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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 30/06/2025, n. 1153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1153 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
RG 4775 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati: dr. Alberto Tetamo Presidente dr.ssa Daniela Culotta Giudice Rel./Est. dr.ssa Valentina Giuditta Soria Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa n. 4775/2025 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Williams Zaina Pipitone in forza di procura Parte_1 speciale in atti;
parte adottante nei confronti di:
Controparte_1
parte adottanda
e con l'intervento del Pubblico Ministero;
avente ad oggetto: adozione di persona maggiore età.
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: come da verbale d'udienza del 5.05.2025
Per il PM: nulla oppone
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 3.03.2025, adiva il Tribunale di Torino al fine Parte_1 di ottenere, esperiti i necessari adempimenti, la sentenza di adozione di . Controparte_1
Parte ricorrente esponeva che era sua intenzione adottare;
riferiva, in Controparte_1 particolare, che a seguito della relazione instaurata con la sig.ra divenuta sua moglie Persona_1 per effetto del matrimonio celebrato il 3.01.1987 (cfr. Certificato di matrimonio allegato al ricorso), aveva instaurato con , figlia della moglie, un rapporto di natura filiale che si era Controparte_1 consolidato nel tempo e che desiderava ora formalizzare attraverso l'istituto dell'adozione. Il Giudice Relatore fissava con decreto udienza per la comparizione avanti a sé dell'adottante e della adottanda, nonché delle persone tenute a prestare l'assenso all'adozione ai sensi dell'art. 297 c.c.
All'udienza del 5.05.2025, celebrata avanti al GOP delegato dal Giudice Relatore, parte adottante e parte adottanda manifestavano il proprio consenso all'adozione. Parimenti, la madre dell'adottanda, sig.ra presente all'udienza, prestava il proprio assenso all'adozione. Il Persona_1 padre biologico dell'adottanda, sig. , risulta deceduto in data 20.08.1994 (cfr. Persona_2
Certificato di morte allegato al ricorso).
Il Giudice Relatore, preso atto di quanto sopra, riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il PM nulla ha opposto.
***
La domanda di adozione merita accoglimento per i motivi che seguono.
Pur in presenza di una differenza di età pari a 14 anni tra adottante (classe 1950) e adottanda
(classe 1964), ritiene il Collegio che il requisito di legge del divario minimo d'età di 18 anni possa, nel caso di specie, essere derogato in ragione del forte legame affettivo esistente tra le parti, che assume i connotati di un legame familiare.
Si rammenta, in proposito, come, secondo il “diritto vivente” - formatosi in ambito di adozione di persona maggiorenne, quanto meno a partire dall'orientamento innovatore della Corte di cassazione (Cass. 354/99), seguito anche dalla giurisprudenza di merito - “in materia di adozione di maggiorenne, il giudice, nell'applicare la norma che contempla il divario minimo d'età di 18 anni tra l'adottante e adottato, deve procedere ad una interpretazione costituzionalmente compatibile dell'articolo 291 c.c., al fine di evitare il contrasto con l'art. 30 Cost, alla luce della sua lettura da parte della giurisprudenza costituzionale e in relazione all'art. 8 della Convenzione Europea per la
Protezione dei Diritti Umani e delle Libertà Fondamentali, adoperando quindi una rivisitazione storico- sistematica dell'istituto, che, avuto riguardo alle circostanze del caso in esame, consenta una ragionevole riduzione di tale divario di età, al fine di tutelare le situazioni familiari consolidatesi da lungo tempo e fondate su una comprovata affectio familiaris” (cfr. Cass. civ., sentenza n. 7667 del 3.4.2020). La mutata funzione in ottica “solidaristica” dell'istituto dell'adozione di persona maggiorenne (vale a dire la funzione di riconoscimento giuridico di una relazione sociale, affettiva ed identitaria tra adottante e adottando) nonché gli obblighi positivi gravanti sugli Stati membri della Convenzione EDU (tra cui l'Italia) ai sensi dell'art. 8 della Convenzione, di garantire riconoscimento formale a rapporti di vita sostanzialmente familiari, caratterizzati da una consolidata comunione di affetti e di vita vissuta, quali quelli di cui al caso di specie, permettono di consentire l'adozione anche in deroga al limite legale di cui all'art. 291 c.c. laddove le circostanze del caso concreto portino a ritenere sussistente un sostanziale e fattivo rapporto di “vita famigliare” come inteso dalla giurisprudenza convenzionale europea (cfr. per la nozione autonoma di “vita famigliare”, ex multis, Corte EDU, Grande Camera, sentenza c. Belgio, 13/06/1979, ricorso n. 6833/74, par. 131; Pt_2 vedasi inoltre Corte EDU, sentenza Negrepontis-Giannisis c. Grecia, 03/05/2011, ricorso n.
56759/08).
Tale interpretazione è stata recentemente fatta propria dalla Corte Costituzionale, che con sentenza 23 novembre 2023- 18 gennaio 2024, n. 5 (in G.U. 1a s.s. 24/01/2024, n. 4), ha dichiarato
“l'illegittimità costituzionale dell'art. 291, primo comma, del codice civile nella parte in cui, per l'adozione del maggiorenne, non consente al giudice di ridurre, nei casi di esigua differenza e sempre che sussistano motivi meritevoli, l'intervallo di età di diciotto anni fra adottante e adottando”.
Orbene, nella vicenda in esame, si è in presenza di una fattispecie di adozione della figlia del coniuge dell'adottante, richiesta dopo una lunga convivenza tra le parti durata oltre un ventennio, a consolidamento di un legame affettivo, che ben può dirsi avere i connotati di un legame di natura familiare. Esiste tra adottante e adottato una differenza d'età (14 anni) che consente, altresì, di ritenere rispettata l'esigenza di “conservare una ragionevole imitazione del divario esistente in natura tra genitore e figlio”, “la cui impellenza” -fra l'altro- “è destinata ad affievolirsi via via che aumenta l'età dell'adottato” (cfr. Corte Cost. 5/2024).
Ciò posto, risultano soddisfatti gli ulteriori requisiti di legge per far luogo alla chiesta adozione.
L'adottante è persona che ha ampiamente superato l'età di 35 anni stabilita Parte_1 come età minima per procedere all'adozione, essendo egli nato il [...] (cfr. Atto di nascita allegato al ricorso).
L'adottante e l'adottanda hanno manifestato personalmente il proprio consenso all'adozione; parimenti ha prestato il proprio assenso la madre dell'adottanda, sig.ra e, quindi, tutte Persona_1 le persone tenute nella specie a farlo a norma dell'art. 297 c.c., atteso il decesso del padre biologico dell'adottanda, sig. , in data 20.08.1994 ed avendo l'adottante dichiarato di non Persona_2 avere figli (cfr. verbale d'udienza).
L'adozione è sicuramente nell'interesse dell'adottanda nascendo dall'esigenza di consolidare legami affettivi e filiali già esistenti e rispondendo anche a requisiti di convenienza economica per la stessa.
In punto cognome, ritiene il Collegio che possa accogliersi la richiesta delle parti di anteporre al cognome dell'adottanda quello dell'adottante, giusto il disposto di cui all'art. 299, comma 1, c.c.
Nulla si dispone in punto spese di lite, attesa la natura della causa.
PQM
DISPONE farsi luogo all'adozione di , nata a [...] il [...], da parte Controparte_1 di;
Parte_1
DISPONE che l'adottanda, , assuma il cognome dell'adottante e lo Controparte_1 anteponga al proprio, così da leggersi e non altrimenti;
Parte_3
DEMANDA alla Cancelleria le annotazioni e le comunicazioni di legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio della VII Sezione Civile del Tribunale di Torino il 27.06.2025.
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
Daniela Culotta Alberto Tetamo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati: dr. Alberto Tetamo Presidente dr.ssa Daniela Culotta Giudice Rel./Est. dr.ssa Valentina Giuditta Soria Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa n. 4775/2025 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Williams Zaina Pipitone in forza di procura Parte_1 speciale in atti;
parte adottante nei confronti di:
Controparte_1
parte adottanda
e con l'intervento del Pubblico Ministero;
avente ad oggetto: adozione di persona maggiore età.
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: come da verbale d'udienza del 5.05.2025
Per il PM: nulla oppone
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 3.03.2025, adiva il Tribunale di Torino al fine Parte_1 di ottenere, esperiti i necessari adempimenti, la sentenza di adozione di . Controparte_1
Parte ricorrente esponeva che era sua intenzione adottare;
riferiva, in Controparte_1 particolare, che a seguito della relazione instaurata con la sig.ra divenuta sua moglie Persona_1 per effetto del matrimonio celebrato il 3.01.1987 (cfr. Certificato di matrimonio allegato al ricorso), aveva instaurato con , figlia della moglie, un rapporto di natura filiale che si era Controparte_1 consolidato nel tempo e che desiderava ora formalizzare attraverso l'istituto dell'adozione. Il Giudice Relatore fissava con decreto udienza per la comparizione avanti a sé dell'adottante e della adottanda, nonché delle persone tenute a prestare l'assenso all'adozione ai sensi dell'art. 297 c.c.
All'udienza del 5.05.2025, celebrata avanti al GOP delegato dal Giudice Relatore, parte adottante e parte adottanda manifestavano il proprio consenso all'adozione. Parimenti, la madre dell'adottanda, sig.ra presente all'udienza, prestava il proprio assenso all'adozione. Il Persona_1 padre biologico dell'adottanda, sig. , risulta deceduto in data 20.08.1994 (cfr. Persona_2
Certificato di morte allegato al ricorso).
Il Giudice Relatore, preso atto di quanto sopra, riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il PM nulla ha opposto.
***
La domanda di adozione merita accoglimento per i motivi che seguono.
Pur in presenza di una differenza di età pari a 14 anni tra adottante (classe 1950) e adottanda
(classe 1964), ritiene il Collegio che il requisito di legge del divario minimo d'età di 18 anni possa, nel caso di specie, essere derogato in ragione del forte legame affettivo esistente tra le parti, che assume i connotati di un legame familiare.
Si rammenta, in proposito, come, secondo il “diritto vivente” - formatosi in ambito di adozione di persona maggiorenne, quanto meno a partire dall'orientamento innovatore della Corte di cassazione (Cass. 354/99), seguito anche dalla giurisprudenza di merito - “in materia di adozione di maggiorenne, il giudice, nell'applicare la norma che contempla il divario minimo d'età di 18 anni tra l'adottante e adottato, deve procedere ad una interpretazione costituzionalmente compatibile dell'articolo 291 c.c., al fine di evitare il contrasto con l'art. 30 Cost, alla luce della sua lettura da parte della giurisprudenza costituzionale e in relazione all'art. 8 della Convenzione Europea per la
Protezione dei Diritti Umani e delle Libertà Fondamentali, adoperando quindi una rivisitazione storico- sistematica dell'istituto, che, avuto riguardo alle circostanze del caso in esame, consenta una ragionevole riduzione di tale divario di età, al fine di tutelare le situazioni familiari consolidatesi da lungo tempo e fondate su una comprovata affectio familiaris” (cfr. Cass. civ., sentenza n. 7667 del 3.4.2020). La mutata funzione in ottica “solidaristica” dell'istituto dell'adozione di persona maggiorenne (vale a dire la funzione di riconoscimento giuridico di una relazione sociale, affettiva ed identitaria tra adottante e adottando) nonché gli obblighi positivi gravanti sugli Stati membri della Convenzione EDU (tra cui l'Italia) ai sensi dell'art. 8 della Convenzione, di garantire riconoscimento formale a rapporti di vita sostanzialmente familiari, caratterizzati da una consolidata comunione di affetti e di vita vissuta, quali quelli di cui al caso di specie, permettono di consentire l'adozione anche in deroga al limite legale di cui all'art. 291 c.c. laddove le circostanze del caso concreto portino a ritenere sussistente un sostanziale e fattivo rapporto di “vita famigliare” come inteso dalla giurisprudenza convenzionale europea (cfr. per la nozione autonoma di “vita famigliare”, ex multis, Corte EDU, Grande Camera, sentenza c. Belgio, 13/06/1979, ricorso n. 6833/74, par. 131; Pt_2 vedasi inoltre Corte EDU, sentenza Negrepontis-Giannisis c. Grecia, 03/05/2011, ricorso n.
56759/08).
Tale interpretazione è stata recentemente fatta propria dalla Corte Costituzionale, che con sentenza 23 novembre 2023- 18 gennaio 2024, n. 5 (in G.U. 1a s.s. 24/01/2024, n. 4), ha dichiarato
“l'illegittimità costituzionale dell'art. 291, primo comma, del codice civile nella parte in cui, per l'adozione del maggiorenne, non consente al giudice di ridurre, nei casi di esigua differenza e sempre che sussistano motivi meritevoli, l'intervallo di età di diciotto anni fra adottante e adottando”.
Orbene, nella vicenda in esame, si è in presenza di una fattispecie di adozione della figlia del coniuge dell'adottante, richiesta dopo una lunga convivenza tra le parti durata oltre un ventennio, a consolidamento di un legame affettivo, che ben può dirsi avere i connotati di un legame di natura familiare. Esiste tra adottante e adottato una differenza d'età (14 anni) che consente, altresì, di ritenere rispettata l'esigenza di “conservare una ragionevole imitazione del divario esistente in natura tra genitore e figlio”, “la cui impellenza” -fra l'altro- “è destinata ad affievolirsi via via che aumenta l'età dell'adottato” (cfr. Corte Cost. 5/2024).
Ciò posto, risultano soddisfatti gli ulteriori requisiti di legge per far luogo alla chiesta adozione.
L'adottante è persona che ha ampiamente superato l'età di 35 anni stabilita Parte_1 come età minima per procedere all'adozione, essendo egli nato il [...] (cfr. Atto di nascita allegato al ricorso).
L'adottante e l'adottanda hanno manifestato personalmente il proprio consenso all'adozione; parimenti ha prestato il proprio assenso la madre dell'adottanda, sig.ra e, quindi, tutte Persona_1 le persone tenute nella specie a farlo a norma dell'art. 297 c.c., atteso il decesso del padre biologico dell'adottanda, sig. , in data 20.08.1994 ed avendo l'adottante dichiarato di non Persona_2 avere figli (cfr. verbale d'udienza).
L'adozione è sicuramente nell'interesse dell'adottanda nascendo dall'esigenza di consolidare legami affettivi e filiali già esistenti e rispondendo anche a requisiti di convenienza economica per la stessa.
In punto cognome, ritiene il Collegio che possa accogliersi la richiesta delle parti di anteporre al cognome dell'adottanda quello dell'adottante, giusto il disposto di cui all'art. 299, comma 1, c.c.
Nulla si dispone in punto spese di lite, attesa la natura della causa.
PQM
DISPONE farsi luogo all'adozione di , nata a [...] il [...], da parte Controparte_1 di;
Parte_1
DISPONE che l'adottanda, , assuma il cognome dell'adottante e lo Controparte_1 anteponga al proprio, così da leggersi e non altrimenti;
Parte_3
DEMANDA alla Cancelleria le annotazioni e le comunicazioni di legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio della VII Sezione Civile del Tribunale di Torino il 27.06.2025.
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
Daniela Culotta Alberto Tetamo