la condanna dell'Ammiraglio Di Donna;
in subordine chiedeva, nel caso fosse ritenuta raggiunta la prova, la compensatio lucri cum damno ex art 1223 c.c. per aver ricevuto la moglie del militare deceduto e la figlia del medesimo: il trattamento speciale ex art. 93 d.P.R. n. 1092/73, dal 18.12.2015 al 17.12.2018, pari ad € 7.896,68 mensili - la pensione privilegiata di reversibilità, a decorrere dal 18.12.2018, pari ad € 4.721,81 mensili - la speciale elargizione di cui alla legge 20 ottobre 1990, n. 302, di € 223.200, da dividere con la figlia erede, per un importo complessivo di € 111.600 - l'assegno vitalizio mensile, a decorrere dal 17.12.2015, di € 258,23 previsto dall'art. 11 d.lgs.n. 503/1992 e lo speciale assegno vitalizio mensile di € 1.033,00 previsto dal medesimo decreto legislativo relativo agli eredi di . Persona_1
* La causa è stata istruita con sole prove documentali. Solo parte attrice ha precisato le conclusioni, dato atto che la moglie Parte_2
in corso di causa ha rinunciato alla domanda.
[...] Nel corso della causa si sono susseguiti una serie di rinvii per trattative, non andati a buon fine. La sola parte attrice ha precisato le conclusioni come da verbale d'udienza.
Si considera quindi la sola domanda della figlia Parte_1
Ragioni - in fatto ed in diritto – della decisione
Accertamento del fatto, del nesso di causa, dell'evento e della colpevolezza in rapporto alla vicenda occorsa a Persona_1
Passando al merito della vicenda deve essere innanzitutto chiarito come la presente causa abbia come antecedente logico-giuridico il processo penale svoltosi innanzi al tribunale di Padova, riguardante personale militare esposto a sostanze nocive presso il sito dell'ex R.O.C. di Monte Venda. In tale procedimento risultavano imputati l'ex direttore di , CP_3 Controparte_4
e, per l'aeronautica militare, gli ex capi di stato maggiore Gen. e Stelio
[...] Persona_2 deceduto-, l'ex Comandante il 1° Raggruppamento Aeronautica Per_3 Controparte_5
-deceduto- e l'ex Capo del 60 Reparto "Servizio Demanio" dell' . Controparte_6 Persona_4 Detta vicenda processuale ha visto, nelle diverse fasi, due richieste di archiviazione al G.I.P. ed una richiesta di sentenza di non luogo a procedere al G.U.P. Il procedimento penale, si è concluso con una sentenza di condanna in primo grado, riguardante un solo imputato, l'Ammiraglio Controparte_4 Le odierne attrici, figlia e moglie del militare deceduto qualificando l'attività che si Persona_1 svolgeva all'interno della base ROC Monte Venda come pericolosa, ai sensi dell'art. 2050 c.c., invocano ora una responsabilità del ministero convenuto ex artt. 2043 e 2049 c.c., chiedendo il risarcimento del danno da “deprivazione da rapporto parentale”, quantificato nella somma di € 515.000 o nella minor somma che il tribunale vorrà concedere.
Chiarita quindi la premessa di questa causa, rilevato il nesso di causalità tra l'insorgenza della malattia tumorale in capo al militare , l'attività di servizio prestata e le particolari Persona_1 condizioni ambientali, la domanda viene accolta come di seguito.
Il della difesa, pur essendo tenuto a proteggere i lavoratori e a conoscenza della CP_1 pericolosità del radon presente nel sito Monte Venda, non ha adottato precauzione alcuna al fine di proteggere i soggetti che per esso lavoravano;
l'inalazione del gas in ambiente di lavoro è stata causa del decesso del militare . Pt_1 Le suddette circostanze, non avendo mai la convenuta contestato la sussistenza del “rapporto di lavoro”, possono dirsi provate ai sensi dell'art. 115 cpc oltre che emergenti dagli atti dimessi e dal processo svoltosi innanzi al Tribunale Penale.
* Il fatto per cui è causa e, in particolare, il decesso dello e la conseguente lesione del diritto Pt_1 (all'integrità dei rapporti famigliari) oggi azionato dall'attrice è quindi oggettivamente e soggettivamente attribuibile alla convenuta.
* Il danno e la sua quantificazione. Vendo ora agli aspetti di identificazione della lesione del diritto lamentata dall'attrice e alla quantificazione monetaria del connesso ristoro, deve essere evidenziato quanto segue. Certamente può affermarsi la lesione del diritto della figlia ad intessere relazioni sociali Pt_1 nell'ambito del contesto famigliare. Si ritiene (cfr. cass. civ. 4253/2012) come la prova di una simile lesione e conseguente danno possa essere offerta anche in via presuntiva e, in particolare, in considerazione della specificità del legame famigliare (figliare) che legava l'attrice al defunto.
Pertanto, e con ciò venendo alla quantificazione del danno, si ritiene di poter individuare la somma richiesta di € 205.000, tabelle Milanesi quale richiesta da cui partire. L'attrice ha ricevuto la speciale elargizione di cui alla L. 302/1990 nella misura del 50% di euro 223.000,00 (euro 111.600) e l'assegno vitalizio a decorrere dal 17.12.2015 di euro 258,23 previsto dall'art. 11 D.lgs n. 503/1992 e lo speciale assegno vitalizio mensile di euro 1033 come da decreto n. 212/2017, per la somma totale di circa € 87.000,00.
Si precisa a tal proposito che il ha formulato richiesta di restituzione delle somme erogate CP_1
a titolo di assegno vitalizio e speciale assegno vitalizio nei confronti della sig.ra Parte_1 in quanto figlia non a carico: gli assegni sono stati revocati e, in esecuzione della sentenza n. 690/18 del Tribunale di Padova, il con raccomandata del 30.11.2023 ha intimato alla sig.ra CP_1 di rifondere l'importo di euro 133.323,32 asseritamente non dovuto. Parte_1
Pertanto, detta somma non sarà da considerare.
Per ciò che concerne la speciale elargizione, deve ricordarsi che in base a quanto disposto dall'art. 1, commi 562-565, della legge n. 266 del 2005, si configura un diritto soggettivo ad ottenere i benefici di cui alla predetta normativa relativi alle cd. "vittime del dovere". Tale diritto non rientra nello spettro dei diritti e doveri che integrano il rapporto di lavoro subordinato dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, trattandosi, infatti, di un diritto che si colloca fuori e va al di là di tale rapporto, contrattualizzato o meno che esso sia, potendo riguardare anche soggetti che con l'amministrazione non abbiano un rapporto di lavoro subordinato, ma abbiano in qualsiasi modo svolto un servizio.
È un diritto di natura prevalentemente assistenziale volto a prestare un ausilio a chi abbia subito un'infermità o la perdita di una persona cara a causa della prestazione di un servizio in favore di amministrazioni pubbliche da cui siano derivati particolari rischi.
Si ritiene tuttavia che, al fine di evitare ingiustificate locupletazioni, le somme erogate quali speciale elargizione, devono essere detratte dalle somme liquidate a titolo risarcitorio ai familiari delle vittime.
Il principio è interamente incentrato sul fondamento normativo nell'art. 1223 c.c. secondo cui deve escludersi che il danneggiato, a seguito e per effetto del risarcimento, possa conseguire vantaggi addirittura maggiori rispetto alla situazione in cui versava anteriormente alla lesione subita (c.d. compensatio lucri cum damno).
Nel caso di specie, quindi, dal risarcimento del danno deve essere detratto, in applicazione del principio della "compensatio lucri cum damno", l'indennizzo già erogatogli ai sensi dell'art. 2, commi 78 e 79, della l. n. 244 del 2007 ("ratione temporis" applicabile), trattandosi di una elargizione avente finalità compensativa ed essendo posta a carico del medesimo soggetto (Amministrazione statale) obbligato al risarcimento del danno.
Tali principi sono stati ribaditi dalla giurisprudenza più recente, anche con specifico riferimento alle
“vittime del dovere”, come si evince da Cass. 14528/23, Cass. 1002/19, Cass. 31007/18, Cass. Sez. Unite 12564, 12565, 12566, 12567 del 2018,
L'attrice ha lamentato un danno da lesione parentale.
I danni patiti dai congiunti della vittima sono danni conseguenza, nel senso che non coincidono con la lesione dell'interesse protetto dalla fattispecie delittuosa e, dunque, con l'evento (morte del familiare), bensì con la privazione di un valore personale, costituito dall'irreversibile perdita del godimento dell'affetto e della vicinanza di un congiunto e della definitiva preclusione delle reciproche relazioni interpersonali.
Si presume, ex art. 2727 c.c., sulla base del notorio e dell'esperienza comune, che lo stretto legame parentale che lega i prossimi congiunti alla vittima sia sinonimo di un intenso vincolo affettivo, che viene irrimediabilmente reciso dall'evento nefasto e che ciò comporti una sofferenza interiore, che si riverbera sulla vita quotidiana di chi è sopravvissuto;
l'impossibilità di condividere alcuni momenti con la vittima (mangiare insieme, sentirsi telefonicamente, ecc.) costituisce un mutamento delle proprie abitudini interiori di vita, che merita adeguato ristoro.
Nella specie, quindi, il rapporto di parentela esistente tra la vittima e la figlia attrice, fa presumere il danno conseguenza derivante dalla perdita del congiunto.
Riconosciuto l'an del risarcimento, si deve procedere a determinarne l'ammontare dell'importo da liquidare.
Le nuove tabelle milanesi, che, peraltro, non hanno modificato i valori monetari precedentemente adottati, ma solo i criteri di applicazione, prevedono un sistema che si basa sulla sommatoria dei vari punti, tramite un'attribuzione che parte da zero. Ad ogni punto, viene attribuito un valore economico (per il danno da perdita del coniuge/convivente, il valore di ogni punto è pari ad euro 3.365,00).
La giurisprudenza afferma che il danno deve essere liquidato sulla base delle tabelle vigenti al momento della liquidazione (Cass. 33770/19) ed il Giudice è tenuto ad applicare le tabelle a punti, in luogo di quelle a forbice, per la liquidazione del danno parentale anche in difetto di specifica domanda (Cass. 11689/22), in quanto è evidente che non ha senso reiterare un'interpretazione giurisprudenziale già cassata dalla Suprema Corte.
Le nuove tabelle distinguono, tra le circostanze indicate come rilevanti ai fini dell'attribuzione dei punti da convertire in risarcimento monetario, le prime quattro (età della vittima primaria e secondaria, convivenza, esistenza di altri superstiti), aventi natura “oggettiva” e, quindi, “provabili” anche con documenti anagrafici, dalla quinta circostanza (lett. “E”, qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto), di natura “soggettiva” e riguardante sia gli aspetti cc.dd. “esteriori” del danno da perdita del parente (stravolgimento della vita della vittima secondaria in conseguenza della perdita) sia gli aspetti cc.dd. “interiori” di tale danno (sofferenza interiore).
Alla luce di quanto sin qui detto, si liquidano per la somma di € 205.00,00 - € Parte_1
111.600,00 = € 93.400,00.
Su questa somma, rivalutata anno per anno, devono, poi, essere calcolati gli interessi fino alla data del pagamento.
* Le spese di lite. Infine, quanto alle spese di lite, queste non possono che seguire la soccombenza (a carico della convenuta) ed essere quindi liquidate – tenuto conto dell'effettivo valore della lite - come da dispositivo secondo valori minimi tenuto conto della limitata attività processuale svolta.
PQM
Il Tribunale in composizione monocratica definitivamente pronunciando ogni contraria e diversa deduzione disattesa,
- condanna il convenuto , in persona del legale rappresentante pro tempore, a Controparte_1 corrispondere in favore dell'attrice la somma di € 93.400,00, oltre Parte_1 rivalutazione e interessi dalla domanda al saldo.
- condanna la convenuta a rifondere in favore dell'attrice le spese di giudizio da questa sostenute che liquida in complessivi € 7.050,00, oltre agli accessori di legge.
Così deciso in Venezia in data 1° ottobre 2025
Il GOP Dott.ssa Anita Giuriolo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
Seconda Sezione civile
in persona del GOP dott.ssa Anita Giuriolo ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A Nella causa civile iscritta al n.751/2018 promossa da:
nata a [...] il [...] e residente a[...] Giarre n. 13 ( - ( nata a [...] il [...] e C.F._1 Parte_2 residente a[...] (C.F. ) C.F._2 ha rinunciato alla domanda- Rappresentata e difesa dall'Avv. Manuela Da Ruos ( ) ed elettivamente C.F._3 domiciliata presso lo studio della stessa sito in Padova Corso Garibaldi n. 4 ATTRICE contro
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1 domiciliato ex lege c/o l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia CONVENUTO
Oggetto: Altre ipotesi di responsabilità Extracontrattuale
* Conclusioni delle parti Il difensore di parte attrice ha concluso come da verbale d'udienza.
* Svolgimento del processo Con atto di citazione regolarmente notificato al convenuto le attrici Controparte_1 [...]
e , rispettivamente figlia e moglie di , nato a [...] Pt_1 Parte_2 Persona_1 il 7 agosto 1949 e deceduto in data 17 dicembre 2015 per
[...] CT2 CN2 CMO, il quale aveva prestato Parte_3 servizio come Maresciallo 2° Cl. presso il 1° ROC di Monte Venda dal 5 ottobre 1967 al 2 luglio 1986 in qualità di Sottufficiale M.O.R.T. (Marconista Radio Operatore Telegrafista - Servizio Ricetrasmittente), premesso un lunghissimo excursus sullo stato dei luoghi di servizio, sul CP_2 e della sua radioattività, sulla malattia tumorale ed il nesso causale tra l'esposizione al radon e il tumore polmonare, come da perizie di cui alla causa Penale, la conoscenza- conoscibilità del rischio Radon e la sua cancerogenicità nella comunità scientifica, riportato pedissequamente tutto il processo penale conclusosi con la condanna in Primo Grado dell'Ammiraglio Di Donna ed il riconoscimento quali vittime del dovere dei militari operanti presso il sito Monte Venda, chiedevano:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e reietta, accogliere le seguenti conclusioni:
1
- voglia accertare e dichiarare la responsabilità, a mente del combinato disposto degli artt. 32 Cost., 2043 c.c. e/o 2050 c.c., del per l'insorgenza della malattia tumorale Controparte_1 nel M.llo per avere omesso di informarlo dei rischi connessi all'esposizione al gas Persona_1 Radon222 nella Base 1° ROC di Monte Venda in cui si è trovato ad operare lo stesso militare e di adottare le misure di prevenzione, precauzione e sicurezza così permettendo la nascita della patologia e, per l'effetto, condannare il al risarcimento in favore delle Controparte_1 attrici dei danni tutti, patrimoniali e non patrimoniali, biologici, morali ed esistenziali (ovvero ai beni costituzionalmente protetti quali il bene salute art. 32 Cost., il bene famiglia e l'integrità del nucleo familiare artt. 29, 30 e 31, il diritto di libertà – art. 2 Cost. nell'esplicazione della propria personalità nelle formazioni sociali), iure proprio come sopra specificati e quantificati nella somma complessiva di Euro 515.000,00 (cinquecento quindicimila), ferma restando l'accettazione da parte delle odierne attrici della maggiore o minore somma ritenuta equa dall'On.le Tribunale adito, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento lesivo (insorgenza della neoplasia tumore polmonare) sino all'effettivo soddisfo;
- Per l'effetto condannare l'amministrazione convenuta al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi in favore delle attrici e quindi, giuste le considerazioni di cui alla narrativa dell'atto introduttivo e secondo le Tabelle Milanesi: Quanto alla Sig.ra € 310.000,00 per danno da deprivazione da rapporto Parte_2 parentale Quanto alla Sig.ra € 205.000,00 per danni da deprivazione da rapporto Parte_1 Parentale o in quelle maggiori o minori somme che saranno ritenute di giustizia, oltre interessi dal fatto al saldo e la rivalutazione dalla data di liquidazione del danno.
- Con vittoria di spese, competenze professionali e spese forfettarie da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore il quale se ne dichiara antistatario, ex art. 93 c.p.c.
* Si costituiva, con comparsa depositata in data 17.4.2018 il , chiedendo: Controparte_1
“in via principale, nel merito, respingere la domanda proposta dalle attrici. In via subordinata, disporre la compensazione tra le somme percepite e da percepirsi con quelle richieste, ex art. 1223 c.c.” Eccepiva poi il difetto del rapporto di causalità, ex art. 40, commi 1 e 2 c.p. Riportava all'uopo il processo penale presso il Tribunale di Padova, esito di una complessa indagine, avviata nel 2004, volta ad accertare eventuali responsabilità dei vertici dell'Aeronautica Militare e degli organi tecnici e sanitari sia della Forza Armata che del in ordine ai Controparte_1 decessi per malattie professionali che hanno colpito militari in servizio presso il 1° ROC, sito in una galleria scavata all'interno del Monte Venda, nella zona dei Colli Euganei, conclusosi con la condanna dell'Ammiraglio Di Donna;
in subordine chiedeva, nel caso fosse ritenuta raggiunta la prova, la compensatio lucri cum damno ex art 1223 c.c. per aver ricevuto la moglie del militare deceduto e la figlia del medesimo: il trattamento speciale ex art. 93 d.P.R. n. 1092/73, dal 18.12.2015 al 17.12.2018, pari ad € 7.896,68 mensili - la pensione privilegiata di reversibilità, a decorrere dal 18.12.2018, pari ad € 4.721,81 mensili - la speciale elargizione di cui alla legge 20 ottobre 1990, n. 302, di € 223.200, da dividere con la figlia erede, per un importo complessivo di € 111.600 - l'assegno vitalizio mensile, a decorrere dal 17.12.2015, di € 258,23 previsto dall'art. 11 d.lgs.n. 503/1992 e lo speciale assegno vitalizio mensile di € 1.033,00 previsto dal medesimo decreto legislativo relativo agli eredi di . Persona_1
* La causa è stata istruita con sole prove documentali. Solo parte attrice ha precisato le conclusioni, dato atto che la moglie Parte_2
in corso di causa ha rinunciato alla domanda.
[...] Nel corso della causa si sono susseguiti una serie di rinvii per trattative, non andati a buon fine. La sola parte attrice ha precisato le conclusioni come da verbale d'udienza.
Si considera quindi la sola domanda della figlia Parte_1
Ragioni - in fatto ed in diritto – della decisione
Accertamento del fatto, del nesso di causa, dell'evento e della colpevolezza in rapporto alla vicenda occorsa a Persona_1
Passando al merito della vicenda deve essere innanzitutto chiarito come la presente causa abbia come antecedente logico-giuridico il processo penale svoltosi innanzi al tribunale di Padova, riguardante personale militare esposto a sostanze nocive presso il sito dell'ex R.O.C. di Monte Venda. In tale procedimento risultavano imputati l'ex direttore di , CP_3 Controparte_4
e, per l'aeronautica militare, gli ex capi di stato maggiore Gen. e Stelio
[...] Persona_2 deceduto-, l'ex Comandante il 1° Raggruppamento Aeronautica Per_3 Controparte_5
-deceduto- e l'ex Capo del 60 Reparto "Servizio Demanio" dell' . Controparte_6 Persona_4 Detta vicenda processuale ha visto, nelle diverse fasi, due richieste di archiviazione al G.I.P. ed una richiesta di sentenza di non luogo a procedere al G.U.P. Il procedimento penale, si è concluso con una sentenza di condanna in primo grado, riguardante un solo imputato, l'Ammiraglio Controparte_4 Le odierne attrici, figlia e moglie del militare deceduto qualificando l'attività che si Persona_1 svolgeva all'interno della base ROC Monte Venda come pericolosa, ai sensi dell'art. 2050 c.c., invocano ora una responsabilità del ministero convenuto ex artt. 2043 e 2049 c.c., chiedendo il risarcimento del danno da “deprivazione da rapporto parentale”, quantificato nella somma di € 515.000 o nella minor somma che il tribunale vorrà concedere.
Chiarita quindi la premessa di questa causa, rilevato il nesso di causalità tra l'insorgenza della malattia tumorale in capo al militare , l'attività di servizio prestata e le particolari Persona_1 condizioni ambientali, la domanda viene accolta come di seguito.
Il della difesa, pur essendo tenuto a proteggere i lavoratori e a conoscenza della CP_1 pericolosità del radon presente nel sito Monte Venda, non ha adottato precauzione alcuna al fine di proteggere i soggetti che per esso lavoravano;
l'inalazione del gas in ambiente di lavoro è stata causa del decesso del militare . Pt_1 Le suddette circostanze, non avendo mai la convenuta contestato la sussistenza del “rapporto di lavoro”, possono dirsi provate ai sensi dell'art. 115 cpc oltre che emergenti dagli atti dimessi e dal processo svoltosi innanzi al Tribunale Penale.
* Il fatto per cui è causa e, in particolare, il decesso dello e la conseguente lesione del diritto Pt_1 (all'integrità dei rapporti famigliari) oggi azionato dall'attrice è quindi oggettivamente e soggettivamente attribuibile alla convenuta.
* Il danno e la sua quantificazione. Vendo ora agli aspetti di identificazione della lesione del diritto lamentata dall'attrice e alla quantificazione monetaria del connesso ristoro, deve essere evidenziato quanto segue. Certamente può affermarsi la lesione del diritto della figlia ad intessere relazioni sociali Pt_1 nell'ambito del contesto famigliare. Si ritiene (cfr. cass. civ. 4253/2012) come la prova di una simile lesione e conseguente danno possa essere offerta anche in via presuntiva e, in particolare, in considerazione della specificità del legame famigliare (figliare) che legava l'attrice al defunto.
Pertanto, e con ciò venendo alla quantificazione del danno, si ritiene di poter individuare la somma richiesta di € 205.000, tabelle Milanesi quale richiesta da cui partire. L'attrice ha ricevuto la speciale elargizione di cui alla L. 302/1990 nella misura del 50% di euro 223.000,00 (euro 111.600) e l'assegno vitalizio a decorrere dal 17.12.2015 di euro 258,23 previsto dall'art. 11 D.lgs n. 503/1992 e lo speciale assegno vitalizio mensile di euro 1033 come da decreto n. 212/2017, per la somma totale di circa € 87.000,00.
Si precisa a tal proposito che il ha formulato richiesta di restituzione delle somme erogate CP_1
a titolo di assegno vitalizio e speciale assegno vitalizio nei confronti della sig.ra Parte_1 in quanto figlia non a carico: gli assegni sono stati revocati e, in esecuzione della sentenza n. 690/18 del Tribunale di Padova, il con raccomandata del 30.11.2023 ha intimato alla sig.ra CP_1 di rifondere l'importo di euro 133.323,32 asseritamente non dovuto. Parte_1
Pertanto, detta somma non sarà da considerare.
Per ciò che concerne la speciale elargizione, deve ricordarsi che in base a quanto disposto dall'art. 1, commi 562-565, della legge n. 266 del 2005, si configura un diritto soggettivo ad ottenere i benefici di cui alla predetta normativa relativi alle cd. "vittime del dovere". Tale diritto non rientra nello spettro dei diritti e doveri che integrano il rapporto di lavoro subordinato dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, trattandosi, infatti, di un diritto che si colloca fuori e va al di là di tale rapporto, contrattualizzato o meno che esso sia, potendo riguardare anche soggetti che con l'amministrazione non abbiano un rapporto di lavoro subordinato, ma abbiano in qualsiasi modo svolto un servizio.
È un diritto di natura prevalentemente assistenziale volto a prestare un ausilio a chi abbia subito un'infermità o la perdita di una persona cara a causa della prestazione di un servizio in favore di amministrazioni pubbliche da cui siano derivati particolari rischi.
Si ritiene tuttavia che, al fine di evitare ingiustificate locupletazioni, le somme erogate quali speciale elargizione, devono essere detratte dalle somme liquidate a titolo risarcitorio ai familiari delle vittime.
Il principio è interamente incentrato sul fondamento normativo nell'art. 1223 c.c. secondo cui deve escludersi che il danneggiato, a seguito e per effetto del risarcimento, possa conseguire vantaggi addirittura maggiori rispetto alla situazione in cui versava anteriormente alla lesione subita (c.d. compensatio lucri cum damno).
Nel caso di specie, quindi, dal risarcimento del danno deve essere detratto, in applicazione del principio della "compensatio lucri cum damno", l'indennizzo già erogatogli ai sensi dell'art. 2, commi 78 e 79, della l. n. 244 del 2007 ("ratione temporis" applicabile), trattandosi di una elargizione avente finalità compensativa ed essendo posta a carico del medesimo soggetto (Amministrazione statale) obbligato al risarcimento del danno.
Tali principi sono stati ribaditi dalla giurisprudenza più recente, anche con specifico riferimento alle
“vittime del dovere”, come si evince da Cass. 14528/23, Cass. 1002/19, Cass. 31007/18, Cass. Sez. Unite 12564, 12565, 12566, 12567 del 2018,
L'attrice ha lamentato un danno da lesione parentale.
I danni patiti dai congiunti della vittima sono danni conseguenza, nel senso che non coincidono con la lesione dell'interesse protetto dalla fattispecie delittuosa e, dunque, con l'evento (morte del familiare), bensì con la privazione di un valore personale, costituito dall'irreversibile perdita del godimento dell'affetto e della vicinanza di un congiunto e della definitiva preclusione delle reciproche relazioni interpersonali.
Si presume, ex art. 2727 c.c., sulla base del notorio e dell'esperienza comune, che lo stretto legame parentale che lega i prossimi congiunti alla vittima sia sinonimo di un intenso vincolo affettivo, che viene irrimediabilmente reciso dall'evento nefasto e che ciò comporti una sofferenza interiore, che si riverbera sulla vita quotidiana di chi è sopravvissuto;
l'impossibilità di condividere alcuni momenti con la vittima (mangiare insieme, sentirsi telefonicamente, ecc.) costituisce un mutamento delle proprie abitudini interiori di vita, che merita adeguato ristoro.
Nella specie, quindi, il rapporto di parentela esistente tra la vittima e la figlia attrice, fa presumere il danno conseguenza derivante dalla perdita del congiunto.
Riconosciuto l'an del risarcimento, si deve procedere a determinarne l'ammontare dell'importo da liquidare.
Le nuove tabelle milanesi, che, peraltro, non hanno modificato i valori monetari precedentemente adottati, ma solo i criteri di applicazione, prevedono un sistema che si basa sulla sommatoria dei vari punti, tramite un'attribuzione che parte da zero. Ad ogni punto, viene attribuito un valore economico (per il danno da perdita del coniuge/convivente, il valore di ogni punto è pari ad euro 3.365,00).
La giurisprudenza afferma che il danno deve essere liquidato sulla base delle tabelle vigenti al momento della liquidazione (Cass. 33770/19) ed il Giudice è tenuto ad applicare le tabelle a punti, in luogo di quelle a forbice, per la liquidazione del danno parentale anche in difetto di specifica domanda (Cass. 11689/22), in quanto è evidente che non ha senso reiterare un'interpretazione giurisprudenziale già cassata dalla Suprema Corte.
Le nuove tabelle distinguono, tra le circostanze indicate come rilevanti ai fini dell'attribuzione dei punti da convertire in risarcimento monetario, le prime quattro (età della vittima primaria e secondaria, convivenza, esistenza di altri superstiti), aventi natura “oggettiva” e, quindi, “provabili” anche con documenti anagrafici, dalla quinta circostanza (lett. “E”, qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto), di natura “soggettiva” e riguardante sia gli aspetti cc.dd. “esteriori” del danno da perdita del parente (stravolgimento della vita della vittima secondaria in conseguenza della perdita) sia gli aspetti cc.dd. “interiori” di tale danno (sofferenza interiore).
Alla luce di quanto sin qui detto, si liquidano per la somma di € 205.00,00 - € Parte_1
111.600,00 = € 93.400,00.
Su questa somma, rivalutata anno per anno, devono, poi, essere calcolati gli interessi fino alla data del pagamento.
* Le spese di lite. Infine, quanto alle spese di lite, queste non possono che seguire la soccombenza (a carico della convenuta) ed essere quindi liquidate – tenuto conto dell'effettivo valore della lite - come da dispositivo secondo valori minimi tenuto conto della limitata attività processuale svolta.
PQM
Il Tribunale in composizione monocratica definitivamente pronunciando ogni contraria e diversa deduzione disattesa,
- condanna il convenuto , in persona del legale rappresentante pro tempore, a Controparte_1 corrispondere in favore dell'attrice la somma di € 93.400,00, oltre Parte_1 rivalutazione e interessi dalla domanda al saldo.
- condanna la convenuta a rifondere in favore dell'attrice le spese di giudizio da questa sostenute che liquida in complessivi € 7.050,00, oltre agli accessori di legge.
Così deciso in Venezia in data 1° ottobre 2025
Il GOP Dott.ssa Anita Giuriolo